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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/07/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1249/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 10 aprile 2025 da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento in Sassari, C.F._2
Emiciclo Garibaldi n. 24, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mele (C.F. ) che li C.F._3
rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 10 aprile 2025 personalmente sottoscritto e contenente le condizioni patrimoniali e gli obblighi a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori
e celebrato in Sassari in data 18.10.1998, atto n. 375, Parte 2, Parte_1 Parte_2
Serie A, Anno 1998 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari di
pagina 1 di 3 procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/2000 e successive modifiche.
2. Assegnare la casa coniugale sita in Sassari, via Monte Attentu n. 25 alla signora , Parte_2
la quale vivrà presso di essa con le figlie e . Persona_1 Per_2
3. Il signor corrisponderà per il mantenimento delle figlie maggiorenni ma non Pt_1 economicamente autosufficienti la somma di €.200,00 ciascuna, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
4. Il signor contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, scolastiche, Pt_1 mediche e ludiche”.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025 ex art 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra descritte.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in Sassari in data 18.10.1998, matrimonio regolarmente trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Sassari (atto N 375 - P 2 – S A anno 1998), dalla cui unione sono nate le figlie a Sassari il 17.10.1999, e a Sassari il 24.05.2005, entrambe maggiorenni Persona_3 Persona_1
ma non economicamente autosufficienti.
Hanno allegato di essersi separati in data 12.04.2017 nel procedimento iscritto con R.G. n. 4308/2016, alle condizioni di cui al ricorso congiunto e che dalla data della separazione non vi era stata alcuna riconciliazione.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore dal 26 maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti con rito concordatario con conseguente ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale, quanto ai rapporti economici tra le parti rilevato che le stesse sono perfettamente e pienamente capaci di autodeterminarsi e, considerato che le figlie sono maggiorenni ma non pagina 2 di 3 economicamente indipendenti, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sassari in data 18.10.1998 tra (C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Sassari il 16.11.1966, ivi residente in [...], Parte_2
( nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
25, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile di Stato Civile di Sassari (atto N 375 - P 2 – S A anno 1998), alle condizioni congiunte sopra illustrate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 10 aprile 2025 da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento in Sassari, C.F._2
Emiciclo Garibaldi n. 24, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mele (C.F. ) che li C.F._3
rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 10 aprile 2025 personalmente sottoscritto e contenente le condizioni patrimoniali e gli obblighi a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori
e celebrato in Sassari in data 18.10.1998, atto n. 375, Parte 2, Parte_1 Parte_2
Serie A, Anno 1998 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari di
pagina 1 di 3 procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/2000 e successive modifiche.
2. Assegnare la casa coniugale sita in Sassari, via Monte Attentu n. 25 alla signora , Parte_2
la quale vivrà presso di essa con le figlie e . Persona_1 Per_2
3. Il signor corrisponderà per il mantenimento delle figlie maggiorenni ma non Pt_1 economicamente autosufficienti la somma di €.200,00 ciascuna, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
4. Il signor contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, scolastiche, Pt_1 mediche e ludiche”.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025 ex art 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra descritte.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in Sassari in data 18.10.1998, matrimonio regolarmente trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Sassari (atto N 375 - P 2 – S A anno 1998), dalla cui unione sono nate le figlie a Sassari il 17.10.1999, e a Sassari il 24.05.2005, entrambe maggiorenni Persona_3 Persona_1
ma non economicamente autosufficienti.
Hanno allegato di essersi separati in data 12.04.2017 nel procedimento iscritto con R.G. n. 4308/2016, alle condizioni di cui al ricorso congiunto e che dalla data della separazione non vi era stata alcuna riconciliazione.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore dal 26 maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti con rito concordatario con conseguente ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale, quanto ai rapporti economici tra le parti rilevato che le stesse sono perfettamente e pienamente capaci di autodeterminarsi e, considerato che le figlie sono maggiorenni ma non pagina 2 di 3 economicamente indipendenti, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sassari in data 18.10.1998 tra (C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Sassari il 16.11.1966, ivi residente in [...], Parte_2
( nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
25, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile di Stato Civile di Sassari (atto N 375 - P 2 – S A anno 1998), alle condizioni congiunte sopra illustrate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3