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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 2921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2921 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11033/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Chantal Dameglio Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11033/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in Via Carlo Alberto, 1 Parte_1 C.F._1
10064 Pinerolo presso lo studio dell'avv. GIUNTA ELENA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.SO FERRUCCI, 91 CP_1 C.F._2
10138 TORINO presso lo studio dell'avv. CARUSO VERONICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note difensive depositate in data 30/4/2025
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, integrate tutte le condizioni giuridiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970 e ss.mm. lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi e il 31/05/2014, trascritto nei Registri dello Stato Parte_1 CP_2
Civile del Comune di San Germano Chisone, Atto Reg. n. 1, Serie I, Parte I, Anno 2014, ordinando pagina 1 di 11 all'Ufficiale di detto Stato Civile di procedere a tutte le incombenze di legge e di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti condizioni
Nel merito in via principale
• Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli nato a [...], Controparte_3
il 12/06/2016, nata a [...], il [...] e nata a [...], il CP_4 CP_5
25/04/2020, con collocazione, residenza e dimora abituale dei medesimi presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
• Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla madre, sig.ra , con tutti i mobili e Parte_1
gli arredi in essa contenuti.
• Il padre, sig. , vedrà e terrà con sé i figli , , con le seguenti modalità: CP_2 CP_3 Persona_1
a) a fine settimana alternati dal venerdì, dalle ore 17.45/18.00 alle ore 21.00 della domenica sera, quando li riaccompagnerà presso la madre. b) Infrasettimanalmente il martedì e il giovedì dalle ore
17.45/18.00 alle ore 21.00, quindi dopo cena, quando li riaccompagnerà presso la madre. c) durante le vacanze scolastiche estive (dal termine della scuola nel mese di giugno all'inizio delle lezioni scolastiche nel mese di settembre di ciascun anno), , e trascorreranno complessivamente tre CP_3 CP_4 CP_5 settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, con assunzione dell'obbligo di reciproca comunicazione del periodo e della località di villeggiatura prescelti entro il 31 maggio di ciascun anno.
Durante il predetto periodo si intenderà sospeso il regime di visita. In caso di disaccordo, il padre avrà facoltà di scegliere il periodo di competenza negli anni dispari e la madre negli anni pari. d) durante le vacanze scolastiche natalizie , e trascorreranno, ad anni alterni, dal 23 al 30 CP_3 CP_4 CP_5 dicembre compresi con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi con l'altro genitore, con previsione di alternanza annuale. Il genitore che godrà del secondo periodo (ossia dal 31/12 al 06/01) potrà tenere con sé i figli la sera di Natale dalle ore 18.00 alle ore 21.00, con prelievo e riaccompagnamento presso l'altro genitore, fatto salvo il caso in cui quest'ultimo usufruisca del periodo di propria competenza fuori dalla città di residenza. e) durante le vacanze pasquali, , CP_3 CP_4
e trascorreranno, ad anni alterni, il sabato e la domenica di Pasqua con un genitore, il Lunedì CP_5 dell'Angelo e il martedì con l'altro genitore f) festività infrannuali , e CP_3 CP_4 CP_5
trascorreranno le festività infrannuali alternativamente tra i genitori e ad anni alterni.
pagina 2 di 11 • Ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé.
Inoltre, il padre, sig. , contribuirà al mantenimento dei figli, , e CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
corrispondendo alla madre, sig.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno periodico Parte_1 dell'importo complessivo pari a € 400,00, ossia € 100,00/mese per ciascun figlio, e , ed CP_3 CP_5
€ 200,00/mese per la figlia , a mezzo bonifico bancario con accreditamento sul C/c intestato alla CP_4
medesima, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e di quelle scolastiche eventualmente sostenute per i figli (nelle spese sono da intendersi comprese le spese per retta scolastica, assicurazione scolastica, materiale didattico e per il trasporto casa/scuola, le spese per attività sportive in ambito scolastico e per gite o eventi didattici), nonché delle spese per un'attività sportiva extrascolastica, ivi inclusa la spesa dei Centri estivi eventualmente dai medesimi usufruiti presso la Parrocchia Santa Maria Maddalena di Macello, da corrispondersi entro 15 giorni dalla richiesta documentata, ferme restando per il resto le prescrizioni del Protocollo d'Intesa siglato tra il Presidente del Tribunale di Torino ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nel marzo 2016, in ordine alle spese straordinarie per i figli.
• Disporre che il padre, , corrisponda alla madre, , il 50% di quanto dovuto CP_2 Parte_1
per la fruizione da parte dei figli del Centro estivo organizzato dalla Parrocchia Santa Maria Maddalena di Macello in occasione della chiusura estiva delle scuole ovvero che provveda in via diretta al di loro accudimento allorquando la madre è impegnata lavorativamente per le motivazioni esposte.
• L'A.U.U. o altro emolumento equivalente ex lege previsto verrà percepito in via esclusiva e totale dalla madre sig.ra , confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale dei coniugi. Parte_1
• Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio tutti, oltre Rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.”
Per parte resistente: come da note difensive depositate in data 02/5/2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Respinta ogni diversa avversaria istanza e domanda,
In via istruttoria, -- Ammettere le prove per interpello e Testi dedotte nella comparsa di costituzione e nella memoria in atti con i testi ivi indicati;
-- Per tutte le ragioni sopra dedotto sub 1. della comparsa di costituzione e risposta e 3. della memoria, dichiarare inammissibili gli avversari capitoli di prova per interpello e testi o, nella denegata ipotesi di ammissione, ammettere il Convenuto alla prova contraria con i Testi indicati in via diretta;
Nel merito, Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dal signor e dalla signora CP_2
in data 31 maggio 2014, regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Parte_1
pagina 3 di 11 Comune di San Germano Chisone, alle condizioni di cui all'ordinanza resa ai sensi dell'art. 473 bis.22
c.p.c. del 3 dicembre 2024 o, in subordine, alle seguenti Condizioni
(i) Affidare i figli minori , e ad entrambi i Genitori in via condivisa, disponendo CP_3 CP_4 CP_5
l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e la necessità di assumere congiuntamente quelle più rilevanti afferenti, ad esempio, istruzione, educazione
e salute dei Minori;
(ii) Disporre che i Minori manterranno la dimora abituale e la residenza presso la Mamma, nella casa già familiare sino alla sua vendita e, successivamente, nel comune medesimo di Macello o in altro diverso previa autorizzazione al trasferimento da parte del Padre;
(iii) Disporre che il Padre possa tenere con sé , e : CP_3 CP_4 CP_5
- A fine settimana alterni dal venerdì dalle 17.30 sino alle 21 della domenica;
- Nelle settimane che terminano con il fine settimana di sua competenza il martedì ed il giovedì dalle 17.30 alle 21.00; - Nelle altre settimane il lunedì, il mercoledì ed il giovedì dalle 17.30 alle 21.00;
- Durante il periodo estivo di sospensione scolastica per due settimane, anche non consecutive, una delle quali coincidente con il periodo di chiusura del luogo di lavoro del Padre (normalmente la settimana di
Ferragosto), da comunicare alla Madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
- Durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- Per metà delle vacanze pasquali (un anno comprendete la Pasqua e quello successivo il Lunedì dell'Angelo) e, analogamente, in maniera paritaria, tutti gli altri ponti e festività infrannuali che prevedano una sospensione scolastica;
(iv) Disporre che il Padre provveda al versamento entro il giorno 10 di ogni mese del contributo al mantenimento di euro 300,00 (euro 100,00 per ciascun Figlio), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con mantenimento a vantaggio esclusivo della Madre dell'intero importo dell'Assegno
Unico; in via subordinata, porre a carico del Padre, alle precedenti condizioni, l'assegno mensile dell'importo di euro 600,00, disponendo che l'Assegno Unico, o altro futuro beneficio fiscale in favore dei Figli, venga percepito in parti uguali tra i Genitori;
(v) Disporre che il Padre provveda a rimborsare alla Madre le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei Figli secondo quanto previsto nel noto Protocollo applicato dal Tribunale in intestazione;
(vi) Dare atto che, fatta eccezione per quanto attiene agli immobili già adibiti a casa familiare ancora in comproprietà tra i questi ultimi hanno prima d'ora provveduto a disciplinare ogni questione Per_2
pagina 4 di 11 economica tra i medesimi pendenti e che sono economicamente autonomi ed indipendenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, maggiorate delle spese generali, della
[...]
e dell'I.V.A” Controparte_6
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in SAN Parte_1 CP_1
GERMANO CHISONE il 31/05/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN GERMANO
CHISONE (atto n. 1 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12/06/2016 Celeste il 13/03/2018 e 25/04/2020. CP_3 CP_5
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 16/12/2022.
Con ricorso depositato il 18/06/2024 a chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Nel merito, di confermarsi l'affidamento condiviso dei minori con collocazione presso di sé e conseguentemente l'assegnazione della casa coniugale, nonché di confermarsi il calendario di visite pattuito in sede di separazione;
invero, ha domandato di disporsi un incremento del contributo in favore dei minori nella somma complessiva di euro 600,00 (200,00 euro per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie (inclusi i Centri Estivi) e l'integrale A.U.
Con memoria depositata il 28/11/2024 si è costituito e ha aderito alla domanda di CP_1
scioglimento del matrimonio;
nel merito, ha domandato di disporsi la conferma del regime di affidamento e la collocazione dei minori presso la madre, nonché del contributo al mantenimento già determinato in separazione (200 euro per minore) o, in subordine, l'incremento richiesto da parte ricorrente, con divisione in parti uguali dell'assegno unico o di ogni futuro beneficio fiscale;
con riguardo al calendario di visite ha domandato l'aggiunta di un incontro infrasettimanale nelle settimane in cui la prole trascorre il fine settimana con la mamma.
All'udienza del 27/11/2024 sono comparse le parti con i rispettivi difensori;
all'esito il giudice relatore si riservava.
A scioglimento della riserva, il giudice emanava i provvedimenti provvisori, ai sensi dell'art 473 bis .22 cpc e, ritenute superflue le istanze istruttorie, fissava udienza di discussione.
pagina 5 di 11 Nelle more pervenivano note difensive di ciascuna parte;
in particolare, parte ricorrente modificava la sua domanda in punto di determinazione del contributo al mantenimento domandando la somma complessiva di euro 400,00 (100 euro per ciascun figlio e 200 euro per la sola figlia ) insisteva CP_4 sull'obbligo di contribuzione, da parte di parte convenuta, alle attività di post scuola e ai Centri Estivi nella misura del 50% e, inoltre, dava atto dell'accordo raggiunto tra le medesime parti con riguardo alle vacanze estive.
A sua volta, parte resistente evidenziava l'accordo raggiunto con riguardo alle vacanze estive, mentre nel merito, domandava in via principale la conferma dei provvedimenti provvisori statuiti con ordinanza ex art 473 bis. 22 cpc o, in subordine, quanto già domandato con comparsa di costituzione.
All'udienza del 7/5/2025 comparivano le parti e i rispettivi i difensori, i quali precisavano le loro richieste e il giudice relatore si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. In sede di ascolto, infatti, le parti hanno dichiarato di non voler riprendere la vita matrimoniale (verbale del
27/11/2024).
Si è provata la continuità dello stato di separazione, atteso che non vi è stata eccezione del coniuge convenuto e considerato del resto che parte ricorrente ha istaurato una nuova unione, dalla quale è nato un bambino, oltre i suoi tre figli.
La domanda di scioglimento del matrimonio è pertanto accoglibile.
Sui Minori: affidamento, collocazione diritto di visita contributo al mantenimento e ripartizione spese straordinarie, Centro Estivo.
Premesso che la causa può essere definita senza necessità di istruttoria, essendo superflua quella richiesta con le conclusioni definitive, deve anzitutto rilevarsi che entrambe le parti, con l'istaurazione del presente pagina 6 di 11 giudizio, non hanno messo in discussione né l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre, né l'assegnazione della casa coniugale.
Del resto, alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337- ter introdotto dal D.lgs 154/2013 costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo e che l'affidamento condiviso può derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”, ai sensi dell'art. 337 quater;
circostanza non emerse nel caso di specie.
Pertanto, devono condividersi le comuni indicazioni relative all'affidamento, alla collocazione della prole e, conseguentemente, all'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Pt_1
*
Anche con riguardo al regime del diritto di visita ed incontri del papà, non si registra sostanziale discussione
Del resto, questo Collegio condivide l'impianto statuito con ordinanza ai sensi dell'art 473 bis. 22 cpc. che, con riguardo al calendario ordinario di visite padre- minori conferma, l'assetto previsto in sede di separazione: “Non si scorge ragione alcuna per modificare il regime di visita paterno: il non solo CP_2
tiene già i figli, sulla base di accordi non certo remoti nel tempo, per periodi significativi, ma non motiva neppure, avuto riguardo all'interesse della prole, la necessità di un cambiamento, tanto più che, nella settimana in cui vorrebbe tenere con sé i bambini tre pomeriggi, i minori sarebbero costretti ad un continuo e faticoso andirivieni contrario alle esigenze di stabilità cui hanno diritto.”
Ne consegue che il sig. potrà vedere i figli secondo il seguente calendario derogabile CP_1
su accordo dei genitori:
a) a fine settimana alternati dal venerdì, dalle ore 17.45/18.00 alle ore 21.00 della domenica sera, quando li riaccompagnerà presso la madre.
b) Infrasettimanalmente il martedì e il giovedì dalle ore 17.45/18.00 alle ore 21.00, quindi dopo cena, quando li riaccompagnerà presso la madre
Con riguardo alle festività:
c) vacanze natalizie (così come determinate dal calendario scolastico), che comprenda, ad anni alterni, la sera del 24 dicembre o il giorno del 25 dicembre, nonché il Capodanno o l'Epifania;
d vacanze pasquali (così come determinate secondo il calendario scolastico), che comprenda ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
e) i giorni di festa solenne ed eventuali ponti ad anni alterni;
f) il giorno in cui il padre festeggia il proprio compleanno, con condizione di reciprocità per la madre;
g) con riguardo alle vacanze estive si precisa quanto segue.
pagina 7 di 11 Le parti hanno comunicato con rispettive note difensive (nonché allegando anche conversazione whatsapp) di essere addivenute ad un accordo derogatorio rispetto alla regola generale, solo per quest'anno, per effetto del quale la sig.ra errà con sé i minori per tre settimane consecutive, Pt_1
che il padre potrà comunicare con i figli per mezzo di videochiamate e che, invece, il padre terrà loro per due settimane anche non consecutive.
Pertanto, questo Collegio recepisce l'intesa in tali termini, talchè, per l'anno corrente, i minori trascorreranno tre settimane di luglio 2025 con la madre;
il padre potrà vedere i minori tramite videochiamata, preventivamente concordata con la . In caso di disaccordo, tali videochiamate Pt_2
avverranno nella seconda settimana, nei due giorni infrasettimanali e nei due fine settimana che sarebbero stati di competenza dell'altro genitore.
Il padre, invece, terrà i minori due settimane anche non consecutive.
Per gli anni successivi, salvo diverso accordo, si applicherà invece la regolare ordinaria stabilità già in sede di separazione (- durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, precisando che per l'anno in corso la madre effettuerà i primi 15 giorni di luglio. In caso di disaccordo sui periodi la scelta competerà al padre negli anni dispari
e alla madre negli anni pari).
*
Con riguardo all'assegno per il contributo al mantenimento per i tre minori, non possono non condividere le considerazioni avanzate con ordinanza ex art. 473 bis. 22 cpc : “anche il contributo al mantenimento va confermato, sempre in via provvisoria, nella misura concordata, osservandosi che le autonome e certamente legittime scelte di vita della ricorrente non possono ripercuotersi in pregiudizio economico dell'obbligato, tanto più che, giustamente rileva il la ha avviato una nuova convivenza CP_2 Pt_1
allietata da una nuova nascita con gli ovvii contributi anche economici al ménage. Per contro non si comprende come nel giro di soli due anni le esigenze della prole sarebbero aumentate in misura rilevante rispetto al contributo trattandosi pur sempre di bambini in età scolare. A ciò si aggiunga che, sulla base degli accordi, la ercepisce per intero il non modesto assegno unico Pt_1
Inoltre, poiché non provata, deve rigettarsi la domanda di parte ricorrente tesa ad ottenere un incremento in punto di quantum solo con riguardo alla minore poiché affetta da celiachia. CP_4
I presunti maggiori esborsi secondo la comune esperienza (cfr. nota difensiva pag. 5, parte ricorrente) e, dall'altro lato, il presunto ritardo nel riconoscimento del bonus ASL (verbale del 7/5/2025 “L'avv.
Giunta richiama gli scritti difensivi evidenziando i maggiori costi legati alla celiachia della figlia CP_4
relativamente alle spese alimentari tenuto conto che il bonus ASL verrebbe suddiviso tra i genitori e
pagina 8 di 11 riconosciuto tra mesi”) non giustificano l'incremento del contributo dovuto dal che del resto li CP_1
deve parimenti affrontare quando la figlia è con sé.
Non può invocarsi a supporto della domanda nemmeno l'aumento dei buoni pasto (cfr verbale del
7/5/2025) considerato che detto aumento, pari a 0,30 cent cadauno, ed è connesso al passaggio della piccola , dalla scuola dell'infanzia a quella primaria, non già alla celiachia. CP_4
Resta fermo, in ogni caso che l'assegno unico sarà percepito dalla sig.ra osì come previsto in Pt_1
separazione, oltre che come domandato in via principale da parte ricorrente e previsto con ordinanza ex art 473 bis. 22 cpc . Le spese straordinarie devono essere ripartite nella misura del 50 %.
Appena il caso di precisare che residua controversia con riguardo alle spese relative ai Centri Estivi.
Orbene, la questione va risolta tenendo conto in primis del Protocollo vigente che regola il riparto di spese straordinarie che, dopo aver definito cosa si intende per spese straordinarie (art 2), individua le singole voci di spesa extra-assegno e al quinto capoverso, tra le spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, vi include alla lett. d) “centro ricreativo estivo e gruppo estivo”.
Acclarata la necessità dell'accordo, il Collegio deve valutare la fondatezza delle ragioni del dissenso paterno all'iscrizione, affrontate in sede di discussione, contrasto qualificabile ex art., 473 bis 38 cpc
Orbene, premesso che la mamma motiva la necessità dell'iscrizione presso il Centro Estivo (organizzato dalla Parrocchia) in ragione dell'impegno lavorativo non in discussione, il padre motiva il dissenso appellandosi alla precaria situazione reddituale cui versa e, pertanto, proponendo per il mese di giugno, di tenere i bambini con l'ausilio del padre e compatibilmente con il lavoro.
Con riguardo alla collaborazione del nonno paterno, come anticipato in ordinanza bis 22, “va ovviamente rimessa alla valutazione della madre la disponibilità offerta dal nonno paterno, non certo regolamentabile riguardando un soggetto estraneo alla lite.”, proposta motivatamente rifiutata dalla oiché a suo dire “I figli delle odierne parti non frequentano di buon grado l'abitazione del nonno Pt_1
paterno, il quale, peraltro, non potrà in alcun modo sostituirsi ai genitori nella cura e custodia dei minori, come di contro prospettato da controparte”( memoria del 21/11/2024, pag.3)
Tenuto conto che il padre lavora con turni dalle 8 alle 17, e dunque delegherebbe al nonno la gestione dei figli, senza per altro spiegare “come”, il dissenso è sotto questo aspetto ingiustificato.
Le ragioni economiche invocate dal predetto poi, per quanto rispettabili, devono soccombere dinnanzi ad una esigenza preminente: la gestione dei minori, allorquando entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedervi come si registra nella fattispecie.
Del resto la frequentazione del centro estivo non consta essere una novità nella vita dei minori e comunque soluzione sicuramente confacente al loro interesse (circostanza neppure in discussione).
pagina 9 di 11 Le spese, in quanto necessitate, dovranno pertanto ripartirsi nella misura del 50%.
Spese di lite
Le spese di lite vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza (accordo raggiunto in punto di vacanze estive;
rigetto della domanda in punto di rideterminazione del quantum del contributo al mantenimento e, con riguardo a parte convenuta, rigetto della domanda in ordine alla contribuzione delle spese straordinarie).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN GERMANO CHISONE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE l'affidamento condiviso dei minori , e ad entrambi i Genitori CP_3 CP_4 CP_5 disponendo l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e la necessità di assumere congiuntamente quelle più rilevanti afferenti, ad esempio, istruzione, educazione e salute dei Minori;
DISPONE che i minori mantenga residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
ASSEGNA la casa coniugale alla sig.ra Parte_1
DISPONE che il sig. ossa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario CP_1
di massima, derogabile sempre su accordo dei genitori, anche in considerazione delle esigenze, degli impegni scolastici ed extrascolastici, delle richieste e della volontà della minore stessa, nonché degli impegni lavorativi del padre e della madre:
a) a fine settimana alternati dal venerdì, dalle ore 17.45/18.00 alle ore 21.00 della domenica sera, quando li riaccompagnerà presso la madre.
b) Infrasettimanalmente il martedì e il giovedì dalle ore 17.45/18.00 alle ore 21.00, quindi dopo cena, quando li riaccompagnerà presso la madre
Con riguardo alle festività:
c) vacanze natalizie (così come determinate dal calendario scolastico), che comprenda, ad anni alterni, la sera del 24 dicembre o il giorno del 25 dicembre, nonché il Capodanno o l'Epifania;
d vacanze pasquali (così come determinate secondo il calendario scolastico), che comprenda ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
pagina 10 di 11 e) i giorni di festa solenne ed eventuali ponti ad anni alterni;
f) il giorno in cui il padre festeggia il proprio compleanno, con condizione di reciprocità per la madre;
g) con riguardo alle vacanze estive:
- per l'anno corrente, i minori trascorreranno tre settimane di luglio 2025 con la madre;
il padre potrà vedere i minori tramite videochiamata, preventivamente concordata con la . In caso di Pt_2
disaccordo, tali videochiamate avverranno nella seconda settimana, nei due giorni infrasettimanali e nei due finesettimana che sarebbero stati di competenza dell'altro genitore.
Il padre, invece, terrà i minori due settimane anche non consecutive.
-Per gli anni successivi, salvo diverso accordo, si applicherà la regolare ordinaria stabilità già in sede di separazione: durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, precisando che per l'anno in corso la madre effettuerà i primi 15 giorni di luglio. In caso di disaccordo sui periodi la scelta competerà al padre negli anni dispari e alla madre negli anni pari.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento dei figli, l'assegno mensile di euro
300,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
DISPONE che le spese per il Centro Estivo per l'anno corrente siano a carico delle parti giusta metà.
DÀ ATTO che l'assegno unico è interamente percepito dalla madre.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Chantal Dameglio Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11033/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in Via Carlo Alberto, 1 Parte_1 C.F._1
10064 Pinerolo presso lo studio dell'avv. GIUNTA ELENA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.SO FERRUCCI, 91 CP_1 C.F._2
10138 TORINO presso lo studio dell'avv. CARUSO VERONICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note difensive depositate in data 30/4/2025
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, integrate tutte le condizioni giuridiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970 e ss.mm. lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi e il 31/05/2014, trascritto nei Registri dello Stato Parte_1 CP_2
Civile del Comune di San Germano Chisone, Atto Reg. n. 1, Serie I, Parte I, Anno 2014, ordinando pagina 1 di 11 all'Ufficiale di detto Stato Civile di procedere a tutte le incombenze di legge e di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti condizioni
Nel merito in via principale
• Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli nato a [...], Controparte_3
il 12/06/2016, nata a [...], il [...] e nata a [...], il CP_4 CP_5
25/04/2020, con collocazione, residenza e dimora abituale dei medesimi presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
• Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla madre, sig.ra , con tutti i mobili e Parte_1
gli arredi in essa contenuti.
• Il padre, sig. , vedrà e terrà con sé i figli , , con le seguenti modalità: CP_2 CP_3 Persona_1
a) a fine settimana alternati dal venerdì, dalle ore 17.45/18.00 alle ore 21.00 della domenica sera, quando li riaccompagnerà presso la madre. b) Infrasettimanalmente il martedì e il giovedì dalle ore
17.45/18.00 alle ore 21.00, quindi dopo cena, quando li riaccompagnerà presso la madre. c) durante le vacanze scolastiche estive (dal termine della scuola nel mese di giugno all'inizio delle lezioni scolastiche nel mese di settembre di ciascun anno), , e trascorreranno complessivamente tre CP_3 CP_4 CP_5 settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, con assunzione dell'obbligo di reciproca comunicazione del periodo e della località di villeggiatura prescelti entro il 31 maggio di ciascun anno.
Durante il predetto periodo si intenderà sospeso il regime di visita. In caso di disaccordo, il padre avrà facoltà di scegliere il periodo di competenza negli anni dispari e la madre negli anni pari. d) durante le vacanze scolastiche natalizie , e trascorreranno, ad anni alterni, dal 23 al 30 CP_3 CP_4 CP_5 dicembre compresi con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi con l'altro genitore, con previsione di alternanza annuale. Il genitore che godrà del secondo periodo (ossia dal 31/12 al 06/01) potrà tenere con sé i figli la sera di Natale dalle ore 18.00 alle ore 21.00, con prelievo e riaccompagnamento presso l'altro genitore, fatto salvo il caso in cui quest'ultimo usufruisca del periodo di propria competenza fuori dalla città di residenza. e) durante le vacanze pasquali, , CP_3 CP_4
e trascorreranno, ad anni alterni, il sabato e la domenica di Pasqua con un genitore, il Lunedì CP_5 dell'Angelo e il martedì con l'altro genitore f) festività infrannuali , e CP_3 CP_4 CP_5
trascorreranno le festività infrannuali alternativamente tra i genitori e ad anni alterni.
pagina 2 di 11 • Ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé.
Inoltre, il padre, sig. , contribuirà al mantenimento dei figli, , e CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
corrispondendo alla madre, sig.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno periodico Parte_1 dell'importo complessivo pari a € 400,00, ossia € 100,00/mese per ciascun figlio, e , ed CP_3 CP_5
€ 200,00/mese per la figlia , a mezzo bonifico bancario con accreditamento sul C/c intestato alla CP_4
medesima, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e di quelle scolastiche eventualmente sostenute per i figli (nelle spese sono da intendersi comprese le spese per retta scolastica, assicurazione scolastica, materiale didattico e per il trasporto casa/scuola, le spese per attività sportive in ambito scolastico e per gite o eventi didattici), nonché delle spese per un'attività sportiva extrascolastica, ivi inclusa la spesa dei Centri estivi eventualmente dai medesimi usufruiti presso la Parrocchia Santa Maria Maddalena di Macello, da corrispondersi entro 15 giorni dalla richiesta documentata, ferme restando per il resto le prescrizioni del Protocollo d'Intesa siglato tra il Presidente del Tribunale di Torino ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nel marzo 2016, in ordine alle spese straordinarie per i figli.
• Disporre che il padre, , corrisponda alla madre, , il 50% di quanto dovuto CP_2 Parte_1
per la fruizione da parte dei figli del Centro estivo organizzato dalla Parrocchia Santa Maria Maddalena di Macello in occasione della chiusura estiva delle scuole ovvero che provveda in via diretta al di loro accudimento allorquando la madre è impegnata lavorativamente per le motivazioni esposte.
• L'A.U.U. o altro emolumento equivalente ex lege previsto verrà percepito in via esclusiva e totale dalla madre sig.ra , confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale dei coniugi. Parte_1
• Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio tutti, oltre Rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.”
Per parte resistente: come da note difensive depositate in data 02/5/2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Respinta ogni diversa avversaria istanza e domanda,
In via istruttoria, -- Ammettere le prove per interpello e Testi dedotte nella comparsa di costituzione e nella memoria in atti con i testi ivi indicati;
-- Per tutte le ragioni sopra dedotto sub 1. della comparsa di costituzione e risposta e 3. della memoria, dichiarare inammissibili gli avversari capitoli di prova per interpello e testi o, nella denegata ipotesi di ammissione, ammettere il Convenuto alla prova contraria con i Testi indicati in via diretta;
Nel merito, Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dal signor e dalla signora CP_2
in data 31 maggio 2014, regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Parte_1
pagina 3 di 11 Comune di San Germano Chisone, alle condizioni di cui all'ordinanza resa ai sensi dell'art. 473 bis.22
c.p.c. del 3 dicembre 2024 o, in subordine, alle seguenti Condizioni
(i) Affidare i figli minori , e ad entrambi i Genitori in via condivisa, disponendo CP_3 CP_4 CP_5
l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e la necessità di assumere congiuntamente quelle più rilevanti afferenti, ad esempio, istruzione, educazione
e salute dei Minori;
(ii) Disporre che i Minori manterranno la dimora abituale e la residenza presso la Mamma, nella casa già familiare sino alla sua vendita e, successivamente, nel comune medesimo di Macello o in altro diverso previa autorizzazione al trasferimento da parte del Padre;
(iii) Disporre che il Padre possa tenere con sé , e : CP_3 CP_4 CP_5
- A fine settimana alterni dal venerdì dalle 17.30 sino alle 21 della domenica;
- Nelle settimane che terminano con il fine settimana di sua competenza il martedì ed il giovedì dalle 17.30 alle 21.00; - Nelle altre settimane il lunedì, il mercoledì ed il giovedì dalle 17.30 alle 21.00;
- Durante il periodo estivo di sospensione scolastica per due settimane, anche non consecutive, una delle quali coincidente con il periodo di chiusura del luogo di lavoro del Padre (normalmente la settimana di
Ferragosto), da comunicare alla Madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
- Durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- Per metà delle vacanze pasquali (un anno comprendete la Pasqua e quello successivo il Lunedì dell'Angelo) e, analogamente, in maniera paritaria, tutti gli altri ponti e festività infrannuali che prevedano una sospensione scolastica;
(iv) Disporre che il Padre provveda al versamento entro il giorno 10 di ogni mese del contributo al mantenimento di euro 300,00 (euro 100,00 per ciascun Figlio), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con mantenimento a vantaggio esclusivo della Madre dell'intero importo dell'Assegno
Unico; in via subordinata, porre a carico del Padre, alle precedenti condizioni, l'assegno mensile dell'importo di euro 600,00, disponendo che l'Assegno Unico, o altro futuro beneficio fiscale in favore dei Figli, venga percepito in parti uguali tra i Genitori;
(v) Disporre che il Padre provveda a rimborsare alla Madre le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei Figli secondo quanto previsto nel noto Protocollo applicato dal Tribunale in intestazione;
(vi) Dare atto che, fatta eccezione per quanto attiene agli immobili già adibiti a casa familiare ancora in comproprietà tra i questi ultimi hanno prima d'ora provveduto a disciplinare ogni questione Per_2
pagina 4 di 11 economica tra i medesimi pendenti e che sono economicamente autonomi ed indipendenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, maggiorate delle spese generali, della
[...]
e dell'I.V.A” Controparte_6
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in SAN Parte_1 CP_1
GERMANO CHISONE il 31/05/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN GERMANO
CHISONE (atto n. 1 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12/06/2016 Celeste il 13/03/2018 e 25/04/2020. CP_3 CP_5
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 16/12/2022.
Con ricorso depositato il 18/06/2024 a chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Nel merito, di confermarsi l'affidamento condiviso dei minori con collocazione presso di sé e conseguentemente l'assegnazione della casa coniugale, nonché di confermarsi il calendario di visite pattuito in sede di separazione;
invero, ha domandato di disporsi un incremento del contributo in favore dei minori nella somma complessiva di euro 600,00 (200,00 euro per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie (inclusi i Centri Estivi) e l'integrale A.U.
Con memoria depositata il 28/11/2024 si è costituito e ha aderito alla domanda di CP_1
scioglimento del matrimonio;
nel merito, ha domandato di disporsi la conferma del regime di affidamento e la collocazione dei minori presso la madre, nonché del contributo al mantenimento già determinato in separazione (200 euro per minore) o, in subordine, l'incremento richiesto da parte ricorrente, con divisione in parti uguali dell'assegno unico o di ogni futuro beneficio fiscale;
con riguardo al calendario di visite ha domandato l'aggiunta di un incontro infrasettimanale nelle settimane in cui la prole trascorre il fine settimana con la mamma.
All'udienza del 27/11/2024 sono comparse le parti con i rispettivi difensori;
all'esito il giudice relatore si riservava.
A scioglimento della riserva, il giudice emanava i provvedimenti provvisori, ai sensi dell'art 473 bis .22 cpc e, ritenute superflue le istanze istruttorie, fissava udienza di discussione.
pagina 5 di 11 Nelle more pervenivano note difensive di ciascuna parte;
in particolare, parte ricorrente modificava la sua domanda in punto di determinazione del contributo al mantenimento domandando la somma complessiva di euro 400,00 (100 euro per ciascun figlio e 200 euro per la sola figlia ) insisteva CP_4 sull'obbligo di contribuzione, da parte di parte convenuta, alle attività di post scuola e ai Centri Estivi nella misura del 50% e, inoltre, dava atto dell'accordo raggiunto tra le medesime parti con riguardo alle vacanze estive.
A sua volta, parte resistente evidenziava l'accordo raggiunto con riguardo alle vacanze estive, mentre nel merito, domandava in via principale la conferma dei provvedimenti provvisori statuiti con ordinanza ex art 473 bis. 22 cpc o, in subordine, quanto già domandato con comparsa di costituzione.
All'udienza del 7/5/2025 comparivano le parti e i rispettivi i difensori, i quali precisavano le loro richieste e il giudice relatore si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. In sede di ascolto, infatti, le parti hanno dichiarato di non voler riprendere la vita matrimoniale (verbale del
27/11/2024).
Si è provata la continuità dello stato di separazione, atteso che non vi è stata eccezione del coniuge convenuto e considerato del resto che parte ricorrente ha istaurato una nuova unione, dalla quale è nato un bambino, oltre i suoi tre figli.
La domanda di scioglimento del matrimonio è pertanto accoglibile.
Sui Minori: affidamento, collocazione diritto di visita contributo al mantenimento e ripartizione spese straordinarie, Centro Estivo.
Premesso che la causa può essere definita senza necessità di istruttoria, essendo superflua quella richiesta con le conclusioni definitive, deve anzitutto rilevarsi che entrambe le parti, con l'istaurazione del presente pagina 6 di 11 giudizio, non hanno messo in discussione né l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre, né l'assegnazione della casa coniugale.
Del resto, alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337- ter introdotto dal D.lgs 154/2013 costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo e che l'affidamento condiviso può derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”, ai sensi dell'art. 337 quater;
circostanza non emerse nel caso di specie.
Pertanto, devono condividersi le comuni indicazioni relative all'affidamento, alla collocazione della prole e, conseguentemente, all'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Pt_1
*
Anche con riguardo al regime del diritto di visita ed incontri del papà, non si registra sostanziale discussione
Del resto, questo Collegio condivide l'impianto statuito con ordinanza ai sensi dell'art 473 bis. 22 cpc. che, con riguardo al calendario ordinario di visite padre- minori conferma, l'assetto previsto in sede di separazione: “Non si scorge ragione alcuna per modificare il regime di visita paterno: il non solo CP_2
tiene già i figli, sulla base di accordi non certo remoti nel tempo, per periodi significativi, ma non motiva neppure, avuto riguardo all'interesse della prole, la necessità di un cambiamento, tanto più che, nella settimana in cui vorrebbe tenere con sé i bambini tre pomeriggi, i minori sarebbero costretti ad un continuo e faticoso andirivieni contrario alle esigenze di stabilità cui hanno diritto.”
Ne consegue che il sig. potrà vedere i figli secondo il seguente calendario derogabile CP_1
su accordo dei genitori:
a) a fine settimana alternati dal venerdì, dalle ore 17.45/18.00 alle ore 21.00 della domenica sera, quando li riaccompagnerà presso la madre.
b) Infrasettimanalmente il martedì e il giovedì dalle ore 17.45/18.00 alle ore 21.00, quindi dopo cena, quando li riaccompagnerà presso la madre
Con riguardo alle festività:
c) vacanze natalizie (così come determinate dal calendario scolastico), che comprenda, ad anni alterni, la sera del 24 dicembre o il giorno del 25 dicembre, nonché il Capodanno o l'Epifania;
d vacanze pasquali (così come determinate secondo il calendario scolastico), che comprenda ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
e) i giorni di festa solenne ed eventuali ponti ad anni alterni;
f) il giorno in cui il padre festeggia il proprio compleanno, con condizione di reciprocità per la madre;
g) con riguardo alle vacanze estive si precisa quanto segue.
pagina 7 di 11 Le parti hanno comunicato con rispettive note difensive (nonché allegando anche conversazione whatsapp) di essere addivenute ad un accordo derogatorio rispetto alla regola generale, solo per quest'anno, per effetto del quale la sig.ra errà con sé i minori per tre settimane consecutive, Pt_1
che il padre potrà comunicare con i figli per mezzo di videochiamate e che, invece, il padre terrà loro per due settimane anche non consecutive.
Pertanto, questo Collegio recepisce l'intesa in tali termini, talchè, per l'anno corrente, i minori trascorreranno tre settimane di luglio 2025 con la madre;
il padre potrà vedere i minori tramite videochiamata, preventivamente concordata con la . In caso di disaccordo, tali videochiamate Pt_2
avverranno nella seconda settimana, nei due giorni infrasettimanali e nei due fine settimana che sarebbero stati di competenza dell'altro genitore.
Il padre, invece, terrà i minori due settimane anche non consecutive.
Per gli anni successivi, salvo diverso accordo, si applicherà invece la regolare ordinaria stabilità già in sede di separazione (- durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, precisando che per l'anno in corso la madre effettuerà i primi 15 giorni di luglio. In caso di disaccordo sui periodi la scelta competerà al padre negli anni dispari
e alla madre negli anni pari).
*
Con riguardo all'assegno per il contributo al mantenimento per i tre minori, non possono non condividere le considerazioni avanzate con ordinanza ex art. 473 bis. 22 cpc : “anche il contributo al mantenimento va confermato, sempre in via provvisoria, nella misura concordata, osservandosi che le autonome e certamente legittime scelte di vita della ricorrente non possono ripercuotersi in pregiudizio economico dell'obbligato, tanto più che, giustamente rileva il la ha avviato una nuova convivenza CP_2 Pt_1
allietata da una nuova nascita con gli ovvii contributi anche economici al ménage. Per contro non si comprende come nel giro di soli due anni le esigenze della prole sarebbero aumentate in misura rilevante rispetto al contributo trattandosi pur sempre di bambini in età scolare. A ciò si aggiunga che, sulla base degli accordi, la ercepisce per intero il non modesto assegno unico Pt_1
Inoltre, poiché non provata, deve rigettarsi la domanda di parte ricorrente tesa ad ottenere un incremento in punto di quantum solo con riguardo alla minore poiché affetta da celiachia. CP_4
I presunti maggiori esborsi secondo la comune esperienza (cfr. nota difensiva pag. 5, parte ricorrente) e, dall'altro lato, il presunto ritardo nel riconoscimento del bonus ASL (verbale del 7/5/2025 “L'avv.
Giunta richiama gli scritti difensivi evidenziando i maggiori costi legati alla celiachia della figlia CP_4
relativamente alle spese alimentari tenuto conto che il bonus ASL verrebbe suddiviso tra i genitori e
pagina 8 di 11 riconosciuto tra mesi”) non giustificano l'incremento del contributo dovuto dal che del resto li CP_1
deve parimenti affrontare quando la figlia è con sé.
Non può invocarsi a supporto della domanda nemmeno l'aumento dei buoni pasto (cfr verbale del
7/5/2025) considerato che detto aumento, pari a 0,30 cent cadauno, ed è connesso al passaggio della piccola , dalla scuola dell'infanzia a quella primaria, non già alla celiachia. CP_4
Resta fermo, in ogni caso che l'assegno unico sarà percepito dalla sig.ra osì come previsto in Pt_1
separazione, oltre che come domandato in via principale da parte ricorrente e previsto con ordinanza ex art 473 bis. 22 cpc . Le spese straordinarie devono essere ripartite nella misura del 50 %.
Appena il caso di precisare che residua controversia con riguardo alle spese relative ai Centri Estivi.
Orbene, la questione va risolta tenendo conto in primis del Protocollo vigente che regola il riparto di spese straordinarie che, dopo aver definito cosa si intende per spese straordinarie (art 2), individua le singole voci di spesa extra-assegno e al quinto capoverso, tra le spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, vi include alla lett. d) “centro ricreativo estivo e gruppo estivo”.
Acclarata la necessità dell'accordo, il Collegio deve valutare la fondatezza delle ragioni del dissenso paterno all'iscrizione, affrontate in sede di discussione, contrasto qualificabile ex art., 473 bis 38 cpc
Orbene, premesso che la mamma motiva la necessità dell'iscrizione presso il Centro Estivo (organizzato dalla Parrocchia) in ragione dell'impegno lavorativo non in discussione, il padre motiva il dissenso appellandosi alla precaria situazione reddituale cui versa e, pertanto, proponendo per il mese di giugno, di tenere i bambini con l'ausilio del padre e compatibilmente con il lavoro.
Con riguardo alla collaborazione del nonno paterno, come anticipato in ordinanza bis 22, “va ovviamente rimessa alla valutazione della madre la disponibilità offerta dal nonno paterno, non certo regolamentabile riguardando un soggetto estraneo alla lite.”, proposta motivatamente rifiutata dalla oiché a suo dire “I figli delle odierne parti non frequentano di buon grado l'abitazione del nonno Pt_1
paterno, il quale, peraltro, non potrà in alcun modo sostituirsi ai genitori nella cura e custodia dei minori, come di contro prospettato da controparte”( memoria del 21/11/2024, pag.3)
Tenuto conto che il padre lavora con turni dalle 8 alle 17, e dunque delegherebbe al nonno la gestione dei figli, senza per altro spiegare “come”, il dissenso è sotto questo aspetto ingiustificato.
Le ragioni economiche invocate dal predetto poi, per quanto rispettabili, devono soccombere dinnanzi ad una esigenza preminente: la gestione dei minori, allorquando entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedervi come si registra nella fattispecie.
Del resto la frequentazione del centro estivo non consta essere una novità nella vita dei minori e comunque soluzione sicuramente confacente al loro interesse (circostanza neppure in discussione).
pagina 9 di 11 Le spese, in quanto necessitate, dovranno pertanto ripartirsi nella misura del 50%.
Spese di lite
Le spese di lite vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza (accordo raggiunto in punto di vacanze estive;
rigetto della domanda in punto di rideterminazione del quantum del contributo al mantenimento e, con riguardo a parte convenuta, rigetto della domanda in ordine alla contribuzione delle spese straordinarie).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN GERMANO CHISONE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE l'affidamento condiviso dei minori , e ad entrambi i Genitori CP_3 CP_4 CP_5 disponendo l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e la necessità di assumere congiuntamente quelle più rilevanti afferenti, ad esempio, istruzione, educazione e salute dei Minori;
DISPONE che i minori mantenga residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
ASSEGNA la casa coniugale alla sig.ra Parte_1
DISPONE che il sig. ossa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario CP_1
di massima, derogabile sempre su accordo dei genitori, anche in considerazione delle esigenze, degli impegni scolastici ed extrascolastici, delle richieste e della volontà della minore stessa, nonché degli impegni lavorativi del padre e della madre:
a) a fine settimana alternati dal venerdì, dalle ore 17.45/18.00 alle ore 21.00 della domenica sera, quando li riaccompagnerà presso la madre.
b) Infrasettimanalmente il martedì e il giovedì dalle ore 17.45/18.00 alle ore 21.00, quindi dopo cena, quando li riaccompagnerà presso la madre
Con riguardo alle festività:
c) vacanze natalizie (così come determinate dal calendario scolastico), che comprenda, ad anni alterni, la sera del 24 dicembre o il giorno del 25 dicembre, nonché il Capodanno o l'Epifania;
d vacanze pasquali (così come determinate secondo il calendario scolastico), che comprenda ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
pagina 10 di 11 e) i giorni di festa solenne ed eventuali ponti ad anni alterni;
f) il giorno in cui il padre festeggia il proprio compleanno, con condizione di reciprocità per la madre;
g) con riguardo alle vacanze estive:
- per l'anno corrente, i minori trascorreranno tre settimane di luglio 2025 con la madre;
il padre potrà vedere i minori tramite videochiamata, preventivamente concordata con la . In caso di Pt_2
disaccordo, tali videochiamate avverranno nella seconda settimana, nei due giorni infrasettimanali e nei due finesettimana che sarebbero stati di competenza dell'altro genitore.
Il padre, invece, terrà i minori due settimane anche non consecutive.
-Per gli anni successivi, salvo diverso accordo, si applicherà la regolare ordinaria stabilità già in sede di separazione: durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, precisando che per l'anno in corso la madre effettuerà i primi 15 giorni di luglio. In caso di disaccordo sui periodi la scelta competerà al padre negli anni dispari e alla madre negli anni pari.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento dei figli, l'assegno mensile di euro
300,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
DISPONE che le spese per il Centro Estivo per l'anno corrente siano a carico delle parti giusta metà.
DÀ ATTO che l'assegno unico è interamente percepito dalla madre.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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