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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/10/2025, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 615/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
sezione III civile in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Francesca Ziccardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa da
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
2/6/1950, residente in NC SC (GE), Località Cascine 51 ed, ai fini del presente atto, ivi elettivamente domiciliato, in Via Gropallo 10/2, presso e nello studio dell'Avv. AR Torre, C.F. , che lo rappresenta e C.F._2 difende come da mandato in atti
Attore contro
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1
; C.F._3
, nato a [...] il [...], C.F. ; CP_2 C.F._4
, nata a [...] il [...], C.F. ; CP_3 C.F._5
Convenuti contumaci
Conclusioni
Per l'attore
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, per quanto esposto in narrativa, accertato il possesso ininterrotto in via esclusiva ultra ventennale da parte del Sig. del terreno sito in NC SC (GE), Località Parte_1
Cascine, censito al NCT al Foglio 5 mappale 629, e dei fabbricati rurali ivi insistenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1168 c.c. dichiarare l'intervenuta usucapione del predetto immobile a favore del Sig. , Parte_1 nato a [...] il [...], C.F. ordinando alla C.F._1 competente Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie trascrizioni, con esonero del conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria delle spese di causa, ivi comprese eventuali CTU e CTP che si dovessero rendere necessarie
Ragioni di fatto e di diritto della domanda
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva, Parte_1 in particolare, che:
-nell'anno 1983 aveva proceduto alla costruzione di nuovo immobile sul terreno sito in NC SC foglio 5 mapp 912 prevedendo e realizzando opere che andavano altresì ad occupare il limitrofo mappale 629 del Foglio;
-da allora ad oggi il Sig. aveva sempre utilizzato in modo esclusivo uti Pt_1 dominus il mappale 629, quale giardino/orto della propria abitazione, tanto che lo stesso formava un corpo unico con il mappale 912, con recinzione metallica dell'intera area ricomprendente interamente sia il mappale 629 sia il mappale 912;
-ridetto mappale 629 risultava formalmente di proprietà dei Sig.ri , CP_2 nato a [...] il [...]; , nata a [...] il [...]; CP_1
, nata a [...] il [...] e della loro madre , CP_3 Persona_1 nata a [...] il [...], come da visura catastale allegata;
-oltre ad aver utilizzato in modo esclusivo il terreno mappale 629 ed il fabbricato rurale ivi esistente, nel corso del tempo, il Sig. aveva provveduto ad Pt_1 effettuare diverse opere di manutenzione sul mappale 629;
-stante il possesso esclusivo ed ininterrotto del mappale 629 da parte del Sig.
dal 1983 oggi lo stesso aveva acquisito per usucapione la piena Pt_1 proprietà del predetto mappale, ai sensi dell'articolo 1158 c.c.;
-la condotta posta in essere dal Sig. dal 1982 ad oggi integrava Pt_1 pienamente ed in modo indubitabile i presupposti richiesti per vedere accertata e dichiarata l'avvenuta usucapione. Tanto premesso conveniva in giudizio , AR e al fine CP_1 CP_3 di sentire dichiarare l'intervenuta usucapione a suo favore del terreno sito in NC SC (GE), Località Cascine, censito al NCT al Foglio 5 mappale 629, e dei fabbricati rurali ivi insistenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1168 c.c..
La domanda attorea è fondata e come tale va accolta. Preliminarmente si rileva la corretta instaurazione del contraddittorio, come emerge dai documenti allegati, nei confronti di , e CP_2 CP_1
quali unici intestatari catastali del bene per cui è causa. CP_3
Bisogna, pertanto, esaminare la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art 1158 c.c. ossia tanto l'animus possidendi quanto il possesso continuo, ininterrotto, pacifico e manifesto per il termine di legge. Relativamente all'animus possidendi l'attore deve dimostrare la volontà di possedere il bene come se fosse titolare del diritto di proprietà e di aver esercitato dei poteri corrispondenti a quelli del titolare del diritto.
In ordine al possesso, oltre alla durata, non deve emergere alcun fatto che abbia comportato un arresto nel relativo esercizio o che abbia implicato l'ottenimento dello stesso con violenza o mediante atti abusivi.
Infine, il possesso deve risultare acquisito in modo palese.
L'attore ha assolto l'onere probatorio su di esso incombente.
I citati requisiti si evincono dall'escussione testimoniale, dalla copiosa documentazione prodotta e dalla mancata costituzione dei convenuti nonché dalla mancata risposta di quest'ultimi all'interpello formale.
Particolarmente rilevante appare anche il doc. 10 ossia la Denuncia al Comune di NC SC del 28.6.2007 per esecuzione di opere di manutenzione alla costruzione rurale;
nella citata denuncia si legge che attore dopo essersi qualificato proprietario del terreno censito al foglio 5 mappale 629 in Comune di NC SC ”sul quale grava una piccola costruzione rurale avente come destinazione quella di ricovero attrezzi per il giardinaggio” dichiara di voler “ eseguire delle opere edili sul manufatto in oggetto consistenti nel:
1.sostituzione parziale dei coppi della copertura(sostituzione di quelli rotti con coppi uguali a quelli esistenti),2.Parziale ripresa delle stuccature, dove è necessario, della muratura esterna(stuccatura fra pietra e pietra con malta idraulica, come è attualmente),3.Riparazione e tinteggiatura( color legno) degli infissi.
Tutte le opere sopradescritte saranno realizzate completamente all'interno della mia proprietà e non interesseranno in alcun modo proprietà di terzi e/o comunali”.
Da quanto sopra risulta che l'attore si è comportato nei confronti di chiunque come il solo e vero proprietario.
Relativamente alle spese di lite, queste restano a carico di parte attrice, stante la contumacia dei convenuti e l'assenza di comportamento processuale oppositivo
PQM
Il tribunale di Genova, ogni diversa e contraria, istanza, eccezione e domanda respinta così decide:
-Dichiara l'avvenuto acquisto a titolo originario, per intervenuta usucapione della proprietà del terreno sito in NC SC (GE), Località Cascine, censito al NCT al Foglio 5 mappale 629, e dei fabbricati rurali ivi insistenti a favore di
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
-ordina al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore del medesimo;
-dichiara non ripetibili le spese di lite;
Genova,17/10/2025
IL GOT
Dott.ssa Francesca Ziccardi
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
sezione III civile in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Francesca Ziccardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa da
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
2/6/1950, residente in NC SC (GE), Località Cascine 51 ed, ai fini del presente atto, ivi elettivamente domiciliato, in Via Gropallo 10/2, presso e nello studio dell'Avv. AR Torre, C.F. , che lo rappresenta e C.F._2 difende come da mandato in atti
Attore contro
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1
; C.F._3
, nato a [...] il [...], C.F. ; CP_2 C.F._4
, nata a [...] il [...], C.F. ; CP_3 C.F._5
Convenuti contumaci
Conclusioni
Per l'attore
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, per quanto esposto in narrativa, accertato il possesso ininterrotto in via esclusiva ultra ventennale da parte del Sig. del terreno sito in NC SC (GE), Località Parte_1
Cascine, censito al NCT al Foglio 5 mappale 629, e dei fabbricati rurali ivi insistenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1168 c.c. dichiarare l'intervenuta usucapione del predetto immobile a favore del Sig. , Parte_1 nato a [...] il [...], C.F. ordinando alla C.F._1 competente Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie trascrizioni, con esonero del conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria delle spese di causa, ivi comprese eventuali CTU e CTP che si dovessero rendere necessarie
Ragioni di fatto e di diritto della domanda
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva, Parte_1 in particolare, che:
-nell'anno 1983 aveva proceduto alla costruzione di nuovo immobile sul terreno sito in NC SC foglio 5 mapp 912 prevedendo e realizzando opere che andavano altresì ad occupare il limitrofo mappale 629 del Foglio;
-da allora ad oggi il Sig. aveva sempre utilizzato in modo esclusivo uti Pt_1 dominus il mappale 629, quale giardino/orto della propria abitazione, tanto che lo stesso formava un corpo unico con il mappale 912, con recinzione metallica dell'intera area ricomprendente interamente sia il mappale 629 sia il mappale 912;
-ridetto mappale 629 risultava formalmente di proprietà dei Sig.ri , CP_2 nato a [...] il [...]; , nata a [...] il [...]; CP_1
, nata a [...] il [...] e della loro madre , CP_3 Persona_1 nata a [...] il [...], come da visura catastale allegata;
-oltre ad aver utilizzato in modo esclusivo il terreno mappale 629 ed il fabbricato rurale ivi esistente, nel corso del tempo, il Sig. aveva provveduto ad Pt_1 effettuare diverse opere di manutenzione sul mappale 629;
-stante il possesso esclusivo ed ininterrotto del mappale 629 da parte del Sig.
dal 1983 oggi lo stesso aveva acquisito per usucapione la piena Pt_1 proprietà del predetto mappale, ai sensi dell'articolo 1158 c.c.;
-la condotta posta in essere dal Sig. dal 1982 ad oggi integrava Pt_1 pienamente ed in modo indubitabile i presupposti richiesti per vedere accertata e dichiarata l'avvenuta usucapione. Tanto premesso conveniva in giudizio , AR e al fine CP_1 CP_3 di sentire dichiarare l'intervenuta usucapione a suo favore del terreno sito in NC SC (GE), Località Cascine, censito al NCT al Foglio 5 mappale 629, e dei fabbricati rurali ivi insistenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1168 c.c..
La domanda attorea è fondata e come tale va accolta. Preliminarmente si rileva la corretta instaurazione del contraddittorio, come emerge dai documenti allegati, nei confronti di , e CP_2 CP_1
quali unici intestatari catastali del bene per cui è causa. CP_3
Bisogna, pertanto, esaminare la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art 1158 c.c. ossia tanto l'animus possidendi quanto il possesso continuo, ininterrotto, pacifico e manifesto per il termine di legge. Relativamente all'animus possidendi l'attore deve dimostrare la volontà di possedere il bene come se fosse titolare del diritto di proprietà e di aver esercitato dei poteri corrispondenti a quelli del titolare del diritto.
In ordine al possesso, oltre alla durata, non deve emergere alcun fatto che abbia comportato un arresto nel relativo esercizio o che abbia implicato l'ottenimento dello stesso con violenza o mediante atti abusivi.
Infine, il possesso deve risultare acquisito in modo palese.
L'attore ha assolto l'onere probatorio su di esso incombente.
I citati requisiti si evincono dall'escussione testimoniale, dalla copiosa documentazione prodotta e dalla mancata costituzione dei convenuti nonché dalla mancata risposta di quest'ultimi all'interpello formale.
Particolarmente rilevante appare anche il doc. 10 ossia la Denuncia al Comune di NC SC del 28.6.2007 per esecuzione di opere di manutenzione alla costruzione rurale;
nella citata denuncia si legge che attore dopo essersi qualificato proprietario del terreno censito al foglio 5 mappale 629 in Comune di NC SC ”sul quale grava una piccola costruzione rurale avente come destinazione quella di ricovero attrezzi per il giardinaggio” dichiara di voler “ eseguire delle opere edili sul manufatto in oggetto consistenti nel:
1.sostituzione parziale dei coppi della copertura(sostituzione di quelli rotti con coppi uguali a quelli esistenti),2.Parziale ripresa delle stuccature, dove è necessario, della muratura esterna(stuccatura fra pietra e pietra con malta idraulica, come è attualmente),3.Riparazione e tinteggiatura( color legno) degli infissi.
Tutte le opere sopradescritte saranno realizzate completamente all'interno della mia proprietà e non interesseranno in alcun modo proprietà di terzi e/o comunali”.
Da quanto sopra risulta che l'attore si è comportato nei confronti di chiunque come il solo e vero proprietario.
Relativamente alle spese di lite, queste restano a carico di parte attrice, stante la contumacia dei convenuti e l'assenza di comportamento processuale oppositivo
PQM
Il tribunale di Genova, ogni diversa e contraria, istanza, eccezione e domanda respinta così decide:
-Dichiara l'avvenuto acquisto a titolo originario, per intervenuta usucapione della proprietà del terreno sito in NC SC (GE), Località Cascine, censito al NCT al Foglio 5 mappale 629, e dei fabbricati rurali ivi insistenti a favore di
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
-ordina al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore del medesimo;
-dichiara non ripetibili le spese di lite;
Genova,17/10/2025
IL GOT
Dott.ssa Francesca Ziccardi