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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5131/2022 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 3.4.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 5131/2022 R.G., verten- te tra:
[...]
Controparte_1
, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Controparte_7 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per , l'Avvocato Giuseppe Sasso, che si riporta agli atti e verbali di Controparte_1 causa. E' presente (CI CA93405AL). Controparte_1
E' presente, per , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, l'Avvocato Alberto Rossano, che dichiara di essere presente per de- Parte_1 lega orale dell'Avvocato Elio Benigni e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Sasso si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di cau- sa, nonché alla documentazione esibita ed evidenzia l'esistenza di relazione tecnica che, per moti- vi tecnici non ha potuto depositare con le note illustrative, ma i cui i risultati sono riportati nelle predette note.
L'Avv.to Rossano si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 5131/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5131/2022R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1575/2022 resa dal Tribunale di Avellino in data 18.10.2022 nel procedimento n. 4110/2019 R.G. - vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avvocato Giuseppe Sasso, elettivamente domiciliato presso lo studio del pro- prio difensore in Avellino, Via Circumvallazione, n. 3;
appellante
e
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato Michele De Cicco, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Avellino, Corso Europa, n. 109; appellata nonché
(c.f. ), (c.f. CP_2 C.F._3 Controparte_3
), (c.f. ), CodiceFiscale_4 Controparte_4 C.F._5
(c.f. , (c.f. Controparte_5 C.F._6 Controparte_6
), (c.f. ), rappre- C.F._7 Controparte_7 C.F._8
2
sentati e difesi dagli Avvocati Fabio Benigni ed Elio Benigni, elettivamente domi- ciliati presso lo studio dei loro difensori in Avellino, Galleria di Via Mancini, n.
17; appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e questioni preliminari
1.1 Dall'esame degli atti, tenuto conto della produzione offerta e disponibile, si de- sume quanto segue.
Con atto di citazione del 20 e 21.9.2019, esponeva: a) di avere ot- Controparte_1 tenuto decreto ingiuntivo n. 37/95 del 18.1.1995 nei confronti di , Parte_2 per l'importo di lire 39.502.133, non opposto;
b) successivamente, veniva promos- so anche giudizio ordinario nei confronti dell'Ente di gestione e dei condomini morosi, che si concludeva con la pronuncia della Corte di appello che riconosceva nuovamente le somme oggetto del decreto ingiuntivo;
in realtà, per mera comple- tezza, va qui detto che la Corte di appello, con la pronuncia 1717/2019, sembra aver dichiarato inammissibile la successiva domanda proposta nei confronti di
[...]
(e dunque degli eredi di quest'ultimo), stante, appunto, l'emissione Persona_1 di pregresso decreto ingiuntivo;
c) veniva notificato atto di precetto per euro
80.075,10; d) il creditore riscontrava che, con atto per notaio del 3.5.2016 - Per_2 repertorio n. 40094, raccolta 12072 - gli eredi di avevano venduto Parte_2
a l'intera proprietà oggetto della ricostruzione eseguita dal Controparte_1
ME ; e) secondo parte attrice, sussistevano i requisiti per una Controparte_1 pronuncia di inefficacia ex art. 2901 cc, anche per il valore del bene compravendu- to, superiore a quello dichiarato.
Si costituivano , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_3
e , contestando l'avverso dedotto, dedu-
[...] Controparte_6 Controparte_7 cendo il difetto di legittimazione passiva, la natura sub iudice del credito e la cor- rettezza del prezzo di vendita.
Si costituiva , evidenziando la mancanza del consilium Controparte_1 fraudis, nonché l'esistenza di altri beni da aggredire. In via subordinata, avanzava domanda riconvenzionale, ex art. 1483 cc, nei riguardi dei venditori.
1.2 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda.
Secondo il Giudice di prime cure, “risulta, dunque, ampiamente acclarata la sus- sistenza sia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore, sia della pretesa creditoria dell'attore, nonché la anteriorità di quest'ultima rispetto al compimento dell'atto di cessione oggetto di revocatoria”.
Tuttavia, sempre ad avviso del Giudice di primo grado, “poiché ai fini dell'accoglimento della domanda i requisiti di cui all'art. 2901 cod. civ. devono sussistere contemporaneamente;
l'assenza di uno solo di essi comporta il rigetto
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della domanda, senza la necessità di ulteriori e più approfondite valutazioni in re- lazione agli altri presupposti.
Orbene, nel caso presente, in forza del principio della ragione più liquida, tenuto conto delle eccezioni ed allegazioni documentali offerte dai convenuti ed in parti- colare dal terzo acquirente, questo giudice ritiene non sussistente il presupposto del consilium fraudis del terzo.
Come noto, la giurisprudenza non richiede la sussistenza di un accordo tra alie- nante ed acquirente né la volontà specifica in capo al terzo di nuocere al credito- re, ma la semplice consapevolezza del pregiudizio e cioè la conoscenza, sia pure generica, da una parte dell'esistenza del debito e dall'altra che l'atto compiuto viene a rendere più difficoltosa la realizzazione dell'interesse del creditore.
Non è, quindi, difficile capire come mai la giurisprudenza ritenga sufficiente le presunzioni semplici per provare l'esistenza di tale consapevolezza;
anche se, a norma dell'art. 2729 c.c., le presunzioni non possono essere ammesse se non sono gravi, precise e concordanti.
Nel caso presente, mancano gli elementi di certezza da cui desumere, in via indut- tiva e di presunzione, il dato ignoto.
In particolare, non è stato dedotto né dimostrato alcun rapporto di parentela, di affinità, di amicizia o di semplice conoscenza, prima dell'atto di cui si chiede la revocazione, tra gli alienanti e l'acquirente CP_1
Anzi, risulta documentata la circostanza per cui l'incontro tra i venditori e
l'acquirente sia avvenuto in virtù dell'azione di mediazione di una agenzia immo- biliare.
Alcun elemento oggettivo e di sicura valutazione risulta esser stato offerto a pro- posito della non congruità del prezzo previsto dai contraenti;
inoltre, al momento della richiesta di acquisto all'agenzia, il ha provveduto a versare capar- CP_1 ra confirmatoria di euro 6.000,00 ed al momento della stipula dell'atto definitivo ha corrisposto ai venditori interamente il prezzo concordato attraverso il rilascio di n. sei (6) assegni circolari da euro 21.667,00 ciascuno, contraendo mutuo fon- diario in pari data con la . CP_8
In definitiva, l'acquirente ha dimostrato di aver formulato una proposta di acqui- sto immobiliare per il tramite di una agenzia mediatrice, presumibilmente senza sapere a chi fosse intestato l'immobile proposto in vendita;
di aver versato la ca- parra e di aver corrisposto interamente il prezzo di vendita tramite assegni circo- lari;
di aver contratto mutuo fondiario in pari data e di aver iniziato subito dopo ad abitare l'immobile provvedendo ad effettuare lavori di ristrutturazione e al tempestivo allaccio delle utenze (acqua, luce, gas).
A fronte di siffatte allegazioni, comprovate documentalmente, non è stata offerta alcuna prova contraria da parte dell'attore, sicché, come detto, non sono emersi
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elementi che facciano propendere per una, sia pure presuntiva, conoscenza in ca- po al terzo del possibile pregiudizio alle ragioni creditorie di terzi”.
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, indicata come notificata in data 26.10.2022,
con atto del 21.11.2022, ha promosso appello. Parte_4
L'istante, che si è costituito in data 1.12.2022, ha dedotto che fosse stato “ampia- mente dimostrato/provato che i debitori, da tempo pur consapevoli della posizione debitoria del de cuius (intimazione del 1995, pronunce successive, del 2013 e del
2019) al fine di sottrarsi dalle loro obbligazioni, hanno venduto al terzo acquiren- te il bene” (cfr. pag. 8).
Ancora, ha dedotto che, il Tribunale, avendo dichiarato come accertato sia l'atto di disposizione sia la pretesa creditoria, avrebbe dovuto accogliere la domanda (sem- pre pag. 8).
Sempre secondo l'istante, “il concorso congiunto di tutte le condizioni soggettive ed oggettive dell'intrapresa azione revocatoria, sussistenza accertata dallo stesso
Giudice, avrebbe dovuto indurre l'Autorità Giudiziaria, proprio perché certi, in quanto provati, erano il dolo degli alienanti, l'esistenza del credito del e la CP_1 lesione delle sue ragioni creditorie derivanti dall'atto di disposizione, ad accoglie- re la domanda a prescindere dalla dimostrazione della partecipazione fraudolenta del terzo, che avrebbe potuto presumere configurando un semplice rapporto di amicizia o semplice conoscenza tra gli alienanti e l'acquirente, rapporti che ven- gono apoditticamente ritenuti insussistenti ed esclusi dal Giudicante soltanto per- ché “……. la mediazione è avvenuta per il tramite di agenzia immobiliare, presu- mibilmente senza conoscere chi fosse l'intestatario dell'immobile…”” (pagine 8 e
9 della pronuncia impugnata).
Ancora, per il Sig. , è certo che gli eredi nella piena consapevolezza CP_1 CP_2 delle ragioni creditorie del emergenti da pregressi titoli, hanno venduto CP_1
l'unico bene immobile per sottrarsi da ogni obbligazione nei confronti del loro creditore ed ha anche contestato la condanna alle spese di lite (cfr. pag. 9).
L'appellante ha chiesto: “riformare/revocare la sentenza impugnata n° 1575/22 emessa dal Tribunale di Avellino, nel giudizio recante n° 4110/2019 di R.G., col pieno accoglimento della domanda revocatoria dichiarando, ai sensi e per gli ef- fetti dell'art. 2901 s.s. c.c., che il suddetto negozio di vendita stipulato in frode alle ragioni del creditore, non è efficace nei confronti dell'appellante geom. CP_1
”.
[...]
[... Si sono costituiti tutti gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello, mentre i hanno anche prospettato l'inammissibilità dell'impugnazione, per CP_9 violazione dell'art. 342 cpc.
Per completezza, va effettivamente chiarito che la prova dell'avvenuta notificazio- ne della sentenza, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, richie-
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de la produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento (in caso di notifica a mezzo posta) (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, 03/11/2020, n. 24415), presupponendo, dunque, un onere di allegazione e prova della parte appellata, per cui si reputa possibile procedere oltre.
2 Il merito
2.1 Nondimeno, l'ultima prospettazione dei Signori coglie nel segno. CP_2
Come noto, l'art. 2901 c.c., nel disciplinare l'esercizio dell'azione revocatoria, prevede che il creditore, anche se il credito sia soggetto a condizione o a termine, possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di dispo- sizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
• che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
• che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse parteci- pe della dolosa preordinazione.
Necessario presupposto dell'azione revocatoria è, in primo luogo, l'esistenza di un credito, ancorché sottoposto a termine o condizione.
Non è necessario che il credito sia "liquido", ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile (Cassazione civile, Sez. I, 2/04/2004, n. 6511).
Inoltre, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (Cass. civ., Sez. III,
27/06/2002, n. 9349; Cass. civ., Sez. VI-III, 03/06/2020, n. 10522).
Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. civ., Sez. I,
10/02/1996, n. 1050; Cass. civ., Sez. III, 05/09/2019, n. 22161).
Infatti, va detto che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è ido- neo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudi- zio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei rela- tivi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione (Cass. civ., Sez. Uni- te, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ., Sez. VI-III, 05/02/2019, n. 3369; Cass. civ.,
Sez. III, 18/02/2025, n. 4193).
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Ulteriore necessario presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria è l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore.
L'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patri- monio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (Cass. civ., Sez. III, 6/05/1998, n. 4578; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI, Ord., 17/05/2022, n. 15866).
Perché l'atto venga revocato, è necessario altresì che il comportamento del debito- re sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento frodatorio.
Per la sussistenza del requisito, in caso di atto successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori (cfr. Cassazione civile, Sez. I, 26/02/2002, n. 2792; Cass. civ., Sez. III,
1/6/2000, n. 7262; Cass. civ., Sez. III, 29/7/2004, n. 14489).
Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, va dato atto che le Sezioni Unite, di recente, hanno richiesto il requisito del dolo specifico
(Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 27/01/2025, n. 1898).
La partecipatio fraudis del terzo è richiesta invece per i soli atti di disposizione a titolo oneroso (Cass. civ., Sez. I, 12/04/2000, n. 4642; Cass. civ., Sez. II,
17/05/2010, n. 12045; Cass. civ., Sez. III, 24/01/2020, n. 1580) e può essere rica- vata anche da presunzioni semplici (Cass. civ., Sez. I, Ord. del 24/12/2025, n.
34278).
La sussistenza di questo requisito è dunque necessaria.
2.2 Ciò posto, nella specie, come visto, il Tribunale ha ritenuto insussistente il re- quisito della participatio fraudis, valorizzando i seguenti elementi:
1. la mancata deduzione e prova della sussistenza di un qualche rapporto di pa- rentela, di affinità, di amicizia o di semplice conoscenza, prima dell'atto di cui si era chiesta la revocazione, tra gli alienanti e l'acquirente Macchia Fe- lice Antonio;
2. la documentata la circostanza che l'incontro tra i venditori e l'acquirente fos- se avvenuto in virtù dell'opera di mediazione di una agenzia immobiliare;
3. la mancata dimostrazione della non congruità del prezzo;
4. al momento della richiesta di acquisto all'agenzia, Controparte_1 versò caparra confirmatoria di euro 6.000,00;
5. al momento della stipula dell'atto definitivo, il predetto corrispose ai vendi- tori interamente il prezzo concordato attraverso il rilascio di n. sei assegni circolari da euro 21.667,00 ciascuno, contraendo mutuo fondiario in pari data con la;
CP_8
6. la circostanza che il Sig. si era trasferito presso l'immobile oggetto CP_1 di causa, provvedendo ad effettuare lavori di ristrutturazione e di allaccio
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delle utenze;
7. la mancanza di prova contraria da parte dell'attore.
Ed in forza dei cennati elementi, per i Tribunale “non sono emersi elementi che facciano propendere per una, sia pure presuntiva, conoscenza in capo al terzo del possibile pregiudizio alle ragioni creditorie di terzi” (cfr. pag. 5 della sentenza).
Queste numerose ragioni di rigetto, enunciate dal Tribunale, e che hanno condotto il Giudice di primo grado a ritenere insussistente il requisito della participatio fraudis, ad avviso del Collegio, non sono state univocamente e soprattutto inte- gralmente contestate, posto che, come accennato, l'appellante si è limitato a ripor- tare passo motivazionale inerente alla ragione n. 2), ma senza neppure confutarla adeguatamente.
Ancora, nella premessa dell'impugnazione, a pag. 3, si è limitato ad allegare che il bene era stato “venduto all'irrisorio prezzo di € 136,000,00, (circa € 650 al mq. contrariamente al valore di mercato di € 1.500 ad € 2100)”, ma senza fornire nul- la, in tema di allegazione - ma anche di confutazione delle motivazioni del Giudice di prime cure - di maggiormente specifico e probante (a tal fine sono necessaria- mente irrilevanti, in quanto tardive, le considerazioni rese con la memoria finale: cfr. pure subito infra), anche per ciò che riguarda il rapporto di amicizia (cfr. passo già citato: …a prescindere dalla dimostrazione della partecipazione fraudolenta del terzo, che avrebbe potuto presumere configurando un semplice rapporto di amicizia o semplice conoscenza tra gli alienanti e l'acquirente…).
Pertanto, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale, in materia d'impugnazioni civili, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. È pertanto necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo al riguardo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio, ovvero addirittura al deposito della comparsa conclusionale (Cass. civ. Sez. II, 27/01/2011, n. 1924; cfr. anche Cass. civ, I,
27/01/2014, n. 1651).
Ancora, come statuito dalla Suprema Corte, la formulazione ratione temporis dell'art. 342 c.p.c. richiede che l'appello venga formulato dall'appellante indicando
"specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sen- tenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una senten- za separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deriva da quanto precede,
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pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della con- troversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della contropar- te, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da cor- relare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata" (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043 e nello stesso senso Cassazione civile, sez. III,
05/04/2017, n. 8845 e Cass. S.U. Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, nonché più di recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e Cass. Sez. U -, Or- dinanza n. 36481 del 13/12/2022).
L'appello, quindi, va dichiarato inammissibile perché non “dialoga” con la moti- vazione impugnata (cfr. Cass. Ordinanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano per- tinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, per- tanto, ad una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse con- clusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna de- ve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non otte- nuto in primo grado.
Alla luce delle considerazioni che precedono, alcuna rilevanza possono assumere i richiami contenuti ancora nella memoria finale del 2.4.2025 (pag. 3: “per incidens, ai fini dell'effettivo valore di mercato del bene alienato , rileva che in altri giudizi pendenti dinanzi al Tribunale Irpino, dove il è parte, i CTU nominati hanno CP_1 stimato l'unità abitativa sottostante a quella alienata, più piccola di superfice di almeno un sesto , in oltre € 220.000,00, importo di gran lunga superiore al prezzo di vendita determinato in € 135.000,00 e pagato dal sig. ”). CP_1
3. Considerazioni conclusive e spese.
Pertanto, l'impugnazione va dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in di- spositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modifica- zioni, con la decurtazione massima, tenuto conto della non particolare complessità della causa.
Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già
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dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'effica- cia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (Cass. civ., Sez. VI -III, 09/05/2014, n.
10089; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 13/2/2020, n. 3697).
In forza di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4, DM 55/14 e successive modi- fiche, quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.
Inoltre, ai sensi del successivo comma 4, nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di po- sizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in mi- sura non superiore al 30 per cento.
Dunque, si ha l'importo di euro 12.527,37 (euro 7.158,5 – 30 % + 30 % per cinque parti oltre la prima).
Le spese vanno distratte in favore del difensore dei Signori come richiesto. CP_2
Va invece rigettata la domanda di responsabilità aggravata avanzata da
[...]
, non emergendo dagli atti il carattere temerario della lite, che va CP_1 ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolez- za, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cassazione civile, III, 6 giugno 2003, n. 9060).
Peraltro, la richiesta richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'"an", sia del "quantum debeatur" o che, pur essendo la liquidazione effettuabi- le d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sez. III, 08/06/2007, n.13395).
Inoltre, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno
2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pre- tesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. civ. Sez.
VI - 2 Ordinanza, 30-11-2012, n. 21570).
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiara-
10
ta inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà at- to nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello avverso la sentenza n.
1575/2022 resa dal Tribunale di Avellino in data 18.10.2022 nel procedimento n.
4110/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara l'appello inammissibile;
• condanna al pagamento delle spese di lite del presente gra- Controparte_1 do di giudizio, che liquida: a) in favore di , in Controparte_1 complessivi euro 7.158,5 per compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
b) in favore di , CP_2 [...]
, e Parte_5 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, in complessivi euro 12.527,37 per compenso professio- Controparte_7 nale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con distra- zione delle spese in favore del difensore;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuto Controparte_1
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
• rigetta la domanda ex art. 96 cpc.
Così deciso, in Napoli, in data 3.4.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
11
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 3.4.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 5131/2022 R.G., verten- te tra:
[...]
Controparte_1
, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Controparte_7 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per , l'Avvocato Giuseppe Sasso, che si riporta agli atti e verbali di Controparte_1 causa. E' presente (CI CA93405AL). Controparte_1
E' presente, per , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, l'Avvocato Alberto Rossano, che dichiara di essere presente per de- Parte_1 lega orale dell'Avvocato Elio Benigni e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Sasso si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di cau- sa, nonché alla documentazione esibita ed evidenzia l'esistenza di relazione tecnica che, per moti- vi tecnici non ha potuto depositare con le note illustrative, ma i cui i risultati sono riportati nelle predette note.
L'Avv.to Rossano si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 5131/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5131/2022R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1575/2022 resa dal Tribunale di Avellino in data 18.10.2022 nel procedimento n. 4110/2019 R.G. - vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avvocato Giuseppe Sasso, elettivamente domiciliato presso lo studio del pro- prio difensore in Avellino, Via Circumvallazione, n. 3;
appellante
e
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato Michele De Cicco, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Avellino, Corso Europa, n. 109; appellata nonché
(c.f. ), (c.f. CP_2 C.F._3 Controparte_3
), (c.f. ), CodiceFiscale_4 Controparte_4 C.F._5
(c.f. , (c.f. Controparte_5 C.F._6 Controparte_6
), (c.f. ), rappre- C.F._7 Controparte_7 C.F._8
2
sentati e difesi dagli Avvocati Fabio Benigni ed Elio Benigni, elettivamente domi- ciliati presso lo studio dei loro difensori in Avellino, Galleria di Via Mancini, n.
17; appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e questioni preliminari
1.1 Dall'esame degli atti, tenuto conto della produzione offerta e disponibile, si de- sume quanto segue.
Con atto di citazione del 20 e 21.9.2019, esponeva: a) di avere ot- Controparte_1 tenuto decreto ingiuntivo n. 37/95 del 18.1.1995 nei confronti di , Parte_2 per l'importo di lire 39.502.133, non opposto;
b) successivamente, veniva promos- so anche giudizio ordinario nei confronti dell'Ente di gestione e dei condomini morosi, che si concludeva con la pronuncia della Corte di appello che riconosceva nuovamente le somme oggetto del decreto ingiuntivo;
in realtà, per mera comple- tezza, va qui detto che la Corte di appello, con la pronuncia 1717/2019, sembra aver dichiarato inammissibile la successiva domanda proposta nei confronti di
[...]
(e dunque degli eredi di quest'ultimo), stante, appunto, l'emissione Persona_1 di pregresso decreto ingiuntivo;
c) veniva notificato atto di precetto per euro
80.075,10; d) il creditore riscontrava che, con atto per notaio del 3.5.2016 - Per_2 repertorio n. 40094, raccolta 12072 - gli eredi di avevano venduto Parte_2
a l'intera proprietà oggetto della ricostruzione eseguita dal Controparte_1
ME ; e) secondo parte attrice, sussistevano i requisiti per una Controparte_1 pronuncia di inefficacia ex art. 2901 cc, anche per il valore del bene compravendu- to, superiore a quello dichiarato.
Si costituivano , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_3
e , contestando l'avverso dedotto, dedu-
[...] Controparte_6 Controparte_7 cendo il difetto di legittimazione passiva, la natura sub iudice del credito e la cor- rettezza del prezzo di vendita.
Si costituiva , evidenziando la mancanza del consilium Controparte_1 fraudis, nonché l'esistenza di altri beni da aggredire. In via subordinata, avanzava domanda riconvenzionale, ex art. 1483 cc, nei riguardi dei venditori.
1.2 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda.
Secondo il Giudice di prime cure, “risulta, dunque, ampiamente acclarata la sus- sistenza sia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore, sia della pretesa creditoria dell'attore, nonché la anteriorità di quest'ultima rispetto al compimento dell'atto di cessione oggetto di revocatoria”.
Tuttavia, sempre ad avviso del Giudice di primo grado, “poiché ai fini dell'accoglimento della domanda i requisiti di cui all'art. 2901 cod. civ. devono sussistere contemporaneamente;
l'assenza di uno solo di essi comporta il rigetto
3
della domanda, senza la necessità di ulteriori e più approfondite valutazioni in re- lazione agli altri presupposti.
Orbene, nel caso presente, in forza del principio della ragione più liquida, tenuto conto delle eccezioni ed allegazioni documentali offerte dai convenuti ed in parti- colare dal terzo acquirente, questo giudice ritiene non sussistente il presupposto del consilium fraudis del terzo.
Come noto, la giurisprudenza non richiede la sussistenza di un accordo tra alie- nante ed acquirente né la volontà specifica in capo al terzo di nuocere al credito- re, ma la semplice consapevolezza del pregiudizio e cioè la conoscenza, sia pure generica, da una parte dell'esistenza del debito e dall'altra che l'atto compiuto viene a rendere più difficoltosa la realizzazione dell'interesse del creditore.
Non è, quindi, difficile capire come mai la giurisprudenza ritenga sufficiente le presunzioni semplici per provare l'esistenza di tale consapevolezza;
anche se, a norma dell'art. 2729 c.c., le presunzioni non possono essere ammesse se non sono gravi, precise e concordanti.
Nel caso presente, mancano gli elementi di certezza da cui desumere, in via indut- tiva e di presunzione, il dato ignoto.
In particolare, non è stato dedotto né dimostrato alcun rapporto di parentela, di affinità, di amicizia o di semplice conoscenza, prima dell'atto di cui si chiede la revocazione, tra gli alienanti e l'acquirente CP_1
Anzi, risulta documentata la circostanza per cui l'incontro tra i venditori e
l'acquirente sia avvenuto in virtù dell'azione di mediazione di una agenzia immo- biliare.
Alcun elemento oggettivo e di sicura valutazione risulta esser stato offerto a pro- posito della non congruità del prezzo previsto dai contraenti;
inoltre, al momento della richiesta di acquisto all'agenzia, il ha provveduto a versare capar- CP_1 ra confirmatoria di euro 6.000,00 ed al momento della stipula dell'atto definitivo ha corrisposto ai venditori interamente il prezzo concordato attraverso il rilascio di n. sei (6) assegni circolari da euro 21.667,00 ciascuno, contraendo mutuo fon- diario in pari data con la . CP_8
In definitiva, l'acquirente ha dimostrato di aver formulato una proposta di acqui- sto immobiliare per il tramite di una agenzia mediatrice, presumibilmente senza sapere a chi fosse intestato l'immobile proposto in vendita;
di aver versato la ca- parra e di aver corrisposto interamente il prezzo di vendita tramite assegni circo- lari;
di aver contratto mutuo fondiario in pari data e di aver iniziato subito dopo ad abitare l'immobile provvedendo ad effettuare lavori di ristrutturazione e al tempestivo allaccio delle utenze (acqua, luce, gas).
A fronte di siffatte allegazioni, comprovate documentalmente, non è stata offerta alcuna prova contraria da parte dell'attore, sicché, come detto, non sono emersi
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elementi che facciano propendere per una, sia pure presuntiva, conoscenza in ca- po al terzo del possibile pregiudizio alle ragioni creditorie di terzi”.
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, indicata come notificata in data 26.10.2022,
con atto del 21.11.2022, ha promosso appello. Parte_4
L'istante, che si è costituito in data 1.12.2022, ha dedotto che fosse stato “ampia- mente dimostrato/provato che i debitori, da tempo pur consapevoli della posizione debitoria del de cuius (intimazione del 1995, pronunce successive, del 2013 e del
2019) al fine di sottrarsi dalle loro obbligazioni, hanno venduto al terzo acquiren- te il bene” (cfr. pag. 8).
Ancora, ha dedotto che, il Tribunale, avendo dichiarato come accertato sia l'atto di disposizione sia la pretesa creditoria, avrebbe dovuto accogliere la domanda (sem- pre pag. 8).
Sempre secondo l'istante, “il concorso congiunto di tutte le condizioni soggettive ed oggettive dell'intrapresa azione revocatoria, sussistenza accertata dallo stesso
Giudice, avrebbe dovuto indurre l'Autorità Giudiziaria, proprio perché certi, in quanto provati, erano il dolo degli alienanti, l'esistenza del credito del e la CP_1 lesione delle sue ragioni creditorie derivanti dall'atto di disposizione, ad accoglie- re la domanda a prescindere dalla dimostrazione della partecipazione fraudolenta del terzo, che avrebbe potuto presumere configurando un semplice rapporto di amicizia o semplice conoscenza tra gli alienanti e l'acquirente, rapporti che ven- gono apoditticamente ritenuti insussistenti ed esclusi dal Giudicante soltanto per- ché “……. la mediazione è avvenuta per il tramite di agenzia immobiliare, presu- mibilmente senza conoscere chi fosse l'intestatario dell'immobile…”” (pagine 8 e
9 della pronuncia impugnata).
Ancora, per il Sig. , è certo che gli eredi nella piena consapevolezza CP_1 CP_2 delle ragioni creditorie del emergenti da pregressi titoli, hanno venduto CP_1
l'unico bene immobile per sottrarsi da ogni obbligazione nei confronti del loro creditore ed ha anche contestato la condanna alle spese di lite (cfr. pag. 9).
L'appellante ha chiesto: “riformare/revocare la sentenza impugnata n° 1575/22 emessa dal Tribunale di Avellino, nel giudizio recante n° 4110/2019 di R.G., col pieno accoglimento della domanda revocatoria dichiarando, ai sensi e per gli ef- fetti dell'art. 2901 s.s. c.c., che il suddetto negozio di vendita stipulato in frode alle ragioni del creditore, non è efficace nei confronti dell'appellante geom. CP_1
”.
[...]
[... Si sono costituiti tutti gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello, mentre i hanno anche prospettato l'inammissibilità dell'impugnazione, per CP_9 violazione dell'art. 342 cpc.
Per completezza, va effettivamente chiarito che la prova dell'avvenuta notificazio- ne della sentenza, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, richie-
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de la produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento (in caso di notifica a mezzo posta) (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, 03/11/2020, n. 24415), presupponendo, dunque, un onere di allegazione e prova della parte appellata, per cui si reputa possibile procedere oltre.
2 Il merito
2.1 Nondimeno, l'ultima prospettazione dei Signori coglie nel segno. CP_2
Come noto, l'art. 2901 c.c., nel disciplinare l'esercizio dell'azione revocatoria, prevede che il creditore, anche se il credito sia soggetto a condizione o a termine, possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di dispo- sizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
• che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
• che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse parteci- pe della dolosa preordinazione.
Necessario presupposto dell'azione revocatoria è, in primo luogo, l'esistenza di un credito, ancorché sottoposto a termine o condizione.
Non è necessario che il credito sia "liquido", ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile (Cassazione civile, Sez. I, 2/04/2004, n. 6511).
Inoltre, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (Cass. civ., Sez. III,
27/06/2002, n. 9349; Cass. civ., Sez. VI-III, 03/06/2020, n. 10522).
Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. civ., Sez. I,
10/02/1996, n. 1050; Cass. civ., Sez. III, 05/09/2019, n. 22161).
Infatti, va detto che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è ido- neo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudi- zio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei rela- tivi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione (Cass. civ., Sez. Uni- te, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ., Sez. VI-III, 05/02/2019, n. 3369; Cass. civ.,
Sez. III, 18/02/2025, n. 4193).
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Ulteriore necessario presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria è l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore.
L'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patri- monio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (Cass. civ., Sez. III, 6/05/1998, n. 4578; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI, Ord., 17/05/2022, n. 15866).
Perché l'atto venga revocato, è necessario altresì che il comportamento del debito- re sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento frodatorio.
Per la sussistenza del requisito, in caso di atto successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori (cfr. Cassazione civile, Sez. I, 26/02/2002, n. 2792; Cass. civ., Sez. III,
1/6/2000, n. 7262; Cass. civ., Sez. III, 29/7/2004, n. 14489).
Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, va dato atto che le Sezioni Unite, di recente, hanno richiesto il requisito del dolo specifico
(Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 27/01/2025, n. 1898).
La partecipatio fraudis del terzo è richiesta invece per i soli atti di disposizione a titolo oneroso (Cass. civ., Sez. I, 12/04/2000, n. 4642; Cass. civ., Sez. II,
17/05/2010, n. 12045; Cass. civ., Sez. III, 24/01/2020, n. 1580) e può essere rica- vata anche da presunzioni semplici (Cass. civ., Sez. I, Ord. del 24/12/2025, n.
34278).
La sussistenza di questo requisito è dunque necessaria.
2.2 Ciò posto, nella specie, come visto, il Tribunale ha ritenuto insussistente il re- quisito della participatio fraudis, valorizzando i seguenti elementi:
1. la mancata deduzione e prova della sussistenza di un qualche rapporto di pa- rentela, di affinità, di amicizia o di semplice conoscenza, prima dell'atto di cui si era chiesta la revocazione, tra gli alienanti e l'acquirente Macchia Fe- lice Antonio;
2. la documentata la circostanza che l'incontro tra i venditori e l'acquirente fos- se avvenuto in virtù dell'opera di mediazione di una agenzia immobiliare;
3. la mancata dimostrazione della non congruità del prezzo;
4. al momento della richiesta di acquisto all'agenzia, Controparte_1 versò caparra confirmatoria di euro 6.000,00;
5. al momento della stipula dell'atto definitivo, il predetto corrispose ai vendi- tori interamente il prezzo concordato attraverso il rilascio di n. sei assegni circolari da euro 21.667,00 ciascuno, contraendo mutuo fondiario in pari data con la;
CP_8
6. la circostanza che il Sig. si era trasferito presso l'immobile oggetto CP_1 di causa, provvedendo ad effettuare lavori di ristrutturazione e di allaccio
7
delle utenze;
7. la mancanza di prova contraria da parte dell'attore.
Ed in forza dei cennati elementi, per i Tribunale “non sono emersi elementi che facciano propendere per una, sia pure presuntiva, conoscenza in capo al terzo del possibile pregiudizio alle ragioni creditorie di terzi” (cfr. pag. 5 della sentenza).
Queste numerose ragioni di rigetto, enunciate dal Tribunale, e che hanno condotto il Giudice di primo grado a ritenere insussistente il requisito della participatio fraudis, ad avviso del Collegio, non sono state univocamente e soprattutto inte- gralmente contestate, posto che, come accennato, l'appellante si è limitato a ripor- tare passo motivazionale inerente alla ragione n. 2), ma senza neppure confutarla adeguatamente.
Ancora, nella premessa dell'impugnazione, a pag. 3, si è limitato ad allegare che il bene era stato “venduto all'irrisorio prezzo di € 136,000,00, (circa € 650 al mq. contrariamente al valore di mercato di € 1.500 ad € 2100)”, ma senza fornire nul- la, in tema di allegazione - ma anche di confutazione delle motivazioni del Giudice di prime cure - di maggiormente specifico e probante (a tal fine sono necessaria- mente irrilevanti, in quanto tardive, le considerazioni rese con la memoria finale: cfr. pure subito infra), anche per ciò che riguarda il rapporto di amicizia (cfr. passo già citato: …a prescindere dalla dimostrazione della partecipazione fraudolenta del terzo, che avrebbe potuto presumere configurando un semplice rapporto di amicizia o semplice conoscenza tra gli alienanti e l'acquirente…).
Pertanto, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale, in materia d'impugnazioni civili, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. È pertanto necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo al riguardo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio, ovvero addirittura al deposito della comparsa conclusionale (Cass. civ. Sez. II, 27/01/2011, n. 1924; cfr. anche Cass. civ, I,
27/01/2014, n. 1651).
Ancora, come statuito dalla Suprema Corte, la formulazione ratione temporis dell'art. 342 c.p.c. richiede che l'appello venga formulato dall'appellante indicando
"specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sen- tenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una senten- za separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deriva da quanto precede,
8
pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della con- troversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della contropar- te, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da cor- relare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata" (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043 e nello stesso senso Cassazione civile, sez. III,
05/04/2017, n. 8845 e Cass. S.U. Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, nonché più di recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e Cass. Sez. U -, Or- dinanza n. 36481 del 13/12/2022).
L'appello, quindi, va dichiarato inammissibile perché non “dialoga” con la moti- vazione impugnata (cfr. Cass. Ordinanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano per- tinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, per- tanto, ad una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse con- clusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna de- ve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non otte- nuto in primo grado.
Alla luce delle considerazioni che precedono, alcuna rilevanza possono assumere i richiami contenuti ancora nella memoria finale del 2.4.2025 (pag. 3: “per incidens, ai fini dell'effettivo valore di mercato del bene alienato , rileva che in altri giudizi pendenti dinanzi al Tribunale Irpino, dove il è parte, i CTU nominati hanno CP_1 stimato l'unità abitativa sottostante a quella alienata, più piccola di superfice di almeno un sesto , in oltre € 220.000,00, importo di gran lunga superiore al prezzo di vendita determinato in € 135.000,00 e pagato dal sig. ”). CP_1
3. Considerazioni conclusive e spese.
Pertanto, l'impugnazione va dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in di- spositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modifica- zioni, con la decurtazione massima, tenuto conto della non particolare complessità della causa.
Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già
9
dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'effica- cia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (Cass. civ., Sez. VI -III, 09/05/2014, n.
10089; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 13/2/2020, n. 3697).
In forza di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4, DM 55/14 e successive modi- fiche, quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.
Inoltre, ai sensi del successivo comma 4, nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di po- sizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in mi- sura non superiore al 30 per cento.
Dunque, si ha l'importo di euro 12.527,37 (euro 7.158,5 – 30 % + 30 % per cinque parti oltre la prima).
Le spese vanno distratte in favore del difensore dei Signori come richiesto. CP_2
Va invece rigettata la domanda di responsabilità aggravata avanzata da
[...]
, non emergendo dagli atti il carattere temerario della lite, che va CP_1 ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolez- za, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cassazione civile, III, 6 giugno 2003, n. 9060).
Peraltro, la richiesta richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'"an", sia del "quantum debeatur" o che, pur essendo la liquidazione effettuabi- le d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sez. III, 08/06/2007, n.13395).
Inoltre, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno
2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pre- tesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. civ. Sez.
VI - 2 Ordinanza, 30-11-2012, n. 21570).
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiara-
10
ta inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà at- to nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello avverso la sentenza n.
1575/2022 resa dal Tribunale di Avellino in data 18.10.2022 nel procedimento n.
4110/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara l'appello inammissibile;
• condanna al pagamento delle spese di lite del presente gra- Controparte_1 do di giudizio, che liquida: a) in favore di , in Controparte_1 complessivi euro 7.158,5 per compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
b) in favore di , CP_2 [...]
, e Parte_5 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, in complessivi euro 12.527,37 per compenso professio- Controparte_7 nale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con distra- zione delle spese in favore del difensore;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuto Controparte_1
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
• rigetta la domanda ex art. 96 cpc.
Così deciso, in Napoli, in data 3.4.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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