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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/05/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 388/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso del 13.5.2022 da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pt_1
Maria Melograni, in forza di procura generale alle liti per notaio rep 80974/21569 Per_1 del 23.7.2015, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in Padova, alla Pt_1
Galleria Trieste 5
Appellante
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Ermanno Fornaciari giusta Controparte_1 mandato allegato al ricorso introduttivo di primo grado, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona Via Ca' di Cozzi 12
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia n. 264/2022 pubblicata il 12.4.2022
IN PUNTO : risarcimento danni
Conclusioni: Per l'appellante: “in via principale: accogliere il presente ricorso e riformare la sentenza del Tribunale di Venezia in accoglimento dei motivi di appello proposti dall' Pt_1 rigettando il ricorso di primo grado e la domanda in esso contenuta condannando parte appellata alla restituzione in favore dell' di tutte le somme ricevute in esecuzione Pt_1 provvisoria della sentenza di primo grado, al lordo delle ritenute fiscali operate, per capitale, accessori e spese e competenze legali. in via subordinata: accogliere il presente ricorso e, in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia impugnata, limitare la condanna dell'Istituto al risarcimento del solo importo del rateo di pensione eventualmente spettante (settembre 2020), con conseguente
1 restituzione degli importi nel frattempo liquidati parte appellata in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, al lordo delle ritenute fiscali operate, per capitale, accessori
e spese e competenze legali. Con compensazione di spese di entrambi i gradi di giudizio.””
Per l'appellato: “”Nel merito a) in via principale respingersi in toto l'impugnazione siccome proposta da con conseguente conferma integrale della sentenza n. 264/22 del Pt_1
Tribunale di Venezia;
b) in ogni caso, spese di lite, competenze professionali, spese generali ed accessori di legge del presente grado rifusi.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza impugnata, ha accertato e dichiarato la responsabilità dell' per il ritardato accesso a pensione del ricorrente e per l'effetto ha Pt_1 condannato l' al risarcimento del danno patrimoniale pari alla pensione spettante per CP_2
i mesi da aprile ad agosto 2020 e quanto percepito a titolo di cassa integrazione oltre alla pensione del mese di ottobre 2020 e per danni non patrimoniali l'importo di € 8.750,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, con condanna dell'Ente alla rifusione delle spese di lite
2. Il primo giudice, richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui l'Ente risponde del danno derivato per inadempimento contrattuale in caso di erronea comunicazione al lavoratore della posizione contributiva (salvo che provi che la causa dell'errore sia esterna alla sua sfera di controllo e l'inevitabilità del fatto impeditivo nonostante l'applicazione della normale diligenza) e che la comunicazione da parte degli Enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta (senza che detta comunicazione richieda speciali forme bastando la comprensibilità del cittadino munito del livello di istruzione obbligatoria) e dovendo trovare applicazione il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost, ha evidenziato come nel caso in esame risultava indubbio che il “servizio di consulenza” Pt_1 di San Donà di Piave aveva rilasciato su carta intestata dell'Istituto le seguenti notizie: 1) consulenza datata 21.3.2019 nella quale in riferimento all'anzianità contributiva al 31.1.2019 riferiva che il ricorrente aveva 2104 settimane di anzianità contributiva in alternativa all'età e che l'accesso al pensionamento avrebbe potuto avvenire a partire dal 1.10.2021 se si fosse perfezionato entro il 30.6.2021 il requisito di 2227 settimane di anzianità contributiva in alternativa all'età; 2) una seconda consulenza in data 12.12.2019 Con con “elaborazione gestita con contribuzione estera nella quale, in riferimento all'anzianità contributiva alla data del 30.9.2019, riferiva che il ricorrente aveva maturato 2191 settimane di anzianità contributiva in alternativa all'età e che l'accesso al pensionamento avrebbe potuto avvenire a partire dal 1.10.2020 se si fosse perfezionato entro il 30.6.2020 il requisito di 2227 settimane di anzianità contributiva in alternativa all'età; 3) una terza consulenza in data 13.8.2020 nella quale riferiva che “ la decorrenza della pensione era stata calcolata sommando i contributi esteri” e con riferimento all'anzianità contributiva alla data del 30.6.2020 precisava che il ricorrente aveva maturato 2322 settimane di anzianità contributiva in alternativa all'età e che il pensionamento avrebbe potuto avvenire a partire dal 1.9.2018 avendo perfezionato entro il 31.8.2018 il requisito di 2227 settimane di anzianità contributiva in alternativa all'età. Dunque era pacifico che sia con la consulenza del 21.3.2019 che con quella del 12.12.2019 l' aveva dato delle indicazioni totalmente erronee al ricorrente e in causa non aveva Pt_1 né puntualmente allegato né provato che la causa dell'errore fosse stata esterna alla sua sfera di controllo e tantomeno l'inevitabilità del fatto impeditivo nonostante l'applicazione della normale diligenza. Trattandosi di responsabilità contrattuale l' doveva pertanto rispondere Controparte_4 del danno patito dal ricorrente per non aver potuto accedere alla pensione alla data di maturazione del requisito di 2227 settimane (maturazione che si era già verificata il
2 31.8.2018) mentre non erano ravvisabili profili di colpa in capo al ricorrente, che certo non poteva ricostruire la propria posizione contributiva meglio di quanto aveva potuto fare l' . Pt_1
Nel caso in esame il danno atteneva al fatto di non aver potuto il ricorrente andare in pensione con decorrenza 1.9.2018 e di esserci andato due anni dopo con decorrenza
1.10.2020.
2.1 Riguardo al danno patrimoniale il ricorrente aveva dedotto ed allegato di aver continuato a lavorare alle dipendenze della società Barbarigo S.r.l. gerente l'Hotel Palazzo Barbarigo a Venezia, e che a causa del “Covid 19”, dal mese di aprile 2020 e sino alle dimissioni ad agosto 2020 era stato posto in cassa integrazione percependo un'indennità di € 657,00 - ad aprile - e di € 723,00- a maggio, giugno, luglio ed agosto mentre a causa del differimento d'ufficio della decorrenza del trattamento pensionistico dall'1.09.20 all'1.10.20, dovuto ad errore dell' , non aveva percepito alcunché per il mese di settembre 2020. Pt_1 Quanto ai danni non patrimoniali l' aveva rilevato che l'illegittimo ritardato CP_1 pensionamento aveva leso il diritto di autodeterminarsi liberamente circa le attività realizzatrici della propria persona, diritto di rilievo costituzionale;
inoltre nel corso dell'anno
2020 si era ritrovato a lavorare in un ambiente foriero di forte stress e si era poi trovato costretto a rinunciare ad ospitare l'anziana madre, poi ricoverata presso la RSA Persona_2
Villa Maddalena di Mantova, e di aver fatto fronte alla integrazione della retta di degenza non avendo quest'ultima risorse per poter pagare l'intera quota;
inoltre non aveva potuto star vicino all'anziana madre durante il lock down conseguente alla restrizioni sanitarie per la pandemia in corso ed era stato costretto a rinunciare per quasi due anni a coltivare la relazione affettiva con l'unica OT , in quanto impossibilitato a trascorrere del Per_3 tempo in sua compagnia e ad accudirla in tenera età .
2.2 Rispetto a tali conseguenze il ricorrente aveva diritto al risarcimento del danno costituito dalla differenza tra quanto avrebbe percepito da aprile ad agosto 2020 per la pensione e quanto aveva, invece, percepito per cassa integrazione;
quanto alla mensilità di ottobre 2020 ha osservato che dall'ultima consulenza del 13.8.2020 pareva che il ricorrente potesse andare in pensione con decorrenza 1.9.2020, e sul punto l' non aveva fornito alcuna Pt_1 spiegazione, sicché era dovuta per tale mese un importo pari alla pensione perduta.
Quanto al danno non patrimoniale ha richiamato Cass. Lav. 4886/2020 secondo la quale qualora il lavoratore, a causa dell'illegittimo diniego della domanda di pensionamento, sia costretto a protrarre la propria attività lavorativa, è configurabile un danno non patrimoniale risarcibile, determinato dalle ripercussioni di segno negativo conseguenti alla condotta dell'ente previdenziale che ha causato la lesione di specifici interessi costituzionalmente protetti, fra cui quello di poter realizzare liberamente una propria legittima scelta di vita e che il danno da ritardato pensionamento rientra nella categoria unitaria del danno non patrimoniale, potendo poi essere specificato nella sua accezione di danno esistenziale
(quando il lavoratore non ha potuto realizzare sé stesso nella propria scelta di vita legata alla volontà di andare in pensione) e/o di danno biologico (quando il pregiudizio è consistito in una vera e propria lesione dello stato di salute e benessere psico-fisico).
Rispetto ai danni non patrimoniali, in ragione dei principi del nostro ordinamento che pone a carico del lavoratore l'onere di dimostrare, oltre alla colpa dell'istituto previdenziale, che il ritardato pensionamento ha provocato un danno (non potendosi configurare un danno risarcibile in re ipsa in ragione degli imprescindibili oneri di allegazione e di prova che gravano sul soggetto che vanti pretese risarcitorie) non era imputabile all' il Pt_1 comportamento vessatorio e stressogeno del datore di lavoro (i danni in ipotesi patiti dal ricorrente, non erano conseguenza, nemmeno a titolo di concorso, degli errori dell' Pt_1 essendosi il comportamento illegittimo e inadempiente del datore di lavoro posto come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (art. 41, co. 2 c.p.c.)
3 trattandosi, in ogni caso, di conseguenze non immediate né dirette dell'inadempimento dell' (art. 1223 c.c.) Pt_1
In ordine alla impossibilità di ospitare la propria madre ha rilevato che alla data del deposito del ricorso e dunque ben dopo un anno dal pensionamento il ricorrente non aveva provveduto a trasferire la madre presso la propria abitazione, con la conseguenza che appariva poco credibile che il ricorrente aspirasse ad ospitarla e che non lo abbia fatto dovendo continuare a lavorare.
Non appariva nemmeno credibile che il ricorrente avrebbe voluto e potuto dedicarsi ad accudite la propria OT di un anno e poco più in alternativa all'asilo nido. Rimaneva, invece, certa, la violazione della libertà di autodeterminarsi rispetto alla possibilità di accedere alla pensione e di organizzare la propria vita dedicando comunque più tempo anche ai propri affetti;
trattandosi di un diritto di rilevanza costituzionale, il danno conseguente, di natura esistenziale, poteva liquidarsi in via equitativa in un importo che, in assenza di altre indicazioni, era equo liquidare in € 350 x 25 = € 8.750,00
3. L' ha impugnato la sentenza del Tribunale di Venezia sotto diversi profili. Pt_1 L'appellato ha contestato le ragioni di appello, insistendo per la conferma della sentenza impugnata;
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza del 24 aprile 2025 era decisa come da dispositivo letto in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L ha impugnato la sentenza del Tribunale di Venezia censurandola nella parte in Pt_1 cui aveva ritenuto che le comunicazioni del 21.3.19, del 12.12.19 e del 13.8.20 fossero
“estratti-conto certificativi” trattandosi, invece, solamente di servizi offerti al cittadino in cui è specificato che “le informazioni qui contenute hanno valore di simulazione o di previsione;
l'erogazione della presente consulenza non implica l'espletamento di pratiche
o l'effettiva erogazione di certificati o prestazioni economiche”. In tutte le comunicazioni veniva, inoltre, specificato che “ le informazioni qui contenute hanno valore di simulazione o previsione;
l'erogazione della presenta consulenza non implica l'espletamento di pratiche o l'effettiva erogazione di certificati o prestazioni economiche”. Si trattava, dunque, di simulazioni di calcolo pensionistico che riportavano i dati comunicati dall'estero e non di estratti conto certificativi. Quanto ai presunti danni l' appellante ha precisato che la pensione comunque non CP_2 poteva essere erogata prima di avere tutti i dati esatti contributivi dall'estero e gli stessi non potevano ritenersi causati dell' né i richiami disciplinari per negligenza, né lo stress Pt_1 lavorativo del ricorrente (in base al certificato 5.2.2020), né la integrazione del pagamento della retta della madre ricoverata, né il pagamento dell'asilo nido della nipotina nata il [...] e risultante residente insieme con la madre. Solo l'estratto conto certificativo previsto dall'art. 54 della legge n. 88/1989 è documento analitico della posizione assicurativa rilasciato dall' su richiesta dell'assicurato; esso Pt_1 è l'elenco dei contributi che risultano registrati negli archivi dell' a favore del lavoratore Pt_1 fin dall'apertura della sua posizione assicurativa, nella quale sono raccolti i contributi da lavoro, figurativi e da riscatto.
Il ricorrente non aveva mai richiesto un estratto certificativo né gli era stato rilasciato dal gennaio 2019 fino alla data della pensione.
Ha contestato, inoltre, la liquidazione equitativa del danno deducendo la violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. precisando che l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno, in via equitativa, nonché l'accertamento del relativo presupposto,
4 costituito dall'impossibilità o dalla difficoltà di precisare il quantum sono insindacabili in sede di legittimità, laddove la decisione sia sorretta da motivazioni immuni da vizi logici o errori di diritto;
non per questo la liquidazione equitativa del danno, ai sensi degli artt. 1226
e 2056 c.c., non esime il danneggiato dal fornire la prova del quantum che nel caso di specie era del tutto assente.
L'onere probatorio imponeva alla parte attrice di conferire concretezza alla specifica pretesa di quantificazione delle componenti della liquidazione dei danni, fornendo o perlomeno allegando al giudice elementi che costituissero una base di partenza per la conseguente liquidazione ex art. 1226 c.c.
Per quanto concerne i danni rivendicati (sia patrimoniali che non patrimoniali) la pensione comunque non poteva essere erogata prima di avere tutti i dati esatti contributivi dall'estero, con conseguente impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all' : CP_2 il Giudice ha convenuto su tutto ciò dando ragione all' , ma poi in sentenza ha CP_2 precisato tutt'altro. Il danno nel caso in esame atteneva al fatto di non aver potuto il ricorrente andare in pensione con decorrenza 1.9.2018 e di esserci andato due anni dopo con decorrenza
1.10.2020; il primo giudice non aveva tenuto conto del fatto che fino Controparte_1 al all'1.4.20, aveva comunque lavorato percependo lo stipendio e dal 1.4.20 al 31.8.20 l'Assegno del Fondo di Integrazione salariale (fondo di solidarietà volto a fornire sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa).
, comunque, non poteva andare in pensione dal 2018, visto che alla data del CP_1
21.3.19 (prima consulenza pensionistica) era in attività lavorativa e la pensione si percepisce solo con la cessazione da ogni attività; per lo più si ribadisce come tale “ritardo” nel pensionamento non è stato determinato dall'istituto ma dall'avere il lavoratore fatto negligentemente affidamento su comunicazioni espressamente qualificate come
“simulazione” e “previsione”. Non vi è stato quindi alcun affidamento del lavoratore da tutelare né alcuna colpa in capo all' : il lavoratore non si è premurato di procurarsi un estratto conto certificativo Pt_1
Ecocert ed ha invece continuato a lavorare, percependo lo stipendio e le altre prestazioni a sostegno del reddito di cui si è detto. Non si comprende dunque quale sia l'inadempimento imputabile all' . Pt_1
Peraltro i continui accessi ai servizi di consulenza da parte del sig. avevano CP_1 comunque evidenziato e determinato (positivamente per il sig. ) una variazione CP_1 della posizione contributiva in ragione dell'incremento dovuto in primo luogo allo svolgimento di attività lavorativa ulteriore in Italia e, in secondo luogo, dall'incremento dei contributi per lavoro all'estero, questi ultimi pervenuti alla conoscenza dell'Istituto soltanto con la consulenza del 13.8.2020 (dove espressamente si dice che la pensione è stata calcolata con l'aggiunta dei contributi esteri). La liquidazione equitativa del danno, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., non esime il danneggiato dal fornire la prova del quantum. L'onere probatorio impone alla parte attrice di conferire concretezza alla specifica pretesa di quantificazione delle componenti della liquidazione dei danni, fornendo o perlomeno allegando al giudice elementi che costituiscano una base di partenza per la conseguente liquidazione ex art. 1226 c.c.
Lo strumento dell'equità è, quindi, un criterio di liquidazione residuale, applicato non alla generalità dei casi, ma solo al verificarsi di determinati presupposti, possibile soltanto nel caso in cui sia la legge stessa ad attribuire al giudice tale potere, come previsto dall'art. 113
c.p.c. (cosa che avviene in genere nelle cause di minor valore, attribuite alla competenza del giudice di pace), ovvero, nel caso di cui all'art. 114 c.p.c., quando le parti concordi facciano espressa richiesta al giudice di merito di decidere una controversia prescindendo dalla stretta applicazione del diritto e la lite abbia ad oggetto diritti disponibili (ma non è questo il caso). Ha richiamato Cass. S.U. nn. 26972, 26973, 26974, 26975 del 2008, intervenute a dirimere un lungo ed articolato dibattito dottrinale e giurisprudenziale ed a sancire l'unitarietà della
5 categoria del danno non patrimoniale, considerata “una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici“ .
6. L'appellato ha richiamato l'indirizzo di legittimità che ha ritenuto Controparte_1 che l'assenza di valore certificativo del prospetto contributivo, in quanto non emesso all'esito di un procedimento amministrativo avviato su richiesta formale dell'interessato, non costituisce causa di esonero della responsabilità gravante sull' nell'ipotesi in cui contenga Pt_1 informazioni inesatte e ciò in quanto prevale la tutela dell'affidamento dell'iscritto all'ente previdenziale pubblico.
Ha richiamato Cassazione 17773/15 che aveva riconosciuto la responsabilità dell'ente previdenziale per le informazioni errate o dichiaratamente approssimative, pur se contenute in documenti privi di valore certificativo. Ha precisato che merita sempre tutela l'affidamento di un iscritto all'ente previdenziale pubblico;
il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. c. 1, impone la veridicità degli atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni, i quali mai possono essere considerati mere asserzioni su cui la prudenza richieda di non fare affidamento (v. Cass.
3.10.17 n. 23050). La pubblica amministrazione è tenuta a rispettare l'affidamento e l'attendibilità delle dichiarazioni rese, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede;
il principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa, trovando la sua base costituzionale nel principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge di cui all'art. 3
Cost..
La Pubblica Amministrazione deve fornire informazioni esatte, anche quando non rilascia vere e proprie certificazioni, essendo gravata, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (applicabili alla stregua del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.), dell'obbligo di non frustare la fiducia dei soggetti titolari di interessi indisponibili fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative.
La giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione non aveva inteso limitare gli elementi costituivi della responsabilità civile dell'istituto in relazione al solo caso di errore contenuto in una determinata e tassativa tipologia di provvedimenti -estratti certificativi ex art. 54 L. 88/89- che abbiano lo scopo di certificare, su domanda, la posizione contributiva complessiva dell'interessato diretta alla liquidazione del trattamento pensionistico.
Anche provvedimenti diversi, se inficiati da errore addebitabile all'istituto, possono rilevare alla stregua di un comportamento suscettibile di essere valutato, ai sensi degli artt. 1175 e
1176 c.c., sul piano del risarcimento contrattuale ex art. 1218 c.c. (così Cass. 24496/11, Cass. 2327/16 e Cass. 23050/17, 20086/18).
Irrilevante era la circostanza che i documenti rilasciati fossero privi della sottoscrizione del responsabile, ma recassero solo la firma del gestore dell'erogazione della consulenza;
come precisato dalla Cassazione, l'assenza della sottoscrizione non vale ad escludere la responsabilità dell' atteso che gli estratti conto su moduli a stampa rilasciati dall' CP_2 Pt_1 sono la riproduzione di un documento elettronico che non necessitano, per spiegare i loro effetti, di alcuna sottoscrizione. Richiamate le diverse comunicazioni dell' ha evidenziato come solo a seguito del Pt_1 certificato emesso in data 13.8.2020 (con cui l' comunicava che l'accesso al Pt_1 pensionamento poteva avvenire dall'1.9.2018) il ricorrente in data 24.08.20 rassegnava le dimissioni volontarie recedendo dal rapporto di lavoro con la società Barbarigo S.r.l. con
6 decorrenza dall'1.09.20, anche se ciò nonostante l' , con nota 23.10.2020, negava la Pt_1 pensione dall'1.09.20, differendola d'ufficio all'1.10.20.
Risultava dunque pacifico che in ragione delle erronee informazioni fornite all'assicurato, egli riusciva ad andare in pensione con decorrenza dall'1.10.2020, ossia 19 mesi dopo la certificazione del 21.03.19.
Sul secondo motivo ha rilevato come la liquidazione equitativa del danno costituisce un rimedio fondato sull'equità c.d. "integrativa" o "suppletiva": equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica.
La liquidazione equitativa ha natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini).
L'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno deve quindi essere oggettiva (cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta) ed incolpevole (non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova). La liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima quando il danno sia certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del “quantum”; è l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa.
Quindi, correttamente il Giudice di I grado, accertata l'esistenza del danno, era ricorso al criterio equitativo per la quantificazione del danno non patrimoniale, liquidando € 350,00- per ogni mese di ritardato pensionamento, ossia 25 mesi, visto che l'appellato poteva andare in pensione dal 1.09.2018 mentre ci è andato due anni dopo, con decorrenza dal 1.10.20.
Il ritardo con il quale era intervenuto il pensionamento aveva causato all'appellato un danno non patrimoniale, avendo l'illegittimo ritardato pensionamento leso il diritto di autodeterminarsi liberamente circa le attività realizzatrici della propria persona, diritto che costituisce un interesse di rilievo costituzionale.
Ha richiamato giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto che il danno non patrimoniale consistente nell'aver dovuto prolungare la propria attività lavorativa, comportando la lesione di specifici interessi costituzionalmente protetti, tra cui quello di poter realizzare liberamente la propria legittima opzione di vita, è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. (Cass. Sez. Lav. 10.02.10 n. 3023).
7. L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito rappresentate.
8. Avuto riguardo al rilascio da parte dell'Ente previdenziale di estratti conto assicurativi contenenti risultanze errate ed alle responsabilità conseguenti si fa richiamo, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c. ai principi fissati da Cass 1773/2015 (che richiama il precedente di Cass 21454/2013) secondo la quale nell'ipotesi in cui l' abbia fornito Pt_1 all'assicurato, mediante il rilascio di estratti conto assicurativi, contenenti risultanze di archivio e pur se privi di sottoscrizione, una erronea indicazione del numero dei contributi versati, il danno sofferto dall'interessato per le successive conseguenze a ciò collegate, è riconducibile non già a responsabilità extracontrattuale, ma contrattuale, in quanto fondata sull'inadempimento dell'obbligo legale gravante su enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede
(applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.), di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita (quali quelli garantiti dall'art. 38 Cost.), fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative, pur se contenute in documenti privi di valore certificativi.
La buona fede quale criterio di comportamento opera non soltanto in rapporti obbligatori di diritto privato ma anche in quelli tra pubblici poteri e cittadini in quanto esprime un principio costituzionale non scritto ma ricavato dall'art. 3 cpv. Cost., e vincola la pubblica
7 amministrazione a rispettare, così nell'esercizio dei poteri autoritativi come nell'ambito dei rapporti contrattuali, l'affidamento e l'attendibilità delle sue dichiarazioni.
Sussiste perciò l'obbligo, a carico dell'Amministrazione, di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi indisponibili, tra l'altro fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative.
Queste ultime, in particolare, non sono conformi a correttezza in quanto rese da enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, nonchè incidenti su interessi al conseguimento e godimento di beni essenziali della vita, come quelli garantiti dall'art. 38 Cost..
La provvisorietà o comunque incertezza dei dati raccolti deve distogliere l'ente pubblico dal comunicarli in qualsiasi forma, fino al sollecito perfezionamento dei necessari accertamenti. Il cittadino, che riceve un danno ingiusto da dichiarazioni non veritiere rese da una pubblica amministrazione, deve essere risarcito in misura diminuita ai sensi dell'art. 1227 cpv. c.c., qualora abbia trascurato le espressioni cautelative usate dalla medesima e idonee a far dubitare dell'esattezza dei dati esposti.
Nè a tale conclusione osta la L. n. 88 del 1989, art. 54 come sostenuto dall' , operando Pt_1 tale norma sull'esclusivo versante del potere certificativo riconosciuto all'Istituto previdenziale e sul conseguente valore probante del certificato rilasciato nell'esercizio di siffatto potere, mentre nella specie viene in evidenza l'esercizio dei poteri autoritativi dell' e la connessa attendibilità delle informazioni fornite e l'affidamento che su di esse Pt_1 il cittadino ripone proprio perchè provenienti dal soggetto pubblico cui è demandata la fondamentale funzione di assicurare la realizzazione della tutela previdenziale ed assistenziale costituzionalmente garantita come un diritto fondamentale della persona.
8.1 Nella fattispecie di causa emergono chiaramente le errate informazioni fornite dall' Pt_1 con le consulenze datate 21.3.2019, 12.12.2019 e 13.8.2020 né sono state allegati o dedotti elementi che comprovassero che la causa dell'errore fosse stata esterna alla sfera di controllo dell'Istituito ovvero l'inevitabilità del fatto impeditivo nonostante l'applicazione della normale diligenza.
Sul punto la sentenza impugnata va, pertanto, confermata anche avuto riguardo al risarcimento del danno patrimoniale scaturente dalle errate comunicazioni dell' ed CP_2 agli importi non percepiti a seguito del ritardato riconoscimento del diritto a pensione.
9. La impugnazione proposta dall' risulta invece fondata riguardo al danno non CP_2 patrimoniale riconosciuto e liquidato in via equitativa dal Tribunale sul solo presupposto che l'illegittimo ritardato pensionamento avesse leso il diritto dell' di CP_1 autodeterminarsi liberamente circa le attività realizzatrici della propria persona (avendo ritenuto prive di rilievo le altre circostanze dedotte dal ricorrente in ordine al comportamento vessatorio e stressogeno del datore di lavoro, alla impossibilità di ospitare la propria madre, non essendo emerso che l' aspirasse ad ospitarla e che non lo avesse fatto dovendo CP_1 continuare a lavorare ed alla impossibilità di dedicarsi e di accudite la propria OT di un anno e poco più in alternativa all'asilo nido). Secondo Cass. 4886/2020 un danno patrimoniale non può essere collegato tout court al mancato conseguimento della pensione, considerato che essa non avrebbe potuto essere erogata in costanza di attività lavorativa e che la protrazione dell'attività lavorativa di per sé non era stata causa di perdita patrimoniale.
Il danno in questione non è "in re ipsa" avendo la giurisprudenza di legittimità costantemente escluso che una domanda risarcitoria di un danno patrimoniale possa prescindere dall'allegazione e prova dello stesso.
Ciò che rileva ai fini risarcitori, infatti, è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, mentre un danno punitivo (quale quello "in re ipsa") può essere ritenuto compatibile con l'ordinamento vigente solo in caso di sua espressa previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost. (cfr. Cass. n. 31233/2018).
8 Con riferimento al danno da ritardato pensionamento la pronunzia innanzi richiamata ha ritenuto che rientri nella categoria unitaria del danno non patrimoniale potendo poi essere specificato nella sua accezione di danno esistenziale (quando il lavoratore non ha potuto realizzare sé stesso nella propria scelta di vita legata alla volontà di andare in pensione) e/o di danno biologico (quando il pregiudizio è consistito in una vera e propria lesione dello stato di salute e benessere psico-fisico). Seppure Cass 3023/2010 ha ribadito che qualora il lavoratore, a causa dell'illegittimo diniego della domanda di pensionamento, sia costretto a protrarre la propria attività lavorativa, può in effetti configurarsi un danno non patrimoniale risarcibile, determinato dalle ripercussioni di segno negativo conseguenti alla condotta dell'ente previdenziale che ha causato la lesione di specifici interessi costituzionalmente protetti, fra cui quello di poter realizzare liberamente una propria legittima scelta di vita, in base ai principi richiamati, incombe sempre sul lavoratore dimostrare, oltre alla colpa dell'istituto previdenziale, che il ritardato pensionamento ha provocato un danno, non potendosi configurare secondo i principi del nostro ordinamento giuridico un danno risarcibile in re ipsa in ragione degli imprescindibili oneri di allegazione e di prova che gravano sul soggetto che vanti pretese risarcitorie, come già chiarito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 26972/2008 e dai successivi arresti conformi.
Secondo Cass 4886/2020 nessuna dispensa dall'onere probatorio circa la sussistenza del danno non patrimoniale può quindi ricavarsi da Cass. n. 3023 del 2010, essendosi questa Corte colà pronunciata esclusivamente sull'astratta configurabilità di un danno non patrimoniale alla persona che, a causa del ritardo nella concessione della prestazione pensionistica, non aveva potuto esercitare una legittima scelta di vita, ciò che nella specie non è stato negato in radice, ma semplicemente ritenuto non provato.
9.1 Nel caso di specie, rispetto alle ipotesi richiamate dall' e ritenute dal primo CP_1 giudice irrilevanti sotto il profilo risarcitorio (comportamento vessatorio e stressogeno del datore di lavoro, impossibilità di ospitare la propria madre ovvero di dedicarsi e di accudire la propria OT di un anno), non sono emersi né sono stati evidenziati o richiamati nel presente giudizio ulteriori e diversi elementi probatori idonei a comprovare o prospettare quali scelte ed organizzazioni di vita dell'appellato il ritardato pensionamento aveva limitato, condizionato e danneggiato, potendo la liquidazione equitativa intervenire e sopperire quando, accertato il danno, lo stesso non risulta di agevole quantificazione o determinazione.
La impugnazione proposta va, dunque, accolta limitatamente al danno non patrimoniale che non risulta dovuto con il conseguente rigetto della originaria domanda svolta sul punto dall' . CP_1
10. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate nella misura del 50% in ragione del parziale accoglimento della originaria domanda e l' appellante, in CP_2 applicazione del principio della soccombenza, va condannato alla rifusione in favore dell'appellato della residua quota del 50% nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 secondo la fascia di valore indeterminato e nella misura dei minimi essendo state trattate questioni già esaminate dalla giurisprudenza di legittimità nonchè da questa Corte e senza che siano state sviluppate nel presente giudizio argomentazioni nuove o diverse.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
9 1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, confermando la statuizione di condanna risarcitoria al danno patrimoniale
2) compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura del 50% e condanna l'appellante a rifondere all'appellato la residua quota del 50% che liquida per tale misura quanto al primo grado in € 1.844,50 e quanto al presente grado in € 1.736,50 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, Cap ed Iva.
Venezia, 24 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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