TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/11/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 1973/2025
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. ANDRIULO ROSSELLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Casorate Primo (PV) Via Santagostino n. 35;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto;
CONCLUSIONI
“1. Il figlio sarà affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
2. L'immobile sito in Gaggiano (Mi), via Marianna, n. 2, verrà assegnato a Parte_1 che continuerà ad abitarlo con il figlio.
[...]
3. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 28 di ogni mese, a Parte_2 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di € 600,00, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
4. Il padre contribuirà in ragione della metà alle spese straordinarie previamente concordate e documentate, per la cui individuazione le parti rimandano al protocollo del pag. 1 di 4 Tribunale di Pavia in materia che dichiarano di conoscere e di adottare per ogni regolamentazione in merito.
5. L'importo dell'assegno unico rimarrà interamente assegnato alla sig.ra , in Pt_1 quanto genitore collocatario.
6. In ordine al diritto di visita del genitore non convivente:
- il padre vedrà e terrà con sé il figlio ogni sabato dalle ore 10.00, quando andrà a Per_1 prenderlo dalla madre, sino alle ore 18.30 e comunque prima di cena, quando lo riaccompagnerà presso la casa familiare, nonché ogni giovedì sera dalle ore 19.00 alle ore 20.30, andandolo a prendere e riaccompagnandolo presso la casa familiare;
- altresì il padre vedrà e terrà con sé il figlio a domenica alternate dalle ore 10.00 Per_1
- 11.00 alle ore 18.30, recandosi a prenderlo e riaccompagnandolo per cena a casa dalla madre;
- relativamente alle festività natalizie, trascorrerà il giorno di Natale e di S. Stefano Per_1 di ogni anno con il padre mentre la Vigilia di Natale di ogni anno con la madre, così come trascorrerà i giorni 1 e 6 gennaio di ogni anno con il padre e il 31 dicembre di ogni anno con la madre;
con possibilità di prevedere più giorni consecutivi presso la madre o il padre in deroga alla rituale frequentazione;
- il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua di ogni anno con il padre mentre il lunedì dell'Angelo di ogni anno con la madre;
- la madre trascorrerà con il figlio le due settimane centrali di agosto, mentre il padre comunicherà i giorni di vacanza che passerà con il figlio entro il 30 aprile di ogni anno;
- quanto sopra salvo diversi e migliori accordi tra i genitori assunti in considerazione degli impegni lavorativi, dei desideri e della volontà del minore, anche in base agli impegni scolastici, extrascolastici e sportivi.
7. I genitori si impegnano reciprocamente a non ostacolarsi nella gestione del rapporto con e a favorire il diritto alla bigenitorialità in ottemperanza allo spirito della legge Per_1
n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso e, compatibilmente con gli impegni del figlio minore, a consentire l'esercizio del diritto di visita del genitore non convivente anche al di fuori dei limiti temporali sopra indicati.
8. I genitori si impegnano altresì a che il figlio conservi rapporti significativi con i nonni di ciascun ramo genitoriale.
pag. 2 di 4 9. Le parti si danno reciproca autorizzazione per l'espatrio anche in riferimento al figlio minore.
10. Il sig. a definizione dei rapporti patrimoniali intercorrenti con la sig.ra Pt_2
, cederà a quest'ultima la propria quota del 50%, dell'immobile sito in Pt_1
Gaggiano, via Marianna, n. 2.
11. La sig.ra in forza della predetta cessione si accollerà il mutuo residuo Pt_1 ancora gravante sull'immobile.
12. L'atto notarile di cessione della quota verso accollo del mutuo, con spese notarili a carico della sig.ra , verrà stipulato entro e non oltre il termine di due anni dal Pt_1 deposito dell'emananda sentenza.
13. Sino alla stipula del sopra citato atto la sig.ra continuerà a farsi carico Pt_1 della rata del mutuo della casa familiare.
14. Qualora la banca mutuante non liberi il sig. dalla responsabilità per il debito Pt_2 accollato, la sig.ra si obbliga a tenerlo indenne da ogni pretesa eventualmente Pt_1 avanzata dall'Istituto di credito derivante dal rapporto di mutuo.
15. La sig.ra continuerà a ottemperare il pagamento dell'assicurazione Pt_1 collegata all'attuale mutuo così come quella relativa al precedente contratto di mutuo.
16. Il Sig. si farà carico del pagamento delle imposte ordinarie, nonché della Pt_2 sanzione conseguente alla decadenza dei benefici prima casa concessi al momento dell'acquisto dell'immobile sito in Gaggiano, via Marianna, n. 2.
17. Le parti dichiarano di essere economicamente autonome per quanto riguarda il loro sostentamento e di aver già regolato tra loro ogni altro rapporto e/o questione economica e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto disposto ai punti precedenti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 31.5.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento del figlio minore Persona_2 nato il [...] a [...]; che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra esposte.
pag. 3 di 4 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c, e hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Si dà atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 3/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 1973/2025
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. ANDRIULO ROSSELLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Casorate Primo (PV) Via Santagostino n. 35;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto;
CONCLUSIONI
“1. Il figlio sarà affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
2. L'immobile sito in Gaggiano (Mi), via Marianna, n. 2, verrà assegnato a Parte_1 che continuerà ad abitarlo con il figlio.
[...]
3. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 28 di ogni mese, a Parte_2 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di € 600,00, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
4. Il padre contribuirà in ragione della metà alle spese straordinarie previamente concordate e documentate, per la cui individuazione le parti rimandano al protocollo del pag. 1 di 4 Tribunale di Pavia in materia che dichiarano di conoscere e di adottare per ogni regolamentazione in merito.
5. L'importo dell'assegno unico rimarrà interamente assegnato alla sig.ra , in Pt_1 quanto genitore collocatario.
6. In ordine al diritto di visita del genitore non convivente:
- il padre vedrà e terrà con sé il figlio ogni sabato dalle ore 10.00, quando andrà a Per_1 prenderlo dalla madre, sino alle ore 18.30 e comunque prima di cena, quando lo riaccompagnerà presso la casa familiare, nonché ogni giovedì sera dalle ore 19.00 alle ore 20.30, andandolo a prendere e riaccompagnandolo presso la casa familiare;
- altresì il padre vedrà e terrà con sé il figlio a domenica alternate dalle ore 10.00 Per_1
- 11.00 alle ore 18.30, recandosi a prenderlo e riaccompagnandolo per cena a casa dalla madre;
- relativamente alle festività natalizie, trascorrerà il giorno di Natale e di S. Stefano Per_1 di ogni anno con il padre mentre la Vigilia di Natale di ogni anno con la madre, così come trascorrerà i giorni 1 e 6 gennaio di ogni anno con il padre e il 31 dicembre di ogni anno con la madre;
con possibilità di prevedere più giorni consecutivi presso la madre o il padre in deroga alla rituale frequentazione;
- il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua di ogni anno con il padre mentre il lunedì dell'Angelo di ogni anno con la madre;
- la madre trascorrerà con il figlio le due settimane centrali di agosto, mentre il padre comunicherà i giorni di vacanza che passerà con il figlio entro il 30 aprile di ogni anno;
- quanto sopra salvo diversi e migliori accordi tra i genitori assunti in considerazione degli impegni lavorativi, dei desideri e della volontà del minore, anche in base agli impegni scolastici, extrascolastici e sportivi.
7. I genitori si impegnano reciprocamente a non ostacolarsi nella gestione del rapporto con e a favorire il diritto alla bigenitorialità in ottemperanza allo spirito della legge Per_1
n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso e, compatibilmente con gli impegni del figlio minore, a consentire l'esercizio del diritto di visita del genitore non convivente anche al di fuori dei limiti temporali sopra indicati.
8. I genitori si impegnano altresì a che il figlio conservi rapporti significativi con i nonni di ciascun ramo genitoriale.
pag. 2 di 4 9. Le parti si danno reciproca autorizzazione per l'espatrio anche in riferimento al figlio minore.
10. Il sig. a definizione dei rapporti patrimoniali intercorrenti con la sig.ra Pt_2
, cederà a quest'ultima la propria quota del 50%, dell'immobile sito in Pt_1
Gaggiano, via Marianna, n. 2.
11. La sig.ra in forza della predetta cessione si accollerà il mutuo residuo Pt_1 ancora gravante sull'immobile.
12. L'atto notarile di cessione della quota verso accollo del mutuo, con spese notarili a carico della sig.ra , verrà stipulato entro e non oltre il termine di due anni dal Pt_1 deposito dell'emananda sentenza.
13. Sino alla stipula del sopra citato atto la sig.ra continuerà a farsi carico Pt_1 della rata del mutuo della casa familiare.
14. Qualora la banca mutuante non liberi il sig. dalla responsabilità per il debito Pt_2 accollato, la sig.ra si obbliga a tenerlo indenne da ogni pretesa eventualmente Pt_1 avanzata dall'Istituto di credito derivante dal rapporto di mutuo.
15. La sig.ra continuerà a ottemperare il pagamento dell'assicurazione Pt_1 collegata all'attuale mutuo così come quella relativa al precedente contratto di mutuo.
16. Il Sig. si farà carico del pagamento delle imposte ordinarie, nonché della Pt_2 sanzione conseguente alla decadenza dei benefici prima casa concessi al momento dell'acquisto dell'immobile sito in Gaggiano, via Marianna, n. 2.
17. Le parti dichiarano di essere economicamente autonome per quanto riguarda il loro sostentamento e di aver già regolato tra loro ogni altro rapporto e/o questione economica e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto disposto ai punti precedenti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 31.5.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento del figlio minore Persona_2 nato il [...] a [...]; che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra esposte.
pag. 3 di 4 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c, e hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Si dà atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 3/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4