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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4152 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dottssa. Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 12230/2024; promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Rianna Parte_1
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t, rappresentato e difeso dal funzionario Concetta Femiano;
FATTO E DIRITTO Con ricordo depositato il 5.4.2024 l'istante chiedeva accertarsi il proprio diritto alla liquidazione e al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento ad ellaspettanti a far data dal 1.11.2022. L' si costituiva, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con CP_1 compensazione delle spese, poiché in data 30.09.2024 la prestazione richiesta era stata liquidata, e in data 21.10.2024 erano stati corrisposti i ratei dovuti unitamente agli arretrati ed agli interessi legali. Con le note di trattazione scritta parte ricorrente segnalava parimenti che in data 21.10.2024, l' aveva provveduto all'effettivo pagamento della somma di CP_1 euro 12.691, favore della ricorrente a titolo di ratei dell'indennità di accompagnamento come si evince dalla comunicazione di riliquidazione del 30.09.2024 e dalla comunicazione di pagamento del 21/10/2024,che allegava alle note. In ragione dell'avvenuto pagamento deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126) Le spese, atteso che il pagamento è avvenuto successivamente al deposito e notifica del presente ricorso, sono compensate per metà, ponendosi il residuo a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così provvede: dichiara cessata la materia del contendere . Compensa le spese per metà, e pone il residuo, che liquida in euro 1351,00 a carico dell' , con attribuzione all'avvocato antistatario CP_1
Napoli 28 /5/2025 il Giudice Dott.ssa Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dottssa. Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 12230/2024; promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Rianna Parte_1
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t, rappresentato e difeso dal funzionario Concetta Femiano;
FATTO E DIRITTO Con ricordo depositato il 5.4.2024 l'istante chiedeva accertarsi il proprio diritto alla liquidazione e al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento ad ellaspettanti a far data dal 1.11.2022. L' si costituiva, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con CP_1 compensazione delle spese, poiché in data 30.09.2024 la prestazione richiesta era stata liquidata, e in data 21.10.2024 erano stati corrisposti i ratei dovuti unitamente agli arretrati ed agli interessi legali. Con le note di trattazione scritta parte ricorrente segnalava parimenti che in data 21.10.2024, l' aveva provveduto all'effettivo pagamento della somma di CP_1 euro 12.691, favore della ricorrente a titolo di ratei dell'indennità di accompagnamento come si evince dalla comunicazione di riliquidazione del 30.09.2024 e dalla comunicazione di pagamento del 21/10/2024,che allegava alle note. In ragione dell'avvenuto pagamento deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126) Le spese, atteso che il pagamento è avvenuto successivamente al deposito e notifica del presente ricorso, sono compensate per metà, ponendosi il residuo a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così provvede: dichiara cessata la materia del contendere . Compensa le spese per metà, e pone il residuo, che liquida in euro 1351,00 a carico dell' , con attribuzione all'avvocato antistatario CP_1
Napoli 28 /5/2025 il Giudice Dott.ssa Maria Lucantonio