CA
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2375 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
PROC. n. 3834/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3834 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Manzi. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. , difesa da se stessa, ex art. 86 c.p.c. CP_2 C.F._2
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 7053/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 13.7.2022
e notificata il 16.7.2022, in tema di sublocazione;
risoluzione per inadempimento”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi del secondo grado di giudizio e da verbale di udienza del 13.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.9.2022, ha proposto appello, dinanzi a questa Corte, avverso la Parte_1 sentenza n. 7053/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 13.7.2022 e notificata il 16.7.2022.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio (con atto di intimazione di sfratto per morosità), Parte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli, l'avv. , esponendo: CP_2 pagina 1 di 10 Di aver concesso in sublocazione a quest'ultima, con scrittura privata del 10 gennaio 2019, un immobile adibito ad uso professionale, sito in Napoli in via Maestro Colantonio n. 8 (di proprietà condominiale), avente accesso dal piano rialzato, composto da un piccolo vano posto a questo livello, munito di locale igienico, e da due vani al livello seminterrato, con accesso attraverso una scala interna;
che tale locale le era stato concesso in locazione, nella stessa data, dal OM di via Maestro Colantonio n. 8, con contratto sottoscritto dalla convenuta, nella sua qualità di amministratore del OM;
che per la sublocazione era stata convenuta l'assegnazione dei locali per i giorni di martedì e mercoledì di ogni settimana alla subconduttrice, avv. , dietro pagamento di un CP_2 canone di euro 100 mensili e di un contributo mensile di euro 5,00 per gli oneri condominiali;
che la convenuta non aveva mai provveduto al versamento dei canoni e dei contributi condominiali per un ammontare complessivo, a tutto il mese di dicembre 2020, di euro 2.400,00 (per i canoni) e di euro 120,00 (per i contributi condominiali).
E, alla luce di quanto esposto, aveva chiesto che fosse convalidato lo sfratto di morosità nei Parte_1 confronti di , fissando la data per l'esecuzione, e che l'intimata fosse condannata al pagamento CP_2 delle spese di lite.
, costituitasi in giudizio, si era opposta alla convalida, eccependo, ex art. 1460 c.c., CP_2
l'inadempimento della controparte per averle impedito l'utilizzo dell'immobile sublocato nei giorni settimanali previsti (del martedì e del mercoledì) e chiedendo, in via riconvenzionale, la risoluzione della sublocazione, sempre per il grave inadempimento della sublocatrice (per non averle consentito il godimento del bene).
Con ordinanza del 25.3.2021 era stata rigettata l'istanza dell'intimante di emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c., disponendo il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. e fissando l'udienza di discussione (con l'assegnazione alle parti dei termini per l'integrazione dei rispettivi atti introduttivi mediante il deposito di documenti e memorie integrative).
Chiesta, da parte di , con la memoria integrativa depositata, la condanna della controparte al Parte_1 pagamento dei canoni e dei contributi condominiali non pagati, il Tribunale di Napoli, all'esito dell'escussione del teste ha così statuito: “a ) rigetta la domanda attorea di risoluzione del contratto di sublocazione per Testimone_1 inadempimento della subconduttrice e di condanna al pagamento di somme;
b) accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta di risoluzione del contratto di sublocazione per inadempimento della sublocatrice e per l'effetto dichiara la cessazione tra le parti di tale contratto;
c) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore di Parte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.430 per compensi, oltre IVA e CPA se CP_2 documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi.”.
In sintesi il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo che il mancato pagamento dei canoni e dei contributi condominiali da parte della subconduttrice (la ) fosse giustificato, ai sensi e per CP_2 gli effetti dell'art. 1460 c.c., dal grave inadempimento della sublocatrice (la ), consistito nel non aver Pt_1 consentito il godimento del bene in questione alla subconduttrice, con conseguente fondatezza della domanda pagina 2 di 10 riconvenzionale della convenuta, volta ad ottenere la risoluzione della sublocazione per grave inadempimento della controparte.
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la detta sentenza n. 7053/2022 sulla base dei due seguenti motivi. Parte_1
1. MOTIVAZIONE CARENTE, CONTRADDITTORIA, INSUFFICIENTE E MERAMENTE APPARENTE DELLA DECISIONE – TRAVISAMENTO DEI
FATTI.
Con il primo motivo ha sostenuto che il Tribunale di Napoli avesse tratto il proprio, errato, convincimento partendo dal presupposto, a sua volta, errato, secondo cui sarebbe sussistito un uso congiunto dell'immobile da parte di tre distinti soggetti (la , il OM e la ), ossia, in altri termini, che questo primo Pt_1 CP_2 errore avesse inficiato tutto il successivo iter motivazionale.
Ad avviso dell'appellante l'uso dell'immobile, previsto dai contratti (di locazione e di sublocazione, entrambi del
10.1.2019) in questione, sarebbe stato alternativo (e non congiunto), quindi perfettamente lecito in relazione sia alla causa che all'oggetto delle relative contrattazioni, ed il conflitto tra le parti non sarebbe dipeso da alcuna delle previsioni contrattuali, bensì dalla violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione di entrambi i contratti, da parte, rispettivamente, del condominio e (quanto alla sublocazione per cui è causa) della , in proprio. CP_2
2. ERRONEA VALUTAZIONE DEL MERITO – DECADENZA DELLA CONVENUTA DALLA DOMANDA RICONVENZIONALE.
Con il secondo motivo l'appellante ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse errato nel ritenere provato il suo (dell'attrice/appellante, si intende) inadempimento mediante la prova testimoniale resa da , Testimone_1 essendo tale testimonianza generica, de relato e, comunque, inattendibile.
Ha, poi, evidenziato, quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla , di averne, alla prima CP_2 udienza del 13.10.2021, eccepito la decadenza, in quanto la memoria integrativa con la quale tale domanda era stata proposta sarebbe stata priva della necessaria istanza di emissione di ulteriore decreto per la fissazione della nuova udienza.
E, alla luce di quanto dedotto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertata la persistenza della integrale morosità della convenuta , dichiari la Corte di Appello di Napoli risolto per morosità il contratto di sublocazione oggetto CP_2 di giudizio;
- per l'effetto, disponga la Corte di Appello il rilascio dell'immobile da parte dell'intimata e fissi la relativa data di esecuzione;
- dichiari la Corte di Appello la decadenza della convenuta dalla domanda riconvenzionale proposta in memoria integrativa, non CP_2 essendo essa accompagnata dalla richiesta di spostamento dell'udienza, ai sensi degli artt. 416 e 418 c.p.c.; in subordine, ove tale domanda sia valutata alla stregua di eccezione riconvenzionale, rigetti la stessa perché infondata;
- condanni la medesima Corte la convenuta al pagamento di tutti i canoni di sublocazione dovuti e non pagati per tutta la durata del contratto, a partire dal 10 CP_2 gennaio 2019, nonché delle quote di contributo condominiale poste a suo carico dal contratto di sublocazione e dovute per il medesimo periodo. Il tutto maggiorato di interessi al saggio legale dalle singole scadenze fino alla data di deposito della memoria integrativa depositata in sede di conversione del rito e, da tale data, degli interessi al saggio di mora di cui all'art. 1284, c. IV, c.c. fino al materiale pagamento;
- accerti la medesima Corte la responsabilità aggravata della convenuta nell'aver resistito in giudizio con mala fede o, comunque, colpa grave e condanni la convenuta ex art. 96 c.p.c., c. I, al risarcimento del danno morale subito dall'attrice per la ripetuta diffamazione della sua reputazione e di quello patrimoniale cagionato dalle persistenti turbative del godimento che le era dovuto, danni
pagina 3 di 10 da liquidarsi di ufficio, sussistendone i presupposti di cui al c. I della norma;
- condanni, in ogni caso, la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di una sanzione ex art. 96 c.p.c., c. III, equitativamente determinata nell'ambito della pronuncia sulle spese;
- condanni la convenuta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e alla restituzione all'appellante della somma di €. 2.906,28, pagata dalla alla a seguito della notifica della sentenza, come da fattura che si deposita in atti. Ai fini istruttori, ove la Corte Pt_1 CP_2 ritenga opportuno riaprire l'istruttoria, si chiede che vengano ammessi gli articoli di prova non ammessi nel primo grado di giudizio e dedotti in articoli da 1 a 6 nella memoria integrativa depositata in primo grado, che qui si intendano integralmente riportati.”.
Iscritta la causa al n. 3834/2022 del Ruolo Generale è stata fissata, con decreto del 22.9.2022, l'udienza del
13.12.2022 per la discussione, onerando l'appellante di notificare il ricorso e il decreto alla controparte entro i termini di cui all'art. 435 c.p.c.
Con comparsa depositata il 10.11.2022 si è costituita in giudizio , contestando l'ammissibilità e la CP_2 fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “… il proposto appello venga dichiarato inammissibile, improcedibile, destituito di ogni fondamento, con conferma della sentenza n.7053/2022 del Tribunale di Napoli sezione IX come pubblicata e con condanna della parte appellante alle spese, onorari ed accessori anche del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, anche ex art. 91 c.p.c. e con tutte le conseguenze di legge.”.
Con ordinanza depositata il 14.12.2022 la causa è stata rinviata, per la discussione, all'udienza del 20.6.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, decreto dell'11.12.2024 è stata fissata l'udienza del 13.5.2025 disponendo, poi, con successivo decreto del 16.4.2025, che tale udienza si svolgesse “in presenza”.
E alla detta udienza del 13.5.2025 la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c., all'esito della discussione dei difensori delle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
****
Risulta, innanzitutto, inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare (ex art. 100 c.p.c.), il primo motivo di gravame, posto che l'argomentazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “I due contratti in questione, tra loro collegati, letti nel loro insieme prefigurano dunque tutte le condizioni per la sicura creazione di un conflitto, effettivo e non potenziale, fra tre soggetti diversi, perché prevedono un utilizzo congiunto dello stesso bene dettando in realtà ognuno criteri diversi per il suo esercizio.” e, dunque, il ritenuto uso congiunto dell'immobile da parte di tre distinti soggetti (la , il OM e la ) – oggetto del motivo in Pt_1 CP_2 esame- non ha costituito un'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, non avendo influito sul dispositivo della stessa.
Ed invero, l'inadempimento della (consistito nel non consentire alla subconduttrice l'accesso Pt_1 all'immobile in questione e, quindi, di goderne) – oggetto dell'eccezione sollevata dalla ai sensi dell'art. CP_2
1460 c.c.- è stato ritenuto provato dal Tribunale di Napoli sulla base dell'istruttoria espletata e, in particolare, sulla base delle dichiarazioni del teste Testimone_1
pagina 4 di 10 Il primo giudice, invero, solo ad abundantiam o, meglio, per valorizzare la credibilità di tali dichiarazioni testimoniali, ha richiamato le previsioni negoziali circa l'uso congiunto di uno stesso bene da parte di tre soggetti diversi, come si evince chiaramente dalle seguenti espressioni utilizzate in motivazione: “La situazione di conflitto prefigurata negozialmente si è poi concretizzata negli ostacoli frapposti dalla conduttrice all'utilizzo del bene nei confronti della subconduttrice, per quanto dimostrato attraverso la deposizione del teste Tes_2
”; “In altri termini, è proprio il regolamento negoziale dell'utilizzo congiunto l'argomento decisivo che
[...] rende credibile l'assunto posto alla base della eccezione della circa l'inadempimento ad opera della CP_2 conduttrice sublocatrice della messa a disposizione del bene…”; “la mancata messa a disposizione del bene in favore della subconduttrice può ben essere consistita, come è stato provato dal teste nel non Testimone_1 consentirne l'accesso, verosimilmente tramite la sostituzione della serratura di cui la aveva CP_2 indiscutibilmente le chiavi o la apposizione di un ostacolo materiale dall'interno ad opera di un terzo (magari della figlia della , visto che uno dei capitoli di prova riguarda proprio il fatto che questa è solita Pt_1 trattenersi nell'immobile di via Colantonio per studiare ), come è accaduto in occasione degli episodi riferiti.”.
E, al riguardo, va detto, per l'appunto, che una affermazione, pur contenuta nella motivazione di una sentenza, la quale non abbia tuttavia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della medesima, e che risulti espressa ad abundantiam, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di impugnazione, per difetto di interesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 24/10/2003, n. 16009; cfr. anche, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. V, Ord.,
07/04/2025, n. 9087; Sez. III, Ord., 26/07/2024, n. 20997; Sez. III, Ord., 14/03/2024, n. 6947; Sez. I, Ord.,
07/06/2023, n. 16074).
Tanto è vero che la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno solo se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, non formandosi giudicato interno sulle mere argomentazioni (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.
16/03/2025, n. 7012; Sez. III, Ord., 21/10/2024, n. 27246).
****
Risulta infondato il secondo motivo, avendo il Tribunale di Napoli correttamente ravvisato, ad avviso della
Corte, sulla base della testimonianza di il grave inadempimento della sublocatrice ( Testimone_1 Parte_1
) - consistito nella mancata messa a disposizione del bene in favore della subconduttrice (
[...] CP_2
), non consentendole l'accesso (e, quindi, il godimento, così come invece previsto dall'art. 1575 c.c.) - tale
[...] da legittimare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., il mancato pagamento, da parte di quest'ultima, dei canoni e degli oneri condominiali pattuiti, essendo così fondata la domanda riconvenzionale di risoluzione per grave inadempimento della controparte, formulata dall'intimata/opponente.
pagina 5 di 10 Non è superfluo precisare, invero, che nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 14/12/2023, n. 35029; Sez. VI - 3, Ord.,
09/02/2021, n. 3009; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/02/2025, n. 5092).
In tal caso, la valutazione comparativa del giudice intesa ad accertare la violazione più grave, deve tenere conto non solo dell'elemento cronologico ma anche degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della loro incidenza sulla funzione del contratto, sicché, ove manchi la prova sulla causa effettiva e determinante della risoluzione – ma non è questo il caso di specie (in cui è risultato prevalente l'inadempimento della sublocatrice, in quanto impeditivo del godimento dell'immobile)- entrambe le domande vanno rigettate per insussistenza dei fatti costitutivi delle pretese azionate (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/09/2015, n. 18320, proprio in tema di locazione).
In particolare il teste escusso all'udienza del 9.3.2022 (cfr. il relativo verbale, contenuto nel Testimone_1 fascicolo telematico di ufficio di primo grado), dopo avere precisato di avere rapporti di lavoro con la convenuta quale amministratrice di condominio, quale tecnico di riferimento, aveva dichiarato, per ciò che rileva in questa sede (come riportato, in sintesi, anche dal primo giudice):
Sul capo “g”: “Nel periodo che va tra inverno e primavera del 2019, in 4 o 5 occasioni, quando l'avv.
CP_2 aveva chiesto appuntamento con la , quest'ultima disertò gli appuntamenti. In quelle occasioni la Pt_1 CP_2 aveva la chiave del locale e tentò di aprire la porta ma non si apriva. A prendere l'appuntamento con la Pt_1 era stata la . Sentivo comunque delle voci all'interno dell'appartamento. L'ultima volta che sono entrato
CP_2 nel locale è stato nel gennaio - febbraio 2019. Nell'occasione entrai nell'appartamento con la . L'immobile
CP_2 attualmente non è occupato dalla .”.
CP_2
Ragion per cui correttamente il primo giudice ha desunto, alla luce di tali dichiarazioni, che, non fosse stato consentito alla (la subconduttrice) di aprire la porta di entrata nell'immobile e che la stessa, quindi, non CP_2 occupasse quest'ultimo.
Ad avviso della Corte, infatti, non si è trattato, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, né di dichiarazioni generiche - avendo il teste riferito specificamente, sul punto, si ribadisce, “In quelle occasioni la
aveva la chiave del locale e tentò di aprire la porta ma non si apriva. A prendere l'appuntamento con la CP_2
era stata la . Sentivo comunque delle voci all'interno dell'appartamento.” - né de relato, avendo Pt_1 CP_2 fatto riferimento a circostanze nelle quali era stato evidentemente presente, avendo espressamente Testimone_1 dichiarato: “Sentivo comunque delle voci all'interno dell'appartamento”.
pagina 6 di 10 Del resto, quale tecnico di riferimento del condominio, è ragionevole ritenere che il teste fosse a conoscenza dei fatti di causa, anche alla luce anche dei contrasti, sorti tra il Napoli Parte_2
(amministrato dalla ) e la - desumibili dalla delibera del 13.7.2021 richiamata dal primo giudice CP_2 Pt_1
(e ridepositata in questo grado dall'appellata) - per l'uso dello stesso locale (saletta condominiale) concesso, nella stessa data della sublocazione in questione, dal detto condominio all'intimante/appellante (cfr. contratto di locazione e di sublocazione del 10.1.2019, ridepositati in questo grado dall'appellante).
Non è superfluo precisare, del resto, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014,
n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298).
E, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
A ciò si aggiunge, comunque, che, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata (ai sensi dell'art. 1460
c.c.) dalla (per contrastare la domanda di risoluzione proposta dalla lamentando la morosità CP_2 Pt_1 della controparte) e della domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento (per il mancato godimento dell'immobile) spiegata, a sua volta, dalla stessa intimata, sarebbe stato onere della intimante dimostrare – ma ciò non è avvenuto – che avesse consentito alla subconduttrice il godimento dell'immobile concesso in locazione.
Al riguardo non è superfluo precisare, invero, che, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.
Inoltre, il debitore convenuto per l'adempimento che sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr., tra le tante, Sez. III, Ord.,
pagina 7 di 10 06/11/2024, n. 28578Cass. civ., Sez. I, Ord., 05/03/2024, n. 5863; Sez. I, Ord., 29/02/2024, n. 5378; Sez. III,
20/01/2015, n. 826Sez. I, 15/07/2011, n. 15659);
****
Risulta poi infondata anche l'ulteriore doglianza, sollevata da nell'ambito del secondo motivo di Parte_1 gravame, secondo cui sarebbe decaduta dalla domanda riconvenzionale proposta con la memoria CP_2 integrativa, per non avere chiesto l'emissione di un ulteriore decreto per la fissazione della nuova udienza.
Ed invero aveva formulato la domanda riconvenzionale di risoluzione della sublocazione per CP_2 grave inadempimento della non solo con la memoria integrativa del 30.9.2021 (cfr. tale memoria, Pt_1 ridepositata telematicamente dall'appellata in questo grado) ma già, nella fase sommaria, con la precedente comparsa di costituzione del 12.1.2021 (cfr. tale comparsa, ridepositata telematicamente in questo grado dall'appellata), con cui aveva chiesto espressamente, per l'appunto (dopo aver eccepito l'inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 1460 c.c.), al riguardo: “Pronunziare all'occorrenza la risoluzione del contratto di sublocazione per grave inadempimento della Sig.ra ”. Parte_1
E, al riguardo va detto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel procedimento per convalida di sfratto, la domanda riconvenzionale può essere proposta dall'intimato in seno alla comparsa di risposta della fase sommaria, senza necessità di chiedere lo spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. né, per il giudice, di concedere termini differenziati per le memorie integrative e fissare l'udienza tenendo conto della possibilità del convenuto di proporre una nuova riconvenzionale (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 21/06/2023, n. 17772).
****
Va ancora detto che non merita accoglimento la richiesta, formulata dall'appellante con il ricorso in appello, di assunzione della prova testimoniale dalla stessa parte articolata in primo grado e non ammessa dal Tribunale di
Napoli.
Ed infatti, a fronte della specifica motivazione contenuta, al riguardo, nella sentenza impugnata (“Diventa a questo punto irrilevante la prova testimoniale articolata dalla attrice nella parte in cui ha chiesto di escutere dei testi per dimostrare che la nei giorni di martedì e mercoledì di ogni settimana era solitamente impegnata in altro luogo nella sua attività Pt_1 di amministratore di diverso OM, ubicato al Corso Malta n. 70…Parimenti irrilevante è l'episodio descritto sub 6 del capitolo di prova articolato da parte attrice nella sua memoria integrativa, laddove descrive la lamentela espressa dalla
nel momento in cui aveva trovato all'interno dell'immobile per cui è causa una terza persona in un giorno che CP_2 cadeva di martedì, in cui in base al contratto di sublocazione il bene avrebbe dovuto essere nella sua disponibilità, perché al contrario tale episodio conferma il clima di conflittualità creato dal regolamento negoziale.”), l'appellante si è limitata a riproporre la richiesta di prova testimoniale, senza censurare specificamente la statuizione di rigetto del giudice di prime cure.
pagina 8 di 10 Si legge, invero, al riguardo, nell'atto di appello: “Ai fini istruttori, ove la Corte ritenga opportuno riaprire l'istruttoria, si chiede che vengano ammessi gli articoli di prova non ammessi nel primo grado di giudizio e dedotti in articoli da 1 a 6 nella memoria integrativa depositata in primo grado, che qui si intendano integralmente riportati.”.
Ma, come affermato più volte dalla Suprema Corte (anche con riferimento alle controversie soggette, come quella in esame, al rito del lavoro), la parte, la cui prova non sia stata ammessa nel giudizio di primo grado, deve dolersi di tale mancata ammissione attraverso un apposito motivo di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
27/02/2014, n. 4717), nel senso che non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza sia stata respinta, ovvero dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 09/07/2019, n. 18410; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 24/09/2024, n. 25490; Sez. III, 23/10/2023, n.
29308Sez. II, Ord., 22/01/2018, n. 1532; Sez. III, 23/09/2016, n. 18742).
****
Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna della stessa al pagamento, in favore dell'appellata vittoriosa, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, tali compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del
50%), per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n.
18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n.
8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, in base al valore della controversia.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3834/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 7053/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 13.7.2022 e notificata il 16.7.2022
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di , dei compensi Parte_1 CP_2 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 1.457,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 13.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3834 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Manzi. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. , difesa da se stessa, ex art. 86 c.p.c. CP_2 C.F._2
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 7053/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 13.7.2022
e notificata il 16.7.2022, in tema di sublocazione;
risoluzione per inadempimento”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi del secondo grado di giudizio e da verbale di udienza del 13.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.9.2022, ha proposto appello, dinanzi a questa Corte, avverso la Parte_1 sentenza n. 7053/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 13.7.2022 e notificata il 16.7.2022.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio (con atto di intimazione di sfratto per morosità), Parte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli, l'avv. , esponendo: CP_2 pagina 1 di 10 Di aver concesso in sublocazione a quest'ultima, con scrittura privata del 10 gennaio 2019, un immobile adibito ad uso professionale, sito in Napoli in via Maestro Colantonio n. 8 (di proprietà condominiale), avente accesso dal piano rialzato, composto da un piccolo vano posto a questo livello, munito di locale igienico, e da due vani al livello seminterrato, con accesso attraverso una scala interna;
che tale locale le era stato concesso in locazione, nella stessa data, dal OM di via Maestro Colantonio n. 8, con contratto sottoscritto dalla convenuta, nella sua qualità di amministratore del OM;
che per la sublocazione era stata convenuta l'assegnazione dei locali per i giorni di martedì e mercoledì di ogni settimana alla subconduttrice, avv. , dietro pagamento di un CP_2 canone di euro 100 mensili e di un contributo mensile di euro 5,00 per gli oneri condominiali;
che la convenuta non aveva mai provveduto al versamento dei canoni e dei contributi condominiali per un ammontare complessivo, a tutto il mese di dicembre 2020, di euro 2.400,00 (per i canoni) e di euro 120,00 (per i contributi condominiali).
E, alla luce di quanto esposto, aveva chiesto che fosse convalidato lo sfratto di morosità nei Parte_1 confronti di , fissando la data per l'esecuzione, e che l'intimata fosse condannata al pagamento CP_2 delle spese di lite.
, costituitasi in giudizio, si era opposta alla convalida, eccependo, ex art. 1460 c.c., CP_2
l'inadempimento della controparte per averle impedito l'utilizzo dell'immobile sublocato nei giorni settimanali previsti (del martedì e del mercoledì) e chiedendo, in via riconvenzionale, la risoluzione della sublocazione, sempre per il grave inadempimento della sublocatrice (per non averle consentito il godimento del bene).
Con ordinanza del 25.3.2021 era stata rigettata l'istanza dell'intimante di emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c., disponendo il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. e fissando l'udienza di discussione (con l'assegnazione alle parti dei termini per l'integrazione dei rispettivi atti introduttivi mediante il deposito di documenti e memorie integrative).
Chiesta, da parte di , con la memoria integrativa depositata, la condanna della controparte al Parte_1 pagamento dei canoni e dei contributi condominiali non pagati, il Tribunale di Napoli, all'esito dell'escussione del teste ha così statuito: “a ) rigetta la domanda attorea di risoluzione del contratto di sublocazione per Testimone_1 inadempimento della subconduttrice e di condanna al pagamento di somme;
b) accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta di risoluzione del contratto di sublocazione per inadempimento della sublocatrice e per l'effetto dichiara la cessazione tra le parti di tale contratto;
c) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore di Parte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.430 per compensi, oltre IVA e CPA se CP_2 documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi.”.
In sintesi il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo che il mancato pagamento dei canoni e dei contributi condominiali da parte della subconduttrice (la ) fosse giustificato, ai sensi e per CP_2 gli effetti dell'art. 1460 c.c., dal grave inadempimento della sublocatrice (la ), consistito nel non aver Pt_1 consentito il godimento del bene in questione alla subconduttrice, con conseguente fondatezza della domanda pagina 2 di 10 riconvenzionale della convenuta, volta ad ottenere la risoluzione della sublocazione per grave inadempimento della controparte.
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la detta sentenza n. 7053/2022 sulla base dei due seguenti motivi. Parte_1
1. MOTIVAZIONE CARENTE, CONTRADDITTORIA, INSUFFICIENTE E MERAMENTE APPARENTE DELLA DECISIONE – TRAVISAMENTO DEI
FATTI.
Con il primo motivo ha sostenuto che il Tribunale di Napoli avesse tratto il proprio, errato, convincimento partendo dal presupposto, a sua volta, errato, secondo cui sarebbe sussistito un uso congiunto dell'immobile da parte di tre distinti soggetti (la , il OM e la ), ossia, in altri termini, che questo primo Pt_1 CP_2 errore avesse inficiato tutto il successivo iter motivazionale.
Ad avviso dell'appellante l'uso dell'immobile, previsto dai contratti (di locazione e di sublocazione, entrambi del
10.1.2019) in questione, sarebbe stato alternativo (e non congiunto), quindi perfettamente lecito in relazione sia alla causa che all'oggetto delle relative contrattazioni, ed il conflitto tra le parti non sarebbe dipeso da alcuna delle previsioni contrattuali, bensì dalla violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione di entrambi i contratti, da parte, rispettivamente, del condominio e (quanto alla sublocazione per cui è causa) della , in proprio. CP_2
2. ERRONEA VALUTAZIONE DEL MERITO – DECADENZA DELLA CONVENUTA DALLA DOMANDA RICONVENZIONALE.
Con il secondo motivo l'appellante ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse errato nel ritenere provato il suo (dell'attrice/appellante, si intende) inadempimento mediante la prova testimoniale resa da , Testimone_1 essendo tale testimonianza generica, de relato e, comunque, inattendibile.
Ha, poi, evidenziato, quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla , di averne, alla prima CP_2 udienza del 13.10.2021, eccepito la decadenza, in quanto la memoria integrativa con la quale tale domanda era stata proposta sarebbe stata priva della necessaria istanza di emissione di ulteriore decreto per la fissazione della nuova udienza.
E, alla luce di quanto dedotto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertata la persistenza della integrale morosità della convenuta , dichiari la Corte di Appello di Napoli risolto per morosità il contratto di sublocazione oggetto CP_2 di giudizio;
- per l'effetto, disponga la Corte di Appello il rilascio dell'immobile da parte dell'intimata e fissi la relativa data di esecuzione;
- dichiari la Corte di Appello la decadenza della convenuta dalla domanda riconvenzionale proposta in memoria integrativa, non CP_2 essendo essa accompagnata dalla richiesta di spostamento dell'udienza, ai sensi degli artt. 416 e 418 c.p.c.; in subordine, ove tale domanda sia valutata alla stregua di eccezione riconvenzionale, rigetti la stessa perché infondata;
- condanni la medesima Corte la convenuta al pagamento di tutti i canoni di sublocazione dovuti e non pagati per tutta la durata del contratto, a partire dal 10 CP_2 gennaio 2019, nonché delle quote di contributo condominiale poste a suo carico dal contratto di sublocazione e dovute per il medesimo periodo. Il tutto maggiorato di interessi al saggio legale dalle singole scadenze fino alla data di deposito della memoria integrativa depositata in sede di conversione del rito e, da tale data, degli interessi al saggio di mora di cui all'art. 1284, c. IV, c.c. fino al materiale pagamento;
- accerti la medesima Corte la responsabilità aggravata della convenuta nell'aver resistito in giudizio con mala fede o, comunque, colpa grave e condanni la convenuta ex art. 96 c.p.c., c. I, al risarcimento del danno morale subito dall'attrice per la ripetuta diffamazione della sua reputazione e di quello patrimoniale cagionato dalle persistenti turbative del godimento che le era dovuto, danni
pagina 3 di 10 da liquidarsi di ufficio, sussistendone i presupposti di cui al c. I della norma;
- condanni, in ogni caso, la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di una sanzione ex art. 96 c.p.c., c. III, equitativamente determinata nell'ambito della pronuncia sulle spese;
- condanni la convenuta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e alla restituzione all'appellante della somma di €. 2.906,28, pagata dalla alla a seguito della notifica della sentenza, come da fattura che si deposita in atti. Ai fini istruttori, ove la Corte Pt_1 CP_2 ritenga opportuno riaprire l'istruttoria, si chiede che vengano ammessi gli articoli di prova non ammessi nel primo grado di giudizio e dedotti in articoli da 1 a 6 nella memoria integrativa depositata in primo grado, che qui si intendano integralmente riportati.”.
Iscritta la causa al n. 3834/2022 del Ruolo Generale è stata fissata, con decreto del 22.9.2022, l'udienza del
13.12.2022 per la discussione, onerando l'appellante di notificare il ricorso e il decreto alla controparte entro i termini di cui all'art. 435 c.p.c.
Con comparsa depositata il 10.11.2022 si è costituita in giudizio , contestando l'ammissibilità e la CP_2 fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “… il proposto appello venga dichiarato inammissibile, improcedibile, destituito di ogni fondamento, con conferma della sentenza n.7053/2022 del Tribunale di Napoli sezione IX come pubblicata e con condanna della parte appellante alle spese, onorari ed accessori anche del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, anche ex art. 91 c.p.c. e con tutte le conseguenze di legge.”.
Con ordinanza depositata il 14.12.2022 la causa è stata rinviata, per la discussione, all'udienza del 20.6.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, decreto dell'11.12.2024 è stata fissata l'udienza del 13.5.2025 disponendo, poi, con successivo decreto del 16.4.2025, che tale udienza si svolgesse “in presenza”.
E alla detta udienza del 13.5.2025 la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c., all'esito della discussione dei difensori delle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
****
Risulta, innanzitutto, inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare (ex art. 100 c.p.c.), il primo motivo di gravame, posto che l'argomentazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “I due contratti in questione, tra loro collegati, letti nel loro insieme prefigurano dunque tutte le condizioni per la sicura creazione di un conflitto, effettivo e non potenziale, fra tre soggetti diversi, perché prevedono un utilizzo congiunto dello stesso bene dettando in realtà ognuno criteri diversi per il suo esercizio.” e, dunque, il ritenuto uso congiunto dell'immobile da parte di tre distinti soggetti (la , il OM e la ) – oggetto del motivo in Pt_1 CP_2 esame- non ha costituito un'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, non avendo influito sul dispositivo della stessa.
Ed invero, l'inadempimento della (consistito nel non consentire alla subconduttrice l'accesso Pt_1 all'immobile in questione e, quindi, di goderne) – oggetto dell'eccezione sollevata dalla ai sensi dell'art. CP_2
1460 c.c.- è stato ritenuto provato dal Tribunale di Napoli sulla base dell'istruttoria espletata e, in particolare, sulla base delle dichiarazioni del teste Testimone_1
pagina 4 di 10 Il primo giudice, invero, solo ad abundantiam o, meglio, per valorizzare la credibilità di tali dichiarazioni testimoniali, ha richiamato le previsioni negoziali circa l'uso congiunto di uno stesso bene da parte di tre soggetti diversi, come si evince chiaramente dalle seguenti espressioni utilizzate in motivazione: “La situazione di conflitto prefigurata negozialmente si è poi concretizzata negli ostacoli frapposti dalla conduttrice all'utilizzo del bene nei confronti della subconduttrice, per quanto dimostrato attraverso la deposizione del teste Tes_2
”; “In altri termini, è proprio il regolamento negoziale dell'utilizzo congiunto l'argomento decisivo che
[...] rende credibile l'assunto posto alla base della eccezione della circa l'inadempimento ad opera della CP_2 conduttrice sublocatrice della messa a disposizione del bene…”; “la mancata messa a disposizione del bene in favore della subconduttrice può ben essere consistita, come è stato provato dal teste nel non Testimone_1 consentirne l'accesso, verosimilmente tramite la sostituzione della serratura di cui la aveva CP_2 indiscutibilmente le chiavi o la apposizione di un ostacolo materiale dall'interno ad opera di un terzo (magari della figlia della , visto che uno dei capitoli di prova riguarda proprio il fatto che questa è solita Pt_1 trattenersi nell'immobile di via Colantonio per studiare ), come è accaduto in occasione degli episodi riferiti.”.
E, al riguardo, va detto, per l'appunto, che una affermazione, pur contenuta nella motivazione di una sentenza, la quale non abbia tuttavia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della medesima, e che risulti espressa ad abundantiam, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di impugnazione, per difetto di interesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 24/10/2003, n. 16009; cfr. anche, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. V, Ord.,
07/04/2025, n. 9087; Sez. III, Ord., 26/07/2024, n. 20997; Sez. III, Ord., 14/03/2024, n. 6947; Sez. I, Ord.,
07/06/2023, n. 16074).
Tanto è vero che la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno solo se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, non formandosi giudicato interno sulle mere argomentazioni (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.
16/03/2025, n. 7012; Sez. III, Ord., 21/10/2024, n. 27246).
****
Risulta infondato il secondo motivo, avendo il Tribunale di Napoli correttamente ravvisato, ad avviso della
Corte, sulla base della testimonianza di il grave inadempimento della sublocatrice ( Testimone_1 Parte_1
) - consistito nella mancata messa a disposizione del bene in favore della subconduttrice (
[...] CP_2
), non consentendole l'accesso (e, quindi, il godimento, così come invece previsto dall'art. 1575 c.c.) - tale
[...] da legittimare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., il mancato pagamento, da parte di quest'ultima, dei canoni e degli oneri condominiali pattuiti, essendo così fondata la domanda riconvenzionale di risoluzione per grave inadempimento della controparte, formulata dall'intimata/opponente.
pagina 5 di 10 Non è superfluo precisare, invero, che nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 14/12/2023, n. 35029; Sez. VI - 3, Ord.,
09/02/2021, n. 3009; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/02/2025, n. 5092).
In tal caso, la valutazione comparativa del giudice intesa ad accertare la violazione più grave, deve tenere conto non solo dell'elemento cronologico ma anche degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della loro incidenza sulla funzione del contratto, sicché, ove manchi la prova sulla causa effettiva e determinante della risoluzione – ma non è questo il caso di specie (in cui è risultato prevalente l'inadempimento della sublocatrice, in quanto impeditivo del godimento dell'immobile)- entrambe le domande vanno rigettate per insussistenza dei fatti costitutivi delle pretese azionate (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/09/2015, n. 18320, proprio in tema di locazione).
In particolare il teste escusso all'udienza del 9.3.2022 (cfr. il relativo verbale, contenuto nel Testimone_1 fascicolo telematico di ufficio di primo grado), dopo avere precisato di avere rapporti di lavoro con la convenuta quale amministratrice di condominio, quale tecnico di riferimento, aveva dichiarato, per ciò che rileva in questa sede (come riportato, in sintesi, anche dal primo giudice):
Sul capo “g”: “Nel periodo che va tra inverno e primavera del 2019, in 4 o 5 occasioni, quando l'avv.
CP_2 aveva chiesto appuntamento con la , quest'ultima disertò gli appuntamenti. In quelle occasioni la Pt_1 CP_2 aveva la chiave del locale e tentò di aprire la porta ma non si apriva. A prendere l'appuntamento con la Pt_1 era stata la . Sentivo comunque delle voci all'interno dell'appartamento. L'ultima volta che sono entrato
CP_2 nel locale è stato nel gennaio - febbraio 2019. Nell'occasione entrai nell'appartamento con la . L'immobile
CP_2 attualmente non è occupato dalla .”.
CP_2
Ragion per cui correttamente il primo giudice ha desunto, alla luce di tali dichiarazioni, che, non fosse stato consentito alla (la subconduttrice) di aprire la porta di entrata nell'immobile e che la stessa, quindi, non CP_2 occupasse quest'ultimo.
Ad avviso della Corte, infatti, non si è trattato, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, né di dichiarazioni generiche - avendo il teste riferito specificamente, sul punto, si ribadisce, “In quelle occasioni la
aveva la chiave del locale e tentò di aprire la porta ma non si apriva. A prendere l'appuntamento con la CP_2
era stata la . Sentivo comunque delle voci all'interno dell'appartamento.” - né de relato, avendo Pt_1 CP_2 fatto riferimento a circostanze nelle quali era stato evidentemente presente, avendo espressamente Testimone_1 dichiarato: “Sentivo comunque delle voci all'interno dell'appartamento”.
pagina 6 di 10 Del resto, quale tecnico di riferimento del condominio, è ragionevole ritenere che il teste fosse a conoscenza dei fatti di causa, anche alla luce anche dei contrasti, sorti tra il Napoli Parte_2
(amministrato dalla ) e la - desumibili dalla delibera del 13.7.2021 richiamata dal primo giudice CP_2 Pt_1
(e ridepositata in questo grado dall'appellata) - per l'uso dello stesso locale (saletta condominiale) concesso, nella stessa data della sublocazione in questione, dal detto condominio all'intimante/appellante (cfr. contratto di locazione e di sublocazione del 10.1.2019, ridepositati in questo grado dall'appellante).
Non è superfluo precisare, del resto, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014,
n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298).
E, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
A ciò si aggiunge, comunque, che, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata (ai sensi dell'art. 1460
c.c.) dalla (per contrastare la domanda di risoluzione proposta dalla lamentando la morosità CP_2 Pt_1 della controparte) e della domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento (per il mancato godimento dell'immobile) spiegata, a sua volta, dalla stessa intimata, sarebbe stato onere della intimante dimostrare – ma ciò non è avvenuto – che avesse consentito alla subconduttrice il godimento dell'immobile concesso in locazione.
Al riguardo non è superfluo precisare, invero, che, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.
Inoltre, il debitore convenuto per l'adempimento che sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr., tra le tante, Sez. III, Ord.,
pagina 7 di 10 06/11/2024, n. 28578Cass. civ., Sez. I, Ord., 05/03/2024, n. 5863; Sez. I, Ord., 29/02/2024, n. 5378; Sez. III,
20/01/2015, n. 826Sez. I, 15/07/2011, n. 15659);
****
Risulta poi infondata anche l'ulteriore doglianza, sollevata da nell'ambito del secondo motivo di Parte_1 gravame, secondo cui sarebbe decaduta dalla domanda riconvenzionale proposta con la memoria CP_2 integrativa, per non avere chiesto l'emissione di un ulteriore decreto per la fissazione della nuova udienza.
Ed invero aveva formulato la domanda riconvenzionale di risoluzione della sublocazione per CP_2 grave inadempimento della non solo con la memoria integrativa del 30.9.2021 (cfr. tale memoria, Pt_1 ridepositata telematicamente dall'appellata in questo grado) ma già, nella fase sommaria, con la precedente comparsa di costituzione del 12.1.2021 (cfr. tale comparsa, ridepositata telematicamente in questo grado dall'appellata), con cui aveva chiesto espressamente, per l'appunto (dopo aver eccepito l'inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 1460 c.c.), al riguardo: “Pronunziare all'occorrenza la risoluzione del contratto di sublocazione per grave inadempimento della Sig.ra ”. Parte_1
E, al riguardo va detto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel procedimento per convalida di sfratto, la domanda riconvenzionale può essere proposta dall'intimato in seno alla comparsa di risposta della fase sommaria, senza necessità di chiedere lo spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. né, per il giudice, di concedere termini differenziati per le memorie integrative e fissare l'udienza tenendo conto della possibilità del convenuto di proporre una nuova riconvenzionale (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 21/06/2023, n. 17772).
****
Va ancora detto che non merita accoglimento la richiesta, formulata dall'appellante con il ricorso in appello, di assunzione della prova testimoniale dalla stessa parte articolata in primo grado e non ammessa dal Tribunale di
Napoli.
Ed infatti, a fronte della specifica motivazione contenuta, al riguardo, nella sentenza impugnata (“Diventa a questo punto irrilevante la prova testimoniale articolata dalla attrice nella parte in cui ha chiesto di escutere dei testi per dimostrare che la nei giorni di martedì e mercoledì di ogni settimana era solitamente impegnata in altro luogo nella sua attività Pt_1 di amministratore di diverso OM, ubicato al Corso Malta n. 70…Parimenti irrilevante è l'episodio descritto sub 6 del capitolo di prova articolato da parte attrice nella sua memoria integrativa, laddove descrive la lamentela espressa dalla
nel momento in cui aveva trovato all'interno dell'immobile per cui è causa una terza persona in un giorno che CP_2 cadeva di martedì, in cui in base al contratto di sublocazione il bene avrebbe dovuto essere nella sua disponibilità, perché al contrario tale episodio conferma il clima di conflittualità creato dal regolamento negoziale.”), l'appellante si è limitata a riproporre la richiesta di prova testimoniale, senza censurare specificamente la statuizione di rigetto del giudice di prime cure.
pagina 8 di 10 Si legge, invero, al riguardo, nell'atto di appello: “Ai fini istruttori, ove la Corte ritenga opportuno riaprire l'istruttoria, si chiede che vengano ammessi gli articoli di prova non ammessi nel primo grado di giudizio e dedotti in articoli da 1 a 6 nella memoria integrativa depositata in primo grado, che qui si intendano integralmente riportati.”.
Ma, come affermato più volte dalla Suprema Corte (anche con riferimento alle controversie soggette, come quella in esame, al rito del lavoro), la parte, la cui prova non sia stata ammessa nel giudizio di primo grado, deve dolersi di tale mancata ammissione attraverso un apposito motivo di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
27/02/2014, n. 4717), nel senso che non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza sia stata respinta, ovvero dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 09/07/2019, n. 18410; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 24/09/2024, n. 25490; Sez. III, 23/10/2023, n.
29308Sez. II, Ord., 22/01/2018, n. 1532; Sez. III, 23/09/2016, n. 18742).
****
Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna della stessa al pagamento, in favore dell'appellata vittoriosa, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, tali compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del
50%), per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n.
18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n.
8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, in base al valore della controversia.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3834/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 7053/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 13.7.2022 e notificata il 16.7.2022
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di , dei compensi Parte_1 CP_2 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 1.457,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 13.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 10 di 10