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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/10/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 2338/2025
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
EL EL DI
DI RA TI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2338/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da: nata il [...] a [...] 1
e nato il [...] a [...]_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GORGO PATRIZIA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
"1. Autorizzare i coniugi a vivere separati.
2. La casa coniugale sita in Maranzana (AT), via Candida Ottazzi n. 28 di proprietà di entrambi i coniugi, per quote uguali, verrà acquistata dal signor Parte 2 La signora
.
si impegna a trasferire la proprietà per la propria quota dell'immobile Parte_1 sito in Castel Boglione (AT), strada Bogliona, n. 25 e meglio identificato nella dichiarazione di rogito
Notaio dottoressa Persona 1 in data 25.07.2023 a semplice richiesta, al prezzo di euro 20.000,00
(ventimila/00): doc.7.
3. La signora Parte 1 con il consenso del marito, si è già trasferita altrove, asportando i propri effetti personali dalla casa coniugale.
'ha già versato alla signora Parte 4
4. Il signor Parte 3
a titolo di acconto sul prezzo di acquisto della quota di immobile come sopra indicato, le seguenti euro 4.000 (quattromila/00) in data 2.4.2025; euro 2.491,87 somme:
(duemilaquattrocentonovantuno/87); euro somma di euro 367,00 (trecentosessantasette/00). Somme che verranno decurtate dal prezzo fissato per la vendita di cui al punto 3).
5. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Silea (provincia di Treviso), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
6. Con l'esatto adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di essere soddisfatti e tacitati da ogni reciproca pretesa di carattere economico, sia per esborsi eseguiti dall'uno nei confronti dell'altro derivanti dal vincolo matrimoniale e di rinunciare a qualsivoglia domanda in ordine al presente giudizio ".
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
nata a [...] il [...] e da Parte 1
nato a [...] il [...], celebrato in Parte 2
BRASILE in data 26/11/2019, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile del Comune di SILEA
(TV) al n. 33, Parte II, Serie C, Anno 2025, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 15/10/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
EL EL DI
DI RA TI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2338/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da: nata il [...] a [...] 1
e nato il [...] a [...]_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GORGO PATRIZIA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
"1. Autorizzare i coniugi a vivere separati.
2. La casa coniugale sita in Maranzana (AT), via Candida Ottazzi n. 28 di proprietà di entrambi i coniugi, per quote uguali, verrà acquistata dal signor Parte 2 La signora
.
si impegna a trasferire la proprietà per la propria quota dell'immobile Parte_1 sito in Castel Boglione (AT), strada Bogliona, n. 25 e meglio identificato nella dichiarazione di rogito
Notaio dottoressa Persona 1 in data 25.07.2023 a semplice richiesta, al prezzo di euro 20.000,00
(ventimila/00): doc.7.
3. La signora Parte 1 con il consenso del marito, si è già trasferita altrove, asportando i propri effetti personali dalla casa coniugale.
'ha già versato alla signora Parte 4
4. Il signor Parte 3
a titolo di acconto sul prezzo di acquisto della quota di immobile come sopra indicato, le seguenti euro 4.000 (quattromila/00) in data 2.4.2025; euro 2.491,87 somme:
(duemilaquattrocentonovantuno/87); euro somma di euro 367,00 (trecentosessantasette/00). Somme che verranno decurtate dal prezzo fissato per la vendita di cui al punto 3).
5. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Silea (provincia di Treviso), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
6. Con l'esatto adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di essere soddisfatti e tacitati da ogni reciproca pretesa di carattere economico, sia per esborsi eseguiti dall'uno nei confronti dell'altro derivanti dal vincolo matrimoniale e di rinunciare a qualsivoglia domanda in ordine al presente giudizio ".
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
nata a [...] il [...] e da Parte 1
nato a [...] il [...], celebrato in Parte 2
BRASILE in data 26/11/2019, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile del Comune di SILEA
(TV) al n. 33, Parte II, Serie C, Anno 2025, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 15/10/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.