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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 24 del mese di marzo 2025, all'udienza tenuta dal G.I., presso la Seconda Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Delfino, viene chiamata la causa iscritta al n. 1734/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi,
promossa da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Quattrone;
C.F._1
attore contro
, P.Iva e CF Controparte_1
, con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, - CAP 00142, nella persona P.IVA_1 di nella qualità di Procuratore dell' , Controparte_2 Controparte_1 in virtù dei poteri a lui conferiti giusto atto notarile, repertorio nr 175418 raccolta nr
11376 del 22.07.2021, rappresentata e difesa, dall'avv. Alessandra Guzzo;
convenuta
Oggetto: iscrizione ipotecaria.
All'udienza del 24.03.2025 sono comparsi:
- nell'interesse di parte attrice, l'avv. ANTONINO QUATTRONE;
- nell'interesse di parte convenuta, l'avv. Lucia Restuccia, per delega dell'avv.
ALESSANDRA GUZZO.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e nelle ultime note conclusive depositate;
Il Giudice
Pag. 1 di 8 visto l'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato chiedeva di Parte_1 dichiarare nulla, inefficace o illegittima l'iscrizione ipotecaria 385/94 (1760 R.G., 239
R.P.), presentazione n°52 dell'01/02/2011, effettuata dall' Controparte_1
e mai notificata al ricorrente, sull'immobile sito in Reggio Calabria ed
[...] individuato catastalmente al foglio 106, part. 752, sub.46 cat. A/2, Via Sbarre Centrali n
491; in via ulteriormente gradata, chiedeva di rideterminare le iscrizioni sopraindicate.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_1 eccependo e deducendo che:
- le partite di ruolo di cui alle cartelle, 09420010075840515000,
09420020011478733000, 09420020037272077000, 094200400174733757000,
09420050018192264000, 09420060017870484000; 09420060019881413000,
09420070016233869000, 09420080008210275000, 09420080017087937000, presupposte all'atto impugnato, sono state annullate ex lege a far data dal 31/12/2018, in quanto rientranti nel perimetro applicativo dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n.
293) con conseguente applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 546/1992, rubricato “Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”;
- per le restanti cartelle 09420040032360835000, 09420070021744022000,
09420080024612445000, 09420090009448572000, il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario poiché emesse per la riscossione di tributi e/o tasse, nonché
Pag. 2 di 8 l'inammissibilità della proposta azione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 DPR
602/73;
- il difetto di legittimazione passiva dell' in ordine Controparte_1 alle eccezioni relative alla formazione del ruolo ed alla iscrizione, a ruolo, della somma dovuta all'ente impositore, nonché in ordine alla prescrizione del credito;
- l'inammissibilità della proposta opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
- la notifica delle cartelle esattoriali presupposte all'iscrizione ipotecaria era regolarmente avvenuta;
- per procedere all'esecuzione è necessario che decorrano sei mesi dall'iscrizione di ipoteca, ma non vi è alcun obbligo di procedere all'esecuzione decorso tale termine e che il mancato esercizio di detta facoltà non può costituire alcuna violazione dell'art. 77, comma 2 DPR 602/73.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1 in via preliminare dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi e per gli effetti di cui al DL 119/2018, per le cartelle indicate in atti, con compensazione delle spese di lite;
- sempre in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione, in favore della
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, per le restanti cartelle e per i motivi in atti nonché l'inammissibilità della proposta opposizione ex art.57 DPR 602/73, per i motivi in atti;
- in via gradata, nel merito, rigettare la domanda proposta dal ricorrente”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo prove documentali e all'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni.
2. Preliminarmente deve essere verificata la giurisdizione del Tribunale adìto.
È ormai pacifico che le controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio àmbito - se quel provvedimento si riferisce
Pag. 3 di 8 in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (Cass. ordinanza n.
12397/2024 e Cass., Sez. U -, ordinanza n. 17111/2017).
I giudici di legittimità hanno anche precisato che “L'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, sicché esso costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e, quindi, della verifica della giurisdizione del giudice adito” (Cass.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11028 del 09/05/2018).
Dagli estratti di ruolo prodotti dalla parte convenuta emerge che le cartelle esattoriali
09420010075840515000, 09420020011478733000, 09420020037272077000,
094200400174733757000, 09420040032360835000, 09420050018192264000,
09420060017870484000, 09420070021744022000, 09420080017087937000,
09420080024612445000, 09420090009448572000 (alcune delle quali oggetto di sgravio) si riferiscono a pretese creditorie di natura tributaria e come tali rientranti nella giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria, territorialmente competente.
Parte attrice nella memoria ex art. 183 c.p.c. n° 1, con riferimento alla produzione documentale a supporto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, si è limitata a dedurre che l' “ha depositato una serie di cartelle esattoriali non attinenti con il presente CP_1 giudizio in quanto non vi è prova della riferibilità all'iscrizioni ipotecaria impugnata”.
La contestazione appare generica.
A fronte degli estratti di ruolo prodotti dalla parte convenuta che si riferiscono alla persona dell'attore e a cartelle esattoriali di formazione precedente rispetto alla data dell'iscrizione ipotecaria, era onere di parte attrice dimostrare la pendenza di altre situazioni debitorie mediante la produzione dei relativi estratti di ruolo o, più semplicemente, mediante la produzione (o la richiesta di esibizione) della nota di iscrizione ipotecaria, depositata presso la Conservatoria;
l'attore ha, invece, depositato, solamente, l'ispezione ipotecaria, priva della nota di iscrizione.
Pag. 4 di 8 Del resto, la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo (cfr. sul tema, Corte di Cassazione n.
25745/2015) con i conseguenti oneri probatori ricadenti su parte attrice.
Ne consegue che, in relazione alle indicate cartelle portanti crediti di natura tributaria, la giurisdizione va declinata in favore del giudice tributario, competente per territorio, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di legge.
3. Rientrano, invece, nella giurisdizione del giudice ordinario le cartelle aventi numero 09420060019881413000, 09420070016233869000, 09420080008210275000 poiché afferenti a crediti di natura non tributaria.
È documentato che il relativo carico è stato oggetto di sgravio.
Cionondimeno, non può dichiararsi cessata la materia del contendere poiché
l' non ha dimostrato che l'ipoteca – la quale, per Controparte_1 quanto già esposto e per la stessa prospettazione dell' deve presumersi iscritta CP_1 anche per i carichi portati dalle cartelle da ultimo menzionate – è stata cancellata e/o modificata relativamente agli annullati crediti di natura non tributaria.
Nel merito, la domanda di nullità – nei limiti in cui è devoluta alla giurisdizione del
Tribunale ordinario – è fondata.
È, in particolare, fondata la doglianza riassunta nella rubrica “violazione art. 77, comma 2 bis, D.P.R. 602/73”, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
L'iscrizione ipotecaria 385/94 (1760 R.G., 239 R.P.), per un capitale di complessivi
€ 43.686,64, non risulta preceduta da alcun preventivo avviso di iscrizione.
Sul punto, l' convenuta, nella comparsa di costituzione, ha sostenuto che CP_1
“alla data cui si riferisce l'iscrizione ipotecaria oggetto di opposizione non esisteva alcun obbligo di notifica della comunicazione preventiva. Tale adempimento, infatti, è stato normativamente previsto solo il disposto dell'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del d.l.
2011/70, convertito con modificazioni nella legge 2011/106, che , come ha ritenuto la giurisprudenza formatasi sul punto, ha carattere innovativo e non interpretativo, ed è quindi privo di efficacia retroattiva. Solo con detta norma, infatti, siè stabilito che
“l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una
Pag. 5 di 8 comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma
1″. Di conseguenza, alla luce del quadro normativo applicabile alla fattispecie ratione temporis, qualora, come nel caso in esame, l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la mancala previa intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo non determina la nullità della iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 1973/602”.
L'assunto non è condivisibile.
Invero, va rilevato che l'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, al momento dell'iscrizione ipotecaria (1.02.2011) era privo del comma 2 bis (introdotto dal d.l. n. 80 del 2011, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), norma secondo cui l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.
Tuttavia, l'orientamento richiamato dall' - pure Controparte_1 espresso dalla sentenza n. 15746/2012 della Corte di Cassazione - è ormai superato dall'ordinanza n. 30534/2019 con cui i giudici di legittimità hanno affermato che
“l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2-bis, introdotto con il d.l.
n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, dalla comunicazione allo stesso dell'intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, avendo quest'ultima disposizione valenza meramente interpretativa, perché espressione del più generale principio dell'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale immanente nell'ordinamento tributario, fermo restando che, in quanto avente natura reale, l'ipoteca conserva la propria efficacia finché non ne venga disposta la cancellazione ad opera del giudice” (cfr. anche Sezioni Unite n. 19667/2014)
Reputa il Tribunale adìto che quest'ultima interpretazione sia pienamente condivisibile e che, dunque, già precedentemente all'inserimento del comma 2-bis,
l'Amministrazione non poteva procedere con l'iscrizione ipotecaria senza darne avviso
Pag. 6 di 8 al contribuente al fine di consentire, da un lato, di provocare il contraddittorio e, dall'altro, l'esercizio del diritto di difesa, “a tutela dell'affidamento (anche al fine di consentire tempestive misure difensive o riparatorie) di soggetti incolpevolmente estranei alla scaturigine del procedimento lesivo, ed ignari di essa” (Cass. cit).
Conformemente al principio enunciato dalla Suprema Corte, si deve concludere che l'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, in quanto atto destinato ad incidere in modo negativo sui diritti e gli interessi del contribuente, vada a quest'ultimo comunicata prima di essere eseguita, in ragione del dovuto rispetto del diritto di difesa mediante l'attivazione del "contraddittorio endoprocedimentale", che costituisce un principio fondamentale immanente nell'ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa.
In conclusione, la domanda avanzata dall'attore merita parziale accoglimento e, limitatamente alle cartelle aventi numero 09420060019881413000,
09420070016233869000, 09420080008210275000 (di importo rispettivamente pari ad euro 104,80, 73,20 e 217,00) va dichiarata la nullità dell'iscrizione ipotecaria per cui è causa e ordinata la cancellazione.
4. Le spese si compensano integralmente tra le parti in ragione della parziale reciproca soccombenza e dell'esiguo carico debitorio rientrante nella giurisdizione del
Tribunale ordinario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, competente per territorio, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di legge, per il provvedimento di iscrizione ipotecaria fondato sulle cartelle esattoriali 09420010075840515000, 09420020011478733000,
09420020037272077000, 094200400174733757000, 09420040032360835000,
Pag. 7 di 8 09420050018192264000, 09420060017870484000, 09420070021744022000,
09420080017087937000, 09420080024612445000, 09420090009448572000;
2) dichiara la nullità dell'iscrizione ipotecaria sull' immobile sito in Reggio Calabria
(RC) ed individuato catastalmente al foglio 106, part. 752, sub. 46, con nota di cui al registro generale n. 1760 e al registro particolare n. 239, presentazione n°52 del
01/02/2011 (ad istanza dell' , nella parte fondata sulle Controparte_1 cartelle aventi numero 09420060019881413000, 09420070016233869000,
09420080008210275000 e ordina, per tale limitato carico, la cancellazione;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Reggio Calabria, 24 marzo 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
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