Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n.7277/24 R.G. SEZ. LAV.
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
Esaminati gli atti di causa e a scioglimento della riserva incamerata alla udienza in presenza del giorno 30.01.2025; premesso che si verte in tema di ricorso ex art. 700 C.P.C. iscritto al R.G. in data
20.12.2024 nell'interesse di dipendente del Parte_1 CP_1
quale funzionario di cat. “A1”, avverso la determina n.485/2024 di
[...]
approvazione della graduatoria degli idonei alla progressione economica Area funzionari, con la quale era stato designato il dott. , Persona_1
primo classificatosi con punti 88,55, con richiesta di sospensione della stessa, e conseguente declaratoria di inefficacia degli atti successivi posti in essere nei confronti del dott. e dichiarazione di idoneità alla progressione di esso Per_1
ricorrente, previa attribuzione di punteggio diverso e maggiore, e condanna della
P.A. al pagamento delle relative spettanze economiche;
dato atto della intervenuta costituzione dell'Amministrazione comunale e del dr.
; Persona_1
ricevuta contezza delle note illustrative veicolate nei termini concessi;
RILEVA ed OSSERVA
(1)
Per come è noto i presupposti della iniziativa inerente la c.d. cautela urgente ruotano intorno ai concetti della fondatezza della pretesa azionata,
1
L'analisi cui è chiamato il Giudice deve restare rigorosamente ancorata a detta sponda valutativa atteso il carattere non ordinario di un meccanismo chiaramente diretto verso una decisione assunta senza le garanzie proprie della istruzione.
Nel caso di specie, la vicenda de qua può così essere sintetizzata sul versante del fumus.
Assume, nella buona sostanza, il ricorrente, funzionario di cat. “D1” alle dipendenze del essere la determina di approvazione Controparte_1
della graduatoria degli idonei alla progressione economica orizzontale area funzionari illegittima nella misura in cui errati sarebbero nella loro applicazione concreta i criteri di verifica siccome concernenti la sua specifica posizione;
di avere, pertanto, diritto ad un punteggio superiore a quello assegnatogli, pari a
88,16, e, conseguentemente, ad essere classificato al 1° posto della graduatoria stessa con condanna dell'Amministrazione comunale alla erogazione in suo favore delle relative spettanze economiche.
Contesta, ex adverso, parte resistente la ricorrenza di entrambi i presupposti per la valida instaurazione della “controversia urgente”.
(2)
Ciò in via di estrema sintesi precisato non può non evidenziarsi, in tema di “periculum”, la assoluta mancanza di una prospettazione attorea inerente la necessità dell'intervento “urgente” del Giudice.
Vulnus che rende inutile qualsiasi approfondimento “di merito”, in questa sede dovendo solo segnalarsi che, a stretto rigore, l'evocazione generica di un punteggio maggiore ancora non si traduce nel diritto ad ottenere la classificazione al 1° posto della graduatoria, l'istante non avendo individuato in che misura la sua valutazione, ad opera dell'ente, sarebbe stata errata.
2 (3)
E tuttavia, per come anticipato, dirimente si staglia l'impossibilità di individuare profili di “periculum” processualmente apprezzabili.
Gli scritti difensivi del ricorrente contengono unicamente formule di stile ed evocano situazioni astratte insuscettibili di qualsiasi approfondimento giudiziario concreto nella direzione della “urgenza” dell'intervento giudiziario.
Il pericolo è imminente e il danno grave e irreparabile. Infatti, il beneficio economico conseguente l'attribuzione della progressione economica è pagato – in unica tranche – il giorno 27.12.2024. Pertanto, in caso di vittoria del Dott. il Pt_1
Comune si troverebbe a versare indebitamente l'importo di circa milleseicento euro che, poi, sarebbe difficile (e anche spiacevole, a onor del vero) recuperare nei confronti del dipendente. La sospensione degli effetti degli atti impugnati, dunque, appare la soluzione più equilibrata per mantenere la res ad huc integra, ben potendo il – nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della presente CP_1
domanda – versare quanto dovuto in un momento successivo. Non solo: la sospensione garantisce anche la possibilità per il di “ravvedersi”, CP_1
riesaminando correttamente alla luce dei principi su richiamati, la posizione del
Dott. evitando così l'instaurazione di un costoso e impegnativo giudizio di Pt_1
merito che vedrebbe, comunque, soccombente il > CP_1
Come si vede, l'iter argomentativo valorizzato dall'istante è privo di qualsiasi dato fattuale obiettivamente interferente con il “periculum”, laddove le situazioni di criticità paventate, oltre a disvelare scenari decisionali incoerenti con il petitum formalizzato in ricorso, ripiegano a chiare lettere su approdi che nulla hanno a che vedere con la necessità del rimedio “urgente”.
In definitiva, la prospettazione attorea privilegia, nell'ottica del “periculum”, situazioni non scrutinabili in termini di danno irreparabile.
Di quel danno, cioè, in vista della cui tutela, per l'appunto urgente, è previsto l'intervento del Giudice della cautela.
3 (4)
In argomento va osservato che la funzione del ricorso in via di urgenza non è quella di sopperire, sempre e comunque, alla tempistica del normale rito del lavoro, di per sé “accelerata” rispetto all'ordinario processo civile, ma quella di apprestare un rimedio immediato a situazioni intrinsecamente non procrastinabili nel tempo per la loro obiettiva irreparabilità, intesa quale vulnus a diritti insuscettibili di una riparazione “ordinaria”.
E', cioè, jus receptum il prinicipio della tendenziale percorribilità della strada cautelare solo al cospetto del requisito -“ordinario”- della non dilazionabilità nel tempo delle rivendicazioni attoree da scrutinare a seconda delle premesse in fatto da cui muovono le relative azioni.
Ne discende la necessaria puntuale allegazione di situazioni riconducibili al contesto testè richiamato, accompagnata da uno sforzo dimostrativo ben preciso in grado di dare contezza probatoria all'impianto espositivo.
Tutto ciò non è dato rinvenire nel caso di specie.
Anzi, a ben vedere, vi è prova in atti della impossibilità di delineare un perimetro di periculum a fronte di un petitum quantificato in euro 1.600,00, la cui erogazione, peraltro, è stata “bloccata” dal Comune proprio a seguito dell'iniziativa cautelare del dott. (cfr. verbale di udienza del 30 gennaio 2025). Pt_1
In realtà, non risulta realmente valorizzato in ricorso, per ragioni sulle quali nemmeno mette conto di attardarsi, l'unico profilo astratto di periculum costituito dal potenziale vulnus economico-patrimoniale. In concreto, evidentemente, non paventabile.
E ciò senza (riba)dire che, in ogni caso, la mera valorizzazione di un vulnus economico-patrimoniale, di per sé, non attrarrebbe nell'orbita della procedura di urgenza la relativa questione.
Diversamente opinando, infatti, dovrebbe concludersi che tutte le controversie
“lavoristiche” sono, in quanto tali, passibili di tutela anticipata, la domanda attorea
4 scaturendo sempre e comunque da situazioni a sfondo in senso lato retributivo, e quindi economico-patrimoniale, non importa se ad origine diretta o indiretta.
Ciò che rileva, invece, è la prospettazione di situazioni di fatto tali da portare in emersione la gravità obiettiva di quel vulnus tale da imporne l'immediata verifica giurisdizionale, funzionale alla salvaguardia di beni il cui sacrificio resta insuscettibile di ristoro risarcitorio.
Naturalmente, una tale prospettazione difetta del tutto.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese di lite, cui il Giudice deve determinarsi stante la potenziale concludenza della presente fase decisionale, seguono il criterio della soccombenza, mitigato dalla mancata analisi dei profili di merito della vicenda.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, a definizione della fase cautelare così provvede:
rigetta il ricorso presentato in via di urgenza nell'interesse di;
Parte_1
condanna il ricorrente alle spese di lite quantificate in euro 600,00, oltre accessori se dovuti come per Legge, in favore di ciascun resistente.
Si comunichi.
TORRE ANNUNZIATA, 19/02/2025.
IL GIUDICE
Dott. Dionigio VERASANI
5