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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 3084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3084 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente n.2644/2021 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4764/2021 emessa dal Tribunale di Napoli in data 20.05.2021
TRA
, con sede in Roma, Viale Mazzini, 14, (Part. Parte_1
IVA ), in persona del Responsabile del contenzioso civile avv.Francesco P.IVA_1
Spadafora, rappresentata e difesa, dall'avv. Claudio Mangiafico
( ), in virtù di procura in calce all'atto di appello. CodiceFiscale_1
indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE
E
, ( ) nata a [...] il [...], residente CP_1 CodiceFiscale_2 in 80128 - Napoli, alla via Naccherino n. 6, rappresentata e difesa, dall'avv. Nicola Musto
(C.F. ), in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta. C.F._3
indirizzo telematico Email_2
indirizzo PEC Email_2
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c depositate entrambe le parti concludevano riportandosi ai propri rispettivi atti chiedendone l'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 21 dicembre 2017 chiedeva al Tribunale CP_1
di Napoli di ingiungere a la consegna in proprio favore Controparte_2 di euro 72.000,00 in oro “fino - titolo 999,99/1000”, ovvero, in mancanza della prestazione in natura richiesta, di pagare alla ricorrente la somma di euro 72.000,00 ex art. 639, comma
1, c.p.c., a definitiva liberazione del debitore, oltre gli interessi di mora di cui al D.lgs. n.
231/2002 fino all'effettivo soddisfo e spese, competenze legali ed oneri accessori della fase monitoria e successive occorrende.
La ricorrente deduceva di essere risultata vincitrice, nel corso della puntata del 13 febbraio
2017 del quiz televisivo “L'EREDITÀ”, di una somma pari a euro 72.000,00 in gettoni d'oro fino titolo 999,99/1000 (al netto della trattenuta d'imposta alla fonte pari al 20% del valore Parte nominale del premio); che aveva tentato di consegnarle un premio dal valore asseritamente inferiore a quello dovutole e che, per tale ragione, ella ne aveva rifiutato la consegna.
Con decreto n.193/2018, emesso il 10.1.2018, il Tribunale di Napoli così provvedeva:
“ingiunge a con sede come in atti, di consegnare euro Parte_1
72.000,00 in oro “fino-titolo 999,99/1.000” ovvero, in alternativa, di pagare alla ricorrente la complessiva somma di euro 72000,00, oltre interessi al tasso legale (d.lgs. n. 231/02: art.
1284 comma 4 c.c.) dalla data del deposito del ricorso per d.i. (21.12.17) e fino al soddisfo oltre ad euro 1750,00 per compensi ed euro 406,50 per spese, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'Avv. Musto Nicola, entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del presente decreto”
Con atto di citazione notificato in data 26.2.2018 Controparte_2
proponeva opposizione avverso detto decreto ed esponeva che:
- partecipava alla puntata del 13 febbraio 2017 del programma “l'Eredità”, CP_1 gioco a quiz, all'esito della quale risultava vincitrice di un premio costituito da gettoni d'oro di valore pari a euro 90.000,00, conformemente al regolamento del concorso;
Parte
- in data 6 marzo 2017 onfermava per iscritto alla la vincita di un quantitativo CP_1 di gettoni d'oro di valore pari a euro 72.000,00, al netto della trattenuta d'imposta alla fonte pari al 20% del valore nominale del premio ex art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600; Parte
- ertanto commissionava all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la realizzazione di gettoni d'oro per un valore pari a euro 72.000,00, pagando all'ente pubblico il predetto prezzo;
Parte
- l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato comunicava alla di aver ricevuto da CP_1
l'incarico di realizzare e consegnare alla convenuta gettoni d'oro per un valore di euro
72.000,00, specificandone caratteristiche e modalità di determinazione del prezzo dei gettoni, in ragione dei costi di manifattura e il calo dell'oro;
- OL Elena, considerato che il valore dei gettoni, alla luce della quantità d'oro di cui erano composti e tenuto conto della quotazione dell'oro del 25.07.2017, in gli stessi furono commissionati, ammontava ad euro 56.778,69, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Napoli Parte l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di concernente la consegna di euro
72.000,00 in oro “fino - titolo 999,99/1000” opposto.
Sosteneva inoltre che l'iniziativa monitoria della per l'importo di E.72.000,00 in oro CP_1
“fino - titolo 999,99/1000” si basava su errate conclusioni circa la qualificazione della natura Parte del premio messo in palio da el quiz televisivo, avendo ella confuso l'effettiva vincita promessa, ovvero i gettoni d'oro, con l'oro d'investimento, essendo invece il valore del bene/premio coincidente con il prezzo di vendita praticato dal fornitore, la cui determinazione era normalmente rimessa alle tariffe o ai listini di quest'ultimo. Parte Precisava al riguardo che il prezzo dei gettoni d'oro che ommissionava alla Zecca di
Stato e la cui consegna era stata rifiutata dalla era pari a: - n. 3 gettoni del valore di CP_1
euro 20.000,00 ciascuno, per un valore complessivo di 60.000,00 (composti da euro
47.629,27 per il costo dell'oro + euro 600,00 per costi di manifattura + euro 952,59 per costi di calo + euro 10.820,00 a titolo di IVA); - n. 1 gettone del valore di euro 10.000,00 (composti da euro 7.919,29 per il costo dell'oro + euro 120,00 per costi di manifattura + euro 158,39 per costi di calo + euro 1.803,49 a titolo di IVA); e - n. 1 gettone del valore di euro 2.000,00
(composti da euro 1.568,71 per il costo dell'oro + euro 40,00 per costi di manifattura + euro
31,37 per costi di calo + euro 360,82 a titolo di IVA). Parte La invece di basarsi sul prezzo di vendita di tali beni dalla Zecca di Stato a CP_1
individuava il valore di mercato dei gettoni in questione come se si trattasse di oro da investimento, moltiplicando cioè il peso dei gettoni per il valore dell'oro al 26 luglio 2017, arrivando così alla cifra di euro 56.778,69 (g. 1.640,358 x euro 34,82), laddove il valore dei
Parte gettoni doveva coincidere con il prezzo (di mercato) versato da lla Zecca di Stato per la messa a disposizione dei gettoni d'oro alla . CP_1
Ribadiva che il prezzo dei gettoni d'oro spettanti alla e da lei rifiutati si componeva CP_1
delle seguenti voci:
- oro pari a gr. 1.640,358 = euro 57.117,27 (1.640,358 x 34,82);
- manifattura = euro 760,00; - calo del 2% = euro 1.142,35 (euro 31,37 + euro 158,39 + euro 898,42). per un totale di euro 59.016,39 (euro 57.117,27 + euro 760,00 + euro 1.142,35), importo al quale andava aggiunta l'IVA del 22% (pari a euro 12.983,61), per un totale di euro
72.000,00 (euro 59.016,39 + euro 12.983,61).
Tale definizione era contenuta all'art.9 dell'allegato al regolamento del concorso, denominato “Norme generali di partecipazione alle manifestazioni a premio”, sottoscritto dalla , ove era precisato che “I premi in gettoni d'oro devono considerarsi al lordo CP_1 delle ritenute fiscali e di tutti i costi di coniazione e acquisto dei gettoni d'oro ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i costi di manifattura, di calo e IVA o, in alternativa, di imposta sostitutiva, relativamente al valore di mercato dei gettoni, il medesimo varia a seconda del valore di mercato dell'oro ed a seconda dei costi variabili da sostenersi per l'acquisto e la coniazione che diminuiscono il valore effettivo del premio”.
Sosteneva inoltre che il decreto ingiuntivo opposto andava revocato proprio perché
Parte ingiungeva a la consegna di un bene (euro 72.000,00 in oro “fino-titolo 999,99/1.000) diverso da quello oggetto della vincita (euro 72.000,00 in gettoni d'oro).
Chiedeva dunque “revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto ingiuntivo
n. 193/2018 del 10/01/2018 emesso dal Tribunale di Napoli all'esito della procedura R.G. n.
36060/2017 per i motivi di cui in narrativa”
Si costituiva , la quale contestava l'opposizione e chiedeva :“ in via preliminare CP_1
e pregiudiziale: A) concedere l'esecuzione provvisoria del Decreto ingiuntivo (n. 193/2018) opposto sussistendone i presupposti ex art. 648 c.p.c, rilevato anche che il debito è stato espressamente riconosciuto dall'opponente;: B) previa declaratoria di nullità ex art. 36
C.d.C. delle clausole: ά) art. 15)“Disclaimers”; β) art. 9 “Norme generali […]”; γ) art. 7
“Allegato al gioco l'Eredità[…]”, e/o (per β e γ) degli elementi vessatori di queste: β1) “e di tutti i costi di coniazione e acquisto dei gettoni d'oro, a titolo esemplificativo i costi di manifattura, di calo e IVA o, in alternativa, imposta sostitutiva”; γ1) “a seconda dei costi variabili da sostenersi per l'acquisto e la coniazione che diminuiscono il valore effettivo del premio”, accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, integralmente rigettarla;
C) accertare e dichiarare la fondatezza del diritto azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, il tutto oltre interessi dalla data del deposito del ricorso per D.i. (21.12.17) e fino al soddisfo;
D) condannare la ex art. 96 c.p.c. per avere proposto la presente opposizione Parte_1 con fini meramente dilatori e temerari, delegando l'On.le Giudicante alla quantificazione del danno così subito;
E) con vittoria di spese, competenze legali ed oneri accessori e successive occorrende con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Con ordinanza in data 7.6.2018 il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto
Parte opposto per cui rovvedeva in data 3.7.2018 e 11.7.2018 al pagamento della somma ingiunta, come da bonifici di pagamento prodotti agli atti
Depositata documentazione e precisate le conclusioni, la causa era riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c..
Con sentenza n.4764/2021 il Tribunale di Napoli così provvedeva: “1) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto integrale pagamento eseguito in corso di causa;
2) per l'effetto di cui sub 1), revoca il d.i. n. 193/18; 3) condanna Controparte_2
al pagamento, in favore di , delle spese del presente giudizio che liquida
[...] CP_1
in complessivi euro 11.252,75 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Nicola
Musto, dichiaratosi antistatario.”
Il giudice di prime cure, tenuto conto dell'integrale pagamento avvenuto in corso di causa, revocava il decreto ingiuntivo n. 193/18 e dichiarava la cessazione della materia del contendere. Procedeva inoltre alla valutazione della fondatezza della domanda azionata in
Parte via monitoria ed affermava che l'eccezione sollevata da econdo cui non si tratterebbe di oro fino 999,9% era infondata osservato che l'opponente era obbligata a corrispondere un numero di gettoni d'oro dal valore di mercato pari a quello vinto al netto della sola ritenuta del 20%, dovendosi fare riferimento, come premio, ad euro 72.000,00 in gettoni d'oro, al netto della ritenuta. Riteneva infondata l'eccezione secondo cui la avrebbe CP_1 rinunciato al premio in base alla documentazione prodotta dalle parti, avendo quest'ultima dichiarato di rifiutare il premio offerto in quanto diverso da quello vinto. Affermava infine la fondatezza della eccezione di vessatorietà delle clausole contenute nell'allegato “Norme generali di partecipazione alle manifestazioni a premio”, sia per l'assenza di trattativa individuale sia per la intervenuta approvazione in blocco.
Avverso tale sentenza, con atto notificato in data 11.6.2021, Controparte_2 proponeva appello a sostegno del quale proponeva i seguenti motivi: “1) Errata
[...]
applicazione della consolidata giurisprudenza per aver ritenuto cessata la materia del contendere nella presente vicenda;
2) nullità della sentenza per contraddittorietà assoluta Parte della motivazione;
3) errata qualificazione del premio messo in palio da del suo valore
e comunque nullità della sentenza perché pseudo-motivata; 4) errata pronuncia sulle spese legali”. Chiedeva quindi : “1) accertare e dichiarare che i gettoni d'oro meglio descritti nella comunicazione datata 11/08/2017 dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di cui al Parte doc. 9 del fascicolo di primo grado di ostituiscono il premio effettivamente vinto dalla convenuta nella puntata del 13 febbraio 2017 del quiz televisivo “L'EREDITÀ” conformemente al regolamento del suddetto concorso a premi;
2) accertare e dichiarare che la convenuta ha ingiustificatamente rifiutato di ricevere il premio vinto da quest'ultima nella puntata del 13 febbraio 2017 del quiz televisivo “L'EREDITÀ” e, per l'effetto, 3) confermare la revoca del Decreto ingiuntivo n. 193/2018 del 10/01/2018 emesso dal
Tribunale di Napoli all'esito della procedura R.G. n. 36060/2017 e 4) ordinare alla convenuta
l'integrale restituzione in favore della società appellante della somma già corrisposta Parte dall'appellante (come da documenti 11, 12 e 13 del fascicolo di primo grado di in esecuzione dell'ordinanza del 7 giugno 2018, oltre agli interessi legali maturati e maturandi
a far tempo dal momento del pagamento e sino al momento della restituzione”.
Si costituiva che resisteva all'appello sostenendo la correttezza della CP_1
decisione del primo giudice.
Proponeva inoltre appello incidentale condizionato all'accoglimento, anche parziale, dell'appello principale fondato su due motivi così rubricati “inefficacia e vessatorietà delle clausole del regolamento di gioco e dei suoi allegati” e “non debenza dei costi da parte della
e dell'effettivo quantum dei gettoni d'oro fino promessi”. CP_1
Chiedeva dunque “A) nel merito e in via principale 1) accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'appello principale e, per l'effetto, integralmente rigettarlo, respingendo tutte le domande proposte da parte avversa, inaccoglibili e comunque infondate in fatto e diritto, per i motivi esposti in narrativa, per l'effetto, confermare la gravata
Sentenza n. 4764/2021”;
B) in accoglimento dell'appello incidentale proposto con la presente comparsa, condizionato all'accoglimento anche parziale dell'appello principale, in parziale riforma della sentenza
n.4764/2021, 2) accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria della CP_1 consistente euro 72.000,00 in gettoni d'oro fino titolo 999,99/1000, previa declaratoria di nullità ex art. 36, c. 1 e 2 lett. c) del C.d.C. delle clausole: - artt. 4) e 15) del , per CP_3 vessatorietà ex art. 33, comma 1 e 2 lett. L) C.d.C.; - art. 9) “Norme generali di partecipazione alle manifestazioni a premio”; per vessatorietà ex art. 33, comma 1 e 2 lett.
L), art. 34, comma 4 C.d.C.: - art. 7) “Allegato al gioco l'Eredità”, per vessatorietà ex art. 33, comma 1, art. 34, comma 4 C.d.C.; o degli elementi vessatori di queste - per l'art. 4 Parte Disclaimers: “e disciplinate dalle allegate “norme di partecipazione ai giochi a premi - per l'art. 15 Disclaimers: “delle annesse norme generali di partecipazione”; - per l'art. 9 delle
“Norme generali […]”: “e di tutti i costi di coniazione e acquisto dei gettoni d'oro, a titolo esemplificativo i costi di manifattura, di calo e IVA o, in alternativa, imposta sostitutiva”; - per
l'art. 7 dell'”Allegato al gioco l'Eredità”: “a seconda dei costi variabili da sostenersi per
l'acquisto e la coniazione che diminuiscono il valore effettivo del premio”, per i motivi esposti in narrativa, con conseguente conferma della condanna della al pagamento Parte_1 dell'importo di euro 72.000,00 in gettoni d'oro fino titolo 999,99/1000; accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria della consistente in euro 72.000,00 in gettoni CP_1
d'oro fino titolo 999,99/1000, previa declaratoria di non debenza da parte della dei CP_1 costi di coniazione e acquisto dei gettoni d'oro, manifattura, di calo e IVA, né di altri costi relativi alla fruizione del premio, per i motivi esposti in narrativa, con conseguente conferma della condanna della al pagamento dell'importo di euro72.000,00 in gettoni d'oro Parte_1
fino titolo 999,99/1000; in ogni caso: con vittoria di spese, competenze legali ed oneri accessori e successive occorrende con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni la causa era assegnata in decisione con la concessione dei termini di giorno trenta e di successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
E' infondato l'appello incidentale che va pertanto rigettato.
Prima di esaminare nel dettaglio i motivi di appello vale la pena ricordare che i concorsi a premi, come quello a cui ha partecipato la , sono definiti dall'art.2 del DPR CP_1
26/10/2001 n.430, rubricato "Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi”, come “manifestazioni pubblicitarie in cui l'attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto
o vendita di prodotti o servizi, dipende: (…) c) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione
è riservata a terze persone o a speciali commissioni;
(…)”. Il successivo art. 4 del DPR 26/10/2001 n. 430 precisa che i premi che possono essere messi in palio dagli organizzatori consistono in beni (compresi beni immobili), servizi, sconti di prezzo. Non può, al contrario, essere ricompreso tra i premi il denaro.
La fonte primaria del concorso a premi è il regolamento, che ai sensi dell'art. 10 del citato
DPR deve essere predisposto prima dell'avvio del concorso, e deve indicare i soggetti promotori, la durata, l'ambito territoriale, le modalità di svolgimento, la natura, il valore indicativo dei premi messi in palio, il termine della consegna e i dati delle Onlus alle quali devolvere i premi non assegnati.
La natura giuridica delle manifestazioni a premio, comprendenti le diverse categorie dei
“concorsi a premio” e delle “operazioni a premio”, va ricondotta nell'ambito della fattispecie della promessa al pubblico disciplinata dall'art.1989 c.c. quale particolare specie di negozio unilaterale non recettizio che vincola il promittente, non appena la sua volontà è resa pubblica, nei confronti di persone indeterminate.
Tale configurazione è espressamente prevista dall'art.1 comma 2 del citato DPR che prevede riguardo alle manifestazioni a premio che “per le obbligazioni assunte nei confronti del promissari si applicano le disposizioni degli artt.1989, 1990 e 1991 c.c.”, nonché riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass.30840/2017; 8326/2012;
6520/1992).
Ciò premesso vanno esaminati i motivi posti a fondamento dell'appello principale.
1. Il giudice di prime cure, ritenuta la fondatezza della pretesa azionata in monitorio dalla e tenuto conto dell'integrale pagamento della somma ingiunta avvenuto in corso di CP_1
causa, revocava il decreto ingiuntivo n.193/18 e dichiarava la cessazione della materia del contendere
Contesta tale decisione l'appellante con il primo motivo, rubricato “errata applicazione della consolidata giurisprudenza per aver ritenuto cessata la materia del contendere nella presente vicenda”, sostenendo l'erroneità della statuizione in quanto in contrasto con i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo in presenza del venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, circostanza che si verifica quando al pagamento spontaneo si accompagna un riconoscimento, anche implicito, della fondatezza della
Parte pretesa. Nel caso di specie, invece, rovvedeva al pagamento a seguito di intimazione dell'avvocato di controparte e al solo fine di evitare la procedura esecutiva, senza però prestare acquiescenza avendo sempre insistito e ribadito la propria ferma contrarietà alle pretese avversarie. 1.1 Il motivo è fondato.
E' pacifico che la cessazione della materia del contendere presuppone che siano venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e quindi l'interesse alla pronuncia del giudice.
La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni,
o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali -anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr.Cass.Sez.Un.18.5.2000 n.368; Cass.Sez.Un. 12.9.2000 n.
1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.1987, n. 4630; Cass., 22.7.1981, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cfr. Cass.
7.3.1997 n.2038; 22.1.1997 n. 622; 7.5.1995 n. 12614; 16.9.1995
n. 9781; 11.4.1995 n. 4151).
In altre parole, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti e, cioè, se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (in tali sensi Cass. 11.1.2006 n.271;
2.8.2004 n.14775).
Non è quindi necessaria la sussistenza di un accordo delle parti coinvolte nel giudizio al fine della dichiarazione di cessata materia del contendere, così come di recente ribadito dalla
Suprema Corte, nella ordinanza n. 3447 del 31 ottobre 2023: “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo tra le parti” .
Nel caso di specie certamente non è venuto meno il contrasto tra le parti, né il riconoscimento della avversa pretesa, tale non essendo il pagamento della somma richiesta effettuato a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto al solo fine di evitare la procedura esecutiva, come affermato e ribadito.
Invero, “in ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito(Cass. 23/12/2010,
n.26005; 23/02/2021 n.4855).
2. Con il secondo motivo, rubricato “nullità della sentenza per contraddittorietà assoluta della motivazione”, l'appellante sostiene che il giudice di prime cure, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere, ha impropriamente provveduto a pronunciarsi nel merito in ordine all'infondatezza dell'opposizione, così emettendo “una pronuncia giudiziale caratterizzata da una doppia motivazione non collocata sullo stesso piano logico-giuridico”
e quindi “…. intrinsecamente contraddittoria e conseguentemente nulla”. 2.1 La censura non merita di essere condivisa.
E' pacifico che la cessazione della materia del contendere non esclude che il giudice debba pronunciarsi sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, dovendo valutare la fondatezza della domanda a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Invero, permanendo contrasto tra le parti in ordine alle spese processuali, è necessario far ricorso al criterio della soccombenza virtuale e valutare la fondatezza della domanda e stabilire quale sarebbe stata l'incidenza della soccombenza se il giudizio fosse stato definito con una pronuncia di merito, in quanto “naturale corollario di un tal genere di pronuncia”
(Cass.n. 3447/2023).
Deve ritenersi, pertanto, che giudice di prime cure abbia esaminato il merito della vicenda in applicazione di tali principi, al fine, sebbene non dichiarato esplicitamente, di statuire in ordine alle spese del giudizio.
Deve escludersi pertanto la eccepita nullità della sentenza di primo grado.
3. Va a questo punto esaminato il terzo motivo di appello, rubricato “errata qualificazione Parte del premio messo in palio da del suo valore e comunque nullità della sentenza perché pseudo-motivata”, che nella sua complessità sostanzialmente si articola in tre diverse censure.
3.1 Con la prima censura l'appellante contesta l'affermazione del giudice di prime cure che escludeva che la avesse rinunciato al premio “avendo la stessa semplicemente CP_1 precisato di rifiutare il premio offerto se diverso da quello vinto” (cfr.pag 2 sentenza), sostenendo invece che la stessa vi avesse rinunciato a mezzo PEC inviata il 22 novembre
2017, ove scriveva che “Si avverte, sin da ora, che ogni tentativo unilaterale di consegna di un premio che non rispecchi quello effettivamente vinto avrà esiti fallimentari”, atteso che, secondo il regolamento della trasmissione “L'Eredità”, il premio va considerato come rifiutato
“se il vincitore ha dichiarato, espressamente per iscritto, di non accettarlo”;
La censura è infondata.
Parte Invero il rifiuto della a ricevere il premio che e voleva consegnare non può CP_1
essere interpretata come rinuncia ad esso.
La evidentemente convinta di avere diritto a ricevere un premio in oro da CP_1
investimento, indotta in errore dal contenuto della lettera inviatale dalla Zecca di Stato, ove le si comunicava il valore effettivo del premio, e convinta che il premio che le veniva offerto fosse diverso da quello cui aveva diritto, rifiutava la “consegna di un premio che non rispecchi quello effettivamente vinto”, precisando però al riguardo “ciò non significando Parte rinuncia ad esso” (cfr.pec 22.11.2017 inviata da a CP_1
Manca pertanto una dichiarazione incondizionata, chiara ed inequivocabile, in forma scritta e sottoscritta dalla , così come richiesto ex lege e come precisato, inoltre, dallo CP_1 stesso ( “è rifiutato il premio alla consegna del quale il vincitore dichiari espressamente Pt_2 per iscritto di non accettarlo”).
Non ricorrono quindi elementi che dimostrino che la abbia espressamente rinunciato CP_1
al diritto di ricevere il premio.
3.2 Con la seconda censura l'appellante contesta quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine al valore del premio oggetto della vincita, laddove, ritenendo la fondatezza della pretesa della , afferma che “l'opponente è obbligata a corrispondere un CP_1 Pt_1 numero di gettoni d'oro dal valore di mercato pari a quello vinto al netto della sola ritenuta del 20%” (pag.3 della sentenza).
Sul punto l'appellante sostiene che la concorrente erroneamente riteneva di aver diritto alla consegna di oro da investimento per un valore pari a euro 72.000,00 - laddove secondo i regolamenti del programma L'Eredità era stato promesso un premio in gettoni d'oro, consistenti in monili in oro a forma di gettone, di peso e purezza variabile, che riportano il logo dell'organizzatore del concorso che ne ha commissionato la realizzazione, i quali sono un bene diverso e distinto dall'oro di investimento, generalmente in forma di lingotti o placchette di purezza pari o superiore a 995 millesimi, il cui valore è dato dalla moltiplicazione del suo peso per la quotazione del giorno;
sostiene pertanto di essere tenuta a corrispondere alla , risultata vincitrice di un premio di euro 90.000,00 in gettoni CP_1
d'oro, un quantitativo di gettoni d'oro del valore di mercato di euro 72.000,00 al netto della trattenuta di imposta alla fonte pari al 20% del valore nominale del premio ex art.30 del
D.P.R.29.9.1973 n.600, pari al prezzo degli stessi versato all'Istituto Poligrafico e Zecca di
Stato, comprensivo quindi oltre che della quantità di oro impiegato anche dei costi di coniazione e calo.
Ribadisce inoltre di non aver imposto alcun costo al vincitore per ottenere il premio, avendo semplicemente fornito al partecipante una informazione volta a identificare il premio vinto e valutare la consistenza dello stesso specificando che il valore dei gettoni era da calcolarsi al lordo dei costi di calo, IVA e manifattura.
La censura è meritevole di accoglimento.
In ordine al valore del premio in gettoni d'oro promesso, che involge anche il secondo motivo dell'appello incidentale con il quale si insiste per la non debenza da parte della concorrente dei costi di coniazione e acquisto dei gettoni d'oro, manifattura, calo e IVA, occorre aver riguardo al “Regolamento del Gioco L'EREDITA' ” ed al relativo allegato rubricato “Norme generali di partecipazione alle manifestazioni a premio”, sottoscritti dalla , effettiva CP_1
Parte fonte del rapporto giuridico tra e , ove viene precisato con chiarezza che il CP_1 montepremi è composto da gettoni d'oro al lordo delle ritenute fiscali e di tutti i costi di coniazione e acquisto dei gettoni d'oro.
Specificamente all'art.7 dell'allegato al Regolamento settembre 2016-giugno 2017, che regolava il concorso a cui partecipò , è precisato che: “Il premio sarà erogato CP_1 in gettoni d'oro. ... Relativamente al valore di mercato di tali gettoni, il medesimo varia e seconda del valore di mercato dell'oro ed a seconda dei costi variabili da sostenersi per
l'acquisto e la coniazione che diminuiscono il valore effettivo del premio. Il valore di mercato dell'oro dipende dalla quotazione del medesimo alla data della richiesta della fornitura all'orafo da parte della competente Direzione RAI. I premi in palio devono considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e di tutti i costi di coniazione e acquisto dei gettoni d'oro ivi inclusi,
a titolo esemplificativo, i costi di manifattura, di calo a IVA o, in alternativa, imposta sostitutiva”.
Non vi è dubbio quindi che, come sostenuto dall'appellante, il valore di mercato del premio in gettoni d'oro promesso ammonta alla somma di euro 72.000,00, che costituisce il prezzo Parte che a corrisposto all'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato per l'acquisto dei suddetti gettoni, al cui interno vanno annoverati l'IVA e i costi di produzione sostenuti.
Pertanto, è corretto affermare che alla OL deve essere conferito un premio in gettoni d'oro del valore di euro 72.000,00.
3.3. Con la terza censura contesta quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine alla vessatorietà “sia per la mancanza di trattativa individuale che per la relativa approvazione Parte in blocco” delle clausole del Regolamento del Concorso a premi di sollevata dalla nel ricorso per decreto ingiuntivo ed accolta dal giudice di primo grado. CP_1
Sostiene in proposito che l'art.33 del Codice del Consumo, che la assumeva essere CP_1
Parte stato violato da presuppone l'esistenza di un contratto tra professionista e consumatore finalizzato alla vendita di beni o servizi inapplicabile al caso di specie, qualificabile come una promessa al pubblico e non come un contratto.
L'esame della censura in oggetto involge anche il primo motivo dell'appello incidentale proposto dall'appellata, che insiste viceversa per la natura vessatoria delle clausole in oggetto in ragione di quanto disposto dal codice del consumo agli artt. 33, 34 e 36.
Ritiene la Corte che il Codice del Consumo non trovi applicazione nel caso di specie. Giova in proposito ricordare che la disciplina di tutela del consumatore prevista dal d.lgs. n.
206 del 2005 - c.d. Codice del consumo - [ e già agli artt. 1469 bis c.c. e ss., nonché (per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2018 ex art. 3, comma 1. D.lgs. n. 62 del 2018 ) agli artt. 32 ss. d.lgs. n. 79 del 2011 -c.d. Codice del turismo] - è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto, con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) ( v. Cass., 26/9/2008, n. 24262, e conformemente, Cass., 15/10/2019, n.
25914).
Essa prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto (Cass. 20/3/2010 n. 6802; Cass. 26/9/2008 n. 24262).
Evidentemente è necessario che le parti coinvolte non solo siano annoverabili nelle categorie di consumatore e professionista/produttore, ma anche che siano effettivamente vincolate in un rapporto giuridico che trova origine in un contratto.
Le tutele previste dal codice del consumo, infatti, trovano applicazione solo nel senso di tutelare il consumatore da ipotetici squilibri dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto che lo vincola alla controparte.
Perché la disciplina contenuta nel codice del consumo possa trovare applicazione non è, comunque, sufficiente soffermarsi sulla qualità delle parti ma è necessario che queste siano effettivamente vincolate in un rapporto giuridico di tipo contrattuale.
Come già sopra precisato il legislatore ha inteso conferire alla categoria dei concorsi a premi la qualità di promessa al pubblico ex art.1989 c.c., attraverso la quale un determinato soggetto si impegna pubblicamente ad eseguire una determinata prestazione nei confronti di chi si troverà in una determinata situazione o di chi compirà una determinata azione.
La promessa al pubblico va interpretata come una autonoma fonte di obbligazioni direttamente produttiva del vincolo obbligatorio per il promittente non appena è resa pubblica. Risulta evidente che questa si differenzia dal contratto per la mancanza di un rapporto sinallagmatico tra l'interesse del promittente e quello del destinatario della promessa.
Parte In definitiva, non può dirsi che il rapporto instauratosi tra e abbia natura CP_1
contrattuale e che la disciplina del codice del consumo possa trovare applicazione al caso in giudizio.
Pertanto, la eccezione di vessatorietà ai sensi dell'art.33 del Codice del Consumo è infondata perché la previsione richiede, appunto, l'esistenza di un contratto tra professionista e consumatore finalizzato alla vendita di beni o servizi che nel caso in esame non ricorre.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va accolto per quanto di ragione l'appello principale.
Per le medesime considerazioni va rigettato l'appello incidentale condizionato.
Parte Pertanto, non essendo dovuto quanto ingiunto a on il decreto ingiuntivo opposto di consegnare euro 72.000,00 in oro “fino-titolo 999,99/1.000” ovvero, in alternativa, di pagare alla ricorrente la complessiva somma di euro 72.000,00, oltre interessi al tasso legale (d.lgs.
n. 231/02: art.1284 comma 4 c.c.) dalla data del deposito del ricorso per d.i. (21.12.2017) e fino al soddisfo, va confermata la revoca dello stesso, già disposta dal giudice di prime cure anche se per la diversa ragione dell'integrale pagamento intervenuto in corso di causa delle somme ingiunte per capitale, interessi e spese legali, ritenute come dovute.
Parte
tenuta invece a consegnare a il premio di euro 72.000,00 in gettoni CP_1
d'oro.
Inoltre, va considerato che nel corso del giudizio di primo grado, a seguito del provvedimento in data 7.6.2018 con il quale il giudice di prime cure dichiarava la provvisoria esecuzione del
Parte decreto ingiuntivo opposto, ersava interamente in favore di la somma ingiunta CP_1
Parte come da documentazione prodotta agli atti (cfr.doc n.11, 12 e 13 produzione rimo grado), che con la revoca del decreto ingiuntivo risulta indebitamente ricevuta.
Va rilevato inoltre che con le note scritte di precisazione delle conclusioni in data 17.2.2021
Parte ra l'altro chiedeva “4) revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto ingiuntivo n. 193/2018 del 10/01/2018 emesso dal Tribunale di Napoli all'esito della procedura R.G. n. 36060/2017 per i motivi di cui in narrativa nonché revocare l'ordinanza del 7 giugno 2018 con la quale il G.I. ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il d.i. n.
193/18, e 5) ordinare alla convenuta l'integrale restituzione in favore della società attrice della somma pagata in data 3 luglio 2018 (come da documenti 11 e 12) in esecuzione dell'ordinanza del 7 giugno 2018, oltre agli interessi legali maturati e maturandi a far tempo dal momento del pagamento e sino al momento della restituzione.”
La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, essendo conseguente alla richiesta di revoca del provvedimento monitorio, non altera i termini della controversia e perciò pur costituendo domanda nuova è ammissibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice dell'opposizione (Cass. 814/2015; 10124/2009) Parte Pertanto, va condannata alla restituzione in favore di delle somme CP_1
ricevute in corso di causa, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo.
L'accoglimento dell'appello principale e la riforma della sentenza impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916; 14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003
n.15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso. (Cass.16.5.2006
n.11491; 5.6.2007 n.13059)
In considerazione dell'esito della lite e delle oggettive difficoltà interpretative appare giusto compensare interamente tra le parti le spese del primo e del secondo grado del giudizio.
7. Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n.228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta – nel caso di specie l'appellante - è tenuta a versare CP_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza n. 4764/2021 del Tribunale di Napoli, Parte_1 nei confronti di , con atto notificato in data 11.6.2021, nonché sull'appello CP_1 incidentale proposto da con comparsa depositata in data 27.9.2021, così CP_1
provvede:
a) accoglie l'appello principale per quanto di ragione ed in riforma della impugnata sentenza, condanna a consegnare a Controparte_2 CP_1
il premio di euro 72.000,00 in gettoni d'oro;
[...]
b) condanna alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1 delle somme da quest'ultima versate in corso di causa in esecuzione del
[...]
decreto ingiuntivo n.193/2018, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo;
c) dichiara compensate interamente tra le parti le spese del primo e del secondo grado del giudizio;
d) conferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto n.193/2018;
e) rigetta l'appello incidentale;
f) visti gli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 6.5.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente n.2644/2021 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4764/2021 emessa dal Tribunale di Napoli in data 20.05.2021
TRA
, con sede in Roma, Viale Mazzini, 14, (Part. Parte_1
IVA ), in persona del Responsabile del contenzioso civile avv.Francesco P.IVA_1
Spadafora, rappresentata e difesa, dall'avv. Claudio Mangiafico
( ), in virtù di procura in calce all'atto di appello. CodiceFiscale_1
indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE
E
, ( ) nata a [...] il [...], residente CP_1 CodiceFiscale_2 in 80128 - Napoli, alla via Naccherino n. 6, rappresentata e difesa, dall'avv. Nicola Musto
(C.F. ), in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta. C.F._3
indirizzo telematico Email_2
indirizzo PEC Email_2
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c depositate entrambe le parti concludevano riportandosi ai propri rispettivi atti chiedendone l'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 21 dicembre 2017 chiedeva al Tribunale CP_1
di Napoli di ingiungere a la consegna in proprio favore Controparte_2 di euro 72.000,00 in oro “fino - titolo 999,99/1000”, ovvero, in mancanza della prestazione in natura richiesta, di pagare alla ricorrente la somma di euro 72.000,00 ex art. 639, comma
1, c.p.c., a definitiva liberazione del debitore, oltre gli interessi di mora di cui al D.lgs. n.
231/2002 fino all'effettivo soddisfo e spese, competenze legali ed oneri accessori della fase monitoria e successive occorrende.
La ricorrente deduceva di essere risultata vincitrice, nel corso della puntata del 13 febbraio
2017 del quiz televisivo “L'EREDITÀ”, di una somma pari a euro 72.000,00 in gettoni d'oro fino titolo 999,99/1000 (al netto della trattenuta d'imposta alla fonte pari al 20% del valore Parte nominale del premio); che aveva tentato di consegnarle un premio dal valore asseritamente inferiore a quello dovutole e che, per tale ragione, ella ne aveva rifiutato la consegna.
Con decreto n.193/2018, emesso il 10.1.2018, il Tribunale di Napoli così provvedeva:
“ingiunge a con sede come in atti, di consegnare euro Parte_1
72.000,00 in oro “fino-titolo 999,99/1.000” ovvero, in alternativa, di pagare alla ricorrente la complessiva somma di euro 72000,00, oltre interessi al tasso legale (d.lgs. n. 231/02: art.
1284 comma 4 c.c.) dalla data del deposito del ricorso per d.i. (21.12.17) e fino al soddisfo oltre ad euro 1750,00 per compensi ed euro 406,50 per spese, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'Avv. Musto Nicola, entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del presente decreto”
Con atto di citazione notificato in data 26.2.2018 Controparte_2
proponeva opposizione avverso detto decreto ed esponeva che:
- partecipava alla puntata del 13 febbraio 2017 del programma “l'Eredità”, CP_1 gioco a quiz, all'esito della quale risultava vincitrice di un premio costituito da gettoni d'oro di valore pari a euro 90.000,00, conformemente al regolamento del concorso;
Parte
- in data 6 marzo 2017 onfermava per iscritto alla la vincita di un quantitativo CP_1 di gettoni d'oro di valore pari a euro 72.000,00, al netto della trattenuta d'imposta alla fonte pari al 20% del valore nominale del premio ex art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600; Parte
- ertanto commissionava all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la realizzazione di gettoni d'oro per un valore pari a euro 72.000,00, pagando all'ente pubblico il predetto prezzo;
Parte
- l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato comunicava alla di aver ricevuto da CP_1
l'incarico di realizzare e consegnare alla convenuta gettoni d'oro per un valore di euro
72.000,00, specificandone caratteristiche e modalità di determinazione del prezzo dei gettoni, in ragione dei costi di manifattura e il calo dell'oro;
- OL Elena, considerato che il valore dei gettoni, alla luce della quantità d'oro di cui erano composti e tenuto conto della quotazione dell'oro del 25.07.2017, in gli stessi furono commissionati, ammontava ad euro 56.778,69, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Napoli Parte l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di concernente la consegna di euro
72.000,00 in oro “fino - titolo 999,99/1000” opposto.
Sosteneva inoltre che l'iniziativa monitoria della per l'importo di E.72.000,00 in oro CP_1
“fino - titolo 999,99/1000” si basava su errate conclusioni circa la qualificazione della natura Parte del premio messo in palio da el quiz televisivo, avendo ella confuso l'effettiva vincita promessa, ovvero i gettoni d'oro, con l'oro d'investimento, essendo invece il valore del bene/premio coincidente con il prezzo di vendita praticato dal fornitore, la cui determinazione era normalmente rimessa alle tariffe o ai listini di quest'ultimo. Parte Precisava al riguardo che il prezzo dei gettoni d'oro che ommissionava alla Zecca di
Stato e la cui consegna era stata rifiutata dalla era pari a: - n. 3 gettoni del valore di CP_1
euro 20.000,00 ciascuno, per un valore complessivo di 60.000,00 (composti da euro
47.629,27 per il costo dell'oro + euro 600,00 per costi di manifattura + euro 952,59 per costi di calo + euro 10.820,00 a titolo di IVA); - n. 1 gettone del valore di euro 10.000,00 (composti da euro 7.919,29 per il costo dell'oro + euro 120,00 per costi di manifattura + euro 158,39 per costi di calo + euro 1.803,49 a titolo di IVA); e - n. 1 gettone del valore di euro 2.000,00
(composti da euro 1.568,71 per il costo dell'oro + euro 40,00 per costi di manifattura + euro
31,37 per costi di calo + euro 360,82 a titolo di IVA). Parte La invece di basarsi sul prezzo di vendita di tali beni dalla Zecca di Stato a CP_1
individuava il valore di mercato dei gettoni in questione come se si trattasse di oro da investimento, moltiplicando cioè il peso dei gettoni per il valore dell'oro al 26 luglio 2017, arrivando così alla cifra di euro 56.778,69 (g. 1.640,358 x euro 34,82), laddove il valore dei
Parte gettoni doveva coincidere con il prezzo (di mercato) versato da lla Zecca di Stato per la messa a disposizione dei gettoni d'oro alla . CP_1
Ribadiva che il prezzo dei gettoni d'oro spettanti alla e da lei rifiutati si componeva CP_1
delle seguenti voci:
- oro pari a gr. 1.640,358 = euro 57.117,27 (1.640,358 x 34,82);
- manifattura = euro 760,00; - calo del 2% = euro 1.142,35 (euro 31,37 + euro 158,39 + euro 898,42). per un totale di euro 59.016,39 (euro 57.117,27 + euro 760,00 + euro 1.142,35), importo al quale andava aggiunta l'IVA del 22% (pari a euro 12.983,61), per un totale di euro
72.000,00 (euro 59.016,39 + euro 12.983,61).
Tale definizione era contenuta all'art.9 dell'allegato al regolamento del concorso, denominato “Norme generali di partecipazione alle manifestazioni a premio”, sottoscritto dalla , ove era precisato che “I premi in gettoni d'oro devono considerarsi al lordo CP_1 delle ritenute fiscali e di tutti i costi di coniazione e acquisto dei gettoni d'oro ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i costi di manifattura, di calo e IVA o, in alternativa, di imposta sostitutiva, relativamente al valore di mercato dei gettoni, il medesimo varia a seconda del valore di mercato dell'oro ed a seconda dei costi variabili da sostenersi per l'acquisto e la coniazione che diminuiscono il valore effettivo del premio”.
Sosteneva inoltre che il decreto ingiuntivo opposto andava revocato proprio perché
Parte ingiungeva a la consegna di un bene (euro 72.000,00 in oro “fino-titolo 999,99/1.000) diverso da quello oggetto della vincita (euro 72.000,00 in gettoni d'oro).
Chiedeva dunque “revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto ingiuntivo
n. 193/2018 del 10/01/2018 emesso dal Tribunale di Napoli all'esito della procedura R.G. n.
36060/2017 per i motivi di cui in narrativa”
Si costituiva , la quale contestava l'opposizione e chiedeva :“ in via preliminare CP_1
e pregiudiziale: A) concedere l'esecuzione provvisoria del Decreto ingiuntivo (n. 193/2018) opposto sussistendone i presupposti ex art. 648 c.p.c, rilevato anche che il debito è stato espressamente riconosciuto dall'opponente;: B) previa declaratoria di nullità ex art. 36
C.d.C. delle clausole: ά) art. 15)“Disclaimers”; β) art. 9 “Norme generali […]”; γ) art. 7
“Allegato al gioco l'Eredità[…]”, e/o (per β e γ) degli elementi vessatori di queste: β1) “e di tutti i costi di coniazione e acquisto dei gettoni d'oro, a titolo esemplificativo i costi di manifattura, di calo e IVA o, in alternativa, imposta sostitutiva”; γ1) “a seconda dei costi variabili da sostenersi per l'acquisto e la coniazione che diminuiscono il valore effettivo del premio”, accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, integralmente rigettarla;
C) accertare e dichiarare la fondatezza del diritto azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, il tutto oltre interessi dalla data del deposito del ricorso per D.i. (21.12.17) e fino al soddisfo;
D) condannare la ex art. 96 c.p.c. per avere proposto la presente opposizione Parte_1 con fini meramente dilatori e temerari, delegando l'On.le Giudicante alla quantificazione del danno così subito;
E) con vittoria di spese, competenze legali ed oneri accessori e successive occorrende con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Con ordinanza in data 7.6.2018 il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto
Parte opposto per cui rovvedeva in data 3.7.2018 e 11.7.2018 al pagamento della somma ingiunta, come da bonifici di pagamento prodotti agli atti
Depositata documentazione e precisate le conclusioni, la causa era riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c..
Con sentenza n.4764/2021 il Tribunale di Napoli così provvedeva: “1) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto integrale pagamento eseguito in corso di causa;
2) per l'effetto di cui sub 1), revoca il d.i. n. 193/18; 3) condanna Controparte_2
al pagamento, in favore di , delle spese del presente giudizio che liquida
[...] CP_1
in complessivi euro 11.252,75 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Nicola
Musto, dichiaratosi antistatario.”
Il giudice di prime cure, tenuto conto dell'integrale pagamento avvenuto in corso di causa, revocava il decreto ingiuntivo n. 193/18 e dichiarava la cessazione della materia del contendere. Procedeva inoltre alla valutazione della fondatezza della domanda azionata in
Parte via monitoria ed affermava che l'eccezione sollevata da econdo cui non si tratterebbe di oro fino 999,9% era infondata osservato che l'opponente era obbligata a corrispondere un numero di gettoni d'oro dal valore di mercato pari a quello vinto al netto della sola ritenuta del 20%, dovendosi fare riferimento, come premio, ad euro 72.000,00 in gettoni d'oro, al netto della ritenuta. Riteneva infondata l'eccezione secondo cui la avrebbe CP_1 rinunciato al premio in base alla documentazione prodotta dalle parti, avendo quest'ultima dichiarato di rifiutare il premio offerto in quanto diverso da quello vinto. Affermava infine la fondatezza della eccezione di vessatorietà delle clausole contenute nell'allegato “Norme generali di partecipazione alle manifestazioni a premio”, sia per l'assenza di trattativa individuale sia per la intervenuta approvazione in blocco.
Avverso tale sentenza, con atto notificato in data 11.6.2021, Controparte_2 proponeva appello a sostegno del quale proponeva i seguenti motivi: “1) Errata
[...]
applicazione della consolidata giurisprudenza per aver ritenuto cessata la materia del contendere nella presente vicenda;
2) nullità della sentenza per contraddittorietà assoluta Parte della motivazione;
3) errata qualificazione del premio messo in palio da del suo valore
e comunque nullità della sentenza perché pseudo-motivata; 4) errata pronuncia sulle spese legali”. Chiedeva quindi : “1) accertare e dichiarare che i gettoni d'oro meglio descritti nella comunicazione datata 11/08/2017 dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di cui al Parte doc. 9 del fascicolo di primo grado di ostituiscono il premio effettivamente vinto dalla convenuta nella puntata del 13 febbraio 2017 del quiz televisivo “L'EREDITÀ” conformemente al regolamento del suddetto concorso a premi;
2) accertare e dichiarare che la convenuta ha ingiustificatamente rifiutato di ricevere il premio vinto da quest'ultima nella puntata del 13 febbraio 2017 del quiz televisivo “L'EREDITÀ” e, per l'effetto, 3) confermare la revoca del Decreto ingiuntivo n. 193/2018 del 10/01/2018 emesso dal
Tribunale di Napoli all'esito della procedura R.G. n. 36060/2017 e 4) ordinare alla convenuta
l'integrale restituzione in favore della società appellante della somma già corrisposta Parte dall'appellante (come da documenti 11, 12 e 13 del fascicolo di primo grado di in esecuzione dell'ordinanza del 7 giugno 2018, oltre agli interessi legali maturati e maturandi
a far tempo dal momento del pagamento e sino al momento della restituzione”.
Si costituiva che resisteva all'appello sostenendo la correttezza della CP_1
decisione del primo giudice.
Proponeva inoltre appello incidentale condizionato all'accoglimento, anche parziale, dell'appello principale fondato su due motivi così rubricati “inefficacia e vessatorietà delle clausole del regolamento di gioco e dei suoi allegati” e “non debenza dei costi da parte della
e dell'effettivo quantum dei gettoni d'oro fino promessi”. CP_1
Chiedeva dunque “A) nel merito e in via principale 1) accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'appello principale e, per l'effetto, integralmente rigettarlo, respingendo tutte le domande proposte da parte avversa, inaccoglibili e comunque infondate in fatto e diritto, per i motivi esposti in narrativa, per l'effetto, confermare la gravata
Sentenza n. 4764/2021”;
B) in accoglimento dell'appello incidentale proposto con la presente comparsa, condizionato all'accoglimento anche parziale dell'appello principale, in parziale riforma della sentenza
n.4764/2021, 2) accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria della CP_1 consistente euro 72.000,00 in gettoni d'oro fino titolo 999,99/1000, previa declaratoria di nullità ex art. 36, c. 1 e 2 lett. c) del C.d.C. delle clausole: - artt. 4) e 15) del , per CP_3 vessatorietà ex art. 33, comma 1 e 2 lett. L) C.d.C.; - art. 9) “Norme generali di partecipazione alle manifestazioni a premio”; per vessatorietà ex art. 33, comma 1 e 2 lett.
L), art. 34, comma 4 C.d.C.: - art. 7) “Allegato al gioco l'Eredità”, per vessatorietà ex art. 33, comma 1, art. 34, comma 4 C.d.C.; o degli elementi vessatori di queste - per l'art. 4 Parte Disclaimers: “e disciplinate dalle allegate “norme di partecipazione ai giochi a premi - per l'art. 15 Disclaimers: “delle annesse norme generali di partecipazione”; - per l'art. 9 delle
“Norme generali […]”: “e di tutti i costi di coniazione e acquisto dei gettoni d'oro, a titolo esemplificativo i costi di manifattura, di calo e IVA o, in alternativa, imposta sostitutiva”; - per
l'art. 7 dell'”Allegato al gioco l'Eredità”: “a seconda dei costi variabili da sostenersi per
l'acquisto e la coniazione che diminuiscono il valore effettivo del premio”, per i motivi esposti in narrativa, con conseguente conferma della condanna della al pagamento Parte_1 dell'importo di euro 72.000,00 in gettoni d'oro fino titolo 999,99/1000; accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria della consistente in euro 72.000,00 in gettoni CP_1
d'oro fino titolo 999,99/1000, previa declaratoria di non debenza da parte della dei CP_1 costi di coniazione e acquisto dei gettoni d'oro, manifattura, di calo e IVA, né di altri costi relativi alla fruizione del premio, per i motivi esposti in narrativa, con conseguente conferma della condanna della al pagamento dell'importo di euro72.000,00 in gettoni d'oro Parte_1
fino titolo 999,99/1000; in ogni caso: con vittoria di spese, competenze legali ed oneri accessori e successive occorrende con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni la causa era assegnata in decisione con la concessione dei termini di giorno trenta e di successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
E' infondato l'appello incidentale che va pertanto rigettato.
Prima di esaminare nel dettaglio i motivi di appello vale la pena ricordare che i concorsi a premi, come quello a cui ha partecipato la , sono definiti dall'art.2 del DPR CP_1
26/10/2001 n.430, rubricato "Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi”, come “manifestazioni pubblicitarie in cui l'attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto
o vendita di prodotti o servizi, dipende: (…) c) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione
è riservata a terze persone o a speciali commissioni;
(…)”. Il successivo art. 4 del DPR 26/10/2001 n. 430 precisa che i premi che possono essere messi in palio dagli organizzatori consistono in beni (compresi beni immobili), servizi, sconti di prezzo. Non può, al contrario, essere ricompreso tra i premi il denaro.
La fonte primaria del concorso a premi è il regolamento, che ai sensi dell'art. 10 del citato
DPR deve essere predisposto prima dell'avvio del concorso, e deve indicare i soggetti promotori, la durata, l'ambito territoriale, le modalità di svolgimento, la natura, il valore indicativo dei premi messi in palio, il termine della consegna e i dati delle Onlus alle quali devolvere i premi non assegnati.
La natura giuridica delle manifestazioni a premio, comprendenti le diverse categorie dei
“concorsi a premio” e delle “operazioni a premio”, va ricondotta nell'ambito della fattispecie della promessa al pubblico disciplinata dall'art.1989 c.c. quale particolare specie di negozio unilaterale non recettizio che vincola il promittente, non appena la sua volontà è resa pubblica, nei confronti di persone indeterminate.
Tale configurazione è espressamente prevista dall'art.1 comma 2 del citato DPR che prevede riguardo alle manifestazioni a premio che “per le obbligazioni assunte nei confronti del promissari si applicano le disposizioni degli artt.1989, 1990 e 1991 c.c.”, nonché riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass.30840/2017; 8326/2012;
6520/1992).
Ciò premesso vanno esaminati i motivi posti a fondamento dell'appello principale.
1. Il giudice di prime cure, ritenuta la fondatezza della pretesa azionata in monitorio dalla e tenuto conto dell'integrale pagamento della somma ingiunta avvenuto in corso di CP_1
causa, revocava il decreto ingiuntivo n.193/18 e dichiarava la cessazione della materia del contendere
Contesta tale decisione l'appellante con il primo motivo, rubricato “errata applicazione della consolidata giurisprudenza per aver ritenuto cessata la materia del contendere nella presente vicenda”, sostenendo l'erroneità della statuizione in quanto in contrasto con i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo in presenza del venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, circostanza che si verifica quando al pagamento spontaneo si accompagna un riconoscimento, anche implicito, della fondatezza della
Parte pretesa. Nel caso di specie, invece, rovvedeva al pagamento a seguito di intimazione dell'avvocato di controparte e al solo fine di evitare la procedura esecutiva, senza però prestare acquiescenza avendo sempre insistito e ribadito la propria ferma contrarietà alle pretese avversarie. 1.1 Il motivo è fondato.
E' pacifico che la cessazione della materia del contendere presuppone che siano venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e quindi l'interesse alla pronuncia del giudice.
La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni,
o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali -anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr.Cass.Sez.Un.18.5.2000 n.368; Cass.Sez.Un. 12.9.2000 n.
1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.1987, n. 4630; Cass., 22.7.1981, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cfr. Cass.
7.3.1997 n.2038; 22.1.1997 n. 622; 7.5.1995 n. 12614; 16.9.1995
n. 9781; 11.4.1995 n. 4151).
In altre parole, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti e, cioè, se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (in tali sensi Cass. 11.1.2006 n.271;
2.8.2004 n.14775).
Non è quindi necessaria la sussistenza di un accordo delle parti coinvolte nel giudizio al fine della dichiarazione di cessata materia del contendere, così come di recente ribadito dalla
Suprema Corte, nella ordinanza n. 3447 del 31 ottobre 2023: “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo tra le parti” .
Nel caso di specie certamente non è venuto meno il contrasto tra le parti, né il riconoscimento della avversa pretesa, tale non essendo il pagamento della somma richiesta effettuato a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto al solo fine di evitare la procedura esecutiva, come affermato e ribadito.
Invero, “in ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito(Cass. 23/12/2010,
n.26005; 23/02/2021 n.4855).
2. Con il secondo motivo, rubricato “nullità della sentenza per contraddittorietà assoluta della motivazione”, l'appellante sostiene che il giudice di prime cure, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere, ha impropriamente provveduto a pronunciarsi nel merito in ordine all'infondatezza dell'opposizione, così emettendo “una pronuncia giudiziale caratterizzata da una doppia motivazione non collocata sullo stesso piano logico-giuridico”
e quindi “…. intrinsecamente contraddittoria e conseguentemente nulla”. 2.1 La censura non merita di essere condivisa.
E' pacifico che la cessazione della materia del contendere non esclude che il giudice debba pronunciarsi sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, dovendo valutare la fondatezza della domanda a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Invero, permanendo contrasto tra le parti in ordine alle spese processuali, è necessario far ricorso al criterio della soccombenza virtuale e valutare la fondatezza della domanda e stabilire quale sarebbe stata l'incidenza della soccombenza se il giudizio fosse stato definito con una pronuncia di merito, in quanto “naturale corollario di un tal genere di pronuncia”
(Cass.n. 3447/2023).
Deve ritenersi, pertanto, che giudice di prime cure abbia esaminato il merito della vicenda in applicazione di tali principi, al fine, sebbene non dichiarato esplicitamente, di statuire in ordine alle spese del giudizio.
Deve escludersi pertanto la eccepita nullità della sentenza di primo grado.
3. Va a questo punto esaminato il terzo motivo di appello, rubricato “errata qualificazione Parte del premio messo in palio da del suo valore e comunque nullità della sentenza perché pseudo-motivata”, che nella sua complessità sostanzialmente si articola in tre diverse censure.
3.1 Con la prima censura l'appellante contesta l'affermazione del giudice di prime cure che escludeva che la avesse rinunciato al premio “avendo la stessa semplicemente CP_1 precisato di rifiutare il premio offerto se diverso da quello vinto” (cfr.pag 2 sentenza), sostenendo invece che la stessa vi avesse rinunciato a mezzo PEC inviata il 22 novembre
2017, ove scriveva che “Si avverte, sin da ora, che ogni tentativo unilaterale di consegna di un premio che non rispecchi quello effettivamente vinto avrà esiti fallimentari”, atteso che, secondo il regolamento della trasmissione “L'Eredità”, il premio va considerato come rifiutato
“se il vincitore ha dichiarato, espressamente per iscritto, di non accettarlo”;
La censura è infondata.
Parte Invero il rifiuto della a ricevere il premio che e voleva consegnare non può CP_1
essere interpretata come rinuncia ad esso.
La evidentemente convinta di avere diritto a ricevere un premio in oro da CP_1
investimento, indotta in errore dal contenuto della lettera inviatale dalla Zecca di Stato, ove le si comunicava il valore effettivo del premio, e convinta che il premio che le veniva offerto fosse diverso da quello cui aveva diritto, rifiutava la “consegna di un premio che non rispecchi quello effettivamente vinto”, precisando però al riguardo “ciò non significando Parte rinuncia ad esso” (cfr.pec 22.11.2017 inviata da a CP_1
Manca pertanto una dichiarazione incondizionata, chiara ed inequivocabile, in forma scritta e sottoscritta dalla , così come richiesto ex lege e come precisato, inoltre, dallo CP_1 stesso ( “è rifiutato il premio alla consegna del quale il vincitore dichiari espressamente Pt_2 per iscritto di non accettarlo”).
Non ricorrono quindi elementi che dimostrino che la abbia espressamente rinunciato CP_1
al diritto di ricevere il premio.
3.2 Con la seconda censura l'appellante contesta quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine al valore del premio oggetto della vincita, laddove, ritenendo la fondatezza della pretesa della , afferma che “l'opponente è obbligata a corrispondere un CP_1 Pt_1 numero di gettoni d'oro dal valore di mercato pari a quello vinto al netto della sola ritenuta del 20%” (pag.3 della sentenza).
Sul punto l'appellante sostiene che la concorrente erroneamente riteneva di aver diritto alla consegna di oro da investimento per un valore pari a euro 72.000,00 - laddove secondo i regolamenti del programma L'Eredità era stato promesso un premio in gettoni d'oro, consistenti in monili in oro a forma di gettone, di peso e purezza variabile, che riportano il logo dell'organizzatore del concorso che ne ha commissionato la realizzazione, i quali sono un bene diverso e distinto dall'oro di investimento, generalmente in forma di lingotti o placchette di purezza pari o superiore a 995 millesimi, il cui valore è dato dalla moltiplicazione del suo peso per la quotazione del giorno;
sostiene pertanto di essere tenuta a corrispondere alla , risultata vincitrice di un premio di euro 90.000,00 in gettoni CP_1
d'oro, un quantitativo di gettoni d'oro del valore di mercato di euro 72.000,00 al netto della trattenuta di imposta alla fonte pari al 20% del valore nominale del premio ex art.30 del
D.P.R.29.9.1973 n.600, pari al prezzo degli stessi versato all'Istituto Poligrafico e Zecca di
Stato, comprensivo quindi oltre che della quantità di oro impiegato anche dei costi di coniazione e calo.
Ribadisce inoltre di non aver imposto alcun costo al vincitore per ottenere il premio, avendo semplicemente fornito al partecipante una informazione volta a identificare il premio vinto e valutare la consistenza dello stesso specificando che il valore dei gettoni era da calcolarsi al lordo dei costi di calo, IVA e manifattura.
La censura è meritevole di accoglimento.
In ordine al valore del premio in gettoni d'oro promesso, che involge anche il secondo motivo dell'appello incidentale con il quale si insiste per la non debenza da parte della concorrente dei costi di coniazione e acquisto dei gettoni d'oro, manifattura, calo e IVA, occorre aver riguardo al “Regolamento del Gioco L'EREDITA' ” ed al relativo allegato rubricato “Norme generali di partecipazione alle manifestazioni a premio”, sottoscritti dalla , effettiva CP_1
Parte fonte del rapporto giuridico tra e , ove viene precisato con chiarezza che il CP_1 montepremi è composto da gettoni d'oro al lordo delle ritenute fiscali e di tutti i costi di coniazione e acquisto dei gettoni d'oro.
Specificamente all'art.7 dell'allegato al Regolamento settembre 2016-giugno 2017, che regolava il concorso a cui partecipò , è precisato che: “Il premio sarà erogato CP_1 in gettoni d'oro. ... Relativamente al valore di mercato di tali gettoni, il medesimo varia e seconda del valore di mercato dell'oro ed a seconda dei costi variabili da sostenersi per
l'acquisto e la coniazione che diminuiscono il valore effettivo del premio. Il valore di mercato dell'oro dipende dalla quotazione del medesimo alla data della richiesta della fornitura all'orafo da parte della competente Direzione RAI. I premi in palio devono considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e di tutti i costi di coniazione e acquisto dei gettoni d'oro ivi inclusi,
a titolo esemplificativo, i costi di manifattura, di calo a IVA o, in alternativa, imposta sostitutiva”.
Non vi è dubbio quindi che, come sostenuto dall'appellante, il valore di mercato del premio in gettoni d'oro promesso ammonta alla somma di euro 72.000,00, che costituisce il prezzo Parte che a corrisposto all'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato per l'acquisto dei suddetti gettoni, al cui interno vanno annoverati l'IVA e i costi di produzione sostenuti.
Pertanto, è corretto affermare che alla OL deve essere conferito un premio in gettoni d'oro del valore di euro 72.000,00.
3.3. Con la terza censura contesta quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine alla vessatorietà “sia per la mancanza di trattativa individuale che per la relativa approvazione Parte in blocco” delle clausole del Regolamento del Concorso a premi di sollevata dalla nel ricorso per decreto ingiuntivo ed accolta dal giudice di primo grado. CP_1
Sostiene in proposito che l'art.33 del Codice del Consumo, che la assumeva essere CP_1
Parte stato violato da presuppone l'esistenza di un contratto tra professionista e consumatore finalizzato alla vendita di beni o servizi inapplicabile al caso di specie, qualificabile come una promessa al pubblico e non come un contratto.
L'esame della censura in oggetto involge anche il primo motivo dell'appello incidentale proposto dall'appellata, che insiste viceversa per la natura vessatoria delle clausole in oggetto in ragione di quanto disposto dal codice del consumo agli artt. 33, 34 e 36.
Ritiene la Corte che il Codice del Consumo non trovi applicazione nel caso di specie. Giova in proposito ricordare che la disciplina di tutela del consumatore prevista dal d.lgs. n.
206 del 2005 - c.d. Codice del consumo - [ e già agli artt. 1469 bis c.c. e ss., nonché (per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2018 ex art. 3, comma 1. D.lgs. n. 62 del 2018 ) agli artt. 32 ss. d.lgs. n. 79 del 2011 -c.d. Codice del turismo] - è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto, con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) ( v. Cass., 26/9/2008, n. 24262, e conformemente, Cass., 15/10/2019, n.
25914).
Essa prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto (Cass. 20/3/2010 n. 6802; Cass. 26/9/2008 n. 24262).
Evidentemente è necessario che le parti coinvolte non solo siano annoverabili nelle categorie di consumatore e professionista/produttore, ma anche che siano effettivamente vincolate in un rapporto giuridico che trova origine in un contratto.
Le tutele previste dal codice del consumo, infatti, trovano applicazione solo nel senso di tutelare il consumatore da ipotetici squilibri dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto che lo vincola alla controparte.
Perché la disciplina contenuta nel codice del consumo possa trovare applicazione non è, comunque, sufficiente soffermarsi sulla qualità delle parti ma è necessario che queste siano effettivamente vincolate in un rapporto giuridico di tipo contrattuale.
Come già sopra precisato il legislatore ha inteso conferire alla categoria dei concorsi a premi la qualità di promessa al pubblico ex art.1989 c.c., attraverso la quale un determinato soggetto si impegna pubblicamente ad eseguire una determinata prestazione nei confronti di chi si troverà in una determinata situazione o di chi compirà una determinata azione.
La promessa al pubblico va interpretata come una autonoma fonte di obbligazioni direttamente produttiva del vincolo obbligatorio per il promittente non appena è resa pubblica. Risulta evidente che questa si differenzia dal contratto per la mancanza di un rapporto sinallagmatico tra l'interesse del promittente e quello del destinatario della promessa.
Parte In definitiva, non può dirsi che il rapporto instauratosi tra e abbia natura CP_1
contrattuale e che la disciplina del codice del consumo possa trovare applicazione al caso in giudizio.
Pertanto, la eccezione di vessatorietà ai sensi dell'art.33 del Codice del Consumo è infondata perché la previsione richiede, appunto, l'esistenza di un contratto tra professionista e consumatore finalizzato alla vendita di beni o servizi che nel caso in esame non ricorre.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va accolto per quanto di ragione l'appello principale.
Per le medesime considerazioni va rigettato l'appello incidentale condizionato.
Parte Pertanto, non essendo dovuto quanto ingiunto a on il decreto ingiuntivo opposto di consegnare euro 72.000,00 in oro “fino-titolo 999,99/1.000” ovvero, in alternativa, di pagare alla ricorrente la complessiva somma di euro 72.000,00, oltre interessi al tasso legale (d.lgs.
n. 231/02: art.1284 comma 4 c.c.) dalla data del deposito del ricorso per d.i. (21.12.2017) e fino al soddisfo, va confermata la revoca dello stesso, già disposta dal giudice di prime cure anche se per la diversa ragione dell'integrale pagamento intervenuto in corso di causa delle somme ingiunte per capitale, interessi e spese legali, ritenute come dovute.
Parte
tenuta invece a consegnare a il premio di euro 72.000,00 in gettoni CP_1
d'oro.
Inoltre, va considerato che nel corso del giudizio di primo grado, a seguito del provvedimento in data 7.6.2018 con il quale il giudice di prime cure dichiarava la provvisoria esecuzione del
Parte decreto ingiuntivo opposto, ersava interamente in favore di la somma ingiunta CP_1
Parte come da documentazione prodotta agli atti (cfr.doc n.11, 12 e 13 produzione rimo grado), che con la revoca del decreto ingiuntivo risulta indebitamente ricevuta.
Va rilevato inoltre che con le note scritte di precisazione delle conclusioni in data 17.2.2021
Parte ra l'altro chiedeva “4) revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto ingiuntivo n. 193/2018 del 10/01/2018 emesso dal Tribunale di Napoli all'esito della procedura R.G. n. 36060/2017 per i motivi di cui in narrativa nonché revocare l'ordinanza del 7 giugno 2018 con la quale il G.I. ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il d.i. n.
193/18, e 5) ordinare alla convenuta l'integrale restituzione in favore della società attrice della somma pagata in data 3 luglio 2018 (come da documenti 11 e 12) in esecuzione dell'ordinanza del 7 giugno 2018, oltre agli interessi legali maturati e maturandi a far tempo dal momento del pagamento e sino al momento della restituzione.”
La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, essendo conseguente alla richiesta di revoca del provvedimento monitorio, non altera i termini della controversia e perciò pur costituendo domanda nuova è ammissibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice dell'opposizione (Cass. 814/2015; 10124/2009) Parte Pertanto, va condannata alla restituzione in favore di delle somme CP_1
ricevute in corso di causa, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo.
L'accoglimento dell'appello principale e la riforma della sentenza impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916; 14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003
n.15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso. (Cass.16.5.2006
n.11491; 5.6.2007 n.13059)
In considerazione dell'esito della lite e delle oggettive difficoltà interpretative appare giusto compensare interamente tra le parti le spese del primo e del secondo grado del giudizio.
7. Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n.228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta – nel caso di specie l'appellante - è tenuta a versare CP_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza n. 4764/2021 del Tribunale di Napoli, Parte_1 nei confronti di , con atto notificato in data 11.6.2021, nonché sull'appello CP_1 incidentale proposto da con comparsa depositata in data 27.9.2021, così CP_1
provvede:
a) accoglie l'appello principale per quanto di ragione ed in riforma della impugnata sentenza, condanna a consegnare a Controparte_2 CP_1
il premio di euro 72.000,00 in gettoni d'oro;
[...]
b) condanna alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1 delle somme da quest'ultima versate in corso di causa in esecuzione del
[...]
decreto ingiuntivo n.193/2018, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo;
c) dichiara compensate interamente tra le parti le spese del primo e del secondo grado del giudizio;
d) conferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto n.193/2018;
e) rigetta l'appello incidentale;
f) visti gli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 6.5.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio