Articolo 1 della Legge 30 marzo 1965, n. 227
Articolo 2
Versione
24 aprile 1965
Art. 1.
A favore del Comitato per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo e autorizzata la concessione di un ulteriore contributo straordinario di lire 30 milioni in aggiunta a quello di lire 220 milioni, gia' concesso dall' articolo 2, lettera a) della legge 10 novembre 1963, n. 1539 .
Entrata in vigore il 24 aprile 1965