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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/10/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Vicenza
Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.3377/2024 promossa con ricorso ex art. 281 decies e ss. cpc e iscritta a ruolo il 6.8.2024 da:
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
9/4/1963 e residente in [...]
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
28/10/1964 e residente in [...]
(C.F.: ) nata ad [...] il Parte_3 C.F._3
19/1/1990 e residente in [...] rappresentati e difesi dagli Avv. VALERIA SPADA (codice fiscale
– pec: , con studio C.F._4 Email_1 in Verona, Piazza Arsenale n. 5, Avv. GIULIA GRECO (codice fiscale
- pec: e Avv. PAOLA C.F._5 Email_2
ZA (codice fiscale – pec: C.F._6
, quest'ultime con studio in Verona, Via Email_3
Prato Santo n. 1, e con domicilio eletto per il presente procedimento presso lo studio della prima sito in Verona, Piazza Arsenale n. 5
ricorrenti -attori
CONTRO
, (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Viale F. Rodolfi 37, in persona del Direttore Generale Dott.ssa
[...]
, giusta delibera 1883 del 8/11/2024 rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv.CERBINO LUDOVICA (C.F.: ) con domicilio eletto C.F._7 presso lo studio dello stesso in GALLERIA SANTA LUCIA 1 35010 PADOVA,
, (C.F.: ), Parte_4 C.F._8
nata ad [...] il [...] (C.F. ), residente in C.F._8
36070 Crespadoro (VI), Fraz. Durlo, Via Troiani n. 2 int. 2,
1 rappresentata e difesa dall'avv.VINCI PIERLUIGI (C.F. e C.F._9 con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in BORGO SCROFFA N. 37
resistenti - convenute conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI PER I RICORRENTI
1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'ospedale e CP_3 dell a cui fa riferimento, in persona dei legali rappresentanti Controparte_4 pro-tempore in relazione alle condotte colpose poste in essere dalla dipendente operatrice sanitaria sig.ra in danno della sig.ra in Parte_4 Parte_5 occasione del ricovero da quest'ultima effettuato in data 8 giugno 2020 presso il nosocomio vicentino predetto, secondo quanto meglio esposto nella parte in fatto del presente ricorso e più precisamente con il clistere evacuativo del 10 giugno 2024;
2) accertare e quantificare i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai ricorrenti iure hereditatis e iure proprio quale vittime secondarie dell'evento morte accaduto alla sig.ra come in narrativa meglio esposto e per l'effetto Parte_5 condannare l e quindi l cui fa Controparte_5 Controparte_4 riferimento al pagamento in favore dei ricorrenti, come sopra identificati e secondo le somme sopra richieste, importi che verranno accertati e quantificati in corso di causa, a titolo di risarcimento danni oltre agli interessi alla rivalutazione monetaria dalla data di decesso all'effettivo soddisfo, ovvero nella maggior o minor somma che risulterà accertata in corso di causa;
3) con vittoria di lite e compensi integralmente rifusi, anche in relazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis già incardinato presso codesto Tribunale e iscritto al n. 2462/2023/r.g. di cui si chiede l'acquisizione del fascicolo;
4) In via istruttoria:
- si chiede di essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze, premessa avanti di esse la locazione “vero che”: quanto a : Parte_1
1) la sig.ra si occupava dell'abitazione ove viveva con il figlio Parte_5 compiendo le attività di pulizia dell'immobile;
2) la sig.ra si occupava di preparare i pasti per il figlio convivente;
Parte_5
3) la sig.ra e il sig. condividevano i pasti Parte_5 Parte_1 giornalieri;
4) la sig.ra al sig. hanno condiviso tutte le Parte_5 Parte_1 festività quali il Natale, la Pasqua, i compleanni, le ricorrenze familiari;
5) dopo la morte della sig.ra , il sig. si occupa Parte_5 Parte_1 personalmente dell'immobile che abita;
2 6) dopo la morte della sig.ra , il sig. pranza e cena Parte_5 Parte_1 in solitudine;
7) dopo la morte della sig.ra , il sig. ha Parte_5 Parte_1 manifestato rabbia e frustrazione verso quanto accaduto alla madre in occasione del ricovero del 8-12/6/2020;
8) dopo la morte della madre, il sig. è introverso, di poche parole;
Parte_1 quanto a : Parte_2
9) il sig. fintantoché la madre era in vita, teneva con lei contatti Parte_2 quotidiani telefonici e/o incontri giornalieri;
10) il sig. ha vissuto con la moglie e la figlia Parte_2 Pt_3 nell'appartamento posto al piano superiore dell'abitazione materna per 12 anni dopo aver contratto le nozze;
11) il sig. e la moglie affidavano la cura e gestione di Parte_2 CP_6
, dalla tenera età fino all'età preadolescenziale alla nonna paterna, sig.ra Pt_3 [...]
, fintantoché erano occupati nelle faccende lavorative familiari;
Pt_5
12) dopo la morte della sig.ra , il sig. ha manifestato Parte_5 Parte_2 rabbia e frustrazione verso quanto accaduto alla madre in occasione del ricovero del 8-12/6/2020; quanto a : Parte_3
13) la sig.ra si è occupata per tutta l'età infantile di accudire la nipote Parte_5
allorquando i genitori erano impegnati nelle attività lavorative in campagna;
Pt_3
14) la sig.ra ha accompagnato la nipote alla scuola materna Parte_5 Pt_3 per ogni giorno di sua frequentazione;
15) la sig.ra ha accompagnato la nipote alla scuola elementare Parte_5 Pt_3 per ogni giorno di sua frequentazione;
16) la sig.ra ha preparato il pranzo alla nipote dopo scuola per tutto il Pt_5 Pt_3 periodo della scuola materna e e della scuola primaria;
17) la sig.ra si è presa cura della nipote in tutti i pomeriggi in Parte_5 Pt_3 cui i genitori della stessa erano impegnati al lavoro nei campi;
18) la prima persona, dopo il marito e i genitori, che ha voluto che incontrasse Pt_3 la piccola al momento della nascita è stata la nonna;
Per_1 Pt_5
19) la sig.ra e la nipote hanno trascorso assieme la maggior Parte_5 Pt_3 parte delle festività natalizie della loro vita. Si indicano fin da ora a testi i seguenti soggetti:
- , di Sarego (VI), Via Graone n. 15 - sui capitoli da 1 a 8 e da 13 a 19; CP_6
- , di Lonigo (VI), Via Circonvallazione 36 - su tutti i capitoli di Testimone_1 prova;
- di Zimella (VI), Via Marcabella n. 31 - sui capitoli di prova di 1 a Testimone_2
12;
- di Lonigo (VI), Via Genova n.
2 - su tutti i capitoli di prova;
Tes_3
- , di MO IC (VI), Via Contrada Frigon n. 36 int. 1 - Testimone_4 su tutti i capitoli di prova.
3 Si chiede inoltre di essere abilitati a provare gli stati di ansia e di patimento, nonché gli sconvolgimenti nei rapporti sociali conseguenti all'improvvisa morte della sig.ra patiti dai figli e e dalla nipote Parte_5 Parte_1 Parte_2 Pt_3 con CTU medico-legale, anche psicodiagnostica. Ci si oppone, da ultimo, all'istanza di rinnovazione delle CTU avanzata da
[...]
in quanto esplorativa. CP_4
CONCLUSIONI per Parte_6
Nel merito in via principale: respingersi le domande attoree proposte contro l' in quanto infondate in fatto ed in diritto, e c comunque in Controparte_4 forza delle eccezioni sollevate anche ai sensi dell'art. 1225 c.c. e 2236 c.c.. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree: limitarsi la condanna della convenuta ai soli danni strettamente CP_4 consequenziali alla propria condotta, escludendola comunque per quelli non prevedibili ex art. 1225 c.c.; In ogni caso: con rifusione di spese e compensi del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. secondo valori medi di cui al D.M. 55/2014, nonché delle spese per i ccttpp. In via istruttoria: a) ove occorra ai fini dell'accoglimento delle proprie conclusioni nel merito, disporsi la rinnovazione della CTU medico legale, sullo stesso quesito, con diverso Collegio;
b) respingersi le istanze istruttorie ex adverso svolte per i motivi dedotti in parte narrativa.
CONCLUSIONI per Parte_4
- NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Respingere integralmente tutte le domande di parte ricorrente, poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti ed esplicitati in narrativa.
- NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui all'esito dell'istruttoria espletanda venisse riconosciuta ed accertata la responsabilità della sig.ra nell'erronea esecuzione del Parte_4 clistere avvenuto in data 10.06.2020 e la sussistenza del nesso causale con il decesso della stessa avvenuto in data 12.06.2020, circoscriversi l'eventuale condanna di parte resistente all'effettiva percentuale di incidenza e/o nesso di causa (se esistente) con quanto lamentato da parte ricorrente, nei limiti di quanto strettamente provato e secondo i parametri di riferimento previsti dalle Tabelle di Milano 2024: a) età della vittima primaria;
b) età della vittima secondaria c) convivenza tra le due;
d) sopravvivenza di altri congiunti;
e) qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, con riferimento ad ogni singolo ricorrente richiedente. In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione di tutti i capitoli di prova formulati in ricorso, perché volti a dimostrare circostanze che sono inconferenti con i fatti di causa, attesa l'età dei ricorrenti e l'autonoma vita degli stessi rispetto alla madre e alla nonna, persona anziana che semmai avrebbe avuto bisogno essa stessa di
4 assistenza, vista l'età e non il contrario, come invece articolato nei capitoli di prova formulati dai ricorrenti. In particolare ci si oppone ai seguenti capitoli di prova: Quanto a Parte_1
Capitoli 1) – 2) perché inconferenti con i fatti di casa, avendo il sig.
[...]
l'età di 57 anni al momento della morte della madre e quindi Parte_1 perfettamente in grado di compiere le attività di pulizia di casa e di prepararsi i pasti. Capitoli 5) – 6) inconferente per gli stessi motivi dei capitoli 1) e 2). Capitoli 7) – 8) perché valutativi ed implicanti un giudizio. Quanto a : Parte_2
Capitolo 12) perché valutativo ed implicante un giudizio. Quanto a Parte_3
Capitoli 13) – 14) – 15) 16) perché inconferenti con i fatti di causa trattandosi di circostanze risalenti nel tempo, attinenti a circostanze avvenute in età infantile, scuola materna, scuola elementare, primaria della sig.ra , che al momento Parte_3 della morte della nonna aveva oramai 30 anni. Capitolo 18) perché valutativo e inconferente, con riferimento ad una minore Per_1 che non è parte del presente procedimento. Ci si oppone alla richiesta di CTU medicolegale, anche psicodiagnostica, volta provare gi stati d'ansia e di patimento, nonché gli sconvolgimenti nei rapporti sociali conseguenti alla morte della sig.ra , attesa l'età della sig.ra (80 Pt_5 Parte_5 anni) e quella dei ricorrenti (57 anni), (55 anni), Parte_1 Parte_2
(30 anni), trattandosi di soggetti in età adulta e con un proprio nucleo Parte_3 familiare autonomo, evidenziando, in ogni caso, come parte ricorrente non abbia prodotto una consulenza medica di parte sul punto che ne possa attestare quantomeno l'effettiva sussistenza. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con il ricorso in epigrafe indicato gli attori, rispettivamente figli e nipote della GN , esponevano che: Parte_5
-in data 8/6/2020 la madre e nonna degli odierni ricorrenti, ottantenne, accedeva al pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di con sintomi di elevata CP_3 pressione e stato confusionale e , “nonostante la sua piena autosufficienza” veniva ricoverata presso il Nosocomio nel reparto di Medicina Interna con una diagnosi di
“iponatriemia severa” ;
-il 10/06/2020 il personale infermieristico procedeva all'esecuzione di un clistere evacuativo sulla paziente, al quale conseguiva, fin dall'immediato, un progressivo decadimento clinico caratterizzato da stato soporoso, tachicardia, rialzo termico e contrazione della diuresi;
5 -il 12/6/2020 veniva purtroppo accertato il decesso della sig.ra ; Parte_5
-veniva aperto nell'immediatezza dell'accaduto dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza un procedimento a carico di ignoti rubricato n. 1618/2020/r.g. nell'ambito del quale veniva dato incarico ai consulenti tecnici Prof. Per_2
(specialista medico legale presso la sede di medicina legale dell'Università
[...] di Padova) e Prof. (specialista in chirurgia generale presso la Clinica Persona_3
Chirurgica 3 dell'Università di Padova) di sottoporre ad accertamento necroscopico il corpo della sig.ra ; Parte_5
-i consulenti della Procura concludevano: “DIAGNOSI AUTOPTICA: … il quadro risulta compatibile con peritonite in soluzione di continuo a tutto spessore del canale anale rettale” e identificavano quale “CAUSA DELLA MORTE [..] un quadro morboso di cardiopatia ischemica cronica, aortosclerosi, peritonite, soluzioni di continuo trapassare la mucosa del canale anale in paziente ricoverata in reparto ospedaliero e sottoposta recentemente a clistere terapeutico” pertanto “la causa della morte è identificata in shock settico da peritonite post perforazione rettale. Sussiste nesso di causa tra l'esecuzione del clistere (10/6/2020), la perforazione rettale, la peritonite e il decesso” (cfr. doc. 06);
-da accertamenti successivi svolti emergeva che l'esecutrice del clistere evacuativo era stata l'operatrice sanitaria alle dipendenze dell di sig.ra CP_5 CP_3
a carico della quale veniva iscritto il procedimento penale n. 352/2021/RGNR Pt_4 per il reato di cui agli artt.589 – 590 sexies c.p. ;
- che nonostante la responsabilità della struttura ospedaliera di e quindi CP_3 dell , a seguito di regolare denuncia di sinistro (n. Parte_7
2201202100025) del 18/12/2020 e di indicazione da parte dell'ente della Compagnia Assicurativa quale garante, i Controparte_7 ricorrenti non vedevano ristorato il pregiudizio subito e pertanto radicavano il procedimento civile ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. n. 2462/2023 , nel corso del quale veniva nominato il Collegio medico costituito dal Prof. Dott. Persona_4
(specialista in medicina legale e delle assicurazioni) e il Prof. Dott. Persona_5
(professore emerito di medicina interna università degli studi di Bologna – dipartimento di medicina clinica e medico di semeiotica medicina al policlinico Sant'Orsola Malpighi), che confermava il nesso di causa e l'imperizia nell'esecuzione del clistere;
- che i ricorrenti avevano introdotto anche un procedimento di mediazione e ora agivano in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti iure hereditatis e iure proprio . In ordine a questi ultimi, affermavano che aveva convissuto per tutta la vita con la madre, Parte_1 che ancora cucinava per lui, e che dopo le nozze contratte nel 1988 Parte_2 con la sig.ra , aveva per oltre dodici anni continuato a vivere con la CP_6 moglie e la figlia nell'appartamento posto al piano di sopra di quello occupato Pt_3 dalla madre e dal fratello. La nipote era stata cresciuta dalla nonna Pt_3 Pt_5 con la quale aveva condiviso la quotidianità fino al momento del trasferimento presso la nuova abitazione dei genitori, pranzando e cenando a casa della nonna che la
6 accompagnava e ritirava da scuola ogni giorno per l'intera scuola materna e per le scuole elementare e medie. I ricorrenti chiedevano pertanto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio, liquidati Pt_6 secondo le Tabelle di Milano 2024 che prevedono un criterio di liquidazione congiunta del profilo sofferenziale e di quello dinamico relazionale, per l'importo complessivo di 344.168,00 per , 281.592,00 per , Parte_1 Parte_2
110.370,00 per , oltre al Danno non patrimoniale iure hereditatis di Parte_3 euro € 346,00= pari all'invalidità temporanea totale (nella misura del 100%) per i due giorni conseguenti all'esecuzione del clistere evacuativo e precedenti al dì del decesso. Chiedevano inoltre il risarcimento del danno patrimoniale costituito dalle spese per la consulenza medica stragiudiziale, l'ATP e la mediazione.
Parte convenuta , costituitasi, precisava che la sig.ra Controparte_4
, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, non poteva dirsi “pienamente Pt_5 autosufficiente”, visto che al suo ingresso al P.S. il figlio dichiarava che la madre era
“abbastanza” autonoma e che “deambulava con girello e bastone”; all' anamnesi remota veniva indicato: FA (Fibrillazione atriale) parossistica in NAO (trattata con anticoagulanti); ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico;
nel 2017 veniva sottoposta a intervento di sostituzione valvolare aortica con impianto di protesi biologica;
pregressa PTA (Angioplastica percutanea); all'anamnesi patologica prossima riportava: “recente riscontro di elevati valori pressori, anche 230/120 mmHg negli ultimi 10 giorni, per cui il curante ha associato all'abituale terapia con SI e . Successivamente è subentrato uno stato confusionale che Controparte_8 ha motivato l'accesso in PS”; ricoverata per “iponatremia severa”, nel pomeriggio dell'8/06, veniva ritrovata affacciata alla finestra ad urlare aiuto;
il 9/06 nel diario giornaliero al mattino viene riportato che la paziente era “sempre disorientata, confusa” e alle 9,15: “presenta allucinazioni visive”; il 10/06 (prima della effettuazione del clistere) viene trascritto nel diario clinico: “Persistono le allucinazioni visive”; non vi erano certo condizioni di stabilità, posto che la iponatremia è “potenzialmente foriera di complicanze encefaliche irreversibili e letalità” (pag. 35 CTU). La convenuta criticava la CTU collegiale che a suo avviso era incorsa in contraddizioni:
“A pag. 41 i consulenti proseguono sostenendo che la presenza di perforazione del retto attribuibile ad inserimento definito “improprio” del beccuccio del clistere sarebbe “certa”: orbene, è certa una lesione del retto, ma non che questa sia attribuibile ad una errata manovra. Infatti, nell'elaborato, nelle pagine che precedono, non viene in alcun modo motivata l'asserzione circa la non correttezza della manovra. Subito dopo si afferma che “non è possibile valutare se la manovra sia stata effettuata in modo appropriato”, perché non vi sarebbe in cartella alcuna annotazione al riguardo, se non la parola “clix”. In particolare, non sarebbe stato riportato se la manovra sia stata preceduta da una esplorazione digitale del retto, se
7 siano state incontrate difficoltà nella introduzione del canale anale e del retto, se la paziente abbia segnalato dolore (peraltro sul punto, contraddittoriamente, nella relazione viene ricordato che la parete rettale è insensibile agli stimoli e quindi la perforazione non avrebbe suscitato dolore, almeno non nell'immediato). Proseguono i ccttuu affermando che la paziente presentava fibrosi della sottomucosa (pag. 42), anche se dalla documentazione in atti non sarebbe possibile “quantizzare” l'entità della stessa;
comunque nei soggetti anziani la fragilità della parete retale sarebbe “certa”. Inoltre, la carenza dei riscontri documentali afferenti alla esecuzione del clistere non consentirebbe di ritenere “che la soluzione impiegata fosse appropriata e che l'effettuazione del clistere sia stata coerente ai criteri di buona pratica” (pag. 43). Osservava che “la esecuzione di un microclisma è operazione di per sé routinaria, e dunque appare eccessivo e ultroneo pretendere che venga descritta nei minuziosi dettagli la sua esecuzione, come se si trattasse di un'operazione chirurgica” Affermava che l' infermiera, nel caso di specie, aveva agito secondo le buone pratiche, come dimostrato dalla scelta di utilizzare un microclisma (o peretta), certamente meno invasivo di un enteroclisma: la circostanza che si sia ricorso ad un microclisma è ricavato dalla lesione di ridottissime dimensioni. Inoltre “non vi è ragione di ritenere che, data anche l'età della sig.ra , ella non abbia Pt_5 adottato tutte le cautele del caso, peraltro routinarie, come porre la paziente nella corretta posizione e informarla della procedura, cercando la sua collaborazione: per quanto possibile, dato che, come osservato dai nostri ccttpp, e come risulta dalla cartella clinica la paziente era agitata, confusa, disorientata, e soffriva addirittura di allucinazioni visive.” La parete rettale della paziente era sicuramente fragile, e ciò non solo per una generica caratteristica tipica delle persone in età avanzata, la quale di per sé comunque non costituisce controindicazione: si veda pag. 18 della relazione al PM, laddove “si specifica come il clistere sia una procedura che viene eseguita solitamente per stipsi o costipazione che sono delle problematiche che emergono in pazienti anziani, allettati…” . Invero la sig.ra presentava anche una fibrosi, la quale “è causa di stenosi e Pt_5 fragilità della mucosa”. Sebbene i ccttuu affermino che non è possibile, dai dati medici agli atti, “quantizzare” l'entità della fibrosi sottomucosa del retto, è certo che la paziente ne soffriva e ciò costituiva un fattore aggiuntivo di fragilità della parete. Per cui, essendo altamente improbabile che un microclisma, anche non correttamente eseguito, possa provocare la lesione rettale, è invece più probabile che la piccolissima lesione sia stata determinata dalla fragilità stessa, al limite anche in seguito alla manovra correttamente eseguita. Ogni atto sanitario, per quanto minimale e routinario, comporta un rischio, ma ciò non significa che non debba essere compiuto. Sotto il profilo causale, dovendosi applicare i principi della “causalità regolare” la perforazione e la conseguente sepsi costituirono conseguenza abnorme della somministrazione del microclisma, pur non ascrivibili, sul piano della imputabilità
8 oggettiva, alla condotta della infermiera. Sotto il profilo della colpa, comunque la condotta della infermiera stessa, che si deve ritenere adeguata e corretta per quanto concerne le modalità esecutive, è immune da censure, perché ella non poteva ex ante conoscere la particolare fragilità della parete rettale, emersa infatti solo ex post all'esame autoptico;
e non si vede quale diversa condotta potesse porre in essere – visto che secondo gli stessi ccttuu la somministrazione del microclisma era indicata e necessaria ad evitare altre gravi conseguenze. Osservava inoltre che la fibrosi della sottomucosa, da cui sicuramente la paziente era affetta, può essere determinata da patologia quali la malattia di Crohn, e che i Consulenti di Parte sostengono che fosse presente un'area ischemica cronica di parete favorente la lesione post microclisma, mentre i CCTTUU avevano replicato che dall'esame autoptico non emergerebbero elementi che giustifichino una diagnosi di ischemia della parete del retto, inoltre, sebbene, sempre in quella sede, sia stato riscontrato che la parete dell'aorta addominale si presentasse “estremamente calcifica” ed interessata da “estese e diffuse placche atertosclerotiche calcifiche ed ulcerate”, non sarebbero state descritte lesioni rilevanti ad altri vasi (arteria rettale media e inferiore, rami della arteria iliaca interna), fra i quali esistono numerose anastomosi, “che assicurano un apporto vicario allorquando una di esse va incontro ad alterazioni che ne riducono la portata”. Nondimeno, secondo parte convenuta, viene ammesso che la portata del vaso calcifico e ulcerato è ridotta, per cui ben può darsi che, in conseguenza di tale ridotta portata, pur compensata dall'afflusso da altri vasi, si sia prodotta l'ischemia, il cui segno clinico è invero rappresentato proprio dalla perforazione. Infine non va sottovalutata la condizione di iponatremia, alla quale – pur correttamente trattata, è conseguita poi un incremento della natremia fino a superare i valori massimi dell'intervallo di normalità. Come affermano gli stessi ccttuu (pag. 38), “è probabile che questi eventi abbiano avuto conseguenze negative nella struttura e funzionalità dell'encefalo”, ma aggiungono che non sia possibile affermare quanto ciò abbia contribuito al decesso della paziente, ma ha certamente influenzato il quadro clinico finale. Va però rammentato, sul punto, che spetta agli attori – presunti danneggiati, provare il nesso di causa, per cui la stessa causa incerta rimane a loro carico. In definitiva non vi è la prova né che la perforazione sia iatrogena, o che sia la casa esclusiva della morte, né della colpa della infermiera – anzi vi sono elementi che conducono a ritenere che ella si sia attenuta alle buone pratiche nella esecuzione del microclisma;
per cui in definitiva le domande svolte contro l' devono CP_4 essere respinte. Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree e contestava anche il quantum della preteso, osservando che nelle tabelle di Milano ed. 2024 sulla liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale vengono cumulativamente considerati sia la componente “danno dinamico – relazionale”, sia il “pregiudizio sofferenziale”: cfr. pag. 73 delle Tabelle medesime, quindi l'applicazione al massimo del parametro “E” (intensità della relazione affettiva), nella specie, non si giustifica, nemmeno in base
9 alle circostanze allegate dagli attori, giavcchè le abitudini di vita conseguenti ad una serena convivenza fra stretti congiunti sono gi à prese in considerazione dal parametro C (convivenza) delle Tabelle. Contestavano anche la pretesa dei ricorrenti di rifusione dei compensi e spese per la mediazione, trattandosi di attività non necessaria, posto che la condizione di procedibilità era stata già assolta con il procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
La convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree sottolinenando che Parte_4 alle pagine 26 – 27 dell'elaborato peritale del CTU Prof. – si legge Per_4 Per_5 che : “Nel complesso, fino a pochi giorni prima dell'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vicenza emerge il quadro di una paziente anziana, ancora in grado di svolgere le attività quotidiane ma con aspetti di fragilità ed affetta da numerose comorbidità suscettibili di riacutizzazioni o complicanze tali da metterne a repentaglio la sopravvivenza” . Quindi la sig.ra presentava conclamati aspetti di fragilità in quanto Parte_5 soggetto ultraottantenne affetto da numerose comorbilità che vengono definite dallo stesso CTU come suscettibili di riacutizzazioni o complicanze tali da mettere addirittura a repentaglio la sopravvivenza della stessa anziana. Inoltre osservava che i CCTTUU annotano che “Come si è riportato nel paragrafo 1.b., nella grafica è annotato nuovamente “clix”, ma non ve n'è menzione nel diario giornaliero. Non è, quindi, possibile sapere con certezza se, nel corso della giornata, sia stato effettuato
o meno un secondo clisma” (Pag. 27 elaborato peritale Prof. – . Per_4 Per_5 quindi se effettivamente è stato eseguito un clistere nella giornata del 11.06.2020, ovverossia un secondo clistere rispetto a quello eseguito il giorno precedente 10/06/20 dall'infermiera , allora la ricostruzione fattuale avanzata dai Pt_4 ricorrenti e ripercorsa dai ctu in sede di consulenza svolta in sede di atp sarebbe assolutamente incompleta ed insufficiente mancando completamente l'analisi di un punto fondamentale, ovvero quali effetti e di quali ripercussioni possa avere avuto sulla paziente questo secondo clistere, oltre che alle modalità di esecuzione delle stesso. Osservava che i CTP di parte resistente hanno offerto una spiegazione alternativa ovvero che “fosse presente un'area ischemica cronica di parete favorente la lesione post microclisma”, dal momento che in sede di esame autoptico, è risultato che “la SI presentava estese placche, stenosi ed ulcerazioni sia Pt_5 dell'aorta sia dei rami collaterali”, rilevando come non risulti dimostrata l'idoneità lesiva del miniclisma, mentre verosimilmente la lesione si sarebbe realizzata a causa di preesistenti condizioni della parete non rilevabili al momento della procedura. In ogni caso non è stato in alcun modo dimostrato che essa sia causalmente riconducibile ad errori tecnici e/o inosservanza di doverose regole di condotta in capo al sanitario che ebbe ad attuare la procedura. Parte convenuta ricordava altresì, in funzione difensiva, le risultanze della CTU medico legale espletata nel procedimento penale RGNR 352/2021 a carico di : Parte_4
“La sig.ra è deceduta per shock settico da peritonite post Parte_5 perforazione rettale. La perforazione rettale è stata causata da un clisma eseguito in
10 data 10.06.2020 durante il ricovero nel reparto di Medina dell'Ospedale di
. L'esecuzione del clima trova indicazione nello stato di stipsi constatato CP_3 durante il ricovero (8-10 giugno 2020). Sussistono specifici fattori di rischio (età senile, fibrosi della sottomucosa rettale) favorenti la perforazione rettale durante l'esecuzione della manovra. Non è possibile identificare, con elevata probabilità- quasi certezza, specifici errori tecnici a carico dell'infermiere esecutorie del clisma causativo della perforazione rettale. La gestione del ricovero antecedente e susseguente l'esecuzione del clisma è stata esente da errori”. Circa il quantum della pretesa, osservava che secondo i criteri dell'Osservatorio della Giustizia civile di Milano, che ha integrato le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, i parametri di riferimento e l'assegnazione del punteggio devono essere commisurati, tra gli altri, al criterio della sopravvivenza di altri congiunti al de cuius, e sul punto osservava che nel caso de quo, all'epoca del decesso della sig.ra , i superstiti erano i Parte_5 tre ricorrenti oltre alla sig.ra come indicato alla lettera d) “Superstiti”: Parte_8 quindi il punteggio indicato in ricorso doveva essere di gran lunga ridimensionato. Il conteggio andava ridimensionato anche in merito al punto e) “Qualità ed intensità della relazione affettiva”, non essendo giustificabile l'indicazione massima di 30 punti per i figli e per la nipote.
Nel corso della fase istruttoria veniva disposta l'acquisizione del fascicolo dell'ATP n.2462/2023 RG e la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 23.9.2025. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili perché valutative e irrilevanti in quanto su circostanze non contestate. Va rigettata altresì la domanda di rinnovazione della CTU con diverso collegio, atteso che la consulenza svolta nel corso del procedimento per ATP appare esaurientemente documentata e correttamente motivata, immune da vizi logici, e peraltro collimante con quella svolta, da altri specialisti, nel procedimento penale ( ferma restando la diversità delle conseguenze che debbono essere tratte, dal punto di vista giuridico, dalle medesime conclusioni raggiunte sul piano medico dai vari professionisti che si sono occupati della vicenda). Il Collegio dei Consulenti Tecnici d'Ufficio , previa accurata indagine svolta nel pieno contraddittorio delle parti, dei loro difensori e dei Consulenti Tecnici di Parte, secondo indiscussi criteri tecnico scientifici, ha concluso la propria disamina in modo adeguatamente documentato e privo di vizi logici. I CCTTUU hanno altresì esaminato le osservazioni delle parti, rispondendo alle stesse in modo esauriente e pienamente convincente della bontà delle conclusioni finali. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo
11 della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015)
I CCTTUU, dopo avere valutato le condizioni complessive della paziente e ritenuto ragionevole la decisione di procedere ad un clistere evacuativo, hanno osservato che
“lo stato di agitazione della paziente rappresentava un elemento di aumentato rischio di complicanze a causa di una verosimilmente ridotta capacità di cooperazione. Quindi, l'esecuzione della manovra, pur possibile, avrebbe richiesto una particolare cautela e la messa in atto tutti di gli accorgimenti volti a minimizzare il rischio di incidente: spiegare alla paziente le varie fasi della procedura, rassicurarla in merito, aiutarla ad assumere la posizione più appropriata per facilitare la distribuzione del liquido nel retto verso il giunto retto-sigmoideo (decubito sul fianco sinistro, ginocchia flesse con il ginocchio destro più elevato del sinistro, glutei prossimi al bordo del letto), riscaldare il fluido del clistere a temperatura corporea, introdurre molto lentamente il beccuccio adeguatamente lubrificato lungo il canale anale, invitando la paziente a rilassarsi ed effettuare inspirazioni profonde, arrestare la progressione del beccuccio fra i 5 ed i 10 cm dall'ano, assistere la paziente una volta sfilato il beccuccio e controllarne periodicamente le condizioni soggettive ed obiettive (15-17).
Purtroppo, se la presenza di perforazione del retto attribuibile ad inserimento improprio del beccuccio del clistere è certa, ogni altro aspetto di ciò che accadde nel pomeriggio del 10/06/2020 in occasione dell'effettuazione del clistere non è desumibile dalla documentazione sanitaria. Il diario giornaliero riporta “Effettua clix nel pomeriggio” ma non l'ora di esecuzione, che non è possibile desumere dalla grafica. In quest'ultima, come ricordato nel paragrafo 2.c., accanto alla dizione
“clix” è riportato “Movicol”, ma non è chiaro se e quando una busta di Movicol sia stata somministrata. Comunque, questa incertezza assume un'importanza secondaria. Più rilevante è la mancanza di informazioni circa le caratteristiche del clisma (volume, composizione) e, soprattutto, circa le manovre effettuate, le difficoltà eventualmente incontrate, la collaborazione e le reazioni della paziente. Infine, non si hanno informazioni sullo stato della paziente immediatamente dopo l'esecuzione del clisma e l'esito di controlli clinici nelle ore successive;
l'unico elemento a questo proposito è la presenza di un segno “−” dopo la parola “clix” rilevabile nella grafica a segnalare la mancata evacuazione. A causa di ciò, non è possibile valutare se la manovra sia stata condotta in modo appropriato (15-17), se sia stata preceduta da un'esplorazione digitale del retto, raccomandata al fine di identificare la 12 direzione del canale anale, dilatare e rilassare lo sfintere anale, rilevare la presenza di feci e, soprattutto, fecalomi od altre lesioni nel retto (18), se siano state incontrate difficoltà nella introduzione del beccuccio nel canale anale e nel retto, se la paziente abbia segnalato dolore nel corso della manovra ricordando, peraltro, che la perforazione della parete rettale, insensibile a stimoli che possono indurredolore (19), può non evocare dolore nell'immediato (13,20).
Un aspetto che merita di essere discusso è quello relativo al rilievo istologico di fibrosi sottomucosa all'esame microscopico della parete rettale. La reazione fibrogenica sottomucosa a livello intestinale, retto compreso, può realizzarsi nel corso di malattie infiammatorie croniche, quali la rettocolite ulcerosa e la malattia di Crohn, di enteriti da radiazione e di neoplasie intestinali, specialmente se a crescita sottomucosa (21,22). La presenza di fibrosi è causa di stenosi e di fragilità della mucosa. Quest'ultimo aspetto ha ricevuto particolare attenzione a causa degli effetti negativi sull'esecuzione di dissezione sottomucosa endoscopica di neoplasie colorettali con invasione sottomucosa. La presenza di fibrosi sottomucosa prolunga l'esecuzione della manovra e la sua complessità tecnica (22). In questo contesto, l'entità della fibrosi viene classificata, in base ad osservazione endoscopica con ingrandimento, in tre gruppi: F0 assenza di fibrosi, che appare come uno strato trasparente di colore bluastro;
F1 fibrosi di moderata entità, caratterizzata dalla presenza di una struttura reticolata biancastra nello strato sottomucoso bluastro;
F2 fibrosi grave, che rende lo strato sottomucoso come una struttura simil-muscolare biancastra con scomparsa dello strato trasparente bluastro (23). È quest'ultima che si è dimostrata, assieme ad altri fattori, causa di incompleta dissezione e di perforazione (24,25). Nel caso oggetto di questa consulenza tecnica di ufficio, dalla documentazione sanitaria in atti non emerge che la paziente fosse o fosse stata affetta da malattie in grado di indurre una grave fibrosi sottomucosa. Inoltre, tale documentazione non permette di quantizzare l'entità della fibrosi sottomucosa del retto rilevata all'esame istologico e non è quindi possibile valutare se ed in qual misura questa alterazione abbia menomato la resistenza della parete rettale ad un insulto meccanico. È, invece, certa la aumentata fragilità della parete rettale nei soggetti anziani (12).
In base al risultato dell'esame necroscopico emerge la certezza che la paziente subì la perforazione della parete posteriore del retto extraperitoneale attribuibile con elevata probabilità alla esecuzione di clistere evacuativo nel pomeriggio del 10/06/2020. La carenza di riscontri documentali relativamente al tipo di clistere, alla composizione del liquido utilizzato, alle manovre effettuate prima e durante l'effettuazione del clistere, al livello di collaborazione della paziente ed alle eventuali difficoltà incontrate durante la manovra, non consente di ritenere che la soluzione impiegata fosse appropriata e che l'effettuazione del clistere sia stata coerente ai criteri di buona pratica.”
13 La conclusione del Collegio peritale è collimante con il principio dell'onere della prova in materia di responsabilità professionale medica, atteso che per costante giurisprudenza ”In tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente(Cass.Sez. 3, Sentenza n. 6209 del 31/03/2016 ; Sez. 3 -
, Ordinanza n. 34427 del 11/12/2023; Sez. 3 - , Ordinanza n. 16737 del 17/06/2024 )
La relazione peritale prosegue osservando che:
“Dalla disamina della documentazione sanitaria in atti emerge che la causa del decesso della SI , shock settico conseguente a peritonite secondaria a Pt_5 perforazione del retto, fu identificata mediante l'esecuzione dell'esame necroscopico.
Nella seconda parte del pomeriggio del 10/06/2020, dopo l'esecuzione del clistere, si manifestarono alcuni mutamenti delle condizioni cliniche potenzialmente rilevanti: attorno alle 18:00 la paziente divenne soporosa, anche se risvegliabile, e fu definita
“vasocostretta e marezzata”, condizione riferibile a vasocostrizione reattiva ad ipotensione arteriosa. I parametri vitali furono definiti “buoni”, ma non riportati in cartella, anche se è annotato che la paziente era apiretica;
la diuresi fu definita
“valida”. Fu avvisato il medico di guardia, ma non sembra che siano state assunte iniziative, né si procedette a rilievi periodici dei parametri vitali;
non risultano registrati rilievi di una valutazione obiettiva. Durante le ore notturne si ebbe una contrazione della diuresi e, contrariamente a quanto era avvenuto nei giorni precedenti, la paziente era stata sempre assopita. Nel complesso, nel tardo pomeriggio e durante la notte si manifestarono segni clinici che attirarono l'attenzione del personale infermieristico (sopore, marezzatura cutanea, contrazione della diuresi), ma a fronte dei quali non si assunsero iniziative. D'altra parte, non si può trascurare il fatto che i parametri vitali riscontrati nel pomeriggio non erano alterati, anche se non furono ulteriormente valutati nelle ore notturne.
Il quadro clinico mutò ulteriormente nella mattina dell'11/06/2020: erano presenti febbricola, tachicardia con pressione arteriosa conservata, e saturazione di O2 prossima al limite inferiore della norma. La diuresi complessiva del giorno precedente si era ridotta a 600 ml ed un netto incremento della creatininemia dimostrava lo sviluppo di insufficienza renale. Va ricordato che un'infezione può promuovere insufficienza renale anche in assenza di ipotensione arteriosa attraverso meccanismi connessi alla flogosi sistemica (26). Lo stato neurologico descritto nel diario giornaliero era di coma, con scarsa reattività agli stimoli dolorosi e fu riferito ad accumulo di neurolettici. Tuttavia, va ricordato che l'ultima somministrazione di
14 risaliva circa a 24 ore prima. Inoltre, un'alterazioni dello stato mentale Parte_9 può conseguire allo sviluppo di un'infiammazione sistemica secondaria a sepsi (27,28), specie in una paziente portatrice di encefalopatia vascolare cronica e recente iponatremia severa in fase di correzione. All'esame obiettivo si riscontrarono rumori bronchiali umidi e si iniziò trattamento antibiotico con Amoxacillina / Acido clavulanico;
si ricorda qui che l'esame radiologico del torace eseguito il mattino precedente non aveva rilevato la presenza di focolai flogistici. Non è riportato l'esito dell'esame obiettivo di altri organi ed apparati, con particolare riguardo all'addome e non furono programmate indagini laboratoristiche volte a valutare l'andamento della funzione renale, degli elettroliti sierici, con particolare riguardo alla natremia, e la comparsa di alterazioni riferibili a sepsi, quali leucocitosi neutrofila, indicatori aspecifici di flogosi, procalcitonina.
Nel corso della giornata si andò delineando uno stato settico con maggiore evidenza: diuresi notevolmente contratta, ipotensione arteriosa, desaturazione di O2 e febbre persistente, anche se non si sviluppò un'iperpiressia. D'altra parte, nel paziente anziano affetto da infezioni la febbre è spesso meno elevata rispetto agli adulti più giovani e può essere assente (29). Ciò vale anche nel contesto della batteriemia e della sepsi (30,31). Nelle prime ore dell'11/06/2020 la paziente non era risvegliabile e non reagiva agli stimoli dolorosi;
le pupille apparivano midriatiche e scarsamente reagenti allo stimolo luminoso. Si sospettò un evento cerebrale “acuto massivo” e fu effettuata una tomografia assiale computerizzata cranioencefalica che escluse un evento di tal genere, documentando, invece, un quadro compatibile con disidratazione dell'encefalo (si veda il paragrafo 2.e.). A tal proposito, si ricorda che la natremia aveva raggiunto il valore 149 mmol/L. L'evoluzione del quadro clinico fu poi tumultuosa: alle 05:30 divenne palese una condizione di shock ed alle 08:40 si verificò il decesso.
Dalla disamina della documentazione sanitaria in atti si evince che le prime manifestazioni cliniche derivanti dallo sviluppo di peritonite e del conseguente stato settico sistemico furono, come spesso accade a seguito di perforazione iatrogena del retto extraperitoneale (32), aspecifiche ed ingannevoli, considerando anche la concomitante encefalopatia secondaria ad iponatremia. Tuttavia, dalla notte fra 10 e 11/06/2020 alcune manifestazioni avrebbero dovuto indurre i ad un Pt_10 approccio più intensivo in termini di monitorizzazione clinica della paziente ed esecuzione di indagini laboratoristiche e strumentali dalle quali avrebbero potuto emergere informazioni in grado di guidare verso un più appropriato orientamento clinico. Infine, l'evoluzione tumultuosa del quadro clinico suggerisce che anche un approccio terapeutico più mirato non avrebbe verosimilmente portato alla risoluzione della sindrome settica.”
Rispondendo alle osservazioni dei CCTTPP di parte convenuta, secondo i quali “ è possibile che fosse presente un'area ischemica cronica di parete favorente la lesione post microclisma.” , i CCTTUU hanno replicato che “ Dal rapporto delle 15 osservazioni autoptiche, macro e microscopiche, non emergono elementi che giustifichino una diagnosi di ischemia della parete del retto interessata dalla perforazione”. In risposta alle ulteriori osservazioni, secondo cui la SI Pt_5
“presentava estese placche, stenosi ed ulcerazioni sia dell'aorta sia dei rami collaterali.”, i CCTTUU hanno replicato che “L'esame autoptico dell'addome riporta la seguente descrizione: “L'aorta addominale, fino alle arterie iliache comuni, alla sezione mostra parete estremamente calcifica ed intima interessata da estese e diffuse placche aterosclerotiche calcifiche ed ulcerate.” Non sono descritte lesioni rilevanti a carico di tripode celiaco, arterie mesenteriche superiore e inferiore, ed arterie iliache interne, che supportano l'irrorazione dei visceri addominali. L'irrorazione del retto, oltre all'arteria rettale superiore (ramo terminale dell'arteria mesenterica inferiore), è assicurata dalle arterie rettali media ed inferiore, rami dell'arteria iliaca interna. Fra questi vasi esistono numerose anastomosi, che assicurano un apporto ematico vicario allorquando una di essere va incontro ad alterazioni che ne riducono la portata. CCTTUU hanno attentamente considerato il rilievo di fibrosi sottomucosa a livello rettale quale elemento in grado di determinare un'aumentata fragilità della parte del viscere. A pag. 42 dell'elaborato vi è un lungo paragrafo dedicato a questo argomento, di cui si richiamano alcuni passaggi.
“La reazione fibrogenica sottomucosa a livello intestinale, retto compreso, può realizzarsi nel corso di malattie infiammatorie croniche, quali la rettocolite ulcerosa e la malattia di Crohn, di enteriti da radiazione e di neoplasie intestinali, specialmente se a crescita sottomucosa.” Nessuna di queste affezioni è stata riscontrata sul piano clinico ed autoptico.
“Inoltre, tale documentazione non permette di quantizzare l'entità della fibrosi sottomucosa del retto rilevata all'esame istologico e non è quindi possibile valutare se ed in qual misura questa alterazione abbia menomato la resistenza della parete rettale ad un insulto meccanico.” Questo aspetto è rilevante in quanto esprime l'impossibilità di valorizzare la presenza di fibrosi sottomucosa, così com'è stata descritta dai rilievi microscopici (ma non macroscopici), come elemento in grado di minare la resistenza della parete rettale ad un insulto meccanico.
“È, invece, certa la aumentata fragilità della parete rettale nei soggetti anziani”, conclusione che dimostra che i CCTTUU hanno tenuto nella dovuta considerazione la presenza di un'aumentata fragilità della parete rettale.”
I CCTTUU hanno pertanto formulato le seguenti conclusioni:
“1. La causa biologica della morte della Sig.ra è rappresentata da Parte_5 uno stato settico sistemico conseguente a perforazione iatrogena del retto extraperitoneale e peritonite.
16
2. La morte è da porre, con criterio di elevata probabilità, in nesso di causalità materiale con il trattamento infermieristico rappresentato dall'effettuazione di un clistere cui la Sig.ra è stata sottoposta in data 10/06/2020 nel corso della Pt_5 degenza presso l'Ospedale di a seguito dell'accesso effettuato al Pronto CP_3
Soccorso in data 08/06/2020.
3. Il trattamento rappresentato dal clistere evacuativo, come sopra dettagliatamente e ampiamente specificato, rappresenta la causa determinante dell'evento letale, agendo in presenza di patologie preesistenti, ovvero comorbidità di cui era affetta la paziente, di anni 80 (in particolare: ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico e fibrillazione atriale parossistica in trattamento anticoagulante;
esiti di intervento di sostituzione valvolare aortica per stenosi valvolare aortica severa;
coronaropatia subcritica della coronaria destra;
esiti di angioplastica percutanea arteria succlavia sinistra).
4. La prestazione d'opera relativa all'effettuazione del clistere evacuativo non comportava “una speciale difficoltà” in relazione alla tipologia e tecnica del trattamento e allo specifico livello di competenza dell'operatore, tenendo conto delle condizioni della paziente.
5. La morte risale alle ore 8.40 del 12/06/2020 ed è sopraggiunta nell'ambito di un decorso clinico insorto progressivamente dopo l'effettuazione del clistere evacuativo in data 10/06/2020; tale breve lasso temporale ha configurato un danno biologico stimabile nella misura massima.
6. Il personale infermieristico nell'effettuazione del clistere ha violato regole doverosa di una condotta prudente, come da prassi e come ampiamente specificato e richiamato nell'elaborato peritale in relazione alle modalità di esecuzione e alle necessarie precauzioni, che non risultano in alcun modo documentate né adottate.
7. Pur potendo ritenere indicata l'effettuazione del clistere evacuativo, non risulta che tale procedura sia stata eseguita con la dovuta cautela e prudenza in soggetto di 80 anni e nelle condizioni cliniche da cui era affetta durante il ricovero, non sussistendo controindicazioni all'esecuzione del clistere, che peraltro rendeva necessaria una condotta particolarmente attenta e prudente.
8. Le scelte dei mezzi e dei tempi dovevano rispondere al criterio della doverosa prudenza e diligenza.
9. La morte della paziente è da considerare con elevata probabilità in nesso causale con la violazione di tali regole di doverosa prudenza e diligenza.
10. La specifica violazione delle regole professionali è addebitale all'operatore che ha effettuato il clistere.”
17 In ordine a tale ultimo aspetto va osservato che tale operatore è stato identificato nell'odierna convenuta , nei cui confronti, però, i ricorrenti non hanno Parte_4 formulato domande risarcitorie, avendo chiesto la condanna della sola in Pt_6 forza del principio di immedesimazione organica e della responsabilità per fatto degli ausiliari ex art. 2049 cc e 1228 cc. Parte convenuta sottolinea che nella cartella clinica viene annotato un ulteriore clisma in data 11.6.2020, che egualmente potrebbe essere stato causa della perforazione al pari del primo, e che potrebbe essere stato eseguito da altro operatore. Tale aspetto non risulta affrontato nel procedimento penale, per quanto portato a conoscenza dalle parti nel presente procedimento, ma in ogni caso non appare rilevante, atteso, che, come visto, le domande risarcitorie sono svolte solo nei confronti dell e non dell'operatore. Il provvedimento di CP_1 archiviazione del procedimento penale, prodotto dalla convenuta in allegato alle note conclusive, dà atto della sussistenza di solidi elementi in ordine al nesso causale tra il clisma e la perforazione rettale e tra la lesione verificatasi e il decesso della paziente, e non influisce sul processo civile, nel quale la regola da applicare non è quella della colpevolezza “oltre ogni ragionevole dubbio”, bensì quella del “più probabile che non”. Insegna infatti la Suprema Corte che “In tema illecito aquiliano, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i criteri posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto.” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021 )
Inoltre “ In tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione” ( Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 25805 del 26/09/2024 ).
Nel caso di specie l'altro criterio di giudizio è appunto quello sopra ricordato in tema di carenza della cartella clinica, che, per il principio di vicinanza della prova, consente di ritenere che nel caso in esame non fossero state adottate tutte le cautele necessarie ad eseguire il trattamento invasivo su un soggetto già di per sé fragile per avanzata età e comorbidità, e per di più in preda ad uno stato di confusione mentale ed agitazione. Proprio per tale situazione si sarebbero dovute adottare tutte le 18 possibili precauzioni nell'esecuzione dell'intervento, e, ove adottate, non si sarebbe mancato di annotarle nella cartella clinica.
Va pertanto accertata la responsabilità dell convenuta, che deve essere Pt_6 condannata a risarcire ai ricorrenti i danni subiti per il decesso della paziente. In ordine al danno iure hereditatis, è vero che i CCTTUU hanno stimato in capo alla paziente due giorni di danno biologico al 100%, tuttavia se inteso come incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, esso vi sarebbe stato ugualmente a causa della patologia per la quale aveva fatto accesso al Pronto Soccorso ed era stata ricoverata, mentre, se inteso quale danno terminale o “da lucida agonia”, esso va escluso in quanto la GN era in stato di confusione mentale, inizialmente presentava allucinazioni e successivamente era in stato soporoso. Il danno iure proprio patito dai figli e dalla nipote della GN per la perdita della congiunta è liquidabile Pt_5 secondo le tabelle di Milano, tabelle risarcitorie seguite dalla maggior parte dei Tribunali italiani e recepite anche dalla giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione ( Cass. Sez. III, 30.6.2011 n.14402; n.12408/2011;9238/2011; 6750/2011; ), la quale, nell'esercizio della funzione nomofilattica propria della Corte, ha indicato le tabelle del Tribunale di Milano quali criterio per assicurare un sistema uniforme, a livello nazionale, di risarcimento del danno, assumendo “con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c.”. Alla stregua di tali tabelle il danno parentale va liquidato in via equitativa in base a parametri costituiti dall'età della vittima, all'età del congiunto, alla convivenza o meno con la vittima, alla presenza di altri superstiti del nucleo famigliare ordinario, e dell'intensità del legame. Per tutti i ricorrenti l'intensità va ritenuta media, al 15%, stante le circostanze allegate e non contestate da parte convenuta, suffragate anche da documentazione fotografica. In particolare, la comunione di vita sottolineata dai ricorrenti per il figlio
[...]
è già considerata nel punteggio attribuito in forza del rapporto di Parte_1 convivenza, e gli altri ricorrenti sono in età adulta e dotati di propri nuclei famigliari, cosicchè l'intensità della relazione non può raggiungere quella massima ( ipotizzabile nel caso di superstiti di tenera età, o per situazioni particolari che non sono state evidenziate nel caso di specie). Tra i familiari superstiti va conteggiata anche la figlia che risulta dalla denuncia di successione (doc.11 ter) pur non essendo parte in causa. Quindi l'applicazione delle tabelle sopra viste porta alla liquidazione di euro 273.770,00 per il figlio
[...]
, che era convivente con la madre, 211.194,00 e 84.900 rispettivamente Parte_1 per il figlio e la nipote , per il totale di euro Parte_2 Parte_3
569.864,00. Ai ricorrenti spetta inoltre la rifusione delle spese di consulenza tecnica stragiudiziale e giudiziale e delle spese sostenute per l'ATP e per la mediazione, atteso che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, del tutto condivisibile, “ se la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali e di consulenza sostenute nella fase precedente l'instaurazione del giudizio diventano 19 una componente del danno emergente da liquidare come spese vive” (Cass.sez.III, 2.2.2006 n.2275; sez. III, 21.1.2010 n.997). Si ritiene spettare anche la rifusione del procedimento di mediazione, che, anche se non più necessario come condizione di procedibilità, era stato avviato nel tentativo di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, procedimento che il legislatore vede con crescente favore in funzione di deflazione e altresì in ottica di contenimento della spesa pubblica (cfr. art. 12 bis co. IV D.Lgs 28/2010). Il regolamento delle spese di lite, comprensive della fase della mediazione, segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate (quindi senza la fase istruttoria, non esperita) e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) accertata la responsabilità della nella causazione Controparte_4 del decesso di , condanna l' a Parte_5 Controparte_4 risarcire ai ricorrenti i danni , liquidati in euro 14.997,48 per danni patrimoniali ed euro 569.864,00 per danni non patrimoniali , da devalutarsi al momento del fatto e successivamente aumentare di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali sulla somma così via via rivalutata;
2) condanna a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, Controparte_4 liquidate in euro 1713,00 per anticipazioni ed euro 9612,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovute.
Così deciso in Vicenza il 9.10.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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