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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di separazione iscritta al R.G. 16340/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Camilla Ranzi Catalani
nei confronti di
C.F. Controparte_1 C.F._2
Avv. Cristiano Maria Pacifici
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 10.12.24 depositate il 9.12.24 e
15.12.2024;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1) I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente. 2) I figli risiederanno in via prevalente presso la madre;
il padre potrà vederli e tenerli con se a casa della propria sorella sino al reperimento di idonea sistemazione abitativa;
Il mercoledì pomeriggio ( senza pernotto ) dall'uscita di scuola riportandoli a casa della madre alle ore 19:30; durante le vacanze estive per 10 giorni, anche non consecutivi, che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 30 aprile dei ciascun anno;
per le prossime festività natalizie ( 2024 ) i figli trascorreranno il 25 dicembre sino alle 19;30 con il padre, dal giorno successivo riprenderà l'ordinaria alternanza delle visite, come sopra indicata;
dalle festività natalizie del 2025, i genitori trascorreranno ad anni alterni con i figli i periodo comprendenti i giorni o di natale o di capodanno. Per le festività scolastiche pasquali ad anni alterni. 3) La casa familiare è assegnata alla madre, con quanto in essa contenuto, l'altro genitore se ne è già allontanato asportando i propri beni ed effetti personali. 4) Il padre corrisponderà all'altro genitore per il mantenimento dei figli un assegno di euro 400,00 ( 200,00 per ciascun figlio a decorrere dal mese di dicembre
2024, al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese, e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. 5) Le spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa con il Foro, da intendersi qui richiamato, sono suddivise al 50% tra i genitori.” e i procuratori hanno concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che l'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite;
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P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nato a [...]_1
(PG) il 27.1.1956 e nata a [...] la Parte_1
Habana (Cuba) il 17.12.1987, alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto n.00095, parte I, serie 24);
3) compensa le spese.
Così deciso in Roma il 16.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
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