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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/03/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7476/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7674/2017, riservata in decisione all'udienza del 12.12.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 3 marzo
2025;
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Aniello Di Palma, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola, alla via Mario De Sena n. 156;
- OPPONENTE -
E
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe
Bove, unitamente al quale elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco, alla via Verdi n. 37
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1949/2017.
Conclusioni: come da come da atti di causa e da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 12.12.2024.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha esperito tempestiva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1949/2017 di questo Tribunale, con il quale gli è stato ordinato di pagare in favore della l'importo complessivo di euro 24.333,78, oltre Controparte_1
P a g . 1 | 6 interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese di procedimento, a titolo di corrispettivo delle forniture di merce oggetto delle allegate fatture.
A sostegno della spiegata opposizione, la odierna istante, ha dedotto che le fatture poste a fondamento della domanda monitoria non sarebbero conformi alle originali, stante l'intervenuta alterazione del documento, sia nella sezione dedicata alle annotazioni (non figurando la dicitura “pagato”), sia nella sezione riservata all'identificazione dell'operatore della società fornitrice;
ha eccepito, per un verso, il parziale pagamento a mezzo assegni (per un importo pari ad € 12.384,41) di alcune delle fatture depositate dalla società opposta e, per l'altro verso, la mancanza di causa dell'opposto decreto per
“novazione del debito iniziale” (cfr. pag. 2 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Su tali premesse ha concluso, quindi, per la revoca del titolo monitorio, con vittoria di spese di lite da liquidarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
2. Si è costituita in giudizio la la quale, ha insistito, previa concessione della Controparte_1
provvisoria esecuzione, per la integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte integralmente le spese di lite con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
In particolare, la società opposta, nel contestare estensivamente la fondatezza nel merito delle avverse deduzioni ed eccezioni, ha disconosciuto la documentazione prodotta da controparte, eccependo, altresì, il difetto di prova, vuoi in ordine al preteso pagamento parziale, vuoi in relazione all'asserita novazione dell'obbligazione.
3. Concessa in corso di causa la provvisoria esecuzione parziale ed assegnati i termini ex art. 183 co.
6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni, dapprima all'udienza del 19.03.2020 e, successivamente, a seguito di taluni rinvii dettati da esigenze di razionale riorganizzazione del ruolo, all'udienza del 12.12.2023.
Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022, con provvedimento del 13.11.2023 la causa è stata rinviata nuovamente (per periodo di assenza da lavoro per congedo per maternità) all'udienza del 12.12.2024 e ivi trattenuta in decisone con assegnazione dei termini 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione deve essere rigettata per essere la stessa completamente infondata nel merito.
1.1. In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che
P a g . 2 | 6 il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che la società opposta abbia pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, avendo prodotto in giudizio fin dalla fase monitoria le fatture relative alla fornitura della merce di cui si chiede il pagamento e l'estratto autentico delle scritture contabili dal quale risulta l'annotazione delle stesse.
1.2 Va poi considerato che - secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale - la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto contrattuale già costituito, per cui, sebbene idonea ad ottenere la emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del soggetto nei cui riguardi la fattura è stata emessa, nel successivo giudizio di opposizione essa non è idonea e sufficiente a costituire prova in favore dell'emittente, qualora tale rapporto sia contestato dall'opponente, tuttavia, quando invece nel giudizio di opposizione tale rapporto non sia contestato fra le parti o risulti inequivocabilmente dimostrato da documentazione proveniente dalla stessa parte opponente, la fattura costituisce valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13/06/2006, n. 13651).
P a g . 3 | 6 1.3. Ebbene, nel caso di specie, giova evidenziare, da un lato, che risulta incontestato e, anzi pacificamente riconosciuto dalla stessa opponente, tanto il rapporto commerciale intercorrente tra le parti, quanto l'effettiva esecuzione di ciascuna delle forniture portate dalle fatture poste a corredo della domanda di pagamento;
dall'altro, che l'unica contestazione mossa dalla Parte_1
avverso le fatture de quibus, investe la conformità delle stesse agli originali, non già rispetto agli importi di prezzo ivi indicati, bensì limitatamente all'apposizione della dicitura “pagato” e all'individuazione dell'operatore commerciale deputato alla formazione del documento contabile.
1.4. Sul punto, deve osservarsi che la portata probatoria della documentazione prodotta dalla società opposta non può dirsi inficiata dal disconoscimento operato dalla società opponente.
Sebbene, infatti, l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere “espressamente” la conformità della copia fotostatica di una scrittura, con riguardo tanto alla contestazione di autenticità del contenuto, quanto alla sottoscrizione, non richieda l'uso di formule sacramentali, esso deve essere assolto, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale.
Nel caso de quo, invece, la nonostante abbia espressamente indicato gli estremi Parte_1 degli atti asseritamente “manomessi” (cfr. pag. 2 atto di opposizione), non ha comunque puntualmente assolto all'onere di specifica contestazione su di essa incombente, giacché lo stesso richiede l'esatta individuazione dei singoli documenti che si assumono alterati (ad es. attraverso identificazione dal numero della fattura contestata), non essendo, di contro, sufficiente l'impiego di locuzioni generiche e omnicomprensive.
L'affermazione che precede, diviene ancor più pregnante quanto più si consideri, che il disconoscimento operato dalla società opponente è accompagnato da un'eccezione di adempimento parziale con contestuale riconoscimento del debito residuo;
riconoscimento, questo, evidentemente incompatibile con la riferita espunzione dell'annotazione di avvenuto pagamento dalla totalità delle fatture versate in atti.
1.5. Ancora, si ritiene destituita di fondamento l'eccezione di parziale pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo.
Ed invero, a dispetto di quanto ritenuto dalla società opponente, l'onere di provare l'adempimento parziale quale fatto estintivo dell'obbligazione, in ipotesi avvenuto mediante assegni di conto corrente, incombe sul debitore, il quale avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuta emissione e consegna del titolo;
solo a fronte di tale evidenza, invece, il creditore viene gravato dall'onere di provare il mancato incasso (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord. 11.11.2021, n. 33566).
P a g . 4 | 6 Nel caso di specie, avendo la società opponente omesso di produrre qualunque documentazione idonea a provare l'emissione e la consegna degli assegni sia al momento della costituzione in giudizio, sia in sede di memorie a ciò deputate, l'eccezione deve essere rigettata per difetto di prova.
1.6. Né il parziale pagamento potrebbe ritenersi provato per effetto dell'annotazione “pagato” presente nelle fatture prodotte dalla dal momento che la stessa è priva di valore Parte_1
liberatorio.
Se è vero, infatti, che il rilascio della quietanza non richiede forme particolari, per cui ben può essere contenuta anche nella fattura che il creditore invia al debitore in ottemperanza alla normativa fiscale e risultare da qualsivoglia non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione che riveli, altresì, sia l'ammontare della somma pagata che il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, è pur vero che, è necessario che l'annotazione sia sottoscritta dal soggetto da cui essa proviene, poiché solo in tal modo può rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata ex art. 2702
c.c. (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, 31.10.2011, n. 22655).
Dalla disamina della documentazione prodotta, emerge che alcuna delle fatture asseritamente quietanzate, risulta vergata a firma dalla società opposta (cfr. all. 3 fascicolo di parte opponente).
1.7. Non costituisce prova dell'avvenuto pagamento, né di intervenuta novazione oggettiva, neppure la missiva prodotta dalla società opponente, priva di sottoscrizione da parte della società opposta e di cui, peraltro, non si rinviene in atti alcuna attestazione di avvenuta ricezione (cfr. all.4 fascicolo di parte opponente).
Ad ogni buon conto, contrariamente a quanto prospettato dalla deve osservarsi che Parte_1
l'istanza di dilazione di pagamento ivi formalizzata, anche in ipotesi di comprovata accettazione ad opera della controparte, non potrebbe ugualmente essere qualificata come accordo novativo.
Si badi, invero, che la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, caratterizzato dall'"animus novandi", consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dall' "aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi, invece, escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione.
2. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
3. In definitiva, alla luce delle esposte considerazioni, l'opposizione non può che essere respinta, con susseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto della somma complessiva di € 24.333,78, che acquista definitiva esecutività ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
P a g . 5 | 6 4. Le spese di lite seguono la soccombenza della opponente (art. 91 c.p.c.), che va condannata alla rifusione in favore della di quelle sostenute per la difesa nel presente giudizio, Controparte_1
liquidate, in assenza del deposito della specifica notula da parte del patrono della parte opposta vittoriosa, come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 come aggiornato con il successivo
D.M. 147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 (così determinato in base al valore del credito ingiunto), applicati i parametri minimi, in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e dell'attività in concreto svolta.
4.1. Le stesse vanno poi distratte in favore dell'avv. Giuseppe Bove, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 1949/2017, emesso da questo Tribunale
(all'esito del giudizio n. 4139/2019) in data 21.08.2017 e notificato il 02.10.2017, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore del Parte_1
difensore antistatario di parte opposta, avv. Giuseppe Bove, delle spese di lite che si liquidano in euro
2.540,00 (di cui euro 460 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria e di trattazione, euro 851,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Nola, 12.03.2025
Il Giudice dott. ssa Donatella Cennamo
P a g . 6 | 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7674/2017, riservata in decisione all'udienza del 12.12.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 3 marzo
2025;
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Aniello Di Palma, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola, alla via Mario De Sena n. 156;
- OPPONENTE -
E
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe
Bove, unitamente al quale elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco, alla via Verdi n. 37
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1949/2017.
Conclusioni: come da come da atti di causa e da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 12.12.2024.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha esperito tempestiva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1949/2017 di questo Tribunale, con il quale gli è stato ordinato di pagare in favore della l'importo complessivo di euro 24.333,78, oltre Controparte_1
P a g . 1 | 6 interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese di procedimento, a titolo di corrispettivo delle forniture di merce oggetto delle allegate fatture.
A sostegno della spiegata opposizione, la odierna istante, ha dedotto che le fatture poste a fondamento della domanda monitoria non sarebbero conformi alle originali, stante l'intervenuta alterazione del documento, sia nella sezione dedicata alle annotazioni (non figurando la dicitura “pagato”), sia nella sezione riservata all'identificazione dell'operatore della società fornitrice;
ha eccepito, per un verso, il parziale pagamento a mezzo assegni (per un importo pari ad € 12.384,41) di alcune delle fatture depositate dalla società opposta e, per l'altro verso, la mancanza di causa dell'opposto decreto per
“novazione del debito iniziale” (cfr. pag. 2 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Su tali premesse ha concluso, quindi, per la revoca del titolo monitorio, con vittoria di spese di lite da liquidarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
2. Si è costituita in giudizio la la quale, ha insistito, previa concessione della Controparte_1
provvisoria esecuzione, per la integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte integralmente le spese di lite con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
In particolare, la società opposta, nel contestare estensivamente la fondatezza nel merito delle avverse deduzioni ed eccezioni, ha disconosciuto la documentazione prodotta da controparte, eccependo, altresì, il difetto di prova, vuoi in ordine al preteso pagamento parziale, vuoi in relazione all'asserita novazione dell'obbligazione.
3. Concessa in corso di causa la provvisoria esecuzione parziale ed assegnati i termini ex art. 183 co.
6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni, dapprima all'udienza del 19.03.2020 e, successivamente, a seguito di taluni rinvii dettati da esigenze di razionale riorganizzazione del ruolo, all'udienza del 12.12.2023.
Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022, con provvedimento del 13.11.2023 la causa è stata rinviata nuovamente (per periodo di assenza da lavoro per congedo per maternità) all'udienza del 12.12.2024 e ivi trattenuta in decisone con assegnazione dei termini 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione deve essere rigettata per essere la stessa completamente infondata nel merito.
1.1. In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che
P a g . 2 | 6 il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che la società opposta abbia pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, avendo prodotto in giudizio fin dalla fase monitoria le fatture relative alla fornitura della merce di cui si chiede il pagamento e l'estratto autentico delle scritture contabili dal quale risulta l'annotazione delle stesse.
1.2 Va poi considerato che - secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale - la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto contrattuale già costituito, per cui, sebbene idonea ad ottenere la emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del soggetto nei cui riguardi la fattura è stata emessa, nel successivo giudizio di opposizione essa non è idonea e sufficiente a costituire prova in favore dell'emittente, qualora tale rapporto sia contestato dall'opponente, tuttavia, quando invece nel giudizio di opposizione tale rapporto non sia contestato fra le parti o risulti inequivocabilmente dimostrato da documentazione proveniente dalla stessa parte opponente, la fattura costituisce valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13/06/2006, n. 13651).
P a g . 3 | 6 1.3. Ebbene, nel caso di specie, giova evidenziare, da un lato, che risulta incontestato e, anzi pacificamente riconosciuto dalla stessa opponente, tanto il rapporto commerciale intercorrente tra le parti, quanto l'effettiva esecuzione di ciascuna delle forniture portate dalle fatture poste a corredo della domanda di pagamento;
dall'altro, che l'unica contestazione mossa dalla Parte_1
avverso le fatture de quibus, investe la conformità delle stesse agli originali, non già rispetto agli importi di prezzo ivi indicati, bensì limitatamente all'apposizione della dicitura “pagato” e all'individuazione dell'operatore commerciale deputato alla formazione del documento contabile.
1.4. Sul punto, deve osservarsi che la portata probatoria della documentazione prodotta dalla società opposta non può dirsi inficiata dal disconoscimento operato dalla società opponente.
Sebbene, infatti, l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere “espressamente” la conformità della copia fotostatica di una scrittura, con riguardo tanto alla contestazione di autenticità del contenuto, quanto alla sottoscrizione, non richieda l'uso di formule sacramentali, esso deve essere assolto, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale.
Nel caso de quo, invece, la nonostante abbia espressamente indicato gli estremi Parte_1 degli atti asseritamente “manomessi” (cfr. pag. 2 atto di opposizione), non ha comunque puntualmente assolto all'onere di specifica contestazione su di essa incombente, giacché lo stesso richiede l'esatta individuazione dei singoli documenti che si assumono alterati (ad es. attraverso identificazione dal numero della fattura contestata), non essendo, di contro, sufficiente l'impiego di locuzioni generiche e omnicomprensive.
L'affermazione che precede, diviene ancor più pregnante quanto più si consideri, che il disconoscimento operato dalla società opponente è accompagnato da un'eccezione di adempimento parziale con contestuale riconoscimento del debito residuo;
riconoscimento, questo, evidentemente incompatibile con la riferita espunzione dell'annotazione di avvenuto pagamento dalla totalità delle fatture versate in atti.
1.5. Ancora, si ritiene destituita di fondamento l'eccezione di parziale pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo.
Ed invero, a dispetto di quanto ritenuto dalla società opponente, l'onere di provare l'adempimento parziale quale fatto estintivo dell'obbligazione, in ipotesi avvenuto mediante assegni di conto corrente, incombe sul debitore, il quale avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuta emissione e consegna del titolo;
solo a fronte di tale evidenza, invece, il creditore viene gravato dall'onere di provare il mancato incasso (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord. 11.11.2021, n. 33566).
P a g . 4 | 6 Nel caso di specie, avendo la società opponente omesso di produrre qualunque documentazione idonea a provare l'emissione e la consegna degli assegni sia al momento della costituzione in giudizio, sia in sede di memorie a ciò deputate, l'eccezione deve essere rigettata per difetto di prova.
1.6. Né il parziale pagamento potrebbe ritenersi provato per effetto dell'annotazione “pagato” presente nelle fatture prodotte dalla dal momento che la stessa è priva di valore Parte_1
liberatorio.
Se è vero, infatti, che il rilascio della quietanza non richiede forme particolari, per cui ben può essere contenuta anche nella fattura che il creditore invia al debitore in ottemperanza alla normativa fiscale e risultare da qualsivoglia non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione che riveli, altresì, sia l'ammontare della somma pagata che il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, è pur vero che, è necessario che l'annotazione sia sottoscritta dal soggetto da cui essa proviene, poiché solo in tal modo può rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata ex art. 2702
c.c. (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, 31.10.2011, n. 22655).
Dalla disamina della documentazione prodotta, emerge che alcuna delle fatture asseritamente quietanzate, risulta vergata a firma dalla società opposta (cfr. all. 3 fascicolo di parte opponente).
1.7. Non costituisce prova dell'avvenuto pagamento, né di intervenuta novazione oggettiva, neppure la missiva prodotta dalla società opponente, priva di sottoscrizione da parte della società opposta e di cui, peraltro, non si rinviene in atti alcuna attestazione di avvenuta ricezione (cfr. all.4 fascicolo di parte opponente).
Ad ogni buon conto, contrariamente a quanto prospettato dalla deve osservarsi che Parte_1
l'istanza di dilazione di pagamento ivi formalizzata, anche in ipotesi di comprovata accettazione ad opera della controparte, non potrebbe ugualmente essere qualificata come accordo novativo.
Si badi, invero, che la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, caratterizzato dall'"animus novandi", consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dall' "aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi, invece, escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione.
2. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
3. In definitiva, alla luce delle esposte considerazioni, l'opposizione non può che essere respinta, con susseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto della somma complessiva di € 24.333,78, che acquista definitiva esecutività ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
P a g . 5 | 6 4. Le spese di lite seguono la soccombenza della opponente (art. 91 c.p.c.), che va condannata alla rifusione in favore della di quelle sostenute per la difesa nel presente giudizio, Controparte_1
liquidate, in assenza del deposito della specifica notula da parte del patrono della parte opposta vittoriosa, come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 come aggiornato con il successivo
D.M. 147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 (così determinato in base al valore del credito ingiunto), applicati i parametri minimi, in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e dell'attività in concreto svolta.
4.1. Le stesse vanno poi distratte in favore dell'avv. Giuseppe Bove, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 1949/2017, emesso da questo Tribunale
(all'esito del giudizio n. 4139/2019) in data 21.08.2017 e notificato il 02.10.2017, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore del Parte_1
difensore antistatario di parte opposta, avv. Giuseppe Bove, delle spese di lite che si liquidano in euro
2.540,00 (di cui euro 460 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria e di trattazione, euro 851,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Nola, 12.03.2025
Il Giudice dott. ssa Donatella Cennamo
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