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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 06 novembre 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 1972/2022 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
in persona di l.r.p.t. rappresentato e difeso Parte_1 Controparte_1
dall'avv.to Antonietta Nappi presso il cui studio domicilia in Liveri alla via Nazionale n.
34
Opponente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avvocato Lucia Leo presso la quale domicilia in Scafati alla via Dante Alighieri
Opposto
E
CP_
in persona l.r.p.t. in proprio in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Pepe e domiciliato presso l'avvocatura dell'Ente Previdenziale in Napoli alla via A. De Gasperi
Altro Opposto FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.04.2022 e regolarmente notificato alle parti resistenti la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071
2022 9003666659 000 notificata alla data del 03 marzo 2022 nella quale veniva richiesto il pagamento di euro 33.336,60 in relazione all'avviso di addebito n. 371
2019 0001282372 000 per euro 18.073,58; l'avviso di addebito n. 371 2019
0010400521 000 per euro 3.019,83 e l'avviso di addebito n. 371 2019 0013088827
000 per euro 10.187,26 Per cui chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e nel merito dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per non essergli mai stati notificati gli atti prodromici oltre ad eccepire la prescrizione la nullità ed illegittimità dell'intimazione per violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente e mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, con vittoria di spese ed onorarti di causa .
Si costituiva in giudizio la società con Controparte_4 articolata memoria difensiva impugnando in toto il ricorso introduttivo inquanto del tutto infondato sia in punto di fatto che di diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda
Si costituiva l' eccependo preliminarmente l'inamissibilità dell'azione per CP_3 carenza di interesse ad agire e la sua tardività. Concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso siccome tardivo nonché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare gli avvisi opposti, con conseguente condanna di parte opponente al suo adempimento, con vittoria delle spese di lite.
Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto
Giudicante.
Tanto premesso in fatto, ritiene il giudice che correttamente l'attore abbia esperito il rimedio di cui all'art.615 cpc comma I poiché contesta sia l'omessa notifica delle cartelle esattoriali degli atti prodromici sia fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo
(prescrizione).Ha anche correttamente adito l'intestato ufficio indicato dalla legge come competente per l'opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio, trattandosi nella specie di contributi previdenziali e assicurativi che si identifica anche con quello territorialmente competente individuato nella norma contenuta nell'art. 444 cpc.. Inoltre, se si consideri che la domanda è volta a censurare attività direttamente riferibili all' Ente
Previdenziale (mancata notifica degli avvisi di addebito ) e che viene posta in discussione la sussistenza del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità della riscossione, si
CP_ evidenzia altresì palese la sua legittimazione dell' ad essere convenuto nel presente giudizio sicchè si rivela destituita di fondamento ogni ulteriore eccezione processuale CP_ dell'
Esaminando l'ulteriore contestazione della parte ricorrente in merito alla nullità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi ,occorre rilevare che gli interessi moratori dovuti dal contribuente sono gli interessi dovuti dal contribuente per il ritardo nel pagamento successivamente alla notifica della cartella (avviso) e decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in cartella . Sono disciplinati dall'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973
("Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del
Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi"). Tale misura trova applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Quet'ultima norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo articolo 116 senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, "sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602". Gli interessi di mora devono essere calcolati non sull'intero credito iscritto a ruolo ma solo sul credito originario (al netto di sanzioni e interessi). Questo Giudicante osserva, inoltre, che essi si riferiscono ad avvisi di addebito, analiticamente riportati nell'intimazione di pagamento impugnata ed il relativo importo complessivo riguarda sempre le somme che sono state indicate negli avvisi di addebito impugnati, come evidenziato nel prospetto riepilogativo dell'intimazione di pagamento .
Pertanto, la predetta intimazione di pagamento opposta risulta regolare e legittima con riferimento all'importo non pagato in esso riportato e richiesto, derivante dai precedenti avvisi di addebito , definitivi perché non impugnati nei termini, non anche alle altre voci di credito che non sono state in precedenza richieste, interessi di mora e compensi di riscossione (aggi) che vengono richiesti per la prima volta.
Nei limiti sopra precisati la relativa eccezione non può essere accolta,
Venendo al merito dell'opposizione , ed alla denunciata inesistenza/nullità/illegittimità della notifica degli avvisi di addebito.
Occorre preliminarmente porre in evidenza, prima ancora di affrontare la questione inerente la nullità delle notifica, che la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “ la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente . ai sensi del Dlgs n. 542 del 1992 art. 19 comma 3 anche impugnando il solo atto conseguenziale notificatogli ( nel caso di specie l'intimazione di pagamento) facendo rilevare il vizio derivante dall'omessa notifica CP_ dell'atto presupposto (,nella specie gli avvisi di addebito dell' (Cass. Sez. V° sent.
15.06.2011 n. 13082).
Ciò posto l'Ente previdenziale in giudizio ha prodotto e depositato le notifiche a mezzo PEC dei tre titoli esecutivi di cui si controverte in questo giudizio, che afferisce a crediti dell previdenziale resistente, maturato a seguito di rettifiche di Denunce CP_5
Mensili. Quanto a detta modalità di notifica si rinvia ai consolidati principi affermati dalla della Cassazione in tema di notifica a mezzo pec. Va evidenziato che l'art. 26 DPR
602/1973 prevede: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
L'art. 60 DPR 600/1973 prevede: “In deroga all'articolo 149- bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Ed infatti la certezza in ordine all'indirizzo p.e.c. da utilizzare per la notificazione medesima attiene infatti alla sfera del “destinatario”, al quale l'atto deve essere notificato ad un indirizzo effettivo e inserito negli appositi elenchi, così da garantire la conoscenza legale dell'atto trasmesso.
Acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito, risulta infondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente sul presupposto che avrebbe avuto conoscenza dell'esistenza dei predetti titoli solo a mezzo dell'intimazione di pagamento impugnata.
Alla luce di quanto innanzi espresso passando ad esaminare la questione concernente la prescrizione degli avvisi di addebito impugnati in particolare dell''avviso di addebito n. 371 2019 001282372 000 notificato il 27.04.2019
,avviso di addebito n. 371 2019 0010400521 000 notificato il 31.07.2019 e avviso di addebito n. 371 2019 0013088827 000 notificato il 16.10.2019 va chiarito, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/95. Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al
17/8/95 (data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19 della legge
463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della
“retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della
“abrogazione“ della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima .
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto
1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06).
Vale a dire, quindi, che solo se precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, si applica il vecchio termine di prescrizione di dieci anni.
Nel caso oggetto del presente giudizio il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di notificazione degli avvisi di addebito impugnati . Posto che gli avvisi di addebito sono stati notificati tutti nell'anno 2019 e l' intimazione di pagamento è stata notificata alla data del 03 marzo 2022 non sono trascorsi i cinque anni per interrompere la prescrizione. Per cui analizzando le notifiche riportate negli avvisi di addebito innanzi impugnati non è comunque maturato il quinquennio di prescrizione degli avvisi di addebito impugnati. Per cui acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito di cui sopra , risulta infondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente in merito ai predetti avvisi di addebito.
Ogni altra questione di fatto e di diritto viene assorbito dalla presente motivazione.
Ciò posto la domanda deve essere rigettata e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 CP_ cpc con condanna dell' al rimborso in favore dei resistenti delle spese del giudizio essendo stata rigettata la domanda, le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 5.2001,00 a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a - Rigetta la domanda b – Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore degli Enti CP_ convenuti, e della somma di euro 1.778,00 oltre a spese Controparte_2 generali , IVA e Cpa se dovuti;
Nola lì 06.11.2025
il GOT Lavoro dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 06 novembre 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 1972/2022 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
in persona di l.r.p.t. rappresentato e difeso Parte_1 Controparte_1
dall'avv.to Antonietta Nappi presso il cui studio domicilia in Liveri alla via Nazionale n.
34
Opponente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avvocato Lucia Leo presso la quale domicilia in Scafati alla via Dante Alighieri
Opposto
E
CP_
in persona l.r.p.t. in proprio in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Pepe e domiciliato presso l'avvocatura dell'Ente Previdenziale in Napoli alla via A. De Gasperi
Altro Opposto FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.04.2022 e regolarmente notificato alle parti resistenti la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071
2022 9003666659 000 notificata alla data del 03 marzo 2022 nella quale veniva richiesto il pagamento di euro 33.336,60 in relazione all'avviso di addebito n. 371
2019 0001282372 000 per euro 18.073,58; l'avviso di addebito n. 371 2019
0010400521 000 per euro 3.019,83 e l'avviso di addebito n. 371 2019 0013088827
000 per euro 10.187,26 Per cui chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e nel merito dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per non essergli mai stati notificati gli atti prodromici oltre ad eccepire la prescrizione la nullità ed illegittimità dell'intimazione per violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente e mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, con vittoria di spese ed onorarti di causa .
Si costituiva in giudizio la società con Controparte_4 articolata memoria difensiva impugnando in toto il ricorso introduttivo inquanto del tutto infondato sia in punto di fatto che di diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda
Si costituiva l' eccependo preliminarmente l'inamissibilità dell'azione per CP_3 carenza di interesse ad agire e la sua tardività. Concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso siccome tardivo nonché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare gli avvisi opposti, con conseguente condanna di parte opponente al suo adempimento, con vittoria delle spese di lite.
Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto
Giudicante.
Tanto premesso in fatto, ritiene il giudice che correttamente l'attore abbia esperito il rimedio di cui all'art.615 cpc comma I poiché contesta sia l'omessa notifica delle cartelle esattoriali degli atti prodromici sia fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo
(prescrizione).Ha anche correttamente adito l'intestato ufficio indicato dalla legge come competente per l'opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio, trattandosi nella specie di contributi previdenziali e assicurativi che si identifica anche con quello territorialmente competente individuato nella norma contenuta nell'art. 444 cpc.. Inoltre, se si consideri che la domanda è volta a censurare attività direttamente riferibili all' Ente
Previdenziale (mancata notifica degli avvisi di addebito ) e che viene posta in discussione la sussistenza del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità della riscossione, si
CP_ evidenzia altresì palese la sua legittimazione dell' ad essere convenuto nel presente giudizio sicchè si rivela destituita di fondamento ogni ulteriore eccezione processuale CP_ dell'
Esaminando l'ulteriore contestazione della parte ricorrente in merito alla nullità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi ,occorre rilevare che gli interessi moratori dovuti dal contribuente sono gli interessi dovuti dal contribuente per il ritardo nel pagamento successivamente alla notifica della cartella (avviso) e decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in cartella . Sono disciplinati dall'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973
("Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del
Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi"). Tale misura trova applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Quet'ultima norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo articolo 116 senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, "sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602". Gli interessi di mora devono essere calcolati non sull'intero credito iscritto a ruolo ma solo sul credito originario (al netto di sanzioni e interessi). Questo Giudicante osserva, inoltre, che essi si riferiscono ad avvisi di addebito, analiticamente riportati nell'intimazione di pagamento impugnata ed il relativo importo complessivo riguarda sempre le somme che sono state indicate negli avvisi di addebito impugnati, come evidenziato nel prospetto riepilogativo dell'intimazione di pagamento .
Pertanto, la predetta intimazione di pagamento opposta risulta regolare e legittima con riferimento all'importo non pagato in esso riportato e richiesto, derivante dai precedenti avvisi di addebito , definitivi perché non impugnati nei termini, non anche alle altre voci di credito che non sono state in precedenza richieste, interessi di mora e compensi di riscossione (aggi) che vengono richiesti per la prima volta.
Nei limiti sopra precisati la relativa eccezione non può essere accolta,
Venendo al merito dell'opposizione , ed alla denunciata inesistenza/nullità/illegittimità della notifica degli avvisi di addebito.
Occorre preliminarmente porre in evidenza, prima ancora di affrontare la questione inerente la nullità delle notifica, che la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “ la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente . ai sensi del Dlgs n. 542 del 1992 art. 19 comma 3 anche impugnando il solo atto conseguenziale notificatogli ( nel caso di specie l'intimazione di pagamento) facendo rilevare il vizio derivante dall'omessa notifica CP_ dell'atto presupposto (,nella specie gli avvisi di addebito dell' (Cass. Sez. V° sent.
15.06.2011 n. 13082).
Ciò posto l'Ente previdenziale in giudizio ha prodotto e depositato le notifiche a mezzo PEC dei tre titoli esecutivi di cui si controverte in questo giudizio, che afferisce a crediti dell previdenziale resistente, maturato a seguito di rettifiche di Denunce CP_5
Mensili. Quanto a detta modalità di notifica si rinvia ai consolidati principi affermati dalla della Cassazione in tema di notifica a mezzo pec. Va evidenziato che l'art. 26 DPR
602/1973 prevede: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
L'art. 60 DPR 600/1973 prevede: “In deroga all'articolo 149- bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Ed infatti la certezza in ordine all'indirizzo p.e.c. da utilizzare per la notificazione medesima attiene infatti alla sfera del “destinatario”, al quale l'atto deve essere notificato ad un indirizzo effettivo e inserito negli appositi elenchi, così da garantire la conoscenza legale dell'atto trasmesso.
Acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito, risulta infondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente sul presupposto che avrebbe avuto conoscenza dell'esistenza dei predetti titoli solo a mezzo dell'intimazione di pagamento impugnata.
Alla luce di quanto innanzi espresso passando ad esaminare la questione concernente la prescrizione degli avvisi di addebito impugnati in particolare dell''avviso di addebito n. 371 2019 001282372 000 notificato il 27.04.2019
,avviso di addebito n. 371 2019 0010400521 000 notificato il 31.07.2019 e avviso di addebito n. 371 2019 0013088827 000 notificato il 16.10.2019 va chiarito, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/95. Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al
17/8/95 (data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19 della legge
463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della
“retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della
“abrogazione“ della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima .
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto
1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06).
Vale a dire, quindi, che solo se precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, si applica il vecchio termine di prescrizione di dieci anni.
Nel caso oggetto del presente giudizio il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di notificazione degli avvisi di addebito impugnati . Posto che gli avvisi di addebito sono stati notificati tutti nell'anno 2019 e l' intimazione di pagamento è stata notificata alla data del 03 marzo 2022 non sono trascorsi i cinque anni per interrompere la prescrizione. Per cui analizzando le notifiche riportate negli avvisi di addebito innanzi impugnati non è comunque maturato il quinquennio di prescrizione degli avvisi di addebito impugnati. Per cui acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito di cui sopra , risulta infondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente in merito ai predetti avvisi di addebito.
Ogni altra questione di fatto e di diritto viene assorbito dalla presente motivazione.
Ciò posto la domanda deve essere rigettata e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 CP_ cpc con condanna dell' al rimborso in favore dei resistenti delle spese del giudizio essendo stata rigettata la domanda, le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 5.2001,00 a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a - Rigetta la domanda b – Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore degli Enti CP_ convenuti, e della somma di euro 1.778,00 oltre a spese Controparte_2 generali , IVA e Cpa se dovuti;
Nola lì 06.11.2025
il GOT Lavoro dott. Aristide Perrino