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Decreto cautelare 27 settembre 2019
Decreto cautelare 30 settembre 2019
Decreto presidenziale 3 ottobre 2019
Ordinanza cautelare 22 ottobre 2019
Ordinanza presidenziale 20 dicembre 2022
Decreto presidenziale 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza presidenziale 20/12/2022, n. 10055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10055 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/12/2022
N. 11381/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11381 del 2019, proposto da RA CH, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Alessandra Sandulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele Ii;
contro
Agenzia Italiana del Farmaco, non costituito in giudizio;
Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale - Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IM IT, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosamaria Berloco, Andrea Di Leo, CE Lanata', Aurora Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aurora Donato in Roma, via Ernesto Monaci, 13;
CE BU, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Arrigo Gianolio, Orlando Sivieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Orlando Sivieri in Roma, via Cosseria 5;
e con l'intervento di
ad opponendum:
AR MA, AN RS, rappresentati e difesi dagli avvocati Felice C. Besostri, Giuseppe Libutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Libutti in Roma, via Sardegna 29;
PER L'ANNULLAMENTO,
PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ OPPORTUNA MISURA CAUTELARE, IVI COMPRESA LA SOSPENSIONE E IL RIESAME,
1. della determina n 1024 del 19 6 2019 (doc 1) con cui l'AIFA ha approvato la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 33 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente farmacista delle professionalità sanitarie, nella parte in cui colloca la ricorrente alla 40° posizione senza riconoscerle la riserva indicata dall'art 1, co 2 del bando, ossia la riserva del 50% dei posti “al personale non di ruolo che alla data di pubblicazione del bando di concorso presti servizio presso l'Agenzia Italiana del Farmaco da almeno sei mesi e a qualunque titolo” (doc 2);
2. di tutti gli atti della Commissione esaminatrice, nominata con determina n 855 del 30 5 2018 e poi modificata con determina n 898 dell'1 6 2018, concernenti la valutazione dei titoli vantati dalla ricorrente e l'assegnazione alla stessa della 40° posizione in graduatoria (come da verbali delle relative sedute), nelle parti in cui – in particolare – (i) è stato (implicitamente) deciso di non riconoscerle la riserva di posti indicata dall'art 1, co 2 del bando, e (ii) per quanto occorrer possa, le è stato attribuito un punteggio pari a zero per i titoli professionali dichiarati (doc 3);
3. di qualsiasi altro atto o provvedimento (ad oggi non conosciuto) con il quale è stato deciso di non riconoscere alla ricorrente la riserva di posti indicata dall'art 1, co 2 del bando;
4. ove occorrer possa e per quanto di interesse, del bando di concorso pubblico e di ogni altro atto amministrativo relativo, o comunque applicabile, alla procedura de qua (ivi espressamente incluso l'atto pubblicato – senza estremi – sul sito internet dell'AIFA, con cui la Commissione esaminatrice ha stabilito i sottocriteri per l'attribuzione dei punteggi sui titoli) (doc 4) ove essi siano interpretati in modo da precludere l'operatività della predetta riserva a favore della ricorrente o comunque in modo da non permettere di valutare, come titoli idonei per fruire della riserva medesima, tutti i servizi prestati dalla stessa presso l'AIFA;
5. di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente e/o successivo, comunque presupposto connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la convocazione dei vincitori per la stipula del contratto di lavoro.
NONCHÉ PER LA CONDANNA
dell'AIFA, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, a rideterminarsi senza indugio sulla posizione della ricorrente riconoscendole la riserva di cui all'art 1, co 2 del bando e, per l'effetto, disponendone l'assunzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 63 e 65 c.p.a.;
Considerato che - al fine di poter assumere congruenti decisioni in ordine al ricorso in esame, anche relativamente alla calendarizzazione dello stesso a una delle prossime udienze di smaltimento dell’arretrato PNRR per il corrente anno 2023, che richiede la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria - è necessario che parte ricorrente precisi se permanga l’interesse alla decisione nel merito del ricorso, e aggiorni, alla presente data, la situazione relativa alla vicenda per cui è causa, comunicando eventuali fatti o atti intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso; e, altresì, se ravvisi la necessità, da parte del giudice, dell’acquisizione in giudizio di ulteriore puntuale documentazione da parte dell’Amministrazione o della disposizione dell’integrazione del contraddittorio;
Considerato che - nel caso in cui una parte sia compulsata da un’ordinanza istruttoria a dichiarare la permanenza del suo interesse ad agire e rimanga inerte - il giudice adito può dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, traendo elementi decisivi dell'essere venuto meno l'interesse a ricorrere dal comportamento processuale della parte che manifesta, in tal modo, implicitamente, ma in modo inequivoco, il suo attuale disinteresse alla decisione della controversia (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 21/10/2021, n. 7063);
Considerato, altresì, che la mancata indicazione degli elementi richiesti diversi e ulteriori rispetto alla mera dichiarazione di permanenza dell’interesse alla decisione nel merito del ricorso potrebbe, comunque, costituire elemento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa nel merito da parte ricorrente, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a.;
Considerato che è, inoltre, necessario che l’amministrazione intimata/resistente fornisca documentati chiarimenti sui fatti per cui è causa, aggiornati allo stato attuale, depositando, ove non abbia già provveduto, gli atti impugnati e la documentazione ad essi di corredo;
Considerato, al riguardo, che - fermo il principio secondo cui il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, tenendo conto dell'insieme delle acquisizioni probatorie che formano il corredo processuale - quando il giudice esercita la facoltà di richiedere all'Amministrazione documenti utili ai fini della decisione, atteso che la stessa ha un preciso obbligo di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo, il comma 4 dell'art. 64 c.p.a., che ripropone il regime previsto dall'art. 116 c.p.c., consente di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale tenuto dall’Amministrazione nel corso del processo che si sottragga all'onere di cooperazione così impostole, omettendo ingiustificatamente di depositare gli atti richiesti (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 23/08/2021, n. 5976);
Considerato che le parti indicate dovranno ottemperare a quanto richiesto entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, nelle forme proprie del PAT, con l’avvertimento espresso che, decorso il predetto termine, il giudice potrà procedere nei sensi di cui sopra in applicazione dei richiamati disposti degli artt. 64, co. 4, e 84, co. 4, c.p.a.;
Considerato, in particolare, che l’Amministrazione onerata al riscontro del predetto ordine istruttorio, che non si sia costituita in giudizio, sarà tenuta al deposito di quanto richiesto esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato " Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali ", senza modificarne denominazione ed estensione, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte (scegliendo nel menù a tendina la tipologia del soggetto depositante, in tal caso “ Amministrazione onerata di adempimenti istruttori ”), firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato " Indirizzi PEC per il PAT ”;
P.Q.M.
Dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e all’Amministrazione evocata in giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2022.
| Il Presidente |
| Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO