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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 09/04/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 323/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 323/2024 promosso da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Olga Parte_1 C.F._1
Borrelli, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Nicola Mascilongo n.27, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Controparte_1 C.F._2
Macchiagodena, presso il cui studio in Santa Croce di Magliano (CB), alla Via Gradini Mercato n. 16,
è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.02.2025 il Giudice relatore ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.04.2024, ha chiesto - a modifica delle condizioni Parte_2 contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio di questo Tribunale, n. 334/22, pubblicata il 28.06.2022 (NRG 585/2020) - di accogliere le seguenti conclusioni: “a) disporre che il sig. sia tenuto a versare l'assegno di mantenimento in favore delle figlie in misura Controparte_1
pagina 1 di 4 maggiorata rispetto a ciò che era stato stabilito in sede di divorzio, per un totale di €.600,00 per entrambe le figlie (€.300,00 per ciascuna figlia), indicizzato ISTAT e con decorrenza dal mese di giugno 2024 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed a mezzo di bonifico bancario sul seguente IBAN [...]; b) disporre che entrambi i genitori sono tenuti in egual misura al pagamento delle spese straordinarie in favore delle figlie;
c) disporre che il sig. CP_1 sia tenuto ad incontrare le figlie nel rispetto delle condizioni di cui in sentenza di divorzio
[...] n.334/2022, come da allegato piano genitoriale;
d) con vittoria di spese e onorari di lite”.
Si è costituito in giudizio , il quale - contestando le richieste avverse e sostenendo Controparte_1 che la propria situazione reddituale, rispetto all'epoca del divorzio, è nettamente peggiorata, sia per la ridotta potenzialità lavorativa, sia per le spese da affrontare per una propria vita serena e dignitosa - ha chiesto la conferma dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore delle due figlie, Parte_3 (prossima ai 19 anni) e (prossima ai 16 anni), pari a € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), Per_1 disposto dal Tribunale in sede di divorzio, da versarsi direttamente in favore delle stesse. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa. In merito al rapporto con le due figlie e alla frequentazione con le stesse, il resistente si è limitato successivamente ad affermare che, essendo egli bracciante agricolo, trova la propria fonte di occupazione su lavori periodici e/o stagionali, per i quali non sempre si possono rispettare degli orari di lavoro e/o festività.
All'udienza del 18.09.2024 fissata per la prima comparizione delle parti, il Giudice relatore ha esperito il tentativo di conciliazione, nei termini che seguono: “aumento dell'assegno di mantenimento da € 400 ad € 450,00, ferme restando le condizioni di divorzio già fissate”. Il ha accettato la CP_1 proposta, a differenza della che l'ha rifiutata. Pt_1
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta in quella sede, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle allegazioni difensive, senza la necessità di procedere all'attività istruttoria, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 11.02.2025, assegnando alle parti i termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Nelle note scritte di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale il resistente, oltre a ribadire le proprie richieste già formulate nell'atto introduttivo, ha chiesto, in subordine, che l'assegno di mantenimento per le due figlie della coppia sia contenuto nella somma omnia di € 450,00, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice in corso di causa, ferme restando le condizioni di divorzio già fissate.
All'udienza del 11.02.2025 il Giudice relatore ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
La domanda diretta ad ottenere la modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento delle due figlie della coppia merita di essere parzialmente accolta, nei termini che seguono.
Costituisce principio riconosciuto dall'ordinamento quello secondo il quale i provvedimenti, anche definitivi, che regolano i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono emanati rebus sic stantibus, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo e fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
pagina 2 di 4 La a sostegno della propria domanda, rappresenta che: da settembre 2023 la propria Pt_1 situazione reddituale è notevolmente peggiorata, essendo ella stata assunta come assistente tecnico presso l'I.P.S.E.O.A. “Federico di Svevia” di Termoli, con contratto a tempo determinato (dal 01.09.23 al 30.06.24), con conseguente diminuzione della retribuzione annua da € 27.408,00 (Modello 730/2023), agli attuali € 18.847,05 (comprensivi della 13° mensilità); che le esigenze delle minori e sono notevolmente aumentate;
che la frequentazione fra padre e figlie è sempre Parte_3 Per_1 più sporadica e non avviene comunque nel rispetto delle condizioni stabilite dal Tribunale con la sentenza n.334/2022; che è stata costretta a trasferirsi a Termoli a casa della di lei madre durante la settimana scolastica/lavorativa e a fare ritorno nella casa familiare sita in Rotello solo nei fine settimana, in modo tale da poter abbattere parte dei costi di gestione della casa familiare
(riscaldamento, utenze, carburante, ecc.), di cui è comproprietaria con il CP_1
Il resistente, dal canto suo, ha contestato le avverse richieste sostenendo di essere un semplice bracciante agricolo che svolge lavori stagionali per conto di terzi;
che la ricorrente non versa in stato di bisogno e percepisce, oltre allo stipendio base, anche i contributi per progetti scolastici extracurriculari, beneficiando altresì, del godimento della casa familiare, alla stessa assegnata in sede di divorzio, in quanto collocataria prevalente delle figlie;
che la sua situazione patrimoniale è notevolmente peggiorata rispetto al momento in cui è stato previsto a suo carico il contributo pari ad € 400,00 mensili per il mantenimento delle figlie, essendo diminuita la sua capacità lavorativa ed essendo al contempo aumentate le spese per far fronte alle proprie esigenze di vita, essendo stato costretto a locare un'abitazione per la quale mensilmente versa un canone locatizio di € 250,00 mensili.
Con riguardo a quest'ultimo punto, la ricorrente, nella memoria ex art. 473 bis.17 co. 1 c.p.c., ha precisato che, in realtà, l'immobile in questione è abitato dai genitori del e dallo stesso, il CP_1 quale coabita con essi da oltre 7 anni, ossia dalla separazione con la prestando loro la Pt_1 necessaria assistenza in quanto anziani e malati. Ha evidenziato, inoltre, che detto contratto di locazione è stato concluso in data 08.06.2024, giorno successivo al ritiro presso l'Ufficio postale di Rotello, da parte del del ricorso per il procedimento in oggetto. CP_1
Rispetto a questo contratto, il Collegio non può esimersi dallo stigmatizzarne la “singolarità” in relazione ai tempi di stipula e ai rapporti tra le parti contraenti, a prescindere dal carattere simulato o meno della locazione.
Ad ogni buon conto, occorre evidenziare che, in tema di assegno di mantenimento del figlio, secondo la giurisprudenza l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Le esigenze dei figli mutano nel tempo in base a diversi fattori, tra cui l'età, gli studi intrapresi, il contesto sociale. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass. civ., n. 13664/2022; Cass. civ., n. 11724/2023).
Dunque, il principio di proporzionalità che permea la disciplina del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore - o anche per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente -, non richiede solamente che il giudice compia una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, ma altresì che egli tenga conto delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.
Pertanto, del tutto legittima è la richiesta del genitore collocatario circa l'aumento dell'assegno di mantenimento a causa dell'aumentare di età della prole e la crescita esonera il genitore richiedente dalla dimostrazione che siano insorte nuove e maggiori esigenze.
pagina 3 di 4 Nel caso in esame, alla luce della documentazione allegata dalle parti, questo Collegio ritiene equo stabilire in € 450,00 (somma di cui alla proposta conciliativa), l'importo dovuto mensilmente da
[...]
(e dallo stesso accettata), in favore di , quale genitore collocatario della CP_1 Parte_1 prole, a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie e Parte_3 Per_1
Restano ferme, per il resto, le ulteriori condizioni già fissate in sede di divorzio (come da proposta conciliativa del 18.09.2024, accettata dal resistente).
Pertanto, entrambi i genitori parteciperanno in parti uguali (50%), al pagamento delle spese straordinarie necessarie per le figlie e Inoltre, in merito al diritto di Parte_3 Per_1 visita/frequentazione padre-figlie, nonché ai tempi della loro permanenza presso ciascun genitore continueranno a valere le statuizioni contenute nella sentenza di divorzio n.334/2022 (che sul punto richiamava le condizioni della separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale del
05.12.2019) e secondo il Piano genitoriale allegato al ricorso.
In merito alle spese processuali, essendo stata parzialmente accolta la domanda della ricorrente ma avendo il espresso la propria volontà di accettare la proposta conciliativa nei termini CP_1 formulati dal Giudice relatore all'udienza del 18.09.2024, ed avendo il tentativo di addivenire ad una soluzione conciliativa non sortito gli esiti sperati per la mancata adesione della e tenuto infine Pt_1 conto del fatto che l'entità dell'assegno di mantenimento per le due figlie che si stima equo è pari ad € 450,00 (somma di cui alla proposta conciliativa), questo Tribunale ritiene sussistente le ragioni per operare l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda depositata il 30.04.2024 da , nata a [...], il [...], nei confronti di Parte_1
, nato a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1 ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Ridetermina in €. 450,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTATI l'assegno di mantenimento delle due figlie e , posto Parte_4 Parte_5
a carico di , corrispondersi in favore di;
Controparte_1 Parte_1
2) Conferma, nel resto, le condizioni già fissate nella sentenza di divorzio, come descritte in motivazione;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, il 31.03.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 323/2024 promosso da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Olga Parte_1 C.F._1
Borrelli, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Nicola Mascilongo n.27, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Controparte_1 C.F._2
Macchiagodena, presso il cui studio in Santa Croce di Magliano (CB), alla Via Gradini Mercato n. 16,
è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.02.2025 il Giudice relatore ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.04.2024, ha chiesto - a modifica delle condizioni Parte_2 contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio di questo Tribunale, n. 334/22, pubblicata il 28.06.2022 (NRG 585/2020) - di accogliere le seguenti conclusioni: “a) disporre che il sig. sia tenuto a versare l'assegno di mantenimento in favore delle figlie in misura Controparte_1
pagina 1 di 4 maggiorata rispetto a ciò che era stato stabilito in sede di divorzio, per un totale di €.600,00 per entrambe le figlie (€.300,00 per ciascuna figlia), indicizzato ISTAT e con decorrenza dal mese di giugno 2024 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed a mezzo di bonifico bancario sul seguente IBAN [...]; b) disporre che entrambi i genitori sono tenuti in egual misura al pagamento delle spese straordinarie in favore delle figlie;
c) disporre che il sig. CP_1 sia tenuto ad incontrare le figlie nel rispetto delle condizioni di cui in sentenza di divorzio
[...] n.334/2022, come da allegato piano genitoriale;
d) con vittoria di spese e onorari di lite”.
Si è costituito in giudizio , il quale - contestando le richieste avverse e sostenendo Controparte_1 che la propria situazione reddituale, rispetto all'epoca del divorzio, è nettamente peggiorata, sia per la ridotta potenzialità lavorativa, sia per le spese da affrontare per una propria vita serena e dignitosa - ha chiesto la conferma dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore delle due figlie, Parte_3 (prossima ai 19 anni) e (prossima ai 16 anni), pari a € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), Per_1 disposto dal Tribunale in sede di divorzio, da versarsi direttamente in favore delle stesse. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa. In merito al rapporto con le due figlie e alla frequentazione con le stesse, il resistente si è limitato successivamente ad affermare che, essendo egli bracciante agricolo, trova la propria fonte di occupazione su lavori periodici e/o stagionali, per i quali non sempre si possono rispettare degli orari di lavoro e/o festività.
All'udienza del 18.09.2024 fissata per la prima comparizione delle parti, il Giudice relatore ha esperito il tentativo di conciliazione, nei termini che seguono: “aumento dell'assegno di mantenimento da € 400 ad € 450,00, ferme restando le condizioni di divorzio già fissate”. Il ha accettato la CP_1 proposta, a differenza della che l'ha rifiutata. Pt_1
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta in quella sede, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle allegazioni difensive, senza la necessità di procedere all'attività istruttoria, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 11.02.2025, assegnando alle parti i termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Nelle note scritte di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale il resistente, oltre a ribadire le proprie richieste già formulate nell'atto introduttivo, ha chiesto, in subordine, che l'assegno di mantenimento per le due figlie della coppia sia contenuto nella somma omnia di € 450,00, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice in corso di causa, ferme restando le condizioni di divorzio già fissate.
All'udienza del 11.02.2025 il Giudice relatore ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
La domanda diretta ad ottenere la modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento delle due figlie della coppia merita di essere parzialmente accolta, nei termini che seguono.
Costituisce principio riconosciuto dall'ordinamento quello secondo il quale i provvedimenti, anche definitivi, che regolano i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono emanati rebus sic stantibus, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo e fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
pagina 2 di 4 La a sostegno della propria domanda, rappresenta che: da settembre 2023 la propria Pt_1 situazione reddituale è notevolmente peggiorata, essendo ella stata assunta come assistente tecnico presso l'I.P.S.E.O.A. “Federico di Svevia” di Termoli, con contratto a tempo determinato (dal 01.09.23 al 30.06.24), con conseguente diminuzione della retribuzione annua da € 27.408,00 (Modello 730/2023), agli attuali € 18.847,05 (comprensivi della 13° mensilità); che le esigenze delle minori e sono notevolmente aumentate;
che la frequentazione fra padre e figlie è sempre Parte_3 Per_1 più sporadica e non avviene comunque nel rispetto delle condizioni stabilite dal Tribunale con la sentenza n.334/2022; che è stata costretta a trasferirsi a Termoli a casa della di lei madre durante la settimana scolastica/lavorativa e a fare ritorno nella casa familiare sita in Rotello solo nei fine settimana, in modo tale da poter abbattere parte dei costi di gestione della casa familiare
(riscaldamento, utenze, carburante, ecc.), di cui è comproprietaria con il CP_1
Il resistente, dal canto suo, ha contestato le avverse richieste sostenendo di essere un semplice bracciante agricolo che svolge lavori stagionali per conto di terzi;
che la ricorrente non versa in stato di bisogno e percepisce, oltre allo stipendio base, anche i contributi per progetti scolastici extracurriculari, beneficiando altresì, del godimento della casa familiare, alla stessa assegnata in sede di divorzio, in quanto collocataria prevalente delle figlie;
che la sua situazione patrimoniale è notevolmente peggiorata rispetto al momento in cui è stato previsto a suo carico il contributo pari ad € 400,00 mensili per il mantenimento delle figlie, essendo diminuita la sua capacità lavorativa ed essendo al contempo aumentate le spese per far fronte alle proprie esigenze di vita, essendo stato costretto a locare un'abitazione per la quale mensilmente versa un canone locatizio di € 250,00 mensili.
Con riguardo a quest'ultimo punto, la ricorrente, nella memoria ex art. 473 bis.17 co. 1 c.p.c., ha precisato che, in realtà, l'immobile in questione è abitato dai genitori del e dallo stesso, il CP_1 quale coabita con essi da oltre 7 anni, ossia dalla separazione con la prestando loro la Pt_1 necessaria assistenza in quanto anziani e malati. Ha evidenziato, inoltre, che detto contratto di locazione è stato concluso in data 08.06.2024, giorno successivo al ritiro presso l'Ufficio postale di Rotello, da parte del del ricorso per il procedimento in oggetto. CP_1
Rispetto a questo contratto, il Collegio non può esimersi dallo stigmatizzarne la “singolarità” in relazione ai tempi di stipula e ai rapporti tra le parti contraenti, a prescindere dal carattere simulato o meno della locazione.
Ad ogni buon conto, occorre evidenziare che, in tema di assegno di mantenimento del figlio, secondo la giurisprudenza l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Le esigenze dei figli mutano nel tempo in base a diversi fattori, tra cui l'età, gli studi intrapresi, il contesto sociale. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass. civ., n. 13664/2022; Cass. civ., n. 11724/2023).
Dunque, il principio di proporzionalità che permea la disciplina del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore - o anche per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente -, non richiede solamente che il giudice compia una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, ma altresì che egli tenga conto delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.
Pertanto, del tutto legittima è la richiesta del genitore collocatario circa l'aumento dell'assegno di mantenimento a causa dell'aumentare di età della prole e la crescita esonera il genitore richiedente dalla dimostrazione che siano insorte nuove e maggiori esigenze.
pagina 3 di 4 Nel caso in esame, alla luce della documentazione allegata dalle parti, questo Collegio ritiene equo stabilire in € 450,00 (somma di cui alla proposta conciliativa), l'importo dovuto mensilmente da
[...]
(e dallo stesso accettata), in favore di , quale genitore collocatario della CP_1 Parte_1 prole, a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie e Parte_3 Per_1
Restano ferme, per il resto, le ulteriori condizioni già fissate in sede di divorzio (come da proposta conciliativa del 18.09.2024, accettata dal resistente).
Pertanto, entrambi i genitori parteciperanno in parti uguali (50%), al pagamento delle spese straordinarie necessarie per le figlie e Inoltre, in merito al diritto di Parte_3 Per_1 visita/frequentazione padre-figlie, nonché ai tempi della loro permanenza presso ciascun genitore continueranno a valere le statuizioni contenute nella sentenza di divorzio n.334/2022 (che sul punto richiamava le condizioni della separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale del
05.12.2019) e secondo il Piano genitoriale allegato al ricorso.
In merito alle spese processuali, essendo stata parzialmente accolta la domanda della ricorrente ma avendo il espresso la propria volontà di accettare la proposta conciliativa nei termini CP_1 formulati dal Giudice relatore all'udienza del 18.09.2024, ed avendo il tentativo di addivenire ad una soluzione conciliativa non sortito gli esiti sperati per la mancata adesione della e tenuto infine Pt_1 conto del fatto che l'entità dell'assegno di mantenimento per le due figlie che si stima equo è pari ad € 450,00 (somma di cui alla proposta conciliativa), questo Tribunale ritiene sussistente le ragioni per operare l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda depositata il 30.04.2024 da , nata a [...], il [...], nei confronti di Parte_1
, nato a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1 ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Ridetermina in €. 450,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTATI l'assegno di mantenimento delle due figlie e , posto Parte_4 Parte_5
a carico di , corrispondersi in favore di;
Controparte_1 Parte_1
2) Conferma, nel resto, le condizioni già fissate nella sentenza di divorzio, come descritte in motivazione;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, il 31.03.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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