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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 612/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Alfredo GROSSO Presidente
Dott. Roberto RIVELLO Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 612/ 2022 di R.G.
PROMOSSA DA:
CONVENT s.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t. dott. , Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Morelli del Foro di Bergamo, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore con domicilio digitale in virtù di procura allegata all'atto di citazione Email_1 d'appello. Appellante
CONTRO
- ente ecclesiastico Controparte_2 civilmente riconosciuto iscritta al n. 639/1987 del Registro delle Persone Giuridiche della
Prefettura di Roma - in persona della Superiora Generale suo legale rappresentante p.t. Sr. , rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Artiglieri del Foro di Parte_1
Roma ) ed elettivamente domiciliata presso Email_2 l'Avv. Pietro Caire con domicilio digitale giusta procura in Email_3 calce alla comparsa di costituzione in appello
Appellata
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 10 aprile 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accogliere il presente appello (…) e in riforma della sentenza n. 146/2022, emessa in data 25 marzo 2022, pubblicata in pari data,
1 Repertorio n. 385/2022, dal Tribunale di Vercelli (Giudice dott. Giovanni Campese), previe le declaratorie del caso. accogliere le seguenti domande:
In via principale
- accertato e dichiarato l'inadempimento da parte della convenuta Controparte_2
Giuseppe come sopra, delle obbligazioni assunte con il Contratto
[...]
Preliminare del 31 maggio 2016 in atti (come integrato e modificato con scrittura privata del 6 settembre 2016 in atti, sottoscritta dall'attrice e dalla predetta
, pronunciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. la risoluzione CP_2 del suddetto Contratto preliminare come sopra integrato e modificato, con condanna della medesima delle figlie di al risarcimento a favore CP_2 CP_2 dell'attrice di tutti i danni dalla medesima subiti, nella misura di € 7.391187.46 o in quell'altra somma ritenuta giusta dal Giudice in base a quanto accertato in corso di causa o, in difetto, dal medesimo liquidata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., in ogni caso oltre interessi dal dovuto al saldo:
- previa revoca se del caso dell'ordinanza del 18 febbraio 2020, condannare altresì la convenuta al pagamento, a favore Controparte_2 dell'attrice, della somma pari agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, maturati sull'importo di € 300.000.00 (versato a titolo di caparra) con decorrenza dal 31 maggio 2016, al netto della somma di € 3972,74 corrisposta dalla in data CP_2
10.03.20 a titolo di interessi legali.
In via istruttoria:
- ammettersi la produzione dei documenti nn. 73 e 74;
- disporre CTU come richiesto in atti avente ad oggetto:
(i) accertare e determinare il valore di mercato dell'Immobile (anche e soprattutto alla luce del Progetto di NV, delle autorizzazioni amministrative dalla stessa ottenute per la sua realizzazione e dell'accordo raggiunto con NH. della perizia di cui al dọc. 49 nonché dell'ulteriore documentazione versata in atti) al momento della trascrizione del Secondo Preliminare (i.e. il preliminare Congregazione-NV del 3.12.2018) oppure al momento della proposta domanda di risoluzione (17 gennaio 2020); nonché,
(ii) accertare e valutare la congruità delle poste di danno emergente reclamate da nel Capitolo 5 (nonché alle pagg. 13-17 della Memoria NV ex art 183 VI CP_3 comma n. 2 cpc, alla luce degli atti e di tutti i documenti versati in atti da parte attrice e delle testimonianze assunte.
IN OGNI CASO
Spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, fase cautelare inclusa integralmente rifuse”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis,
- rigettare il gravame presentato dalla in quanto inammissibile e CP_4 comunque privo di ogni e qualsiasi fondamento, sia in fatto che in diritto.
- con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società NV srl ha convenuto dinanzi al Tribunale di Vercelli la
[...]
- ente ecclesiastico civilmente riconosciuto - e la Controparte_2 [...]
in relazione a un contratto preliminare di compravendita che la NV Controparte_5 srl ha stipulato con la in data 31 maggio 2016, avente ad oggetto un CP_2 compendio immobiliare sito a Venezia, Sestiere Cannaregio n. 1486, per un corrispettivo pari ad € 3.650.000,00, di cui € 300.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.
2 Il contratto preliminare non è stato trascritto ed era sottoposto a condizione risolutiva connessa “al mancato rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge e dal diritto canonico entro e non oltre il 10 settembre [2016 ndr] o il termine successivo che la promissaria acquirente potrà comunicare entro la scadenza del suddetto termine” (cfr. art. 2).
In data 6 settembre 2016, la NV srl e la Controparte_2 hanno sottoscritto un atto integrativo e modificativo del precedente, con il quale, dato atto del mancato rilascio “della prescritta autorizzazione all'alienazione da parte del Ministero dei Beni Culturali (…), che inoltre esistono eccezioni/contestazioni da parte dell'Amministrazione del Comune di Venezia circa la legittimità urbanistica dei due corpi di fabbrica posti sullo scoperto nord a ridosso del muro di cinta canale” e che entrambe le situazioni “sono ostative alla stipula del rogito di compravendita e per questo fissano di comune accordo nuovo termine del rogito”, al 31 dicembre 2016, prorogabile sino all'ottenimento delle autorizzazioni.
In data 3 dicembre 2018, tuttavia, la Congregazione ha stipulato con la società
[...] un secondo contratto preliminare sul medesimo immobile, al prezzo di Controparte_5
€ 5.500.000,00 e tale contratto è stato trascritto in data 4 dicembre 2018.
La NV srl ha quindi domandato:
- In via principale, la declaratoria di nullità del secondo contratto preliminare stipulato tra la e la per illiceità della causa ex art. CP_2 Controparte_6
1343 c.c., ovvero per motivo illecito comune ex art. 1345 c.c. o ancora per simulazione assoluta.
- In subordine, l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del primo contratto preliminare, con trasferimento della proprietà del bene in proprio favore.
- In via ulteriormente subordinata, l'accertamento della responsabilità contrattuale della ed extracontrattuale di con richiesta di risarcimento CP_2 Controparte_5 del danno.
La si è costituita in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda CP_2 per mancato esperimento del procedimento di mediazione e contestando la fondatezza delle domande attoree.
Anche si è costituita, deducendo tra l'altro, la propria buona fede in Controparte_5 quanto ignorava l'esistenza del contratto precedente la cui esistenza non risultava da pubblicità immobiliare.
In data 13 aprile 2019, la società NV srl ha avanzato istanza di sequestro giudiziario dell'immobile che il Tribunale ha respinto con ordinanza del 18 maggio 2019, confermata a seguito di reclamo con provvedimento del 16.07.2019, in quanto, non veniva a configurarsi una controversia sulla proprietà o sul possesso, né un diritto tutelabile del primo promissario acquirente perché si provvedesse alla custodia o gestione temporanea del bene nelle more del giudizio di merito instaurato ex art. 2932 c.c.
Nel prosieguo del giudizio, il primo Giudice ha assegnato termine per la presentazione di domanda di mediazione ed all'esito negativo della stessa, con la memoria ex art. 183
VI co., n. 2 c.p.c. depositata in data 17 gennaio 2020, l'attrice NV srl ha modificato
3 la propria domanda nei confronti della da adempimento in forma CP_2 specifica del contratto preliminare in domanda di risoluzione dello stesso.
A seguito della nuova domanda di parte attrice, poiché la convenuta si è CP_2 dichiarata disponibile ad adempiere spontaneamente al pagamento della somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria maggiorata degli interessi al tasso legale e ritenendo con ciò integrata una non contestazione rilevante ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., il Tribunale con ordinanza del 18.02 2020, ha ordinato alla di pagare alla NV srl CP_2 la somma di ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, con gli interessi legali dalla data del ricevimento (31 maggio 2016) al saldo.
La Congregazione, ottemperando a tale ordinanza, ha corrisposto alla NV srl in data
10 marzo 2020 la somma di € 300.000,00, nonché euro 3.972,74 a titolo di interessi legali su tale somma dal 31 maggio 2016.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prove testimoniali e documentali quindi, con sentenza n.146/ 2022, pubblicata in data 25 marzo 2022, è stata decisa con il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti delle parti convenute con relativa condanna della NV s.r.l. al pagamento delle spese processuali.
Per quanto rileva in questa sede di impugnazione:
- Non essendo emerso un inadempimento degli obblighi contrattuali addebitatabile alla NV srl, devono pertanto essere rigettate le domande dell'attrice rivolte a ottenere la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto stipulato con la Congregazione in data 41.05.2016 (così come integrato con la scrittura del 06.09.2016) per inadempimento del contratto da parte della convenuta e la conseguente condanna al risarcimento dei danni.
- Mancando un inadempimento addebitabile alla deve essere CP_2 analogamente rigettata la richiesta dell'attrice volta a ottenere il pagamento degli interessi moratori ex D.Lvo 231/2002 maturati dell'importo di Euro
300.000,00 versato a titolo di caparra confirmatoria, al netto della somma di euro 3.972,74 già corrisposta dalla in data 10.03.2020 a titolo CP_2 di interessi legali.
- Per ciò che riguarda l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. emessa in data 18.02.2020 (…) non vi è luogo a provvedere, non essendo contestato dalle parti che il pagamento intimato è stato eseguito dalla Congregazione e non avendo quest'ultima più nulla chiesto al riguardo.
- Quanto infine alla richiesta dell'attrice di rimessione in termini per la produzione dei due documenti indicati alle pagg. 14 e seguenti della sua comparsa conclusionale, l'istanza non può essere accolta. In effetti la NV non ha congruamente provato di aver chiesto la rimessione in termini nella prima udienza o nella prima difesa successiva al momento in cui i documenti sono venuti a esistenza ovvero sono divenuti conoscibili dalla parte con l'ordinaria diligenza”.
Avverso tale sentenza notificata in data 29.03.2022, la società NV srl ha interposto appello chiedendone la riforma nei soli confronti della Controparte_2
con atto notificato in data 26.04.2022 anche alla a titolo di denuncia
[...] CP_5 della lite.
4 L'impugnazione prospetta sei motivi di censura.
Il primo motivo denuncia l'erronea valutazione in fatto ed in diritto della condizione apposta, dell'avveramento della condizione risolutiva e, quindi, della validità ed efficacia del Contratto Preliminare (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. 1353, 1362 e 1363 c.c.)
Il secondo, lamenta erronea valutazione in fatto ed in diritto della condotta delle parti circa la permanenza dell'efficacia del contratto (violazione degli artt. 1322, 1350 comma 1, 1351, 1367, 1372, 1453 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.).
Il terzo motivo d'appello, eccepisce l'erroneità della statuizione dell'assenza di inadempimento in capo a (violazione degli att. 111 co. 6 Cost. e 116, 132 CP_2
c.p.c., 1218, 1358 e 1350, 1362,1453, 1455 e 2697 c.c.).
Il quarto motivo, si duole della violazione della normativa inerente l'istanza di rimessione in termini formulata da nel giudizio di primo grado con la propria CP_4 comparsa conclusionale in relazione ai docc. 73 e 74 (violazione art. 153 c.p.c.).
Con il quinto motivo, l'appellante censura il rigetto della domanda al risarcimento danni e pagamento degli interessi moratori sulla caparra (in conseguenza degli errori giuridici oggetto di censura nei precedenti motivi).
Il sesto motivo attiene alla erroneità nella condanna alle spese di causa.
Parte appellata si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 10.04.2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del termine di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
*** *** *** Il primo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha affermato che “Si può dunque ritenere che si sia avverata la condizione risolutiva del contratto preliminare, già prevista dall'art. 2 della scrittura del 31.05.2016”.
La censura è inammissibile per difetto di interesse.
La sentenza impugnata ha infatti ritenuto di non poter dichiarare la risoluzione del contratto per il verificarsi della condizione in parola “essendo mancata da parte della convenuta un'espressa eccezione in tal senso”; in altri termini il CP_2 passaggio della sentenza attinto dal motivo in esame, non è stato ritenuto dal Giudice utilizzabile ai fini della decisione in quanto “l'eccezione di risoluzione del contratto per avveramento della condizione risolutiva(…) è una eccezione in senso stretto che il giudice non può rilevare d'ufficio, né la parte sollevare per la prima volta in appello”; il che esclude, in capo alla società NV, un interesse ad impugnare che, invece, insorge solo in relazione ai passaggi motivazionali che hanno determinato la soccombenza.
Il richiamato ultimo passaggio della sentenza di primo grado, introduce l'esame del secondo e del terzo motivo d'impugnazione con i quali, rispettivamente, si lamenta una
5 erronea valutazione della condotta delle parti circa la permanenza di efficacia del contratto denunciando la violazione degli artt. 1322, 1350 comma 1, 1351, 1367, 1372,
1453 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e, si eccepisce, l'erroneità della statuizione che ha affermato l'assenza di inadempimento in capo a e la violazione degli att. CP_2
111 co. 6 Cost. e 116, 132 c.p.c., 1218, 1358 e 1350, 1362,1453, 1455 e 2697 c.c.).
I motivi sono infondati alla luce della diversa motivazione che segue che lascia comunque invariate le conclusioni espresse dalla sentenza gravata.
Vale osservare che l'inadempimento posto a base della domanda di risoluzione contrattuale e del risarcimento dei danni della è da quest'ultima riferito all'aver CP_3 la Congregazione promesso in vendita a lo stesso immobile che aveva già CP_5 formato oggetto di altro contratto preliminare (cfr. memoria ex art.183 VI co. n. 1).
Si impone pertanto di verificare se al 3 dicembre 2018 (data del secondo contratto preliminare concluso dalla con , sussistesse ancora un vincolo CP_2 Pt_2 contrattuale tra la Congregazione e la NV.
La Corte osserva che la ricognizione esposta nelle pagg. 9) e 10) della sentenza di primo grado, sia correttamente delineata nei termini che seguono:
“Dalla documentazione prodotta risulta pacificamente che con scrittura privata in data 31.05.2016 (…) la e la stipulavano un contratto preliminare di CP_3 CP_2 compravendita (non trascritto), nel quale la prometteva di vendere alla CP_2
che prometteva di acquistare, la piena proprietà dell'unità immobiliare (piani CP_3 terreno, primo, secondo e sottotetto) sita in Venezia, Sestriere Cannaregio n.1486, con due giardini di pertinenza, su uno dei quali insistevano due locali a uso deposito pure di pertinenza, censita al NCEU del Comune di Venezia, sez. Urb. VE, al fg. 12, mapp. 607 graffato al mapp. 608 e 940. Nel contratto preliminare (v. art. 2) la Congregazione dichiarava e la promissaria acquirente prendeva atto che l'immobile “è soggetto alle disposizioni del D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42, essendo iscritto tra gli edifici di notevole interesse storico ed artistico della città di Venezia” e che “per sottoscrivere la vendita sarà necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero ai sensi dell'art. 56 del D.lvo n. 42/2004 e la Licentia della Santa Sede”. Le parti, pertanto, pattuivano che il contratto “è risolutivamente condizionato al mancato rilascio delle autorizzazioni previste dalla Legge e dal Diritto Canonico entro
e non oltre il 10.09.2016 o il termine successivo che la promissaria acquirente potrà comunicare entro la scadenza del suddetto termine”.
Inoltre la vendita era soggetta al diritto di prelazione spettante al Controparte_7 ai sensi dell'art. 60 D.Lvo n. 42/2004 e sottoposta alla condizione
[...] sospensiva di cui all'art. 61 n. 4 del medesimo decreto. Infine le parti si impegnavano a stipulare un ulteriore atto, da annotarsi a margine della trascrizione dell'atto definitivo di vendita, al fine di accertare l'avveramento della condizione e la consegna del bene.
Il prezzo della compravendita era convenuto in euro 3.650.000,00 e la CP_3 corrispondeva alla a titolo di caparra confirmatoria, la somma di euro CP_2 300.000,00 “mediante compensazione con credito certo ed esistente nei confronti della promissaria acquirente” (v. art. 4). Il pagamento del saldo del prezzo era previsto contestualmente alla stipulazione del contratto definitivo.
Con successiva scrittura in data 06.09.2016 (...) le parti prendevano atto che la promittente venditrice non era ancora in possesso della prescritta autorizzazione
6 all'alienazione da parte del Ministero dei Beni culturali e che inoltre esistevano
“eccezioni/contestazioni da parte dell'Amministrazione del circa la Controparte_8 legittimità urbanistica dei due corpi di fabbrica posti allo scoperto nord a ridosso del muro di cinta verso canale, che tale circostanza preclude l'iter procedimentale di rilascio di titoli autorizzatori, che per tale motivo è indispensabile che parte promittente venditrice consegua la piena definizione della libertà urbanistica dei due manufatti o fornendo all'amministrazione elementi certi a confutazione della asserita illegittimità o acquisendo sanatoria amministrativa”. In detta scrittura integrativa le parti si davano inoltre atto “che entrambe le situazioni su rappresentate sono ostative alla stipula del rogito di compravendita e per questo fissano di comune accordo nuovo termine del 31.12.2016 e comunque fino al concretizzarsi delle condizioni amministrative necessarie per l'acquisizione di titolo edilizio abitativo”. Successivamente alla scadenza del termine del 31.12.2016, con comunicazione in data 27.06.2017 inviata alla i membri del consiglio della Congregazione, “avendo CP_3 saputo che la documentazione necessaria è stata completata” deliberavano di “porre un termine perentorio alla stipula del rogito per la vendita dell'immobile”, che individuavano nel 15.7.2017 (v. doc. 8 attrice).
A fronte di ciò la con lettera in data 13.07.2017 (v. doc. 9 attrice), convocava CP_3 la Congregazione avanti al notaio per la data del 27.07.2017”.
Sulla base della su trascritta ricostruzione documentale, il Tribunale ha condivisibilmente dedotto che: “… si può osservare quanto segue. Nel contratto preliminare del 31.05.2016 le parti stabilivano che lo stesso era “risolutivamente condizionato al mancato rilascio delle autorizzazioni previste dalla Legge e dal Diritto
Canonico entro il 10.09.2016 o il termine successivo che la promissaria acquirente potrà comunicare entro la scadenza del suddetto termine”. Con la scrittura integrativa del 06.09.2016 le parti fissavano di comune accordo “nuovo termine per la stipula del rogito che, salvo ulteriore e necessario rinvio, viene disposta al 31.12.2016 e comunque fino al concretizzarsi delle condizioni amministrative necessarie per l'acquisizione di titolo edilizio abitativo”. Con tale previsione, dunque, veniva riformulata la condizione risolutiva pattuita nel contratto iniziale.” Prima della data del 31.12.2016 nessuna delle parti comunicava o richiedeva la rifissazione del termine cui erano risolutamente condizionati gli effetti obbligatori nascenti dal contratto iniziale.
Si può dunque ritenere che si sia avverata la condizione risolutiva del contratto preliminare, già prevista all'art. 2 della scrittura del 31.05.2016” (cfr. pagg. 10 e 11 sentenza).
Il verificarsi dunque della condizione risolutiva apposta al contratto, ha determinato venir meno ex lege del vincolo obbligatorio inter partes e, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prima istanza, trattandosi di fatto che incide sulla sussistenza del titolo posto a fondamento della pretesa attorea, deve considerarsi rilevabile d'ufficio.
Sul punto, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di avverarsi di una pattuita condizione risolutiva, non si dà inadempimento di una parte, bensì risoluzione di diritto del contratto senza imputazione d'inadempimento.
(Cass. civ. Sez. II, Ord. 4 settembre 2020, n. 18464).
7 Tale orientamento, merita sottolinearsi, si pone in continuità con la giurisprudenza sia delle Sezioni Unite (v. Cass. S.U. 10531/2012) sia di altre pronunce (Cass. 18602/2013;
Cass. 13335/2015; Cass. 23587/2016; Cass. 18830/2020; Cass. 22371/2021; Cass.
41474/2021) che distinguono le eccezioni in senso lato – rilevabili dal giudice se risultano ex actis - dalle eccezioni in senso stretto che richiedono la tempestiva iniziativa di parte.
Ne discende che il giudice deve prendere atto degli effetti estintivi automaticamente prodotti dalla condizione risolutiva, con effetto retroattivo, ai sensi dell'art. 1353 c.c. e ciò quand'anche la parte non abbia espressamente domandato la risoluzione di diritto in base alla clausola perché è in tal modo che viene attuato il principio generale – più volte ribadito dalla Suprema Corte – secondo cui “il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte”, dovendosi ricomprendere in tali eccezioni in senso lato, anche il fatto estintivo costituito dall'avveramento di una condizione risolutiva contrattuale. (cfr. Cass. civ. Sez. II, ord. 13 dicembre 2023, n. 36301).
Stante la disamina che precede deve affermarsi che, il 3 dicembre 2018 - data in cui la ha stipulato con la il secondo preliminare, fatto questo che CP_2 CP_5 l'attrice contesta come inadempimento alla - non risultava sussistere più CP_2 alcun vincolo contrattuale tra la e la NV. CP_2
L'avveramento della condizione risolutiva, rende pertanto improponibile e giuridicamente infondata la domanda di risoluzione per inadempimento, alla quale rimanda sia (indirettamente) il quarto motivo d'appello sia (direttamente) il quinto motivo di gravame, giacché l'effetto dissolutivo del contratto discende da un evento dedotto in contratto come causa di scioglimento e non da un comportamento colpevole della controparte con consequenziale inconfigurabilità del risarcimento del danno da inadempimento, mancando l'elemento soggettivo della colpa.
Quanto esposto esonera dallo scrutinio del sesto motivo d'appello, con il quale l'appellante denuncia l'erroneità della condanna alle spese processuali del primo grado di giudizio, avanzato ipotizzando l'accoglimento dei motivi d'appello proposti.
Al rigetto dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., consegue la condanna di parte appellante in favore di parte appellata, al pagamento delle spese processuali anche del secondo grado di giudizio, che si liquidano applicando il D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 4.000.001 a 8.000.000, ai valori minimi, temendo conto che, in sede di gravame, non stata attività istruttoria e così in complessivi € 20.335,00= distinti come segue: per la “Fase di studio” € 6.268,00=, introduttiva € 3.645,00=, decisionale € 10.422,00=, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla NV srl avverso la sentenza del tribunale di Vercelli n. 146/2022, pubblicata in data 25.03.2022 e notificata il 29.03.2022, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa,
- Respinge l'impugnazione;
- Condanna parte appellante, a rifondere alla Controparte_2
le spese del gravame che liquida, come esposto in motivazione, in
[...]
8 complessivi € 20.335,00=, oltre rimborso forfettario stabilito nella misura fissa del 15% sul compenso spettante all'avvocato, CPA ed IVA se dovuta.
- Ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 6 novembre 2024.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Alfredo Grosso
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Alfredo GROSSO Presidente
Dott. Roberto RIVELLO Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 612/ 2022 di R.G.
PROMOSSA DA:
CONVENT s.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t. dott. , Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Morelli del Foro di Bergamo, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore con domicilio digitale in virtù di procura allegata all'atto di citazione Email_1 d'appello. Appellante
CONTRO
- ente ecclesiastico Controparte_2 civilmente riconosciuto iscritta al n. 639/1987 del Registro delle Persone Giuridiche della
Prefettura di Roma - in persona della Superiora Generale suo legale rappresentante p.t. Sr. , rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Artiglieri del Foro di Parte_1
Roma ) ed elettivamente domiciliata presso Email_2 l'Avv. Pietro Caire con domicilio digitale giusta procura in Email_3 calce alla comparsa di costituzione in appello
Appellata
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 10 aprile 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accogliere il presente appello (…) e in riforma della sentenza n. 146/2022, emessa in data 25 marzo 2022, pubblicata in pari data,
1 Repertorio n. 385/2022, dal Tribunale di Vercelli (Giudice dott. Giovanni Campese), previe le declaratorie del caso. accogliere le seguenti domande:
In via principale
- accertato e dichiarato l'inadempimento da parte della convenuta Controparte_2
Giuseppe come sopra, delle obbligazioni assunte con il Contratto
[...]
Preliminare del 31 maggio 2016 in atti (come integrato e modificato con scrittura privata del 6 settembre 2016 in atti, sottoscritta dall'attrice e dalla predetta
, pronunciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. la risoluzione CP_2 del suddetto Contratto preliminare come sopra integrato e modificato, con condanna della medesima delle figlie di al risarcimento a favore CP_2 CP_2 dell'attrice di tutti i danni dalla medesima subiti, nella misura di € 7.391187.46 o in quell'altra somma ritenuta giusta dal Giudice in base a quanto accertato in corso di causa o, in difetto, dal medesimo liquidata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., in ogni caso oltre interessi dal dovuto al saldo:
- previa revoca se del caso dell'ordinanza del 18 febbraio 2020, condannare altresì la convenuta al pagamento, a favore Controparte_2 dell'attrice, della somma pari agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, maturati sull'importo di € 300.000.00 (versato a titolo di caparra) con decorrenza dal 31 maggio 2016, al netto della somma di € 3972,74 corrisposta dalla in data CP_2
10.03.20 a titolo di interessi legali.
In via istruttoria:
- ammettersi la produzione dei documenti nn. 73 e 74;
- disporre CTU come richiesto in atti avente ad oggetto:
(i) accertare e determinare il valore di mercato dell'Immobile (anche e soprattutto alla luce del Progetto di NV, delle autorizzazioni amministrative dalla stessa ottenute per la sua realizzazione e dell'accordo raggiunto con NH. della perizia di cui al dọc. 49 nonché dell'ulteriore documentazione versata in atti) al momento della trascrizione del Secondo Preliminare (i.e. il preliminare Congregazione-NV del 3.12.2018) oppure al momento della proposta domanda di risoluzione (17 gennaio 2020); nonché,
(ii) accertare e valutare la congruità delle poste di danno emergente reclamate da nel Capitolo 5 (nonché alle pagg. 13-17 della Memoria NV ex art 183 VI CP_3 comma n. 2 cpc, alla luce degli atti e di tutti i documenti versati in atti da parte attrice e delle testimonianze assunte.
IN OGNI CASO
Spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, fase cautelare inclusa integralmente rifuse”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis,
- rigettare il gravame presentato dalla in quanto inammissibile e CP_4 comunque privo di ogni e qualsiasi fondamento, sia in fatto che in diritto.
- con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società NV srl ha convenuto dinanzi al Tribunale di Vercelli la
[...]
- ente ecclesiastico civilmente riconosciuto - e la Controparte_2 [...]
in relazione a un contratto preliminare di compravendita che la NV Controparte_5 srl ha stipulato con la in data 31 maggio 2016, avente ad oggetto un CP_2 compendio immobiliare sito a Venezia, Sestiere Cannaregio n. 1486, per un corrispettivo pari ad € 3.650.000,00, di cui € 300.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.
2 Il contratto preliminare non è stato trascritto ed era sottoposto a condizione risolutiva connessa “al mancato rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge e dal diritto canonico entro e non oltre il 10 settembre [2016 ndr] o il termine successivo che la promissaria acquirente potrà comunicare entro la scadenza del suddetto termine” (cfr. art. 2).
In data 6 settembre 2016, la NV srl e la Controparte_2 hanno sottoscritto un atto integrativo e modificativo del precedente, con il quale, dato atto del mancato rilascio “della prescritta autorizzazione all'alienazione da parte del Ministero dei Beni Culturali (…), che inoltre esistono eccezioni/contestazioni da parte dell'Amministrazione del Comune di Venezia circa la legittimità urbanistica dei due corpi di fabbrica posti sullo scoperto nord a ridosso del muro di cinta canale” e che entrambe le situazioni “sono ostative alla stipula del rogito di compravendita e per questo fissano di comune accordo nuovo termine del rogito”, al 31 dicembre 2016, prorogabile sino all'ottenimento delle autorizzazioni.
In data 3 dicembre 2018, tuttavia, la Congregazione ha stipulato con la società
[...] un secondo contratto preliminare sul medesimo immobile, al prezzo di Controparte_5
€ 5.500.000,00 e tale contratto è stato trascritto in data 4 dicembre 2018.
La NV srl ha quindi domandato:
- In via principale, la declaratoria di nullità del secondo contratto preliminare stipulato tra la e la per illiceità della causa ex art. CP_2 Controparte_6
1343 c.c., ovvero per motivo illecito comune ex art. 1345 c.c. o ancora per simulazione assoluta.
- In subordine, l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del primo contratto preliminare, con trasferimento della proprietà del bene in proprio favore.
- In via ulteriormente subordinata, l'accertamento della responsabilità contrattuale della ed extracontrattuale di con richiesta di risarcimento CP_2 Controparte_5 del danno.
La si è costituita in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda CP_2 per mancato esperimento del procedimento di mediazione e contestando la fondatezza delle domande attoree.
Anche si è costituita, deducendo tra l'altro, la propria buona fede in Controparte_5 quanto ignorava l'esistenza del contratto precedente la cui esistenza non risultava da pubblicità immobiliare.
In data 13 aprile 2019, la società NV srl ha avanzato istanza di sequestro giudiziario dell'immobile che il Tribunale ha respinto con ordinanza del 18 maggio 2019, confermata a seguito di reclamo con provvedimento del 16.07.2019, in quanto, non veniva a configurarsi una controversia sulla proprietà o sul possesso, né un diritto tutelabile del primo promissario acquirente perché si provvedesse alla custodia o gestione temporanea del bene nelle more del giudizio di merito instaurato ex art. 2932 c.c.
Nel prosieguo del giudizio, il primo Giudice ha assegnato termine per la presentazione di domanda di mediazione ed all'esito negativo della stessa, con la memoria ex art. 183
VI co., n. 2 c.p.c. depositata in data 17 gennaio 2020, l'attrice NV srl ha modificato
3 la propria domanda nei confronti della da adempimento in forma CP_2 specifica del contratto preliminare in domanda di risoluzione dello stesso.
A seguito della nuova domanda di parte attrice, poiché la convenuta si è CP_2 dichiarata disponibile ad adempiere spontaneamente al pagamento della somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria maggiorata degli interessi al tasso legale e ritenendo con ciò integrata una non contestazione rilevante ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., il Tribunale con ordinanza del 18.02 2020, ha ordinato alla di pagare alla NV srl CP_2 la somma di ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, con gli interessi legali dalla data del ricevimento (31 maggio 2016) al saldo.
La Congregazione, ottemperando a tale ordinanza, ha corrisposto alla NV srl in data
10 marzo 2020 la somma di € 300.000,00, nonché euro 3.972,74 a titolo di interessi legali su tale somma dal 31 maggio 2016.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prove testimoniali e documentali quindi, con sentenza n.146/ 2022, pubblicata in data 25 marzo 2022, è stata decisa con il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti delle parti convenute con relativa condanna della NV s.r.l. al pagamento delle spese processuali.
Per quanto rileva in questa sede di impugnazione:
- Non essendo emerso un inadempimento degli obblighi contrattuali addebitatabile alla NV srl, devono pertanto essere rigettate le domande dell'attrice rivolte a ottenere la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto stipulato con la Congregazione in data 41.05.2016 (così come integrato con la scrittura del 06.09.2016) per inadempimento del contratto da parte della convenuta e la conseguente condanna al risarcimento dei danni.
- Mancando un inadempimento addebitabile alla deve essere CP_2 analogamente rigettata la richiesta dell'attrice volta a ottenere il pagamento degli interessi moratori ex D.Lvo 231/2002 maturati dell'importo di Euro
300.000,00 versato a titolo di caparra confirmatoria, al netto della somma di euro 3.972,74 già corrisposta dalla in data 10.03.2020 a titolo CP_2 di interessi legali.
- Per ciò che riguarda l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. emessa in data 18.02.2020 (…) non vi è luogo a provvedere, non essendo contestato dalle parti che il pagamento intimato è stato eseguito dalla Congregazione e non avendo quest'ultima più nulla chiesto al riguardo.
- Quanto infine alla richiesta dell'attrice di rimessione in termini per la produzione dei due documenti indicati alle pagg. 14 e seguenti della sua comparsa conclusionale, l'istanza non può essere accolta. In effetti la NV non ha congruamente provato di aver chiesto la rimessione in termini nella prima udienza o nella prima difesa successiva al momento in cui i documenti sono venuti a esistenza ovvero sono divenuti conoscibili dalla parte con l'ordinaria diligenza”.
Avverso tale sentenza notificata in data 29.03.2022, la società NV srl ha interposto appello chiedendone la riforma nei soli confronti della Controparte_2
con atto notificato in data 26.04.2022 anche alla a titolo di denuncia
[...] CP_5 della lite.
4 L'impugnazione prospetta sei motivi di censura.
Il primo motivo denuncia l'erronea valutazione in fatto ed in diritto della condizione apposta, dell'avveramento della condizione risolutiva e, quindi, della validità ed efficacia del Contratto Preliminare (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. 1353, 1362 e 1363 c.c.)
Il secondo, lamenta erronea valutazione in fatto ed in diritto della condotta delle parti circa la permanenza dell'efficacia del contratto (violazione degli artt. 1322, 1350 comma 1, 1351, 1367, 1372, 1453 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.).
Il terzo motivo d'appello, eccepisce l'erroneità della statuizione dell'assenza di inadempimento in capo a (violazione degli att. 111 co. 6 Cost. e 116, 132 CP_2
c.p.c., 1218, 1358 e 1350, 1362,1453, 1455 e 2697 c.c.).
Il quarto motivo, si duole della violazione della normativa inerente l'istanza di rimessione in termini formulata da nel giudizio di primo grado con la propria CP_4 comparsa conclusionale in relazione ai docc. 73 e 74 (violazione art. 153 c.p.c.).
Con il quinto motivo, l'appellante censura il rigetto della domanda al risarcimento danni e pagamento degli interessi moratori sulla caparra (in conseguenza degli errori giuridici oggetto di censura nei precedenti motivi).
Il sesto motivo attiene alla erroneità nella condanna alle spese di causa.
Parte appellata si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 10.04.2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del termine di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
*** *** *** Il primo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha affermato che “Si può dunque ritenere che si sia avverata la condizione risolutiva del contratto preliminare, già prevista dall'art. 2 della scrittura del 31.05.2016”.
La censura è inammissibile per difetto di interesse.
La sentenza impugnata ha infatti ritenuto di non poter dichiarare la risoluzione del contratto per il verificarsi della condizione in parola “essendo mancata da parte della convenuta un'espressa eccezione in tal senso”; in altri termini il CP_2 passaggio della sentenza attinto dal motivo in esame, non è stato ritenuto dal Giudice utilizzabile ai fini della decisione in quanto “l'eccezione di risoluzione del contratto per avveramento della condizione risolutiva(…) è una eccezione in senso stretto che il giudice non può rilevare d'ufficio, né la parte sollevare per la prima volta in appello”; il che esclude, in capo alla società NV, un interesse ad impugnare che, invece, insorge solo in relazione ai passaggi motivazionali che hanno determinato la soccombenza.
Il richiamato ultimo passaggio della sentenza di primo grado, introduce l'esame del secondo e del terzo motivo d'impugnazione con i quali, rispettivamente, si lamenta una
5 erronea valutazione della condotta delle parti circa la permanenza di efficacia del contratto denunciando la violazione degli artt. 1322, 1350 comma 1, 1351, 1367, 1372,
1453 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e, si eccepisce, l'erroneità della statuizione che ha affermato l'assenza di inadempimento in capo a e la violazione degli att. CP_2
111 co. 6 Cost. e 116, 132 c.p.c., 1218, 1358 e 1350, 1362,1453, 1455 e 2697 c.c.).
I motivi sono infondati alla luce della diversa motivazione che segue che lascia comunque invariate le conclusioni espresse dalla sentenza gravata.
Vale osservare che l'inadempimento posto a base della domanda di risoluzione contrattuale e del risarcimento dei danni della è da quest'ultima riferito all'aver CP_3 la Congregazione promesso in vendita a lo stesso immobile che aveva già CP_5 formato oggetto di altro contratto preliminare (cfr. memoria ex art.183 VI co. n. 1).
Si impone pertanto di verificare se al 3 dicembre 2018 (data del secondo contratto preliminare concluso dalla con , sussistesse ancora un vincolo CP_2 Pt_2 contrattuale tra la Congregazione e la NV.
La Corte osserva che la ricognizione esposta nelle pagg. 9) e 10) della sentenza di primo grado, sia correttamente delineata nei termini che seguono:
“Dalla documentazione prodotta risulta pacificamente che con scrittura privata in data 31.05.2016 (…) la e la stipulavano un contratto preliminare di CP_3 CP_2 compravendita (non trascritto), nel quale la prometteva di vendere alla CP_2
che prometteva di acquistare, la piena proprietà dell'unità immobiliare (piani CP_3 terreno, primo, secondo e sottotetto) sita in Venezia, Sestriere Cannaregio n.1486, con due giardini di pertinenza, su uno dei quali insistevano due locali a uso deposito pure di pertinenza, censita al NCEU del Comune di Venezia, sez. Urb. VE, al fg. 12, mapp. 607 graffato al mapp. 608 e 940. Nel contratto preliminare (v. art. 2) la Congregazione dichiarava e la promissaria acquirente prendeva atto che l'immobile “è soggetto alle disposizioni del D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42, essendo iscritto tra gli edifici di notevole interesse storico ed artistico della città di Venezia” e che “per sottoscrivere la vendita sarà necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero ai sensi dell'art. 56 del D.lvo n. 42/2004 e la Licentia della Santa Sede”. Le parti, pertanto, pattuivano che il contratto “è risolutivamente condizionato al mancato rilascio delle autorizzazioni previste dalla Legge e dal Diritto Canonico entro
e non oltre il 10.09.2016 o il termine successivo che la promissaria acquirente potrà comunicare entro la scadenza del suddetto termine”.
Inoltre la vendita era soggetta al diritto di prelazione spettante al Controparte_7 ai sensi dell'art. 60 D.Lvo n. 42/2004 e sottoposta alla condizione
[...] sospensiva di cui all'art. 61 n. 4 del medesimo decreto. Infine le parti si impegnavano a stipulare un ulteriore atto, da annotarsi a margine della trascrizione dell'atto definitivo di vendita, al fine di accertare l'avveramento della condizione e la consegna del bene.
Il prezzo della compravendita era convenuto in euro 3.650.000,00 e la CP_3 corrispondeva alla a titolo di caparra confirmatoria, la somma di euro CP_2 300.000,00 “mediante compensazione con credito certo ed esistente nei confronti della promissaria acquirente” (v. art. 4). Il pagamento del saldo del prezzo era previsto contestualmente alla stipulazione del contratto definitivo.
Con successiva scrittura in data 06.09.2016 (...) le parti prendevano atto che la promittente venditrice non era ancora in possesso della prescritta autorizzazione
6 all'alienazione da parte del Ministero dei Beni culturali e che inoltre esistevano
“eccezioni/contestazioni da parte dell'Amministrazione del circa la Controparte_8 legittimità urbanistica dei due corpi di fabbrica posti allo scoperto nord a ridosso del muro di cinta verso canale, che tale circostanza preclude l'iter procedimentale di rilascio di titoli autorizzatori, che per tale motivo è indispensabile che parte promittente venditrice consegua la piena definizione della libertà urbanistica dei due manufatti o fornendo all'amministrazione elementi certi a confutazione della asserita illegittimità o acquisendo sanatoria amministrativa”. In detta scrittura integrativa le parti si davano inoltre atto “che entrambe le situazioni su rappresentate sono ostative alla stipula del rogito di compravendita e per questo fissano di comune accordo nuovo termine del 31.12.2016 e comunque fino al concretizzarsi delle condizioni amministrative necessarie per l'acquisizione di titolo edilizio abitativo”. Successivamente alla scadenza del termine del 31.12.2016, con comunicazione in data 27.06.2017 inviata alla i membri del consiglio della Congregazione, “avendo CP_3 saputo che la documentazione necessaria è stata completata” deliberavano di “porre un termine perentorio alla stipula del rogito per la vendita dell'immobile”, che individuavano nel 15.7.2017 (v. doc. 8 attrice).
A fronte di ciò la con lettera in data 13.07.2017 (v. doc. 9 attrice), convocava CP_3 la Congregazione avanti al notaio per la data del 27.07.2017”.
Sulla base della su trascritta ricostruzione documentale, il Tribunale ha condivisibilmente dedotto che: “… si può osservare quanto segue. Nel contratto preliminare del 31.05.2016 le parti stabilivano che lo stesso era “risolutivamente condizionato al mancato rilascio delle autorizzazioni previste dalla Legge e dal Diritto
Canonico entro il 10.09.2016 o il termine successivo che la promissaria acquirente potrà comunicare entro la scadenza del suddetto termine”. Con la scrittura integrativa del 06.09.2016 le parti fissavano di comune accordo “nuovo termine per la stipula del rogito che, salvo ulteriore e necessario rinvio, viene disposta al 31.12.2016 e comunque fino al concretizzarsi delle condizioni amministrative necessarie per l'acquisizione di titolo edilizio abitativo”. Con tale previsione, dunque, veniva riformulata la condizione risolutiva pattuita nel contratto iniziale.” Prima della data del 31.12.2016 nessuna delle parti comunicava o richiedeva la rifissazione del termine cui erano risolutamente condizionati gli effetti obbligatori nascenti dal contratto iniziale.
Si può dunque ritenere che si sia avverata la condizione risolutiva del contratto preliminare, già prevista all'art. 2 della scrittura del 31.05.2016” (cfr. pagg. 10 e 11 sentenza).
Il verificarsi dunque della condizione risolutiva apposta al contratto, ha determinato venir meno ex lege del vincolo obbligatorio inter partes e, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prima istanza, trattandosi di fatto che incide sulla sussistenza del titolo posto a fondamento della pretesa attorea, deve considerarsi rilevabile d'ufficio.
Sul punto, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di avverarsi di una pattuita condizione risolutiva, non si dà inadempimento di una parte, bensì risoluzione di diritto del contratto senza imputazione d'inadempimento.
(Cass. civ. Sez. II, Ord. 4 settembre 2020, n. 18464).
7 Tale orientamento, merita sottolinearsi, si pone in continuità con la giurisprudenza sia delle Sezioni Unite (v. Cass. S.U. 10531/2012) sia di altre pronunce (Cass. 18602/2013;
Cass. 13335/2015; Cass. 23587/2016; Cass. 18830/2020; Cass. 22371/2021; Cass.
41474/2021) che distinguono le eccezioni in senso lato – rilevabili dal giudice se risultano ex actis - dalle eccezioni in senso stretto che richiedono la tempestiva iniziativa di parte.
Ne discende che il giudice deve prendere atto degli effetti estintivi automaticamente prodotti dalla condizione risolutiva, con effetto retroattivo, ai sensi dell'art. 1353 c.c. e ciò quand'anche la parte non abbia espressamente domandato la risoluzione di diritto in base alla clausola perché è in tal modo che viene attuato il principio generale – più volte ribadito dalla Suprema Corte – secondo cui “il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte”, dovendosi ricomprendere in tali eccezioni in senso lato, anche il fatto estintivo costituito dall'avveramento di una condizione risolutiva contrattuale. (cfr. Cass. civ. Sez. II, ord. 13 dicembre 2023, n. 36301).
Stante la disamina che precede deve affermarsi che, il 3 dicembre 2018 - data in cui la ha stipulato con la il secondo preliminare, fatto questo che CP_2 CP_5 l'attrice contesta come inadempimento alla - non risultava sussistere più CP_2 alcun vincolo contrattuale tra la e la NV. CP_2
L'avveramento della condizione risolutiva, rende pertanto improponibile e giuridicamente infondata la domanda di risoluzione per inadempimento, alla quale rimanda sia (indirettamente) il quarto motivo d'appello sia (direttamente) il quinto motivo di gravame, giacché l'effetto dissolutivo del contratto discende da un evento dedotto in contratto come causa di scioglimento e non da un comportamento colpevole della controparte con consequenziale inconfigurabilità del risarcimento del danno da inadempimento, mancando l'elemento soggettivo della colpa.
Quanto esposto esonera dallo scrutinio del sesto motivo d'appello, con il quale l'appellante denuncia l'erroneità della condanna alle spese processuali del primo grado di giudizio, avanzato ipotizzando l'accoglimento dei motivi d'appello proposti.
Al rigetto dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., consegue la condanna di parte appellante in favore di parte appellata, al pagamento delle spese processuali anche del secondo grado di giudizio, che si liquidano applicando il D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 4.000.001 a 8.000.000, ai valori minimi, temendo conto che, in sede di gravame, non stata attività istruttoria e così in complessivi € 20.335,00= distinti come segue: per la “Fase di studio” € 6.268,00=, introduttiva € 3.645,00=, decisionale € 10.422,00=, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla NV srl avverso la sentenza del tribunale di Vercelli n. 146/2022, pubblicata in data 25.03.2022 e notificata il 29.03.2022, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa,
- Respinge l'impugnazione;
- Condanna parte appellante, a rifondere alla Controparte_2
le spese del gravame che liquida, come esposto in motivazione, in
[...]
8 complessivi € 20.335,00=, oltre rimborso forfettario stabilito nella misura fissa del 15% sul compenso spettante all'avvocato, CPA ed IVA se dovuta.
- Ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 6 novembre 2024.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Alfredo Grosso
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