Versione
1 maggio 2004
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10 ottobre 2023
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Articolo 61
Condizioni della prelazione 1. La prelazione e' esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59.
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione e' esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione e' notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprieta' passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante e' vietato effettuare la consegna della cosa.
5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facolta' di recedere dal contratto.
Condizioni della prelazione 1. La prelazione e' esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59.
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione e' esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione e' notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprieta' passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante e' vietato effettuare la consegna della cosa.
5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facolta' di recedere dal contratto.
Commentari • 67
- 1. Il tempo dell’azione amministrativa: fondamento e strumenti di tutelaFrancesco Giunta · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 2.7728539
[…] Ipotesi paradigmatiche di termini perentori, infatti, sono costituite dagli artt. 61, co. 1 e 159 del codice dei beni culturali e del paesaggio, D.lgs. n. 42/04; artt. 9, co. 2, 13, co. 3 e 24, co. 2, del testo unico in materia di espropriazione, D.P.R. n. 327/01; artt. 13 e 16, co. 4, in materia di tutela della concorrenza e del mercato, L. n. 287/90. […]
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Giurisprudenza • 210
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sentenza 13/07/2021, n. 120Provvedimento: […] Num_1 racc. n. 22957 del 22.11.2019 Reg. il 05.12.2019 sono sotto l'egida del Ministero dei Beni Culturali, e, furono acquistati con “condizione sospensiva” dalla Ric_1 il 27.03.2006 ma mai goduti dalla stessa in quanto in attesa appunto dell'esito dell'avveramento della condizione sospensiva affinché il Ministero esercitasse o meno il proprio diritto di prelazione e che per negligenza della Sig.ra Nom_3, che all'epoca era tra l'altro anche socia della Ricorrente_1 S.r.l. e, pertanto, già nel possesso dei beni, nonostante il divieto sancito dall'art. 61 Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, il successivo contratto di consolidamento sia stato eseguito solo a novembre 2019. […]Leggi di più...
- rettifica rendita catastale·
- onere di specificazione motivi ricorso·
- diritto di prelazione·
- TASI·
- notifica via PEC·
- condizione sospensiva·
- accertamento tributario·
- legittimazione passiva·
- compensazione spese di lite·
- art. 16-bis D.Lgs. n. 546/92