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Sentenza 8 dicembre 2024
Sentenza 8 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/12/2024, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1028 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. , nata a Praia a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi elettivamente domiciliata alla Via della Grotta n. 11 presso lo studio dell'avv. Sansoni
Francesca, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
attrice
E
(cod. fisc. ), nato a Praia a [...] il [...] ed CP_1 C.F._2 ivi elettivamente domiciliato alla via Fumarulo n. 54 presso lo studio dell'avv. Bello Giuseppe, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: domanda cumulata di separazione personale di coniugi e scioglimento del matrimonio civile ex art. 473 bis.49, comma 1, c.p.c..
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 2.12.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.49, comma 1, c.p.c. depositato in data 11/10/2024, Parte_1 ha proposto domanda cumulata di separazione personale e divorzio da , stante il CP_1 matrimonio con lui contratto in Tortora il 12/07/2008 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 3, parte I, anno 2008), in costanza del quale sono tre nati figli, Per_ il 7.09.2008, il 3.08.2012 e il 16.12.2014. A fondamento della Per_1 Per_3
1 domanda ha rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, in Parte_1 ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: -
Disporre l'affido esclusivo dei minori e alla madre, SI.ra Persona_4 Per_3 [...]
- Intimare al l'immediata restituzione delle chiavi dell'abitazione Parte_1 CP_1 familiare e di tutte le sue pertinenze (garage, solaio, giardino) nelle mani della SI.ra , Pt_1 intimando al resistente di trasferire la propria residenza anagrafica ove risulta risiedere a far data dal 18.09.2024 - Disporre che il SI. , a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 Per figli minori e , versi mensilmente la somma pari ad euro 600,00 Per_1 Per_3 rivalutabile annualmente secondo indici Istat - Disporre che entrambi i genitori siano tenuti al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, giuste Linee Guida dell'Osservatorio sul diritto di famiglia, recepite dal Tribunale di Paola con Protocollo 2130/2017; - Ordinare al di rimborsare alla SI.ra la somma indebitamente trattenuta a titolo di CP_1 Pt_1 assegno universale elargito dall'INPS in favore dei figli e incassata dal resistente alla fine del mese di settembre c.a., nonostante l'abbandono del nucleo, somma pari ad euro 695,00, oltre al rimborso del 50% delle spese scolastiche per come documentato in atti (cfr all 16) interamente corrisposte dalla madre. - Disporre che l'assegno unico in favore dei figli venga corrisposto alla madre dei minori, anche in ragione del loro collocamento prevalente, nella misura del
100%, pertanto e di conseguenza, intimare al SI. di adempiere a tutte le formalità CP_1 prescritte, in tal senso, dalla legge Fissando apposita udienza per la loro conferma.
2. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
3. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio 4. Stabilire l'affido esclusivo dei minori in capo alla madre, stante il perdurante disinteresse del padre e le sue inadempienze ad ogni obbligo morale e materiale di assistenza al nucleo familiare.
5. Disporre
l'attivazione di un percorso coadiuvato dai Servizi Sociali del Comune di Tortora al fine di una ripresa nei rapporti tra il padre e i minori.
6. Stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minori vengano iscritti presso il domicilio della madre, nell'abitazione familiare sita in Tortora, via Marconi 38; 7. Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questi e previo avviso alla madre da comunicare almeno un'ora prima;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque i figli almeno due giorni a settimana,
2 dall'uscita di scuola e sino alle ore 21:00, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
8. Stabilire che Per_ per il mantenimento ordinario di e , il SI. Per_1 Per_3 CP_1 corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 600,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
9.
Stabilire che entrambi i genitori siano tenuti al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, giuste Linee Guida dell'Osservatorio sul diritto di famiglia, recepite dal Tribunale di
Paola con Protocollo 2130/2017; 10. Stabilire che la casa coniugale sita in Tortora (CS), Via
Marconi 38/A, condotta in locazione dal SI. è assegnata alla SI.ra CP_1 [...]
, presso la quale è collocata la prole, con ogni pertinenza (garage, giardino e solaio) Parte_1 arredo e corredo;
11. disporre che l'altro genitore, che se ne è allontanato in data 18.09.2024, restituisca nelle mani dell'istante, tutte le chiavi relative all'abitazione e alle sue pertinenze
(garage, solaio e giardino), intimando al resistente di trasferire la propria residenza anagrafica presso il recapito ove risulta risiedere dal 18.09.2024 sito in Tortora, Via
D'Annunzio 5/B. 12. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 14.10.2024.
si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il CP_1
15.11.2024. Lo stesso, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473- bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: - Disporre l'affido esclusivo dei minori e al padre, sig. con collocamento dei figli Persona_4 Per_3 CP_1 presso la casa paterna sita in Praia a Mare (CS) alla Via G. D'Annunzio, nr. 5; - Disporre che Per_ la sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e Pt_1 Per_1
, versi mensilmente la somma pari ad euro 400,00 rivalutabile annualmente Per_3 secondo indici Istat - Disporre che entrambi i genitori siano tenuti al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, giuste Linee Guida dell'Osservatorio sul diritto di famiglia, recepite dal Tribunale di Paola con Protocollo 2130/2017; - Disporre che l'assegno unico in favore dei figli venga integralmente corrisposto al padre. Fissando apposita udienza per la loro conferma. - In via principale: - Accertare, per le motivazioni di cui in premessa,
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 40 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e comunque rigettare le domande restitutorie proposte
3 dalla (rimborso assegno universale per i figli corrisposto dall'INPS a far data dal mese Pt_1 di settembre;
rimborso 50% spese scolastiche); - dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con addebito alla parte ricorrente, per le ragioni riportate in narrativa;
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile;
- Stabilire l'affido esclusivo dei minori in capo al padre con collocamento degli stessi presso la casa paterna in Praia a Mare (CS) alla Via G. D'Annunzio, nr. 5, in considerazione delle gravi condotte poste in essere dalla madre nei confronti dei figli e in premessa meglio descritte. - Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questi e previo avviso al padre da comunicare almeno un'ora prima;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque i figli almeno due giorni a settimana, dall'uscita di scuola e sino alle ore 21:00, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il
31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze Per_ importanti per la famiglia;
- Stabilire che per il mantenimento ordinario di e Per_1
, la sig.ra corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di Per_3 Parte_1 euro 400,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
- Stabilire che entrambi i genitori siano tenuti al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, giuste Linee Guida dell'Osservatorio sul diritto di famiglia, recepite dal Tribunale di Paola con Protocollo 2130/2017. - In via subordinata: - disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa familiare sita in Tortora (CS) alla Via Marconi nr.38/A; - Determinare in € 400,00 l'importo che il sarà tenuto a corrispondere CP_1 mensilmente alla moglie a titolo di mantenimento per i figli;
- Stabilire che il padre potrà a vedere i figli quando vorrà, compatibilmente con le attività di questi ultimi, e in tendenziale pari misura con l'altro genitore, ovvero, solo in caso di disaccordo, con le seguenti modalità: - almeno due giorni a settimana, dall'uscita di scuola e sino alle ore 21:00, nonché a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle
21,00 della domenica;
- 30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, nonché nei seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia. - Ovviamente, in tal caso, in ragione dei tempi di permanenza dei
4 minori con ciascun genitore, il tratterrà per sé il 50% dell'assegno unico corrisposto CP_1 dall'INPS in favore dei minori e riverserà il restante 50% alla moglie quale genitore collocatario. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Fissata l'udienza del 2.12.2024 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto, con riguardo alla pronuncia di separazione, un accordo risolutivo delle questioni oggetto del contendere. Quindi, dando atto di non volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi, il 5.12.2024 ha emesso il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile, così come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi irrimediabilmente venuta meno. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di Parte_1
e .
[...] CP_1
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'omologa delle condizioni (formalizzate nel verbale dell'udienza del 2.12.2024) che di seguito Per si riportano testualmente: “affido condiviso dei tre figli minori e ad Per_1 Per_3 entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre;
- diritto di CP_1 di vedere e tenere con sé i tre figli minori (salvo diverso accordo raggiunto con l'altro genitore volto ad ampliare la facoltà in questione e, comunque, nel rispetto della volontà e delle esigenze dei minori) il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola (o dalle 14.00 nel periodo extrascolastico) alle 21.00; a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita di scuola (o, durante il periodo extrascolastico, dalle 18.00) alle 21.00 della domenica successiva;
ad anni alterni, dal
24 dicembre (ore 10.00) al 26 dicembre (ore 21.00) ovvero dal 31 dicembre (ore 10.00) al 2 gennaio (ore 21.00); sempre ad anni alterni, a Pasqua o Pasquetta dalle 10.00 alle 21.00 e nelle altre festività calendarizzate;
nel periodo estivo, per trenta giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio o agosto, da concordare con l'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- assegnazione della casa coniugale (in locazione) in favore di , Parte_1 affinché vi possa abitare con i tre figli minori;
- obbligo di di contribuire al CP_1 mantenimento dei tre figli minori mediante il versamento del canone di locazione della casa coniugale e della relative pertinenze (stante l'intestazione a suo nome del relativo contratto) pari alla somma mensile di euro 400,00, oltre il riconoscimento in favore di Parte_1
5 dell'assegno unico universale nella misura del 100%, pari, allo stato, alla somma mensile complessiva di euro 695,00; - ripartizione tra entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie occorrenti per i tre figli minori (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 contenente le “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del
Tribunale di Paola); - impegno di di procedere alla volturazione delle utenze Parte_1 della casa coniugale”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e l'assenza di contrasti con gli interessi dei tre figli minori delle clausole relative agli stessi. Inoltre, la conformità delle intese raggiunte dalle parti agli interessi della prole, ha reso non necessario l'ascolto della stessa ex art. 473 bis.4
c.p.c..
Giacché le parti hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato nell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi (trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi) provveda, tra l'altro, ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della citata legge n. 898/1970.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1028/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , stante il Parte_1 CP_1 matrimonio tra loro contratto in Tortora il 12/07/2008 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 3, parte I, anno 2008);
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tortora di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tortora per quanto di sua competenza;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore, dott.ssa Simona Scovotto, come da separata ordinanza;
- spese al definitivo;
Così deciso in Paola il 6/12/2024.
6 Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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