CA
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente
Dott. C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere decidendo alla scadenza del termine per note concesso alle parti sino al 25/2/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 183/2023 r.g. vertente tra:
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1
De Domenico
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Venera Cosima Nicita Controparte_1
e dall'Avv. Edoardo Savarese
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n.335/2023 del 21/2/2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/12/2022, adiva il Tribunale di Messina, esponendo Controparte_1
che:
-con deliberazione di GM n.139 del 10.11.2021 avente ad oggetto: "Modifica dotazione organica e approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023", il aveva Parte_1 deliberato “di procedere, tenuto conto della carenza di personale di cat. B, profilo professionale Operaio, all'assunzione obbligatoria ai sensi dell'art. 18 della legge 12 marzo 1999 n. 68, entro il 31/12/2021, per un costo complessivo presunto per € 24.671,22, fermo restando che detti costi, trattandosi di assunzione obbligatoria per legge, non incidevano in relazione agli spazi assunzionali e al rispetto dei vincoli di spesa del personale”;
- in data 11/11/2021 con nota prot. 24263 il comune di aveva richiesto al Centro per l'impiego Parte_1
di Messina di avviare la predetta procedura di assunzione, individuando un soggetto con la qualifica lavorativa di idraulico;
- in data 20/12/2021 con nota prot. 27290 il comune di aveva inviato un sollecito al Parte_1 [...]
di Messina, chiedendo la conclusione della procedura entro il 31/12/2021, attesa Parte_2
l'autorizzazione della competente Commissione Centrale per il controllo degli organici presso il Ministero degli Interni del 16/12/2021 prot. 27113 relativa all'anno 2021, ai sensi dell'art. 243 co.1 d.lgs. n.267/2000;
- in data 03/01/2022 con nota prot. n.93 il di Messina aveva inviato Parte_2 il nominativo di per l'assunzione con la qualifica di idraulico, con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato ed orario pieno;
-essendo decorso il termine del 31/12/2021, in data 04/01/2022 il Comune di aveva richiesto Parte_1 autorizzazione al Ministero dell'Interno per procedere all'assunzione del lavoratore;
- egli aveva diffidato il alla sua assunzione con pec del 22/02/2022, ma in data Parte_1
07/04/2022 con nota prot. 7660 l'Ente aveva procrastinato la sua decisione sulla base di un parere (negativo) reso dal Ministero degli Interni del 23/03/2022 prot. 6691;
- in data 16/05/2022, con nota prot. 10532, il aveva comunicato che, con delibera di G.M. n.76 del Pt_1
10/05/2022 avente ad oggetto Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024, aveva avviato una procedura di assunzione di una unità categoria B1 ai sensi dell'art.18 della legge n. 68/1999.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare che egli era titolare dall'01/01/2022 di un diritto perfetto all'assunzione obbligatoria a tempo pieno e indeterminato quale appartenente alla categoria protetta ai sensi dell'art. 18 co.2 della legge n. 68/1999 nei confronti del Comune di nella cat. B, profilo Parte_1
professionale Operaio, mansione di idraulico, e ordinare al Comune di di costituire il rapporto Parte_1
il lavoro con esso ricorrente, condannando altresì il predetto ente al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate dal 01/01/2022 fino alla data di effettiva assunzione in servizio.
Si costituiva il Comune di rilevando che l'assunzione del lavoratore, secondo quanto disposto Parte_1
dalla delibera del 10/11/2021 e così come autorizzata dalla nella seduta del 15/12/2021, avrebbe CP_2 dovuto essere effettuata entro il 31/12/2021. Stante il ritardo da parte del di Messina che Parte_2
aveva, colpevolmente, avviato il lavoratore solo in data 04/01/2022, oltre il termine previsto per la conclusione della procedura, riferiva di avere richiesto parere sul punto al Ministero dell'Interno. Quest'ultimo aveva chiarito, con nota del 23/03/2022, che “l'assunzione di n. 1 unità cat. B1 a tempo indeterminato appartenente alle categorie protette che non si era perfezionata nell'anno 2021, necessita(va) di una nuova e preventiva autorizzazione da parte della in quanto l'autorizzazione rilasciata dalla Commissione si riferi(va) CP_2 all'annualità in cui era stata concessa”. Deduceva pertanto di essersi conseguentemente attenuto a quanto indicato dal Ministero nel proprio parere.
Invocava il rigetto del ricorso, chiedendo pure di chiamare in causa il Centro per l'impiego ai fini dell'esercizio del diritto di regresso e\o rivalsa nei suoi confronti. Rigettata detta richiesta, il giudice, con sentenza del 22/2/2023, riteneva non condivisibile il parere ministeriale, in quanto la aveva approvato le menzionate delibere relative al fabbisogno di personale CP_2
2021-2023 ed all'assunzione, tra gli altri, di un lavoratore ex art. 18 legge n. 68/1999, approvando il relativo impegno di spesa.
Rilevava che non si ravvisavano disposizioni che sancissero un limite temporale di efficacia della deliberazione della né quest'ultima, nella propria deliberazione, aveva indicato un termine ultimo per CP_2
l'assunzione del lavoratore ovvero un termine di efficacia della delibera stessa. Del resto - evidenziava -
l'assunzione era stata prevista nell'ambito di un piano di fabbisogno di personale che si estendeva al triennio
2021-2023 e non al singolo anno 2021.
Riteneva pertanto illegittimo il diniego e dichiarava il diritto dell' all'avviamento al lavoro a far data CP_1
dal 4/1/2022.
Ritenuta l'insussistenza dei presupposti per potere costituire giudizialmente il rapporto di lavoro ai sensi dell'art 2932 c.c., stante la carenza del necessario intervento della volontà delle parti, riconosceva, tuttavia, il risarcimento dei danni da mancata assunzione commisurato alle retribuzioni che l' vrebbe percepito CP_1
ove fosse stato assunto a far data dal 4/1/2022 e che quantificava fino alla data della sentenza nella somma di euro 22.206,94.
Il proponeva appello con ricorso depositato in data 21/3/2023, deducendo Parte_1
l'assoluta correttezza del proprio operato e pure evidenziando di avere, una volta acquisito il prescritto parere da parte della regolarmente assunto l' ai sensi dell'art. 18 L. 68\99 a tempo indeterminato CP_2 CP_1 con decorrenza dall'1/3/2023. Si costituiva l' evidenziando il difetto di interesse del a CP_1 Pt_1 proporre appello, stante l'intervenuta assunzione e la corresponsione dell'intera somma liquidata a titolo risarcitorio. Evidenziava pure che l'appellante non aveva mosso specifica censura in ordine alla condanna risarcitoria. In ogni caso anche nel merito invocava il rigetto dell'impugnazione, stante la sua infondatezza.
Concesso termine per note ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene oggi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, innanzitutto, puntualizzato come non sia venuto meno l'interesse all'appello da parte del che ha Pt_1 sì assunto, nelle more della presente decisione, l' ma solo a far data dall' 1/3/2023 e dopo avere CP_1
ottenuto il nuovo parere della Cospel, laddove invece la decisione impugnata ha statuito il ben diverso riconoscimento del diritto all'assunzione a far data dal 4/1/2022. Quanto alla condanna risarcitoria, al di là del fatto che l'appellato ha solo dedotto di avere ricevuto il relativo pagamento, senza documentarlo e senza neanche produrre il provvedimento con cui il avrebbe deliberato di adempiere ad esso, vale Pt_1
comunque il principio generale per cui l'ottemperanza e\o l'esecuzione da parte della pubblica amministrazione soccombente di una sentenza di primo grado, che non risulta sospesa dal giudice di appello, non comporta l'acquiescenza dell'appellante alle relative statuizioni e la conseguente carenza di interesse alla decisione dell'appello pendente, nel caso in cui l'ottemperanza scaturisca unicamente dall'obbligo di dare esecuzione alla pronuncia giurisdizionale. Né coglie altresì nel segno l'ulteriore rilievo secondo cui detta condanna risarcitoria non sarebbe stata impugnata, risultando la stessa oggetto di censura laddove il Pt_1 nel ribadire la legittimità del diniego all'assunzione, in difetto della prescritta autorizzazione da parte della per l'anno 2022, ha chiesto la riforma della disposta condanna. CP_2
Può pertanto procedersi all'esame dell'appello nel merito.
Lamenta il che il giudice avrebbe errato nel ritenere non condivisibile la valutazione ministeriale Pt_1 volta a limitare l'efficacia della delibera della del 5/12/2021 all'annualità in cui la stessa sarebbe stata CP_2
concessa. Dette conclusioni muoverebbero, secondo l'appellante, da una ricostruzione parziale ed errata del quadro normativo che richiama. Evidenzia che esso già nelle delibere di G.M. n. 87 del 2/7/2021 e Pt_1
n. 153 del 10/11/2021 avrebbe valutato la sussistenza dei presupposti per procedere entro il 31/12/2021 alla copertura del posto soggetto a quota d'obbligo ex L. 68/1999, disponendo che detta assunzione avrebbe dovuto concludersi entro e non oltre il 31/12/2021. D'altra parte, le Amministrazioni Comunali non possono disporre l'assunzione immediata del personale senza la preventiva autorizzazione da parte della né CP_2 possono procedere all'assunzione oltre l'anno di riferimento della stessa autorizzazione. Il Ministero con la nota del 22/3/2022 avrebbe chiaramente ribadito quello che è un principio di diritto in materia di assunzione del personale degli enti locali generale ovvero che “ poiché l'assunzione non si è perfezionata nell'anno 2021
, la stessa necessita di una nuova preventiva autorizzazione da parte della Ciò in quanto – esplicitava CP_2
pure – l'autorizzazione della Commissione si riferisce all'annualità in cui la stessa viene concessa.
Conseguentemente codesto comune dovrà nuovamente formalizzare la richiesta di assunzione de qua con una apposita deliberazione di Giunta”.
Ad ulteriore conferma delle suddette considerazioni l'appellante richiama l'art. 1 della legge 24/2/2023 n. 14 di conversione del D.L. 29/12/2022 n. 198 in materia di termini (c.d. Decreto Milleproroghe ) che all'art 22 bis prevede che “ le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art 155 del testo unico di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000n. 267 e autorizzate per l'anno 2022……. possono essere perfezionate fino al 30/6/2023, anche in condizioni di esercizio provvisorio”. Si tratterebbe di una disposizione eccezionale che consentirebbe di perfezionare le assunzioni già autorizzate dalla per CP_2
l'anno 2022 oltre detto anno, e che proverebbe come, al di là di detta ipotesi, gli enti locali non possano derogare al principio generale per cui tutte le assunzioni devono perfezionarsi entro l'anno in cui vengono autorizzate dalla suddetta Commissione.
Il rilievo è fondato.
Pur nell'assenza di una disposizione specifica che preveda un limite temporale di efficacia delle delibere autorizzative della il necessario riferimento alla sola annualità in cui la stessa viene concessa si ricava, CP_2
in via interpretativa, dal generale sistema di controllo che detto ente è chiamato a svolgere sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari che, proprio perché correlato alla verifica della loro compatibilità finanziaria, non può che riferirsi all'anno in corso. E di fatti il coerentemente con detta interpretazione, con la delibera n. 139 del 10/11/2021 Parte_1 nell'avviare la procedura di assunzione obbligatoria ai sensi dell'art. 18 della L. 99/68 di un operario cat. B riportante la qualifica di idraulico, ha contingentato l'assunzione entro il 31/12/2021 ed ha individuato il relativo costo complessivo presunto per quell'anno in euro 24.671,22.
Né d'altra parte la circostanza che l'assunzione sia stata deliberata dal comune di nell'ambito Parte_1
di un piano di fabbisogno di personale esteso al triennio 2021 – 2023 renderebbe irragionevole l'eventuale previsione di un termine per la conclusione della procedura di assunzione, come pure sostenuto dal giudice di prime cure. Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è, invero, lo strumento attraverso il quale l'organo di vertice dell'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica. La programmazione del fabbisogno di personale è dunque un atto di pianificazione che si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale.
Non è pertanto decisivo né indicativo il fatto che con delibera di G.M. n. 87 del 2/7/2021 di approvazione del piano triennale di personale 2021/2023 sia stata prevista l'assunzione di una unità cat. B1 ai sensi dell' art 18 della L. 68 del 1999, essendo detto piano soggetto a subire eventuali modifiche annuali.
E, difatti, proprio nella nota del 23/3/2022 il Ministero, nel precisare che il avrebbe Parte_1
dovuto nuovamente formalizzare la richiesta di assunzione con una apposita delibera di Giunta ed ottenere una nuova e preventiva autorizzazione da parte della ha proprio rammentato che “detta assunzione CP_2
dovrà essere inserita nel piano del fabbisogno del personale 2022-2024”. Ha altresì puntualizzato che la stessa
“dovrà avvenire nel rispetto dei vigenti limiti assunzionali, non risultando più detta spesa esclusa dalle spese di personale ai sensi dell'art 33 comma 2 del Dl 34/2019”.
Anche le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, sono, infatti, da computare nel budget assunzionale calcolato sulla base del principio della sostenibilità della spesa di personale così come disciplinato dall'art. 33 D.L. 34/2019 e dal Decreto interministeriale 17.3.2020.
Anche ad avviso di questa Corte, poi, la previsione di cui all'art. 1 co. 22 bis della legge sopra citata di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe che consente il perfezionamento entro fine giugno 2023 delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, già autorizzate dalla per il 2022, CP_2 costituisce una disposizione speciale, dettata proprio per superare il principio generale vigente per cui le assunzioni devono, nell'ordinario, perfezionarsi entro l'anno in cui vengono autorizzate dalla Cospel.
Il diniego di assunzione dell'Immesi da parte del così come fondata sul mancato completamento Pt_1
della procedura entro il 31/12/2021, appare pertanto alla Corte atto legittimo cui peraltro è seguito un tempestivo avvio di un nuovo iter conclusosi positivamente con l'assunzione a far data dal marzo 2023, previo rilascio di nuova autorizzazione della CP_2
L'infondatezza della principale domanda volta a riconoscere il diritto all'assunzione sin dal 4/1/2022 comporta evidentemente anche il rigetto della pretesa risarcitoria, così come correlata ad un inadempimento del rivelatosi insussistente, con conseguente assorbimento delle doglianze al riguardo formulate Pt_1 dall'appellante.
Rimangono solo da regolare le spese del doppio grado che stante la particolarità delle questioni giuridiche affrontate vanno compensate per entrambi i giudiziu
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n°335/2023 pubblicata in Parte_1
data 21/2/2023, in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, così provvede:
Rigetta le domande avanzate da con ricorso del 2/12/2022. Controparte_1
Compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Messina, 26/2/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Concetta Zappalà Dott. Beatrice Catarsini