Accoglimento
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/05/2025, n. 4383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4383 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 04383/2025REG.PROV.COLL.
N. 04347/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4347 del 2023, proposto da
AR NA e AR RO quali eredi di AR TO, rappresentati e difesi dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Cappella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1338/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il Cons. Marco Morgantini e udito per il Comune di Pozzuoli l’Avv. Federico Cappella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento del 2 luglio 2018 di rigetto delle domande di sanatoria per l’immobile sito in Pozzuoli alla via Provinciale Lucrino Averno n. 57.
Trattasi di immobile di un solo piano, destinato ad attività commerciale.
Il diniego si fonda sulla circostanza che a seguito di sopralluoghi del 18 marzo 2018 e 20 marzo 2018 l’immobile risultava di una consistenza diversa da quella originaria e per la quale era stato richiesto il condono.
In particolare, in data 26/02/2018, a seguito di richiesta da parte del Comando di Polizia Municipale, è stato effettuato un primo sopralluogo ispettivo nel quale è emersa la difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello presente al momento della presentazione dell’istanza.
Dal confronto tra lo stato dei luoghi con quanto rappresentato negli atti tecnici allegati alla citata pratica di condono edilizio ed in particolare con la documentazione grafica e fotografica, sono state rilevate le seguenti difformità:
I) risulta demolita, e/o non più presente in sito, porzione del manufatto, sulla destra del prospetto principale, per una superficie pari a mq.50,00 circa;
II) demolizione della chiusura posteriore della ex sala ristorante, costituita da muretto di altezza mt. 1,00 circa e soprastante struttura in alluminio e vetri, con ricostruzione della stessa in muratura, arretrata di mt.1,00 circa rispetto alla posizione originaria con conseguente diminuzione di superficie pari a mq. 9,00 circa;
III) la parete posta sul prospetto principale della ex sala ristorante, che era costituita da muretto di altezza mt. 1,00 circa e soprastante struttura in alluminio e vetri, è stata sostituita con muratura a tutta altezza con realizzazione di finestre;
IV) realizzazione di camera d'aria su tutto il manufatto, per cui il piano di calpestio del manufatto, che era a quota 0,00, risulta attualmente impostato a quota + mt.0,60 circa;
V) la copertura del manufatto, di altezza variabile da un minimo di mt.2,08 ad un massimo di metri 3,30 fuori terra con tratti della stessa inclinata, si presenta costituita da travi in ferro con soprastanti lamiere grecate coibentate, e l'altezza tra piano di calpestio e intradosso della copertura è pari a mt. 3,45 circa ed altezza totale dalla quota 0,00 di. mt. 4,05 circa (compresa la camera d'aria);
VI) realizzazione di un terrazzino antistante il prospetto principale, di mq.43,50 privo di pavimentazione e/o altro;
VII) sono state rilevate, altresì, modifiche prospettiche conseguenziali ai lavori descritti ai punti precedenti ed alla modifica di tutti i vani finestra.
Internamente è stata rilevata una diversa distribuzione degli ambienti interni con la realizzazione di nuove tramezzature.
Al momento del sopralluogo, sia quello del 26/02/2018 che quello del 28/02/2018, il manufatto si presentava completo nelle strutture portanti e completo di intonaco esterno allo stato grezzo, le tramezzature interne in parte complete di intonaco grezzo ed in parte prive dello stesso, privo di pavimenti, rivestimenti, impianto idrico, elettrico, riscaldamento e/o condizionamento, infissi interni ed esterni, tinteggiatura interna ed esterna.
2. Parte appellante lamenta che nel provvedimento di diniego impugnato in primo grado non sarebbero individuate e descritte le opere oggetto di diniego.
Lamenta altresì che nel provvedimento comunale di diniego, inoltre, nulla sia stato detto ed argomentato in merito alla condonabilità delle opere abusive oggetto delle domande di sanatoria a prescindere dai successivi interventi ossia in riferimento alla possibilità di ordinare il ripristino delle opere ulteriori, tanto da riportare il manufatto all’aspetto plano volumetrico originario delle 2 istanze di condono straordinarie.
Osserva che nel caso di specie, siamo innanzi a due istanze di condono; per l’effetto non sarebbe ricavabile dal provvedimento impugnato se le opere eventualmente ulteriori eseguite successivamente abbiano interessato la struttura della pratica edilizia in sanatoria n. 5945 ovvero la struttura della pratica edilizia in sanatoria n. 3172, entrambe a nome di AR TO.
Secondo parte appellante la realizzazione di opere successivamente alla domanda di condono, quand’anche abusive, giustificherebbe il diniego unicamente nell’ipotesi in cui abbiano inciso significativamente sui beni oggetto dell’originaria domanda di condono; circostanza che non sarebbe esistente nel caso di specie.
L’Amministrazione avrebbe dovuto sanzionare autonomamente i successivi interventi edilizi realizzati successivamente, ordinando di riportare il manufatto allo stato dei luoghi rappresentato nelle 2 istanze di condono edilizio del 1995.
Parte appellante fa riferimento alla relazione tecnica del consulente di parte, ing. Scamardella, che ha rappresentato la possibilità di eseguire l’autonomo ripristino dello stato dei luoghi e riportare le opere come da originarie domande di condono edilizio.
Parte appellante ritiene di non avere eseguito nel 2018 alcun tipo di lavoro edilizio illegittimo, rispetto alla preesistenza edilizia di cui alle 2 istanze di condono edilizio.
Infatti, i lavori del AR sono iniziati dopo il concretizzarsi del silenzio assenso sulla scia edilizia prodotta in data 23.01.2018 e sulla scorta di titolo edilizio, appunto, concretizzatosi in data 22.02.2018.
Secondo parte appellante l’Amministrazione procedente ha esercitato i propri poteri inibitori oltre il termine di legge.
Invero, l’ente comunale ha comunicato la diffida oltre il termine di trenta giorni ossia in data 26 febbraio 2018; oltretutto, il Comune, pur avendo esercitato il potere inibitorio oltre il termine di trenta giorni, non ha comunque poi annullato, in autotutela, il titolo edilizio perfezionato, con l’inevitabile conseguenza del consolidamento della posizione giuridica già previamente intestata al AR.
Parte appellante lamenta l’omesso preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis della legge n° 241 del 1990.
3. L’appello è fondato nei sensi di seguito precisati.
Il ricorso proposto in primo grado aveva ad oggetto il provvedimento del Comune di Pozzuoli con cui sono state respinte due istanze di condono edilizio.
La motivazione del diniego fa riferimento alle seguenti circostanze.
Dal confronto tra lo stato dei luoghi con quanto rappresentato negli atti tecnici allegati alla citata pratica di condono edilizio ed in particolare con la documentazione grafica e fotografica, sono state rilevate le seguenti difformità:
I) risulta demolita, e/o non più presente in sito, porzione del manufatto, sulla destra del prospetto principale, per una superficie pari a mq.50,00 circa;
II) demolizione della chiusura posteriore della ex sala ristorante, costituita da muretto di altezza mt. 1,00 circa e soprastante struttura in alluminio e vetri, con ricostruzione della stessa in muratura, arretrata di mt.1,00 circa rispetto alla posizione originaria con conseguente diminuzione di superficie pari a mq. 9,00 circa;
III) la parete posta sul prospetto principale della ex sala ristorante, che era costituita da muretto di altezza mt. 1,00 circa e soprastante struttura. in alluminio e vetri, è stata sostituita con muratura a tutta altezza con realizzazione di finestre;
IV) realizzazione di camera d'aria su tutto il manufatto, per cui il piano di calpestio del manufatto, che era a quota 0,00, risulta attualmente impostato a quota + mt.0,60 circa;
V) la copertura del manufatto, di altezza variabile da un minimo di mt.2,08 ad un massimo di metri 3,30 fuori terra con tratti della stessa inclinata, si presenta costituita da travi in ferro con soprastanti lamiere grecate coibentate, e l'altezza tra piano di calpestio e intradosso della copertura è pari a mt. 3,45 circa ed altezza totale dalla quota 0,00 di. mt. 4,05 circa (compresa la camera d'aria);
VI) realizzazione di un terrazzino antistante il prospetto principale, di mq.43,50 privo di pavimentazione e/o altro;
VII) sono state rilevate, altresì, modifiche prospettiche conseguenziali ai lavori descritti ai punti precedenti ed alla modifica di tutti i vani finestra.
Internamente è stata rilevata una diversa distribuzione degli ambienti interni con la realizzazione di nuove tramezzature.
4. Il collegio osserva che, come lamentato da parte appellante, l’istruttoria non fa riferimento alla precisa descrizione dei manufatti e dei luoghi per i quali erano state presentate le istanze di condono edilizio.
Ne consegue che non è possibile cogliere la difformità rispetto a quanto indicato nelle istanze di condono edilizio, considerando che l’impugnato provvedimento di diniego è motivato proprio in relazione alla difformità tra le opere accertate nel sopralluogo e lo stato dei luoghi rappresentato negli atti tecnici allegati alla pratica di condono edilizio.
L’amministrazione avrebbe dovuto in primo luogo accertare sulla base delle allegazioni della parte privata la consistenza dell'opera in essere al momento della presentazione delle due istanze di condono, distinguendo le opere abusive ulteriori e successive e verificare la sussistenza dei presupposti per ciascuna delle due istanze di condono in modo da intervenire poi sui soli interventi ulteriori o non compatibili.
Da quanto sopra consegue l’accoglimento dell’appello con l’annullamento, in riforma della sentenza appellata, del provvedimento di diniego impugnato in primo grado, e l’obbligo del Comune di Pozzuoli di rideterminarsi con idonea istruttoria in contradditorio con la parte privata con conseguente assorbimento del motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
5. È invece infondato il motivo d’appello relativo alla circostanza di aver presentato in data 23 gennaio 2018 una SCIA per manutenzione straordinaria e che per il decorso del termine di 30 giorni, il titolo si era consolidato, tanto che la successiva attività inibitoria del Comune che in data 26 febbraio aveva disposto la sospensione dei lavori, era intempestiva e contra legem poiché non era stata seguita dall’esercizio del potere di autotutela.
La circostanza che il proprietario abbia presentato una SCIA non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato, che consiste nel diniego di due istanze di condono.
È sufficiente osservare che in sede di sopralluogo del 26 febbraio e 28 febbraio 2018 risultavano evidenti variazioni dello stato dei luoghi (come sopra riferite), ben più consistenti rispetto alla intonacatura, alla pavimentazione ed alla sistemazione dell’impianto idrico cui fa invece riferimento la s.c.i.a..
Ne consegue che la s.c.i.a., avendo un diverso oggetto, è irrilevante ai fini del decidere e non è comunque idonea a fornire copertura abilitante rispetto alle opere accertate.
In conclusione l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata deve essere annullato il provvedimento di diniego impugnato in primo grado, e deve essere ordinato al Comune di Pozzuoli di rideterminarsi con idonea istruttoria.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi d’appello.
In considerazione della parziale soccombenza reciproca devono essere compensate le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento di diniego impugnato in primo grado.
Ordina al Comune di Pozzuoli di rideterminarsi come da motivazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO