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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/04/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 381 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(Company Code 12944734), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
RUFFOLO UGO e dell'avv. LOCCISANO VALTER, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MENEGHELLI RICCARDO e dell'avv. BERTOLINI FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BORTOLUZZI SANDRA, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 94/2023 del Tribunale di Verona, pubblicata in data
17/01/2023 e notificata in data 25/01/2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis, previa, occorrendo, declaratoria di
inammissibilità della mera riproposizione, in assenza di alcun appello incidentale, da parte di
delle domande dalla stessa formulate e non accolte in primo Controparte_1
grado, in riforma parziale della sentenza n. 94/2023 del Tribunale di Verona, Giudice Dott.
Ernesto D'Amico, resa in data 16/01/2023, pubblicata in data 17/01/2023 e notificata in data
25/01/2023:
- accogliere l'appello proposto da , avverso la sentenza impugnata, nei Parte_1
limiti e per i motivi tutti meglio esposti in corso di causa e, per l'effetto,
- riformare la sentenza impugnata, nei limiti e per le ragioni tutte meglio esposte in corso di
causa, così come nel corso del giudizio di primo grado, e, per l'effetto,
- accogliere le domande e conclusioni tutte spiegate, anche in via istruttoria, da Parte_1
nel precedente grado di giudizio che qui di seguito si riportano: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verona, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare gli illeciti ed inadempimenti tutti, rilevanti anche ex art. 1218 ss. c.c.,
1453 ss. e 2043 ss. c.c., in atti meglio descritti, commessi da nei Controparte_1
confronti ed ai danni di;
e conseguentemente e per l'effetto, Parte_1
- accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di fornitura concluso tra
2 e in atti meglio descritto, con riferimento alle Parte_1 Controparte_1
partite di riso non consegnate, ai sensi dell'art. 1457 c.c. per decorrenza del termine essenziale
ovvero, in subordine, dichiarare la risoluzione del medesimo contratto ai sensi dell'art. 1453
c.c., in ragione degli inadempimenti di non scarsa importanza imputabili a Controparte_1
e, comunque, per i motivi tutti in atti meglio dedotti;
[...]
- condannare in persona del proprio l.r.p.t., a restituire a Controparte_1
la somma di Euro 70.644,00, dalla stessa corrisposta a Parte_1 [...]
per le partite di riso mai consegnate oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dì del CP_1
dovuto al saldo;
- condannare in persona del proprio l.r.p.t., anche ex artt. 1218, Controparte_1
1453, 1454 e 2043 ss. c.c., a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e
patiendi, da , da meglio determinarsi in corso di causa, occorrendo anche Parte_1
in via equitativa, anche ex artt. 1226 e 2056 c.c.; il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi
e maggior danno dal dì del dovuto al saldo;
- rigettare le domande tutte, anche istruttorie, proposte da in Controparte_1
quanto inammissibili, improponibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto ed, in ogni caso,
non provate per i motivi tutti meglio esposti in corso di causa;
- rigettare le domande riconvenzionali tutte formulate da in Controparte_1
quanto inammissibili, improponibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, per
i motivi tutti meglio esposti in corso di causa;
ed in ogni caso, anche ex art. 1227 c.c. in
subordine, compensare qualsivoglia credito dovesse essere accertato essere dovuto a favore di
con i debiti tutti che verranno accertati in capo alla stessa ed a Controparte_1
3 favore di all'esito del presente giudizio. Parte_1
In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza del 15/02/2022,
- occorrendo, ammettere tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, comma
VI, n. 2 c.p.c. depositata dalla difesa di , che per comodità dell'Ill.mo Parte_1
Giudice adìto, di seguito si ritrascrivono:
“Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nel corso delle trattative con per la fornitura Parte_1 Controparte_1 di riso destinata al cliente evidenziava l'importanza del rispetto dei Controparte_2 termini di consegna concordati per le consegne programmate per il mese di maggio 2020?
2. Vero che era stata informata dell'importanza per e Controparte_1 Parte_1 del rispetto dei termini di consegna concordati? Controparte_2
3. Vero che successivamente all'annullamento degli ordini di riso programmati per maggio
2020, ha cessato di ordinare ulteriori fornitura di riso a Controparte_2 Parte_1
[...]
4. Vero che da giugno 2020 ad oggi ha smesso di ordinare riso a Controparte_2
Parte_1
5. Vero che gli indirizzi indicati nella voce “luogo di consegna” dei DDT di Controparte_1 che si rammostrano al teste sub doc. 1, 2 e 3 di parte convenuta corrispondono agli indirizzi dei magazzini di Controparte_2
Si indicano come testi, su tutti i capitoli di prova:
- IG.ra , domiciliata presso Tes_1 Parte_1
- IG. , domiciliata presso Testimone_2 Controparte_2 si chiede fin da ora di essere ammessi a prova contraria e controprova in relazione alle istanze istruttorie che dovessero essere ex adverso formulate ed ammesse, formulando ogni più ampia riserva consentita dal rito di controdedurre e replicare ad ogni eventuale deduzione ed istanza istruttoria di controparte”.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15% ex art. 2 D.M.
55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Con ogni più ampia riserva anche istruttoria”.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario delle
spese generali 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55, IVA e CNPA, come per legge.”
4 Per parte appellata
- Rigettarsi in toto l'appello promosso da avverso la sentenza n. 94/2023 del Parte_1
Tribunale di Verona, perché inammissibile ex art.348 bis e ter c.p.c. e comunque perché
inammissibile ed infondato per tutti i motivi esposti in atti, con l'integrale conferma
dell'impugnata sentenza.
- Con vittoria delle spese tutte di giustizia, oltre 15 % spese generali, CPA ed IVA. con
condanna di controparte anche ex art. 96 c.p.c. per i motivi indicati nella memoria ex art. 183
VI comma n. 2) c.p.c. di primo grado e in narrativa della comparsa di costituzione.
In denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello promosso da controparte si chiede l'accoglimento delle domande istruttorie come indicate da questa difesa nel giudizio di primo grado e precisate con foglio di precisazione delle conclusioni del 15.06.2022 e all'udienza del 16.06.2022, che di seguito si riportano.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2) e segnatamente di tutti i capitoli di prova ivi formulati dal n. 1) al n. 14) con i testi ivi indicati su tutti i capitoli di prova.
Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie formulate da controparte e, in denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati, si insiste perché sia concessa
l'abilitazione alla prova contraria su quelli eventualmente ammessi, con tutti i testi già indicati a prova diretta nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2).
Si chiede che sia acquisito il fascicolo telematico del primo grado di giudizio RG 3820/2021 del
Tribunale di Verona, nel quale sono depositati telematicamente da questa difesa tutti gli atti e documenti di parte.
Si chiede altresì la concessione dei termini massimi di legge per il deposito di memorie
conclusive e di replica, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle domande ed
eccezioni nuove ex adverso formulate.”
5 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione del 27 aprile 2021 conveniva in giudizio Parte_2
innanzi al Tribunale di Verona, chiedendo l'accertamento del grave Controparte_1
inadempimento della stessa e la conseguente risoluzione ex art. 1453 cc del contratto di vendita concluso tra le parti, la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo incassato per i quattro carichi di merce mai forniti ed il risarcimento dei danni causati in relazione all'interruzione dei rapporti della con la società quale Parte_1 Controparte_2
conseguenza dell'inadempimento della Controparte_1
2. Con comparsa di risposta del 27 agosto 2021, si costituiva Controparte_1
contestando le domande formulate dall'attrice e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento dei danni subiti per essere stata costretta a trattenere il riso oggetto del contratto in giacenza nei propri magazzini, stante il mancato ritiro da parte della Parte_1
3. Istruita la causa e precisate le conclusioni, il Tribunale la tratteneva in decisione, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Con la sentenza n. 94/2023 il Tribunale di Verona rigettava le domande formulate da ritenendo, da un lato, insussistenti i presupposti per la risoluzione del Parte_1
contratto, stante la mancata pattuizione di un termine essenziale per la consegna della merce e la non gravità dell'inadempimento posto in essere dalla convenuta e, dall'altro, non provate le condizioni per il risarcimento del danno, stante la non colpevolezza della e la Controparte_1
mancanza di nesso di causalità tra l'inadempimento di quest'ultima e l'interruzione dei rapporti commerciali tra la e la Rigettava, altresì, la domanda Parte_1 Controparte_2
6 riconvenzionale di risarcimento del danno formulata dalla convenuta per mancanza di prove,
compensando, in ragione dell'esito complessivo della lite, le spese di giudizio fra le parti.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato Parte_1
impugnava la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo, l'appellante lamentava l'erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure ritenuto inesistente la pattuizione di un termine di adempimento essenziale tra le parti, nonostante l'esistenza di una bozza di contratto tra le parti che riteneva dimostrativa della volontà dei contraenti e, in ogni caso, della consapevolezza della società delle scadenze vincolanti imposte per la consegna della merce dalla Controparte_1
società alla società Controparte_2 Parte_1
5.2 Con il secondo motivo, l'appellante si doleva dell'erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata, per aver il Tribunale ritenuto di scarsa importanza l'inadempimento della
[...]
in ragione di un presunto comportamento di tolleranza rappresentato da CP_1
comunicazioni dai toni pacati intervenute tra le parti, senza considerare le altre allegazioni attestanti le numerose mail in cui lamentava l'inadempimento di Parte_1 [...]
Deduceva, inoltre, che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere provato CP_1
l'adempimento della stante la mancanza di prove relative al fatto che la Controparte_1
medesima aveva preparato la merce da consegnare nei termini stabiliti.
5.3 Con il terzo motivo, l'appellante censurava l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Tribunale rigettato la domanda risarcitoria formulata sulla base della ritenuta assenza di colpa della non considerando che l'art. 1218 cc prevede una espressa presunzione Controparte_1
7 di colpevolezza del debitore e per avere omesso di statuire sulla domanda di risarcimento del danno per mancato guadagno.
6. Si costituiva in giudizio la società eccependo, in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter cpc e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello in quanto infondato, riproponendo in via riconvenzionale, solo nelle conclusioni, per il caso denegato di accoglimento anche parziale dell'appello, la domanda di risarcimento per le spese di stoccaggio della merce non ritirata da e le istanze istruttorie formulate. Parte_1
7. La società eccepiva l'inammissibilità dell'appello incidentale Parte_1
condizionato della società in quanto nella comparsa della predetta non vi era Controparte_1
alcuna censura alla decisione del Tribunale in punto rigetto della domanda riconvenzionale,
sicché non era sufficiente la riproposizione della domanda per l'esame della stessa.
8. Con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 7 ottobre 2024 Controparte_1
dichiarava quanto segue: “Si precisa che questa difesa non ha promosso appello incidentale e la
domanda riconvenzionale del primo grado di giudizio non è stata riproposta in appello e ove
riportata negli atti di questo giudizio costituisce quindi un mero refuso”.
9. Depositate da entrambe le parti le note scritte contenenti le conclusioni, all'udienza del 7
ottobre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe, con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle conclusionali e delle repliche, poi depositate da entrambe le parti.
Esame dei motivi di impugnazione
10. Preliminarmente va rilevato che risulta acclarato che non ha proposto Controparte_1
appello incidentale, sicché non deve procedersi all'esame dell'eccezione di inammissibilità.
8 11. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
11.1 Il primo motivo di impugnazione è infondato. In tema di accertamento dell'essenzialità
del termine per l'adempimento di un'obbligazione, la giurisprudenza di legittimità sostiene che lo stesso vada condotto, da parte del Giudice: “alla stregua delle espressioni adoperate dai
contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti
inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto
con l'inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo dall'uso
dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non
emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso
considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi” (Cass. civ. n.
14426/2016 e, nello stesso senso, Cass. civ. n. 32238/2019). Da ciò deriva che, per individuare l'esistenza o meno di un termine essenziale all'interno di un contratto, non è sufficiente che le parti abbiano stabilito una data specifica per l'adempimento anche se accompagnata dall'espressione “entro e non oltre”, in quanto tale indicazione non può essere ritenuta rappresentativa dell'improrogabilità del termine e, dunque, dell'inequivoca volontà delle parti di reputare perduta l'utilità economica dell'accordo con il decorso del termine stesso, dovendo invece considerare le apposite indicazioni dei contraenti o la natura e l'oggetto dell'accordo.
Nel caso di specie, la dopo aver concluso un contratto per la fornitura di riso Parte_1
ed altri beni alimentari con la società IM International Sourcing e aver ricevuto da quest'ultima l'ordine di consegnare un totale di 16 carichi di riso nel periodo aprile-maggio 2020
(cfr. docc. n. 2, 3, 4 e 5, ove può evincersi un primo ordine di 12 carichi e uno successivo di 4
9 carichi), prendeva contatti con la al fine di evadere gli ordini effettuati da Controparte_1
accordandosi solo verbalmente per la fornitura del riso al prezzo di euro 0,85 al kg. Le CP_2
parti, infatti, non sottoscrivevano alcun contratto formale di compravendita, accordandosi di volta in volta mediante ordini scambiati via e-mail o whatsapp (cfr. docc. n. 32, 8, 7).
In ragione di ciò, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, alcuna rilevanza può essere riconosciuta alla bozza contrattuale predisposta da e trasmessa in data 22 aprile 2020 Parte_1
alla in quanto non sottoscritta da quest'ultima e, dunque, non solo non Controparte_1
rappresentativa della pattuizione di un termine essenziale tra le parti e tantomeno interpretativa della volontà delle stesse (essendo stata predisposta in via unilaterale), ma anche significativa della non opponibilità alla dei termini concordati da con la Controparte_1 Parte_1
società (cfr. doc. n. 27). Controparte_2
Invero, si ritiene opportuno rilevare che, in merito ai doc. n. 32 e 11 richiamati dall'appellante come prova della conoscenza, da parte della degli accordi intercorsi tra Controparte_1
e con pattuizione di un termine essenziale per la consegna della Parte_1 Controparte_2
merce, gli stessi non possono essere ritenuti rilevanti, in quanto, il primo rappresenta una conversazione whatsapp in cui l'appellante faceva presente all'appellata l'importanza della propria cliente, senza aggiungere nulla sul contenuto dell'accordo sottoscritto e, allo stesso modo, il secondo rappresenta una comunicazione via e-mail in cui l'appellante dichiarava all'appellata di non poter negoziare con la cliente eventuali ritardi a causa del contratto vincolante concluso, senza, ancora una volta, fornire alcun ulteriore dettaglio significativo sul contenuto dello stesso. Tanto più che tali comunicazioni si inseriscono in un contesto più ampio di scambio di messaggi e di mail che depongono nel senso dell'assenza di prova di una specifica
10 pattuizione avente per oggetto la previsione di un termine essenziale.
Pertanto, da tali risultanze e tenuto conto della mancata sottoscrizione, da parte della , CP_1
della bozza contrattuale predisposta unilateralmente da , non può ritenersi provata la Parte_1
conoscenza dell'appellata del contenuto dell'accordo intercorso fra l'appellante e
[...]
e, quindi, l'opponibilità dei termini del contratto alla medesima. CP_2
Ancora, va osservato che, dall'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti, risulta evidente che la prassi in corso tra le stesse era quella di non determinare termini perentori per le consegne
(pur predisponendo un calendario indicativo), ma di aggiornarsi di volta in volta, tollerando eventuali piccoli ritardi, quali, ad esempio, quelli dovuti alle festività nazionali ed al periodo di emergenza sanitaria all'epoca in corso (cfr. doc. n. 7, ove in data 25 marzo 2020,
[...]
legale rappresentante della Riseria scriveva a legale rappresentante Tes_3 Tes_4
della “Inutile dire che se dovessimo ritardare o cambiare qualcosa è in virtù Parte_1
della situazione che globalmente stiamo vivendo, nota di servizio l'altro paese produttore di
Riso è la Spagna che con effetto ritardato stanno entrando nel dramma con risposte diverse
rispetto alla Sanità Italiana, quindi penso che per un certo periodo non rilascino alcun
quantitativo di Riso” cui non seguivano contestazioni da parte dell'appellante; doc. n. 8, ove, in data 7 aprile 2020, della scriveva: “Buongiorno IG. Testimone_5 Controparte_1 Tes_4
abbiamo ricevuto l'e-mail sui testi, provvederemo a fare le variazioni richieste. Nel frattempo,
Le invio in allegato la programmazione dei carichi, considerando che in Italia nei mesi di aprile
e maggio ci sono dei “Ponti” e i trasporti della Materia Prima (Risone) non saranno così
regolari. Ci inoltri gli ordini in modo da poter effettuare le relative fatture pro-forme” sempre senza il seguito di contestazioni da parte di e doc. n. 10, ove, in data 8 aprile 2020, Parte_1
11 scriveva a “Ciao , ecco l'ordine di acquisto. Sono 2 Tes_4 Testimone_3 Tes_3
camion per Lituania, 1 per Estonia, 1 per Latvia. Non guardare la data di ritiro. Proviamo a
farli per la settimana 17. Si inizia”, dimostrando, quindi, una certa flessibilità per le date di consegna della merce).
Infatti, i documenti n. 3, 4, 5, 6 e 9, invocati dall'appellante come prova della propria programmazione puntuale delle consegne e, dunque, dell'esistenza di un termine essenziale pattuito tra le parti, non possono essere ritenuti rilevanti, in quanto, i primi due rappresentano i
DDT e le fatture emesse dalla per i carichi di riso ordinati, che, se pur Controparte_1
comprensive di data, non risultano di certo dimostrative dell'essenzialità, il terzo rappresenta la pianificazione dei tempi di consegna tra e non opponibile alla Parte_1 Controparte_2
come precedentemente argomentato e, infine, i docc. n. 6 e 9, rappresentano Controparte_1
l'avvenuta trasmissione di un calendario per le consegne da parte dell'appellante all'appellata,
che, considerato il tenore complessivo delle conversazioni intercorse tra le parti e, in particolare,
le successive comunicazioni della che esplicitamente dichiaravano la non perentorietà Parte_1
delle date comunicate con il calendario (cfr. docc. n. 7 e 8), non può essere ritenuto determinante in tema di essenzialità del termine.
Di conseguenza, chiarita l'irrilevanza della bozza contrattuale trasmessa da a Parte_1
in quanto mai sottoscritta e, considerato il compendio probatorio Controparte_1
documentale presente in atti, da cui può evincersi l'inesistenza di una scadenza esattamente individuata o individuabile ed anzi l'elasticità della nella programmazione della Parte_1
consegna dei carichi, può ritenersi che i termini stabiliti tra le parti fossero di tipo indicativo e non certo essenziale, ragione per cui deve condividersi la decisione del Tribunale, rigettandosi
12 per tali ragioni il motivo di appello.
11.2 Il secondo motivo di impugnazione è del pari infondato. Invero, va osservato che, pur essendo prevista, nei contratti a prestazioni corrispettive, la possibilità per il contraente che non ha ottenuto l'adempimento, di chiedere ex art. 1453 cc l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno, affinché tale domanda possa essere accolta dal Giudice, è necessario, non solo che il contraente fornisca la prova del titolo costitutivo del rapporto allegando l'inadempimento, ma anche che, all'esito della valutazione esperita dal
Giudice, l'inadempimento de quo risulti grave e non di scarsa importanza.
Nel caso di specie, analizzando la documentazione depositata in primo grado, può ritenersi insussistente l'allegato inadempimento della in quanto, sebbene in data 18 Controparte_1
maggio 2020 (ovvero, pochi giorni prima delle date previste per la consegna dei carichi del 21,
22, 25 e 26 maggio 2020 pagati in anticipo da cfr. doc. n. 8) la predetta Parte_1
avesse comunicato alla un possibile ritardo nell'adempimento della CP_1 Parte_1
prestazione, dovuto alla mancata fornitura degli incarti per il riso da parte della ditta Polipack
Srl, proponendo delle soluzioni alternative per la consegna della merce nei termini concordati
(cfr. doc. n. 11 e 12, ove può leggersi che della scriveva alle Testimone_5 Controparte_1
ore 12.58: “buongiorno sig.a , ho aspettato a risponderti perché ho voluto confrontarmi Tes_1
con il Resp. Acquisti materiale . Alla fine di marzo avevamo fatto un ordine al nostro CP_3
fornitore di materiale Foil, destinato al Tuo cliente IM con consegna non prima di Giugno
2020. Successivamente eravamo riusciti ad anticipare una parte della consegna di materiale
CP_ per questa settimana (week 21). Purtroppo, questo non è avvenuto. Il titolare Parte_3
è mancato improvvisamente la scorsa settimana, pertanto, l'Azienda è rimasta chiusa per lutto,
13 ed ha riaperto solo oggi. Ci hanno assicurato che per la fine della prossima settimana (week 22)
ci consegneranno una parte del materiale Foil. Al momento abbiamo materiale Foil per circa 2
camion. Abbiamo pensato 2 alternative: 1°: utilizzare altro materiale Foil, Riso a , Parte_4
per il quale abbiamo una disponibilità di materiale di circa 5 camion. Quindi si potrebbero
rispettare le tue programmazioni. 2°: per temporeggiare, possiamo iniziare una fornitura di Riso
a SAPORE DI RISO, solo cambiando il termine da a , Parte_5 Parte_6 Parte_7
nella lingua. Le restanti diciture sarebbero uguali. Cambia codice Ean. Dimmi come intendi
procedere così posso mandarti in pdf le foto e le schede tecniche delle 2 alternative” e Tes_1
della rispondeva alle ore 13.26: “ , our client has confirmed trucks
[...] Parte_1 Persona_1
according loading schedule. You confirm me last week and asked prepayment to start urgently
producing. I am disappointed that you did not tell me changes last week – it would haven been
easier to negotiate with client. Therefore we need to proceed despite the disappointment.
Situation at the moment: you have 5 trucks same product but different package? Client has
ordered transportation. Please send me urgently new packaging material and picture in order to
understand the product. As it is third time to insert ean code- client may refuse. Controparte_4
Please inform what how we proceed then? With IM we have binding contract regarding
product, delivery, volumes. It is contract breaching for us to make changes (it: “ciao , il Tes_5
nostro cliente ha confermato i camion secondo il programma di carico. Mi hai confermato la
scorsa settimana e hai chiesto il pagamento anticipato per iniziare a produrre urgentemente.
Sono delusa dal fatto che non mi abbiate comunicato le modifiche la scorsa settimana: sarebbe
stato più facile negoziare con il cliente. Dobbiamo comunque procedere nonostante la delusione.
Situazione al momento: hai 5 camion dello stesso prodotto ma con incarto diverso? Il cliente ha
14 ordinato il trasporto. Vi prego di inviarmi urgentemente il nuovo materiale di imballaggio e
l'immagine per capire il prodotto. Scheda tecnica. Poiché è la terza volta che si inserisce il
codice EAN, il cliente potrebbe rifiutare. Per favore informatemi su come procediamo allora?
Con abbiamo un contratto vincolante per quanto riguarda il prodotto, la consegna, i CP_2
volumi. È una violazione del contratto per noi apportare delle modifiche”, poi, di nuovo, Tes_5
“buongiorno sig.a , purtroppo siamo venuti a conoscenza questa mattina… ed è
[...] Tes_1
stata una sorpresa anche per noi! Inoltre, hanno influito anche tutte le problematiche e
restrizioni che ci sono state a causa del Covid-19. Ti invio la foto del prodotto e la relativa
scheda tecnica. Puoi ricordare al cliente che il codice EAN sarà lo stesso […] con la stessa
bancalizzazione. Attendo tuo riscontro grazie” e, alle ore 15.03 del medesimo giorno, Tes_1
“hello i have informed client- I am now waiting confirmation. Please tell me concerning
[...]
week #22, will you have old/same packing like before and what available dates for loading? We
have scheduling 25.05/26.05 LV. ? (it: “ciao, ho informato il cliente, ora sto aspettando CP_5
conferma. Per favore, dimmi riguardo alla settimana #22, avrai il vecchio/stesso imballaggio
come prima e quali date disponibili per il caricamento? Noi abbiamo programmato per il
25.05/26.05. Confermi?”). In data 20 maggio 2020, poi, a seguito di una comunicazione di cancellazione dell'ordine alle ore 14:27 da parte di ed una successiva Parte_1
comunicazione alle ore 16:06 del medesimo giorno di trasmissione di informazioni per il solito caricamento dei camion per il ritiro della merce destinata alla società (cfr. doc. n. 14, CP_2
ove può leggersi che di , scriveva prima: “ We have received Tes_1 Parte_1 Per_1
official and final reply from our client. Due to pack graphic change and producing stop for week
#21 e #22, client cancelled last 4 trucks. We are asking you to return prepayment for last
15 invoice” – it: “Ciao! Abbiamo ricevuto la risposta ufficiale e finale dal nostro cliente. A causa di
un cambiamento grafico dell'imballaggio e dell'arresto della produzione per la settimana #21 e
#22, il cliente ha cancellato gli ultimi 4 camion. Ti chiediamo di restituirci il pagamento
anticipato per l'ultima fattura” e, poi: “please find IM Lv loading details. Hello, our truck
will arrive 22.05. to load goods for . Please prepare goods for loading” (it: Controparte_6
“Si prega di trovare i dettagli di caricamento di Salve, il nostro camion arriverà il CP_7
22.05 per caricare merci per . Si prega di preparare la merce per il Controparte_6
carico”, con ulteriore richiesta di conferma in data 21 maggio 2020: “please confirm that truck
has arrived” - it. “per favore confermami che il camion è arrivato”, cfr. doc. n. 30), la medesima avvisava l'appellante che, contrariamente a quanto previsto, la ditta Polipack era riuscita CP_1
ad inviare gli incarti per l'imballaggio della merce nei tempi previsti (cfr. doc. n. 30:
“Buongiorno sig.a , il camion non si è ancora presentato. La Vostra e-mail di ieri indica Tes_1
giorno di carico venerdì 22/05/2020.in riferimento alle conversazioni telefoniche/whatsapp di
CP_ martedì 19/05/2020, Le comunico che il nostro fornitore di materiale ci ha anticipato parte
dell'ordine, Sapore di Riso, per il cliente ; doc. n. 13, ove risulta la mail di Polipack Srl CP_2
con avviso di spedizione delle bobine per gli incarti in data 20 maggio 2020 e doc. n. 14
rappresentativo del DDT di trasporto datato 20 maggio 2020), dimostrandosi dunque pronta ad adempiere nel rispetto del calendario stabilito per le consegne.
Ciò risulta anche confermato dal fatto che, poco tempo dopo, in data 4 giugno 2020,
[...]
inviava ulteriore comunicazione alla di disponibilità dei carichi di riso, CP_1 Parte_1
sollecitando l'invio da parte dell'appellante delle targhe dei mezzi (cfr. doc. n. 15: “Buon
pomeriggio sig.a , come anche da conversazione telefonica di questa mattina con il sig. Tes_1
16 le chiedo nuovamente di inviarci le targhe dei mezzi per i 4 camion lavorati, Tes_4
preparati a marchio SAPORE DI RISO”), cui seguiva e-mail di di Parte_8
cancellazione dell'ordine e di richiesta di restituzione del prezzo pagato in anticipo.
Da tali risultanze, ritenuti irrilevanti i documenti dal n. 15 al 18 e n. 44, richiamati dall'appellante come prova dell'avvenuta cancellazione dell'ordine e richiesta di restituzione del prezzo pagato, in quanto trattasi di comunicazioni antecedenti (e in parte successive) alla volontà
di formalizzare la consegna della merce, dimostrata dalla richiesta di informazioni per il caricamento dei camion per il ritiro datata 20 maggio 2020 e dalla successiva domanda di conferma di arrivo dei camion datata 21 maggio 2020 in risposta all'avviso della delle CP_1
problematiche relative al packaging (cfr. docc. n. 14 e 30), pur non reputando significativo il doc. n. 33 prodotto da parte appellata come prova della rimanenza in magazzino dei carichi di riso preparati (e, pertanto, non rilevanti i docc. da 19 a 26 e da 35 a 42, allegati dall'appellante come prova dei lotti precedentemente consegnati), non essendo possibile accertare se questi ultimi fossero effettivamente i carichi destinati a nel mese di maggio 2020, trattandosi CP_2
di foto generiche e prive di contesto certo, risulta provato che era pronta ad Controparte_1
adempiere alla propria prestazione e che è stata a rifiutare poi l'adempimento, Parte_1
comunicando la cancellazione dell'ordine sulla base di quanto richiesto e deciso dalla cliente
Controparte_2
Ad ogni buon conto, anche laddove dovesse ravvisarsi un inadempimento, integratosi nella iniziale prospettazione di impossibilità di spedizione del carico nella tipologia e con il packaging concordato, non potrebbe comunque lo stesso qualificarsi come grave inadempimento, in quanto,
ciò che rileva, ai fini della valutazione della gravità di un inadempimento, non è solo il criterio
17 oggettivo dell'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto,
ma anche quello soggettivo del comportamento delle parti, assumendo particolare rilievo eventuali atteggiamenti di tolleranza o tempestiva riparazione (cfr. Cass. Civ. n. 22346/2014,
secondo cui: “il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo,
avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la
verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del
rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente
causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma
contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento
di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera
dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in
relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità”).
Applicando tale principio al caso in esame, considerato il contenuto della conversazione whatsapp intercorsa tra della e Tes_4 Parte_1 Controparte_8 [...]
in data 20 maggio 2020, ove il primo scriveva al secondo alle ore 15:16, a seguito CP_1
dell'avvenuta comunicazione delle problematiche insorte per la consegna della merce da parte della : , purtroppo il cliente ha cancellato l'ordine degli ultimi 4 mezzi. Ho provato CP_1 Tes_3
a sbloccare, ma forzando lo perdiamo per sempre. Si rifarà avanti visto che abbiamo fatto il
massimo nonostante il Covid. Adesso stiamo trattando la Pasta in PL. Vediamo se più avanti si
riprende. ti contatterà per ulteriori istruzioni. Commercialmente è avvisata” (cfr. doc. n. Tes_1
32) e, tenuto conto del contenuto della conversazione avvenuta tra le parti in data 20 e 21 maggio
18 2020 (cfr. docc. n. 14 e 30 in cui della , a seguito di una prima Tes_1 Parte_1
comunicazione di cancellazione delle ore 14:27, inviava comunque i dettagli di caricamento della merce per alle ore 16:06, dichiarando che il camion per il ritiro sarebbe arrivato il CP_2
22.05.2020 e chiedendo la preparazione del riso da parte della e poi Controparte_1
trasmettendo la richiesta di conferma dell'arrivo del camion per il ritiro), deve concludersi che la non ritenesse sussistente un inadempimento, tanto meno un grave inadempimento, da Parte_1
parte della , dimostrandosi, da un lato, tollerante e fiduciosa nella possibilità di recuperare CP_1
in un momento successivo la cliente che aveva disdetto senza attendere i Controparte_2
tempi concordati e, dall'altro, ancora interessata all'esecuzione dell'accordo.
Alla luce di quanto esposto, ritenuto insussistente l'inadempimento di - Controparte_1
essendo questa pronta ad adempiere e rimasta in attesa dell'invio dei camion da parte di
- stante la disponibilità del carico nel termine previsto per la consegna e Parte_1
chiarito, in ogni caso, che il prospettato possibile ritardo di qualche giorno da parte della
[...]
non è comunque configurabile come inadempimento grave, necessario ai fini della CP_1
risoluzione ex art. 1453 cc, in ragione del comportamento tenuto da e dei Parte_1
termini degli accordi raggiunti tra le stesse, si ritiene che neppure tale motivo di impugnazione possa trovare accoglimento, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale.
11.3 Il terzo motivo di impugnazione, in ragione del rigetto dei primi due e, dunque, del mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto formulata dall'appellante, è
assorbito dal predetto rigetto, trattandosi di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla risoluzione del contratto che in questa sede, così come in primo grado, non è stata accolta.
12. Quanto, infine, alla domanda ex art. 96 cpc formulata da si ritiene che Controparte_1
19 la stessa debba essere rigettata, in quanto, pur avendo l'appellante agito in giudizio per una pretesa poi rivelatasi infondata, non risulta sussistente la presenza dell'elemento soggettivo della malafede o della colpa grave prevista dalla normativa né la temerarietà dell'azione.
Conclusioni e spese di lite
13. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
14. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie del valore del disputatum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna parte appellante al pagamento a favore della Parte_1
parte appellata elle spese di lite del presente grado Controparte_1
di giudizio, che liquida in euro 6.946,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte
20 dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_2
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 10 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 381 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(Company Code 12944734), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
RUFFOLO UGO e dell'avv. LOCCISANO VALTER, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MENEGHELLI RICCARDO e dell'avv. BERTOLINI FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BORTOLUZZI SANDRA, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 94/2023 del Tribunale di Verona, pubblicata in data
17/01/2023 e notificata in data 25/01/2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis, previa, occorrendo, declaratoria di
inammissibilità della mera riproposizione, in assenza di alcun appello incidentale, da parte di
delle domande dalla stessa formulate e non accolte in primo Controparte_1
grado, in riforma parziale della sentenza n. 94/2023 del Tribunale di Verona, Giudice Dott.
Ernesto D'Amico, resa in data 16/01/2023, pubblicata in data 17/01/2023 e notificata in data
25/01/2023:
- accogliere l'appello proposto da , avverso la sentenza impugnata, nei Parte_1
limiti e per i motivi tutti meglio esposti in corso di causa e, per l'effetto,
- riformare la sentenza impugnata, nei limiti e per le ragioni tutte meglio esposte in corso di
causa, così come nel corso del giudizio di primo grado, e, per l'effetto,
- accogliere le domande e conclusioni tutte spiegate, anche in via istruttoria, da Parte_1
nel precedente grado di giudizio che qui di seguito si riportano: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verona, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare gli illeciti ed inadempimenti tutti, rilevanti anche ex art. 1218 ss. c.c.,
1453 ss. e 2043 ss. c.c., in atti meglio descritti, commessi da nei Controparte_1
confronti ed ai danni di;
e conseguentemente e per l'effetto, Parte_1
- accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di fornitura concluso tra
2 e in atti meglio descritto, con riferimento alle Parte_1 Controparte_1
partite di riso non consegnate, ai sensi dell'art. 1457 c.c. per decorrenza del termine essenziale
ovvero, in subordine, dichiarare la risoluzione del medesimo contratto ai sensi dell'art. 1453
c.c., in ragione degli inadempimenti di non scarsa importanza imputabili a Controparte_1
e, comunque, per i motivi tutti in atti meglio dedotti;
[...]
- condannare in persona del proprio l.r.p.t., a restituire a Controparte_1
la somma di Euro 70.644,00, dalla stessa corrisposta a Parte_1 [...]
per le partite di riso mai consegnate oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dì del CP_1
dovuto al saldo;
- condannare in persona del proprio l.r.p.t., anche ex artt. 1218, Controparte_1
1453, 1454 e 2043 ss. c.c., a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e
patiendi, da , da meglio determinarsi in corso di causa, occorrendo anche Parte_1
in via equitativa, anche ex artt. 1226 e 2056 c.c.; il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi
e maggior danno dal dì del dovuto al saldo;
- rigettare le domande tutte, anche istruttorie, proposte da in Controparte_1
quanto inammissibili, improponibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto ed, in ogni caso,
non provate per i motivi tutti meglio esposti in corso di causa;
- rigettare le domande riconvenzionali tutte formulate da in Controparte_1
quanto inammissibili, improponibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, per
i motivi tutti meglio esposti in corso di causa;
ed in ogni caso, anche ex art. 1227 c.c. in
subordine, compensare qualsivoglia credito dovesse essere accertato essere dovuto a favore di
con i debiti tutti che verranno accertati in capo alla stessa ed a Controparte_1
3 favore di all'esito del presente giudizio. Parte_1
In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza del 15/02/2022,
- occorrendo, ammettere tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, comma
VI, n. 2 c.p.c. depositata dalla difesa di , che per comodità dell'Ill.mo Parte_1
Giudice adìto, di seguito si ritrascrivono:
“Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nel corso delle trattative con per la fornitura Parte_1 Controparte_1 di riso destinata al cliente evidenziava l'importanza del rispetto dei Controparte_2 termini di consegna concordati per le consegne programmate per il mese di maggio 2020?
2. Vero che era stata informata dell'importanza per e Controparte_1 Parte_1 del rispetto dei termini di consegna concordati? Controparte_2
3. Vero che successivamente all'annullamento degli ordini di riso programmati per maggio
2020, ha cessato di ordinare ulteriori fornitura di riso a Controparte_2 Parte_1
[...]
4. Vero che da giugno 2020 ad oggi ha smesso di ordinare riso a Controparte_2
Parte_1
5. Vero che gli indirizzi indicati nella voce “luogo di consegna” dei DDT di Controparte_1 che si rammostrano al teste sub doc. 1, 2 e 3 di parte convenuta corrispondono agli indirizzi dei magazzini di Controparte_2
Si indicano come testi, su tutti i capitoli di prova:
- IG.ra , domiciliata presso Tes_1 Parte_1
- IG. , domiciliata presso Testimone_2 Controparte_2 si chiede fin da ora di essere ammessi a prova contraria e controprova in relazione alle istanze istruttorie che dovessero essere ex adverso formulate ed ammesse, formulando ogni più ampia riserva consentita dal rito di controdedurre e replicare ad ogni eventuale deduzione ed istanza istruttoria di controparte”.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15% ex art. 2 D.M.
55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Con ogni più ampia riserva anche istruttoria”.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario delle
spese generali 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55, IVA e CNPA, come per legge.”
4 Per parte appellata
- Rigettarsi in toto l'appello promosso da avverso la sentenza n. 94/2023 del Parte_1
Tribunale di Verona, perché inammissibile ex art.348 bis e ter c.p.c. e comunque perché
inammissibile ed infondato per tutti i motivi esposti in atti, con l'integrale conferma
dell'impugnata sentenza.
- Con vittoria delle spese tutte di giustizia, oltre 15 % spese generali, CPA ed IVA. con
condanna di controparte anche ex art. 96 c.p.c. per i motivi indicati nella memoria ex art. 183
VI comma n. 2) c.p.c. di primo grado e in narrativa della comparsa di costituzione.
In denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello promosso da controparte si chiede l'accoglimento delle domande istruttorie come indicate da questa difesa nel giudizio di primo grado e precisate con foglio di precisazione delle conclusioni del 15.06.2022 e all'udienza del 16.06.2022, che di seguito si riportano.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2) e segnatamente di tutti i capitoli di prova ivi formulati dal n. 1) al n. 14) con i testi ivi indicati su tutti i capitoli di prova.
Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie formulate da controparte e, in denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati, si insiste perché sia concessa
l'abilitazione alla prova contraria su quelli eventualmente ammessi, con tutti i testi già indicati a prova diretta nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2).
Si chiede che sia acquisito il fascicolo telematico del primo grado di giudizio RG 3820/2021 del
Tribunale di Verona, nel quale sono depositati telematicamente da questa difesa tutti gli atti e documenti di parte.
Si chiede altresì la concessione dei termini massimi di legge per il deposito di memorie
conclusive e di replica, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle domande ed
eccezioni nuove ex adverso formulate.”
5 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione del 27 aprile 2021 conveniva in giudizio Parte_2
innanzi al Tribunale di Verona, chiedendo l'accertamento del grave Controparte_1
inadempimento della stessa e la conseguente risoluzione ex art. 1453 cc del contratto di vendita concluso tra le parti, la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo incassato per i quattro carichi di merce mai forniti ed il risarcimento dei danni causati in relazione all'interruzione dei rapporti della con la società quale Parte_1 Controparte_2
conseguenza dell'inadempimento della Controparte_1
2. Con comparsa di risposta del 27 agosto 2021, si costituiva Controparte_1
contestando le domande formulate dall'attrice e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento dei danni subiti per essere stata costretta a trattenere il riso oggetto del contratto in giacenza nei propri magazzini, stante il mancato ritiro da parte della Parte_1
3. Istruita la causa e precisate le conclusioni, il Tribunale la tratteneva in decisione, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Con la sentenza n. 94/2023 il Tribunale di Verona rigettava le domande formulate da ritenendo, da un lato, insussistenti i presupposti per la risoluzione del Parte_1
contratto, stante la mancata pattuizione di un termine essenziale per la consegna della merce e la non gravità dell'inadempimento posto in essere dalla convenuta e, dall'altro, non provate le condizioni per il risarcimento del danno, stante la non colpevolezza della e la Controparte_1
mancanza di nesso di causalità tra l'inadempimento di quest'ultima e l'interruzione dei rapporti commerciali tra la e la Rigettava, altresì, la domanda Parte_1 Controparte_2
6 riconvenzionale di risarcimento del danno formulata dalla convenuta per mancanza di prove,
compensando, in ragione dell'esito complessivo della lite, le spese di giudizio fra le parti.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato Parte_1
impugnava la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo, l'appellante lamentava l'erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure ritenuto inesistente la pattuizione di un termine di adempimento essenziale tra le parti, nonostante l'esistenza di una bozza di contratto tra le parti che riteneva dimostrativa della volontà dei contraenti e, in ogni caso, della consapevolezza della società delle scadenze vincolanti imposte per la consegna della merce dalla Controparte_1
società alla società Controparte_2 Parte_1
5.2 Con il secondo motivo, l'appellante si doleva dell'erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata, per aver il Tribunale ritenuto di scarsa importanza l'inadempimento della
[...]
in ragione di un presunto comportamento di tolleranza rappresentato da CP_1
comunicazioni dai toni pacati intervenute tra le parti, senza considerare le altre allegazioni attestanti le numerose mail in cui lamentava l'inadempimento di Parte_1 [...]
Deduceva, inoltre, che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere provato CP_1
l'adempimento della stante la mancanza di prove relative al fatto che la Controparte_1
medesima aveva preparato la merce da consegnare nei termini stabiliti.
5.3 Con il terzo motivo, l'appellante censurava l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Tribunale rigettato la domanda risarcitoria formulata sulla base della ritenuta assenza di colpa della non considerando che l'art. 1218 cc prevede una espressa presunzione Controparte_1
7 di colpevolezza del debitore e per avere omesso di statuire sulla domanda di risarcimento del danno per mancato guadagno.
6. Si costituiva in giudizio la società eccependo, in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter cpc e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello in quanto infondato, riproponendo in via riconvenzionale, solo nelle conclusioni, per il caso denegato di accoglimento anche parziale dell'appello, la domanda di risarcimento per le spese di stoccaggio della merce non ritirata da e le istanze istruttorie formulate. Parte_1
7. La società eccepiva l'inammissibilità dell'appello incidentale Parte_1
condizionato della società in quanto nella comparsa della predetta non vi era Controparte_1
alcuna censura alla decisione del Tribunale in punto rigetto della domanda riconvenzionale,
sicché non era sufficiente la riproposizione della domanda per l'esame della stessa.
8. Con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 7 ottobre 2024 Controparte_1
dichiarava quanto segue: “Si precisa che questa difesa non ha promosso appello incidentale e la
domanda riconvenzionale del primo grado di giudizio non è stata riproposta in appello e ove
riportata negli atti di questo giudizio costituisce quindi un mero refuso”.
9. Depositate da entrambe le parti le note scritte contenenti le conclusioni, all'udienza del 7
ottobre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe, con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle conclusionali e delle repliche, poi depositate da entrambe le parti.
Esame dei motivi di impugnazione
10. Preliminarmente va rilevato che risulta acclarato che non ha proposto Controparte_1
appello incidentale, sicché non deve procedersi all'esame dell'eccezione di inammissibilità.
8 11. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
11.1 Il primo motivo di impugnazione è infondato. In tema di accertamento dell'essenzialità
del termine per l'adempimento di un'obbligazione, la giurisprudenza di legittimità sostiene che lo stesso vada condotto, da parte del Giudice: “alla stregua delle espressioni adoperate dai
contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti
inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto
con l'inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo dall'uso
dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non
emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso
considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi” (Cass. civ. n.
14426/2016 e, nello stesso senso, Cass. civ. n. 32238/2019). Da ciò deriva che, per individuare l'esistenza o meno di un termine essenziale all'interno di un contratto, non è sufficiente che le parti abbiano stabilito una data specifica per l'adempimento anche se accompagnata dall'espressione “entro e non oltre”, in quanto tale indicazione non può essere ritenuta rappresentativa dell'improrogabilità del termine e, dunque, dell'inequivoca volontà delle parti di reputare perduta l'utilità economica dell'accordo con il decorso del termine stesso, dovendo invece considerare le apposite indicazioni dei contraenti o la natura e l'oggetto dell'accordo.
Nel caso di specie, la dopo aver concluso un contratto per la fornitura di riso Parte_1
ed altri beni alimentari con la società IM International Sourcing e aver ricevuto da quest'ultima l'ordine di consegnare un totale di 16 carichi di riso nel periodo aprile-maggio 2020
(cfr. docc. n. 2, 3, 4 e 5, ove può evincersi un primo ordine di 12 carichi e uno successivo di 4
9 carichi), prendeva contatti con la al fine di evadere gli ordini effettuati da Controparte_1
accordandosi solo verbalmente per la fornitura del riso al prezzo di euro 0,85 al kg. Le CP_2
parti, infatti, non sottoscrivevano alcun contratto formale di compravendita, accordandosi di volta in volta mediante ordini scambiati via e-mail o whatsapp (cfr. docc. n. 32, 8, 7).
In ragione di ciò, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, alcuna rilevanza può essere riconosciuta alla bozza contrattuale predisposta da e trasmessa in data 22 aprile 2020 Parte_1
alla in quanto non sottoscritta da quest'ultima e, dunque, non solo non Controparte_1
rappresentativa della pattuizione di un termine essenziale tra le parti e tantomeno interpretativa della volontà delle stesse (essendo stata predisposta in via unilaterale), ma anche significativa della non opponibilità alla dei termini concordati da con la Controparte_1 Parte_1
società (cfr. doc. n. 27). Controparte_2
Invero, si ritiene opportuno rilevare che, in merito ai doc. n. 32 e 11 richiamati dall'appellante come prova della conoscenza, da parte della degli accordi intercorsi tra Controparte_1
e con pattuizione di un termine essenziale per la consegna della Parte_1 Controparte_2
merce, gli stessi non possono essere ritenuti rilevanti, in quanto, il primo rappresenta una conversazione whatsapp in cui l'appellante faceva presente all'appellata l'importanza della propria cliente, senza aggiungere nulla sul contenuto dell'accordo sottoscritto e, allo stesso modo, il secondo rappresenta una comunicazione via e-mail in cui l'appellante dichiarava all'appellata di non poter negoziare con la cliente eventuali ritardi a causa del contratto vincolante concluso, senza, ancora una volta, fornire alcun ulteriore dettaglio significativo sul contenuto dello stesso. Tanto più che tali comunicazioni si inseriscono in un contesto più ampio di scambio di messaggi e di mail che depongono nel senso dell'assenza di prova di una specifica
10 pattuizione avente per oggetto la previsione di un termine essenziale.
Pertanto, da tali risultanze e tenuto conto della mancata sottoscrizione, da parte della , CP_1
della bozza contrattuale predisposta unilateralmente da , non può ritenersi provata la Parte_1
conoscenza dell'appellata del contenuto dell'accordo intercorso fra l'appellante e
[...]
e, quindi, l'opponibilità dei termini del contratto alla medesima. CP_2
Ancora, va osservato che, dall'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti, risulta evidente che la prassi in corso tra le stesse era quella di non determinare termini perentori per le consegne
(pur predisponendo un calendario indicativo), ma di aggiornarsi di volta in volta, tollerando eventuali piccoli ritardi, quali, ad esempio, quelli dovuti alle festività nazionali ed al periodo di emergenza sanitaria all'epoca in corso (cfr. doc. n. 7, ove in data 25 marzo 2020,
[...]
legale rappresentante della Riseria scriveva a legale rappresentante Tes_3 Tes_4
della “Inutile dire che se dovessimo ritardare o cambiare qualcosa è in virtù Parte_1
della situazione che globalmente stiamo vivendo, nota di servizio l'altro paese produttore di
Riso è la Spagna che con effetto ritardato stanno entrando nel dramma con risposte diverse
rispetto alla Sanità Italiana, quindi penso che per un certo periodo non rilascino alcun
quantitativo di Riso” cui non seguivano contestazioni da parte dell'appellante; doc. n. 8, ove, in data 7 aprile 2020, della scriveva: “Buongiorno IG. Testimone_5 Controparte_1 Tes_4
abbiamo ricevuto l'e-mail sui testi, provvederemo a fare le variazioni richieste. Nel frattempo,
Le invio in allegato la programmazione dei carichi, considerando che in Italia nei mesi di aprile
e maggio ci sono dei “Ponti” e i trasporti della Materia Prima (Risone) non saranno così
regolari. Ci inoltri gli ordini in modo da poter effettuare le relative fatture pro-forme” sempre senza il seguito di contestazioni da parte di e doc. n. 10, ove, in data 8 aprile 2020, Parte_1
11 scriveva a “Ciao , ecco l'ordine di acquisto. Sono 2 Tes_4 Testimone_3 Tes_3
camion per Lituania, 1 per Estonia, 1 per Latvia. Non guardare la data di ritiro. Proviamo a
farli per la settimana 17. Si inizia”, dimostrando, quindi, una certa flessibilità per le date di consegna della merce).
Infatti, i documenti n. 3, 4, 5, 6 e 9, invocati dall'appellante come prova della propria programmazione puntuale delle consegne e, dunque, dell'esistenza di un termine essenziale pattuito tra le parti, non possono essere ritenuti rilevanti, in quanto, i primi due rappresentano i
DDT e le fatture emesse dalla per i carichi di riso ordinati, che, se pur Controparte_1
comprensive di data, non risultano di certo dimostrative dell'essenzialità, il terzo rappresenta la pianificazione dei tempi di consegna tra e non opponibile alla Parte_1 Controparte_2
come precedentemente argomentato e, infine, i docc. n. 6 e 9, rappresentano Controparte_1
l'avvenuta trasmissione di un calendario per le consegne da parte dell'appellante all'appellata,
che, considerato il tenore complessivo delle conversazioni intercorse tra le parti e, in particolare,
le successive comunicazioni della che esplicitamente dichiaravano la non perentorietà Parte_1
delle date comunicate con il calendario (cfr. docc. n. 7 e 8), non può essere ritenuto determinante in tema di essenzialità del termine.
Di conseguenza, chiarita l'irrilevanza della bozza contrattuale trasmessa da a Parte_1
in quanto mai sottoscritta e, considerato il compendio probatorio Controparte_1
documentale presente in atti, da cui può evincersi l'inesistenza di una scadenza esattamente individuata o individuabile ed anzi l'elasticità della nella programmazione della Parte_1
consegna dei carichi, può ritenersi che i termini stabiliti tra le parti fossero di tipo indicativo e non certo essenziale, ragione per cui deve condividersi la decisione del Tribunale, rigettandosi
12 per tali ragioni il motivo di appello.
11.2 Il secondo motivo di impugnazione è del pari infondato. Invero, va osservato che, pur essendo prevista, nei contratti a prestazioni corrispettive, la possibilità per il contraente che non ha ottenuto l'adempimento, di chiedere ex art. 1453 cc l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno, affinché tale domanda possa essere accolta dal Giudice, è necessario, non solo che il contraente fornisca la prova del titolo costitutivo del rapporto allegando l'inadempimento, ma anche che, all'esito della valutazione esperita dal
Giudice, l'inadempimento de quo risulti grave e non di scarsa importanza.
Nel caso di specie, analizzando la documentazione depositata in primo grado, può ritenersi insussistente l'allegato inadempimento della in quanto, sebbene in data 18 Controparte_1
maggio 2020 (ovvero, pochi giorni prima delle date previste per la consegna dei carichi del 21,
22, 25 e 26 maggio 2020 pagati in anticipo da cfr. doc. n. 8) la predetta Parte_1
avesse comunicato alla un possibile ritardo nell'adempimento della CP_1 Parte_1
prestazione, dovuto alla mancata fornitura degli incarti per il riso da parte della ditta Polipack
Srl, proponendo delle soluzioni alternative per la consegna della merce nei termini concordati
(cfr. doc. n. 11 e 12, ove può leggersi che della scriveva alle Testimone_5 Controparte_1
ore 12.58: “buongiorno sig.a , ho aspettato a risponderti perché ho voluto confrontarmi Tes_1
con il Resp. Acquisti materiale . Alla fine di marzo avevamo fatto un ordine al nostro CP_3
fornitore di materiale Foil, destinato al Tuo cliente IM con consegna non prima di Giugno
2020. Successivamente eravamo riusciti ad anticipare una parte della consegna di materiale
CP_ per questa settimana (week 21). Purtroppo, questo non è avvenuto. Il titolare Parte_3
è mancato improvvisamente la scorsa settimana, pertanto, l'Azienda è rimasta chiusa per lutto,
13 ed ha riaperto solo oggi. Ci hanno assicurato che per la fine della prossima settimana (week 22)
ci consegneranno una parte del materiale Foil. Al momento abbiamo materiale Foil per circa 2
camion. Abbiamo pensato 2 alternative: 1°: utilizzare altro materiale Foil, Riso a , Parte_4
per il quale abbiamo una disponibilità di materiale di circa 5 camion. Quindi si potrebbero
rispettare le tue programmazioni. 2°: per temporeggiare, possiamo iniziare una fornitura di Riso
a SAPORE DI RISO, solo cambiando il termine da a , Parte_5 Parte_6 Parte_7
nella lingua. Le restanti diciture sarebbero uguali. Cambia codice Ean. Dimmi come intendi
procedere così posso mandarti in pdf le foto e le schede tecniche delle 2 alternative” e Tes_1
della rispondeva alle ore 13.26: “ , our client has confirmed trucks
[...] Parte_1 Persona_1
according loading schedule. You confirm me last week and asked prepayment to start urgently
producing. I am disappointed that you did not tell me changes last week – it would haven been
easier to negotiate with client. Therefore we need to proceed despite the disappointment.
Situation at the moment: you have 5 trucks same product but different package? Client has
ordered transportation. Please send me urgently new packaging material and picture in order to
understand the product. As it is third time to insert ean code- client may refuse. Controparte_4
Please inform what how we proceed then? With IM we have binding contract regarding
product, delivery, volumes. It is contract breaching for us to make changes (it: “ciao , il Tes_5
nostro cliente ha confermato i camion secondo il programma di carico. Mi hai confermato la
scorsa settimana e hai chiesto il pagamento anticipato per iniziare a produrre urgentemente.
Sono delusa dal fatto che non mi abbiate comunicato le modifiche la scorsa settimana: sarebbe
stato più facile negoziare con il cliente. Dobbiamo comunque procedere nonostante la delusione.
Situazione al momento: hai 5 camion dello stesso prodotto ma con incarto diverso? Il cliente ha
14 ordinato il trasporto. Vi prego di inviarmi urgentemente il nuovo materiale di imballaggio e
l'immagine per capire il prodotto. Scheda tecnica. Poiché è la terza volta che si inserisce il
codice EAN, il cliente potrebbe rifiutare. Per favore informatemi su come procediamo allora?
Con abbiamo un contratto vincolante per quanto riguarda il prodotto, la consegna, i CP_2
volumi. È una violazione del contratto per noi apportare delle modifiche”, poi, di nuovo, Tes_5
“buongiorno sig.a , purtroppo siamo venuti a conoscenza questa mattina… ed è
[...] Tes_1
stata una sorpresa anche per noi! Inoltre, hanno influito anche tutte le problematiche e
restrizioni che ci sono state a causa del Covid-19. Ti invio la foto del prodotto e la relativa
scheda tecnica. Puoi ricordare al cliente che il codice EAN sarà lo stesso […] con la stessa
bancalizzazione. Attendo tuo riscontro grazie” e, alle ore 15.03 del medesimo giorno, Tes_1
“hello i have informed client- I am now waiting confirmation. Please tell me concerning
[...]
week #22, will you have old/same packing like before and what available dates for loading? We
have scheduling 25.05/26.05 LV. ? (it: “ciao, ho informato il cliente, ora sto aspettando CP_5
conferma. Per favore, dimmi riguardo alla settimana #22, avrai il vecchio/stesso imballaggio
come prima e quali date disponibili per il caricamento? Noi abbiamo programmato per il
25.05/26.05. Confermi?”). In data 20 maggio 2020, poi, a seguito di una comunicazione di cancellazione dell'ordine alle ore 14:27 da parte di ed una successiva Parte_1
comunicazione alle ore 16:06 del medesimo giorno di trasmissione di informazioni per il solito caricamento dei camion per il ritiro della merce destinata alla società (cfr. doc. n. 14, CP_2
ove può leggersi che di , scriveva prima: “ We have received Tes_1 Parte_1 Per_1
official and final reply from our client. Due to pack graphic change and producing stop for week
#21 e #22, client cancelled last 4 trucks. We are asking you to return prepayment for last
15 invoice” – it: “Ciao! Abbiamo ricevuto la risposta ufficiale e finale dal nostro cliente. A causa di
un cambiamento grafico dell'imballaggio e dell'arresto della produzione per la settimana #21 e
#22, il cliente ha cancellato gli ultimi 4 camion. Ti chiediamo di restituirci il pagamento
anticipato per l'ultima fattura” e, poi: “please find IM Lv loading details. Hello, our truck
will arrive 22.05. to load goods for . Please prepare goods for loading” (it: Controparte_6
“Si prega di trovare i dettagli di caricamento di Salve, il nostro camion arriverà il CP_7
22.05 per caricare merci per . Si prega di preparare la merce per il Controparte_6
carico”, con ulteriore richiesta di conferma in data 21 maggio 2020: “please confirm that truck
has arrived” - it. “per favore confermami che il camion è arrivato”, cfr. doc. n. 30), la medesima avvisava l'appellante che, contrariamente a quanto previsto, la ditta Polipack era riuscita CP_1
ad inviare gli incarti per l'imballaggio della merce nei tempi previsti (cfr. doc. n. 30:
“Buongiorno sig.a , il camion non si è ancora presentato. La Vostra e-mail di ieri indica Tes_1
giorno di carico venerdì 22/05/2020.in riferimento alle conversazioni telefoniche/whatsapp di
CP_ martedì 19/05/2020, Le comunico che il nostro fornitore di materiale ci ha anticipato parte
dell'ordine, Sapore di Riso, per il cliente ; doc. n. 13, ove risulta la mail di Polipack Srl CP_2
con avviso di spedizione delle bobine per gli incarti in data 20 maggio 2020 e doc. n. 14
rappresentativo del DDT di trasporto datato 20 maggio 2020), dimostrandosi dunque pronta ad adempiere nel rispetto del calendario stabilito per le consegne.
Ciò risulta anche confermato dal fatto che, poco tempo dopo, in data 4 giugno 2020,
[...]
inviava ulteriore comunicazione alla di disponibilità dei carichi di riso, CP_1 Parte_1
sollecitando l'invio da parte dell'appellante delle targhe dei mezzi (cfr. doc. n. 15: “Buon
pomeriggio sig.a , come anche da conversazione telefonica di questa mattina con il sig. Tes_1
16 le chiedo nuovamente di inviarci le targhe dei mezzi per i 4 camion lavorati, Tes_4
preparati a marchio SAPORE DI RISO”), cui seguiva e-mail di di Parte_8
cancellazione dell'ordine e di richiesta di restituzione del prezzo pagato in anticipo.
Da tali risultanze, ritenuti irrilevanti i documenti dal n. 15 al 18 e n. 44, richiamati dall'appellante come prova dell'avvenuta cancellazione dell'ordine e richiesta di restituzione del prezzo pagato, in quanto trattasi di comunicazioni antecedenti (e in parte successive) alla volontà
di formalizzare la consegna della merce, dimostrata dalla richiesta di informazioni per il caricamento dei camion per il ritiro datata 20 maggio 2020 e dalla successiva domanda di conferma di arrivo dei camion datata 21 maggio 2020 in risposta all'avviso della delle CP_1
problematiche relative al packaging (cfr. docc. n. 14 e 30), pur non reputando significativo il doc. n. 33 prodotto da parte appellata come prova della rimanenza in magazzino dei carichi di riso preparati (e, pertanto, non rilevanti i docc. da 19 a 26 e da 35 a 42, allegati dall'appellante come prova dei lotti precedentemente consegnati), non essendo possibile accertare se questi ultimi fossero effettivamente i carichi destinati a nel mese di maggio 2020, trattandosi CP_2
di foto generiche e prive di contesto certo, risulta provato che era pronta ad Controparte_1
adempiere alla propria prestazione e che è stata a rifiutare poi l'adempimento, Parte_1
comunicando la cancellazione dell'ordine sulla base di quanto richiesto e deciso dalla cliente
Controparte_2
Ad ogni buon conto, anche laddove dovesse ravvisarsi un inadempimento, integratosi nella iniziale prospettazione di impossibilità di spedizione del carico nella tipologia e con il packaging concordato, non potrebbe comunque lo stesso qualificarsi come grave inadempimento, in quanto,
ciò che rileva, ai fini della valutazione della gravità di un inadempimento, non è solo il criterio
17 oggettivo dell'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto,
ma anche quello soggettivo del comportamento delle parti, assumendo particolare rilievo eventuali atteggiamenti di tolleranza o tempestiva riparazione (cfr. Cass. Civ. n. 22346/2014,
secondo cui: “il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo,
avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la
verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del
rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente
causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma
contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento
di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera
dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in
relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità”).
Applicando tale principio al caso in esame, considerato il contenuto della conversazione whatsapp intercorsa tra della e Tes_4 Parte_1 Controparte_8 [...]
in data 20 maggio 2020, ove il primo scriveva al secondo alle ore 15:16, a seguito CP_1
dell'avvenuta comunicazione delle problematiche insorte per la consegna della merce da parte della : , purtroppo il cliente ha cancellato l'ordine degli ultimi 4 mezzi. Ho provato CP_1 Tes_3
a sbloccare, ma forzando lo perdiamo per sempre. Si rifarà avanti visto che abbiamo fatto il
massimo nonostante il Covid. Adesso stiamo trattando la Pasta in PL. Vediamo se più avanti si
riprende. ti contatterà per ulteriori istruzioni. Commercialmente è avvisata” (cfr. doc. n. Tes_1
32) e, tenuto conto del contenuto della conversazione avvenuta tra le parti in data 20 e 21 maggio
18 2020 (cfr. docc. n. 14 e 30 in cui della , a seguito di una prima Tes_1 Parte_1
comunicazione di cancellazione delle ore 14:27, inviava comunque i dettagli di caricamento della merce per alle ore 16:06, dichiarando che il camion per il ritiro sarebbe arrivato il CP_2
22.05.2020 e chiedendo la preparazione del riso da parte della e poi Controparte_1
trasmettendo la richiesta di conferma dell'arrivo del camion per il ritiro), deve concludersi che la non ritenesse sussistente un inadempimento, tanto meno un grave inadempimento, da Parte_1
parte della , dimostrandosi, da un lato, tollerante e fiduciosa nella possibilità di recuperare CP_1
in un momento successivo la cliente che aveva disdetto senza attendere i Controparte_2
tempi concordati e, dall'altro, ancora interessata all'esecuzione dell'accordo.
Alla luce di quanto esposto, ritenuto insussistente l'inadempimento di - Controparte_1
essendo questa pronta ad adempiere e rimasta in attesa dell'invio dei camion da parte di
- stante la disponibilità del carico nel termine previsto per la consegna e Parte_1
chiarito, in ogni caso, che il prospettato possibile ritardo di qualche giorno da parte della
[...]
non è comunque configurabile come inadempimento grave, necessario ai fini della CP_1
risoluzione ex art. 1453 cc, in ragione del comportamento tenuto da e dei Parte_1
termini degli accordi raggiunti tra le stesse, si ritiene che neppure tale motivo di impugnazione possa trovare accoglimento, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale.
11.3 Il terzo motivo di impugnazione, in ragione del rigetto dei primi due e, dunque, del mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto formulata dall'appellante, è
assorbito dal predetto rigetto, trattandosi di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla risoluzione del contratto che in questa sede, così come in primo grado, non è stata accolta.
12. Quanto, infine, alla domanda ex art. 96 cpc formulata da si ritiene che Controparte_1
19 la stessa debba essere rigettata, in quanto, pur avendo l'appellante agito in giudizio per una pretesa poi rivelatasi infondata, non risulta sussistente la presenza dell'elemento soggettivo della malafede o della colpa grave prevista dalla normativa né la temerarietà dell'azione.
Conclusioni e spese di lite
13. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
14. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie del valore del disputatum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna parte appellante al pagamento a favore della Parte_1
parte appellata elle spese di lite del presente grado Controparte_1
di giudizio, che liquida in euro 6.946,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte
20 dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_2
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 10 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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