Sentenza 14 gennaio 1984
Massime • 2
È manifestamente infondata - in relazione agli artt. 42, secondo comma, e 44, primo comma, della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 10 maggio 1978 n. 176 - che per le annate 1977-1979 (nonché per quelle precedenti con il limite del terzo comma dello stesso articolo) dispone che i canoni corrisposti vanno considerati versati a titolo di acconto e soggetti a eventuale conguaglio - poiché il carattere provvisorio della norma (essendo prevista l'emanazione di apposita legge sostitutiva, poi realizzata con la legge n. 203 del 1982) e la specifica previsione dell'eventuale conguaglio, escludono ogni contrasto con i precetti costituzionali posti a tutela della proprietà privata.*
In tema di affitto di fondi rustici, nelle controversie pendenti sulla Determinazione del canone deve applicarsi la normativa di cui agli artt. 9 e 15 della legge 3 maggio 1982 n. 203 alla quale - in quanto diretta a sostituire la regolamentazione provvisoria dettata in materia dall'art. 1 della legge 10 maggio 1978 n. 176, che conferisce consistenza di acconti ai canoni corrisposti nella misura fissata dalla legge 10 dicembre 1973 n. 814, salvo conguaglio dopo l'emanazione di nuove norme sostitutive delle Disposizioni di tale ultima legge dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale (sentenza n. 153 del 1977) - deve riconoscersi efficacia retroattiva, con conseguente immediata applicazione nei giudizi in corso, senza che a ciò osti l'avvenuta emanazione di sentenza esecutiva. ( V 478/83, mass n 425285).*
Commentario • 1
- 1. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 26Pietro Serini · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 19 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/1984, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1984 |
Testo completo
In tema di affitto di fondi rustici, nelle controversie pendenti sulla Determinazione del canone deve applicarsi la normativa di cui agli artt. 9 e 15 della legge 3 maggio 1982 n. 203 alla quale - in quanto diretta a sostituire la regolamentazione provvisoria dettata in materia dall'art. 1 della legge 10 maggio 1978 n. 176, che conferisce consistenza di acconti ai canoni corrisposti nella misura fissata dalla legge 10 dicembre 1973 n. 814, salvo conguaglio dopo l'emanazione di nuove norme sostitutive delle Disposizioni di tale ultima legge dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale (sentenza n. 153 del 1977) - deve riconoscersi efficacia retroattiva, con conseguente immediata applicazione nei giudizi in corso, senza che a ciò osti l'avvenuta emanazione di sentenza esecutiva. ( V 478/83, mass n 425285).*