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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/06/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1076/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott.ssa Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1076 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
, (c.f. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Chiaravalle C. le (CZ), alla via C. da Sonello, n. 34, rappresentata e difesa dall'avv. Nerina Vittoria
Oliverio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Soverato (CZ), alla via Francesco Cilea n. 54, giusta procura in atti,
E
(c.f. ), nato a [...], il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
DI (CZ), alla Via contrada Cuccumella, n. 144, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina
Umbrello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Satriano marina, alla Via Cilea n. 14, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 25 giugno 2024, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 21 dicembre 1977, in DI (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 1977 n. 14, parte II, Serie A, Uff. 1); esponevano, altresì, che dalla loro unione sono nate tre figlie, ed ad oggi maggiorenni. Per_1 Per_2 Per_3
Rappresentavano che tra i coniugi, con il passare degli anni, era venuta meno l'affectio coniugalis e che per tale motivo si separavano alle condizioni omologate con decreto del Presidente del Tribunale di Catanzaro, depositato il 9.06.2022, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto.
2)Il sig. ichiara di non poter mantenere la moglie perché percepisce soltanto un assegno di Pt_2 invalidità,
3) la sig.ra rinuncia momentaneamente all'assegno di mantenimento salvo a richiedere Parte_1 modifiche delle condizioni di separazione e/o divorzio”.
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 5 giugno 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto in cui chiedevano il mantenimento dell'accordo tra i coniugi contenuto in separazione.
Con ordinanza, emanata all'esito di tale udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
5.05.2022) nel procedimento n. 2856/2021, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata l'8 giugno 2022, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le condizioni di cui alla separazione di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto.
2)Il sig. ichiara di non poter mantenere la moglie perché percepisce soltanto un assegno di Pt_2 invalidità,
3) la sig.ra rinuncia momentaneamente all'assegno di mantenimento salvo a richiedere Parte_1 modifiche delle condizioni di separazione e/o divorzio”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e agli interessi in gioco.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Visto l'oggetto del procedimento, si dichiarano compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a DI (CZ), in data 21 dicembre 1977, tra , nata a [...] il Parte_1
27.08.1960 e nato a [...], il [...], trascritto nei registri dello stato civile del Parte_2
Comune di DI, con atto dell'anno 1977, n. 14, parte II, Serie A, Uff. 1;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DI (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 9 giugno 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott.ssa Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1076 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
, (c.f. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Chiaravalle C. le (CZ), alla via C. da Sonello, n. 34, rappresentata e difesa dall'avv. Nerina Vittoria
Oliverio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Soverato (CZ), alla via Francesco Cilea n. 54, giusta procura in atti,
E
(c.f. ), nato a [...], il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
DI (CZ), alla Via contrada Cuccumella, n. 144, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina
Umbrello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Satriano marina, alla Via Cilea n. 14, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 25 giugno 2024, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 21 dicembre 1977, in DI (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 1977 n. 14, parte II, Serie A, Uff. 1); esponevano, altresì, che dalla loro unione sono nate tre figlie, ed ad oggi maggiorenni. Per_1 Per_2 Per_3
Rappresentavano che tra i coniugi, con il passare degli anni, era venuta meno l'affectio coniugalis e che per tale motivo si separavano alle condizioni omologate con decreto del Presidente del Tribunale di Catanzaro, depositato il 9.06.2022, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto.
2)Il sig. ichiara di non poter mantenere la moglie perché percepisce soltanto un assegno di Pt_2 invalidità,
3) la sig.ra rinuncia momentaneamente all'assegno di mantenimento salvo a richiedere Parte_1 modifiche delle condizioni di separazione e/o divorzio”.
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 5 giugno 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto in cui chiedevano il mantenimento dell'accordo tra i coniugi contenuto in separazione.
Con ordinanza, emanata all'esito di tale udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
5.05.2022) nel procedimento n. 2856/2021, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata l'8 giugno 2022, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le condizioni di cui alla separazione di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto.
2)Il sig. ichiara di non poter mantenere la moglie perché percepisce soltanto un assegno di Pt_2 invalidità,
3) la sig.ra rinuncia momentaneamente all'assegno di mantenimento salvo a richiedere Parte_1 modifiche delle condizioni di separazione e/o divorzio”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e agli interessi in gioco.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Visto l'oggetto del procedimento, si dichiarano compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a DI (CZ), in data 21 dicembre 1977, tra , nata a [...] il Parte_1
27.08.1960 e nato a [...], il [...], trascritto nei registri dello stato civile del Parte_2
Comune di DI, con atto dell'anno 1977, n. 14, parte II, Serie A, Uff. 1;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DI (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 9 giugno 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo