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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/07/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3016/2025
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 3016/2025 R.G. tra Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 15/07/2025, innanzi al dott. Francesco De Leo, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. TRIPODO WALTER e per la parte resistente l'Avv.
Mariarosaria Minniti per delega dell'Avv. DI LORENZO ARTURO e COTICELLI
CIRO. È presente altresì il lavoratore.
Parte ricorrente impugna e contesta il dedotto avversario e rappresenta, secondo quanto già evidenziato in ricorso, di aver continuato a lavorare anche dopo la decorrenza del periodo di preavviso scaduto l'8 Marzo u.s. e di espletare attualmente la prestazione in favore della resistente come d'altronde attestato dalle buste paga prodotte dalla stessa società.
Peraltro la fruizione di periodi di malattia o di ferie non oblitera la circostanza per cui il rapporto di lavoro sia proseguito.
Nel resto di riporta al contenuto del ricorso e, quanto alle richieste di prova avversarie, ne chiede la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, l'ammissione alla prova del contrario.
Parte resistente, quanto al preavviso, rappresenta come la fruizione di periodi di ferie e malattia abbia spostato in avanti la scadenza del relativo termine ancora oggi non decorso.
Nel resto si riporta alla memoria di costituzione.
Il Giudice formula interrogatorio libero del lavoratore. ADR sia durante che dopo la scadenza del periodo di preavviso ho lavorato per la società datrice di lavoro. Attualmente lavoro per loro tant'è che stamattina sono andato a lavorare e, avendo un part time, ho lavorato dalle 5.30 alle 9.00.
ADR Ho fruito in questi mesi di alcuni giorni di malattia.
ADR Sono stato pagato dalla società regolarmente in questi mesi, anche se un po' meno rispetto al passato.
Il lavoratore manifesta la volontà di proseguire l'attività lavorativa per la società.
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, pronuncia la seguente ordinanza
-letti gli atti di causa e valutate le risultanze dell'interrogatorio libero del ricorrente;
-ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, l'espletamento dell'interrogatorio formale e della prova per testi richiesti dal resistente;
-ritenuta la causa matura per la definizione;
p.t.m. rigetta le richieste istruttorie di parte resistente e si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
IL GIUDICE
Francesco De Leo TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 15/07/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 3016/2025 avente ad oggetto: licenziamento disciplinare
TRA
(C.F.: rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. W. Tripodo;
Ricorrente
CONTRO
(P. IVA: ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti A. Di Lorenzo e C.
Coticelli;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.06.2025 il ricorrente, indicato in epigrafe, dipendente del
[...]
con contratto part-time, mansioni di Operaio addetto ai servizi di Parte_2 igiene e pulizia e inquadramento al livello F2 del CCNL Mobilità Agens, ha impugnato il licenziamento irrogatogli dal datore di lavoro.
In particolare, ricostruendo il proprio rapporto lavorativo con la resistente, ha rappresentato di essere stato destinatario, nel corso del 2024, di plurime contestazioni disciplinari, sfociate in un primo momento nell'irrogazione di sanzioni conservative (sospensione e multa) e, successivamente, in quella espulsiva, con effetto a far data dalla scadenza del termine di preavviso di 60 giorni dalla relativa comunicazione, notificata in data 8.01.2025.
Nondimeno, rilevando di essere stato invitato a prestare servizio anche per il periodo successivo alla scadenza del preavviso, al punto da essere regolarmente retribuito come attestato dalle buste paga ricevute, ha eccepito l'intervenuta revoca di fatto del licenziamento e la conseguente pretesa a ottenere il riconoscimento giudiziale della propria reintegra nel posto di lavoro, la cui formalizzazione sarebbe resa necessaria dal persistente diniego opposto dal datore.
Eccependo altresì la discriminatorietà del provvedimento espulsivo, con conseguente violazione dell'art. 18, l. 300/1970, nonché il travisamento delle norme del CCNL poste alla base dello stesso, ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo la declaratoria di nullità, inefficacia e/o invalidità del licenziamento intimatogli e, per l'effetto, la condanna del resistente al riconoscimento CP_2 formale dell'avvenuto reintegro in servizio.
Si è costituito in giudizio il il quale ha Parte_2 preliminarmente eccepito il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 415, co. 5, c.p.c.
Nel merito ha anzitutto contestato la ricostruzione avanzata da parte attrice, precisando come l'attuale svolgimento di attività lavorativa sia dovuta al mancato integrale decorso del termine di preavviso, sostanzialmente spostato in avanti in ragione della fruizione, da parte del lavoratore, di giorni di malattia e di ferie;
ha inoltre rappresentato, quale indice della persistente volontà di recedere dal rapporto lavorativo, la disposta assunzione di un nuovo dipendente al quale sono state assegnate le mansioni già svolte dal ricorrente.
Ancòra, nel merito, ha puntualmente esplicitato ciascuna delle contestazioni disciplinari mosse al lavoratore prima dell'irrogazione del provvedimento espulsivo, evidenziandone l'idoneità a far venir meno il rapporto fiduciario necessario alla prosecuzione del rapporto.
Ribadendo infine la corretta applicazione delle norme del contratto collettivo e, conseguentemente,
l'insussistenza della discriminatorietà del licenziamento, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
*******
Il ricorso risulta fondato. Come anticipato, oggetto del presente giudizio è un provvedimento di licenziamento disciplinare con preavviso, alla scadenza del cui termine il rapporto tra le parti è proseguito senza soluzione di continuità.
Il thema decidendum afferisce pertanto alla ravvisabilità o meno nella condotta datoriale di una manifestazione di volontà di revoca tacita dello stesso, affiancata dall'accettazione del lavoratore resa manifesta dall'espletamento della prestazione oltre il termine di interruzione del rapporto di lavoro indicato nel provvedimento espulsivo.
Preliminarmente deve ammettersi la possibilità di una revoca del tipo quivi in esame.
Come infatti rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, “La revoca del licenziamento non richiede la forma scritta atteso il principio per cui i negozi risolutori degli effetti di atti che richiedono - come il licenziamento - la forma scritta non sono assoggettati ad identici requisiti formali, in ragione dell'autonomia negoziale, di cui la libertà di forma costituisce, in mancanza di diversa prescrizione legale, significativa espressione. E parimenti libera, per le medesime ragioni, la forma dell'accettazione, da parte del lavoratore, della revoca del licenziamento, che può avvenire anche in forma tacita o presunta” (cfr. Cass. civile sez. lav., 07/02/2019, n. 3647).
Ciò posto, ai fini della risoluzione della controversia giova richiamare l'orientamento della
Suprema Corte (Cass. civile sez. lav., 29/10/2013, n. 24336), secondo il quale “La prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente oltre la data di scadenza del preavviso, fissata con la comunicazione del licenziamento, può corrispondere, in relazione al comportamento delle parti del rapporto di lavoro, ad una manifestazione di volontà di revoca tacita del licenziamento già intimato, stante l'obiettiva incompatibilità dell'iniziale dichiarazione di recesso con la successiva protrazione dell'attività lavorativa, non potendo configurarsi, del resto, una facoltà della parte recedente di determinare il momento di produzione degli effetti del recesso in data diversa da quella già indicata con l'atto negoziale perfezionatosi con la comunicazione al lavoratore”.
Ebbene nel caso di specie, emergendo per tabulas dalle buste paga versate in atti la prosecuzione della prestazione lavorativa oltre la scadenza fissata nel provvedimento impugnato (cfr. all. 4 – parte ricorrente), da intendersi quale indice fattuale inequivoco della revoca tacita del licenziamento e della contestuale accettazione della revoca da parte del lavoratore, deve ritenersi fondata la pretesa avanzata in ricorso.
Alla luce del richiamato principio di diritto del tutto inconferenti risultano essere le difese avanzate in sede di memoria e dirette, in buona sostanza, a negare la concreta prosecuzione dell'attività lavorativa sulla scorta di un presunto slittamento in avanti del termine di preavviso quale conseguenza della fruizione, da parte del lavoratore, di plurimi giorni di malattia e di ferie. La ratio dell'istituto del preavviso coincide con la necessità di consentire al lavoratore la ricerca di una nuova occupazione in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro sicchè più il preavviso è tempestivo, tanto più il lavoratore ha la possibilità di trovare una nuova occupazione.
In tal senso non è assolutamente concesso al datore di lavoro di introdurre deroghe (neppure in melius) rispetto ad un termine di volta in volta fissato dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva a tutela degli interessi della controparte del rapporto sinallagmatico;
né, di conseguenza, istituti, quali ferie o malattia, avente una distinta natura giuridica, possono – come sostenuto erroneamente da parte resistente – determinare una dilatazione del tempo del tempo del preavviso.
L'accoglimento della domanda sulla scorta di quanto fin qui esposto rende superflua l'analisi dei profili di legittimità dell'atto impugnato i quali, del resto, risultano sostanzialmente irrilevanti, posto che a venir qui in discussione non è tanto l'atto espulsivo in sé, quanto le circostanze fattuali ad esso seguite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante il valore della causa (indeterminabile, complessità bassa) e l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità (tale da ritenere equa la decurtazione del 50% sul valore dei medi per ciascuna delle fasi del giudizio), vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 55/2014 modif. dal DM 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e dichiara l'inefficacia del licenziamento impugnato in ragione della tacita revoca dello stesso. Per l'effetto condanna il resistente alla formale reintegrazione del ricorrente.
Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento delle spese di lite si liquidano in € 4.629,00, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 15/07/2025
Il Giudice del lavoro
Francesco De Leo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 3016/2025 R.G. tra Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 15/07/2025, innanzi al dott. Francesco De Leo, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. TRIPODO WALTER e per la parte resistente l'Avv.
Mariarosaria Minniti per delega dell'Avv. DI LORENZO ARTURO e COTICELLI
CIRO. È presente altresì il lavoratore.
Parte ricorrente impugna e contesta il dedotto avversario e rappresenta, secondo quanto già evidenziato in ricorso, di aver continuato a lavorare anche dopo la decorrenza del periodo di preavviso scaduto l'8 Marzo u.s. e di espletare attualmente la prestazione in favore della resistente come d'altronde attestato dalle buste paga prodotte dalla stessa società.
Peraltro la fruizione di periodi di malattia o di ferie non oblitera la circostanza per cui il rapporto di lavoro sia proseguito.
Nel resto di riporta al contenuto del ricorso e, quanto alle richieste di prova avversarie, ne chiede la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, l'ammissione alla prova del contrario.
Parte resistente, quanto al preavviso, rappresenta come la fruizione di periodi di ferie e malattia abbia spostato in avanti la scadenza del relativo termine ancora oggi non decorso.
Nel resto si riporta alla memoria di costituzione.
Il Giudice formula interrogatorio libero del lavoratore. ADR sia durante che dopo la scadenza del periodo di preavviso ho lavorato per la società datrice di lavoro. Attualmente lavoro per loro tant'è che stamattina sono andato a lavorare e, avendo un part time, ho lavorato dalle 5.30 alle 9.00.
ADR Ho fruito in questi mesi di alcuni giorni di malattia.
ADR Sono stato pagato dalla società regolarmente in questi mesi, anche se un po' meno rispetto al passato.
Il lavoratore manifesta la volontà di proseguire l'attività lavorativa per la società.
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, pronuncia la seguente ordinanza
-letti gli atti di causa e valutate le risultanze dell'interrogatorio libero del ricorrente;
-ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, l'espletamento dell'interrogatorio formale e della prova per testi richiesti dal resistente;
-ritenuta la causa matura per la definizione;
p.t.m. rigetta le richieste istruttorie di parte resistente e si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
IL GIUDICE
Francesco De Leo TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 15/07/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 3016/2025 avente ad oggetto: licenziamento disciplinare
TRA
(C.F.: rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. W. Tripodo;
Ricorrente
CONTRO
(P. IVA: ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti A. Di Lorenzo e C.
Coticelli;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.06.2025 il ricorrente, indicato in epigrafe, dipendente del
[...]
con contratto part-time, mansioni di Operaio addetto ai servizi di Parte_2 igiene e pulizia e inquadramento al livello F2 del CCNL Mobilità Agens, ha impugnato il licenziamento irrogatogli dal datore di lavoro.
In particolare, ricostruendo il proprio rapporto lavorativo con la resistente, ha rappresentato di essere stato destinatario, nel corso del 2024, di plurime contestazioni disciplinari, sfociate in un primo momento nell'irrogazione di sanzioni conservative (sospensione e multa) e, successivamente, in quella espulsiva, con effetto a far data dalla scadenza del termine di preavviso di 60 giorni dalla relativa comunicazione, notificata in data 8.01.2025.
Nondimeno, rilevando di essere stato invitato a prestare servizio anche per il periodo successivo alla scadenza del preavviso, al punto da essere regolarmente retribuito come attestato dalle buste paga ricevute, ha eccepito l'intervenuta revoca di fatto del licenziamento e la conseguente pretesa a ottenere il riconoscimento giudiziale della propria reintegra nel posto di lavoro, la cui formalizzazione sarebbe resa necessaria dal persistente diniego opposto dal datore.
Eccependo altresì la discriminatorietà del provvedimento espulsivo, con conseguente violazione dell'art. 18, l. 300/1970, nonché il travisamento delle norme del CCNL poste alla base dello stesso, ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo la declaratoria di nullità, inefficacia e/o invalidità del licenziamento intimatogli e, per l'effetto, la condanna del resistente al riconoscimento CP_2 formale dell'avvenuto reintegro in servizio.
Si è costituito in giudizio il il quale ha Parte_2 preliminarmente eccepito il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 415, co. 5, c.p.c.
Nel merito ha anzitutto contestato la ricostruzione avanzata da parte attrice, precisando come l'attuale svolgimento di attività lavorativa sia dovuta al mancato integrale decorso del termine di preavviso, sostanzialmente spostato in avanti in ragione della fruizione, da parte del lavoratore, di giorni di malattia e di ferie;
ha inoltre rappresentato, quale indice della persistente volontà di recedere dal rapporto lavorativo, la disposta assunzione di un nuovo dipendente al quale sono state assegnate le mansioni già svolte dal ricorrente.
Ancòra, nel merito, ha puntualmente esplicitato ciascuna delle contestazioni disciplinari mosse al lavoratore prima dell'irrogazione del provvedimento espulsivo, evidenziandone l'idoneità a far venir meno il rapporto fiduciario necessario alla prosecuzione del rapporto.
Ribadendo infine la corretta applicazione delle norme del contratto collettivo e, conseguentemente,
l'insussistenza della discriminatorietà del licenziamento, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
*******
Il ricorso risulta fondato. Come anticipato, oggetto del presente giudizio è un provvedimento di licenziamento disciplinare con preavviso, alla scadenza del cui termine il rapporto tra le parti è proseguito senza soluzione di continuità.
Il thema decidendum afferisce pertanto alla ravvisabilità o meno nella condotta datoriale di una manifestazione di volontà di revoca tacita dello stesso, affiancata dall'accettazione del lavoratore resa manifesta dall'espletamento della prestazione oltre il termine di interruzione del rapporto di lavoro indicato nel provvedimento espulsivo.
Preliminarmente deve ammettersi la possibilità di una revoca del tipo quivi in esame.
Come infatti rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, “La revoca del licenziamento non richiede la forma scritta atteso il principio per cui i negozi risolutori degli effetti di atti che richiedono - come il licenziamento - la forma scritta non sono assoggettati ad identici requisiti formali, in ragione dell'autonomia negoziale, di cui la libertà di forma costituisce, in mancanza di diversa prescrizione legale, significativa espressione. E parimenti libera, per le medesime ragioni, la forma dell'accettazione, da parte del lavoratore, della revoca del licenziamento, che può avvenire anche in forma tacita o presunta” (cfr. Cass. civile sez. lav., 07/02/2019, n. 3647).
Ciò posto, ai fini della risoluzione della controversia giova richiamare l'orientamento della
Suprema Corte (Cass. civile sez. lav., 29/10/2013, n. 24336), secondo il quale “La prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente oltre la data di scadenza del preavviso, fissata con la comunicazione del licenziamento, può corrispondere, in relazione al comportamento delle parti del rapporto di lavoro, ad una manifestazione di volontà di revoca tacita del licenziamento già intimato, stante l'obiettiva incompatibilità dell'iniziale dichiarazione di recesso con la successiva protrazione dell'attività lavorativa, non potendo configurarsi, del resto, una facoltà della parte recedente di determinare il momento di produzione degli effetti del recesso in data diversa da quella già indicata con l'atto negoziale perfezionatosi con la comunicazione al lavoratore”.
Ebbene nel caso di specie, emergendo per tabulas dalle buste paga versate in atti la prosecuzione della prestazione lavorativa oltre la scadenza fissata nel provvedimento impugnato (cfr. all. 4 – parte ricorrente), da intendersi quale indice fattuale inequivoco della revoca tacita del licenziamento e della contestuale accettazione della revoca da parte del lavoratore, deve ritenersi fondata la pretesa avanzata in ricorso.
Alla luce del richiamato principio di diritto del tutto inconferenti risultano essere le difese avanzate in sede di memoria e dirette, in buona sostanza, a negare la concreta prosecuzione dell'attività lavorativa sulla scorta di un presunto slittamento in avanti del termine di preavviso quale conseguenza della fruizione, da parte del lavoratore, di plurimi giorni di malattia e di ferie. La ratio dell'istituto del preavviso coincide con la necessità di consentire al lavoratore la ricerca di una nuova occupazione in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro sicchè più il preavviso è tempestivo, tanto più il lavoratore ha la possibilità di trovare una nuova occupazione.
In tal senso non è assolutamente concesso al datore di lavoro di introdurre deroghe (neppure in melius) rispetto ad un termine di volta in volta fissato dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva a tutela degli interessi della controparte del rapporto sinallagmatico;
né, di conseguenza, istituti, quali ferie o malattia, avente una distinta natura giuridica, possono – come sostenuto erroneamente da parte resistente – determinare una dilatazione del tempo del tempo del preavviso.
L'accoglimento della domanda sulla scorta di quanto fin qui esposto rende superflua l'analisi dei profili di legittimità dell'atto impugnato i quali, del resto, risultano sostanzialmente irrilevanti, posto che a venir qui in discussione non è tanto l'atto espulsivo in sé, quanto le circostanze fattuali ad esso seguite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante il valore della causa (indeterminabile, complessità bassa) e l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità (tale da ritenere equa la decurtazione del 50% sul valore dei medi per ciascuna delle fasi del giudizio), vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 55/2014 modif. dal DM 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e dichiara l'inefficacia del licenziamento impugnato in ragione della tacita revoca dello stesso. Per l'effetto condanna il resistente alla formale reintegrazione del ricorrente.
Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento delle spese di lite si liquidano in € 4.629,00, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 15/07/2025
Il Giudice del lavoro
Francesco De Leo