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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 5534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5534 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 04.07.2025 svoltasi con modalità cartolari, lette le note scritte pervenute nel termine assegnato alle parti, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 18280/2024
Tra
Il sig. nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], e , nata a [...] il Parte_2
22.06.1985 (C.F.: ) e residente in [...]
n. 34, n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1 nato a Giugliano in [...] il [...] (C.F.: ), residente CodiceFiscale_3 in Napoli alla Via Giuseppe Testa n. 34, rapp.ti e difesi, dall'avv. Elvira Ricciardi e dall'avv. Ciro Gatta presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 10, come in atti
- Ricorrenti-
e in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario, CP_2
C.F. e con quest'ultimo elettivamente domiciliato
[...] C.F._4 presso la Sede di Napoli Centro sita in via Guantai Nuovi 25/31, come in atti CP_1
-Resistente-
Fatto e diritto Con ricorso regolarmente notificato, gli istanti deducevano: Che, con ricorso per atp recante R.G. n. 20126/2022, i sigg.ri e Parte_1 [...]
, n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Pt_2 Persona_1 ricorrevano avverso il verbale di revisione che denegava il diritto del minore CP_1 all'indennità di frequenza;
che con relazione medico-legale depositata in data 11.11.2023, il ctu dott. riconosceva al minore Persona_2 Persona_1
l'indennità di frequenza dal 07.10.2021 e con revisione ad ottobre 2024; che con decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c. il Tribunale di Napoli, in persona del GL dott.ssa Ruggiero, omologava l'accertamento tecnico preventivo positivo del requisito sanitario per la prestazione di riferimento indennità di frequenza in favore del minore
[...] on decorrenza dal 07.10.2021 e rivedibilità ad ottobre 2024. Per_1
Il decreto di omologa veniva correttamente inviato all in data 16.01.2024, in uno CP_1 con il modello di pagamento corredato di validi documenti d'identità dei ricorrenti e della modalità scelta per il pagamento. L' provvedeva a liquidare e corrispondere esclusivamente i ratei Controparte_3 della prestazione a decorrere dal mese di maggio 2024, senza lo sblocco dei ratei arretrati;
dalla data di notifica del suddetto decreto di omologa trascorrevano oltre 120 giorni senza che l emettesse i provvedimenti opportuni all'accertamento dei CP_1 requisiti socioeconomici, alla liquidazione ed al pagamento ai genitori del minore
[...] ei ratei dell'indennità di frequenza spettanti al piccolo dall'ottobre Per_1 Per_1
2021 al 30.04.2024. L'Ente previdenziale operava lo “sblocco” dei ratei con decorrenza da maggio 2024, immotivatamente denegando i ratei anteriori.
Pertanto, i ricorrenti deducevano di aver diritto a percepire i ratei maturati e non riscossi a titolo di indennità di frequenza con decorrenza dal 07.10.2021 al 30.04.2024, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e fino all'effettivo soddisfo. Tanto premesso, concludevano chiedendo: nato a Giugliano in [...] il [...], sia in possesso dei Persona_1 requisiti socio-economici ex legge che legittimano il pagamento della prestazione assistenziale indennità di frequenza, stante le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età ex L. 289/90, giusta decreto di omologa R.G. n. 20126/2022 del 08.01.2024, depositato in pari data, pronunciato dal Tribunale di Napoli;
Conseguentemente, condannare essi convenuti solidalmente tra loro o chi di ragione, al riconoscimento in favore dei sigg.ri e , n.q. di esercenti Parte_1 Parte_2 la responsabilità genitoriale sul minore dell'indennità di frequenza ex L. Persona_1
289/90 e s.m.i. a far data dal 07.10.2021 al 30.04.2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze, come per legge;
Condannare, per l'effetto, essi convenuti solidalmente, o chi di ragione, al pagamento, in favore dei ricorrenti, nella espressa qualità, di tutte le somme che saranno tenuti ad erogare per legge in esecuzione dei riconoscimenti innanzi richiesti, e, segnatamente, dell'importo di € 861, 27 per l'anno 2021 (da ottobre a dicembre); € 5.025,02 per l'anno 2022; € 5.391,88 per l'anno 2023; € 1.333,32 per l'anno 2024 (da gennaio ad aprile), per un totale di € 12.611,49, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun rateo al soddisfo;
Condannare, altresì, gli Enti convenuti, o chi di ragione, al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari come da allegata nota spese>>.
Si costituiva con memoria del 27.01.2025 l' che eccepiva l'inammissibilità della CP_1 domanda giudiziale e ne chiedeva il rigetto per palese incompletezza del modello AP70 presentato, carente, così come il ricorso giudiziario, della determinante dichiarazione di responsabilità di sussistenza o meno di ricoveri ospedalieri con retta a carico dello Stato, incompatibili con l'indennità di frequenza, come stabilisce la normativa vigente. Concludeva pertanto chiedendo: < relativo rigetto per palese incompletezza del modello AP70 presentato, carente, così come il ricorso giudiziario, della determinante dichiarazione di responsabilità di sussistenza o meno di ricoveri ospedalieri con retta a carico dello Stato, incompatibili con l'indennità di frequenza, come stabilisce la normativa vigente, con vittoria di spese per aver trascinato in giudizio l' in maniera infondata, nonostante la sua CP_1 massima diligenza usata per consentire lo sblocco degli arretrati, al contrario di un comportamento della controparte non collaborativo ed avverso all'applicazione della vigente normativa che lo onera a determinati adempimenti, come dimostrato dai fatti sopra esposti.>>
All'udienza odierna la causa è quindi decisa dal Giudice, come da sentenza contestuale. Il ricorso va accolto nei termini d cui alla presente motivazione.
Ai sensi della legge 11 novembre 1990, n. 289, l' indennità di frequenza spetta ai minori affetti da difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età, che frequentino scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale, purchè la frequenza sia continua o anche periodica e con certi requisiti di reddito. Il diritto soggettivo al beneficio nasce e termina nell'ambito temporale di ogni corso e di effettiva frequenza della scuola, purché i documenti allegati comprovino i requisiti di età, sanitari e reddituali (La S.C., confermando la decisione di merito, ha ritenuto non fondato il motivo di impugnazione in ordine all'efficacia meramente accertativa, e non costitutiva del diritto, della domanda amministrativa antecedente l'inizio di ciascun anno scolastico).
Per quanto qui d'interesse, l'art.2 l. n.289/90 dispone: “1. La domanda per ottenere l'indennità mensile di frequenza è presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n.173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n.291, competente per territorio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n.292, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.193 del 19 agosto 1989, allegando altresì apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.
2. L'indennità mensile di frequenza è concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.
3. La concessione dell'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.” Emerge dal testo normativo che l'indennità di frequenza è legata alla reale durata del corso scolastico che il minore deve frequentare, come individuata in allegato alla domanda o nella ulteriore certificazione acquisita.
La Suprema Corte poi ha chiarito che l'indennità di frequenza postula l'effettivo svolgimento del corso scolastico (Cass.5057/18). Il corso scolastico cui ha riguardo la legge deve intendersi come corso annuale, ovvero quello normalmente riferibile alla durata del ciclo scolastico obbligatorio. Trattasi di un ciclo composto di più corsi periodici annuali, rispetto a ognuno dei quali deve riferirsi l'indennità di frequenza, previo accertamento dei requisiti di legge e previa domanda amministrativa.
Ai fini del conseguimento dell'indennità di frequenza, riconosciuta dall'art. 1 legge 11 ottobre 1990 n. 289 in favore dei minori degli anni diciotto cui siano state accertate difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori affetti da ipoacusia superiore ad un certo limite, è necessaria la frequenza dei centri terapeutici o di riabilitazione o delle scuole e centri di formazione o addestramento professionale, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo citato, che rappresenta, al pari del requisito fisio - psichico, di cui al primo comma, un elemento costitutivo per l'insorgenza del diritto a tale prestazione. ( Cassazione
Sez. L, Sentenza n. 3629 del 13/03/2001 (Rv. 544713 - 01)
Oltre ai requisiti suddetti ed alle attestazioni di frequenza scolastica e dei centri riabilitativi, fino al 2018 occorreva altresì presentare all' il cd “Modello ICRIC” che CP_1 riguardava gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o indennità di frequenza. L'autocertificazione aveva ad oggetto eventuali ricoveri a fini riabilitativi in istituti con totale retta a carico dello Stato. Erano invece esclusi i ricoveri per cure di patologie. In base ai giorni di ricovero dichiarati veniva ricalcolata l'indennità di accompagnamento, o meglio l'assegno sociale veniva proporzionalmente ridotto. In caso di dichiarazioni errate o false poteva essere revocato il diritto alla prestazione.
Orbene, nella fattispecie, certamente come dedotto dall' la documentazione CP_1 allegata all' istanza di liquidazione appare in parte carente quanto alla frequenza scolastica inerente all' anno 2021 posto che il minore, come emerge dalla certificazione della scuola e dalle indagini effettuate dall' istituto convenuto presso l' anagrafe nazionale degli studenti del risulta aver frequentato l' asilo per quell' anno CP_4 limitatamente ai pochi giorni che vanno dal 14 al 26 ottobre 2021.
E' pacifico inoltre ed emerge altresì dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e prodotta dall' che, nonostante la richiesta rivolta all' interessato tramite il suo CP_1 legale, costui non abbia mai presentato la dichiarazione di non ricovero né il modello
ICRIC. ( c.f.r. produzione . Sussiste quindi un difetto di cooperazione del creditore CP_1 che ha contribuito a determinare il blocco degli arretrati in questa sede pretesi.
Tuttavia, quanto al requisito del non ricovero, come osservato dalla difesa di parte ricorrente a decorrere dal marzo 2018 non pare al Tribunale che sia più essenziale la presentazione del modello ICRIC.
Come difatti è documentato agli atti l' , allo scopo di evitare le problematiche CP_1 discendenti dalle difficoltà per gli aventi diritto, appartenenti a fasce sociali disagiate, di poter provvedere mediante i canali telematici anche all' incombente in disamina, con determinazione dell'8 marzo 2018 nr.20 , ha stipulato una convenzione con il
Ministero della salute avente ad oggetto la realizzazione di un servizio diretto di comunicazione da parte dello stesso a proposito di eventuali ricoveri con retta a carico dello Stato anche dei soggetti aventi diritto all'indennità di frequenza. (v.art.2 e 3 della convenzione).
Dunque a parere del Tribunale il flusso di comunicazioni instauratosi, in virtù della detta convenzione, tra l' ente convenuto ed il Ministero della Salute ha reso ormai non ostativa alla liquidazione dell' indennità di frequenza a favore degli aventi diritto la circostanza che questi ultimi, come avvenuto nella specie, non abbiano presentato il modello ICRIC.
Certamente il convenuto è agevolmente in grado di acquisire le informazioni di cui si discute indipendentemente dalle dichiarazioni rese dagli interessati.
Conseguentemente, atteso che gli istanti hanno dato prova di possedere il requisito sanitario riconosciuto in sede di omologa, che sono stati prodotti gli attestati di frequenza scolastica e dei centri riabilitativi per tutto il periodo richiesto ( ad eccezione dei pochi giorni mancanti per il 2021), che emergono infine in atti le dichiarazioni concernenti il requisito reddituale, l' deve essere condannato a corrispondere ai CP_1 ricorrenti i ratei di indennità di frequenza loro spettanti in qualità di genitori del minore cosi quantificati: Persona_1
€ 5.025,02 per l'anno 2022; € 5.391,88 per l'anno 2023; € 1.333,32 per l'anno 2024
(da gennaio ad aprile).
Limitatamente all' anno 2021 i ratei spettanti per il periodo di frequenza scolastico dal
14 al 26 ottobre 2021 da quantificarsi nella misura di legge.
Considerato il parziale difetto di collaborazione degli aventi diritto, quanto alle spese, si ritiene di compensarle per metà.
La restante metà viene posta a carico del convenuto, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l' effetto, condanna l' a corrispondere ai ricorrenti ,nella CP_1 qualità di genitori del minore , i ratei di indennità di frequenza loro Persona_1 spettanti cosi quantificati:
€ 5.025,02 per l'anno 2022; € 5.391,88 per l'anno 2023; € 1.333,32 per l'anno 2024
(da gennaio ad aprile).
Limitatamente all' anno 2021 i ratei spettanti per il periodo di frequenza scolastico dal
14 al 26 ottobre 2021 da quantificarsi nella misura di legge.
Compensa per metà le spese di lite e condanna il convenuto a versare la restante metà che liquida in complessivi euro 1.200,00, comprensivi di spese generali, oltre Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 4.7.2025
ILGDL
Dott.ssa Clara Ruggiero ********
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 04.07.2025 svoltasi con modalità cartolari, lette le note scritte pervenute nel termine assegnato alle parti, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 18280/2024
Tra
Il sig. nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], e , nata a [...] il Parte_2
22.06.1985 (C.F.: ) e residente in [...]
n. 34, n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1 nato a Giugliano in [...] il [...] (C.F.: ), residente CodiceFiscale_3 in Napoli alla Via Giuseppe Testa n. 34, rapp.ti e difesi, dall'avv. Elvira Ricciardi e dall'avv. Ciro Gatta presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 10, come in atti
- Ricorrenti-
e in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario, CP_2
C.F. e con quest'ultimo elettivamente domiciliato
[...] C.F._4 presso la Sede di Napoli Centro sita in via Guantai Nuovi 25/31, come in atti CP_1
-Resistente-
Fatto e diritto Con ricorso regolarmente notificato, gli istanti deducevano: Che, con ricorso per atp recante R.G. n. 20126/2022, i sigg.ri e Parte_1 [...]
, n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Pt_2 Persona_1 ricorrevano avverso il verbale di revisione che denegava il diritto del minore CP_1 all'indennità di frequenza;
che con relazione medico-legale depositata in data 11.11.2023, il ctu dott. riconosceva al minore Persona_2 Persona_1
l'indennità di frequenza dal 07.10.2021 e con revisione ad ottobre 2024; che con decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c. il Tribunale di Napoli, in persona del GL dott.ssa Ruggiero, omologava l'accertamento tecnico preventivo positivo del requisito sanitario per la prestazione di riferimento indennità di frequenza in favore del minore
[...] on decorrenza dal 07.10.2021 e rivedibilità ad ottobre 2024. Per_1
Il decreto di omologa veniva correttamente inviato all in data 16.01.2024, in uno CP_1 con il modello di pagamento corredato di validi documenti d'identità dei ricorrenti e della modalità scelta per il pagamento. L' provvedeva a liquidare e corrispondere esclusivamente i ratei Controparte_3 della prestazione a decorrere dal mese di maggio 2024, senza lo sblocco dei ratei arretrati;
dalla data di notifica del suddetto decreto di omologa trascorrevano oltre 120 giorni senza che l emettesse i provvedimenti opportuni all'accertamento dei CP_1 requisiti socioeconomici, alla liquidazione ed al pagamento ai genitori del minore
[...] ei ratei dell'indennità di frequenza spettanti al piccolo dall'ottobre Per_1 Per_1
2021 al 30.04.2024. L'Ente previdenziale operava lo “sblocco” dei ratei con decorrenza da maggio 2024, immotivatamente denegando i ratei anteriori.
Pertanto, i ricorrenti deducevano di aver diritto a percepire i ratei maturati e non riscossi a titolo di indennità di frequenza con decorrenza dal 07.10.2021 al 30.04.2024, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e fino all'effettivo soddisfo. Tanto premesso, concludevano chiedendo: nato a Giugliano in [...] il [...], sia in possesso dei Persona_1 requisiti socio-economici ex legge che legittimano il pagamento della prestazione assistenziale indennità di frequenza, stante le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età ex L. 289/90, giusta decreto di omologa R.G. n. 20126/2022 del 08.01.2024, depositato in pari data, pronunciato dal Tribunale di Napoli;
Conseguentemente, condannare essi convenuti solidalmente tra loro o chi di ragione, al riconoscimento in favore dei sigg.ri e , n.q. di esercenti Parte_1 Parte_2 la responsabilità genitoriale sul minore dell'indennità di frequenza ex L. Persona_1
289/90 e s.m.i. a far data dal 07.10.2021 al 30.04.2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze, come per legge;
Condannare, per l'effetto, essi convenuti solidalmente, o chi di ragione, al pagamento, in favore dei ricorrenti, nella espressa qualità, di tutte le somme che saranno tenuti ad erogare per legge in esecuzione dei riconoscimenti innanzi richiesti, e, segnatamente, dell'importo di € 861, 27 per l'anno 2021 (da ottobre a dicembre); € 5.025,02 per l'anno 2022; € 5.391,88 per l'anno 2023; € 1.333,32 per l'anno 2024 (da gennaio ad aprile), per un totale di € 12.611,49, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun rateo al soddisfo;
Condannare, altresì, gli Enti convenuti, o chi di ragione, al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari come da allegata nota spese>>.
Si costituiva con memoria del 27.01.2025 l' che eccepiva l'inammissibilità della CP_1 domanda giudiziale e ne chiedeva il rigetto per palese incompletezza del modello AP70 presentato, carente, così come il ricorso giudiziario, della determinante dichiarazione di responsabilità di sussistenza o meno di ricoveri ospedalieri con retta a carico dello Stato, incompatibili con l'indennità di frequenza, come stabilisce la normativa vigente. Concludeva pertanto chiedendo: < relativo rigetto per palese incompletezza del modello AP70 presentato, carente, così come il ricorso giudiziario, della determinante dichiarazione di responsabilità di sussistenza o meno di ricoveri ospedalieri con retta a carico dello Stato, incompatibili con l'indennità di frequenza, come stabilisce la normativa vigente, con vittoria di spese per aver trascinato in giudizio l' in maniera infondata, nonostante la sua CP_1 massima diligenza usata per consentire lo sblocco degli arretrati, al contrario di un comportamento della controparte non collaborativo ed avverso all'applicazione della vigente normativa che lo onera a determinati adempimenti, come dimostrato dai fatti sopra esposti.>>
All'udienza odierna la causa è quindi decisa dal Giudice, come da sentenza contestuale. Il ricorso va accolto nei termini d cui alla presente motivazione.
Ai sensi della legge 11 novembre 1990, n. 289, l' indennità di frequenza spetta ai minori affetti da difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età, che frequentino scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale, purchè la frequenza sia continua o anche periodica e con certi requisiti di reddito. Il diritto soggettivo al beneficio nasce e termina nell'ambito temporale di ogni corso e di effettiva frequenza della scuola, purché i documenti allegati comprovino i requisiti di età, sanitari e reddituali (La S.C., confermando la decisione di merito, ha ritenuto non fondato il motivo di impugnazione in ordine all'efficacia meramente accertativa, e non costitutiva del diritto, della domanda amministrativa antecedente l'inizio di ciascun anno scolastico).
Per quanto qui d'interesse, l'art.2 l. n.289/90 dispone: “1. La domanda per ottenere l'indennità mensile di frequenza è presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n.173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n.291, competente per territorio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n.292, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.193 del 19 agosto 1989, allegando altresì apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.
2. L'indennità mensile di frequenza è concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.
3. La concessione dell'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.” Emerge dal testo normativo che l'indennità di frequenza è legata alla reale durata del corso scolastico che il minore deve frequentare, come individuata in allegato alla domanda o nella ulteriore certificazione acquisita.
La Suprema Corte poi ha chiarito che l'indennità di frequenza postula l'effettivo svolgimento del corso scolastico (Cass.5057/18). Il corso scolastico cui ha riguardo la legge deve intendersi come corso annuale, ovvero quello normalmente riferibile alla durata del ciclo scolastico obbligatorio. Trattasi di un ciclo composto di più corsi periodici annuali, rispetto a ognuno dei quali deve riferirsi l'indennità di frequenza, previo accertamento dei requisiti di legge e previa domanda amministrativa.
Ai fini del conseguimento dell'indennità di frequenza, riconosciuta dall'art. 1 legge 11 ottobre 1990 n. 289 in favore dei minori degli anni diciotto cui siano state accertate difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori affetti da ipoacusia superiore ad un certo limite, è necessaria la frequenza dei centri terapeutici o di riabilitazione o delle scuole e centri di formazione o addestramento professionale, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo citato, che rappresenta, al pari del requisito fisio - psichico, di cui al primo comma, un elemento costitutivo per l'insorgenza del diritto a tale prestazione. ( Cassazione
Sez. L, Sentenza n. 3629 del 13/03/2001 (Rv. 544713 - 01)
Oltre ai requisiti suddetti ed alle attestazioni di frequenza scolastica e dei centri riabilitativi, fino al 2018 occorreva altresì presentare all' il cd “Modello ICRIC” che CP_1 riguardava gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o indennità di frequenza. L'autocertificazione aveva ad oggetto eventuali ricoveri a fini riabilitativi in istituti con totale retta a carico dello Stato. Erano invece esclusi i ricoveri per cure di patologie. In base ai giorni di ricovero dichiarati veniva ricalcolata l'indennità di accompagnamento, o meglio l'assegno sociale veniva proporzionalmente ridotto. In caso di dichiarazioni errate o false poteva essere revocato il diritto alla prestazione.
Orbene, nella fattispecie, certamente come dedotto dall' la documentazione CP_1 allegata all' istanza di liquidazione appare in parte carente quanto alla frequenza scolastica inerente all' anno 2021 posto che il minore, come emerge dalla certificazione della scuola e dalle indagini effettuate dall' istituto convenuto presso l' anagrafe nazionale degli studenti del risulta aver frequentato l' asilo per quell' anno CP_4 limitatamente ai pochi giorni che vanno dal 14 al 26 ottobre 2021.
E' pacifico inoltre ed emerge altresì dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e prodotta dall' che, nonostante la richiesta rivolta all' interessato tramite il suo CP_1 legale, costui non abbia mai presentato la dichiarazione di non ricovero né il modello
ICRIC. ( c.f.r. produzione . Sussiste quindi un difetto di cooperazione del creditore CP_1 che ha contribuito a determinare il blocco degli arretrati in questa sede pretesi.
Tuttavia, quanto al requisito del non ricovero, come osservato dalla difesa di parte ricorrente a decorrere dal marzo 2018 non pare al Tribunale che sia più essenziale la presentazione del modello ICRIC.
Come difatti è documentato agli atti l' , allo scopo di evitare le problematiche CP_1 discendenti dalle difficoltà per gli aventi diritto, appartenenti a fasce sociali disagiate, di poter provvedere mediante i canali telematici anche all' incombente in disamina, con determinazione dell'8 marzo 2018 nr.20 , ha stipulato una convenzione con il
Ministero della salute avente ad oggetto la realizzazione di un servizio diretto di comunicazione da parte dello stesso a proposito di eventuali ricoveri con retta a carico dello Stato anche dei soggetti aventi diritto all'indennità di frequenza. (v.art.2 e 3 della convenzione).
Dunque a parere del Tribunale il flusso di comunicazioni instauratosi, in virtù della detta convenzione, tra l' ente convenuto ed il Ministero della Salute ha reso ormai non ostativa alla liquidazione dell' indennità di frequenza a favore degli aventi diritto la circostanza che questi ultimi, come avvenuto nella specie, non abbiano presentato il modello ICRIC.
Certamente il convenuto è agevolmente in grado di acquisire le informazioni di cui si discute indipendentemente dalle dichiarazioni rese dagli interessati.
Conseguentemente, atteso che gli istanti hanno dato prova di possedere il requisito sanitario riconosciuto in sede di omologa, che sono stati prodotti gli attestati di frequenza scolastica e dei centri riabilitativi per tutto il periodo richiesto ( ad eccezione dei pochi giorni mancanti per il 2021), che emergono infine in atti le dichiarazioni concernenti il requisito reddituale, l' deve essere condannato a corrispondere ai CP_1 ricorrenti i ratei di indennità di frequenza loro spettanti in qualità di genitori del minore cosi quantificati: Persona_1
€ 5.025,02 per l'anno 2022; € 5.391,88 per l'anno 2023; € 1.333,32 per l'anno 2024
(da gennaio ad aprile).
Limitatamente all' anno 2021 i ratei spettanti per il periodo di frequenza scolastico dal
14 al 26 ottobre 2021 da quantificarsi nella misura di legge.
Considerato il parziale difetto di collaborazione degli aventi diritto, quanto alle spese, si ritiene di compensarle per metà.
La restante metà viene posta a carico del convenuto, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l' effetto, condanna l' a corrispondere ai ricorrenti ,nella CP_1 qualità di genitori del minore , i ratei di indennità di frequenza loro Persona_1 spettanti cosi quantificati:
€ 5.025,02 per l'anno 2022; € 5.391,88 per l'anno 2023; € 1.333,32 per l'anno 2024
(da gennaio ad aprile).
Limitatamente all' anno 2021 i ratei spettanti per il periodo di frequenza scolastico dal
14 al 26 ottobre 2021 da quantificarsi nella misura di legge.
Compensa per metà le spese di lite e condanna il convenuto a versare la restante metà che liquida in complessivi euro 1.200,00, comprensivi di spese generali, oltre Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 4.7.2025
ILGDL
Dott.ssa Clara Ruggiero ********