TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 24100/2024 Verbale dell'udienza del 3/06/2025 Per gli opponenti è presente l'avv. Andrea Rescigno per delega dell'avv. Pucino. Per l'opposto è presente l'avv. Gabriella Polzella per delega dell'avv. Di Feo. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai rispettivi atti di causa e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 24100 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a precetto (ex art. 617 c.p.c.) TRA
, C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e , C.F. elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in Napoli, al Viale Maria Bakunin 161, presso lo studio legale dell'avv. Filippo Pucino, dal quale sono rappresentati e difesi OPPONENTI E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Di Feo ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura I.N.P.S. OPPOSTO CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1
Agli odierni opponenti è stata notificata, ad istanza dell'Inps, copia della sentenza n. 9446 emessa il 16/10/2014 da questo Tribunale, sezione Lavoro, unitamente all'atto precetto per l'importo complessivo di € 2.812,13. Gli opponenti lamentano la invalidità del precetto per inesistenza del titolo esecutivo, in particolare rappresentando che “la copia informe della sentenza notificata, non riporta la firma digitale, nè risulta inserita nel registro informatico di cancelleria del Tribunale di Napoli, e tanto meno è un provvedimento reso in forma digitale, ma soprattutto non è spedito né in copia esecutiva ma nemmeno in copia conforme rilasciata dal Tribunale. In sostanza, il titolo è inesistente. Alla luce delle incongruenze dedotte, pertanto, il presunto titolo appare irrimediabilmente inesistente e/o nullo in quanto risulterebbe essere in real- tà una semplice copia analogica di un improbabile originale cartaceo…”. Si è costituito l'INPS che ha dedotto la tardività dell'opposizione, la carenza di interesse ad agire (non avendo il creditore proceduto all'esecuzione) e l'infondatezza della doman- da nel merito, avendo esso creditore commesso un mero errore di collazione. L'opposizione è inammissibile.
In primis, va chiarito che l'efficacia dell'atto di precetto risulta sospesa in conseguenza della proposizione dell'opposizione, per cui l'omessa instaurazione di una procedura ese- cutiva è irrilevante ai fini dell'interesse ad agire. Ciò chiarito, si osserva che il precetto è stato notificato in data 27/09/2024 ai sensi dell'
art. 140 c.p.c., con spedizione della raccomandata informativa il 30/09/2024. Tale avviso è stato ricevuto in data 4/10/2024. Come chiarito dalla Suprema Corte (
sentenza n. 6089 del 04/03/2020) – principio che questo giudice condivide –
le notifiche "ex" art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del ser- vizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della sen- tenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevi- mento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di otte- nere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assi- milabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non sia- no lesi i diritti di difesa. Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione. Per completezza, va precisato che, nonostante le irregolarità formali denunciate, il titolo esecutivo certamente esiste e, a seguito dell'entrata in vigore della riforma “Cartabia”, non è più previsto il rilascio di copia con formula esecutiva, potendo il difensore attesta- re che la copia notificata è conforme a quella estratta dal fascicolo telematico.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del
D.M. 147/2022 nella misura media prevista dallo scaglione di riferimento per tutte le fasi, considerata la non partico- lare complessità della controversia e la limitata attività espletata, con riduzione nella mi- sura del 50% per la definizione in rito.
P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna , e al pagamento delle competen-
Parte_1 Parte_2 Parte_3 ze di lite, in favore di INPS, che liquida in € 1.276,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, se dovuta, come per legge. Così deciso in Napoli, il 3/06/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3