TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/07/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2021/9300
Parte_1 (IN PROPRIO E QUALE GENITORE DELLA FIGLIA MINORE Persona_1
Parte_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 8.7.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9300/2021 R.G.C., avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2049-2051 e 2052 cc e vertente
TRA
in proprio e nella loro espressa qualità Parte_3 Parte_1 e '
di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Persona_1 rappresentati e
,
difesi dall'Avv. Francesco Medina in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio
Attore
E
'in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Fortunato in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio
Convenuta
Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Dall'esame delle risultanze istruttorie e dall'esame della consulenza tecnica di ufficio, disposta, emerge con chiarezza il diritto degli attori ad ottenere il risarcimento dei danni patiti dalla figlia minore a seguito all'infortunio occorsole.
I testi escussi hanno confermato i fatti come descritti nell'atto di citazione sia per ciò che riguarda l'evento occorso e la sua dinamica e sia per ciò che riguarda il danno riportato.
'indifferente, testimone oculare presente sul luogo al La teste Testimone_1
momento dell'accaduto, ha reso dichiarazioni che confermano pienamente la ricostruzione dei fatti resa dagli attori nell'atto di citazione e nelle successive memorie.
Difatti, la signora Tes_1 riferisce che, intorno alle ore 19:00 del giorno 23 settembre
2017 "Ero insieme ad alcuni amici nei pressi della struttura parco giochi come rappresentata dalle foto che mi vengono mostrate". Riferisce poi che una delle bambine era salita dalla scaletta per utilizzare lo scivolo e riferisce ancora di aver "Visto che lo stesso oscillava vistosamente e la bambina cadere per terra". Continuando afferma:
"Ricordo che nella parte del suolo sul quale è caduta la bambina non vi era il tappetino che assorbe gli urti che invece si trovava davanti come risulta dalle foto.
Immediatamente accorrevano i genitori che si trovavano nei pressi dello scivolo che soccorrevano la bambina la quale piangeva e la portavano verso una macchina.". A successiva domanda la teste conferma: "Preciso che il padre della bambina corse ad avvertire il titolare della struttura dell'evento... Ricordo che ero ancora sul posto quando il titolare della struttura allontanò i presenti dai giochi dicendo che era chiusa".
Testimone_2Il teste riferisce l'esatto accadimento dei fatti a cui ha assistito:
"Preciso che io ero a circa 2 metri dallo scivolo e che mia OT era sola mentre saliva la scaletta. Sullo scivolo non vi erano altri bambini neanche sulla parte superiore. Altri bambini avevano già utilizzato lo scivolo ed erano giù per cui toccava a mia OT utilizzare lo scivolo. E' vero che mentre era nella parte alta dello scivolo, a circa 2 metri di altezza, cadeva per terra. Mia OT è caduta dalla parte alta dello scivolo mentre stava già scivolando. Io ho visto lo scivolo oscillare, in particolare la parte più alta dello scivolo, e poi mia OT cadere sulla parte sinistra dello scivolo. Intorno allo scivolo c'erano tante persone che hanno visto. C'erano anche mio fratello e mia cognata"; aggiunge "Dopo la caduta altre persone sono andate al bar a chiamare i responsabili della struttura La struttura è realizzata in plastica e legno. Tale struttura fu subito chiusa dopo la caduta di mia OT. La struttura è quella ritratta nelle foto allegate fascicolo attoreo che V.S. mi esibisce. Le paratie anticaduta erano solo nella parte all'ingresso dello scivolo. Non so se lo scivolo fosse o meno ancorato al suolo. Posso dire che oscillò nel momento in cui mia OT scendeva"
Alla luce di quanto accertato, conseguentemente, viene dichiarata la responsabilità della convenuta e la condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti dall'attrice per essere stato l'evento casato dal malfunzionamento del gioco della convenuta. In ordine al quantum il ctu ha accertato che Persona_1 "a seguito delle lesioni riportate in occasione del trauma di cui ci occupiamo risulta attualmente affetta dalle alterazioni algico disfunzionali obiettivate e descritte a livello del gomito sinistro.".
Nello specifico, emerge dalla C.T.U. che tali menomazioni, causalmente connesse alla caduta dallo scivolo del parco giochi di proprietà della Parte_2
"produssero un periodo di malattia che può stimarsi complessivamente in giorni 51 di cui gg. 21 di I.T.T., seguiti da gg. 30 di I.T.P. al 50%". Ancora ed in relazione al danno permanente residuato, il Consulente conclude affermando che si sia venuto a configurare un quadro che "rappresenta un danno all'integrità psico-fisica del soggetto tale da poter essere quantificato, in termini di danno biologico nell'ambito del 3%”.
Nulla per spese sanitarie per mancanza di documentazione in atti.
Secondo le tabelle vigenti, il ristoro spettante all'attrice è pari ad €.5.398,92, di cui €.
1.160,04 di ITT, €.828,60 di ITR al 50% ed €.3.410,92 per invalidità permanente al 3%, oltre interessi legali dalla data dell'evento.
Le spese di lite di parte attrice seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico della convenuta soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nella qualità indicata disattesa ogniParte_1 e Parte_3 diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione dei danni patiti dalla minore Persona_1 ;
2) Conseguentemente condanna la convenuta, al pagamento in favore degli attori della somma di €.5.392,92 per titoli e ragioni di cui in motivazione, oltre al pagamento degli interessi legali dall'evento;
3) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'avv. Francesco Medina procuratore degli attori anticipatario, delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi €.3.218,00 di cui €.518,00 per spese oltre il rimborso forfetario del 15%, iva e cap come per legge;
4) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu come liquidate.
Così deciso in Lecce il 8 luglio 2025
II G.O.P.
Avv. Giuseppe Quaranta
Parte_1 (IN PROPRIO E QUALE GENITORE DELLA FIGLIA MINORE Persona_1
Parte_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 8.7.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9300/2021 R.G.C., avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2049-2051 e 2052 cc e vertente
TRA
in proprio e nella loro espressa qualità Parte_3 Parte_1 e '
di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Persona_1 rappresentati e
,
difesi dall'Avv. Francesco Medina in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio
Attore
E
'in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Fortunato in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio
Convenuta
Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Dall'esame delle risultanze istruttorie e dall'esame della consulenza tecnica di ufficio, disposta, emerge con chiarezza il diritto degli attori ad ottenere il risarcimento dei danni patiti dalla figlia minore a seguito all'infortunio occorsole.
I testi escussi hanno confermato i fatti come descritti nell'atto di citazione sia per ciò che riguarda l'evento occorso e la sua dinamica e sia per ciò che riguarda il danno riportato.
'indifferente, testimone oculare presente sul luogo al La teste Testimone_1
momento dell'accaduto, ha reso dichiarazioni che confermano pienamente la ricostruzione dei fatti resa dagli attori nell'atto di citazione e nelle successive memorie.
Difatti, la signora Tes_1 riferisce che, intorno alle ore 19:00 del giorno 23 settembre
2017 "Ero insieme ad alcuni amici nei pressi della struttura parco giochi come rappresentata dalle foto che mi vengono mostrate". Riferisce poi che una delle bambine era salita dalla scaletta per utilizzare lo scivolo e riferisce ancora di aver "Visto che lo stesso oscillava vistosamente e la bambina cadere per terra". Continuando afferma:
"Ricordo che nella parte del suolo sul quale è caduta la bambina non vi era il tappetino che assorbe gli urti che invece si trovava davanti come risulta dalle foto.
Immediatamente accorrevano i genitori che si trovavano nei pressi dello scivolo che soccorrevano la bambina la quale piangeva e la portavano verso una macchina.". A successiva domanda la teste conferma: "Preciso che il padre della bambina corse ad avvertire il titolare della struttura dell'evento... Ricordo che ero ancora sul posto quando il titolare della struttura allontanò i presenti dai giochi dicendo che era chiusa".
Testimone_2Il teste riferisce l'esatto accadimento dei fatti a cui ha assistito:
"Preciso che io ero a circa 2 metri dallo scivolo e che mia OT era sola mentre saliva la scaletta. Sullo scivolo non vi erano altri bambini neanche sulla parte superiore. Altri bambini avevano già utilizzato lo scivolo ed erano giù per cui toccava a mia OT utilizzare lo scivolo. E' vero che mentre era nella parte alta dello scivolo, a circa 2 metri di altezza, cadeva per terra. Mia OT è caduta dalla parte alta dello scivolo mentre stava già scivolando. Io ho visto lo scivolo oscillare, in particolare la parte più alta dello scivolo, e poi mia OT cadere sulla parte sinistra dello scivolo. Intorno allo scivolo c'erano tante persone che hanno visto. C'erano anche mio fratello e mia cognata"; aggiunge "Dopo la caduta altre persone sono andate al bar a chiamare i responsabili della struttura La struttura è realizzata in plastica e legno. Tale struttura fu subito chiusa dopo la caduta di mia OT. La struttura è quella ritratta nelle foto allegate fascicolo attoreo che V.S. mi esibisce. Le paratie anticaduta erano solo nella parte all'ingresso dello scivolo. Non so se lo scivolo fosse o meno ancorato al suolo. Posso dire che oscillò nel momento in cui mia OT scendeva"
Alla luce di quanto accertato, conseguentemente, viene dichiarata la responsabilità della convenuta e la condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti dall'attrice per essere stato l'evento casato dal malfunzionamento del gioco della convenuta. In ordine al quantum il ctu ha accertato che Persona_1 "a seguito delle lesioni riportate in occasione del trauma di cui ci occupiamo risulta attualmente affetta dalle alterazioni algico disfunzionali obiettivate e descritte a livello del gomito sinistro.".
Nello specifico, emerge dalla C.T.U. che tali menomazioni, causalmente connesse alla caduta dallo scivolo del parco giochi di proprietà della Parte_2
"produssero un periodo di malattia che può stimarsi complessivamente in giorni 51 di cui gg. 21 di I.T.T., seguiti da gg. 30 di I.T.P. al 50%". Ancora ed in relazione al danno permanente residuato, il Consulente conclude affermando che si sia venuto a configurare un quadro che "rappresenta un danno all'integrità psico-fisica del soggetto tale da poter essere quantificato, in termini di danno biologico nell'ambito del 3%”.
Nulla per spese sanitarie per mancanza di documentazione in atti.
Secondo le tabelle vigenti, il ristoro spettante all'attrice è pari ad €.5.398,92, di cui €.
1.160,04 di ITT, €.828,60 di ITR al 50% ed €.3.410,92 per invalidità permanente al 3%, oltre interessi legali dalla data dell'evento.
Le spese di lite di parte attrice seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico della convenuta soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nella qualità indicata disattesa ogniParte_1 e Parte_3 diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione dei danni patiti dalla minore Persona_1 ;
2) Conseguentemente condanna la convenuta, al pagamento in favore degli attori della somma di €.5.392,92 per titoli e ragioni di cui in motivazione, oltre al pagamento degli interessi legali dall'evento;
3) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'avv. Francesco Medina procuratore degli attori anticipatario, delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi €.3.218,00 di cui €.518,00 per spese oltre il rimborso forfetario del 15%, iva e cap come per legge;
4) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu come liquidate.
Così deciso in Lecce il 8 luglio 2025
II G.O.P.
Avv. Giuseppe Quaranta