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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3270 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore-
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4830/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
8933/2019 emessa dal Tribunale di Napoli XII Sezione Civile, pubblicata il
10 ottobre 2019,vertente
TRA
1
(codice fiscale ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Sergio Turrà (codice fiscale , in virtù della C.F._2
procura in atti -
appellante-
E
che hanno assunto il rischio dei certificati Controparte_1
nn. 1460358 – 1531946 – , in persona del procuratore Nume_1
speciale del Rappresentante Generale per l' rappresentati e difesi CP_2
dall'Avv. Renato Magaldi (codice fiscale ), in virtù C.F._3
della procura in atti appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 18 aprile 2016, notificato il 16 dicembre 2015, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli gli di ND ( - Controparte_1 Controparte_3
polizza n°1460358 e successivi rinnovi) al fine di sentirli condannare al pagamento in proprio favore della somma di€ 468.062,14 ovvero e in subordine, ex art.1917, co2, cc, in favore dell' Controparte_4
, della somma di€ 442.024,83 ed in favore di se medesimo della
[...]
somma di € 26.037,31, oltre accessori di legge, con vittoria di spese di lite.
A fondamento, l'attore deduceva che:
2
- in data 7 novembre 2001 era stato investito dell'incarico di
Presidente dell'ASI - Azienda Spaziale Italiana;
-dal giugno 2003 era stato nominato Commissario Straordinario del medesimo ente e dall'aprile 2004, nuovamente, designato Presidente;
- il rapporto di lavoro era cessato il 24 ottobre 2006 a seguito di dimissioni;
- al fine di garantirsi dalla responsabilità per danni involontariamente causati a terzi ovvero alle Amministrazioni di appartenenza (c.d. danno erariale), nell'esercizio delle proprie funzioni, aveva sottoscritto con i CP_1
di ND (società autorizzata all'esercizio di attività di assicurazione anche in Italia) idonea polizza di assicurazione con n°1460358 avente inizio alle ore 24,00 del 24 febbraio 2004 e scadenza alle ore 24.00 del 24 febbraio2005;
- le garanzie prestate dal detto contratto erano state prorogate, senza soluzione di continuità, per i successivi periodi dalle ore 24,00 del 24 febbraio 2005 alle ore 24 del 24 febbraio 2006 e, ulteriormente, dalle ore
24,00 del 14 febbraio 2006 alle ore 24,00 del 24 febbraio 2007;
- a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, si era verificata la risoluzione del contratto assicurativo per assenza dell'oggetto;
-ad esso attore era notificato, ad istanza della Procura Generale della
Corte di Conti, invito a produrre deduzioni in relazione all'avvio i procedimento per danno erariale che si assumeva fosse stato determinato,
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con condotta colpevole, dallo stesso attore ai danni della per CP_4
l'ammontare di € 427.671,75;
- il 17 giugno 2011 aveva trasmesso agli assicuratori copia del suddetto invito;
- il successivo 20 giugno 2013 aveva trasmesso, altresì, copia della sentenza resa al n°358/13 dal Giudice Contabile con la quale lo stesso attore era stato condannato al pagamento della somma di € 427.000,00;
- con nota dell'11 novembre 2013 aveva comunicato agli
Assicuratori la sua volontà di non proporre impugnazione;
- con successiva nota dell'11 dicembre 2013, aveva reso edotti gli stessi Assicuratori della volontà di proseguire nel giudizio, provvedendo, nel prosieguo, a dare notizia sul progresso del procedimento giudiziario;
- con sentenza n°366/2015 la Corte dei Conti, in sede di appello, aveva respinto il gravame e, con nota del 31 agosto 2015, l'attore aveva notificato agli Assicuratori copia della decisione in uno alla specifica richiesta di provvedere, ai sensi dell'art.1917, co.2, cc, al pagamento dell'indennizzo direttamente in favore dell' CP_4
-con mail del 22 settembre 2015 i di ND, a distanza di CP_1
quattro anni avevano eccepito la inoperatività della garanzia;
- era stato esperito il procedimento di mediazione con esito infruttuoso;
4
- l'Avvocatura Generale dello Stato in data 30 novembre 2015 aveva quantificato il debito in € 442.024,83 oltre interessi successivi.
I.2. Con comparsa del 25 marzo 2016, si costituivano in giudizio gli
, i quali, preliminarmente, deducevano che i Controparte_1
contratti succedutisi nel tempo concretizzassero tre distinti rapporti negoziali, ciascuno con una propria disciplina, pertanto chiedevano rigettarsi la domanda attorea in ragione della sua infondatezza. Nello specifico, sostenevano che il comportamento colposo del fosse Pt_1
stato posto in essere in epoca antecedente al periodo di efficacia della polizza, risalendo al 27 gennaio 2004, data in cui lo stesso, nella sua qualità di Commissario Straordinario dell' aveva stipulato una convenzione CP_4
con l' per collocare la nuova sede dell'agenzia, Controparte_5
rendendo in tale modo vane le spese sostenute per la progettazione della sede originariamente localizzata in altro sito.
I.3. Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, con la sentenza n°8399/2019, pubblicata il 10 ottobre 2019, respingeva la domanda di , Parte_1
ritenendo la inoperatività della garanzia, e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della controparte.
II.1. Avverso detta decisione – con atto di citazione per l'udienza dell'11 marzo 2020, notificato a mezzo pec in data 6 novembre 2019 - Parte_1
proponeva appello rassegnando le seguenti conclusioni:
-“Previa, se del caso, declaratoria di nullità parziale della clausola di cui all'art.17 del contratto n°1566843, nei sensi di cui in motivazione, in riforma della decisione
5
impugnata, tenuto conto della precisazione innanzi attuata, accogliere integralmente le pretese avanzate da , con condanna degli appellati al pagamento di tutto Parte_1
quanto, dallo stesso, richiesto con maggiorazione degli interessi nella misura
di cui all'art.1284 cc, nonché alla restituzione di quanto, medio tempore, pagato eventualmente, dallo stesso appellato, a titolo di spese di lite, con vittoria di compensi, spese, rimborso forfait 15%, rivalsa CPA ed IVA”.
A sostegno della impugnazione, articolava tre motivi di gravame e precisamente:
1) “Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art 115 c.p.c., in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c. Erronea ricostruzione dei fatti”;
2) “Violazione e falsa applicazione del disposto di cui agli artt.1362,
1363 e 1367 cc, per altro verso. Violazione e falsa applicazione del
disposto di cui all'art.1370 cc. Motivazione insufficiente”;
3) “Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art.132 cpc.
Motivazione insufficiente - Violazione del disposto di cui agli artt.1175
e 1375 cc per altro verso ed art.1419 cc”.
II.2. Con comparsa del 27 febbraio 2020, si costituivano in giudizio gli “ che hanno assunto il rischio dei certificati Controparte_1
nn. 1460358 – 1531946 – 1566843”, in persona del procuratore speciale pro tempore, i quali contestavano l'avverso gravame deducendone la inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e la infondatezza e chiedendone il rigetto.
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II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 20 marzo 2025, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte
riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (20 + 20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Alla scadenza, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello di per difetto di specificità dei motivi sollevata dalla difesa Parte_1
degli Controparte_1
L'atto di appello proposto, valutato nel complesso della parte motiva e delle conclusioni, consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano quindi chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal Giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Invero gli artt.342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal D.L.22.6.2012
n.83, convertito, con modificazioni, nella L.
7.8.2012 n.134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
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Non è richiesto quindi che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, non è necessaria la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, né lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, dovendo l'appellante “individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti
questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cass.S.U.16.11.2017 n.27199; 5.5.2017
n. 10916; 30.5.2018 n. 13535).
Ciò che viene richiesto è dunque che la parte appellante ponga il Giudice
di appello in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E l'appello proposto da , nella sua chiara, pertinente ed Parte_1
esaustiva esposizione delle ragioni di dissenso, risponde senza dubbio a tali requisiti, posto che consente d'individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, risultando circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi
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argomentativi che la sorreggono, e formulate, sotto il profilo qualitativo, diverse e chiare ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la (astratta) idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
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2. Il Tribunale di Napoli, con l'impugnata sentenza - dopo avere premesso che "la disciplina convenzionale da applicare è la clausola claim made di cui all'art. 17, quarto comma, della polizza numero 1566843, essendo pacificamente cessato il rapporto con l' a seguito delle CP_4
dimissioni rassegnate dal ” (cfr. pag. 5 della sentenza) - ha rigettato Pt_1
la domanda proposta da nei confronti degli Parte_1 Controparte_1
intesa ad ottenere il pagamento dell'indennizzo assicurativo
[...]
“quantificato nella somma di € 468.062,14, ovvero, in subordine, al pagamento in favore dell' , della somma di € Controparte_4
442.024,83, ai sensi dell'art. 1917, comma 2,c.c. nonché della somma di €
26.037,31, in favore dell'istante, in forza della polizza rischi professionali n.
1460358 e successivi rinnovi” (cfr. sentenza).
A fondamento della decisione, ha ritenuto che il sinistro denunciato non rientrasse nella copertura assicurativa perché:
- “ la copertura assicurativa ivi considerata si riferisce ai soli fatti denunciati agli assicuratori nei 5 anni successivi alla scadenza della polizza purchè afferenti a
comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione”;
- nel caso concreto, “risulta soddisfatto il solo presupposto temporale della retroattività, avendo l'attore denunciato il sinistro ai in data 17/6/2011, CP_1
quindi, entro i 5 anni dalla scadenza naturale della polizza, stabilita per il
24/2/2007”;
- “quanto al secondo presupposto, invece, è certamente da escludere che durante il periodo di efficacia della polizza il comportamento colposo del Pt_1
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fosse in essere” (cfr. pag. 5 della sentenza), in quanto cristallizzatosi il 27 gennaio 2004 con la sottoscrizione da parte del , nella qualità di Pt_1
Commissario Straordinario dell' della convenzione con l'Università di CP_4 [...]
per collocare la nuova sede dell'agenzia “rendendo in tal modo vane CP_5
le spese sostenute per la progettazione della sede originariamente localizzata in altro sito”.
3. Con il primo motivo di gravame – rubricato “Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. in relazione agli artt. 1362 e
1363 c.c. Erronea ricostruzione dei fatti” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello)- Parte_1
assume l'erroneità della sentenza laddove il primo Giudice ha ritenuto
[...]
che il comportamento colposo, da cui sarebbe derivata la sua responsabilità, come accertata dal Giudice Contabile, andasse temporalmente collocato al 27 gennaio 2004, data in cui egli, nella qualità di Commissario Straordinario
Contr dell' aveva stipulato la convenzione con l' per Controparte_5
trasferire la nuova sede dell' sui terreni dell' , rendendo, di fatto, CP_4 CP_5
vane le spese sostenute per la progettazione della sede originariamente localizzata in altro sito.
Di contro, deduce che l'illecito contestatogli non sarebbe “ad effetti istantanei” ma si sarebbe protratto negli anni, rientrando, quindi, nel periodo di operatività della garanzia invocata, e quindi sotto la vigenza della polizza recante n. 1460358, poi prorogata senza soluzione di continuità sino al 24 febbraio 2007:
tant' è che anche i Giudici Contabili esplicitamente avevano censurato la sua condotta mantenuta “anche nel tempo successivo alla mera sottoscrizione della
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convenzione con l'Università e per tutta la durata dell'incarico e sino alla sua erogazione” (cfr. pag. 4 dell'atto di appello).
Le deduzioni esposte non hanno fondamento.
Ed invero, dalla lettura di entrambe le sentenze del Giudice Contabile, di primo grado e di secondo grado, come correttamente rilevato dal Tribunale di
Napoli, appare pacifico ed incontrovertibile che il comportamento colposo del
, all'origine del danno erariale arrecato all Pt_1 Parte_2
, debba essere individuato alla data 27 gennaio 2004, allorquando
[...]
egli ebbe a stipulare, nella qualità di Commissario Straordinario dell' , CP_4
una convenzione con l' per collocare la sede della Controparte_5
agenzia su di un terreno di proprietà dell' , di fatto rendendo CP_5
inutilizzabili le progettazioni eseguite dall'architetto ed inutili le Tes_1
relative spese pari ad € 427.671,75. Tali spese, quindi, secondo il Giudice contabile, costituivano il danno prodotto dalla condotta illecita del e Pt_1
per il quale interveniva la condanna.
Non può trovare accoglimento, dunque, la tesi secondo cui la condotta colposa in questione avrebbe continuato a produrre i suoi effetti anche in epoca successiva alla stipula della convenzione sul presupposto che i Giudici
Contabili avessero censurato la condotta assunta dall'appellante posteriormente alla sottoscrizione della convenzione o sul presupposto che il pagamento delle spese veniva effettuato nel 2008.
Difatti, anche parere di questa Corte, l'illecito (recte il comportamento colposo cui espressamente fa riferimento la norma contrattuale, art. 17 comma 4 della polizza n. 1566843) posto in essere dal era (è) unico Pt_1
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e temporalmente circoscritto alla data del 27 gennaio 2004 “data della stipula della convenzione con l' .che ha sancito l'irreversibile inutilizzabilità delle progettazioni Parte_3
pagate all'arch. . Tes_1
A supporto di tale interpretazione, va altresì considerato che il danno contestato all'assicurato non ha riguardato i costi ancora da sostenere per la nuova convenzione bensì le somme che l'Ente aveva già impegnato per il progetto progetto divenuto inutile, al pari delle spese sostenute per Tes_1
la sua elaborazione, per effetto delle nuove scelte dell'istante.
Ergo, il “comportamento colpevole” non era né “posto in essere” né tantomeno “in essere” durante il periodo di decorrenza ( 24 febbraio 2006-24
febbraio 2007) del contratto di assicurazione n. 1566843 (l'unico nella specie applicabile, attesa la domanda di indennizzo presentata il 17 giugno 2011), con conseguente inapplicabilità della garanzia postuma ivi prevista.
La decisione, dunque, sul punto appare corretta e va confermata.
4. Con il secondo motivo di gravame – rubricato “ violazione e falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., per altro
verso, Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 1370 c.c.” ( cfr. pag. 5 dell'atto di appello), strettamente connesso al precedente-
[...]
contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto non Pt_1
operativa la garanzia postuma in quanto la condotta colposa sarebbe stata antecedente al periodo di efficacia dell'assicurazione, collocandosi temporalmente al 27 gennaio 2004.
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All'opposto argomenta che: “il periodo di efficacia del contratto (…) ha decorrenza dal 24/2/2001 (…) i fatti addebitati al hanno avuto inizio Pt_1
nel corso degli anni 2001-2003 (…) sono proseguiti con la convenzione avvenuta il 27/01/2004 (…) in riferimento alla polizza in esame la condotta è
stata posta in essere ed era in essere nel periodo di efficacia conseguente la retroattività quinquennale (…) la denuncia di sinistro è avvenuta entro il termine di efficacia quinquennale postuma, conseguente alla ipotesi speciale di cessazione dall'incarico e, quindi termine dell'attività per la quale era prestata la garanzia” (cfr. pag. 6 dell'atto di appello).
Anche i rilievi esposti vanno respinti.
Giova ricordare che l'invocato art. 17 comma 1 delle Condizioni di Assicurazione, per tutte e tre le polizze stipulate dal , prescriveva ( recte prescrive) che Pt_1
l'assicurazione “vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste Parte_4
siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre cinque anni prima dalla
data di stipula della presente Polizza”.
Nel caso in oggetto, è incontestato che la prima richiesta di risarcimento risalga al maggio 2011 e, quindi, sarebbe successiva alla cessazione del contratto assicurativo in esame la cui efficacia, come più volte detto, andava (va) dal 24 febbraio 2006 fino al 24 febbraio 2007.
Nondimeno va rilevato che l'art. 17, comma 3 e 4 del citato contratto prevede la c.d. garanzia postume biennale e quinquennale, quest'ultima nel caso di morte, pensionamento dell'Assicurato e di cessazione da parte dell Parte_4
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dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne il licenziamento per giusta causa, come nella specie, (“l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della Presente Polizza”), s e m p r e c h è ,
p e r ò, a i f i n i d e l l 'e s t e n s i o n e d e l l a c o p e r t u r a , i sinistri denunciati afferiscano a comportamento colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.
Ciò posto, come già sostenuto e come correttamente accertato dal Giudice di prime cure, oltre che dal Giudice Contabile di primo e secondo grado, appare incontrovertibile che il comportamento colposo dell'Ing. risalga ad una Pt_1
epoca antecedente al periodo di efficacia del contratto e precisamente al 27
gennaio 2004 (data in cui l'Ing. , nella qualità di Commissario Pt_1
Contr Straordinario dell' stipulava convenzione con l' per Controparte_5
collocare la nuova sede dell' sui terreni dell' , rendendo, di fatto, CP_4 CP_5
vane le spese sostenute per la progettazione della sede originariamente localizzata in altro sito). Né può trovare accoglimento la tesi di parte attrice che, interpretando il comportamento colposo come un illecito di durata, mira ad affermare che lo stesso rientrava nel periodo di copertura del contratto in esame, superando i limiti della polizza medesima.
In realtà, l'appellante, nel tentativo di collocare la condotta colposa in questione nel periodo di efficacia del contratto assicurativo n. 1566843, fa leva sulla diversa formulazione contrattuale dell'art. 17 nella parte in cui disciplina la “garanzia retroattiva”, ove si parla di comportamento colposo posto in essere, rispetto alla parte in cui disciplina la “garanzia postuma”, ove si parla
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di comportamento colposo in essere, sostiene che l'illecito fosse ancora in essere durante il periodo di efficacia del contratto assicurativo in esame.
Ma tale interpretazione, a parere di chi scrive, non convince affatto perchè
l'operatività della garanzia postuma si fonda, chiaramente, sul presupposto che il “comportamento colposo” del Prof. fosse in essere ovvero Pt_1
“ancora attuale”, “operativo”, “esistente” durante il periodo di efficacia del contratto. Il che non è avvenuto.
Del resto, come innanzi detto, la Corte dei Conti, sia in primo grado che in sede di impugnazione, ha espressamente individuato la condotta illegittima ascritta al nell'assunzione del decreto n. 8 del 27 gennaio 2004, con ciò Pt_1
cristallizzandone e circoscrivendone, nel tempo, la data di consumazione.
Insomma, l'operatività della garanzia postuma, come disciplinata dal contratto assicurativo in esame, era (è) subordinata al dato che il comportamento colposo dell'assicurato fosse (sia) stato posto in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, ovvero, contrariamente a quanto pervicacemente sostiene l'appellante, a partire dal 24 febbraio 2006
sino al 24 febbraio 2007, senza quindi prevedere alcuna estensione retroattiva della copertura (al 24 febbraio 2001).
Ciò trova la ratio nel giusto bilanciamento degli interessi dei contraenti del rapporto di assicurazione: da un lato si amplia il periodo in cui può verificarsi il fatto colposo;
dall'altro si amplia il periodo in cui può intervenire la prima richiesta di risarcimento.
La decisione anche sul punto va confermata.
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5. Con il terzo motivo di gravame – rubricato “Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 132 cpc- Motivazione insufficiente-
Violazione del disposto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. per altro verso ed art. 1419 c.c.” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello) – contesta la Parte_1
sentenza impugnata laddove ha ritenuto legittima e, quindi, non affetta da nullità la clausola “claims made”.
Di contro, sostiene che la clausola 17 del contratto di assicurazione, nella parte in cui pone una condizione limitativa alla operatività della garanzia postuma, limitando la garanzia ai comportamenti in essere, sia affetta da nullità quantomeno parziale. Pertanto invoca una conforme riforma della decisione.
Anche tale doglianza non ha pregio.
5.1. In generale va chiarito che, secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, la clausola inserita nel contratto di assicurazione della responsabilità civile che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola claims made mista o impura) non ha natura vessatoria, poiché rappresenta una clausola volta a determinare l'oggetto del contratto di assicurazione, delimitando il rischio trasferito all'assicuratore, e non già ad escludere o limitare la responsabilità dello stesso (v. Cass. 31/05/2021 n. 15096; Sez. U,
n. 06/05/2016 n. 9140; Cass. 23/11/2017, n.27867; Corte appello Catanzaro
29/10/2021, n.1400). 17
Ed invero, la clausola "claims made" - sia nella forma cd. "pura", estesa ai fatti commessi anteriormente all'inizio di efficacia della polizza, sia nella forma cd. "impura" o "mista", che subordina la copertura assicurativa alla contestuale occorrenza, nel periodo di vigenza della polizza, tanto del sinistro,
quanto della richiesta di risarcimento del danno - ha trovato fondamento normativo: nel D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 3, comma 5, lett. e), convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (come modificato dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 26), recante
"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"; la norma, imponendo l'obbligo assicurativo agli esercenti le professioni liberali, dispone che le proposte delle società assicurative debbono contenere
"l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura"); nel D.M. Giustizia 22 settembre 2016, recante il regolamento, autorizzato dalla L. 31 dicembre 2012, n. 241, art. 12, comma
5 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), che, all'art. 2, comma 1, prescrive: "l'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata ed una ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza"; ed ancora nella L. 8 marzo 2017, n. 24, "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure
e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" che, all'art. 11 dispone: "La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi
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accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purchè denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura
per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta". L'evoluzione della giurisprudenza in materia, piuttosto complessa e non sempre univoca, ha considerato che i plurimi e recenti interventi legislativi hanno semplicemente "recuperato nel substrato della realtà materiale socioeconomica una regolamentazione giuridica pattizia già diffusa nel settore assicurativo", prendendo atto della inadeguatezza, in particolare nelle ipotesi di sinistri produttivi di danni cd. "lungolatenti", del principio della
"boss occurrence" contemplato dall'art. 1917 c.c., comma 1, apportandovi le deroghe consentite dall'art. 1932 c.c. (cfr. Corte cass. SSUU n. 22437/18 cit.,
in motiv. pag. 21), e venendo in tal modo a ridefinire “i modi ed i limiti" stabiliti dal contratto assicurativo, attraverso una delimitazione dell'oggetto del contratto, piuttosto che attraverso la introduzione di limiti alla responsabilità dell'assicuratore (cfr. Cass. SS.UU. n. 9140/16 cit).
Vengono a cadere, dunque, tutte le obiezioni pregiudiziali di vessatorietà-invalidità mosse alla citata clausola che ha trovato ormai un assetto normativo tipizzato ritenuto dal Legislatore conforme allo schema del contratto assicurativo. Non vi è dubbio, tuttavia, che tale clausola, in presenza
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di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero - ove applicabile la disciplina del D.Lgs. n. 206 del 2005
- per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali;
la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata.
Secondo la ricostruzione dell'istituto contenuta in particolare nella sentenza della Suprema Corte del 25/02/2021, n.5259, la questione concernente la validità della clausola "claims made" apposta nelle polizze assicurative della responsabilità civile, è stata definitivamente risolta dalle
Sezioni Unite nella sentenza n. 22437 del 24/09/2018 che hanno statuito il principio per cui il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917 c.c., comma 1, consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322 c.c., comma 2, ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 1, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto - sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale
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(in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.
Sotto altro aspetto, come evidenziato da Corte Cass. SSUU n. 22437/18 cit., va pure considerato che il sistema assicurativo della responsabilità civile persegue "anche" un fondamentale interesse pubblico, attraverso "una
corretta allocazione dei costi sociali dell'illecito" ed ancor più assolvendo alla funzione di garantire la reintegrazione dei pregiudizi subiti dai danneggiati, funzione che appare evidente nelle assicurazioni sociali, ma che trova attuazione anche nelle polizze RC private, atteso che l'assunzione da parte delle imprese assicuratrici degli oneri economici gravanti sull'assicurato, in dipendenza della sua responsabilità civile, ridonda evidentemente nel generale affidamento dei terzi ingiustamente danneggiati sulla possibilità di ottenere il ristoro degli interessi lesi. Si è, quindi, osservato che, pur non potendo disconoscersi l'interesse superindividuale che è sotteso al sistema assicurativo della responsabilità civile, “una valutazione in termini di validità della clausola claims made da effettuare in relazione ad i suoi riflessi sulla
"causa concreta" del contratto assicurativo, non può estendersi fino a riconsiderare tale funzione sociale, che costituisce il risultato terminale del funzionamento complessivo del sistema assicurativo della responsabilità
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civile, come criterio privilegiato ai fini della verifica di corrispondenza della compatibilità di efficienza della clausola in relazione al singolo programma negoziale voluto dalle parti od alla conservazione dell'equilibrio delle rispettive posizioni assunte dai contraenti”.
Il giudizio di "tenuta" della clausola claims made dovrà, dunque, estendersi al controllo delle complessive clausole del contratto assicurativo ed al risultato operativo finale che, dalla interpretazione sistematica delle stesse e dalla esecuzione in concreto attuata dai contraenti, viene ad emersione, risultato che dovrà essere, pertanto, valutato alla stregua del parametro fornito dalla effettiva funzionalità del modello - così in concreto individuato -
a regolare gli interessi per la cura dei quali le parti hanno inteso definire il programma negoziale, venendo a tal fine in rilievo, come elemento unificante della verifica, l'applicazione della clausola generale di buona fede (artt.
1366,1375 c.c.).
5.2.Del tutto conforme al suddetto principio è il contratto in esame.
Innanzitutto va detto che siamo di fronte ad un contratto non sussumibile nella categoria delle clausole claims made c.d. pure (cioè destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all'assicurato, e da questi all'assicuratore, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito), in quanto circoscrive l'operatività della copertura assicurativa agli illeciti verificatisi nel periodo di efficacia del contratto ed impone che le richieste risarcitorie siano intervenute nel periodo di efficacia del contratto o nel periodo di garanzia postuma concordato successivo alla sua cessazione.
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Orbene, la suddetta clausola non limita la responsabilità dell'assicuratore per gli effetti di cui all'articolo 1341 c.c., ma specifica il rischio garantito, nel senso che mira a circoscrivere la copertura assicurativa in dipendenza non soltanto del momento in cui è stata realizzata la condotta lesiva ma anche dell'epoca in cui la richiesta risarcitoria è stata avanzata dal danneggiato. Sulla base di detto corretto argomentare, la clausola può essere ricondotta ai "modi e ai limiti stabiliti dal contratto", entro i quali, a norma dell'articolo 1905 c.c., l'assicuratore è tenuto a risarcire il danno sofferto dall'assicurato.
La clausola in esame è, dunque, assolutamente lecita, valida, meritevole e, quindi, non affetta da nullità, essendo ridotta la possibilità che si crei una scopertura della garanzia per parte del periodo per il quale è stata stipulata l'assicurazione e, verosimilmente, è stato pagato il premio: sia perché' non esclude totalmente le richieste di risarcimento postume rispetto alla scadenza del contratto (essendo consentite quelle avanzate nell'anno successivo alla cessazione del contratto); sia perché' detto ultimo termine è da ritenersi congruo anche in relazione alla durata annuale del rapporto assicurativo.
La decisione anche sotto il profilo esaminato va confermata.
6. Resta assorbita ogni altra doglianza e/o istanza dell'appellante avverso la decisione impugnata.
7. Vi è, quindi, sicuramente una soccombenza dell'appellante
[...]
che giustifica la sua condanna al pagamento delle spese del presente Pt_1
grado di giudizio in favore dell'appellata compagnia di assicurazione, spese che
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si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'impegno difensivo svolto e dell'esito della decisione, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da ragguagliare al petitum da € 260.000,01 a €
520.000,00 ) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147
del 13/08/2022, ad esclusione della fase istruttoria che non si è concretamente svolta.
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal
31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto – con citazione per l'udienza dell'11 marzo
2020, notificata il 6 novembre 2019 nei confronti degli Controparte_1
da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, XII Sezione Parte_1
Civile, n. 8933/2019, pubblicata il 10 ottobre 2019, così provvede:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.
B) condanna a pagare in favore degli , Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di appello, che liquida in € 14.239,00 per i
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compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, il 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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