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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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- 1. Danni causati da un condomino: l’amministratore deve comunicare il nome?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/06/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4033/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4033/2024 promossa da:
AVV. (C.F. , in proprio Parte_1 C.F._1
ATTORE/ contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
L'avv. , creditore nei confronti del per compensi professionali Pt_1 Controparte_1 maturati quale difensore dello stesso ente di gestione, ha dedotto l'inadempimento dell'obbligo dell'amministratore del condominio di comunicare, ai sensi dell'art. 63 co. 1 disp. att. c.c., i dati dei singoli condomini morosi nel pagamento del debito accertato a carico del con il decreto CP_1 ingiuntivo n.673/2022 del Giudice di Pace di Foggia.
Il è rimasto contumace. CP_1
Orbene, va preliminarmente richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal verso i CP_1 terzi ha natura parziaria;
il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, entro i limiti della quota di ciascuno (cfr Cass Civ, S.U., 8.4.2008 n. 9148); tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche negli arresti più recenti in cui è stato riaffermato che in merito alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o, comunque, nell'interesse del
, nei confronti di terzi, in assenza di una disposizione normativa che stabilisca il principio CP_1 della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro e, pertanto, pagina 1 di 3 divisibile, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli art. 752 e 1295 c.c., per le obbligazioni ereditarie (cfr Cass Civ, Sez. VI, 17.2.2014 n. 3636). L'art. 63 disp att cod civ espressamente dispone che l'amministratore condominiale è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Correttamente interpretando la ratio finalistica della norma, si tratta per l'amministratore di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale. Ciò delinea pertanto un obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente dalla legge in capo all'amministratore, che esula dal contenuto del programma interno al rapporto di mandato corrente tra lui ed i condomini. Ai fini dell'applicazione dell'art. 63 disp att cod civ è sufficiente la prova della sussistenza della pretesa creditoria che, nel caso di specie, risulta dimostrata dalle copie del decreto ingiuntivo agli atti. A fronte di un siffatto quadro deve ritenersi del tutto immotivato il comportamento dell'amministratore del condominio il quale non ha riscontrato le richieste del ricorrente, così precludendo il soddisfacimento della pretesa creditoria.
Tale condotta appare peraltro contraria al canone della buona fede oggettiva, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica. Il principio di buona fede
è una specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti dall'art. 2 Cost., e la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (cfr Cass Civ, 15.2.2007 n. 3462). Ne discende, nei confronti dell'amministratore del , l'accoglimento della domanda diretta CP_1 ad ottenere la comunicazione dell'elenco dei nominativi dei condomini morosi con l'indicazione della quota di debito di rispettiva pertinenza in proporzione del valore della proprietà di ciascuno. E' altresì accoglibile l'accessoria domanda di condanna del resistente ai sensi dell'art. 614bis c.p.c. che, proprio per l'attuazione degli obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, prevede, com'è noto, un rimedio coercitivo indiretto mutuato dalle astreintes francesi e cioè la possibilità per il giudice di fissare, su richiesta di parte, una somma di danaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Nel caso in esame, valutati i criteri normativamente previsti dall'art. 614bis co. 2 c.p.c., e tenuto conto del contegno dilatorio tenuto dal convenuto nella fase stragiudiziale, la somma dovuta dal resistente, nella qualità, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento - da calcolarsi a partire dalla data di notifica della presente ordinanza -, può essere quantificata in € 50 al giorno.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina all'amministratore pro tempore del Controparte_1
di comunicare al ricorrente i dati dei condòmini morosi nel pagamento del debito derivante
[...]
a carico del dal decreto ingiuntivo n.673/2022 del Giudice di Pace di Foggia, come CP_1 quantificato nell'atto di precetto notificato dal ricorrente in forza del medesimo titolo giudiziale;
fissa in € 50 la somma dovuta dall'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dell'ordine sopra emesso, ritardo da calcolarsi a partire dalla notifica della presente ordinanza e sino all'effettiva consegna dell'elenco dei condòmini morosi;
pagina 2 di 3 condanna parte resistente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 125,00 per spese ed € 852,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 12.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4033/2024 promossa da:
AVV. (C.F. , in proprio Parte_1 C.F._1
ATTORE/ contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
L'avv. , creditore nei confronti del per compensi professionali Pt_1 Controparte_1 maturati quale difensore dello stesso ente di gestione, ha dedotto l'inadempimento dell'obbligo dell'amministratore del condominio di comunicare, ai sensi dell'art. 63 co. 1 disp. att. c.c., i dati dei singoli condomini morosi nel pagamento del debito accertato a carico del con il decreto CP_1 ingiuntivo n.673/2022 del Giudice di Pace di Foggia.
Il è rimasto contumace. CP_1
Orbene, va preliminarmente richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal verso i CP_1 terzi ha natura parziaria;
il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, entro i limiti della quota di ciascuno (cfr Cass Civ, S.U., 8.4.2008 n. 9148); tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche negli arresti più recenti in cui è stato riaffermato che in merito alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o, comunque, nell'interesse del
, nei confronti di terzi, in assenza di una disposizione normativa che stabilisca il principio CP_1 della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro e, pertanto, pagina 1 di 3 divisibile, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli art. 752 e 1295 c.c., per le obbligazioni ereditarie (cfr Cass Civ, Sez. VI, 17.2.2014 n. 3636). L'art. 63 disp att cod civ espressamente dispone che l'amministratore condominiale è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Correttamente interpretando la ratio finalistica della norma, si tratta per l'amministratore di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale. Ciò delinea pertanto un obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente dalla legge in capo all'amministratore, che esula dal contenuto del programma interno al rapporto di mandato corrente tra lui ed i condomini. Ai fini dell'applicazione dell'art. 63 disp att cod civ è sufficiente la prova della sussistenza della pretesa creditoria che, nel caso di specie, risulta dimostrata dalle copie del decreto ingiuntivo agli atti. A fronte di un siffatto quadro deve ritenersi del tutto immotivato il comportamento dell'amministratore del condominio il quale non ha riscontrato le richieste del ricorrente, così precludendo il soddisfacimento della pretesa creditoria.
Tale condotta appare peraltro contraria al canone della buona fede oggettiva, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica. Il principio di buona fede
è una specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti dall'art. 2 Cost., e la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (cfr Cass Civ, 15.2.2007 n. 3462). Ne discende, nei confronti dell'amministratore del , l'accoglimento della domanda diretta CP_1 ad ottenere la comunicazione dell'elenco dei nominativi dei condomini morosi con l'indicazione della quota di debito di rispettiva pertinenza in proporzione del valore della proprietà di ciascuno. E' altresì accoglibile l'accessoria domanda di condanna del resistente ai sensi dell'art. 614bis c.p.c. che, proprio per l'attuazione degli obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, prevede, com'è noto, un rimedio coercitivo indiretto mutuato dalle astreintes francesi e cioè la possibilità per il giudice di fissare, su richiesta di parte, una somma di danaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Nel caso in esame, valutati i criteri normativamente previsti dall'art. 614bis co. 2 c.p.c., e tenuto conto del contegno dilatorio tenuto dal convenuto nella fase stragiudiziale, la somma dovuta dal resistente, nella qualità, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento - da calcolarsi a partire dalla data di notifica della presente ordinanza -, può essere quantificata in € 50 al giorno.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina all'amministratore pro tempore del Controparte_1
di comunicare al ricorrente i dati dei condòmini morosi nel pagamento del debito derivante
[...]
a carico del dal decreto ingiuntivo n.673/2022 del Giudice di Pace di Foggia, come CP_1 quantificato nell'atto di precetto notificato dal ricorrente in forza del medesimo titolo giudiziale;
fissa in € 50 la somma dovuta dall'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dell'ordine sopra emesso, ritardo da calcolarsi a partire dalla notifica della presente ordinanza e sino all'effettiva consegna dell'elenco dei condòmini morosi;
pagina 2 di 3 condanna parte resistente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 125,00 per spese ed € 852,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 12.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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