Trib. Foggia, sentenza 12/06/2025, n. 1176
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Sentenza 12 giugno 2025

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Il provvedimento emesso dal Giudice dott. Giuseppe Sciscioli del Tribunale Ordinario di Foggia riguarda una controversia tra un creditore e un amministratore di condominio, in cui l'attore ha richiesto la comunicazione dei dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63 co. 1 disp. att. c.c., per poter soddisfare il proprio credito derivante da compensi professionali. La parte convenuta, rimasta contumace, non ha ottemperato a tale obbligo, sollevando questioni relative alla responsabilità parziaria dei condomini e al dovere di cooperazione dell'amministratore.

Il Giudice ha accolto la domanda dell'attore, sottolineando che l'amministratore ha un obbligo legale di comunicare i dati richiesti, finalizzato a garantire la soddisfazione dei creditori. Ha richiamato la giurisprudenza che stabilisce la parziarietà delle obbligazioni condominiali e ha evidenziato come il comportamento dell'amministratore violi il principio di buona fede, sancito dall'art. 2 Cost. Inoltre, ha disposto una somma di € 50 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'ordine, evidenziando la necessità di un rimedio coercitivo per garantire l'esecuzione del provvedimento. Le spese legali sono state poste a carico della parte soccombente.

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Commentario1

  • 1Danni causati da un condomino: l’amministratore deve comunicare il nome?
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 12/06/2025, n. 1176
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 1176
Data del deposito : 12 giugno 2025

Testo completo