Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 27/05/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n.503/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere
Dott. Doriana Meloni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 503 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022,
promossa da
Part nuova denominazione di (C.F. Parte_1 Parte_2
), in persona del Procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. paolo Bonalume in forza P.IVA_1
di procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari è legalmente domiciliata.
- appellata -
Oggetto: pagamento somme.
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1
“Voglia la Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 370/22 emessa dal Tribunale di Sassari e pubblicata il 5 aprile
2022 nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Sassari – RG 2589/20 - tra Parte_1
– nuova denominazione di e l' e non Parte_2 Controparte_1
notificata, in via principale: 1) previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
1) € 4.971,02 per sorte capitale, di cui alle fatture riportate nell'elenco che si produce sub doc. 1; 2)
gli interessi moratori maturati e maturandi sulla intera maggior sorte capitale azionata con la citazione pari ad € 10.281,21 determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 con l'atto di citazione nonché nell'elenco allegato alla presente (colonna “ Data Scadenza ”) - sino al saldo;
3) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla intera maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
4) € 320 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 8 fatture costituenti la intera maggior sorte capitale azionata con la citazione;
5) €
3.624,99 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell' , di CP_1
crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto I e portati dalle due Note
Part Debito emesse da prodotte sub doc. 4 nel giudizio di primo grado e riepilogate nell'elenco che si riproduce sub doc. 2; 6) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
7) € 800 ai sensi
2 dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 20 fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
8) condannare l'
[...]
al relativo pagamento in favore di ltre alle spese del giudizio Controparte_1 Parte_1
Part di primo grado e con condanna dell' a restituire a le somme da Controparte_1
essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata. In via subordinata: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti dell' Parte_1 [...]
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare l' Controparte_1 [...]
a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte Controparte_1 Parte_1
capitale, interessi di mora e interessi anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento;
in ogni caso: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA
e successive”.
Nell'interesse dell'appellata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale (rectius, Corte d'Appello), disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'avverso appello per i motivi indicati in narrativa, con ogni consequenziale pronunzia in ordine alle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 22.09.2020 la ha convenuto in giudizio, nanti il Parte_2
Tribunale di Sassari, l' esponendo che 1) era divenuta titolare, in Controparte_1
virtù di contratti di cessione pro soluto, dei seguenti crediti: A) “€ 10.281,21 per sorte capitale, portati
dalle fatture emesse dalle società TE S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Esaote S.p.A. e Beckman
Coulter S.r.l.”; B) per interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale
“determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale”; C) per interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.; D) € 320,00 ai sensi dell'art. 6, II co, del
D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 per ciascuna delle n. 8 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
E) € 3624,99 a titolo di ulteriori interessi di mora “in quanto maturati a causa
3 del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale
Part insoluta” di cui al punto A, già fatturati da mediante le “Note Debito Interessi”; F) per interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.; G) € 800,00 ai sensi dell'art. 6,
II co, del D. Lgs. n. 231/02 corrispondente all'importo di € 40,00 per ciascuna delle n.20 fatture il cui tardivo pagamento da parte dell'Ente aveva generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.
Ha concluso per la condanna della convenuta al pagamento di detti importi, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio l' ha lamentato, in limine Controparte_1
I) “la nullità della citazione per nullità della editio actionis”, non avendo l'attrice individuato né il titolo, né le prestazioni che sarebbero state svolte dalla cedente e da cui sarebbero originati i crediti
Part asseritamente ceduti da questa alla ha, altresì, dedotto che “la citazione risultava obiettivamente inidonea a porre l'esponente in condizioni di conoscere l'oggetto della domanda, impedendole non
solo di verificare se le prestazioni asseritamente svolte dalla cedente fossero state effettivamente rese, ma anche se, ove rese, le stesse fossero state esattamente e/o tempestivamente adempiute”; II)
“l'intervenuta prescrizione di ogni diritto o credito a qualsiasi titolo azionato per intervenuto decorso
del termine quinquennale di prescrizione alla data di notifica della citazione e ciò sia in relazione all'asserito credito capitale sia agli interessi”.
Nel merito ha dedotto che 1) difettava la prova della fonte del diritto, da identificarsi nei diversi ordinativi / contratti di fornitura stipulati tra l'Amministrazione e la cedente;
2) neppure risultavano prodotte in atti le fatture cedute azionate, così come assente era la prova della loro corretta trasmissione e accettazione da parte dell'Amministrazione destinataria;
3) con riferimento agli atti di cessione, la documentazione prodotta constava “constava unicamente del testo di alcuni degli atti di
cessione, ed era stata prodotta la ricevuta di consegna della notifica pec relativamente ad un solo
contratto di cessione, di tal che difettava la prova della effettiva ricezione degli stessi atti da parte dell'Amministrazione e della data della ricezione stessa”.
Da ultimo, ha rappresentato che, comunque, le fatture azionate erano state pagate: segnatamente, A) la fattura n. 20064042, emessa in data in data 10/04/2020 da TE S.p.A, di importo pari a €
1.454,12, era stata inizialmente rifiutata dall'Amministrazione poiché non conforme all'ordine;
successivamente era stata riemessa in data 15/05/2020 con il n. 20048969 e pagata con ordinativo n.
4 12012 in data 03/11/2020; B) la fattura n. 19177357, emessa da TE S.p.A. in data 19/12/2019 di importo pari a € 1.511,30, era stata pagata con ordinativo n. 12051 del 3/11/2020; C) la fattura n.
1902601543, emessa da Esaote S.p.A. in data 31/12/2019 di importo pari a € 500,00, risulta essere stata pagata con ordinativo n. 12027 del 3/11/2020; D) le verifiche disposte dall'Ufficio Bilancio avevano acclarato che “dalle scritture contabili non risulta alcuna registrazione riferibile a fatture emesse dalla società Beckman Coulter S.r.l.”; E) con riferimento alla fattura emessa da Telecom Italia
S.p.A. in data 20/05/2020, di importo pari a € 844,97, la stessa era stata pagata con ordinativo n.
10606 del 6/10/2020; F) “anche con riferimento agli interessi di mora, oltreché anatocistici, il
supporto probatorio offerto dall'attrice era carente, non essendo indicata la fonte, nonché la
decorrenza e i criteri di calcolo utilizzati per il conteggio dei pretesi interessi, soprattutto dovendosi
tenere conto che il conteggio degli interessi moratori, per la natura querable delle obbligazioni in questione e, per l'effetto del termine dilatorio previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato [..] in
recepimento della direttiva 2011/7/UE, dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, in favore della Pubblica
Amministrazione, non potrebbe che decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla ricezione
della fattura da parte della P.A., fatture delle quali non era stata offerta la produzione in giudizio né la prova della corretta trasmissione e della loro ricezione e accettazione dal sistema informatico”.
Ha concluso per il rigetto della domanda non potendo ritenersi ricorrere neppure i presupposti per una condanna ex art.2041 c.c.
Istruita la causa con produzioni documentali, il Tribunale adito con sentenza n. 370 del 5.4.2022 ha rigettato la domanda dell'attrice e condannato la stessa alla rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice - disatteso la doglianza di nullità dell'atto di citazione - ha argomentato che a fronte delle contestazioni dell' – per cui mancava la prova della fonte del diritto, da Controparte_1
identificarsi negli ordinativi/contratti di fornitura stipulati tra l'amministrazione e la società cedente”
– l'attrice si era “rifatta sempre (e solo) alla documentazione allegata all'atto di citazione ovvero ad
un mero elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale, le note di debito interessi,
l'elenco riepilogativo delle note di debito, i contratti di cessione dei crediti”; ha, altresì, evidenziato che difettava “la prova certa non solo della data dell'emissione delle fatture pagate, ma anche dell'infruttuoso spirare del termine dilatorio di 60 giorni di legge, poiché non vi era prova neppure della loro rituale comunicazione all'amministrazione debitrice”.
5 Avverso detta sentenza ha interposto appello la (nuova denominazione della Pt_1 [...]
) con il quale ha rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe. Parte_2
Ha dedotto 1) l'erroneità della decisione (per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art.2697
c.c.) rispetto alle somme azionate per sorte capitale nel giudizio di primo grado: ed invero (solo) “€
5.310,19 erano stati pagati dall' , laddove rimanevano insoluti € 4.971,02, portati dalle CP_1
seguenti fatture: − € 1.454,12 di cui alla sola fattura n. 20064042 emessa il 15.05.20 e scaduta il
14.07.20 emessa da TE S.p.A. − € 3.516,90 di cui alle due fatture emesse da Beckman Coulter
S.p.A. n. 2016051839/16 di € 3.183 e n. 2014011662/14 di € 333,90. Rispetto a tali crediti
l' : con riferimento alla fattura TE aveva (infondatamente) eccepito il pagamento;
con CP_1
riferimento alle fatture Beckman Coulter non aveva sollevato alcuna contestazione”; 2) la erroneità
della decisione avuto riguardo alle pretese azionate sia con riferimento alla debenza degli interessi
(di mora e anatocistici) sia con riferimento al disposto dell'art.6, II co, del D.Lgs n.231/02.
Regolarmente costituita in giudizio, l'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese, come da conclusioni sopra trascritte.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza 18.10.2024.
Alcuna delle parti in lite ha depositato le memorie ex art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può essere accolto.
Va senz'altro disatteso il motivo di gravame di cui al superiore punto 1).
Ed invero, a fronte del disposto dell'art.2697 c.c. e delle difese della Controparte_1
Part (secondo cui la avrebbe omesso di fornire la prova della fonte del diritto, da identificarsi negli ordinativi/contratti di fornitura stipulati tra l'amministrazione e la società cedente), l'appellante avrebbe dovuto introdurre in giudizio detta dimostrazione come, del resto, aveva pure espressamente preannunciato a pag.5 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (“sebbene l'Ente
– anche a seguito del ricevimento delle fatture e della intimazione di pagamento che si produrrà in
corso del giudizio – non abbia contestato né l'ammontare dei crediti né, a monte, l'erogazione delle
forniture e dei servizi per il cui pagamento le fatture sono state emesse, in corso di causa si
produrranno comunque: sia le fatture costituenti la sorte capitale insoluta oggetto del giudizio;
sia
la documentazione comprovante il rapporto contrattuale intercorso tra l'Ente e le società fornitrici
6 e sia la documentazione comprovante l'erogazione delle forniture e dei servizi”).
È appena il caso di osservare che ella ben avrebbe senz'altro dovuto soddisfare detto onere probatorio con la dimostrazione della formale esistenza degli ordinativi e/o contratti di fornitura posti a fondamento delle sue pretese e ciò in considerazione della peculiare natura del soggetto richiesto del pagamento e degli oneri di forma che ne governano l'attività.
Part Sennonché nulla di quando necessario ha provveduto a effettuare la la quale, come osservato dal
Tribunale di Sassari, si è limitata a produrre “un mero elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale, le note di debito interessi, l'elenco riepilogativo delle note di debito, i contratti di cessione dei crediti” (di cui, per alcuni, neppure ha provveduto a documentare l'avvenuta comunicazione all'Ateneo ceduto).
Sono, poi, del pari infondati gli ulteriori assunti.
Si legge nell'atto di appello che “€ 5.310,19 sono stati pagati dall' , laddove rimangono CP_1
insoluti € 4.971,02, portati dalle seguenti fatture: − € 1.454,12 di cui alla sola fattura n. 20064042 emessa il 15.05.20 e scaduta il 14.07.20 emessa da TE S.p.A. − € 3.516,90 di cui alle due fatture emesse da Beckman Coulter S.p.A. n. 2016051839/16 di € 3.183 e n. 2014011662/14 di € 333,90: rispetto a tali crediti l' , con riferimento alla fattura TE, ha eccepito il pagamento;
con CP_1
riferimento alle fatture Beckman Coulter non ha sollevato alcuna contestazione”.
Nondimeno, a tale proposito è sufficiente osservare che nella comparsa di costituzione 2.3.2021
l' ha replicato 1) che “dalle scritture contabili non risulta alcuna registrazione riferibile a CP_1
fatture emesse dalla società Beckman Coulter S.r.l.”: all'evidenza, pertanto, non può ritenersi operare il principio di non contestazione di cui all'art.115 cpc;
2) che con riferimento alla “fattura n. 20064042, emessa in data in data 10/04/2020 da TE S.p.A,
di importo pari a € 1.454,12, la stessa era stata inizialmente rifiutata dall'Amministrazione poiché
non conforme all'ordine: successivamente era stata riemessa in data 15/05/2020 con il n. 20048969
e pagata con ordinativo n. 12012 in data 03/11/202”.
Part A tale proposito nulla ha specificamente replicato la di tal che anche sotto questo profilo la pretesa della appellante si dimostra infondata.
Né miglior sorte merita il motivo di appello di cui al superiore punto 2) rilevandosi che la mancata dimostrazione della formale esistenza degli ordinativi e/o contratti di fornitura posti a fondamento
7 delle pretese in uno alla omessa prova della data in cui le fatture sono state recapitate all' CP_1
per il pagamento ostano al riconoscimento sia di quanto preteso a titolo di interessi moratori e di interessi anatocistici ex art.1283 c.c. sia di quanto invocato in riferimento all'art. 6, II co, del D. Lgs.
n. 231/02 (tanto avuto riguardo alle fatture azionate, anche per sorte capitale, nella lite in scrutinio quanto per le fatture che hanno asseritamente generato “ulteriori interessi di mora in quanto maturati
a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto A”).
All'esito, essendo rimaste disattese le ragioni di gravame dell'appellante, deve concludersi che la sentenza impugnata è sorretta da congrua e non contraddittoria motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questo Corte, dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in €
2906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 8 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
8