Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/05/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4745 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
l'11/08/1983,
e
C.F. nato a [...], il Controparte_2 C.F._2
6/05/1984,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Eleonora CALDERARO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“ • Dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ri e , CP_1 Controparte_2
ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c..
• Ordinare ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle Annotazioni e
Trascrizioni di legge (matrimonio contratto in Comune di Brendola (VI) - anno 2009 - numero
8 - parte II - serie A - ufficio 1).
1) Assegnare la casa coniugale sita in (36075) Montecchio Maggiore (VI), via Ferrarin Arturo
n. 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra nell'interesse dei CP_1
figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'indipendenza economica.
2) Affidare i figli minori e in forma condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 Per_2
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3) Collocare i figli minori in via prevalente presso la madre, sig.ra Persona_1 Per_2
. Il padre, sig. , potrà esercitare il diritto di visita secondo le CP_1 Controparte_2
modalità di seguito descritte:
4.a.1) Settimana 1: il martedì il sig. andrà a prendere i figli al termine della scuola CP_2
e li terrà con sé fino alle ore 21.00, premurandosi di riaccompagnarli presso l'abitazione materna. Il sabato il padre preleverà i figli dall'abitazione materna alle ore 8.00 e li terrà con sé fino alle ore 14.00, premurandosi di riaccompagnarli presso l'abitazione materna.
Settimana 2: il martedì il sig. andrà a prendere i figli al termine della scuola e li CP_2 terrà con sé fino alle ore 21.00, premurandosi di riaccompagnarli presso l'abitazione materna. Il venerdì il sig. andrà a prendere i figli presso l'abitazione materna alle CP_2
ore 19.00 e li terrà con sé fino alla domenica alle ore 21.00, premurandosi di riaccompagnarli presso l'abitazione materna.
Il genitore che, per impegni di lavoro o malattia, sia impedito di occuparsi dei figli nei giorni di propria spettanza, si impegna sin d'ora a richiedere la disponibilità dell'altro genitore prima di affidare i bambini a soggetti terzi a pagamento.
4.a.2) sospensione della frequenza scolastica dovuta a malattia dei figli o altre cause
Per l'ipotesi in cui i figli non possano recarsi a scuola – per malattia, sospensione dell'attività
scolastica o per altro impedimento – il genitore che, secondo il calendario di cui al punto a.1), avrebbe dovuto accompagnarli a scuola, prolungherà la custodia dei figli per il tempo corrispondente all'orario scolastico, al termine del quale l'altro genitore si farà carico di andarli a prelevare nel luogo che gli verrà indicato dall'altro genitore e di accompagnarli ad eventuali attività extrascolastiche.
4.a.3) durante le vacanze estive, natalizie e pasquali i genitori avranno diritto ad avere con loro i figli nei seguenti periodi:
- due settimane ciascuno (non obbligatoriamente consecutive) durante le vacanze estive,
da concordarsi tra i genitori entro il mese di aprile precedente;
in ogni caso sia il padre che la madre si rendono disponibili a tenere i figli nella settimana in cui l'altro genitore va in ferie,
nel rispetto di un congruo preavviso di almeno 10 giorni e salvo impegni pregressi ed improrogabili. Nel restante periodo di sospensione dell'attività
scolastica, i genitori seguiranno il calendario di cui al punto a.1) e a.2).
- una settimana ciascuno durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana del 24 dicembre al 30 dicembre (che nel corrente anno spetterà alla sig.ra e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Al fine di consentire la condivisione dei momenti CP_1
di festa con entrambi i genitori, quello che terrà i figli a cercherà di rendere possibile, Pt_1 compatibilmente con eventuali impegni già assunti (vacanzieri e/o conviviali), che anche l'altro genitore possa trascorrere qualche ora con i figli.
- durante le vacanze pasquali i genitori seguiranno il consueto calendario di cui al punto a.1)
e a.2) convenendo, tuttavia, di alternare fra di loro di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì in Albis.
Analogamente a quanto previsto per il giorno di Natale, il genitore che terrà con sé i bambini nel giorno di Pasqua, consentirà, compatibilmente con gli impegni già assunti (vacanzieri e/o conviviali), all'altro di trascorrere con i figli qualche ora dello stesso giorno.
4 b) altri momenti significativi della vita dei minori
Nel giorno del compleanno dei bimbi, di ciascun genitore, della festa della mamma e del papà il genitore che avrà con sé i figli quel giorno si impegna a consentire all'altro di trascorrere, previo accordo, qualche ora con i bimbi nell'arco della giornata, preferibilmente cercando anche di creare momenti di condivisione nell'interesse precipuo dei figli.
Al trasporto a/da scuola provvederà il genitore che avrà con sé il minore.
4) Porre a carico del sig. l'obbligo di versare mensilmente, entro il giorno Controparte_2
dieci di ogni mese, alla sig.ra alle seguenti coordinate bancarie CP_1
[...] la somma di € 550,00 (€ 275,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT.
5) Ripartire le spese straordinarie sostenute da ciascun genitore in favore dei figli nella misura pari al 60% in capo alla sig.ra al 40% al sig. disporne il rimborso CP_1 CP_2
secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza. I coniugi, inoltre, convengono che debbano in ogni caso considerarsi spese straordinarie non soggette al previo assenso e da ripartire nella misura sopra indicata anche le spese di baby-sitter (tenuto conto di quanto disposto al punto 2), del doposcuola, e dei centri estivi.
6) L'assegno unico per i figli minori sarà diviso al 50% tra i coniugi. 7) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano a vantare l'uno nei confronti dell'altro pretese economiche a titolo di concorso al proprio mantenimento.
8) Il sig. rinuncia a far valere qualsiasi pretesa sui mobili che arredano la casa CP_2
coniugale che verranno lasciati in via definitiva alla moglie al quale l'immobile viene assegnato.
9) I coniugi danno atto di aver definito ogni reciproca pendenza di natura economica-
patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere l'una nei confronti dell'altra”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Brendola (VI) in data 11/07/2009, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori , alla prevalente collocazione degli stessi presso Per_1 Per_2
la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1 Per_2
congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e , come regolamentate dal Per_1 Per_2
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di al 60% e di CP_1
al 40%; Controparte_2
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Montecchio Maggiore (VI), Via Arturo Ferrarin n. 4, in favore di quale CP_1
genitore convivente con i figli minori;
Per_1 Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può
che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , CP_1 Controparte_2
uniti in matrimonio in Brendola (VI) in data 11/07/2009 con atto trascritto al n. 8, parte II,
serie A, anno 2009, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRENDOLA
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 27.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello