Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 20 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n.6767/2023 del R.G. promossa da:
Co
Parte_1
rappr. e dif. da avv. Gabriella Zonno
-parte ricorrente-
e
Controparte_2
rappr e dif. da Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
-parte resistente-
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
La domanda attorea è finalizzata ad ottenere la condanna del al riconoscimento dello status di vittima del Controparte_2 dovere al fine del godimento dei conseguenti benefici.
1
che in considerazione delle particolari tipologie di servizio svolte, ritiene che le patologie da cui è affetto, in particolare:
- Esiti di meniscectomia selettiva mediale ginocchio destro
(riconosciuta causa di servizio (modello BL/B n. 1799 del
06/07/2005);
- Tendinopatia rotulea cronica bilaterale (accertata con verbale
BL/B n. 2792 del 07/11/2008 CMO di La Spezia);
- Ernia discale C5-C6, protrusione discale C3-C4 in attuale assenza di implicazioni radicolari (riconosciuta causa di servizio modello
BL/B N. 1229/MM CMO Taranto);
- Sindrome da impingement sub-acromiale spalla sinistra con lieve borsite suv acromion deltoidea, entesopatia del tendine del muscolo sovraspinato e distensione fluida della guaina del CLB;
sono riconducibili alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art. 1, co.564, legge n. 266/2005, artt.
I e 6 del DPR 243/2006, ovvero a particolari condizioni di rischio ex artt. 603 e 1907 del D.lgs n.66/2010; che con domanda del 31/03/2022 al richiedeva Controparte_2 lo “status” di soggetto “equiparato alle vittime del dovere”, con il riconoscimento dei conseguenti benefici previsti dalla normativa vigente;
che con determinazione negativa del 28.04.2022, il
[...]
Controparte_3
– respingeva l'istanza.
Il costituitosi tardivamente in giudizio, Controparte_2 insiste per il rigetto del ricorso.
Nulla da approfondire riguardo alla ricorrenza di un fatto potenzialmente sussumibile tra le fattispecie relative alla tutela delle vittime del dovere, atteso l'avvenuto riconoscimento delle cause di servizio.
2 I commi 563 e 564 della L. 266/205 disciplinano l'istituto come segue:
COMMA 563
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
COMMA 564
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
3 COMMA 565
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
Tutto verte sulla interpretazione dei commi 563 e 564 dell'art. 1,
L. 266/2005.
Mentre il primo di questi commi riconosce lo status di vittima del servizio nelle ipotesi ivi tipizzate sempre che la lesione sia immediatamente riconducibile ad eventi occorsi nell'attività di servizio indicate, il comma 564 equipara la condizione di chi – non rientrando nelle ipotesi specifiche del comma 563 – abbia riportato in missioni di qualunque natura invalidità permanenti (o sia deceduto) riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
In tali ultimi casi, distinti da quelli tipizzati dal comma 563, è necessario che la infermità sia riconducibile a rischi eccedenti quelli ordinariamente propri del servizio o compito di istituto svolto.
E' per questo che la giurisprudenza di legittimità afferma:
Cassazione civile, sez. un., 04/05/2017, n. 10791
Al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma
563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un
4 rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari.”.
Cassazione civile, sez. un., 04/05/2017, n. 10792
Al familiare superstite di un agente di Polizia penitenziaria, deceduto per un colpo di arma da fuoco esploso accidentalmente da un collega durante il servizio di guardia, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi della lett. c) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato in un'attività di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari.
La giurisprudenza amministrativa, invece, è ferma nel ritenere che perché ricorra la condizione di vittima del dovere occorre qualcosa di più rispetto al semplice adempimento dei propri compiti istituzionali, altrimenti la semplice ricorrenza della causa di servizio implicherebbe anche lo status di vittima del dovere.
Così, Consiglio di Stato, sez. III, 07/05/2019, n. 2927
“Il concetto di vittima del dovere ha delle caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e, pertanto, deve essere tenuto distinto dal decesso in o per causa di servizio per la necessità che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario.”
Consiglio di Stato, sez. III, 11/08/2015, n.3916
“Per i pubblici dipendenti il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve, quindi, essere tenuto distinto dal decesso o dall'evento invalidante in o per causa di servizio, con la conseguenza che, per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l'evento letale o traumatico sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che sia dipendente da rischi specificamente attinenti a
5 operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso, siccome richiesto dall' art. 3 comma 2, l. 27 ottobre 1973, n. 629, aggiunto dall'art. 1, l. 13 agosto 1980, n.
466, occorrendo, in sostanza, che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto.”.
Condividendosi l'orientamento della Cassazione, si osserva che nella specie le infermità invalidanti del sono occorse in Tes_1 occasione delle numerose missioni svolte nel corso della carriera a causa delle particolari condizioni ambientali ed operative.
Può, pertanto, affermarsi che - nell'occasione dello svolgimento del proprio servizio – abbia contratto infermità Tes_1 permanentemente invalidanti come tipizzate ai sensi dell'art. 1, comma 564, L. 266/2005.
Ne discende che l'evento causativo delle lesioni è riconducibile alla fattispecie prevista dell'art. 1, comma 564, L. 266/2005.
E' stata ammessa la CTU chiesta dal ricorrente per la quantificazione della percentuale di invalidità.
Il CTU, dott. con valutazione condivisibile da Persona_1 parte di questo giudice, poiché immune da vizi logico-giuridici, ha ritenuto quanto segue:
“CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E CONCLUSIONI
Esaminando la documentazione prodotta e il quadro obiettivo si rileva che il ricorrente presenta le seguenti infermità dipendenti da cause di servizio con indicazione dell'epoca della loro insorgenza
1.Esiti di meniscectomia selettiva mediale ginocchio destro:
- data conoscibilità 23/03/2001 come da verbale ML/AB n. 0686 del
17/04/2003 CMO La Spezia,
- riconosciuta causa di servizio con decreto 3760/D del 2010 in atti;
2. Tendinopatia rotulea cronica bilaterale:
- insorgenza 25/02/2007 come da verbale BL/B 2792/2008 CMO La Spezia in atti;
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3. Ernia discale C5 C6, protrusione discale C3 C4 e spondilodiscopatie lombo sacrali in attuale assenza di implicazioni radicolari;
- insorgenza 05/05/2010 quando inoltrava domanda di causa di servizio come risulta dal decreto 307/2017 in atti;
- riconosciuta causa di servizio come risulta dal decreto
307 /2017 in
4. Sindrome da impingement sub acromiale spalla sinistra con lieve borsite sub acromion deltoidea, entesopatia del tendine del muscolo sovraspinato e distensione fluida della guaina del CLB:
- insorgenza 05/05/2010 quando inoltrava domanda di causa di servizio come risulta dal decreto 307/2017 in atti;
- riconosciuta causa di servizio come risulta dal decreto 307/2017 in atti”.
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Conclusioni
Per quanto in precedenza discusso e argomentato è possibile affermare che il Militare Di : Parte_1
1.È affetto da:
a. Esiti di meniscectomia selettiva mediale ginocchio destro;
b. Esiti di intervento di ricostruzione apparato estensore 2° dito mano sinistra;
c. Tendinopatia rotulea cronica bilaterale;
d. Esiti di frattura falange distale del 1 ° raggio del piede destro;
e. Ernia discale C5-C6, protrusione discale C3-C4 e spondilodiscopatie lombo-sacrali in attuale assenza di implicazioni radicolari;
f.Sindrome da impingement sub-acromiale spalla sinistra con lieve borsite suv-acromion deltoidea, entesopatia del tendine del muscolo sovraspinato e distensione fluida della guaina del CLB.
2.Tali infermità hanno nesso di causalità con le attività di incursore presso la Brigata "San Marco" della Marina Militare
Italiana;
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3.Tali infermità determinano un grado di invalidità complessiva quantificabile nella misura del 35(trentacinque)%”.
Può, pertanto, riconoscersi al ricorrente il grado di invalidità complessivo nella misura indicata dal CTU e, cioè, del 35% nonché i benefici di legge, come indicati nel punto 2) del dispositivo.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che le infermità riportate da Parte_2 sono riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 1, comma 564, L.
266/2005 e riconosce allo stesso lo status di vittima del dovere;
2) accerta il diritto dell'istante all'erogazione dei benefici conseguenti al riconoscimento del predetto status ai sensi della legge n. 206/2004, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a provvedervi in conformità;
3) condanna il al pagamento delle spese Controparte_2 processuali, che liquida nella misura di € 4.700, oltre RSG,
IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
4) pone definitivamente a carico del le Controparte_2 spese di consulenza.
Bari, 20 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Giovanna Campanile
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