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Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.1212- 1 / 2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
SEZIONE PRIMA
Il Giudice dott.ssa Antonella Tassi
Letti gli atti a scioglimento della riserva assunta
Vista la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato che ai fini dell'accoglimento della avanzata richiesta è necessaria l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c che parte opponente indica in ragione del grave pregiudizio che deriverebbe dalla esecuzione forzata del titolo ancorchè la somma ingiunta sembrerebbe non dovuta rilevato che risultano agli atti le contestazioni che parte opponente ha svolto nei confronti delle fatture emesse dalla e poste a fondamento della emissione della Parte_1
ingiunzione di pagamento rilevato che dalla documentazione prodotta in atti si evidenziano contraddizioni sia sul distacco dei dipendenti sia sui noli di cui ai contratti intercorsi tra le parti con conseguente incertezza sulla somma oggi ingiunta rilevato che allo stato si presume un ingiusto pregiudizio sia alla luce della somma ingiunga sia per i danni che si potrebbero determinare a fronte di una esecuzione forzata ritenuta, pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.c.
PQM
Sospende la provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c.
Si comunichi
Rieti lì 14.03.2025
Il Giudice
dott. Antonella Tassi
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
SEZIONE PRIMA
Il Giudice dott.ssa Antonella Tassi
Letti gli atti a scioglimento della riserva assunta
Vista la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato che ai fini dell'accoglimento della avanzata richiesta è necessaria l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c che parte opponente indica in ragione del grave pregiudizio che deriverebbe dalla esecuzione forzata del titolo ancorchè la somma ingiunta sembrerebbe non dovuta rilevato che risultano agli atti le contestazioni che parte opponente ha svolto nei confronti delle fatture emesse dalla e poste a fondamento della emissione della Parte_1
ingiunzione di pagamento rilevato che dalla documentazione prodotta in atti si evidenziano contraddizioni sia sul distacco dei dipendenti sia sui noli di cui ai contratti intercorsi tra le parti con conseguente incertezza sulla somma oggi ingiunta rilevato che allo stato si presume un ingiusto pregiudizio sia alla luce della somma ingiunga sia per i danni che si potrebbero determinare a fronte di una esecuzione forzata ritenuta, pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.c.
PQM
Sospende la provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c.
Si comunichi
Rieti lì 14.03.2025
Il Giudice
dott. Antonella Tassi