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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 2084/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F.: ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in PADOVA, VIA OBERDAN n. 14, con il patrocinio degli avv.ti DANIELA CLAPIZ e ALESSANDRO TUROLLA,
contro
Controparte_1
(C.F.: ) CodiceFiscale_2
- appellato -
pagina 1 di 26 elettivamente domiciliato presso la casella PEC con Email_1
il patrocinio dell'avv. MAURIZIO ORLANDO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 669/2023, depositata in data
18.4.23.
Conclusioni dell'appellante:
Previo rigetto delle domande e conclusioni tutte formulate sia in via preliminare di rito,
sia nel merito, in via principale ed in via subordinata, sia in via istruttoria, dall'avv.
nella propria comparsa di costituzione in appello in data 11/03/2024 e Controparte_1
nelle proprie note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in data 12/03/2024, accogliersi le conclusioni dell'atto di citazione d'appello e di cui alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in data 12/03/2024 dell'odierna difesa, che di seguito si trascrivono:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento dei motivi tutti del presente gravame
In via principale:
riformare le seguenti parti della sentenza impugnata n. 669/2023, Repert. n. 1419/2023,
emessa dal Tribunale di Treviso in data 17/4/2023, pubblicata il 18/04/2023,
1)Pag. 6 ultima riga pag. 7 righe 1 e 2. Erronea ricostruzione dei fatti da parte del
Giudice di Prime Cure e conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c.
2) Pag. 7 da riga 7 a riga 26, pag. 8 da riga 1 a riga 17. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 c. 2 e dell'art. 2236 cc. Contraddittorieta' della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.
3) Pag. 8 da riga 18 a riga 20. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2236 cc.
4) Pag. 8 da riga 21 a pag. 9 riga 7. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 cc.
pagina 2 di 26 5)Pag. 9 da riga 8 a riga 26 Pag. 10 righe 1 e 2.. Violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 2967 cc in relazione all'art. 1176 cc e per l'effetto accogliere integralmente le domande proposte nel giudizio di primo grado che di seguito integralmente si trascrivono:
Rigettata ogni avversa domanda ed eccezione, accertati i fatti come esposti in atti,
condannare l'avv. a risarcire il danno subito dal sig. Controparte_1 Parte_1
quantificato in € 163.215,00= o la diversa somma risultante in corso di causa. Spese e compensi interamente rifusi.
In via istruttoria Ci si oppone alle prove per testi formulate da controparte per i motivi indicati nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 cpc. Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove avversarie, si chiede di essere ammessi a prova contraria con gli stessi testi indicati da controparte a prova diretta.
Spese e compensi interamente rifusi per entrambi i gradi del giudizio”.
Conclusioni dell'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettata e disattesa ogni domanda avversaria, così giudicare
In via preliminare di rito
- dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello promosso dal sig.
[...]
per tutti i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua Parte_1
parte la sentenza n. 669/2023, emessa dal Tribunale di Treviso in data 17/4/2023
pubblicata il 18/04/2023, nella causa R.G. n. 5810/2018;
Nel merito
In via principale - respingere l'appello promosso dal sig. , in quanto Parte_1
manifestamente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto e,
pagina 3 di 26 per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 669/2023, emessa dal Tribunale di
Treviso in data 17/4/2023 pubblicata il 18/04/2023, nella causa R.G. n. 5810/2018;
In via subordinata
- nel denegato caso di accoglimento di anche solo uno dei motivi di appello avversari e di riforma della sentenza, in ogni caso rigettare la domanda risarcitoria formulata dal sig. , poiché infondata in fatto e in diritto e non provata, per l'effetto, Parte_1
dichiarare che nulla è dovuto al Sig. , a nessun titolo, dall'Avv. Parte_1 CP_1
per le ragioni esposte in atti.
[...]
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria
- senza inversione dell'onere della prova, al solo fine di non incorrere in decadenza alcuna, si rinnovano le istanze istruttorie non ammesse in primo grado. Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che è prassi dell'Avv. tenere settimanalmente un incontro con Controparte_1
i propri collaboratori di studio durante il quale si discute delle varie pratiche e si decide congiuntamente per il loro affidamento al singolo professionista?”
2) “Vero che, proprio in occasione della riunione settimanale organizzativa del lavoro di studio l'Avv. comunicava ai propri collaboratori di aver incontrato il signor CP_1
il quale all'esito confermava la propria volontà di proseguire nella Parte_1
causa proponendo appello avverso l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.?”
Si indicano quali testi gli Avv.ti Riccardo Sordi, residente in Treviso, Borgo Cavour n.
7 e Silvia Di Napoli, residente in Treviso, via G. Verdi n. 21, nonché l'Avv. Paolo
Riscica, domiciliato in Treviso, via Calmaggiore n. 10.
pagina 4 di 26 3) “Vero che l'Avv. riceveva presso il Suo Studio il signor Controparte_1 [...]
per una disamina della posizione relativa alla causa instaurata dinanzi al Parte_1
Tribunale di Treviso dall' nei confronti del signor Parte_2
, con riferimento in detta causa alla emissione dell'ordinanza ex art. 186 Parte_1
quater c.p.c. che condannava quest'ultimo al pagamento in favore dell' Parte_2
della somma di € 44.640,00?”
[...]
4) “Vero che a conclusione del predetto incontro il signor uscendo dallo Parte_1
Studio la salutò riferendo che l'Avv. gli aveva spiegato i pro ed i contro della CP_1
prosecuzione dell'azione giudiziaria e, in particolare, di un possibile appello avverso l'ordinanza ed egli aveva deciso comunque di procedere con l'impugnazione dell'ordinanza stessa?”
Si indica a teste la signora , domiciliata in Treviso, via Calmaggiore n. 10. Tes_1
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a. come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Treviso, , Parte_1
premettendo:
- che in data 2.1.03 aveva concluso con un contratto preliminare di Controparte_2
compravendita,
- che la promissaria acquirente non si era peraltro presentata alla stipula del contratto definitivo,
- che in data 19.11.04 a mezzo del proprio legale, avv. , aveva Controparte_1
notificato alla controparte una diffida ad adempiere assegnandole un termine di pagina 5 di 26 quindici giorni, scaduto il quale il contratto si sarebbe dovuto considerare risolto,
- che, nonostante ciò, non aveva ricevuto alcuna risposta,
- che in data 4.4.06 l'avv. aveva allora notificato alla atto di CP_1 CP_2
citazione avanti il Tribunale di Treviso allo scopo di accertare l'avvenuto scioglimento ex art. 1454 cc del contratto preliminare del 2.12.03 ovvero, in subordine, di ottenere una pronuncia di risoluzione per colpa grave della promittente acquirente, con contestuale esercizio del diritto di recesso e ritenzione della caparra ricevuta,
- che in sede di precisazione delle conclusioni il legale aveva rinunciato agli effetti della risoluzione del contratto preliminare e dichiarato di avvalersi del diritto di recesso con ritenzione della caparra di € 150.000,00,
- che con sentenza n. 481/2010, il Tribunale aveva rigettato la domanda ex art. 1385
cc, secondo comma, e accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla promissaria acquirente, diretta a ottenere la restituzione della caparra:
o rilevando l'avvenuta risoluzione del contratto preliminare a seguito dell'inutile decorso del temine per l'adempimento indicato nella diffida,
o escludendo che potesse essere legittimamente esercitato il recesso rispetto ad un contratto ormai risolto ipso iure,
o negando che l'effetto risolutorio di cui art. 1454 cc fosse disponibile in capo alla parte, la quale non poteva rinunciarvi,
- che il legale incaricato aveva pertanto instaurato la causa senza motivo,
impostandola in modo erroneo,
- che in data 26.8.04 era poi stato convenuto in giudizio, assieme alla promissaria acquirente, dall' per il pagamento della Parte_2
provvigione dovuta in relazione alla compravendita dell'immobile oggetto di pagina 6 di 26 promessa,
- che egli si era costituito nel giudizio, sempre a mezzo dell'avv. , contestando CP_1
la domanda ed eccependo la mancata dimostrazione da parte dell'attrice della prova relativa all'inscrizione al ruolo degli agenti immobiliari,
- che con ordinanza ex art. 186 quater cpc del 10.10.06 il Tribunale di Treviso aveva,
ciò nonostante, ordinato alle parti del contratto preliminare il pagamento in favore dell' attrice della somma complessiva di € 44.640,00, oltre IVA, Pt_2
o rigettando l'eccezione sollevata in quanto tardiva,
o ritenendo quindi non contestato e, dunque, veritiero il fatto afferente all'iscrizione al ruolo,
o affermando l'irrilevanza dell'avvenuta risoluzione dell'accordo preliminare,
- che a mezzo dell'avv. aveva quindi proposto appello in data 26.8.04 avverso CP_1
tale provvedimento, formulando quale motivo di impugnazione l'errore del primo giudice nel non essersi avveduto della mancanza di prova dell'iscrizione dell'agenzia al ruolo dei mediatori,
- che con sentenza n. 403/2013 la Corte d'Appello di Venezia aveva rigettato l'impugnazione:
o segnalando che nella carta intestata dell' erano indicati gli estremi Pt_2
dell'iscrizione,
o osservando che la contestazione era stata sollevata tardivamente nella memoria di replica alla richiesta di emissione dell'ordinanza-ingiunzione ex
art. 186 quater cpc,
o evidenziando che il documento attestante l'iscrizione, prodotto in secondo grado dalla appellata, doveva considerarsi indispensabile e quindi acquisibile direttamente ai sensi dell'art. 345 cpc,
pagina 7 di 26 - che la proposizione dell'appello era quindi stata inopportuna, in quanto fondata su un'eccezione sollevata tardivamente,
- che doveva inoltre ritenersi sussistente la responsabilità professionale dell'avv.
per avere violato l'obbligo di informazione nei suoi confronti: CP_1
o avendolo consigliato di instaurare un giudizio non necessario e basato su una strategia errata,
o ed omettendo altresì di rappresentare il possibile esito negativo del gravame proposto alla luce dell'inconsistenza dei motivi d'impugnazione svolti,
- che, a seguito della colposa condotta professionale del legale aveva subito danni per
€ 163.251,00, così ripartiti:
o con riferimento alla causa promossa contro la : CP_2
▪ € 150.000,00, quale importo dovuto per la restituzione della caparra,
▪ € 2.266,48, quale somma corrispondente al 50% della tassa di registro della sentenza,
▪ € 4.000,00, a titolo di spese legali sostenute per onorari del professionista,
o con riferimento alla causa instaurata dall' : Parte_2
▪ € 4.983,26, quali spese di lite pagate al legale della controparte, avv.
Di Bartolo, all'esito del procedimento di appello,
▪ € 1.665,26, per onorari dell'avv. nel procedimento di appello, CP_1
- che in data 20.6.16 aveva formulato richiesta risarcitoria nei confronti di quest'ultimo, procedendo alla quantificazione del danno con PEC del 16.12.16,
- che sia il legale che la sua compagnia assicuratrice avevano peraltro respinto ogni addebito,
ha convenuto in giudizio il menzionato professionista chiedendone la condanna al pagina 8 di 26 risarcimento del danno subito, quantificato in complessivi € 163.215,00.
Costituitosi in giudizio, l'avv. : CP_1
- contestava siccome erronea la ricostruzione dei fatti proposta dall'attore in relazione alla controversia relativa all'inadempimento della , CP_2
- osservava, in proposito, che la diffida ad adempiere era stata direttamente inviata dal
, senza che egli lo avesse mai consigliato in proposito, Parte_1
- segnalava che la causa era stata promossa a seguito della richiesta formulata in via stragiudiziale, prima dalla in data 19.2.06 e successivamente dal suo legale CP_2
in data 14.3.06, di restituzione della caparra, con avvertimento che in difetto si sarebbe proceduto in sede contenziosa,
- precisava che il aveva riscontrato il 22.3.06 la richiesta della promissaria Parte_1
acquirente, rappresentando l'intenzione di agire in giudizio per accertare il diritto di ritenere la caparra ricevuta,
- evidenziava che il Tribunale di Treviso nella sentenza n. 481/2010 aveva rigettato la domanda, sottolineando che doveva ritenersi “superato l'orientamento giurisprudenziale […] che riconosceva la possibilità di esercitare il recesso e
chiedere la ritenzione della caparra nella ipotesi di rinuncia da parte contraente
non inadempiente agli effetti della risoluzione di diritto del contratto”, e ciò a seguito di un revirement giurisprudenziale intervenuto in corso di giudizio,
- notava che proprio per tale ragione in quella sede le spese di lite erano state compensate,
- negava la completezza dei fatti esposti anche in relazione alla causa promossa dall' per quanto concerneva l'ottenimento della Parte_2
provvigione,
- deduceva, in proposito, che il si era costituito in giudizio per il suo Parte_1
pagina 9 di 26 tramite chiedendo:
o in via principale, la declaratoria di inadempimento dell' Controparte_3
rispetto all'obbligo di informazione sancito dal primo comma dell'art. 1759
cc con riferimento alle condizioni patrimoniali della promittente acquirente,
risultate poi insufficienti,
o in via subordinata, il rigetto della domanda attorea sulla base della sopravvenuta stipula di un accordo verbale in forza del quale la corresponsione della provvigione sarebbe stata subordinata alla buona riuscita dell'affare e del fatto che, comunque, la provvigione era stata inizialmente determinata in misura non superiore ad € 25.000,00 e,
successivamente, in misura addirittura minore, da determinarsi al momento della stipula notarile,
- affermava che la difesa relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo all'iscrizione al ruolo degli agenti d'affari in mediazione era stata sollevata in sede di replica alla richiesta di emissione dell'ordinanza anticipatoria di condanna
ex art. 186 quater cpc,
- aggiungeva che il Tribunale di Treviso, esaminata l'eccezione sebbene tardiva, in quanto comunque rilevabile d'ufficio, l'aveva poi erroneamente ritenuto infondata stante la presenza nei documenti di causa degli estremi dell'iscrizione, risultanti dalla carta intestata dell' nel presupposto che la veridicità di detto Pt_2
riferimento dovesse ritenersi affermata e non contestata,
- sottolineava che a seguito dell'emissione dell'ordinanza, i convenuti avevano dichiarato, ai sensi dell'art. 186 quater cpc, quarto comma, di rinunciare alla pronuncia della sentenza,
- specificava di aver quindi rappresentato al cliente la possibilità di appellare il pagina 10 di 26 provvedimento in questione, segnalando tuttavia le difficoltà di ottenerne una riforma,
- riferiva che, nonostante ciò, aveva ricevuto mandato dal per la Parte_1
proposizione del gravame, riproponendo le conclusioni già espresse nel grado precedente,
- notava che, in prima battuta, Corte d'Appello aveva accolto con ordinanza del
13.2.07 l'istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata,
riconoscendo che la documentazione prodotta al fine di attestare l'iscrizione all'albo non indicava comunque la data di decorrenza della stessa,
- ricordava che, a quel punto, l' aveva prodotto la Parte_2
certificazione con cui la CCIAA di Treviso confermava la regolare iscrizione della stessa al Ruolo degli agenti mediatori sin dal 1966,
- sottolineava che, pur a fronte dell'eccepita tardività della produzione avversaria ai sensi dell'art. 345 cpc, la Corte d'Appello aveva rigettato il gravame e confermato la pronuncia di primo grado:
o ritenendo ammissibile la prova dell'iscrizione prodotta in sede d'appello, in quanto indispensabile,
o escludendo un inadempimento del mandato conferito con riferimento all'omessa verifica della solvibilità della promittente acquirente, posto che dalle prove assunte non risultava sussistente una situazione di grave indebitamento della e che la ragione del mancato ottenimento del CP_2
finanziamento era dovuta all'inconsistenza del suo patrimonio,
o confermando l'ammontare della provvigione nell'importo liquidato nell'ordinanza impugnata, dal momento che non vi era prova della conclusione di un accordo per una somma minore,
pagina 11 di 26 o condannando l'appellante alla rifusione delle spese di secondo grado per complessivi € 3.960,00,
- ricordava quindi che la prestazione professionale dell'avvocato è qualificabile alla stregua di una obbligazione di mezzi,
- negava che gli si potesse muovere un rimprovero per la conduzione della causa R.G.
2865/2006, in quanto il mancato accoglimento delle argomentazioni difensive derivava dalla formazione di un nuovo orientamento in seno alle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione in materia di risoluzione del contratto, sopraggiunto nelle more del giudizio,
- evidenziava che, prima dell'intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità, erano emersi due orientamenti interpretativi ugualmente persuasivi, tanto che il giudice aveva optato per la compensazione delle spese,
- richiamava la lettera del 24.3.11 con cui aveva sconsigliato al cliente la proposizione dell'appello avverso la pronuncia di primo grado, a fronte del predetto indirizzo adottato Sezioni Unite,
- evidenziava che il gravame R.G. 86/2007 non aveva quale unico motivo di appello il difetto di prova dell'iscrizione dell' nel ruolo degli agenti mediatori, ma Parte_2
anche l'inadempimento del mediatore con riferimento al mancato accertamento della situazione economico-patrimoniale della promittente acquirente, oltre che l'ammontare della provvigione,
- precisava che la censura era comunque ragionevole, dal momento che sulla base di questa la Corte d'Appello aveva sospeso l'efficacia dell'ordinanza impugnata,
- escludeva che fosse stato violato l'obbligo di informazione verso il cliente,
- osservava che le contestazioni contenute nell'atto di citazione erano sfornite di prova in relazione:
pagina 12 di 26 o agli asseriti errori commessi dal professionista,
o alla sussistenza del nesso di causalità,
o al quantum dei danni subiti,
- contestava, infine, la quantificazione dei danni formulata ex adverso, segnalando:
o che la perdita della somma di € 150.000,00 non costituiva una conseguenza della condotta del legale, poiché l'attore non aveva comunque diritto a trattenerla,
o che non risultava provato l'esborso dell'importo di € 2.266,48, relativo alla tassazione della sentenza, comunque a lui non imputabile,
o che la somma di € 4.000,00 non corrispondeva a quanto effettivamente versatogli dal , come si evinceva dalle fatture n. 27 del 31.3.11 per Parte_1
€ 1.500,00 e n. 145 del 11.4.06 per € 2.000,00,
o che in relazione all'importo di € 4.983,26 non vi era prova del pagamento,
o che per quanto concerneva la somma di € 1.665,26, egli aveva peraltro trattenuto solo il minor importo di € 660,00, come si evinceva dalla fattura n.
41 del 8.2.07, mentre il residuo importo di € 1.065,26 era stato corrisposto in favore dell'avv. Stradiotto in qualità di domiciliatario, come risultante dalle fatture n. 36 del 13.2.07 per € 400,00 e n. 17 del 23.11.14 per € 665,26,
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con lo scambio delle memorie istruttorie, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 669/2023, depositata in data 18.4.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- escluso che il danno asseritamente patito dal fosse eziologicamente Parte_1
riconducibile a un inadempimento dell'avv. nell'espletamento dell'incarico, CP_1
- riscontrato che la necessità di agire in giudizio per accertare il diritto alla ritenzione pagina 13 di 26 della caparra traeva origine dalle pretese avanzate in via stragiudiziale dalla
, CP_2
- opinato che all'epoca della proposizione della domanda la posizione della giurisprudenza fosse incerta circa la disponibilità dell'effetto risolutorio di cui all'art. 1454 cc da parte del contraente non inadempiente, così come rilevato dalla stessa sentenza del Tribunale di Treviso,
- escluso, dunque, che potesse profilarsi una qualsiasi responsabilità professionale,
- ritenuto che il motivo posto a fondamento dell'appello proposto nei confronti della agenzia immobiliare risultasse ragionevole alla luce dell'accoglimento dell'istanza di sospensiva,
- negato che il professionista avesse violato l'obbligo di informazione nei confronti del cliente,
- reputato che quest'ultimo non avesse adempiuto all'onere della prova sia in relazione all'asserito inadempimento sia con riguardo all'elemento soggettivo che avrebbe connotato la condotta del legale,
ha rigettato la domanda del , condannandolo al pagamento delle spese Parte_1
processuali.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore, formulando cinque motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis cpc e ne ha comunque chiesto il rigetto in quanto infondato:
- rimarcando la correttezza della sentenza di primo grado,
pagina 14 di 26 - denunciando l'assenza dell'indicazione dell'elezione della residenza di parte appellante e dell'elencazione specifica dei documenti offerti in prova,
- lamentando il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. n. 110/2023 sulla produzione dei documenti in giudizio,
- segnalando che tale condotta omissiva sarebbe valutabile in sede di liquidazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 46 del citato decreto,
- eccependo il passaggio in giudicato interno delle parti di sentenza relative all'accertamento del corretto adempimento da parte del legale delle obbligazioni contrattuali, all'accertamento dell'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dal professionista e i danni lamentati, al rigetto delle domande attoree e alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite,
- riproponendo le domande, le eccezioni e le istanze, anche istruttorie, nonché le conclusioni formulate nell'ambito del grado precedente.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, dopo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 26 marzo 2025, trattata in maniera cartolare.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Sotto un primo profilo, avuto preliminarmente riguardo all'eccezione di inammissibilità del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione dell'artt. 342 cpc, che tale norma, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa pagina 15 di 26 che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e
16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Con il primo motivo di gravame si intende censurare la parte di sentenza in cui il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che l'odierno appellante avesse sollevato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc e chiesto la ripetizione delle somme pagate all'appellato, laddove risultava invece pacifico che il legale fosse stato integralmente saldato e che egli non avesse mai avanzato alcuna domanda di ripetizione o alcuna eccezione ai sensi dell'art. 1460 cc.
L'appellato, invece, sostiene che l'inquadramento fattuale e giuridico adottato nella sentenza impugnata sarebbe corretto ed eccepisce la mancata riproposizione ex art. 346
cpc delle domande volte alla restituzione dei compensi corrisposti per l'attività di difesa e assistenza legale.
La censura è infondata.
Va osservato, infatti, come la pronuncia gravata (cfr. fine pag. 6 e inizio pag. 7 della sentenza) ben chiarisca che l'oggetto della controversia non attenga affatto alla mancata pagina 16 di 26 esecuzione del mandato professionale, bensì al risarcimento del danno causato da un inesatto adempimento del contratto, fondato su un'asserita serie di negligenze professionali poste in essere dal legale incaricato.
Il ragionamento svolto dal primo giudice, pertanto, va condiviso nella parte in cui ha individuato il lamentato inadempimento dell'avv. quale fatto costitutivo della CP_1
domanda promossa dal sig. . Parte_1
Del pari, non risulta censurabile l'affermazione per cui l'appellante avrebbe richiesto la restituzione dei compensi corrisposti al professionista, dal momento che due delle poste di danno indicate nell'atto di citazione (pag. 7) afferiscono proprio alle competenze del legale (€ 4.000,00 per la causa instaurata tra il sig. e la sig.ra ed € Parte_1 CP_2
1.665,26 per la controversia promossa dall' ), di cui evidentemente si sta Parte_2
chiedendo la ripetizione in questo giudizio sulla base dell'affermato inadempimento.
Sotto questo aspetto, poi, va precisato che il giudice di primo grado non ha limitato la propria cognizione ai soli onorari dell'avv. , ma ha preso in considerazione tutti i CP_1
profili di danno lamentati dall'appellante per la somma complessiva di € 163.215,00,
confermando quindi di avere pienamente colto l'oggetto della richiesta del sig.
, sia sotto il profilo del petitum sia sotto quello della causa petendi. Parte_1
3.3 Con la seconda ragione di gravame si deduce l'errore in cui sarebbe incorso il giudice del grado precedente nella parte in cui avrebbe escluso la responsabilità del legale senza applicare correttamente il criterio dettato dal secondo comma dell'art. 1176
cc. Anzitutto, si segnala che l'avv. non avrebbe dovuto avallare la scelta di CP_1
inviare la diffida ad adempiere, bensì di fronte all'inadempimento della promittente acquirente avrebbe dovuto consigliare o l'utilizzo dell'eccezione di ritenzione della pagina 17 di 26 caparra o la proposizione di un'azione di accertamento dell'avvenuta risoluzione con contestuale richiesta di risarcimento del danno subito a causa della mancata stipula del contratto definitivo.
Si evidenzia, inoltre, che nel caso di specie non potrebbe trovare applicazione l'art. 2236 cc, giustificato sulla base dell'incertezza della posizione assunta all'epoca dalla giurisprudenza, posto che tale circostanza avrebbe dovuto suggerire al legale di evitare l'opzione della diffida ad adempiere con contestuale risoluzione di diritto dell'accordo preliminare.
L'appellato, nel richiamare le difese già svolte nei gradi precedenti, replica che la diffida sarebbe stata inoltrata direttamente dal , segnalando l'assenza di prova Parte_1
in merito ad un proprio coinvolgimento anche solo nella redazione della lettera.
Il motivo è infondato.
Secondo la ricostruzione prospettata nell'atto di appello, la responsabilità professionale dell'avv. troverebbe la propria origine nella predisposizione e nell'invio della CP_1
diffida ad adempiere del 19.11.04. La scelta di risolvere stragiudizialmente il contratto preliminare, infatti, avrebbe irrimediabilmente compromesso le ragioni del , il Parte_1
quale in conseguenza di ciò avrebbe perso la possibilità di esercitare il potere di recesso e di trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra a fronte dell'inadempimento della promittente acquirente.
Deve essere segnalato, tuttavia, come il fatto dedotto dal cliente sia rimasto del tutto sprovvisto di prova, dal momento:
- che l'appellato ha specificatamente e tempestivamente contestato che la diffida ad adempiere fosse riconducibile alla sua attività (cfr. pag. 3, comparsa di costituzione pagina 18 di 26 in primo grado),
- che l'appellante, al di là della mera allegazione, non ha offerto alcun elemento diretto a dimostrare che la missiva fosse stata redatta e inviata dall'avv. o CP_1
anche solamente dallo stesso ideata e suggerita,
- che, inoltre, non risulta la proposizione di istanze istruttorie volte a comprovare la sussistenza del fatto affermato non solo nell'atto di citazione di primo grado, ma neanche nelle memorie ex art. 183 cpc, sesto comma,
- che non potrebbe trovare applicazione in questo caso un ragionamento per presunzioni, secondo cui l'impostazione o il lessico impiegato per la preparazione della nota dimostrerebbero la sua redazione ad opera di un legale, in quanto sarebbe stato ben possibile utilizzare uno dei modelli messi a disposizione online o comunque reperibili aliunde (modulistica Buffetti, ecc.),
- che, anche aderendo a questa argomentazione, si dimostrerebbe soltanto che la nota sarebbe stata stilata da un tecnico del diritto, non essendovi evidenze che essa debba essere attribuita proprio all'avv. , CP_1
- che, in senso contrario alla tesi sostenuta dall'appellante, depone invece la sottoscrizione apposta al termine della diffida (doc. B.II.02, depositato dall'appellato e non contestato), non disconosciuta in giudizio dal sig. , Parte_1
- che con comunicazione del 22.3.06 (doc. B.II.03, depositato dall'appellato e contestato solo in maniera generica), quindi in un periodo successivo alla diffida, il riscontava direttamente la lettera del difensore della del 14.3.06, Parte_1 CP_2
negando quanto ex adverso affermato e rappresentando che avrebbe difeso in giudizio le proprie ragioni, così dimostrando di essere abituato a gestire direttamente pagina 19 di 26 in proprio la vicenda,
- che il primo documento dal punto di vista cronologico che lega il e l'avv. Parte_1
, depositato in giudizio, risulta essere l'atto di citazione notificato alla CP_1
in data 4.4.06 (doc. 3 depositato dall'appellante). CP_2
Escluso allora che la scelta di inoltrare la diffida possa essere attribuita all'avv. , CP_1
va quindi rilevato che il legale, al momento del conferimento dell'incarico, si sia trovato a dovere gestire una situazione già compromessa a causa dell'autonoma iniziativa assunta dallo stesso . Parte_1
Nonostante tali difficoltà, va evidenziato che il legale ha adottato una strategia processuale del tutto idonea e proporzionata alle peculiarità del caso di specie, posto:
- che, constatato lo scioglimento del contratto, rinunciava agli effetti risolutori prodotti dalla diffida ad adempiere sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale che all'epoca ne ammetteva la possibilità,
- e che, poi, dichiarava di avvalersi del diritto di recesso e della conseguente possibilità di trattenere la caparra.
Sicché, in definitiva, quanto a tale profilo, va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha negato la sussistenza della responsabilità professionale dell'appellato.
Né d'altronde potrebbe giungersi a una diversa conclusione sostenendo l'errata impostazione della causa sulla base della sopraggiunta pronuncia delle Sezioni unite,
trattandosi di una circostanza non prevedibile dal legale nel momento in cui riceveva l'incarico e delineava la strategia da adottare.
Allo stesso modo non può trovare accoglimento l'argomentazione dell'appellante pagina 20 di 26 secondo cui l'avv. , preso atto dell'avvenuta risoluzione stragiudiziale e CP_1
dell'impossibilità di utilizzare il rimedio di cui all'art. 1485 cc, avrebbe dovuto chiedere il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento della promittente acquirente.
In merito, va sottolineato che la contestazione risulta tardivamente sollevata solo in sede di appello laddove sarebbe stato onere del cliente di prospettarla sin dall'atto introduttivo del giudizio, trattandosi di un'ulteriore ragione di censura su cui si fonderebbe la domanda di risarcimento del danno. E ciò poiché il thema decidendum
della presente controversia risulta ormai cristallizzato sui fatti allegati a sostegno della pretesa risarcitoria, come tempestivamente esposti in primo grado, senza che sia possibile ampliare lo stesso a pena di una inammissibile violazione del diritto al contraddittorio.
3.4 Quanto invece al terzo, al quarto ed al quinto motivo di doglianza, da valutarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, si impugna innanzi tutto la parte di sentenza in cui il giudice di prima istanza avrebbe negato un comportamento negligente del legale in relazione alla scelta di proporre appello avverso la sentenza che aveva affermato il diritto alla provvigione dell' Anche sotto questo Controparte_3
profilo, si sostiene che non vi sarebbe spazio per ritenere applicabile l'art. 2236 cc,
posto che l'appellante non si sarebbe lamentato dell'opportunità di impugnare la pronuncia, bensì del mancato assolvimento dell'obbligo di informazione nei confronti del cliente. Precisato ciò, si evidenzia che nella vicenda in esame non presenterebbe alcun rilievo il fatto che la Corte d'Appello abbia accolto l'istanza di sospensiva.
Viene inoltre lamentato non l'essersi riconosciuto che il professionista fosse venuto meno all'obbligo di informazione verso il cliente:
pagina 21 di 26 - affermandosi, al contrario, che egli avrebbe assolto al proprio onere probatorio,
mentre sarebbe rimasto inadempiuto quello della parte appellata,
- e denunciandosi siccome errata la sentenza nella parte in cui aveva negato l'esistenza di elementi idonei per ritenere ex ante che i procedimenti azionati avrebbero avuto un esito certamente sfavorevole, nel presupposto che il criterio da impiegare ai fini della predetta valutazione avrebbe dovuto essere quello della probabilità e non della certezza assoluta.
La parte appellata, al contrario, contesta quanto ex adverso affermato, ribadendo di aver correttamente informato il cliente, sostenendo che la proposizione dell'appello non sarebbe stata irragionevole e denegando che il doc. n. 27, prodotto nel grado precedente da controparte, possa rivestire una qualche rilevanza confessoria.
La censura è infondata.
In primo luogo, va rilevato che la tesi sostenuta dall'appellante, secondo cui il legale non lo avrebbe reso edotto del possibile esito infausto dell'impugnazione, violando così
l'obbligo di informazione verso il cliente, non trova riscontro nella documentazione acquisita agli atti.
Al riguardo, va evidenziato che con lettera 2.11.06 l'avv. aveva provveduto a CP_1
comunicare al sig. la pronuncia sfavorevole relativa alla lite intercorsa con Parte_1
l' invitandolo espressamente a recarsi presso il suo studio, previo Parte_2
appuntamento telefonico, “al fine di fare il punto della situazione” (doc. B.II.15,
depositato dall'appellato) e, quindi, ragionevolmente, per discutere in merito alla individuazione dei motivi d'appello ed alle probabilità di accoglimento di un eventuale gravame.
pagina 22 di 26 Le quali, tra l'altro, venendosi con ciò al secondo profilo di doglianza, non apparivano affatto scarse e, pertanto, tutt'altro che necessitanti di uno specifico avviso al cliente circa la difficoltà di ottenere una riforma della pronuncia di primo grado.
Va sottolineato, infatti, che l'ordinanza pronunciata ex art. 186 quater cpc risultava palesemente erronea, dato che i riferimenti riportati sulla carta intestata non possono di certo costituire un elemento di prova idoneo, neanche sotto il profilo presuntivo, a dimostrare l'iscrizione di un soggetto presso il relativo albo professionale, essendo il relativo documento predisposto dalla stessa parte interessata, la quale ben potrebbe simulare il relativo dato.
Alla luce della situazione di fatto in quel momento esistente, pertanto, va ritenuto che risultasse abbastanza evidente la fondatezza dell'impugnazione, dal momento che se il soggetto fosse stato effettivamente iscritto nel relativo ruolo, molto probabilmente avrebbe provveduto a depositare il certificato debitamente attestante siffatta circostanza già dal primo grado, senza ritardare invece tale incombente al giudizio d'appello, con il rischio di vedersi dichiarare inammissibile, in quanto tardiva, la relativa produzione alla luce del disposto dell'art. 345 cpc, ratione temporis applicabile.
Non assume alcun rilievo, poi, l'affermazione secondo cui tale eccezione dovesse ritenersi tardivamente esperita, trattandosi al contrario di una circostanza rilevabile d'ufficio, sicché la segnalazione della parte non va qualificata alla stregua di un presupposto per la pronuncia sulla questione, bensì come mera sollecitazione rivolta al giudice di esercitare il proprio potere, nel caso di specie accolta, dal momento che il
Tribunale esaminava in effetti la questione.
In ogni caso, poi, il rigetto della difesa da parte del primo giudice ben legittimava il pagina 23 di 26 , in quanto soccombente sul punto, a proporre l'appello sottoponendo a critica Parte_1
anche tale aspetto della pronuncia al fine di ottenerne la riforma.
Quanto fin qui rilevato, fra l'altro, trova poi conferma nel fatto che la Corte territoriale,
preso atto delle evidenziate carenze documentali, riteneva di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, solo in seguito alla produzione del certificato di iscrizione, confermava la pronuncia di primo grado.
Sicché, va affermato che ben ricorrono i presupposti per ritenere che l'appello proposto avesse buone probabilità di essere accolto, alla luce di tutto quanto emerso sino a quel momento dal punto di vista probatorio.
Tali conclusioni, infine, non sono contraddette dal fatto che con nota del 11.3.13 l'avv.
avesse fatto presente al cliente la necessità di “esaminare la motivazione della CP_1
sentenza (n.d.r. della Corte d'Appello) anche al fine di valutare la proponibilità di
ricorso per Cassazione” (doc. 27, prodotto dall'appellante), dal momento:
- che la predetta missiva si riferisce ad una fase giudiziale mai attivata e rispetto alla quale nessuna richiesta risarcitoria è stata formulata dal , Parte_1
- che dal suo tenore non si può in alcun modo desumere che il legale avesse caldeggiato la proposizione di alcuna impugnazione, né dell'appello prima né del ricorso per cassazione poi,
- che mediante la stessa, in conformità all'obbligo di informazione gravante sul difensore, veniva unicamente prospettata al cliente la possibilità di rivolgersi ancora al giudice (in questo caso la Corte di cassazione), pur rimanendo ferma la preventiva necessità di una valutazione in termine di opportunità.
4. Le spese di lite
pagina 24 di 26 Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta,
mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n.
35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 9.991,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
pagina 25 di 26 Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado n. 669/2023 resa dal Tribunale di
Treviso in data 18.4.23;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 9.991,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 26 di 26
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 2084/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F.: ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in PADOVA, VIA OBERDAN n. 14, con il patrocinio degli avv.ti DANIELA CLAPIZ e ALESSANDRO TUROLLA,
contro
Controparte_1
(C.F.: ) CodiceFiscale_2
- appellato -
pagina 1 di 26 elettivamente domiciliato presso la casella PEC con Email_1
il patrocinio dell'avv. MAURIZIO ORLANDO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 669/2023, depositata in data
18.4.23.
Conclusioni dell'appellante:
Previo rigetto delle domande e conclusioni tutte formulate sia in via preliminare di rito,
sia nel merito, in via principale ed in via subordinata, sia in via istruttoria, dall'avv.
nella propria comparsa di costituzione in appello in data 11/03/2024 e Controparte_1
nelle proprie note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in data 12/03/2024, accogliersi le conclusioni dell'atto di citazione d'appello e di cui alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in data 12/03/2024 dell'odierna difesa, che di seguito si trascrivono:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento dei motivi tutti del presente gravame
In via principale:
riformare le seguenti parti della sentenza impugnata n. 669/2023, Repert. n. 1419/2023,
emessa dal Tribunale di Treviso in data 17/4/2023, pubblicata il 18/04/2023,
1)Pag. 6 ultima riga pag. 7 righe 1 e 2. Erronea ricostruzione dei fatti da parte del
Giudice di Prime Cure e conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c.
2) Pag. 7 da riga 7 a riga 26, pag. 8 da riga 1 a riga 17. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 c. 2 e dell'art. 2236 cc. Contraddittorieta' della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.
3) Pag. 8 da riga 18 a riga 20. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2236 cc.
4) Pag. 8 da riga 21 a pag. 9 riga 7. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 cc.
pagina 2 di 26 5)Pag. 9 da riga 8 a riga 26 Pag. 10 righe 1 e 2.. Violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 2967 cc in relazione all'art. 1176 cc e per l'effetto accogliere integralmente le domande proposte nel giudizio di primo grado che di seguito integralmente si trascrivono:
Rigettata ogni avversa domanda ed eccezione, accertati i fatti come esposti in atti,
condannare l'avv. a risarcire il danno subito dal sig. Controparte_1 Parte_1
quantificato in € 163.215,00= o la diversa somma risultante in corso di causa. Spese e compensi interamente rifusi.
In via istruttoria Ci si oppone alle prove per testi formulate da controparte per i motivi indicati nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 cpc. Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove avversarie, si chiede di essere ammessi a prova contraria con gli stessi testi indicati da controparte a prova diretta.
Spese e compensi interamente rifusi per entrambi i gradi del giudizio”.
Conclusioni dell'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettata e disattesa ogni domanda avversaria, così giudicare
In via preliminare di rito
- dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello promosso dal sig.
[...]
per tutti i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua Parte_1
parte la sentenza n. 669/2023, emessa dal Tribunale di Treviso in data 17/4/2023
pubblicata il 18/04/2023, nella causa R.G. n. 5810/2018;
Nel merito
In via principale - respingere l'appello promosso dal sig. , in quanto Parte_1
manifestamente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto e,
pagina 3 di 26 per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 669/2023, emessa dal Tribunale di
Treviso in data 17/4/2023 pubblicata il 18/04/2023, nella causa R.G. n. 5810/2018;
In via subordinata
- nel denegato caso di accoglimento di anche solo uno dei motivi di appello avversari e di riforma della sentenza, in ogni caso rigettare la domanda risarcitoria formulata dal sig. , poiché infondata in fatto e in diritto e non provata, per l'effetto, Parte_1
dichiarare che nulla è dovuto al Sig. , a nessun titolo, dall'Avv. Parte_1 CP_1
per le ragioni esposte in atti.
[...]
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria
- senza inversione dell'onere della prova, al solo fine di non incorrere in decadenza alcuna, si rinnovano le istanze istruttorie non ammesse in primo grado. Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che è prassi dell'Avv. tenere settimanalmente un incontro con Controparte_1
i propri collaboratori di studio durante il quale si discute delle varie pratiche e si decide congiuntamente per il loro affidamento al singolo professionista?”
2) “Vero che, proprio in occasione della riunione settimanale organizzativa del lavoro di studio l'Avv. comunicava ai propri collaboratori di aver incontrato il signor CP_1
il quale all'esito confermava la propria volontà di proseguire nella Parte_1
causa proponendo appello avverso l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.?”
Si indicano quali testi gli Avv.ti Riccardo Sordi, residente in Treviso, Borgo Cavour n.
7 e Silvia Di Napoli, residente in Treviso, via G. Verdi n. 21, nonché l'Avv. Paolo
Riscica, domiciliato in Treviso, via Calmaggiore n. 10.
pagina 4 di 26 3) “Vero che l'Avv. riceveva presso il Suo Studio il signor Controparte_1 [...]
per una disamina della posizione relativa alla causa instaurata dinanzi al Parte_1
Tribunale di Treviso dall' nei confronti del signor Parte_2
, con riferimento in detta causa alla emissione dell'ordinanza ex art. 186 Parte_1
quater c.p.c. che condannava quest'ultimo al pagamento in favore dell' Parte_2
della somma di € 44.640,00?”
[...]
4) “Vero che a conclusione del predetto incontro il signor uscendo dallo Parte_1
Studio la salutò riferendo che l'Avv. gli aveva spiegato i pro ed i contro della CP_1
prosecuzione dell'azione giudiziaria e, in particolare, di un possibile appello avverso l'ordinanza ed egli aveva deciso comunque di procedere con l'impugnazione dell'ordinanza stessa?”
Si indica a teste la signora , domiciliata in Treviso, via Calmaggiore n. 10. Tes_1
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a. come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Treviso, , Parte_1
premettendo:
- che in data 2.1.03 aveva concluso con un contratto preliminare di Controparte_2
compravendita,
- che la promissaria acquirente non si era peraltro presentata alla stipula del contratto definitivo,
- che in data 19.11.04 a mezzo del proprio legale, avv. , aveva Controparte_1
notificato alla controparte una diffida ad adempiere assegnandole un termine di pagina 5 di 26 quindici giorni, scaduto il quale il contratto si sarebbe dovuto considerare risolto,
- che, nonostante ciò, non aveva ricevuto alcuna risposta,
- che in data 4.4.06 l'avv. aveva allora notificato alla atto di CP_1 CP_2
citazione avanti il Tribunale di Treviso allo scopo di accertare l'avvenuto scioglimento ex art. 1454 cc del contratto preliminare del 2.12.03 ovvero, in subordine, di ottenere una pronuncia di risoluzione per colpa grave della promittente acquirente, con contestuale esercizio del diritto di recesso e ritenzione della caparra ricevuta,
- che in sede di precisazione delle conclusioni il legale aveva rinunciato agli effetti della risoluzione del contratto preliminare e dichiarato di avvalersi del diritto di recesso con ritenzione della caparra di € 150.000,00,
- che con sentenza n. 481/2010, il Tribunale aveva rigettato la domanda ex art. 1385
cc, secondo comma, e accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla promissaria acquirente, diretta a ottenere la restituzione della caparra:
o rilevando l'avvenuta risoluzione del contratto preliminare a seguito dell'inutile decorso del temine per l'adempimento indicato nella diffida,
o escludendo che potesse essere legittimamente esercitato il recesso rispetto ad un contratto ormai risolto ipso iure,
o negando che l'effetto risolutorio di cui art. 1454 cc fosse disponibile in capo alla parte, la quale non poteva rinunciarvi,
- che il legale incaricato aveva pertanto instaurato la causa senza motivo,
impostandola in modo erroneo,
- che in data 26.8.04 era poi stato convenuto in giudizio, assieme alla promissaria acquirente, dall' per il pagamento della Parte_2
provvigione dovuta in relazione alla compravendita dell'immobile oggetto di pagina 6 di 26 promessa,
- che egli si era costituito nel giudizio, sempre a mezzo dell'avv. , contestando CP_1
la domanda ed eccependo la mancata dimostrazione da parte dell'attrice della prova relativa all'inscrizione al ruolo degli agenti immobiliari,
- che con ordinanza ex art. 186 quater cpc del 10.10.06 il Tribunale di Treviso aveva,
ciò nonostante, ordinato alle parti del contratto preliminare il pagamento in favore dell' attrice della somma complessiva di € 44.640,00, oltre IVA, Pt_2
o rigettando l'eccezione sollevata in quanto tardiva,
o ritenendo quindi non contestato e, dunque, veritiero il fatto afferente all'iscrizione al ruolo,
o affermando l'irrilevanza dell'avvenuta risoluzione dell'accordo preliminare,
- che a mezzo dell'avv. aveva quindi proposto appello in data 26.8.04 avverso CP_1
tale provvedimento, formulando quale motivo di impugnazione l'errore del primo giudice nel non essersi avveduto della mancanza di prova dell'iscrizione dell'agenzia al ruolo dei mediatori,
- che con sentenza n. 403/2013 la Corte d'Appello di Venezia aveva rigettato l'impugnazione:
o segnalando che nella carta intestata dell' erano indicati gli estremi Pt_2
dell'iscrizione,
o osservando che la contestazione era stata sollevata tardivamente nella memoria di replica alla richiesta di emissione dell'ordinanza-ingiunzione ex
art. 186 quater cpc,
o evidenziando che il documento attestante l'iscrizione, prodotto in secondo grado dalla appellata, doveva considerarsi indispensabile e quindi acquisibile direttamente ai sensi dell'art. 345 cpc,
pagina 7 di 26 - che la proposizione dell'appello era quindi stata inopportuna, in quanto fondata su un'eccezione sollevata tardivamente,
- che doveva inoltre ritenersi sussistente la responsabilità professionale dell'avv.
per avere violato l'obbligo di informazione nei suoi confronti: CP_1
o avendolo consigliato di instaurare un giudizio non necessario e basato su una strategia errata,
o ed omettendo altresì di rappresentare il possibile esito negativo del gravame proposto alla luce dell'inconsistenza dei motivi d'impugnazione svolti,
- che, a seguito della colposa condotta professionale del legale aveva subito danni per
€ 163.251,00, così ripartiti:
o con riferimento alla causa promossa contro la : CP_2
▪ € 150.000,00, quale importo dovuto per la restituzione della caparra,
▪ € 2.266,48, quale somma corrispondente al 50% della tassa di registro della sentenza,
▪ € 4.000,00, a titolo di spese legali sostenute per onorari del professionista,
o con riferimento alla causa instaurata dall' : Parte_2
▪ € 4.983,26, quali spese di lite pagate al legale della controparte, avv.
Di Bartolo, all'esito del procedimento di appello,
▪ € 1.665,26, per onorari dell'avv. nel procedimento di appello, CP_1
- che in data 20.6.16 aveva formulato richiesta risarcitoria nei confronti di quest'ultimo, procedendo alla quantificazione del danno con PEC del 16.12.16,
- che sia il legale che la sua compagnia assicuratrice avevano peraltro respinto ogni addebito,
ha convenuto in giudizio il menzionato professionista chiedendone la condanna al pagina 8 di 26 risarcimento del danno subito, quantificato in complessivi € 163.215,00.
Costituitosi in giudizio, l'avv. : CP_1
- contestava siccome erronea la ricostruzione dei fatti proposta dall'attore in relazione alla controversia relativa all'inadempimento della , CP_2
- osservava, in proposito, che la diffida ad adempiere era stata direttamente inviata dal
, senza che egli lo avesse mai consigliato in proposito, Parte_1
- segnalava che la causa era stata promossa a seguito della richiesta formulata in via stragiudiziale, prima dalla in data 19.2.06 e successivamente dal suo legale CP_2
in data 14.3.06, di restituzione della caparra, con avvertimento che in difetto si sarebbe proceduto in sede contenziosa,
- precisava che il aveva riscontrato il 22.3.06 la richiesta della promissaria Parte_1
acquirente, rappresentando l'intenzione di agire in giudizio per accertare il diritto di ritenere la caparra ricevuta,
- evidenziava che il Tribunale di Treviso nella sentenza n. 481/2010 aveva rigettato la domanda, sottolineando che doveva ritenersi “superato l'orientamento giurisprudenziale […] che riconosceva la possibilità di esercitare il recesso e
chiedere la ritenzione della caparra nella ipotesi di rinuncia da parte contraente
non inadempiente agli effetti della risoluzione di diritto del contratto”, e ciò a seguito di un revirement giurisprudenziale intervenuto in corso di giudizio,
- notava che proprio per tale ragione in quella sede le spese di lite erano state compensate,
- negava la completezza dei fatti esposti anche in relazione alla causa promossa dall' per quanto concerneva l'ottenimento della Parte_2
provvigione,
- deduceva, in proposito, che il si era costituito in giudizio per il suo Parte_1
pagina 9 di 26 tramite chiedendo:
o in via principale, la declaratoria di inadempimento dell' Controparte_3
rispetto all'obbligo di informazione sancito dal primo comma dell'art. 1759
cc con riferimento alle condizioni patrimoniali della promittente acquirente,
risultate poi insufficienti,
o in via subordinata, il rigetto della domanda attorea sulla base della sopravvenuta stipula di un accordo verbale in forza del quale la corresponsione della provvigione sarebbe stata subordinata alla buona riuscita dell'affare e del fatto che, comunque, la provvigione era stata inizialmente determinata in misura non superiore ad € 25.000,00 e,
successivamente, in misura addirittura minore, da determinarsi al momento della stipula notarile,
- affermava che la difesa relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo all'iscrizione al ruolo degli agenti d'affari in mediazione era stata sollevata in sede di replica alla richiesta di emissione dell'ordinanza anticipatoria di condanna
ex art. 186 quater cpc,
- aggiungeva che il Tribunale di Treviso, esaminata l'eccezione sebbene tardiva, in quanto comunque rilevabile d'ufficio, l'aveva poi erroneamente ritenuto infondata stante la presenza nei documenti di causa degli estremi dell'iscrizione, risultanti dalla carta intestata dell' nel presupposto che la veridicità di detto Pt_2
riferimento dovesse ritenersi affermata e non contestata,
- sottolineava che a seguito dell'emissione dell'ordinanza, i convenuti avevano dichiarato, ai sensi dell'art. 186 quater cpc, quarto comma, di rinunciare alla pronuncia della sentenza,
- specificava di aver quindi rappresentato al cliente la possibilità di appellare il pagina 10 di 26 provvedimento in questione, segnalando tuttavia le difficoltà di ottenerne una riforma,
- riferiva che, nonostante ciò, aveva ricevuto mandato dal per la Parte_1
proposizione del gravame, riproponendo le conclusioni già espresse nel grado precedente,
- notava che, in prima battuta, Corte d'Appello aveva accolto con ordinanza del
13.2.07 l'istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata,
riconoscendo che la documentazione prodotta al fine di attestare l'iscrizione all'albo non indicava comunque la data di decorrenza della stessa,
- ricordava che, a quel punto, l' aveva prodotto la Parte_2
certificazione con cui la CCIAA di Treviso confermava la regolare iscrizione della stessa al Ruolo degli agenti mediatori sin dal 1966,
- sottolineava che, pur a fronte dell'eccepita tardività della produzione avversaria ai sensi dell'art. 345 cpc, la Corte d'Appello aveva rigettato il gravame e confermato la pronuncia di primo grado:
o ritenendo ammissibile la prova dell'iscrizione prodotta in sede d'appello, in quanto indispensabile,
o escludendo un inadempimento del mandato conferito con riferimento all'omessa verifica della solvibilità della promittente acquirente, posto che dalle prove assunte non risultava sussistente una situazione di grave indebitamento della e che la ragione del mancato ottenimento del CP_2
finanziamento era dovuta all'inconsistenza del suo patrimonio,
o confermando l'ammontare della provvigione nell'importo liquidato nell'ordinanza impugnata, dal momento che non vi era prova della conclusione di un accordo per una somma minore,
pagina 11 di 26 o condannando l'appellante alla rifusione delle spese di secondo grado per complessivi € 3.960,00,
- ricordava quindi che la prestazione professionale dell'avvocato è qualificabile alla stregua di una obbligazione di mezzi,
- negava che gli si potesse muovere un rimprovero per la conduzione della causa R.G.
2865/2006, in quanto il mancato accoglimento delle argomentazioni difensive derivava dalla formazione di un nuovo orientamento in seno alle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione in materia di risoluzione del contratto, sopraggiunto nelle more del giudizio,
- evidenziava che, prima dell'intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità, erano emersi due orientamenti interpretativi ugualmente persuasivi, tanto che il giudice aveva optato per la compensazione delle spese,
- richiamava la lettera del 24.3.11 con cui aveva sconsigliato al cliente la proposizione dell'appello avverso la pronuncia di primo grado, a fronte del predetto indirizzo adottato Sezioni Unite,
- evidenziava che il gravame R.G. 86/2007 non aveva quale unico motivo di appello il difetto di prova dell'iscrizione dell' nel ruolo degli agenti mediatori, ma Parte_2
anche l'inadempimento del mediatore con riferimento al mancato accertamento della situazione economico-patrimoniale della promittente acquirente, oltre che l'ammontare della provvigione,
- precisava che la censura era comunque ragionevole, dal momento che sulla base di questa la Corte d'Appello aveva sospeso l'efficacia dell'ordinanza impugnata,
- escludeva che fosse stato violato l'obbligo di informazione verso il cliente,
- osservava che le contestazioni contenute nell'atto di citazione erano sfornite di prova in relazione:
pagina 12 di 26 o agli asseriti errori commessi dal professionista,
o alla sussistenza del nesso di causalità,
o al quantum dei danni subiti,
- contestava, infine, la quantificazione dei danni formulata ex adverso, segnalando:
o che la perdita della somma di € 150.000,00 non costituiva una conseguenza della condotta del legale, poiché l'attore non aveva comunque diritto a trattenerla,
o che non risultava provato l'esborso dell'importo di € 2.266,48, relativo alla tassazione della sentenza, comunque a lui non imputabile,
o che la somma di € 4.000,00 non corrispondeva a quanto effettivamente versatogli dal , come si evinceva dalle fatture n. 27 del 31.3.11 per Parte_1
€ 1.500,00 e n. 145 del 11.4.06 per € 2.000,00,
o che in relazione all'importo di € 4.983,26 non vi era prova del pagamento,
o che per quanto concerneva la somma di € 1.665,26, egli aveva peraltro trattenuto solo il minor importo di € 660,00, come si evinceva dalla fattura n.
41 del 8.2.07, mentre il residuo importo di € 1.065,26 era stato corrisposto in favore dell'avv. Stradiotto in qualità di domiciliatario, come risultante dalle fatture n. 36 del 13.2.07 per € 400,00 e n. 17 del 23.11.14 per € 665,26,
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con lo scambio delle memorie istruttorie, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 669/2023, depositata in data 18.4.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- escluso che il danno asseritamente patito dal fosse eziologicamente Parte_1
riconducibile a un inadempimento dell'avv. nell'espletamento dell'incarico, CP_1
- riscontrato che la necessità di agire in giudizio per accertare il diritto alla ritenzione pagina 13 di 26 della caparra traeva origine dalle pretese avanzate in via stragiudiziale dalla
, CP_2
- opinato che all'epoca della proposizione della domanda la posizione della giurisprudenza fosse incerta circa la disponibilità dell'effetto risolutorio di cui all'art. 1454 cc da parte del contraente non inadempiente, così come rilevato dalla stessa sentenza del Tribunale di Treviso,
- escluso, dunque, che potesse profilarsi una qualsiasi responsabilità professionale,
- ritenuto che il motivo posto a fondamento dell'appello proposto nei confronti della agenzia immobiliare risultasse ragionevole alla luce dell'accoglimento dell'istanza di sospensiva,
- negato che il professionista avesse violato l'obbligo di informazione nei confronti del cliente,
- reputato che quest'ultimo non avesse adempiuto all'onere della prova sia in relazione all'asserito inadempimento sia con riguardo all'elemento soggettivo che avrebbe connotato la condotta del legale,
ha rigettato la domanda del , condannandolo al pagamento delle spese Parte_1
processuali.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore, formulando cinque motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis cpc e ne ha comunque chiesto il rigetto in quanto infondato:
- rimarcando la correttezza della sentenza di primo grado,
pagina 14 di 26 - denunciando l'assenza dell'indicazione dell'elezione della residenza di parte appellante e dell'elencazione specifica dei documenti offerti in prova,
- lamentando il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. n. 110/2023 sulla produzione dei documenti in giudizio,
- segnalando che tale condotta omissiva sarebbe valutabile in sede di liquidazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 46 del citato decreto,
- eccependo il passaggio in giudicato interno delle parti di sentenza relative all'accertamento del corretto adempimento da parte del legale delle obbligazioni contrattuali, all'accertamento dell'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dal professionista e i danni lamentati, al rigetto delle domande attoree e alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite,
- riproponendo le domande, le eccezioni e le istanze, anche istruttorie, nonché le conclusioni formulate nell'ambito del grado precedente.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, dopo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 26 marzo 2025, trattata in maniera cartolare.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Sotto un primo profilo, avuto preliminarmente riguardo all'eccezione di inammissibilità del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione dell'artt. 342 cpc, che tale norma, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa pagina 15 di 26 che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e
16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Con il primo motivo di gravame si intende censurare la parte di sentenza in cui il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che l'odierno appellante avesse sollevato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc e chiesto la ripetizione delle somme pagate all'appellato, laddove risultava invece pacifico che il legale fosse stato integralmente saldato e che egli non avesse mai avanzato alcuna domanda di ripetizione o alcuna eccezione ai sensi dell'art. 1460 cc.
L'appellato, invece, sostiene che l'inquadramento fattuale e giuridico adottato nella sentenza impugnata sarebbe corretto ed eccepisce la mancata riproposizione ex art. 346
cpc delle domande volte alla restituzione dei compensi corrisposti per l'attività di difesa e assistenza legale.
La censura è infondata.
Va osservato, infatti, come la pronuncia gravata (cfr. fine pag. 6 e inizio pag. 7 della sentenza) ben chiarisca che l'oggetto della controversia non attenga affatto alla mancata pagina 16 di 26 esecuzione del mandato professionale, bensì al risarcimento del danno causato da un inesatto adempimento del contratto, fondato su un'asserita serie di negligenze professionali poste in essere dal legale incaricato.
Il ragionamento svolto dal primo giudice, pertanto, va condiviso nella parte in cui ha individuato il lamentato inadempimento dell'avv. quale fatto costitutivo della CP_1
domanda promossa dal sig. . Parte_1
Del pari, non risulta censurabile l'affermazione per cui l'appellante avrebbe richiesto la restituzione dei compensi corrisposti al professionista, dal momento che due delle poste di danno indicate nell'atto di citazione (pag. 7) afferiscono proprio alle competenze del legale (€ 4.000,00 per la causa instaurata tra il sig. e la sig.ra ed € Parte_1 CP_2
1.665,26 per la controversia promossa dall' ), di cui evidentemente si sta Parte_2
chiedendo la ripetizione in questo giudizio sulla base dell'affermato inadempimento.
Sotto questo aspetto, poi, va precisato che il giudice di primo grado non ha limitato la propria cognizione ai soli onorari dell'avv. , ma ha preso in considerazione tutti i CP_1
profili di danno lamentati dall'appellante per la somma complessiva di € 163.215,00,
confermando quindi di avere pienamente colto l'oggetto della richiesta del sig.
, sia sotto il profilo del petitum sia sotto quello della causa petendi. Parte_1
3.3 Con la seconda ragione di gravame si deduce l'errore in cui sarebbe incorso il giudice del grado precedente nella parte in cui avrebbe escluso la responsabilità del legale senza applicare correttamente il criterio dettato dal secondo comma dell'art. 1176
cc. Anzitutto, si segnala che l'avv. non avrebbe dovuto avallare la scelta di CP_1
inviare la diffida ad adempiere, bensì di fronte all'inadempimento della promittente acquirente avrebbe dovuto consigliare o l'utilizzo dell'eccezione di ritenzione della pagina 17 di 26 caparra o la proposizione di un'azione di accertamento dell'avvenuta risoluzione con contestuale richiesta di risarcimento del danno subito a causa della mancata stipula del contratto definitivo.
Si evidenzia, inoltre, che nel caso di specie non potrebbe trovare applicazione l'art. 2236 cc, giustificato sulla base dell'incertezza della posizione assunta all'epoca dalla giurisprudenza, posto che tale circostanza avrebbe dovuto suggerire al legale di evitare l'opzione della diffida ad adempiere con contestuale risoluzione di diritto dell'accordo preliminare.
L'appellato, nel richiamare le difese già svolte nei gradi precedenti, replica che la diffida sarebbe stata inoltrata direttamente dal , segnalando l'assenza di prova Parte_1
in merito ad un proprio coinvolgimento anche solo nella redazione della lettera.
Il motivo è infondato.
Secondo la ricostruzione prospettata nell'atto di appello, la responsabilità professionale dell'avv. troverebbe la propria origine nella predisposizione e nell'invio della CP_1
diffida ad adempiere del 19.11.04. La scelta di risolvere stragiudizialmente il contratto preliminare, infatti, avrebbe irrimediabilmente compromesso le ragioni del , il Parte_1
quale in conseguenza di ciò avrebbe perso la possibilità di esercitare il potere di recesso e di trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra a fronte dell'inadempimento della promittente acquirente.
Deve essere segnalato, tuttavia, come il fatto dedotto dal cliente sia rimasto del tutto sprovvisto di prova, dal momento:
- che l'appellato ha specificatamente e tempestivamente contestato che la diffida ad adempiere fosse riconducibile alla sua attività (cfr. pag. 3, comparsa di costituzione pagina 18 di 26 in primo grado),
- che l'appellante, al di là della mera allegazione, non ha offerto alcun elemento diretto a dimostrare che la missiva fosse stata redatta e inviata dall'avv. o CP_1
anche solamente dallo stesso ideata e suggerita,
- che, inoltre, non risulta la proposizione di istanze istruttorie volte a comprovare la sussistenza del fatto affermato non solo nell'atto di citazione di primo grado, ma neanche nelle memorie ex art. 183 cpc, sesto comma,
- che non potrebbe trovare applicazione in questo caso un ragionamento per presunzioni, secondo cui l'impostazione o il lessico impiegato per la preparazione della nota dimostrerebbero la sua redazione ad opera di un legale, in quanto sarebbe stato ben possibile utilizzare uno dei modelli messi a disposizione online o comunque reperibili aliunde (modulistica Buffetti, ecc.),
- che, anche aderendo a questa argomentazione, si dimostrerebbe soltanto che la nota sarebbe stata stilata da un tecnico del diritto, non essendovi evidenze che essa debba essere attribuita proprio all'avv. , CP_1
- che, in senso contrario alla tesi sostenuta dall'appellante, depone invece la sottoscrizione apposta al termine della diffida (doc. B.II.02, depositato dall'appellato e non contestato), non disconosciuta in giudizio dal sig. , Parte_1
- che con comunicazione del 22.3.06 (doc. B.II.03, depositato dall'appellato e contestato solo in maniera generica), quindi in un periodo successivo alla diffida, il riscontava direttamente la lettera del difensore della del 14.3.06, Parte_1 CP_2
negando quanto ex adverso affermato e rappresentando che avrebbe difeso in giudizio le proprie ragioni, così dimostrando di essere abituato a gestire direttamente pagina 19 di 26 in proprio la vicenda,
- che il primo documento dal punto di vista cronologico che lega il e l'avv. Parte_1
, depositato in giudizio, risulta essere l'atto di citazione notificato alla CP_1
in data 4.4.06 (doc. 3 depositato dall'appellante). CP_2
Escluso allora che la scelta di inoltrare la diffida possa essere attribuita all'avv. , CP_1
va quindi rilevato che il legale, al momento del conferimento dell'incarico, si sia trovato a dovere gestire una situazione già compromessa a causa dell'autonoma iniziativa assunta dallo stesso . Parte_1
Nonostante tali difficoltà, va evidenziato che il legale ha adottato una strategia processuale del tutto idonea e proporzionata alle peculiarità del caso di specie, posto:
- che, constatato lo scioglimento del contratto, rinunciava agli effetti risolutori prodotti dalla diffida ad adempiere sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale che all'epoca ne ammetteva la possibilità,
- e che, poi, dichiarava di avvalersi del diritto di recesso e della conseguente possibilità di trattenere la caparra.
Sicché, in definitiva, quanto a tale profilo, va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha negato la sussistenza della responsabilità professionale dell'appellato.
Né d'altronde potrebbe giungersi a una diversa conclusione sostenendo l'errata impostazione della causa sulla base della sopraggiunta pronuncia delle Sezioni unite,
trattandosi di una circostanza non prevedibile dal legale nel momento in cui riceveva l'incarico e delineava la strategia da adottare.
Allo stesso modo non può trovare accoglimento l'argomentazione dell'appellante pagina 20 di 26 secondo cui l'avv. , preso atto dell'avvenuta risoluzione stragiudiziale e CP_1
dell'impossibilità di utilizzare il rimedio di cui all'art. 1485 cc, avrebbe dovuto chiedere il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento della promittente acquirente.
In merito, va sottolineato che la contestazione risulta tardivamente sollevata solo in sede di appello laddove sarebbe stato onere del cliente di prospettarla sin dall'atto introduttivo del giudizio, trattandosi di un'ulteriore ragione di censura su cui si fonderebbe la domanda di risarcimento del danno. E ciò poiché il thema decidendum
della presente controversia risulta ormai cristallizzato sui fatti allegati a sostegno della pretesa risarcitoria, come tempestivamente esposti in primo grado, senza che sia possibile ampliare lo stesso a pena di una inammissibile violazione del diritto al contraddittorio.
3.4 Quanto invece al terzo, al quarto ed al quinto motivo di doglianza, da valutarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, si impugna innanzi tutto la parte di sentenza in cui il giudice di prima istanza avrebbe negato un comportamento negligente del legale in relazione alla scelta di proporre appello avverso la sentenza che aveva affermato il diritto alla provvigione dell' Anche sotto questo Controparte_3
profilo, si sostiene che non vi sarebbe spazio per ritenere applicabile l'art. 2236 cc,
posto che l'appellante non si sarebbe lamentato dell'opportunità di impugnare la pronuncia, bensì del mancato assolvimento dell'obbligo di informazione nei confronti del cliente. Precisato ciò, si evidenzia che nella vicenda in esame non presenterebbe alcun rilievo il fatto che la Corte d'Appello abbia accolto l'istanza di sospensiva.
Viene inoltre lamentato non l'essersi riconosciuto che il professionista fosse venuto meno all'obbligo di informazione verso il cliente:
pagina 21 di 26 - affermandosi, al contrario, che egli avrebbe assolto al proprio onere probatorio,
mentre sarebbe rimasto inadempiuto quello della parte appellata,
- e denunciandosi siccome errata la sentenza nella parte in cui aveva negato l'esistenza di elementi idonei per ritenere ex ante che i procedimenti azionati avrebbero avuto un esito certamente sfavorevole, nel presupposto che il criterio da impiegare ai fini della predetta valutazione avrebbe dovuto essere quello della probabilità e non della certezza assoluta.
La parte appellata, al contrario, contesta quanto ex adverso affermato, ribadendo di aver correttamente informato il cliente, sostenendo che la proposizione dell'appello non sarebbe stata irragionevole e denegando che il doc. n. 27, prodotto nel grado precedente da controparte, possa rivestire una qualche rilevanza confessoria.
La censura è infondata.
In primo luogo, va rilevato che la tesi sostenuta dall'appellante, secondo cui il legale non lo avrebbe reso edotto del possibile esito infausto dell'impugnazione, violando così
l'obbligo di informazione verso il cliente, non trova riscontro nella documentazione acquisita agli atti.
Al riguardo, va evidenziato che con lettera 2.11.06 l'avv. aveva provveduto a CP_1
comunicare al sig. la pronuncia sfavorevole relativa alla lite intercorsa con Parte_1
l' invitandolo espressamente a recarsi presso il suo studio, previo Parte_2
appuntamento telefonico, “al fine di fare il punto della situazione” (doc. B.II.15,
depositato dall'appellato) e, quindi, ragionevolmente, per discutere in merito alla individuazione dei motivi d'appello ed alle probabilità di accoglimento di un eventuale gravame.
pagina 22 di 26 Le quali, tra l'altro, venendosi con ciò al secondo profilo di doglianza, non apparivano affatto scarse e, pertanto, tutt'altro che necessitanti di uno specifico avviso al cliente circa la difficoltà di ottenere una riforma della pronuncia di primo grado.
Va sottolineato, infatti, che l'ordinanza pronunciata ex art. 186 quater cpc risultava palesemente erronea, dato che i riferimenti riportati sulla carta intestata non possono di certo costituire un elemento di prova idoneo, neanche sotto il profilo presuntivo, a dimostrare l'iscrizione di un soggetto presso il relativo albo professionale, essendo il relativo documento predisposto dalla stessa parte interessata, la quale ben potrebbe simulare il relativo dato.
Alla luce della situazione di fatto in quel momento esistente, pertanto, va ritenuto che risultasse abbastanza evidente la fondatezza dell'impugnazione, dal momento che se il soggetto fosse stato effettivamente iscritto nel relativo ruolo, molto probabilmente avrebbe provveduto a depositare il certificato debitamente attestante siffatta circostanza già dal primo grado, senza ritardare invece tale incombente al giudizio d'appello, con il rischio di vedersi dichiarare inammissibile, in quanto tardiva, la relativa produzione alla luce del disposto dell'art. 345 cpc, ratione temporis applicabile.
Non assume alcun rilievo, poi, l'affermazione secondo cui tale eccezione dovesse ritenersi tardivamente esperita, trattandosi al contrario di una circostanza rilevabile d'ufficio, sicché la segnalazione della parte non va qualificata alla stregua di un presupposto per la pronuncia sulla questione, bensì come mera sollecitazione rivolta al giudice di esercitare il proprio potere, nel caso di specie accolta, dal momento che il
Tribunale esaminava in effetti la questione.
In ogni caso, poi, il rigetto della difesa da parte del primo giudice ben legittimava il pagina 23 di 26 , in quanto soccombente sul punto, a proporre l'appello sottoponendo a critica Parte_1
anche tale aspetto della pronuncia al fine di ottenerne la riforma.
Quanto fin qui rilevato, fra l'altro, trova poi conferma nel fatto che la Corte territoriale,
preso atto delle evidenziate carenze documentali, riteneva di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, solo in seguito alla produzione del certificato di iscrizione, confermava la pronuncia di primo grado.
Sicché, va affermato che ben ricorrono i presupposti per ritenere che l'appello proposto avesse buone probabilità di essere accolto, alla luce di tutto quanto emerso sino a quel momento dal punto di vista probatorio.
Tali conclusioni, infine, non sono contraddette dal fatto che con nota del 11.3.13 l'avv.
avesse fatto presente al cliente la necessità di “esaminare la motivazione della CP_1
sentenza (n.d.r. della Corte d'Appello) anche al fine di valutare la proponibilità di
ricorso per Cassazione” (doc. 27, prodotto dall'appellante), dal momento:
- che la predetta missiva si riferisce ad una fase giudiziale mai attivata e rispetto alla quale nessuna richiesta risarcitoria è stata formulata dal , Parte_1
- che dal suo tenore non si può in alcun modo desumere che il legale avesse caldeggiato la proposizione di alcuna impugnazione, né dell'appello prima né del ricorso per cassazione poi,
- che mediante la stessa, in conformità all'obbligo di informazione gravante sul difensore, veniva unicamente prospettata al cliente la possibilità di rivolgersi ancora al giudice (in questo caso la Corte di cassazione), pur rimanendo ferma la preventiva necessità di una valutazione in termine di opportunità.
4. Le spese di lite
pagina 24 di 26 Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta,
mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n.
35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 9.991,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
pagina 25 di 26 Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado n. 669/2023 resa dal Tribunale di
Treviso in data 18.4.23;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 9.991,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 26 di 26