Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8630/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/07/2024 da
1) , nata ZO AB (MI) il 2 luglio 1982, residente a [...]
DO MI (MI), in via Trieste n.4/B, C.F. , impiegata, titolo di studio C.F._1 laurea, cittadina italiana, con l'avv. Clelia De Vincenzo presso la quale ha eletto domicilio telematico;
e
2) , nato a [...] il [...], residente a [...]
(MI), in via Parri n. 25, C.F. , impiegato, diploma superiore;
cittadino italiano, C.F._2 con l'avv. Silvana Minoli presso la quale ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San UL MI (MI) il 23 ottobre
2010 (anno 2010 - atto n.40 - reg. // - parte 2 – serie A).
Separati consensualmente con sentenza n. 1709/2024 pubblicata il 04/11/2024 del Tribunale di
Milano
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
. nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Parte_3
. nata in [...] il [...], cittadina italiana;
Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 luglio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
genitoriale ad entrambi i genitori che quindi adotteranno tutte le decisioni importanti di comune accordo, esercitando disgiuntamente la responsabilità genitoriale solo per le questioni di ordinaria amministrazione.
2) Le figlie minori vengono collocate in via prevalente e ai fini anagrafici presso la residenza della madre nell'abitazione in cui la stessa si è trasferita sito in San DO MI (MI), via Trieste n.4/B.
3) Ciascun genitore provvederà direttamente alla cura delle figlie, organizzando i propri impegni lavorativi in modo da avere del tempo libero durante i periodi di permanenza presso di sé delle minori;
ciascun genitore, quindi, dovrà anteporre le esigenze delle bambine alle proprie rendendosi disponibile ad accompagnarle alle attività formative e/o sportive e/o ricreative e/o di svago. Nel caso in cui il genitore non possa accudire personalmente le figlie dovrà prima interpellare l'altro genitore per verificare se possa sostituirlo e, ove indisponibile anche l'altro, concordare di rivolgersi a risorse alternative (nonni, baby-sitter);
4) Il Signor vedrà le figlie seguendo un criterio di alternanza. Parte_2
Indicativamente, le figlie trascorreranno con il padre:
- Fine settimana alternati dal sabato mattina (il padre preleverà le bambine dal luogo di loro residenza) al lunedì mattina con accompagnamento delle figlie a scuola ovvero a casa della madre;
- due giorni infrasettimanali nella settimana in cui cade il successivo fine settimana del padre, indicativamente il lunedì e il martedì (sino al mercoledì mattina) con due pernottamenti e due giorni infrasettimanali nella settimana in cui cade il successivo fine settimana della mamma indicativamente il mercoledì e il giovedì (sino al venerdì mattina) con due pernottamenti. Il padre si occuperà di prendere e accompagnare le figlie da/a scuola e/o da/a casa della madre.
- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando con la madre, di anno in anno, il periodo dal 24 al 31 dicembre mattina ed il periodo dal 31 dicembre al 7 gennaio mattina, salvo migliori accordi in funzione dei rispettivi programmi;
in ogni caso le bambine trascorreranno la giornata del 24.12 con un genitore e quella del 25.12 con l'altro ad anni alterni tra i genitori.
- due/tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (intendendosi il periodo di chiusura scolastica) da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di disaccordo le bambine trascorreranno con un genitore i primi 15 giorni di agosto e con l'altro i secondi 15 giorni in alternanza tra i genitori di anno in anno. Le minori potranno trascorrere periodi di vacanze estive con i nonni sia paterni che materni, da pianificare possibilmente nello stesso termine del 30 aprile, previo accordo di entrambi i genitori
- Ponti e altre festività saranno gestiti in alternanza tra i genitori, compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e le esigenze delle bambine, e saranno possibilmente concordati all'inizio dell'anno scolastico non appena la scuola fornirà il planning compatibilmente con la possibilità di concordarlo con tale anticipo;
- Resta inteso che i genitori avranno sempre la possibilità di compartecipare a feste varie, eventi sportivi, acquisti rilevanti dal punto di vista economico o emotivo e a tutte quelle occasioni in cui la presenza di entrambi i genitori è fonte di positività per le figlie;
- Le feste della mamma e del papà saranno trascorse dalle minori con il rispettivo genitore;
il giorno del compleanno delle figlie sarà trascorso tutti insieme, cioè con entrambi i genitori;
Restano salvi ulteriori e diversi migliori accordi convenuti dai genitori nell'interesse delle minori.
5) La casa già familiare, con box e cantina pertinenziali, sita a San DO MI (MI), in via Trieste N.
2-D, in comproprietà delle parti nella misura del 50% ciascuno, è stata venduta a terzi, unitamente ad un ulteriore box pure sito in San DO MI (MI), in via Trieste
N.
2-D e il prezzo è stato tra loro ripartito come da intese assunte in sede di separazione.
6) Per il mantenimento delle figlie le parti hanno convenuto di utilizzare la modalità del mantenimento diretto. Entrambi genitori, quindi, verseranno su un conto corrente cointestato già aperto allo scopo (quello attualmente in essere verrà chiuso), la complessiva somma di €.
1.000,00 (€. 500,00 per ciascuno annualmente rivalutata in base agli indici Istat, prima rivalutazione settembre 2025).). Tale somma sarà da loro versata entro l'ultimo giorno feriale di ogni mese, a decorrere dal mese di effettiva separazione (ad eccezione del primo versamento che avverrà al momento dell'apertura del conto), unitamente all'Assegno Unico che viene percepito interamente dalla Sig.ra La provvista giacente su tale conto Pt_1
corrente verrà utilizzata da entrambi i genitori al fine di coprire le spese correnti delle figlie
(regali feste amici/ compagni, abbigliamento, corredo scuola, retta scolastica, mensa scolastica, attività sportive e relativo abbigliamento, medicinali da banco, etc…). Le spese alimentari e abitative saranno invece a carico esclusivo di ciascun genitore nei periodi rispettiva spettanza. Eventuali prelievi per contanti dovranno essere giustificati e documentati all'altro genitore. In linea di principio le parti preferiranno una modalità tracciabile di pagamento. Acquisti particolarmente onerosi saranno preventivamente concordati.
7) Il Sig. provvederà al pagamento delle spese attinenti alla copertura assicurativa, Parte_2 fornita dall'azienda per cui lavora ed estesa alle figlie minori, sino ad euro 500,00 annui;
oltre a tale importo i genitori decideranno in comune accordo se proseguire con tale copertura assicurativa prevedendo in tal caso la divisone dei costi al 50%.
8) Le spese mediche delle figlie – previamente concordate se richiesto come precisato al paragrafo successivo – saranno anticipate dai genitori utilizzando il conto corrente cointestato. Successivamente il Sig. chiederà il rimborso delle spese sostenute e Parte_2
l'importo rimborsato verrà integralmente versato sul conto corrente cointestato;
9) Per quanto non espressamente regolamentato nei punti che precedono, le spese straordinarie relative alle figlie saranno a carico di genitori nella misura del 50 % ciascuno secondo le indicazioni delle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) Entrambi i genitori concordano di mantenere, per entrambe le bambine, l'iscrizione alla scuola privata “Maria Ausiliatrice” di San DO MI fino al completamento delle medie, salvo evidenti problematiche che dovessero emergere nel complesso scolastico dal punto di vista dell'istruzione/ educativo/ comportamentale e salvo comprovata futura indigenza o insostenibilità economica da parte di uno dei genitori.
11) I genitori concordano di mantenere in essere l'attuale piano di accumulo per entrambe le figlie, prevedendo l'addebito automatico delle somme previste dal conto in comune e aperto per la gestione del mantenimento indiretto;
12) Il Signor e la Signora concordano di dividere al 50% i seguenti investimenti: Parte_2 Pt_1
a- c/c n.43740955 cointestato in essere presso Credit Agricole, saldo al momento della chiusura b- Azioni acquistate 4ward s.r.l divisione al 50% del valore investito (€. 15.000,00) più eventuali plusvalenze generate nel momento in cui verranno liquidate dal fondo Private Equity (periodo stimato fine 2026)
13) Il Signor provvederà al recupero fiscale, mediante dichiarazione dei redditi, relativo Parte_2 alla fattura di acquisto (a lui intestata) dell'impianto antifurto e successivamente verserà l'intera quota ricevuta di rimborso nel c.c. cointestato che verrà aperto per la gestione delle figlie.
14) I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di non richiedere alcun assegno di mantenimento a proprio favore.
15) I genitori si concedono sin da ora il nullaosta al rilascio dei passaporti per le figlie minori.
16) Spese legali compensate tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 (51 III) c.p.c.
In data 30.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San UL MI
(MI) il 23 ottobre 2010 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San UL MI (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di San DO (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 28.05.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato