Sentenza 29 marzo 2019
Massime • 2
Il principio secondo il quale gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio instaurato anteriormente all'entrata in vigore della riforma dell'art. 182 c.p.c., introdotta con la l. n. 69 del 2009, aveva ritenuto inammissibile, per difetto di interesse ad agire, la querela di falso proposta dagli appellati avverso la procura alle liti rilasciata dall'appellante, sul presupposto che, in secondo grado, detta procura fosse stata validamente rinnovata, con efficacia retroattiva, mediante conferimento di nuovo mandato).
Il nuovo testo dell'art. 182, comma 2, c.p.c., introdotto dalla l. n. 69 del 2009, secondo cui il giudice, che rilevi la nullità della procura, assegna un termine per il rilascio della medesima procura o per la rinnovazione della stessa, non ha portata meramente interpretativa e non si applica, perciò, retroattivamente, atteso il tenore testuale fortemente innovativo della norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2019, n. 08933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8933 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2019 |
Testo completo
089 33-19 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO VENDITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 17929/2014 Cron.8933 SECONDA SEZIONE CIVILE Rep. ei Composta dagli Ill.mi Sigg.zi Magistrati: Presidente Ud. 08/01/2019 FELICE MANNA - Rel. Consigliere PU LORENZO ORILIA ANNAMARIA CASADONTE Consigliere - Consigliere - GIUSEPPE FORTUNATO Consigliere STEFANO OLIVA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17929-2014 proposto da: elettivamente NI AN, AU ER, domiciliati in ECHA, VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO MARTINO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO MARTINO;
- ricorrenti -
contro 2019 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SKROZA NEVENA, 20, presso lo studio dell'avvocato SALVINO CRESCENZIO GRECO, che la rappresenta e difende;
controricorrente avversO la sentenza n. 10/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/01/2014; udita la relazione della causa svclta nella pubblica udienza del 08/01/2019 dal Consigliere LORENZO ORILIA;
udito il P.M. in persona del Scstituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE che ha concluso per l'accoglimento del 2° e 3° motivo assorbiti il 1° e 4°; dei udito l'Avvocatc MARTINO Domenico, difensore ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Sara CRISTIANI, con delega depositata in udienza dell'Avvocato Salvino GRECO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1 Con sentenza 10/2014, il Tribunale di Roma, in riforma della -sentenza n. 47595/2009 del locale Giudice di Pace appellata dalla OZ NE, venditrice di un immobile nel 2001 - ha respinto la domanda di pagamento della somma di €. 2.200,00 proposta dai compratori NE HY e AN AL a titolo di rimborso spese notarili per la cancellazione di alcune formalità pregiudizievoli stante l'inadempimento dell'alienante. Per giungere a tale conclusione il giudice di appello ha rilevato: - che la querela di falso proposta dagli appellati HY-AL in ordine alla sottoscrizione della procura rilasciata al difensore da parte della OZ era inammissibile e irrilevante per difetto di interesse ad agire, essendo stata disposta la rinnovazione della procura ai sensi dell'art. 182 cpc, rinnovazione avvenuta mediante conferimento di mandato speciale con atto autenticato dal notaio Andretta in data 4.4.2013; - che nel merito l'appello era fondato perché la domanda appariva lacunosa e contraddittoria in ordine alla individuazione della causa petendi sottesa alla richiesta restitutoria, posto che l'art. 5 del contratto di vendita immobiliare poneva a carico della venditrice solo l'obbligo di consegnare alle controparti i dupli di annotamento delle cancellazioni delle iscrizioni pregiudizievoli a seguito di rilascio da parte della competente Conservatoria, gravando l'obbligo di cancellazione sulla cancelleria del Tribunale di Roma;
- che la venditrice OZ NE non poteva essere considerata inadempiente rispetto alla obbligazione a suo carico perché la prestazione (consegna alle controparti dei dupli di annotamento delle cancellazioni delle iscrizioni pregiudizievoli) era impossibile per causa esterna alla volontà dell'obbligato (omessa cancellazione da parte della cancelleria). 2 Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso NE HY e AN AL sulla base di quattro motivi a cui resiste OZ NE con controricorso. 3 I PG ha concluso per la rimessione alle sezioni unite della questione relativa alla applicazione del nuovo testo dell'art. 182 cpc ai procedimenti in corso. Le parti hanno depositato memorie. 4 Con ordinanza interlocutoria del 23.1-18.4.2018 il Collegio ha disposto la trattazione in pubblica udienza. Sono pervenute ulteriori memorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 83, 325, 326 e 327 cpc. Omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sostengono che la querela di falso era stata da essi proposta sia in ordine alla sottoscrizione apposta in calce alla procura rilasciata nel giudizio di primo grado che in ordine alla sottoscrizione apposta in calce alla procura rilasciata nel giudizio di appello. Rimproverano al Tribunale di non avere considerato le conclusioni della consulenza grafologica precedentemente ammessa e rilevano che l'assenza di mandato comporta il difetto dello ius postulandi del legale di controparte per cui l'appello risultava inammissibile e/o improcedibile.
1.2 Col secondo motivo i ricorrenti denunziano la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 58 comma 1 della legge 18.6.2009 n. 69 e dell'art. 182 cpc. Rilevano in particolare che il Tribunale non poteva ordinare la rinnovazione della procura ai sensi del nuovo art. 182 cpc (modificato dall'art. 46 comma 2 della legge n. 69/2009 perché la modifica si applica ai giudizi instaurati dopo la data in vigore della modifica legislativa, mentre il presente giudizio è stato promosso nell'aprile 2008. Altro errore del giudice di merito sta - ad avviso dei ricorrenti - nel non avere considerato che in campo processuale non opera la ratifica degli atti posti in essere da soggetto privo di rappresentanza.
1.3 Col terzo motivo denunziano la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 83, 125, 221 cpc. e 2700 CC criticando il Tribunale per avere rilevato la carenza di interesse degli appellanti in ordine alla querela di falso. Rilevano che con ordinanza adottata da diverso magistrato era stata rigettata l'eccezione di inammissibilità per supposta carenza di interesse mentre il giudice che aveva emesso la sentenza di appello aveva sovvertito la precedente pronuncia senza alcuna motivazione al riguardo. Rilevano che per giurisprudenza costante la certificazione della autografia della parte può essere contestata unicamente attraverso la querela di falso.
1.4 Col quarto ed ultimo motivo si deduce l'omessa, erronea e contraddittoria motivazione per non avere considerato il giudice di appello che l'oggetto del contendere, come risultante dal contenuto dell'atto di citazione, aveva riguardo proprio alla obbligazione della OZ assunta con l'art. 5 del contratto di compravendita e che non vi era alcun dubbio circa il mancato adempimento da parte della medesima. -3 Le prime tre censure da esaminare unitariamente per il comune riferimento, sotto diverse angolazioni, alla validità della sottoscrizione della procura al difensore della OZ NE nel giudizio di appello e alla querela di falso - sono fondate. Come affermato nel 2014 dalle sezioni unite, il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 cod. proc. civ., il quale dispone che la 5 procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (Sez. U, Sentenza n. 13431 del 13/06/2014 Rv. 631299). A tale principio generale, già di per sè dirimente, aggiungasi che, secondo altro consolidato indirizzo giurisprudenziale, il nuovo testo dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. (introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), secondo cui il giudice, che rilevi la nullità della procura, assegna un termine per il rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa, non ha portata meramente interpretativa e non si applica, perciò, retroattivamente, atteso il tenore testuale fortemente innovativo della norma (v. tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26465 del 09/12/2011 Rv. 620618; Sez. 6 - 2, Sentenza n. 21753 del 23/09/2013 Rv. 627776; Sez. 6 2, Sentenza n. 21754 del 2013 e ancora, nello stesso senso, Sez. L, Sentenza n. 30245 del 2017). Come chiarito dalla pronuncia da ultimo richiamata, è solo con il nuovo testo che si introduce per la procura alle liti, oltre che per i vizi di rappresentanza ed assistenza, la concreta possibilità di una sanatoria o rinnovazione e tale palese effetto innovativo delle regole processuali non può confondersi con il diverso problema della eventuale immanenza nell'assetto processuale preesistente alla legge n. 69/2009 di un principio generale che imponesse, e non solo consentisse, al giudice di procedere alla regolarizzazione delle situazioni irregolari. Di tale questione, invero, si occuparono le Sezioni Unite del 19 aprile 2010 n. 9217 (non seguite da Cass. 3700/2012 e 12686/2016), che, infatti, ebbero ad oggetto la diversa fattispecie di invalida costituzione in giudizio della persona incapace, inabilitata ed assistita dal curatore e non ipotesi di procura alle liti irregolare (così, Sez. L, Sentenza n. 30245/2017 cit.). Б E' pur vero che nel panorama giurisprudenziale si registra anche qualche affermazione dissonante, come Sez. 1, Sentenza n. 22559 del 04/11/2015 Rv. 637657 ove si afferma che l'art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica introdotta dall'art. 46 della I. n. 69 del 2009), trova applicazione anche nel caso di vizio della procura alle liti e va interpretato, anche alla luce della novella, nel senso che il giudice è tenuto a promuovere la sanatoria del vizio, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa. Ma, se si legge per esteso la sentenza, si noterà che tale precedente non vale a porre in discussione l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, perché, come ben sottolineato dal Procuratore Generale in sede di discussione, quel precedente si fonda su un inappropriato richiamo alle sezioni unite (sentenza n. 28337/2011) intervenute nella predetta composizione non già per dirimere un contrasto a affermare una questione di massima, ma unicamente per la natura del giudizio (trattavasi infatti di procedimento disciplinare riguardante avvocati) e per giunta regolato dal nuovo art. 182 cpc. e senza mai prendere posizione si badi bene sulla applicazione della sanatoria riguardante la procura alle cause anteriori all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla I. n. 69 del 2009. Appare dunque palese l'errore di diritto commesso dal giudice di appello che ha ritenuto di utilizzare del tutto semplicisticamente il meccanismo della sanatoria dell'art. 182 cpc nuova versione in una ipotesi di asserita falsità della procura per il giudizio di appello (cioè di potenziale inesistenza della procura) senza porsi non solo il problema dell'applicazione o meno del nuovo testo dell'art. 182 cpc alla fattispecie in esame (riguardante un giudizio ante 2009), ma soprattutto, quello della operatività in campo processuale, della ratifica con efficacia retroattiva. Si impone allora la cassazione della sentenza affinché il giudice di rinvio, sulla scorta dei citati principi di diritto, riconsideri la rilevanza della querela di falso proposta dagli appellati (odierni ricorrenti) traendone, quindi, le opportune conclusioni sulla ammissibilità dell'appello (in cui si sostanza l'interesse degli appellati-odierni ricorrenti). Resta logicamente assorbito l'esame del quarto motivo. Il giudice di rinvio, che si individua nel medesimo Tribunale in persona di diverso magistrato, provvederà all'esito anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso e dichiara assorbito il quarto;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato. Roma, 8.1. 2019. Il Presidente Il Cons. estensore Juno lj 11 Funzionario Gradiz io VI NERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 29 MAR. 2019 Il Funzionario Gia Valor NERI