Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2019, n. 08933
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Sentenza 29 marzo 2019

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Il principio secondo il quale gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio instaurato anteriormente all'entrata in vigore della riforma dell'art. 182 c.p.c., introdotta con la l. n. 69 del 2009, aveva ritenuto inammissibile, per difetto di interesse ad agire, la querela di falso proposta dagli appellati avverso la procura alle liti rilasciata dall'appellante, sul presupposto che, in secondo grado, detta procura fosse stata validamente rinnovata, con efficacia retroattiva, mediante conferimento di nuovo mandato).

Il nuovo testo dell'art. 182, comma 2, c.p.c., introdotto dalla l. n. 69 del 2009, secondo cui il giudice, che rilevi la nullità della procura, assegna un termine per il rilascio della medesima procura o per la rinnovazione della stessa, non ha portata meramente interpretativa e non si applica, perciò, retroattivamente, atteso il tenore testuale fortemente innovativo della norma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2019, n. 08933
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8933
    Data del deposito : 29 marzo 2019

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