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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/03/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1034/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 12.07.2024 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
, (c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Potenza alla Via Crispi n.33 presso lo studio dell'Avv.
D'ECCLESIIS MARIO RAFFAELE da cui è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di opposizione,
-OPPONENTE-
E
c.f. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via CP_1 P.IVA_2
Petrarca n. 93/2 presso lo studio dell'Avv. CALZOLARI ISABELLA, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce al decreto ingiuntivo n. 659;
-OPPOSTO-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
ha proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 659/2016, emesso in data 27.07.2016, munito di formula esecutiva in data 25.010.2017, con cui gli veniva ingiunto di pagare in favore di la somma di € 303.514,07, oltre CP_1
interessi e spese del procedimento monitorio, sulla base di fatture insolute per la somministrazione di gas relativa all'utenza condominiale n. 505361726126.
1
Sulla base del titolo monitorio, non opposto, l' ha notificato atto di CP_1
precetto, in data 21/03/18, per l'importo di euro 312.061,47.
Il ha, dunque, proposto la presente opposizione deducendo, Parte_1
preliminarmente, a giustificazione della tardività della stessa, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, giacché effettuata nei confronti di soggetto privo di potere di rappresentanza essendo avvenuta nelle mani di un collaboratore dell'ex amministratore del tale , quando era già in carica il Parte_1 Persona_1
nuovo ed attuale amministratore (nominato già con verbale Controparte_2
del 10.06.2015).
Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della pretesa opposta, per aver i condomini versato una somma addirittura maggiore di quella ingiunta chiedendo, pertanto, di essere autorizzato alla chiamata in causa del precedente amministratore di condominio, . Ha chiesto, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo Controparte_3
opposto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione CP_1
poiché tardiva;
l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo;
l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria delle spese di lite. Ha chiesto, altresì, in subordine, accertarsi l'ulteriore credito maturato, medio tempore, nei confronti del condominio, aumentato ad €
320.903,35 per l'emissione di altre fatture rimaste impagate.
Respinta l'istanza per la chiamata in causa del terzo (osservandosi, con ordinanza del 13.12.2019 che “nel caso di specie, la chiamata in causa del terzo non configuri un'ipotesi di litisconsorzio necessario, determinando, piuttosto, un ampliamento del thema decidendum, incompatibile con le esigenze di economia processuale”), la causa dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
**************
§1. Sull'ammissibilità dell'opposizione.
Come noto, l'art. 650 cod. proc. civ. consente all'intimato di proporre opposizione, ancorché sia decorso il termine fissato dall'art. 641 cod. proc. civ., “se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per
2
caso fortuito o forza maggiore” e purché non siano decorsi più di dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
A parere della scrivente, nella fattispecie in esame, ricorrono tutti gli elementi richiesti dalla norma per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
Il condominio, in particolare, ha dedotto di non aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo per essere stato lo stesso notificato ad un collaboratore del Sig. ER
, ex amministratore del Condominio non più in carica, che ha omesso di
[...]
comunicarlo all'attuale amministratore, già con verbale del Controparte_2
10.06.2015.
In proposito deve rilevarsi che l'opposizione tardiva può essere proposta, in primo luogo, nell'ipotesi di mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa dell'irregolarità della notificazione, ossia tutte le volte che siano state violate le norme che regolano la notificazione degli atti processuali anche se in ipotesi non produttive della nullità della notificazione ai sensi dell'art. 160.
Ebbene, nella specie, la notificazione del decreto ingiuntivo è sicuramente nulla per essere stata effettuata nei confronti di soggetto ormai privo di potere di rappresentanza dell'ente gestorio, circostanza documentalmente provata e non contestata, non potendo comprimere il diritto di difesa del il fatto che Parte_1
l'ex amministratore abbia continuato ad agire come se fosse ancora in carica.
Né può avere importanza la circostanza che il , per il tramite del nuovo Parte_1
amministratore, avesse avuto conoscenza dell'esistenza del decreto ingiuntivo già in data 22.11.2017 (cfr. comunicazione pec allegata dall'opposta), essendo già decorso il termine per proporre un'opposizione tempestiva e per l'assenza di ulteriori termini prescritti dall'art. 650 cod. proc. civ.
Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, infatti, l'ingiunto deve fornire prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche della «non tempestività» della conoscenza stessa, ossia dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva (Cass. II, n. 19938/2020;Cass. III, n. 6165/2020; Cass.S.U., n.
9938/2005).
Nel caso in esame, il termine per proporre opposizione tempestiva scadeva in data
3
06.10.2016 (considerando 40 giorni dalla notifica irregolare) per cui la circostanza che il già avesse conoscenza dell'esistenza del decreto alla data del Parte_1
27.11.2017 non prova, chiaramente, che questi potesse avanzare un'opposizione tempestiva.
L'opposizione tardiva va dichiarata, pertanto, ammissibile, non prescrivendo la disciplina normativa ulteriori condizioni.
§2. Nel merito.
Ciò posto, l'opposizione va rigettata nel merito.
Invero, il ha contestato solo genericamente l'avversa pretesa Parte_1
deducendone l'infondatezza “essendo supportata da mero estratto conto, probabilmente sufficiente per l'emissione del provvedimento monitorio, ma non certo nella fase a cognizione piena, tanto più che gli atti a supporto della pretesa medesima sono di esclusiva provenienza e formazione della stessa assunta creditrice e si ignora se il quantum è relativo a consumi effettivi o forfetari”.
La principale difesa del verte, infatti, sulla circostanza che il Parte_1
precedente amministratore, , si è appropriato indebitamente delle Persona_1
somme versate dai condomini, sicuramente sufficienti a soddisfare la pretesa della società opposta. non pagando i creditori dell'ente.
Dovendosi ribadire in questa sede l'inammissibilità della chiamata in causa dell'ex amministratore, richiesta dal condominio, essendo l'accertamento della sua responsabilità, per appropriazione indebita delle quote regolarmente versate dai condomini, questione avulsa dall'oggetto del presente giudizio, l'opposizione non può che essere rigettata.
Cont A riguardo, si ritiene che l' abbia dato sufficiente prova dell'esistenza del credito ingiunto mediante la documentazione prodotta (fatture e attestazioni di consumo provenienti dal Distributore Italgas Reti S.p.A.) non specificamente contestate dal opponente. Parte_1
Il condominio, peraltro, nell'approvazione dei rendiconti relativi alla gestione del precedente amministratore per gli esercizi 1/07/2012 – 30/06/2013; 1/07/2013 –
30/06/2014; 1/07/2014 – 30/06/2015, ha riconosciuto l'esistenza di una passività per mancato pagamento “delle rate del gas da riscaldamento, per ulteriori €
303.515,0, come da estratto conto” (cfr. pag. 5 citazione).
4
Pertanto, considerato che nei contratti di somministrazione la misurazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, la contestazione assolutamente generica da parte del (che non ha Parte_1
dedotto né l'eccessività degli stessi, né il mancato funzionamento del contatore, né ulteriori elementi incidenti sul quantum preteso) non può che determinare il rigetto dell'opposizione.
La particolare vicenda che ha interessato il (il cui precedente Parte_1
amministratore si è verosimilmente appropriato delle somme versate dai condomini, continuando ad agire per conto del pur dopo l'intervenuta Parte_1
revoca – come attestato anche dalla documentazione prodotta dall'opposta – ragione per cui ha evidentemente omesso di comunicare la notifica del decreto ingiuntivo qui opposto) giustifica, a parere della scrivente, l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio di opposizione.
PQM
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
659/2016 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Potenza, il 24.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1034/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 12.07.2024 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
, (c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Potenza alla Via Crispi n.33 presso lo studio dell'Avv.
D'ECCLESIIS MARIO RAFFAELE da cui è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di opposizione,
-OPPONENTE-
E
c.f. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via CP_1 P.IVA_2
Petrarca n. 93/2 presso lo studio dell'Avv. CALZOLARI ISABELLA, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce al decreto ingiuntivo n. 659;
-OPPOSTO-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
ha proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 659/2016, emesso in data 27.07.2016, munito di formula esecutiva in data 25.010.2017, con cui gli veniva ingiunto di pagare in favore di la somma di € 303.514,07, oltre CP_1
interessi e spese del procedimento monitorio, sulla base di fatture insolute per la somministrazione di gas relativa all'utenza condominiale n. 505361726126.
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Sulla base del titolo monitorio, non opposto, l' ha notificato atto di CP_1
precetto, in data 21/03/18, per l'importo di euro 312.061,47.
Il ha, dunque, proposto la presente opposizione deducendo, Parte_1
preliminarmente, a giustificazione della tardività della stessa, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, giacché effettuata nei confronti di soggetto privo di potere di rappresentanza essendo avvenuta nelle mani di un collaboratore dell'ex amministratore del tale , quando era già in carica il Parte_1 Persona_1
nuovo ed attuale amministratore (nominato già con verbale Controparte_2
del 10.06.2015).
Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della pretesa opposta, per aver i condomini versato una somma addirittura maggiore di quella ingiunta chiedendo, pertanto, di essere autorizzato alla chiamata in causa del precedente amministratore di condominio, . Ha chiesto, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo Controparte_3
opposto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione CP_1
poiché tardiva;
l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo;
l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria delle spese di lite. Ha chiesto, altresì, in subordine, accertarsi l'ulteriore credito maturato, medio tempore, nei confronti del condominio, aumentato ad €
320.903,35 per l'emissione di altre fatture rimaste impagate.
Respinta l'istanza per la chiamata in causa del terzo (osservandosi, con ordinanza del 13.12.2019 che “nel caso di specie, la chiamata in causa del terzo non configuri un'ipotesi di litisconsorzio necessario, determinando, piuttosto, un ampliamento del thema decidendum, incompatibile con le esigenze di economia processuale”), la causa dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
**************
§1. Sull'ammissibilità dell'opposizione.
Come noto, l'art. 650 cod. proc. civ. consente all'intimato di proporre opposizione, ancorché sia decorso il termine fissato dall'art. 641 cod. proc. civ., “se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per
2
caso fortuito o forza maggiore” e purché non siano decorsi più di dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
A parere della scrivente, nella fattispecie in esame, ricorrono tutti gli elementi richiesti dalla norma per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
Il condominio, in particolare, ha dedotto di non aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo per essere stato lo stesso notificato ad un collaboratore del Sig. ER
, ex amministratore del Condominio non più in carica, che ha omesso di
[...]
comunicarlo all'attuale amministratore, già con verbale del Controparte_2
10.06.2015.
In proposito deve rilevarsi che l'opposizione tardiva può essere proposta, in primo luogo, nell'ipotesi di mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa dell'irregolarità della notificazione, ossia tutte le volte che siano state violate le norme che regolano la notificazione degli atti processuali anche se in ipotesi non produttive della nullità della notificazione ai sensi dell'art. 160.
Ebbene, nella specie, la notificazione del decreto ingiuntivo è sicuramente nulla per essere stata effettuata nei confronti di soggetto ormai privo di potere di rappresentanza dell'ente gestorio, circostanza documentalmente provata e non contestata, non potendo comprimere il diritto di difesa del il fatto che Parte_1
l'ex amministratore abbia continuato ad agire come se fosse ancora in carica.
Né può avere importanza la circostanza che il , per il tramite del nuovo Parte_1
amministratore, avesse avuto conoscenza dell'esistenza del decreto ingiuntivo già in data 22.11.2017 (cfr. comunicazione pec allegata dall'opposta), essendo già decorso il termine per proporre un'opposizione tempestiva e per l'assenza di ulteriori termini prescritti dall'art. 650 cod. proc. civ.
Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, infatti, l'ingiunto deve fornire prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche della «non tempestività» della conoscenza stessa, ossia dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva (Cass. II, n. 19938/2020;Cass. III, n. 6165/2020; Cass.S.U., n.
9938/2005).
Nel caso in esame, il termine per proporre opposizione tempestiva scadeva in data
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06.10.2016 (considerando 40 giorni dalla notifica irregolare) per cui la circostanza che il già avesse conoscenza dell'esistenza del decreto alla data del Parte_1
27.11.2017 non prova, chiaramente, che questi potesse avanzare un'opposizione tempestiva.
L'opposizione tardiva va dichiarata, pertanto, ammissibile, non prescrivendo la disciplina normativa ulteriori condizioni.
§2. Nel merito.
Ciò posto, l'opposizione va rigettata nel merito.
Invero, il ha contestato solo genericamente l'avversa pretesa Parte_1
deducendone l'infondatezza “essendo supportata da mero estratto conto, probabilmente sufficiente per l'emissione del provvedimento monitorio, ma non certo nella fase a cognizione piena, tanto più che gli atti a supporto della pretesa medesima sono di esclusiva provenienza e formazione della stessa assunta creditrice e si ignora se il quantum è relativo a consumi effettivi o forfetari”.
La principale difesa del verte, infatti, sulla circostanza che il Parte_1
precedente amministratore, , si è appropriato indebitamente delle Persona_1
somme versate dai condomini, sicuramente sufficienti a soddisfare la pretesa della società opposta. non pagando i creditori dell'ente.
Dovendosi ribadire in questa sede l'inammissibilità della chiamata in causa dell'ex amministratore, richiesta dal condominio, essendo l'accertamento della sua responsabilità, per appropriazione indebita delle quote regolarmente versate dai condomini, questione avulsa dall'oggetto del presente giudizio, l'opposizione non può che essere rigettata.
Cont A riguardo, si ritiene che l' abbia dato sufficiente prova dell'esistenza del credito ingiunto mediante la documentazione prodotta (fatture e attestazioni di consumo provenienti dal Distributore Italgas Reti S.p.A.) non specificamente contestate dal opponente. Parte_1
Il condominio, peraltro, nell'approvazione dei rendiconti relativi alla gestione del precedente amministratore per gli esercizi 1/07/2012 – 30/06/2013; 1/07/2013 –
30/06/2014; 1/07/2014 – 30/06/2015, ha riconosciuto l'esistenza di una passività per mancato pagamento “delle rate del gas da riscaldamento, per ulteriori €
303.515,0, come da estratto conto” (cfr. pag. 5 citazione).
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Pertanto, considerato che nei contratti di somministrazione la misurazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, la contestazione assolutamente generica da parte del (che non ha Parte_1
dedotto né l'eccessività degli stessi, né il mancato funzionamento del contatore, né ulteriori elementi incidenti sul quantum preteso) non può che determinare il rigetto dell'opposizione.
La particolare vicenda che ha interessato il (il cui precedente Parte_1
amministratore si è verosimilmente appropriato delle somme versate dai condomini, continuando ad agire per conto del pur dopo l'intervenuta Parte_1
revoca – come attestato anche dalla documentazione prodotta dall'opposta – ragione per cui ha evidentemente omesso di comunicare la notifica del decreto ingiuntivo qui opposto) giustifica, a parere della scrivente, l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio di opposizione.
PQM
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
659/2016 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Potenza, il 24.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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