Ordinanza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, ordinanza 10/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1212 /2024
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro/Previdenza
Il G.O.T. dr.ssa Paola Gargano , all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento num. R.G.1212 /2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.LENTO FRANCO Parte_1 CodiceFiscale_1
RICORRENTE
nei confronti dell' Controparte_1 rappresentato e difeso dal funzionario dr. LAMANNA GIORGIO CP_1
RESISTENTE
Con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo depositato il 07/03/2024 parte ricorrente in epigrafe, ha convenuto in giudizio l' chiedendo che, fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento e all'art. 3 comma 3 L. n. 104/1992 negati in sede amministrativa.
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito, preliminarmente, la decadenza ai sensi dell'art. 42 CP_1
comma 3 D.L. n. 269/2003 convertito nella L. 24.11.2003 n. 236, poiché la visita di revisione è stata effettuata il 19/04/2023, con verbale notificato per compita giacenza in data 17/06/2023 (all 3 e 4).
Inoltre eccepiva che parte ricorrente era comunque a conoscenza della revoca della prestazione perchè l' ha comunicato in data 9/5/23 la riliquidazione della prestazione (all 5) e in data 19/5/23 CP_1
il successivo indebito (all 6, 7 e 8). Inoltre relativamente alla domanda di riconoscimento della situazione di Handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 eccepiva l'inesistenza della domanda di aggravamento.
Parte ricorrente all'udienza del 16.09.2024 rinunciava alla domanda relativa alla richiesta del riconoscimento dell'art. 3 comma 3 L. 104 del 1992.
Rilevato che parte ricorrente non ha comprovato la tempestiva proposizione della domanda giudiziale mentre l' ha prodotto copia della documentazione attestante l' avvenuta notifica all'indirizzo di CP_1
residenza della ricorrente - Reggio di Calabria - via Provinciale Pavigliana Vinco num. 128 - per
a seguito di regolare“Avviso di Giacenza” del 17.06.2023 .
Poiché la Cassazione ha osservato che, in caso di mancato recapito all'indirizzo del destinatario di un piego soggetto alla disciplina delle raccomandate “ordinarie” in applicazione “ non diretta ma analogica” della disciplina prevista per le “raccomandate AG” dall'art. 8 della legge 890/1982 - la notificazione “ si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza
…ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore”.
Rilevato che il ricorso è stato proposto il 07.03.2024, in data successiva ai sei mesi a decorrenti dal
27.06.2023, il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza .
Stante la dichiarazione di esenzione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c, compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Reggio Calabria, 10/02/2025
Il G.O.T.
Dr.ssa Paola Gargano