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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3185/2024 VG
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente difesi e rappresentati dall'avv. ZAMPIERI C.F._2
WILLIAM, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“1. La IA verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_1
2. La sig.ra manterrà la propria residenza presso l'abitazione di Via Passo Parte_1
Pordoi n. 1 a San Donà di Piave (Ve), con la IA , sino a quanto previsto al Persona_1
punto 6);
3. i genitori intendono prevedere i turni di responsabilità verso la IA con la massima flessibilità, considerando i desiderata della minore e gli impegni lavorativi, scolastici ed extra sia loro che della IA. Entrambi i genitori, indipendentemente dal fatto che la IA risieda presso di loro, provvederanno e si daranno reciproca assistenza in modo da assicurare e garantire che la IA possa frequentare la scuola e le attività extrascolastiche e sportive.
Durante le vacanze estive la IA trascorrerà quindici giorni consecutivi con ciascun genitore, in periodi da concordarsi entro il mese di giugno. La IA trascorrerà metà delle festività natalizie e pasquali con ciascun genitore, con alternanza annuale tra i genitori anche con riferimento ai giorni di Natale e Pasqua. Fatti ampiamente salvi i diversi accordi che di volta in volta i coniugi adotteranno tra di loro, assecondando quanto più possibile la volontà
e le richieste della IA;
4. il sig. corrisponderà alla sig. , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento della IA , la somma di € 350,00 mensili, entro e non oltre Persona_1
il 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo i canoni ISTAT annuali;
5. i sig.ri ed concorreranno nella misura del 50 % alle spese Parte_1 Parte_2
straordinarie che riguardano , secondo le regolamentazioni previste dal Persona_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, sia in ordine alla loro necessaria concertazione, che in ordine a quantum ed alle modalità di rimborso al genitore che se ne renderà anticipatario;
6. i coniugi, al fine di dare un nuovo assetto ai reciproci rapporti personali e patrimoniali, convengono che l'abitazione di Via Passo Pordoi n. 1 a San Donà di Piave, verrà posta in vendita ed il ricavato, al netto del saldo del mutuo, sarà diviso nella misura del 50% ciascuno;
7. il sig. si impegna, inoltre, a corrispondere le rate mensili del mutuo pari Parte_2
ad € 750,00 circa, sino alla sua estinzione prevista per il 10.07.2029, salvo la precedente vendita dell'immobile;
8. i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto dare/avere dipendente, connesso e comunque originato dal rapporto di coniugo e, dopo aver adempiuto al punto 6) delle condizioni di separazione, di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, a questi titoli, anche pro futuro;
9. i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio loro e della IA minore ”. Per_1
Per il Pubblico Ministero:
Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 30.07.2024, i coniugi esponevano di aver contratto matrimonio con rito concordatario a San Polo di Piave il 01.06.2008, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 6, Parte II, Serie A, anno 2008 del
Comune di San Polo di Piave;
che dalla loro unione era nata il [...], Persona_1
minore.
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda volta ottenere la pronuncia di separazione consensuale alle condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata in data 31.10.2024, fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Celebrata la suddetta mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di separazione consensuale merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative alla IA minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa.
Atto che le parti non si sono espresse sul punto, nulla si dispone sulle spese.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1. La IA verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_1
2. La sig.ra manterrà la propria residenza presso l'abitazione di Via Passo Parte_1
Pordoi n. 1 a San Donà di Piave (Ve), con la IA , sino a quanto previsto al Persona_1
punto 6);
3. i genitori intendono prevedere i turni di responsabilità verso la IA con la massima flessibilità, considerando i desiderata della minore e gli impegni lavorativi, scolastici ed extra sia loro che della IA. Entrambi i genitori, indipendentemente dal fatto che la IA risieda presso di loro, provvederanno e si daranno reciproca assistenza in modo da assicurare e garantire che la IA possa frequentare la scuola e le attività extrascolastiche e sportive.
Durante le vacanze estive la IA trascorrerà quindici giorni consecutivi con ciascun genitore, in periodi da concordarsi entro il mese di giugno. La IA trascorrerà metà delle festività natalizie e pasquali con ciascun genitore, con alternanza annuale tra i genitori anche con riferimento ai giorni di Natale e Pasqua. Fatti ampiamente salvi i diversi accordi che di volta in volta i coniugi adotteranno tra di loro, assecondando quanto più possibile la volontà
e le richieste della IA;
4. il sig. corrisponderà alla sig. , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento della IA , la somma di € 350,00 mensili, entro e non oltre Persona_1
il 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo i canoni ISTAT annuali;
5. i sig.ri ed concorreranno nella misura del 50 % alle spese Parte_1 Parte_2
straordinarie che riguardano , secondo le regolamentazioni previste dal Persona_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, sia in ordine alla loro necessaria concertazione, che in ordine a quantum ed alle modalità di rimborso al genitore che se ne renderà anticipatario;
6. i coniugi, al fine di dare un nuovo assetto ai reciproci rapporti personali e patrimoniali, convengono che l'abitazione di Via Passo Pordoi n. 1 a San Donà di Piave, verrà posta in vendita ed il ricavato, al netto del saldo del mutuo, sarà diviso nella misura del 50% ciascuno;
7. il sig. si impegna, inoltre, a corrispondere le rate mensili del mutuo pari Parte_2
ad € 750,00 circa, sino alla sua estinzione prevista per il 10.07.2029, salvo la precedente vendita dell'immobile;
8. i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto dare/avere dipendente, connesso e comunque originato dal rapporto di coniugo e, dopo aver adempiuto al punto 6) delle condizioni di separazione, di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, a questi titoli, anche pro futuro;
9. i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio loro e della IA minore;
Per_1
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese.
Venezia, 18 dicembre 2024
La Presidente estensore
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3185/2024 VG
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente difesi e rappresentati dall'avv. ZAMPIERI C.F._2
WILLIAM, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“1. La IA verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_1
2. La sig.ra manterrà la propria residenza presso l'abitazione di Via Passo Parte_1
Pordoi n. 1 a San Donà di Piave (Ve), con la IA , sino a quanto previsto al Persona_1
punto 6);
3. i genitori intendono prevedere i turni di responsabilità verso la IA con la massima flessibilità, considerando i desiderata della minore e gli impegni lavorativi, scolastici ed extra sia loro che della IA. Entrambi i genitori, indipendentemente dal fatto che la IA risieda presso di loro, provvederanno e si daranno reciproca assistenza in modo da assicurare e garantire che la IA possa frequentare la scuola e le attività extrascolastiche e sportive.
Durante le vacanze estive la IA trascorrerà quindici giorni consecutivi con ciascun genitore, in periodi da concordarsi entro il mese di giugno. La IA trascorrerà metà delle festività natalizie e pasquali con ciascun genitore, con alternanza annuale tra i genitori anche con riferimento ai giorni di Natale e Pasqua. Fatti ampiamente salvi i diversi accordi che di volta in volta i coniugi adotteranno tra di loro, assecondando quanto più possibile la volontà
e le richieste della IA;
4. il sig. corrisponderà alla sig. , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento della IA , la somma di € 350,00 mensili, entro e non oltre Persona_1
il 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo i canoni ISTAT annuali;
5. i sig.ri ed concorreranno nella misura del 50 % alle spese Parte_1 Parte_2
straordinarie che riguardano , secondo le regolamentazioni previste dal Persona_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, sia in ordine alla loro necessaria concertazione, che in ordine a quantum ed alle modalità di rimborso al genitore che se ne renderà anticipatario;
6. i coniugi, al fine di dare un nuovo assetto ai reciproci rapporti personali e patrimoniali, convengono che l'abitazione di Via Passo Pordoi n. 1 a San Donà di Piave, verrà posta in vendita ed il ricavato, al netto del saldo del mutuo, sarà diviso nella misura del 50% ciascuno;
7. il sig. si impegna, inoltre, a corrispondere le rate mensili del mutuo pari Parte_2
ad € 750,00 circa, sino alla sua estinzione prevista per il 10.07.2029, salvo la precedente vendita dell'immobile;
8. i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto dare/avere dipendente, connesso e comunque originato dal rapporto di coniugo e, dopo aver adempiuto al punto 6) delle condizioni di separazione, di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, a questi titoli, anche pro futuro;
9. i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio loro e della IA minore ”. Per_1
Per il Pubblico Ministero:
Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 30.07.2024, i coniugi esponevano di aver contratto matrimonio con rito concordatario a San Polo di Piave il 01.06.2008, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 6, Parte II, Serie A, anno 2008 del
Comune di San Polo di Piave;
che dalla loro unione era nata il [...], Persona_1
minore.
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda volta ottenere la pronuncia di separazione consensuale alle condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata in data 31.10.2024, fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Celebrata la suddetta mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di separazione consensuale merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative alla IA minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa.
Atto che le parti non si sono espresse sul punto, nulla si dispone sulle spese.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1. La IA verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_1
2. La sig.ra manterrà la propria residenza presso l'abitazione di Via Passo Parte_1
Pordoi n. 1 a San Donà di Piave (Ve), con la IA , sino a quanto previsto al Persona_1
punto 6);
3. i genitori intendono prevedere i turni di responsabilità verso la IA con la massima flessibilità, considerando i desiderata della minore e gli impegni lavorativi, scolastici ed extra sia loro che della IA. Entrambi i genitori, indipendentemente dal fatto che la IA risieda presso di loro, provvederanno e si daranno reciproca assistenza in modo da assicurare e garantire che la IA possa frequentare la scuola e le attività extrascolastiche e sportive.
Durante le vacanze estive la IA trascorrerà quindici giorni consecutivi con ciascun genitore, in periodi da concordarsi entro il mese di giugno. La IA trascorrerà metà delle festività natalizie e pasquali con ciascun genitore, con alternanza annuale tra i genitori anche con riferimento ai giorni di Natale e Pasqua. Fatti ampiamente salvi i diversi accordi che di volta in volta i coniugi adotteranno tra di loro, assecondando quanto più possibile la volontà
e le richieste della IA;
4. il sig. corrisponderà alla sig. , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento della IA , la somma di € 350,00 mensili, entro e non oltre Persona_1
il 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo i canoni ISTAT annuali;
5. i sig.ri ed concorreranno nella misura del 50 % alle spese Parte_1 Parte_2
straordinarie che riguardano , secondo le regolamentazioni previste dal Persona_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, sia in ordine alla loro necessaria concertazione, che in ordine a quantum ed alle modalità di rimborso al genitore che se ne renderà anticipatario;
6. i coniugi, al fine di dare un nuovo assetto ai reciproci rapporti personali e patrimoniali, convengono che l'abitazione di Via Passo Pordoi n. 1 a San Donà di Piave, verrà posta in vendita ed il ricavato, al netto del saldo del mutuo, sarà diviso nella misura del 50% ciascuno;
7. il sig. si impegna, inoltre, a corrispondere le rate mensili del mutuo pari Parte_2
ad € 750,00 circa, sino alla sua estinzione prevista per il 10.07.2029, salvo la precedente vendita dell'immobile;
8. i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto dare/avere dipendente, connesso e comunque originato dal rapporto di coniugo e, dopo aver adempiuto al punto 6) delle condizioni di separazione, di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, a questi titoli, anche pro futuro;
9. i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio loro e della IA minore;
Per_1
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese.
Venezia, 18 dicembre 2024
La Presidente estensore
Dott.ssa Lisa Micochero