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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5841/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.4.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5841/2023 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Antonio Cantile Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rapp. Controparte_1
e dif. come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
1
Il ricorrente in epigrafe ha dedotto:
“- Che in data 29/06/2016, il ricorrente a seguito di cessazione del rapporto di lavoro intrattenuto con il “SUOLIFICIO BB S.R.L.”, ha inoltrato domanda di disoccupazione
NASpI n. 6037712100075 al fine di ottenere i benefici previsti dalla normativa vigente;
- che il ricorrente, all'atto della domanda, era nelle condizioni di fatto e di diritto contemplate dalla normativa (1. Almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
2. stato di disoccupazione involontario (CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – cfr C2/storico allegato 3. Almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda): tant'è che con provvedimento del 19/10/2016 la prefata prestazione è stata accolta con decorrenza dal 03/07/2016;
- che, nelle more, la liquidazione della Naspi de qua è stata sospesa, per effetto di verifiche ispettive sulla regolarità dei rapporti di lavoro in precedenza intrattenuti dal ricorrente;
- che con provvedimento n. 16124426 del 13/07/2021, l' sulla scorta delle risultanze del CP_1
verbale ispettivo n. 2000.29/01/2015.0029203, ha revocato la prestazione ASPI n. CP_1
6037614000135 presentata in data 22/10/2013 (cfr allegato);
- che con provvedimento del 13/07/2021 l' ha richiesto, quindi, la ripetizione delle CP_1
somme fruite a titolo di ASPI n. 6037614000135, per il periodo dal 23/10/2013 al 23/06/2014, pari ad € 8.048,79 (cfr pagamenti allegati);
- che, in pari data, l' ha provveduto alla liquidazione della Naspi n. 6037712100075 CP_1
del
29/06/2016 mentre non ha provveduto alla sua erogazione. Ed infatti, nonostante il ricorrente non abbia ricevuto alcun importo a titolo di Naspi, nell'estratto conto contributivo la prestazione de qua risulta essere stata liquidata;
- che, nella realtà, l' ha trattenuto l'importo della Naspi n. 6037712100075 del CP_1
29/06/2016, a compensazione dell'indebito previdenziale del 13/07/2021;
2 - che analizzando gli importi trattenuti dall' a titolo di Naspi n. 6037712100075 con CP_1
l'importo da restituire a titolo di indebito previdenziale, si palesa che l previdenziale CP_2
ha trattenuto una somma assai maggiore rispetto a quella che avrebbe dovuto trattenere;
- che, nello specifico, a fronte di € 8.048,79 richiesti nell'indebito del 13/07/2021, l' ha CP_1 trattenuto l'importo complessivo di € 15.223,00 (€8.796,06 anno 2016 ed € 6.427,89 anno
2017) a titolo di Naspi n. 6037712100075 per il periodo dal 03/07/2016 al 08/05/2017, come si evince dall'estratto conto certificativo allegato al presente ricorso e che forma parte integrante di esso;
- che il ricorrente ha diritto, quindi, alla ripetizione di € 7.174,21 a titolo di Naspi n.
6037712100075 indebitamente trattenute dall' CP_1
- che il ricorrente era nelle condizioni di legge per poter beneficiare della Naspi n.
6037712100075, come testimoniato dall'estratto conto contributivo nonché dal C2 storico del collocamento;
- che è interesse del sig. ottenere la ripetizione delle somme Parte_1
indebitamente trattenute dall'Ente sulla Naspi n. 6037712100075, pari ad € 7.174,21, essendo nei termini di legge per poterli richiedere ex art. 2033 c.c.”.
Egli, dunque, ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“1. in via principale, accertata la maggior trattenuta operata dall' sull'indennità Naspi CP_1
n. 6037712100075 del 29/06/2016 (€ 15.223,00 in luogo ad € 8.048,79 previsti) come in narrativa specificato, dichiarare il diritto del ricorrente alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall sulla prestazione Naspi n. 6037712100075, pari ad € CP_1
7.174,21, così come documentato per tabulas dall'estratto conto contributivo;
2. per effetto di tale declaratoria, condannare l' , in persona del Controparte_3 presidente p.t., alla ripetizione di € 7.174,21 a titolo di Naspi n. 6037712100075 del
29/06/2016, indebitamente trattenute, come in narrativa specificato, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3. condannare il convenuto , anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alle Controparte_3
spese di lite, da liquidarsi con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario per averne fatto anticipo ai sensi del DM 55/2014”.
L' si è costituito in giudizio e ha contestato le pretese attoree, concludendo per il rigetto CP_1
del ricorso.
3 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dalla richiesta di pagamento della differenza tra quanto compensato in via amministrativa dall' in virtù del CP_1
provvedimento n. 16124426 del 13/07/2021 con cui l'ente, sulla scorta delle risultanze del verbale ispettivo n. .2000.29/01/2015, ha revocato la prestazione ASPI n. CP_1
6037614000135 e quanto spettante al ricorrente a titolo di prestazione NASPI n.
6037712100075, la quale è stata liquidata, ma non erogata dall' . Al Controparte_3
riguardo, occorre evidenziare che parte ricorrente non contesta l'obbligo di restituzione della prestazione ASPI e il diritto di compensazione in via amministrativa esercitato dall' , nonché la legittimità di tale procedura. Ciò che è in contestazione è il quantum CP_1
della trattenuta operata dall' e il conseguente diritto alla corresponsione della CP_1 differenza tra quanto spettante a titolo di NASPI e quanto l' avrebbe potuto CP_1
compensare.
Nello specifico, lo asserisce che l'importo da erogare a titolo di NASPI, per il Pt_1
periodo dal 03/07/2016 al 08/05/2017, è pari ad euro 15.223,00 ovvero euro 8.796,06 per l'anno 2016 ed euro 6.427,89 per l'anno 2017, come si evince dall'estratto contributivo rilasciato dall' . CP_1
A fronte del recupero della prestazione ASPI n. 6037614000135 per il periodo dal
23/10/2013 al 23/06/2014, pari ad euro 8.048,79, pertanto, allo stesso sarebbe dovuto l'importo residuo di euro 7.174,21.
Ebbene, al cospetto di tali deduzioni l' ha eccepito che la prestazione NASPI in esame CP_1
è stata riconosciuta per un periodo da indennizzare dal 03.07.2016 al 08.05.2016 con un utile di 305 giorni e per un credito di euro 6.930,38 netti. L' ha, altresì, precisato che CP_1
tale calcolo deriva dal flusso contributivo registrato nel periodo degli ultimi quattro anni
4 dalla data di cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze del SUOLIFICIO BB S.R.L., avvenuta in data 25.06.2016.
Inoltre, l' ha eccepito che l'importo di euro 15.223,00 non rappresenta quanto CP_1
spettante allo a titolo di NASPI, bensì le retribuzioni imponibili a titolo Pt_1
previdenziale ed ha indicato nella memoria difensiva il relativo calcolo:
“Periodo Naspi: dal 03/07/2016 al 08/05/2017 per complessivi giorni 305;
N.ro settimane lavoro ultimo quadriennio: 86;
Totale retribuzione ultimo quadriennio: euro 29.095,00;
Indennità totale (lorda): euro 9.000,50;
Indennita totale (al netto IRPEF): euro 6.930,38
Importo recuperato su indebito: euro 6.930,38
Residuo indebito: euro 1.118,41”.
Secondo il calcolo operato dall' , dunque, addirittura l'ente sarebbe creditore di un CP_1
residuo importo di euro 1.118,41 a titolo di indebito.
Tanto premesso, le doglianze attoree risultano infondate, in quanto lo non ha fornito Pt_1
la prova su di esso gravante del diritto alla somma vantata e del carattere parziale dell'indebito. Sul punto, è opportuno rammentare che le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono di recente pronunciate, nel senso che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228). Tale principio per la sua portata generale, riguarda anche l'indebito assistenziale.
Nel caso di specie, dunque, sarebbe stato onere del ricorrente fornire la prova del diritto alla somma residua risultante dopo la compensazione operata dall' . Tuttavia, innanzitutto, CP_1
è documentalmente provato nonché incontestato, che l' ha corrisposto l'importo netto CP_1
5 di euro 8.048,79 a titolo di prestazione ASPI n. 6037614000135 per il periodo dal
23/10/2013 al 23/06/2014. Allo stesso tempo, l' ha fornito il calcolo della liquidazione CP_1
della NASPI pari all'importo netto di euro 6.930,38.
In presenza di tali circostanze, pertanto, il ricorrente non ha fornito la prova dell'erroneità del calcolo operato dall' limitandosi a dedurre che quello indicato nell'estratto CP_1
contributivo dall' rappresenta l'importo liquidato. A ben vedere, quello indicato CP_1 nell'estratto contributivo non rappresenta quanto spetterebbe al ricorrente a titolo di NASPI, ma la retribuzione utilizzata come calcolo per la contribuzione figurativa.
Non risultano allegati, dunque, i motivi in base ai quali gli importi erogati dall' sono CP_1
errati.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 23057/2017) “invero, in base ai consolidati principi valevoli in materia di ripartizione degli oneri di allegazione e prova del rapporto obbligatorio (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015), il creditore che agisce in giudizio per l'inadempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
che pure nel caso in cui deduca non l'inadempimento dell'obbligazione ma un inesatto adempimento (ovvero un parziale inadempimento), anche sotto il profilo della misura della prestazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento;
che l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento sotto il profilo quantitativo postula l'indicazione del dovuto, talchè
l'avente diritto ha l'onere di allegare - anche per dimostrare l'interesse ad agire - di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato;
mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta”.
Al contempo, risulta infondata la censura secondo cui l'indebito sarebbe stato richiesto al lordo e non al netto;
ciò in quanto l' ha provato che la compensazione è avvenuta al CP_1
netto del pagamento dell'IRPEF.
6 Del pari, non possono essere accolte le richieste contenute nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 14.4.2025 dal ricorrente, poiché vertono su di un ipotetico e futuro ricorso giurisdizionale.
Le spese di lite non sono dovute in considerazione della rituale dichiarazione di esenzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese.
Aversa, 14.4.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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