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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/11/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il dott. NE CH LE, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 26.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2859/2024 R.G.
tra
nata il [...] rapp.ta e difesa dall'avv. Rosina Paola Dara Parte_1
ricorrente ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 12.11.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato al riconoscimento della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile di cui agli artt.
12 e 13 legge 118/1971; che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, argomentava per CP_1
l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Veniva disposta nuova CTU medico-legale.
Lette le note scritte sostitutive di udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984,
n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente 1 ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, il presente ricorso è ammissibile, essendo infondate le eccezioni sollevate dall' CP_1
Infatti, in primo luogo, l'istante ha espresso dichiarazione di dissenso in data 21.10.2024, entro il termine di trenta giorni concessi dal giudice con provvedimento del 08.10.2024 e ha depositato l'odierno ricorso in opposizione il 12.11.2024, nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso.
In secondo luogo, il ricorrente ha tempestivamente proposto domanda di accertamento tecnico preventivo, in quanto il verbale -conclusivo della procedura amministrativa da lui avviata- è datato 29.11.2023, mentre la domanda giudiziale è stata proposta in data 26.02.2024, nel termine di sei mesi previsto dall'art. 42 co. 3 l.
326/2003.
Venendo al merito, si osserva che l'art. 12 legge 11 febbraio 1971 n. 118 dispone che la pensione di inabilità civile sia concessa ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, mentre l'art. 13 della legge cit. prevede che sia riconosciuto l'assegno di invalidità civile agli invalidi civili, che non svolgono attività lavorativa, di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito.
Orbene, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott.ssa Per_1
concordando con il giudizio espresso dal CTU della prima fase, ha affermato che la ricorrente è
[...] affetta, sin dalla proposizione della domanda amministrativa “dalle seguenti patologie , a cui va attribuita la seguente percentualizzazione: La spondilodiscoartrosi con la coxartrosi bilaterale grave, in obesa, nel complesso determinano un impegno funzionale nella deambulazione, valutabile con il 35% (cod 7010 ); La periatrite scapolo omerale bilaterale con calcificazioni
e senza lesioni tendinee, secondo analogia e proporzionalita' pari al 20% (cod.7208).; Il disturbo ansioso depressivo reattivo
(cod.2204 -10% e cod.2207 -15% in concorrenza) pari al 20% ; L'insufficienza aortica di grado lieve e mitralica di grado moderato con atrio sx, e sezione destre nei limiti , buona funzionalita' destra, FE del 48%, sec il cod 6441 è valutabile con la percentuale del 20%”, specificando che le stesse non risultano di entità tale da determinare la concessione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge n. 118/71 (a tal fine occorrendo una invalidità pari o
2 superiore al 74%) o della pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge cit. (che presuppone la totale inabilità della parte), riducendone invece la capacità lavorativa in misura pari al 67%.
Il CTU, inoltre, ha riscontrato le osservazioni avanzate dalla parte ricorrente, nella parte in cui quest'ultima ha lamentato la mancata valutazione delle certificazioni mediche successive al deposito del ricorso e depositate nel fascicolo telematico, dalle quali risulta una “depressione maggiore ricorrente con attacchi di panico, vertigini e turbe dell'equilibrio, osteoporosi, coxartrosi, gonartrosi spondilosi lombo- sacrale con insufficienza venosa arti inferiori e cervicalgia e lombalgia” , nonché gli “esiti della terapia effettuata dalla quale sono derivati effetti collaterali analiticamente riportati nei certificati” (testualmente “22.04.2021: certificato medico Centro di Salute Mentale Sedute psicoterapiche di sostegno 16.01.2024: Certificato Fisiatra Dott. Per_2
Coxartrosi bilaterale grave, gonartrosi bilaterale… 18.01.2024: Dipartimento Salute Mentale di Soverato Disturbo
[...] ansioso-depressivo reattivo a problemi familiari…nonché i certificati del 28.11.2024, 02.01.2025, 18.02.2025,
24.10.2024 e del 17.03.2025). Ha lamentato inoltre, che “la determinazione delle singole percentuali di invalidità non corrisponde all'effettivo grado di invalidità e della gravità della malattia”.
Orbene, il CTU ha puntualmente evidenziato che:
- dalla nuova documentazione successiva al ricorso e depositata nel fascicolo telematico non emerge “una depressione maggiore ricorrente” , in quanto la certificazione del 18.01.2024 attesta la presenza di “Disturbo ansioso- depressivo reattivo a problemi familiari”, la certificazione del 22.04.2021 riporta che la ricorrente “esegue sedute psicoterapeutiche di sostegno da gennaio a tutt'oggi”, mentre la documentazione rilasciata dal Consultorio familiare di Cropani, datata 23.11.2020, rappresenta solo che la ricorrente ivi si era recata “per accertamenti sanitari”;
-la documentazione citata dal ricorrente (22.04.2021: certificato medico Centro di Salute Mentale Sedute psicoterapiche di sostegno 16.01.2024: Certificato Fisiatra Dott. Coxartrosi bilaterale grave, gonartrosi bilaterale… Persona_2
18.01.2024: Dipartimento Salute Mentale di Soverato Disturbo ansioso-depressivo reattivo a problemi familiari) non attesta alcun effetto collaterale (cfr. allegato “Riscontro alle osservazioni del legale avv. Dara su bozza Pt_1
).
[...]
Quanto alla ulteriore documentazione prodotta (cfr. certificati medici del 28.11.2024, 02.01.2025,
18.02.2025, 24.10.2024 e del 17.03.2025, cfr. “Bianco Ramona nuova documentazione” e “visita neurochirurgica Bianco” depositata il 15.04.2025), sebbene non specificamente valutata nell'elaborato peritale, essa non si rivela idonea a modificare le conclusioni cui è giunto il consulente d'ufficio, in quanto dall'esame della stessa non si evincono (né sono stati specificamente dedotti dalla ricorrente) nuovi elementi diversi da quelli già valutati dal CTU, le cui conclusioni questo giudice condivide in quanto immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante.
Per le ragioni che precedono, il ricorso non può essere accolto.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' CP_1
3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso.
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Catanzaro, li 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
NE CH LE
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. M.O.T. nominato con D.M. Persona_3
22/10/2024
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il dott. NE CH LE, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 26.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2859/2024 R.G.
tra
nata il [...] rapp.ta e difesa dall'avv. Rosina Paola Dara Parte_1
ricorrente ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 12.11.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato al riconoscimento della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile di cui agli artt.
12 e 13 legge 118/1971; che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, argomentava per CP_1
l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Veniva disposta nuova CTU medico-legale.
Lette le note scritte sostitutive di udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984,
n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente 1 ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, il presente ricorso è ammissibile, essendo infondate le eccezioni sollevate dall' CP_1
Infatti, in primo luogo, l'istante ha espresso dichiarazione di dissenso in data 21.10.2024, entro il termine di trenta giorni concessi dal giudice con provvedimento del 08.10.2024 e ha depositato l'odierno ricorso in opposizione il 12.11.2024, nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso.
In secondo luogo, il ricorrente ha tempestivamente proposto domanda di accertamento tecnico preventivo, in quanto il verbale -conclusivo della procedura amministrativa da lui avviata- è datato 29.11.2023, mentre la domanda giudiziale è stata proposta in data 26.02.2024, nel termine di sei mesi previsto dall'art. 42 co. 3 l.
326/2003.
Venendo al merito, si osserva che l'art. 12 legge 11 febbraio 1971 n. 118 dispone che la pensione di inabilità civile sia concessa ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, mentre l'art. 13 della legge cit. prevede che sia riconosciuto l'assegno di invalidità civile agli invalidi civili, che non svolgono attività lavorativa, di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito.
Orbene, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott.ssa Per_1
concordando con il giudizio espresso dal CTU della prima fase, ha affermato che la ricorrente è
[...] affetta, sin dalla proposizione della domanda amministrativa “dalle seguenti patologie , a cui va attribuita la seguente percentualizzazione: La spondilodiscoartrosi con la coxartrosi bilaterale grave, in obesa, nel complesso determinano un impegno funzionale nella deambulazione, valutabile con il 35% (cod 7010 ); La periatrite scapolo omerale bilaterale con calcificazioni
e senza lesioni tendinee, secondo analogia e proporzionalita' pari al 20% (cod.7208).; Il disturbo ansioso depressivo reattivo
(cod.2204 -10% e cod.2207 -15% in concorrenza) pari al 20% ; L'insufficienza aortica di grado lieve e mitralica di grado moderato con atrio sx, e sezione destre nei limiti , buona funzionalita' destra, FE del 48%, sec il cod 6441 è valutabile con la percentuale del 20%”, specificando che le stesse non risultano di entità tale da determinare la concessione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge n. 118/71 (a tal fine occorrendo una invalidità pari o
2 superiore al 74%) o della pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge cit. (che presuppone la totale inabilità della parte), riducendone invece la capacità lavorativa in misura pari al 67%.
Il CTU, inoltre, ha riscontrato le osservazioni avanzate dalla parte ricorrente, nella parte in cui quest'ultima ha lamentato la mancata valutazione delle certificazioni mediche successive al deposito del ricorso e depositate nel fascicolo telematico, dalle quali risulta una “depressione maggiore ricorrente con attacchi di panico, vertigini e turbe dell'equilibrio, osteoporosi, coxartrosi, gonartrosi spondilosi lombo- sacrale con insufficienza venosa arti inferiori e cervicalgia e lombalgia” , nonché gli “esiti della terapia effettuata dalla quale sono derivati effetti collaterali analiticamente riportati nei certificati” (testualmente “22.04.2021: certificato medico Centro di Salute Mentale Sedute psicoterapiche di sostegno 16.01.2024: Certificato Fisiatra Dott. Per_2
Coxartrosi bilaterale grave, gonartrosi bilaterale… 18.01.2024: Dipartimento Salute Mentale di Soverato Disturbo
[...] ansioso-depressivo reattivo a problemi familiari…nonché i certificati del 28.11.2024, 02.01.2025, 18.02.2025,
24.10.2024 e del 17.03.2025). Ha lamentato inoltre, che “la determinazione delle singole percentuali di invalidità non corrisponde all'effettivo grado di invalidità e della gravità della malattia”.
Orbene, il CTU ha puntualmente evidenziato che:
- dalla nuova documentazione successiva al ricorso e depositata nel fascicolo telematico non emerge “una depressione maggiore ricorrente” , in quanto la certificazione del 18.01.2024 attesta la presenza di “Disturbo ansioso- depressivo reattivo a problemi familiari”, la certificazione del 22.04.2021 riporta che la ricorrente “esegue sedute psicoterapeutiche di sostegno da gennaio a tutt'oggi”, mentre la documentazione rilasciata dal Consultorio familiare di Cropani, datata 23.11.2020, rappresenta solo che la ricorrente ivi si era recata “per accertamenti sanitari”;
-la documentazione citata dal ricorrente (22.04.2021: certificato medico Centro di Salute Mentale Sedute psicoterapiche di sostegno 16.01.2024: Certificato Fisiatra Dott. Coxartrosi bilaterale grave, gonartrosi bilaterale… Persona_2
18.01.2024: Dipartimento Salute Mentale di Soverato Disturbo ansioso-depressivo reattivo a problemi familiari) non attesta alcun effetto collaterale (cfr. allegato “Riscontro alle osservazioni del legale avv. Dara su bozza Pt_1
).
[...]
Quanto alla ulteriore documentazione prodotta (cfr. certificati medici del 28.11.2024, 02.01.2025,
18.02.2025, 24.10.2024 e del 17.03.2025, cfr. “Bianco Ramona nuova documentazione” e “visita neurochirurgica Bianco” depositata il 15.04.2025), sebbene non specificamente valutata nell'elaborato peritale, essa non si rivela idonea a modificare le conclusioni cui è giunto il consulente d'ufficio, in quanto dall'esame della stessa non si evincono (né sono stati specificamente dedotti dalla ricorrente) nuovi elementi diversi da quelli già valutati dal CTU, le cui conclusioni questo giudice condivide in quanto immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante.
Per le ragioni che precedono, il ricorso non può essere accolto.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' CP_1
3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso.
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Catanzaro, li 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
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Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. M.O.T. nominato con D.M. Persona_3
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