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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/12/2025, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Dott.ssa Raffaella Cappiello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 828/2023 Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto: diritti reali e vertente
TRA
(C.F.: ) nato a [...] in data [...], ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gaetano Rocco
US (C.F.: ) congiuntamente e/o disgiuntamente agli avvocati Acampora Anna CodiceFiscale_2
(C.F.: ) e OL EO (C.F.: ), presso il cui CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 studio, sito in Agerola alla Via Galli, 23, elettivamente domicilia
- ATTORE
E
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed ivi alla Controparte_1 CodiceFiscale_5
Via S. Nicola, 11; (C.F.: ) nata a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_6
18.04.1935 ed ivi residente a[...]; (C.F.: Parte_2 C.F._7
) nata a [...] il [...], residente in [...],
[...] rappresentati e difesi, giusta procura versata in atti, dagli Avvocati Iodice Antonio (C.F.:
[...]
) e (C.F.: ) presso il cui studio, sito in Sant'Agnello C.F._8 CP_3 CodiceFiscale_9
(Na) alla Via Iommella Grande, n. 17, elettivamente domiciliano
- CONVENUTI
NONCHE'
(C.F.: ) nato a [...] il [...], residente in Controparte_4 CodiceFiscale_10
ON (Na) alla Via Santa UC n. 3, rappresentato e difeso, giusta procura versata in atti, dagli
Avvocati Iodice Antonio (C.F.: ) e (C.F.: ) CodiceFiscale_8 CP_3 CodiceFiscale_9 presso il cui studio, sito in Sant'Agnello (Na) alla Via Iommella Grande, n. 17, elettivamente domiciliano
- CONVENUTO
E
(C.F.: ) nata a [...] il Controparte_5 CodiceFiscale_11
30.06.1989 e residente in [...]; (C.F.: Controparte_6 [...]
[...
nata a [...] il [...], residente in [...]; C.F._12 (C.F.: ) nato a [...] il [...], ivi residente alla Controparte_7 CodiceFiscale_13
Via S. Nicola, 11; (C.F.: ) nata a [...] il Controparte_8 CodiceFiscale_14
22.03.1956, residente in [...]; (C.F: Controparte_9 C.F._15
) nata a [...] il [...], e residente in [...]
[...]
- CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ritualmente depositate, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
09.06.2025 le parti insistevano nelle proprie richieste. In particolare, le parti si sono riportate alle rispettive difese ed hanno concluso in conformità alle stesse chiedendo riservarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03.02.2023, Parte_1 conveniva in giudizio (C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._16 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._17 Controparte_1 C.F._18 CP_5
(C.F. ), (C.F. )
[...] C.F._19 Controparte_4 C.F._20 CP_6
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._21 Controparte_7 C.F._22 CP_8
(C.F. ), (C.F. ) per sentire
[...] C.F._23 Controparte_9 C.F._24 dichiarare la comunione delle unità immobiliari di proprietà dei convenuti e dell'attore sulla corte di cui al mappale 544 del foglio 2, catasto di ON e dichiarare illegittima la recinzione della corte medesima realizzata con paletti e catena dai convenuti, con condanna dei medesimi al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attore, oltre accessori di legge, anche ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc, vinte le spese di lite, con attribuzione.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva di essere proprietario e possessore dell'unità immobiliare identificata in catasto al foglio 2 p.lla 345 sub. 1 per atto di compravendita Dr.
[...]
, rep. 1830/ racc. 1265 e di vantare un diritto di comunione su una piccola corte laterale a Persona_1
Via Scalilli iscritta al catasto terreni di ON al foglio 2 mapp. 544 di are 00,27; che i convenuti e quali usufruttuaria del mappale 2278 sub 1 e sub. 2 (ex Parte_2 Controparte_4 mappali 380 sub 1 e 480 sub 1) e proprietario del mappale 2391 sub 1 (ex mappale 526), ritenendo di possedere la piena disponibilità dell'area e stante l'assenza di soggetti controinteressati, in data
13.01.2020 presentavano una CILA al Comune di ON, corredata da visura catastale del mappale 544 del foglio 2 del 13.10.2019, prospettando di voler installare dei paletti con catena per delimitare la corte identificata in catasto dal mappale 544 del foglio 2; che il mappale 544 del foglio 2 risultava classato come “..corte promiscua comune ai numeri 341, 345, 357, 371, 380 sub.1, 408 sub. 1 ...”, ma inopinatamente i nn. 341, 345, 357, 371 nonché lo stesso mappale 544 risultavano barrati semplicemente con una linea senza alcuna ulteriore indicazione, come da tavola censuaria in atti. L'attore concludeva dunque chiedendo: dichiarare che le unità immobiliari di proprietà dei convenuti tutti e dell'attore hanno diritto di comunione sulla corte identificata dal mappale 544 del foglio 2, catasto di ON e condannare gli stessi, in solido tra loro, alla rimozione della illegittima recinzione della corte, nonché al risarcimento dei danni subiti, anche ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc, vinte le spese di lite.
1.2. – Si costituivano ritualmente in giudizio in data 19.05.2023 i convenuti CP_1
, e sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto
[...] Controparte_2 Parte_2 della domanda attorea, oltre che la carenza di prova. In particolare, i convenuti rimarcavano l'impossibilità di configurare una presunzione di comunione per carenza degli elementi oggettivi della destinazione comune del bene (la presenza di una via pubblica fra il complesso di edifici e la zona che si vuole in comunione, inoltre alcuni fabbricati a cui si vuole attribuire il diritto di comunione non sono contigui all'area cortilizia) evincibile dalla sua conformazione e/o ubicazione. Chiedevano pertanto, in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione di parte attrice, nel merito rigettarsi la domanda, con vittoria di spese di lite, con attribuzione ai procuratori anticipatari. Le medesime ragioni di fatto e in diritto e le conclusioni venivano esposte da costituitosi in giudizio con comparsa del Controparte_4
19.03.2023.
1.3. – Con ordinanza del 14.06.2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c., nel corso dell'istruttoria si procedeva all'assunzione dei testi, Testimone_1 Tes_2
, , e disposta CTU ad opera dell'arch. , il
[...] Testimone_3 Testimone_4 Persona_2 quale depositava l'elaborato peritale in data 03.10.2024.
1.4. – Con note depositate ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 09.06.2025, le parti rassegnavano le proprie conclusioni insistendo nelle rispettive richieste e dunque, con ordinanza del
12.07.2025, il giudice riservava la causa in decisione, assegnando alle parti - con decorrenza dal 21 luglio
2025 - giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
1.5. – In limine litis, va dichiarata la contumacia dei convenuti Controparte_5 CP_6
, e i quali, sebbene raggiunti dalla
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 notifica dell'atto di citazione rispettivamente in data 05.02.2023 , in data Controparte_5
09.02.2023 e e, in data 14.02.2023 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
non hanno inteso costituirsi in giudizio.
[...]
Va, poi, analizzata, l'eccezione in rito sollevata dai convenuti Parte_2
e relativa alla carenza di titolarità attiva Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4 del rapporto giuridico controverso e quella concernente la legittimatio ad causam dell'attore.
Ricordando brevemente che la legittimazione attiva si inquadra nel novero delle condizioni dell'azione e consiste nella corrispondenza tra il soggetto che propone la domanda e quello al quale la legge riconnette la posizione azionata in giudizio, va precisato che, la valutazione a tal riguardo è effettuata, anche d'ufficio dal giudice, sulla base della sola domanda e non si estende all'accertamento dell'effettiva titolarità della situazione soggettiva contestata, appartenendo tale indagine al merito del giudizio. Ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, oggetto di analisi è, quindi, la domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio rilevando, a tal uopo, la prospettazione in essa contenuta. Di contro, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene invece al merito della causa riguardando, non la prospettazione della stessa, ma il diverso profilo della sua fondatezza (cfr. Cassazione Civile, Sezioni
Unite, 16 febbraio 2016, n. 2951: “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene invece al merito della causa in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere, titolarità che l'attore ha l'onere di allegare e di provare.”).
Ciò posto, nel caso che ne occupa, è agevole osservare come, sulla base dell'atto introduttivo del giudizio nonché dei titoli versati in atti, sussista senz'altro in capo all'attore, , la Parte_1 legittimazione attiva ad azionare il procedimento de quo attenendo, invece, la sussistenza (o meno) della titolarità del diritto azionato al diverso ed ulteriore profilo del merito della controversia.
1.6. – Venendo, ora, al merito della controversia, va, prima di tutto, qualificata la domanda proposta dall'istante, , in termini di azione di accertamento della comproprietà Parte_1 della corte identificata al Catasto terreni di ON al foglio 2, mappale 544 di are 00,27.
Ebbene, l'area in questione, come rilevato dal C.T.U., ing. , in sede di perizia, Persona_2 consiste in un piccolo spiazzo di forma triangolare, delimitato, su di un lato, dal tracciato di via S. Nicola
- di risicata sezione trasversale, priva di marciapiedi e che non offre alcuna possibilità di parcheggio e, dall'altro, dalla via vicinale Scalilli, pedonale ed in parte sterrata, da cui è separata da una serie di paletti in ferro. Il terzo lato corrisponde al muro di contenimento in pietra che regge il sovrapposto fondo alla p.lla 1964 (cfr. Foto da 1-7 della relazione tecnica).
Come noto, il cortile, tecnicamente, è l'area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serve a dare luce e aria agli ambienti circostanti. Avuto riguardo all'ampia portata della parola e, soprattutto alla funzione di dare aria e luce agli ambienti, che vi prospettano, nel termine cortile possono ritenersi compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell'edificio - quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, le intercapedini, i parcheggi - che, sebbene non menzionati espressamente nell'art. 1117 cod. civ., vanno ritenute comuni a norma della suddetta disposizione (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 7889 del 09/06/2000).
Orbene, in materia di condominio, giurisprudenza costante ritiene che, il cortile, salvo titolo contrario, ricade nella presunzione di condominialità ai sensi dell'art. 1117 c.c. e che, la presunzione legale di comunione di talune parti, stabilita dall'art. 1117 cod. civ., senz'altro applicabile quando si tratti di parti dello stesso edificio, può ritenersi applicabile in via analogica anche quando si tratti non di parti comuni di uno stesso edificio, bensì di parti comuni di edifici limitrofi ed autonomi, purché si tratti di beni oggettivamente e stabilmente destinati all'uso od al godimento degli stessi, come nel caso di cortile esistente tra più edifici appartenenti a proprietari diversi, ove lo stesso sia strutturalmente destinato a dare aria, luce ed accesso a tutti i fabbricati che lo circondano” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 14559 del
30/07/2004).
Tanto premesso in diritto, venendo al caso che ci occupa e, segnatamente, alla natura comune, o meno, della corte in contestazione si osserva che, dagli esiti dell'istruttoria svolta è emerso che tale area risulta ex actis comune ad alcuni degli immobili facenti parte del compendio immobiliare sito in ON alla via S. Nicola 11.
Ed invero, dalla consulenza tecnica d'ufficio è emerso che, relativamente a tale area, gli allora proprietari ed aventi diritto, in fase di formazione del Nuovo Catasto Terreni (avvenuta con il Testo Unico sul Catasto - R.D. 1572/1931) dichiararono la natura 'comune' dello spiazzo alla p.lla 544 nonché del viottolo di accesso ai loro immobili censito alla p.lla 441 e, per l'effetto, nel “Registro Particellare
d'Impianto” l'area venne censita come: “Corte promiscua comune ai N. 345 – 357 sub 1 – 357 sub 2 –
371 sub 2 – 380 sub 2 – 381 – 408 sub 1 – 408 sub 2 - 484 – 501 sub 1 – 501 sub 2 – 513 – 526 – 536.”
(cfr. Estratto Registro Particellare d'Impianto prodotto dal c.t.p. attrice arch. ). Persona_3
Il medesimo C.T.U., nel ribadire che, per espressa previsione delle norme costitutive del Nuovo
Catasto Terreni la natura comune e pertinenziale di un bene fosse, appunto, di tipo “dichiarativo” - poiché demandata alle dichiarazioni rese dai compossessori ai tecnici governativi catastali incaricati dei rilievi - non rinveniva, inoltre, nel “Registro Particellare d'Impianto”, annotazioni di riserve, da parte dei legittimati a sollevarle, alla particella n. 544 ovvero contestazioni di sorta, sul numero e sugli immobili
(p.lle e subalterni) che vantavano i diritti sulla corte, concludendo nel modo che segue: “All'esito di quanto relazionato ed in risposta del quesito n. 2 del mandato ricevuto si può concludere che, in base ai titoli notarili e ai riferimenti catastali, lo spiazzo in contezioso alla p.lla 544 è comune ad alcuni degli immobili facenti parte del compendio immobiliare in ON alla via S. Nicola 11 e, in particolare, sia a quello in proprietà dell'attore censito alla p.lla 345 sub 1 che a quelli appartenenti ai convenuti, evidenziati con campitura colorata in FIG. 1 di pag. 3 ed elencati nella legenda dell'All. 2.” (cfr. pag. 9 della relazione tecnica).
Non assumono rilievo, invece, ai fini della decisione, le contestazioni mosse dal c.t.p. convenuta, CP_ geom. volte a far rilevare la perdita dei diritti di comunione sull'area comune per l'immobile identificato alla p.lla 345 in proprietà dell'attore, fondate sulla “Mappa di Revisione del Foglio
d'Impianto” operata d'ufficio dal Catasto ai sensi dell'art. 42 del T.U. 1572/1931 e, sul contenuto dell'atto di divisione per notar di Castellammare del 13 novembre 1952, tutte puntualmente Persona_4 disattese dal consulente tecnico d'ufficio con ampia e congrua motivazione.
Ed invero, quanto alla citata revisione, sebbene veniva aggiornato il “Registro Tabellare” degli immobili aventi diritto alla “Corte promiscua comune” attraverso una sensibile riduzione del loro numero
(venivano, infatti, depennate le p.lle 341, 345, 357, 371, residuando le sole p.lle 380 sub 1 e 408 sub 1), nel “Tabulato” del “Foglio di revisione” nulla era stato annotato a riguardo, mancando, come correttamente osservato dal C.T.U., sia le prescritte forme di pubblicità, che il contraddittorio che, ancora, i titoli traslativi atti ad avallare le trasformazioni nella titolarità dell'area (cfr. pagg. 4, 5 e 6 dell'elaborato peritale).
Quanto al contenuto della divisione del 13.11.1952, invece, nell'atto richiamato risultano citati i diritti dell'immobile oggi in proprietà dell'attore sulla corte comune alla p.lla 544, come precisato dal
C.T.U. nella perizia tecnica dove è dato leggere: “b) L'attore è divenuto titolare dell'immobile al fgl. 2
p.lla 345 di ON per acquisto fattone da C. AG con atto di c/v per notar del Persona_5
08.10.2016. Tra i titoli di provenienza del cespite anche l'atto di divisione per notar del Per_6
13.11.1952, rep. 183-73, con cui i costituiti germani , e UC procedono al CP_11 CP_12 riparto e all'assegnazione dei beni appartenuti al loro genitore deceduto ab intestato. La Persona_7
“Prima Quota” è attribuita al condividente e comprende, per quanto d'interesse: ▪ la metà CP_12 inferiore del terreno alla p.lla 569 con porcile nello spigolo sud-ovest, in FIG. 1 di pag. 3 corrispondente alla p.lla 802 (sul fondo è stata poi realizzata la costruzione riportata nel grafico che negli anni ha inglobato anche il preesistente vanetto d'angolo); ▪ due terranei del comprensorio di case censito al fgl.
5 mappale 487 di ON, finitimo alla p.lla 336 (sul lato nord del compendio di via S. Nicola 11), posti al piano terra rispetto alla via Botteghe (oggi via S. Nicola) ed a quota sottoposta al cortile n. 544, per i quali è precisato che su detto cortile essi non hanno alcun diritto avendo accesso diretto dalla via pubblica;
▪ un piccolo terraneo coperto da suppenno semidiruto alla via Botteghe che insiste sul mappale
345 del foglio 2 di ON, con diritto al cortile e passaggi comuni (cfr. immobile è decritto alla voce F) della narrativa del rogito ed i predetti diritti sono ribaditi anche al punto B) della Prima Quota).
Pertanto, nell'atto divisionale sono espressamente citati i diritti dell'immobile oggi in proprietà dell'attore, sul vialetto d'accesso e sulla corte comune alla p.lla 544.” (cfr. pag. 8 della relazione tecnica).
A sostegno della natura comune della corte milita, inoltre, la destinazione al servizio comune che l'area in questione ha sempre avuto, fin dal principio, tra i proprietari degli immobili facenti parte del complesso immobiliare sito in ON alla via S. Nicola 11.
Ed invero, la stessa veniva utilizzata dai proprietari degli immobili limitrofi come parcheggio, come spazio per caricare e scaricare merci ovvero per il deposito di prodotti agricoli e legna, oltre che manutenuta dai medesimi proprietari. Si considerino, a tal proposito, le testimonianze rese dai testimoni di parte attrice e , i quali, escussi rispettivamente alle udienze del Testimone_1 Testimone_3
23.05.2024 e dell'11.11.2024 sui capi a), b) e c) della memoria istruttoria di parte attrice [a) Vero è che la corte identificata in catasto con il mappale 544 del foglio 2 è stata recintata nella primavera del 2020 con paletti e catena di ferro;
b) Vero è che prima della recinzione la corte era utilizzata pubblicamente e pacificamente dai proprietari dei fabbricati circostanti quale area di sosta e di manovra di autoveicoli, deposito merci oltre che per il transito;
c) Vero è che tale corte era manutenuta da tutti i proprietari dei fabbricati circostanti.] riferivano: sul capo 1: “Preciso che lo spiazzo in contestazione Testimone_1
è sempre stato aperto da 60 anni e tutti lo utilizzavano anche per carico e scarico merci. Non ricordo la data precisa ma da circa un paio di anni o forse due anni e mezzo tale piazzale è stato chiuso con paletti. Adesso io non riesco a passare agevolmente con il trattore, cosa che prima facevo e devo scendere per uno scalino alto che comunque mi dà disagio. Altre volte riesco a passare ma solo spostando una pianta che loro (ossia i i quali hanno messo anche i paletti) hanno messo vicino ai paletti stessi. Parte_2
Attualmente vi sono solo paletti e non catena e fra i paletti sono messe anche delle piante”; sul capo 2):
“Confermo il capo che mi si legge in conformità a quanto già dichiarato”; sul capo 3): “Lo spazio era di tutti cosicché un poco tutti ci occupavamo della pulizia o di riparare quale buca. Preciso che io da quarant'anni non sto più lì, nel senso che la proprietà fu da noi venduta a , ma nel Controparte_7 tempo quando si creava qualche buca qualcuno di prendeva cura di riparare a seconda del bisogno. Il mio fondo adesso si trova più giù di questo spazio, circa 400 metri”.
, sul capo b): “Confermo il capo che mi si legge e tanto posso dire in quanto Testimone_3 anche noi quando avevamo il bosco o mio padre coltivava la terra, utilizzava questa piazzetta per il deposito dei prodotti. Infatti, la terra di mio padre era posta al di sotto di alcune scalette che venivano percorse con i prodotti del raccolto a spalla e poi depositate in questa corte per essere caricate su eventuali autoveicoli. Lo stesso avveniva per la legna che veniva ricavata dal bosco di cui eravamo proprietari. Ciò non solo per la mia famiglia ma anche per tutti gli altri proprietari. Infatti, vi erano diverse persone, che però adesso sono decedute, che parimenti utilizzavano di questa corte per
l'appoggio dei prodotti o di legna. Io stesso prima che l'area fosse recintata vi passavo coi mezzi a motore perché come ho riferito ho ancora un pezzetto di terreno ed un poco di bosco”; sul capo c): “Mi riporto a quanto già riferito e posso precisare che tutti noi che utilizzavamo questa corte provvedevamo alla relativa pulizia e manutenzione. In realtà era una sorta di piazzetta comune anche perché vi era anche una fontanella e noi da bambini ci andavamo per giocarci. Era sempre stata una piazzetta di tutti.”
I convenuti hanno eccepito la incapacità a testimoniare dei predetti testi, in quanto aventi un interesse diretto e concreto all'esito della lite, stante la qualità di utilizzatori di tale spiazzo, per come dagli stessi dichiarato;
va tuttavia osservato che ai sensi dell'art 246 c.p.c. sono incapaci a testimoniare coloro che avrebbero nel giudizio un interesse concreto e diretto che potrebbe legittimare la loro partecipazione allo stesso;
evidente è quindi come nel caso di specie non si verta in tale ipotesi, atteso che alcun diritto sulla corte in controversia potrebbero accampare i testi escussi, trattandosi al più di una mera commoditas che può venire in rilievo ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste.
Orbene, tali deposizioni, già di per sé dirimenti, vanno ritenute maggiormente attendibili in quanto frutto di una conoscenza effettiva e diretta, e non già de relato, dei luoghi di causa da parte dei testimoni e poiché risultate del tutto coerenti con gli esiti degli accertamenti peritali condotti dal nominato
C.T.U. sul punto, il quale, in risposta allo specifico quesito sottopostogli da questo Giudicante [cfr.
Quesito n.3 - Proceda ad una dettagliata ricostruzione, anche fotografica, dello stato dei luoghi, specificando se il fabbricato ove è ubicato l'immobile dell'attore, o quello dei convenuti, acquisisca luce ed aria dalla predetta area, per trovarsi a ridosso della stessa, o tragga alla stessa accesso o altre utilità] rilevava che: “(…) in risposta al quesito n. 3 del mandato ricevuto, è assai probabile che l'area comune all'ingresso del compendio sia stata appositamente costituita per le esigenze del vivere quotidiano dei residenti - quali ad esempio lo scarico della legna da ardere e del carbone per riscaldamento (cfr. nei titoli prodotti in atti è citato anche un piccolo locale destinato a carbonaia) - e per quelle connesse alla conduzione agricola (accumulo di frutti da trasportare, aia per l'essiccazione dei prodotti, etc.), atteso che negli anni trenta del secolo scorso – ovvero alla data di formazione della mappa catastale d'impianto
– circa la metà dell'intero comprensorio era ancora destinato a fondi coltivati, che le dimensioni e la geometria dell'androne e del vialetto comune limitano l'accesso a mezzi di trasporto di piccolissima dimensione e che lo spiazzo comune in argomento si rende necessario anche come area di manovra per consentire l'ingresso in ortogonale nel portone, stante la risicata larghezza di via Scalilli (predetti piccoli mezzi, pali per vitigni, travi in legno per solai anche di piccola sezione ma di considerevole lunghezza, salvo altro).” (cfr. pag. 9 – 10 della relazione tecnica).
In definitiva, alla luce degli esiti degli accertamenti compiuti dal nominato C.T.U., cui questo
Giudicante ritiene di potersi integralmente riportare e fare propri, siccome frutto di corretta e adeguata metodologia operativa, nonché della prova documentale versata in atti, dalla quale non emerge alcun titolo contrario dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione dell'area, la domanda attorea deve, dunque, considerarsi fondata.
In proposito pur non ignorando questo giudice che “nella controversia circa il regime reale di un bene immobile, le risultanze catastali non hanno valore probatorio decisivo, bensì soltanto valore indiziario” (cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4056 del 08/09/1978), va osservato nondimeno che per giurisprudenza risalente, ma mai contraddetta, della corte di legittimità “quanto precede, peraltro, non esclude (…) che i rilievi topografici delle mappe catastali, oggetto della diretta constatazione e rilevazione dei periti governativi, fanno piena prova delle constatazioni stesse e della conformazione degli immobili censiti all'epoca delle operazioni di rilevamento e nei limiti dei dati tecnici rilevati (Cass.
24 marzo 1956 n. 851). Contemporaneamente, non può non ribadirsi, in conformità ad una risalente giurisprudenza di questa Corte regolatrice - che nonostante il difetto dell'iscrizione di una strada nell'elenco delle strade comunali, l'appartenenza della strada stessa all'ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 c.c., Quali, in particolare, le risultanze delle mappe del catasto (Cass. 17 marzo
1995 n. 3117). Ne segue - pertanto - alla luce di una giurisprudenza pressoché consolidata di questa
Corte, che le risultanze dei registri catastali, pur non potendo valere a dimostrare senz'altro la proprietà di un immobile, possono tuttavia - nel concorso di altri elementi - essere utilizzate quali dati indiziari e presuntivi da parte del giudice del merito (Cass. 21 febbraio 1994 n. 1650, nonché Cass. 8 luglio 1980
n. 4372 e Cass. 24 novembre 1979 n. 6163).” (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5980 del 1998)
Ebbene, nel caso che ne occupa, a fronte della mancanza di titoli che attestino la proprietà esclusiva della Corte di cui si controverte ( non prodotti né dall'attore né dal convenuto), sulla scorta della valorizzazione di tutti gli elementi sopra riportati e soprattutto considerando che il complesso di edifici cui la corte in oggetto sarebbe comune, come ricostruito dal ctu, originariamente costituiva un conglomerato di abitazioni fra loro collegate da un viale comune e traenti accesso da un unico portone ( venendosi così a configurare come una sorta di unico complesso edilizio), che lo spiazzo per cui è causa è stato da sempre utilizzato in forma promiscua dagli abitanti della zona e non è mai stato oggetto di delimitazione o recinzione da parte di alcuno, essendo posto a servizio delle abitazioni limitrofe e che, da ultimo, non vi è alcun atto negoziale che contraddica le risultanze catastali, ritiene questo giudice che tali risultanze possano ben costituire elementi probatori per l'accertamento della comproprietà del cespite.
In tal senso può essere richiamata, peraltro, oltre alla già citata giurisprudenza di legittimità ( per vero sviluppatasi soprattutto in relazione alle azioni di accertamento della natura demaniale delle strade) anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, pure menzionata dal CTU (VI Sez. del Consiglio di Stato con la sent. n. 8600 del 02.10.2023) secondo cui “ai fini dell'accertamento della proprietà di un'area, i dati catastali hanno valore meramente indiziario, ma ad essi può essere attribuito valore probatorio quando non risultino contraddetti da specifiche determinazioni negoziali delle parti o dal contenuto di un atto al quale deve farsi risalire la titolarità dell'area medesima”.
In conseguenza di tanto vanno altresì condannati i convenuti e Parte_2 CP_4
vanno condannati alla rimozione delle catene e dei paletti apposti a delimitazione dell'area,
[...] essendo senz'altro ascrivibile all'iniziativa di costoro la relativa apposizione (cfr. CILA del 13 gennaio
2020, allegata all'atto di citazione)
1.7. – L'attore chiedeva, inoltre, di sentire condannare i convenuti, e Parte_2
in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e Controparte_4 subendi, a cagione della recinzione di detta area (con paletti e catena di ferro) avvenuta nella primavera del 2020 (cfr. punto n.3) delle conclusioni attoree).
La domanda di risarcimento così formulata va disattesa e non merita di trovare accoglimento in ragione della estrema genericità della stessa, non avendo la difesa di parte attrice provato e, prima ancora che provato, allegato in maniera specifica i pregiudizi che l'istante, , avrebbe Parte_1 subito in dipendenza della condotta illecita posta in essere dai convenuti.
1.8. – Va, parimenti, disattesa la domanda avanzata dall'attore volta alla condanna dei medesimi convenuti, e sempre in solido e/o per quanto di ragione, al Parte_2 Controparte_4 pagamento in favore di parte istante d'una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. (cfr. punto n.4) delle conclusioni).
A tal riguardo si osserva che, affinché sia possibile accogliere la domanda di cui all'articolo 96, comma 3 c.p.c. è necessario che ricorrano due requisiti: un requisito oggettivo, che si scompone a sua volta in un elemento positivo, ovvero la soccombenza totale della parte, e in un elemento negativo, dato dalla non compensazione, neppure parziale, delle spese di lite;
ed un requisito soggettivo, ovvero che la lite sia connotata dalla malafede o colpa grave della parte soccombente (cfr. Sez. U - Sentenza n. 9912 del
20/04/2018 che afferma: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.”)
Ciò posto, nel caso di specie, non appaiono sussistere i presupposti richiesti dalla legge e individuati dalla giurisprudenza ai fini dell'irrogazione della sanzione ex art. 96 comma 3 c.p.c. rilevato che, dalle risultanze processuali e dal contegno complessivo di e Parte_2 CP_4
, non è ravvisabile l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. Pertanto, la domanda non
[...] merita di trovare accoglimento.
L'accoglimento della domanda attorea, poi, rende del tutto evidente la infondatezza della domanda di condanna ex art 96 c.p.c proposta dai convenuti, peraltro tardivamente, solo in sede di comparsa conclusionale.
1.9. – Le spese di lite, nei rapporti con le parti costituite, seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo applicando il DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia ( da individuarsi, in mancanza di parametri relativi al valore del bene oggetto di controversia ai sensi dell'art 15 c.p.c., nello scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità – da euro 26.001,00 ad € 52.000,00) e della non particolare complessità delle questioni trattate, applicando le tariffe medie per ciascuna fase processuale. Nulla va invece disposto per le parti contumaci.
L'attore ha poi chiesto, soltanto nella comparsa conclusionale, la condanna della controparte al rimborso delle spese sostenute per la fase di mediazione obbligatoria.
Invero, sul punto, deve registrarsi il contrasto fra diversi orientamenti giurisprudenziali, alimentati anche da pronunce di segno contrastante della stessa Suprema Corte. Per un primo orientamento,
“le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio” (cfr Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020, in senso conforme a Cassazione, Sezioni Unite n. 16990 del 2017)
Per diverso e contrastante orientamento, invece, le spese di mediazione vanno assimilate alle spese del processo, con la conseguenza che il giudice provvederà alla relativa liquidazione secondo i criteri di soccombenza, unitamente alla liquidazione delle spese di lite (cfr. Cass. n. 32306 del 21/11/2023) Ritiene questo giudice più conforme al sistema normativo ed alla ratio della norma, l'adesione alla seconda interpretazione, fatta propria del resto dai più recenti orientamenti giurisprudenziali. (cfr. ex multis Tribunale di Leссе, 18.10.2023, sentenza n. 2805, Tribunale di Livorno sentenza n. 1032/2024;
Tribunale di Ancona sentenza n. 697/2024; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2165/2024; Corte
d'Appello Roma n. 4723/2024; Tribunale di Napoli ordinanza del 12.04.2024).
Ed infatti la Suprema Corte, sottolinea come “il procedimento di mediazione - che può essere sempre disposto dal giudice anche d'appello – è, infatti, condizione di procedibilità per un numero significativo di controversie (v. l'elenco di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010) e il suo mancato esperimento comporta l'improcedibilità della domanda proposta al giudice (v. l'appena citato art. 5, al comma 2). Le spese di mediazione vanno, pertanto, assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa (cfr. Cass. 7695/2019, Cass. 26592/2009 e Cass. 6901/1982). D'altro canto l'art. 13 del d.lgs. n. 28/2010, rubricato “spese processuali”, laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice considera pure le spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto, così assimilando le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio.”
Ne consegue che la relativa domanda sia senz'altro ammissibile trattandosi della liquidazione di spese processuali, ed avendo gli attori comprovato la relativa attività. In allegato all'atto di citazione infatti, vi è sia l'istanza di mediazione proposta dal , sia il verbale dell'incontro di Parte_1 mediazione tenutosi in data 18 marzo 2022 e negativamente conclusosi per assenza dei convenuti.
Va quindi liquidati a carico dei convenuti il compenso professionale dell'avvocato che, tenuto conto della mancata conciliazione, va liquidato per la sola fase di attivazione, secondo le tariffe medie dello scaglione di riferimento, mentre alcunchè può essere riconosciuto a titolo di rimborso delle spese vive poiché non documentate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico dott.ssa Raffaella Cappiello definitivamente pronunciando sulle domande proposte da, ogni diversa istanza, deduzione e conclusione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea di cui al punto n.1) delle conclusioni, accerta e dichiara che la corte per cui è causa, identificata al Catasto Terreni del Comune di ON al foglio 2, mappale 544 è comune all'immobile dell'attore, identificato alla p.lla 345, sub 1 e, agli immobili dei convenuti evidenziati con campitura colorata in FIG. 1 di pag. 3 della relazione peritale ed elencati nella legenda dell'Allegato 2 alla medesima relazione tecnica, alla quale si rimanda;
- per l'effetto, dichiara illegittima la recinzione di tale corte apposta dai convenuti
[...]
e con condanna degli stessi, in solido tra loro, al ripristino dello Parte_2 Controparte_4 stato dei luoghi;
- rigetta la domanda attorea di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di cui al punto n.3) delle conclusioni;
- rigetta la domanda attorea di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., di cui al punto n.4) delle conclusioni nonché la domanda ex art 96 c.p.c. proposta dai convenuti in comparsa conclusionale;
- pone le spese della C.T.U., liquidate come da sperato decreto in atti, definitivamente a carico dei convenuti ed e Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_4
- condanna i convenuti ed e al Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_4 pagamento delle spese di lite nei confronti degli attori che liquida in complessivi € 127,00 per spese vive ( contributo e marca) ed € 7.616,00 per compensi (di cui € 1701,00 per fase di studio, €
1204,00 per fase introduttiva, € 1806,00 per fase di trattazione ed € 2.905,00 per fase conclusionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, nonché in complessivi € 536,00 per compensi professionali relativi alla fase di mediazione;
- dispone che le somme, come liquidate al capo che precede, vengano corrisposte direttamente in favore degli avv.ti US Gaetano Rocco, EO OL ed Anna Acampora, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Torre Annunziata, li 10.12.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Raffaella Cappiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Dott.ssa Raffaella Cappiello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 828/2023 Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto: diritti reali e vertente
TRA
(C.F.: ) nato a [...] in data [...], ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gaetano Rocco
US (C.F.: ) congiuntamente e/o disgiuntamente agli avvocati Acampora Anna CodiceFiscale_2
(C.F.: ) e OL EO (C.F.: ), presso il cui CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 studio, sito in Agerola alla Via Galli, 23, elettivamente domicilia
- ATTORE
E
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed ivi alla Controparte_1 CodiceFiscale_5
Via S. Nicola, 11; (C.F.: ) nata a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_6
18.04.1935 ed ivi residente a[...]; (C.F.: Parte_2 C.F._7
) nata a [...] il [...], residente in [...],
[...] rappresentati e difesi, giusta procura versata in atti, dagli Avvocati Iodice Antonio (C.F.:
[...]
) e (C.F.: ) presso il cui studio, sito in Sant'Agnello C.F._8 CP_3 CodiceFiscale_9
(Na) alla Via Iommella Grande, n. 17, elettivamente domiciliano
- CONVENUTI
NONCHE'
(C.F.: ) nato a [...] il [...], residente in Controparte_4 CodiceFiscale_10
ON (Na) alla Via Santa UC n. 3, rappresentato e difeso, giusta procura versata in atti, dagli
Avvocati Iodice Antonio (C.F.: ) e (C.F.: ) CodiceFiscale_8 CP_3 CodiceFiscale_9 presso il cui studio, sito in Sant'Agnello (Na) alla Via Iommella Grande, n. 17, elettivamente domiciliano
- CONVENUTO
E
(C.F.: ) nata a [...] il Controparte_5 CodiceFiscale_11
30.06.1989 e residente in [...]; (C.F.: Controparte_6 [...]
[...
nata a [...] il [...], residente in [...]; C.F._12 (C.F.: ) nato a [...] il [...], ivi residente alla Controparte_7 CodiceFiscale_13
Via S. Nicola, 11; (C.F.: ) nata a [...] il Controparte_8 CodiceFiscale_14
22.03.1956, residente in [...]; (C.F: Controparte_9 C.F._15
) nata a [...] il [...], e residente in [...]
[...]
- CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ritualmente depositate, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
09.06.2025 le parti insistevano nelle proprie richieste. In particolare, le parti si sono riportate alle rispettive difese ed hanno concluso in conformità alle stesse chiedendo riservarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03.02.2023, Parte_1 conveniva in giudizio (C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._16 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._17 Controparte_1 C.F._18 CP_5
(C.F. ), (C.F. )
[...] C.F._19 Controparte_4 C.F._20 CP_6
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._21 Controparte_7 C.F._22 CP_8
(C.F. ), (C.F. ) per sentire
[...] C.F._23 Controparte_9 C.F._24 dichiarare la comunione delle unità immobiliari di proprietà dei convenuti e dell'attore sulla corte di cui al mappale 544 del foglio 2, catasto di ON e dichiarare illegittima la recinzione della corte medesima realizzata con paletti e catena dai convenuti, con condanna dei medesimi al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attore, oltre accessori di legge, anche ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc, vinte le spese di lite, con attribuzione.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva di essere proprietario e possessore dell'unità immobiliare identificata in catasto al foglio 2 p.lla 345 sub. 1 per atto di compravendita Dr.
[...]
, rep. 1830/ racc. 1265 e di vantare un diritto di comunione su una piccola corte laterale a Persona_1
Via Scalilli iscritta al catasto terreni di ON al foglio 2 mapp. 544 di are 00,27; che i convenuti e quali usufruttuaria del mappale 2278 sub 1 e sub. 2 (ex Parte_2 Controparte_4 mappali 380 sub 1 e 480 sub 1) e proprietario del mappale 2391 sub 1 (ex mappale 526), ritenendo di possedere la piena disponibilità dell'area e stante l'assenza di soggetti controinteressati, in data
13.01.2020 presentavano una CILA al Comune di ON, corredata da visura catastale del mappale 544 del foglio 2 del 13.10.2019, prospettando di voler installare dei paletti con catena per delimitare la corte identificata in catasto dal mappale 544 del foglio 2; che il mappale 544 del foglio 2 risultava classato come “..corte promiscua comune ai numeri 341, 345, 357, 371, 380 sub.1, 408 sub. 1 ...”, ma inopinatamente i nn. 341, 345, 357, 371 nonché lo stesso mappale 544 risultavano barrati semplicemente con una linea senza alcuna ulteriore indicazione, come da tavola censuaria in atti. L'attore concludeva dunque chiedendo: dichiarare che le unità immobiliari di proprietà dei convenuti tutti e dell'attore hanno diritto di comunione sulla corte identificata dal mappale 544 del foglio 2, catasto di ON e condannare gli stessi, in solido tra loro, alla rimozione della illegittima recinzione della corte, nonché al risarcimento dei danni subiti, anche ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc, vinte le spese di lite.
1.2. – Si costituivano ritualmente in giudizio in data 19.05.2023 i convenuti CP_1
, e sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto
[...] Controparte_2 Parte_2 della domanda attorea, oltre che la carenza di prova. In particolare, i convenuti rimarcavano l'impossibilità di configurare una presunzione di comunione per carenza degli elementi oggettivi della destinazione comune del bene (la presenza di una via pubblica fra il complesso di edifici e la zona che si vuole in comunione, inoltre alcuni fabbricati a cui si vuole attribuire il diritto di comunione non sono contigui all'area cortilizia) evincibile dalla sua conformazione e/o ubicazione. Chiedevano pertanto, in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione di parte attrice, nel merito rigettarsi la domanda, con vittoria di spese di lite, con attribuzione ai procuratori anticipatari. Le medesime ragioni di fatto e in diritto e le conclusioni venivano esposte da costituitosi in giudizio con comparsa del Controparte_4
19.03.2023.
1.3. – Con ordinanza del 14.06.2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c., nel corso dell'istruttoria si procedeva all'assunzione dei testi, Testimone_1 Tes_2
, , e disposta CTU ad opera dell'arch. , il
[...] Testimone_3 Testimone_4 Persona_2 quale depositava l'elaborato peritale in data 03.10.2024.
1.4. – Con note depositate ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 09.06.2025, le parti rassegnavano le proprie conclusioni insistendo nelle rispettive richieste e dunque, con ordinanza del
12.07.2025, il giudice riservava la causa in decisione, assegnando alle parti - con decorrenza dal 21 luglio
2025 - giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
1.5. – In limine litis, va dichiarata la contumacia dei convenuti Controparte_5 CP_6
, e i quali, sebbene raggiunti dalla
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 notifica dell'atto di citazione rispettivamente in data 05.02.2023 , in data Controparte_5
09.02.2023 e e, in data 14.02.2023 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
non hanno inteso costituirsi in giudizio.
[...]
Va, poi, analizzata, l'eccezione in rito sollevata dai convenuti Parte_2
e relativa alla carenza di titolarità attiva Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4 del rapporto giuridico controverso e quella concernente la legittimatio ad causam dell'attore.
Ricordando brevemente che la legittimazione attiva si inquadra nel novero delle condizioni dell'azione e consiste nella corrispondenza tra il soggetto che propone la domanda e quello al quale la legge riconnette la posizione azionata in giudizio, va precisato che, la valutazione a tal riguardo è effettuata, anche d'ufficio dal giudice, sulla base della sola domanda e non si estende all'accertamento dell'effettiva titolarità della situazione soggettiva contestata, appartenendo tale indagine al merito del giudizio. Ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, oggetto di analisi è, quindi, la domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio rilevando, a tal uopo, la prospettazione in essa contenuta. Di contro, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene invece al merito della causa riguardando, non la prospettazione della stessa, ma il diverso profilo della sua fondatezza (cfr. Cassazione Civile, Sezioni
Unite, 16 febbraio 2016, n. 2951: “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene invece al merito della causa in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere, titolarità che l'attore ha l'onere di allegare e di provare.”).
Ciò posto, nel caso che ne occupa, è agevole osservare come, sulla base dell'atto introduttivo del giudizio nonché dei titoli versati in atti, sussista senz'altro in capo all'attore, , la Parte_1 legittimazione attiva ad azionare il procedimento de quo attenendo, invece, la sussistenza (o meno) della titolarità del diritto azionato al diverso ed ulteriore profilo del merito della controversia.
1.6. – Venendo, ora, al merito della controversia, va, prima di tutto, qualificata la domanda proposta dall'istante, , in termini di azione di accertamento della comproprietà Parte_1 della corte identificata al Catasto terreni di ON al foglio 2, mappale 544 di are 00,27.
Ebbene, l'area in questione, come rilevato dal C.T.U., ing. , in sede di perizia, Persona_2 consiste in un piccolo spiazzo di forma triangolare, delimitato, su di un lato, dal tracciato di via S. Nicola
- di risicata sezione trasversale, priva di marciapiedi e che non offre alcuna possibilità di parcheggio e, dall'altro, dalla via vicinale Scalilli, pedonale ed in parte sterrata, da cui è separata da una serie di paletti in ferro. Il terzo lato corrisponde al muro di contenimento in pietra che regge il sovrapposto fondo alla p.lla 1964 (cfr. Foto da 1-7 della relazione tecnica).
Come noto, il cortile, tecnicamente, è l'area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serve a dare luce e aria agli ambienti circostanti. Avuto riguardo all'ampia portata della parola e, soprattutto alla funzione di dare aria e luce agli ambienti, che vi prospettano, nel termine cortile possono ritenersi compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell'edificio - quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, le intercapedini, i parcheggi - che, sebbene non menzionati espressamente nell'art. 1117 cod. civ., vanno ritenute comuni a norma della suddetta disposizione (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 7889 del 09/06/2000).
Orbene, in materia di condominio, giurisprudenza costante ritiene che, il cortile, salvo titolo contrario, ricade nella presunzione di condominialità ai sensi dell'art. 1117 c.c. e che, la presunzione legale di comunione di talune parti, stabilita dall'art. 1117 cod. civ., senz'altro applicabile quando si tratti di parti dello stesso edificio, può ritenersi applicabile in via analogica anche quando si tratti non di parti comuni di uno stesso edificio, bensì di parti comuni di edifici limitrofi ed autonomi, purché si tratti di beni oggettivamente e stabilmente destinati all'uso od al godimento degli stessi, come nel caso di cortile esistente tra più edifici appartenenti a proprietari diversi, ove lo stesso sia strutturalmente destinato a dare aria, luce ed accesso a tutti i fabbricati che lo circondano” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 14559 del
30/07/2004).
Tanto premesso in diritto, venendo al caso che ci occupa e, segnatamente, alla natura comune, o meno, della corte in contestazione si osserva che, dagli esiti dell'istruttoria svolta è emerso che tale area risulta ex actis comune ad alcuni degli immobili facenti parte del compendio immobiliare sito in ON alla via S. Nicola 11.
Ed invero, dalla consulenza tecnica d'ufficio è emerso che, relativamente a tale area, gli allora proprietari ed aventi diritto, in fase di formazione del Nuovo Catasto Terreni (avvenuta con il Testo Unico sul Catasto - R.D. 1572/1931) dichiararono la natura 'comune' dello spiazzo alla p.lla 544 nonché del viottolo di accesso ai loro immobili censito alla p.lla 441 e, per l'effetto, nel “Registro Particellare
d'Impianto” l'area venne censita come: “Corte promiscua comune ai N. 345 – 357 sub 1 – 357 sub 2 –
371 sub 2 – 380 sub 2 – 381 – 408 sub 1 – 408 sub 2 - 484 – 501 sub 1 – 501 sub 2 – 513 – 526 – 536.”
(cfr. Estratto Registro Particellare d'Impianto prodotto dal c.t.p. attrice arch. ). Persona_3
Il medesimo C.T.U., nel ribadire che, per espressa previsione delle norme costitutive del Nuovo
Catasto Terreni la natura comune e pertinenziale di un bene fosse, appunto, di tipo “dichiarativo” - poiché demandata alle dichiarazioni rese dai compossessori ai tecnici governativi catastali incaricati dei rilievi - non rinveniva, inoltre, nel “Registro Particellare d'Impianto”, annotazioni di riserve, da parte dei legittimati a sollevarle, alla particella n. 544 ovvero contestazioni di sorta, sul numero e sugli immobili
(p.lle e subalterni) che vantavano i diritti sulla corte, concludendo nel modo che segue: “All'esito di quanto relazionato ed in risposta del quesito n. 2 del mandato ricevuto si può concludere che, in base ai titoli notarili e ai riferimenti catastali, lo spiazzo in contezioso alla p.lla 544 è comune ad alcuni degli immobili facenti parte del compendio immobiliare in ON alla via S. Nicola 11 e, in particolare, sia a quello in proprietà dell'attore censito alla p.lla 345 sub 1 che a quelli appartenenti ai convenuti, evidenziati con campitura colorata in FIG. 1 di pag. 3 ed elencati nella legenda dell'All. 2.” (cfr. pag. 9 della relazione tecnica).
Non assumono rilievo, invece, ai fini della decisione, le contestazioni mosse dal c.t.p. convenuta, CP_ geom. volte a far rilevare la perdita dei diritti di comunione sull'area comune per l'immobile identificato alla p.lla 345 in proprietà dell'attore, fondate sulla “Mappa di Revisione del Foglio
d'Impianto” operata d'ufficio dal Catasto ai sensi dell'art. 42 del T.U. 1572/1931 e, sul contenuto dell'atto di divisione per notar di Castellammare del 13 novembre 1952, tutte puntualmente Persona_4 disattese dal consulente tecnico d'ufficio con ampia e congrua motivazione.
Ed invero, quanto alla citata revisione, sebbene veniva aggiornato il “Registro Tabellare” degli immobili aventi diritto alla “Corte promiscua comune” attraverso una sensibile riduzione del loro numero
(venivano, infatti, depennate le p.lle 341, 345, 357, 371, residuando le sole p.lle 380 sub 1 e 408 sub 1), nel “Tabulato” del “Foglio di revisione” nulla era stato annotato a riguardo, mancando, come correttamente osservato dal C.T.U., sia le prescritte forme di pubblicità, che il contraddittorio che, ancora, i titoli traslativi atti ad avallare le trasformazioni nella titolarità dell'area (cfr. pagg. 4, 5 e 6 dell'elaborato peritale).
Quanto al contenuto della divisione del 13.11.1952, invece, nell'atto richiamato risultano citati i diritti dell'immobile oggi in proprietà dell'attore sulla corte comune alla p.lla 544, come precisato dal
C.T.U. nella perizia tecnica dove è dato leggere: “b) L'attore è divenuto titolare dell'immobile al fgl. 2
p.lla 345 di ON per acquisto fattone da C. AG con atto di c/v per notar del Persona_5
08.10.2016. Tra i titoli di provenienza del cespite anche l'atto di divisione per notar del Per_6
13.11.1952, rep. 183-73, con cui i costituiti germani , e UC procedono al CP_11 CP_12 riparto e all'assegnazione dei beni appartenuti al loro genitore deceduto ab intestato. La Persona_7
“Prima Quota” è attribuita al condividente e comprende, per quanto d'interesse: ▪ la metà CP_12 inferiore del terreno alla p.lla 569 con porcile nello spigolo sud-ovest, in FIG. 1 di pag. 3 corrispondente alla p.lla 802 (sul fondo è stata poi realizzata la costruzione riportata nel grafico che negli anni ha inglobato anche il preesistente vanetto d'angolo); ▪ due terranei del comprensorio di case censito al fgl.
5 mappale 487 di ON, finitimo alla p.lla 336 (sul lato nord del compendio di via S. Nicola 11), posti al piano terra rispetto alla via Botteghe (oggi via S. Nicola) ed a quota sottoposta al cortile n. 544, per i quali è precisato che su detto cortile essi non hanno alcun diritto avendo accesso diretto dalla via pubblica;
▪ un piccolo terraneo coperto da suppenno semidiruto alla via Botteghe che insiste sul mappale
345 del foglio 2 di ON, con diritto al cortile e passaggi comuni (cfr. immobile è decritto alla voce F) della narrativa del rogito ed i predetti diritti sono ribaditi anche al punto B) della Prima Quota).
Pertanto, nell'atto divisionale sono espressamente citati i diritti dell'immobile oggi in proprietà dell'attore, sul vialetto d'accesso e sulla corte comune alla p.lla 544.” (cfr. pag. 8 della relazione tecnica).
A sostegno della natura comune della corte milita, inoltre, la destinazione al servizio comune che l'area in questione ha sempre avuto, fin dal principio, tra i proprietari degli immobili facenti parte del complesso immobiliare sito in ON alla via S. Nicola 11.
Ed invero, la stessa veniva utilizzata dai proprietari degli immobili limitrofi come parcheggio, come spazio per caricare e scaricare merci ovvero per il deposito di prodotti agricoli e legna, oltre che manutenuta dai medesimi proprietari. Si considerino, a tal proposito, le testimonianze rese dai testimoni di parte attrice e , i quali, escussi rispettivamente alle udienze del Testimone_1 Testimone_3
23.05.2024 e dell'11.11.2024 sui capi a), b) e c) della memoria istruttoria di parte attrice [a) Vero è che la corte identificata in catasto con il mappale 544 del foglio 2 è stata recintata nella primavera del 2020 con paletti e catena di ferro;
b) Vero è che prima della recinzione la corte era utilizzata pubblicamente e pacificamente dai proprietari dei fabbricati circostanti quale area di sosta e di manovra di autoveicoli, deposito merci oltre che per il transito;
c) Vero è che tale corte era manutenuta da tutti i proprietari dei fabbricati circostanti.] riferivano: sul capo 1: “Preciso che lo spiazzo in contestazione Testimone_1
è sempre stato aperto da 60 anni e tutti lo utilizzavano anche per carico e scarico merci. Non ricordo la data precisa ma da circa un paio di anni o forse due anni e mezzo tale piazzale è stato chiuso con paletti. Adesso io non riesco a passare agevolmente con il trattore, cosa che prima facevo e devo scendere per uno scalino alto che comunque mi dà disagio. Altre volte riesco a passare ma solo spostando una pianta che loro (ossia i i quali hanno messo anche i paletti) hanno messo vicino ai paletti stessi. Parte_2
Attualmente vi sono solo paletti e non catena e fra i paletti sono messe anche delle piante”; sul capo 2):
“Confermo il capo che mi si legge in conformità a quanto già dichiarato”; sul capo 3): “Lo spazio era di tutti cosicché un poco tutti ci occupavamo della pulizia o di riparare quale buca. Preciso che io da quarant'anni non sto più lì, nel senso che la proprietà fu da noi venduta a , ma nel Controparte_7 tempo quando si creava qualche buca qualcuno di prendeva cura di riparare a seconda del bisogno. Il mio fondo adesso si trova più giù di questo spazio, circa 400 metri”.
, sul capo b): “Confermo il capo che mi si legge e tanto posso dire in quanto Testimone_3 anche noi quando avevamo il bosco o mio padre coltivava la terra, utilizzava questa piazzetta per il deposito dei prodotti. Infatti, la terra di mio padre era posta al di sotto di alcune scalette che venivano percorse con i prodotti del raccolto a spalla e poi depositate in questa corte per essere caricate su eventuali autoveicoli. Lo stesso avveniva per la legna che veniva ricavata dal bosco di cui eravamo proprietari. Ciò non solo per la mia famiglia ma anche per tutti gli altri proprietari. Infatti, vi erano diverse persone, che però adesso sono decedute, che parimenti utilizzavano di questa corte per
l'appoggio dei prodotti o di legna. Io stesso prima che l'area fosse recintata vi passavo coi mezzi a motore perché come ho riferito ho ancora un pezzetto di terreno ed un poco di bosco”; sul capo c): “Mi riporto a quanto già riferito e posso precisare che tutti noi che utilizzavamo questa corte provvedevamo alla relativa pulizia e manutenzione. In realtà era una sorta di piazzetta comune anche perché vi era anche una fontanella e noi da bambini ci andavamo per giocarci. Era sempre stata una piazzetta di tutti.”
I convenuti hanno eccepito la incapacità a testimoniare dei predetti testi, in quanto aventi un interesse diretto e concreto all'esito della lite, stante la qualità di utilizzatori di tale spiazzo, per come dagli stessi dichiarato;
va tuttavia osservato che ai sensi dell'art 246 c.p.c. sono incapaci a testimoniare coloro che avrebbero nel giudizio un interesse concreto e diretto che potrebbe legittimare la loro partecipazione allo stesso;
evidente è quindi come nel caso di specie non si verta in tale ipotesi, atteso che alcun diritto sulla corte in controversia potrebbero accampare i testi escussi, trattandosi al più di una mera commoditas che può venire in rilievo ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste.
Orbene, tali deposizioni, già di per sé dirimenti, vanno ritenute maggiormente attendibili in quanto frutto di una conoscenza effettiva e diretta, e non già de relato, dei luoghi di causa da parte dei testimoni e poiché risultate del tutto coerenti con gli esiti degli accertamenti peritali condotti dal nominato
C.T.U. sul punto, il quale, in risposta allo specifico quesito sottopostogli da questo Giudicante [cfr.
Quesito n.3 - Proceda ad una dettagliata ricostruzione, anche fotografica, dello stato dei luoghi, specificando se il fabbricato ove è ubicato l'immobile dell'attore, o quello dei convenuti, acquisisca luce ed aria dalla predetta area, per trovarsi a ridosso della stessa, o tragga alla stessa accesso o altre utilità] rilevava che: “(…) in risposta al quesito n. 3 del mandato ricevuto, è assai probabile che l'area comune all'ingresso del compendio sia stata appositamente costituita per le esigenze del vivere quotidiano dei residenti - quali ad esempio lo scarico della legna da ardere e del carbone per riscaldamento (cfr. nei titoli prodotti in atti è citato anche un piccolo locale destinato a carbonaia) - e per quelle connesse alla conduzione agricola (accumulo di frutti da trasportare, aia per l'essiccazione dei prodotti, etc.), atteso che negli anni trenta del secolo scorso – ovvero alla data di formazione della mappa catastale d'impianto
– circa la metà dell'intero comprensorio era ancora destinato a fondi coltivati, che le dimensioni e la geometria dell'androne e del vialetto comune limitano l'accesso a mezzi di trasporto di piccolissima dimensione e che lo spiazzo comune in argomento si rende necessario anche come area di manovra per consentire l'ingresso in ortogonale nel portone, stante la risicata larghezza di via Scalilli (predetti piccoli mezzi, pali per vitigni, travi in legno per solai anche di piccola sezione ma di considerevole lunghezza, salvo altro).” (cfr. pag. 9 – 10 della relazione tecnica).
In definitiva, alla luce degli esiti degli accertamenti compiuti dal nominato C.T.U., cui questo
Giudicante ritiene di potersi integralmente riportare e fare propri, siccome frutto di corretta e adeguata metodologia operativa, nonché della prova documentale versata in atti, dalla quale non emerge alcun titolo contrario dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione dell'area, la domanda attorea deve, dunque, considerarsi fondata.
In proposito pur non ignorando questo giudice che “nella controversia circa il regime reale di un bene immobile, le risultanze catastali non hanno valore probatorio decisivo, bensì soltanto valore indiziario” (cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4056 del 08/09/1978), va osservato nondimeno che per giurisprudenza risalente, ma mai contraddetta, della corte di legittimità “quanto precede, peraltro, non esclude (…) che i rilievi topografici delle mappe catastali, oggetto della diretta constatazione e rilevazione dei periti governativi, fanno piena prova delle constatazioni stesse e della conformazione degli immobili censiti all'epoca delle operazioni di rilevamento e nei limiti dei dati tecnici rilevati (Cass.
24 marzo 1956 n. 851). Contemporaneamente, non può non ribadirsi, in conformità ad una risalente giurisprudenza di questa Corte regolatrice - che nonostante il difetto dell'iscrizione di una strada nell'elenco delle strade comunali, l'appartenenza della strada stessa all'ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 c.c., Quali, in particolare, le risultanze delle mappe del catasto (Cass. 17 marzo
1995 n. 3117). Ne segue - pertanto - alla luce di una giurisprudenza pressoché consolidata di questa
Corte, che le risultanze dei registri catastali, pur non potendo valere a dimostrare senz'altro la proprietà di un immobile, possono tuttavia - nel concorso di altri elementi - essere utilizzate quali dati indiziari e presuntivi da parte del giudice del merito (Cass. 21 febbraio 1994 n. 1650, nonché Cass. 8 luglio 1980
n. 4372 e Cass. 24 novembre 1979 n. 6163).” (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5980 del 1998)
Ebbene, nel caso che ne occupa, a fronte della mancanza di titoli che attestino la proprietà esclusiva della Corte di cui si controverte ( non prodotti né dall'attore né dal convenuto), sulla scorta della valorizzazione di tutti gli elementi sopra riportati e soprattutto considerando che il complesso di edifici cui la corte in oggetto sarebbe comune, come ricostruito dal ctu, originariamente costituiva un conglomerato di abitazioni fra loro collegate da un viale comune e traenti accesso da un unico portone ( venendosi così a configurare come una sorta di unico complesso edilizio), che lo spiazzo per cui è causa è stato da sempre utilizzato in forma promiscua dagli abitanti della zona e non è mai stato oggetto di delimitazione o recinzione da parte di alcuno, essendo posto a servizio delle abitazioni limitrofe e che, da ultimo, non vi è alcun atto negoziale che contraddica le risultanze catastali, ritiene questo giudice che tali risultanze possano ben costituire elementi probatori per l'accertamento della comproprietà del cespite.
In tal senso può essere richiamata, peraltro, oltre alla già citata giurisprudenza di legittimità ( per vero sviluppatasi soprattutto in relazione alle azioni di accertamento della natura demaniale delle strade) anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, pure menzionata dal CTU (VI Sez. del Consiglio di Stato con la sent. n. 8600 del 02.10.2023) secondo cui “ai fini dell'accertamento della proprietà di un'area, i dati catastali hanno valore meramente indiziario, ma ad essi può essere attribuito valore probatorio quando non risultino contraddetti da specifiche determinazioni negoziali delle parti o dal contenuto di un atto al quale deve farsi risalire la titolarità dell'area medesima”.
In conseguenza di tanto vanno altresì condannati i convenuti e Parte_2 CP_4
vanno condannati alla rimozione delle catene e dei paletti apposti a delimitazione dell'area,
[...] essendo senz'altro ascrivibile all'iniziativa di costoro la relativa apposizione (cfr. CILA del 13 gennaio
2020, allegata all'atto di citazione)
1.7. – L'attore chiedeva, inoltre, di sentire condannare i convenuti, e Parte_2
in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e Controparte_4 subendi, a cagione della recinzione di detta area (con paletti e catena di ferro) avvenuta nella primavera del 2020 (cfr. punto n.3) delle conclusioni attoree).
La domanda di risarcimento così formulata va disattesa e non merita di trovare accoglimento in ragione della estrema genericità della stessa, non avendo la difesa di parte attrice provato e, prima ancora che provato, allegato in maniera specifica i pregiudizi che l'istante, , avrebbe Parte_1 subito in dipendenza della condotta illecita posta in essere dai convenuti.
1.8. – Va, parimenti, disattesa la domanda avanzata dall'attore volta alla condanna dei medesimi convenuti, e sempre in solido e/o per quanto di ragione, al Parte_2 Controparte_4 pagamento in favore di parte istante d'una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. (cfr. punto n.4) delle conclusioni).
A tal riguardo si osserva che, affinché sia possibile accogliere la domanda di cui all'articolo 96, comma 3 c.p.c. è necessario che ricorrano due requisiti: un requisito oggettivo, che si scompone a sua volta in un elemento positivo, ovvero la soccombenza totale della parte, e in un elemento negativo, dato dalla non compensazione, neppure parziale, delle spese di lite;
ed un requisito soggettivo, ovvero che la lite sia connotata dalla malafede o colpa grave della parte soccombente (cfr. Sez. U - Sentenza n. 9912 del
20/04/2018 che afferma: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.”)
Ciò posto, nel caso di specie, non appaiono sussistere i presupposti richiesti dalla legge e individuati dalla giurisprudenza ai fini dell'irrogazione della sanzione ex art. 96 comma 3 c.p.c. rilevato che, dalle risultanze processuali e dal contegno complessivo di e Parte_2 CP_4
, non è ravvisabile l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. Pertanto, la domanda non
[...] merita di trovare accoglimento.
L'accoglimento della domanda attorea, poi, rende del tutto evidente la infondatezza della domanda di condanna ex art 96 c.p.c proposta dai convenuti, peraltro tardivamente, solo in sede di comparsa conclusionale.
1.9. – Le spese di lite, nei rapporti con le parti costituite, seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo applicando il DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia ( da individuarsi, in mancanza di parametri relativi al valore del bene oggetto di controversia ai sensi dell'art 15 c.p.c., nello scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità – da euro 26.001,00 ad € 52.000,00) e della non particolare complessità delle questioni trattate, applicando le tariffe medie per ciascuna fase processuale. Nulla va invece disposto per le parti contumaci.
L'attore ha poi chiesto, soltanto nella comparsa conclusionale, la condanna della controparte al rimborso delle spese sostenute per la fase di mediazione obbligatoria.
Invero, sul punto, deve registrarsi il contrasto fra diversi orientamenti giurisprudenziali, alimentati anche da pronunce di segno contrastante della stessa Suprema Corte. Per un primo orientamento,
“le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio” (cfr Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020, in senso conforme a Cassazione, Sezioni Unite n. 16990 del 2017)
Per diverso e contrastante orientamento, invece, le spese di mediazione vanno assimilate alle spese del processo, con la conseguenza che il giudice provvederà alla relativa liquidazione secondo i criteri di soccombenza, unitamente alla liquidazione delle spese di lite (cfr. Cass. n. 32306 del 21/11/2023) Ritiene questo giudice più conforme al sistema normativo ed alla ratio della norma, l'adesione alla seconda interpretazione, fatta propria del resto dai più recenti orientamenti giurisprudenziali. (cfr. ex multis Tribunale di Leссе, 18.10.2023, sentenza n. 2805, Tribunale di Livorno sentenza n. 1032/2024;
Tribunale di Ancona sentenza n. 697/2024; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2165/2024; Corte
d'Appello Roma n. 4723/2024; Tribunale di Napoli ordinanza del 12.04.2024).
Ed infatti la Suprema Corte, sottolinea come “il procedimento di mediazione - che può essere sempre disposto dal giudice anche d'appello – è, infatti, condizione di procedibilità per un numero significativo di controversie (v. l'elenco di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010) e il suo mancato esperimento comporta l'improcedibilità della domanda proposta al giudice (v. l'appena citato art. 5, al comma 2). Le spese di mediazione vanno, pertanto, assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa (cfr. Cass. 7695/2019, Cass. 26592/2009 e Cass. 6901/1982). D'altro canto l'art. 13 del d.lgs. n. 28/2010, rubricato “spese processuali”, laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice considera pure le spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto, così assimilando le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio.”
Ne consegue che la relativa domanda sia senz'altro ammissibile trattandosi della liquidazione di spese processuali, ed avendo gli attori comprovato la relativa attività. In allegato all'atto di citazione infatti, vi è sia l'istanza di mediazione proposta dal , sia il verbale dell'incontro di Parte_1 mediazione tenutosi in data 18 marzo 2022 e negativamente conclusosi per assenza dei convenuti.
Va quindi liquidati a carico dei convenuti il compenso professionale dell'avvocato che, tenuto conto della mancata conciliazione, va liquidato per la sola fase di attivazione, secondo le tariffe medie dello scaglione di riferimento, mentre alcunchè può essere riconosciuto a titolo di rimborso delle spese vive poiché non documentate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico dott.ssa Raffaella Cappiello definitivamente pronunciando sulle domande proposte da, ogni diversa istanza, deduzione e conclusione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea di cui al punto n.1) delle conclusioni, accerta e dichiara che la corte per cui è causa, identificata al Catasto Terreni del Comune di ON al foglio 2, mappale 544 è comune all'immobile dell'attore, identificato alla p.lla 345, sub 1 e, agli immobili dei convenuti evidenziati con campitura colorata in FIG. 1 di pag. 3 della relazione peritale ed elencati nella legenda dell'Allegato 2 alla medesima relazione tecnica, alla quale si rimanda;
- per l'effetto, dichiara illegittima la recinzione di tale corte apposta dai convenuti
[...]
e con condanna degli stessi, in solido tra loro, al ripristino dello Parte_2 Controparte_4 stato dei luoghi;
- rigetta la domanda attorea di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di cui al punto n.3) delle conclusioni;
- rigetta la domanda attorea di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., di cui al punto n.4) delle conclusioni nonché la domanda ex art 96 c.p.c. proposta dai convenuti in comparsa conclusionale;
- pone le spese della C.T.U., liquidate come da sperato decreto in atti, definitivamente a carico dei convenuti ed e Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_4
- condanna i convenuti ed e al Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_4 pagamento delle spese di lite nei confronti degli attori che liquida in complessivi € 127,00 per spese vive ( contributo e marca) ed € 7.616,00 per compensi (di cui € 1701,00 per fase di studio, €
1204,00 per fase introduttiva, € 1806,00 per fase di trattazione ed € 2.905,00 per fase conclusionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, nonché in complessivi € 536,00 per compensi professionali relativi alla fase di mediazione;
- dispone che le somme, come liquidate al capo che precede, vengano corrisposte direttamente in favore degli avv.ti US Gaetano Rocco, EO OL ed Anna Acampora, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Torre Annunziata, li 10.12.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Raffaella Cappiello