Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 884/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposto da
), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Franco Papadia;
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Franco Papadia;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di
Lecce pubblicato in data 18/06/2019, non reclamato. Hanno riferito che dalla loro unione sono nati (Monza, 22/02/2006) Persona_1
e (Tricase, 20/10/2009). Persona_2
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno convenuto che:
a) la casa coniugale, di proprietà del padre del sig. CP_1 resterà in uso e nella disponibilità esclusiva del sig.
; CP_1
b) i figli minori (che diverrà maggiorenne il 22.02.2024) Per_1 ed sono affidati ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé quando lo riterrà compatibilmente con i loro impegni e nel rispetto della loro volontà;
c) il sig. si obbliga a corrispondere, entro il 5 di ogni CP_1 mese, la somma mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sino alla maggiore età dei figli e/o comunque sino a quando ciascuno figlio sarà economicamente autosufficiente;
d) entrambi i coniugi rinunciano espressamente a qualsiasi forma di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra essendo economicamente autosufficienti.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51 co. 2 c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 01/03/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- All'udienza del 12/11/2024 le parti, con i loro difensori, hanno dichiarato di voler regolamentare il loro divorzio secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni integrative: - a precisazione della condizione relativa al diritto di visita del figlio minore, la seguente: il genitore non collocatario prevalente incontrerà e terrà con sé il figlio minore in modo libero e compatibilmente con i suoi impegni. Nel caso in cui non riesca a trovarsi un diverso accordo, secondo il seguente calendario: a) il mercoledì dalle 17:00 alle 21:00 e, a settimane alterne, dalle 15:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il 01/01, il 05/01 e il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il
25/12, il 31/12, il 06/01 e la Domenica di Pasqua e così di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 20 giugno di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno di compleanno del figlio sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori.
2 R.G.V.G. 884/2024
Le parti, inoltre, essendo il figlio divenuto maggiorenne, Per_1 hanno revocato le condizioni di natura personale a lui inerenti.
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, così come modificate in occasione dell'udienza, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
II.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Le condizioni concordate tra le parti, così come modificate in occasione dell'udienza del 12/11/2024, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse dei figli.
Inoltre, nell'interesse della prole, il Tribunale ritiene necessario precisare che le spese straordinarie ad essa inerenti debbano essere regolamentate nei modi e nei termini di cui al pertinente Protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data
21/05/2018.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 884/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 01/03/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Corsano in data 25/09/2004 tra (Corsano, Parte_1
13/06/1973) e (Tricase, 15/03/1968) e Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 15, parte II, serie A, anno 2004;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo, così come modificate in occasione dell'udienza del
12/11/2024 e con la precisazione di cui in parte motiva;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Corsano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 05/02/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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