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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA
T R A
Avv. GIOVANNI ANTONIO (codice fiscale ), Pt_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Floriana Taccone, (cf: ), Tel. – C.F._2 fax 0825/37542 – P.E.C. . presso la quale Email_1 Email_2 elett.te domicilia in Napoli alla via Genova n.11 presso lo studio dell'avv. Ernesto
Piscopo, giusta procura ad litem rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
appellante
CONTRO
, (Cf: , elett.te dom.to in Napoli Controparte_1 C.F._3
(NA) al Viale Gramsci nr.19 presso lo studio dell'avv. Valerio Minucci, (cf:
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine C.F._4 dell'atto introduttivo di primo grado;
appellato/appellante incidentale
OGGETTO: riforma della sentenza n. 8137/2019 pronunciata dal Tribunale di
Napoli e pubblicata il 16.09.2019;
CONCLUSIONI:
- per l'appellante Avv. GIOVANNI ANTONIO: Pt_1
“A) In via preliminare:
1. sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza per gravi e fondati motivi ex artt. 283 e 351 c.p.c.;
B) nel merito:
1. accogliere l'appello proposto e per l'effetto riformare la sentenza n. 8137/2019 emessa
1 dal Tribunale di Napoli, con rigetto della domanda introduttiva del giudizio di primo grado;
2. condannare controparte al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'avvocato anticipatario.
C) In via istruttoria:
1. deposita i documenti indicati nel foliario;
si riserva di depositare autonoma denuncia per
i reati realizzati dai terzi e da chiunque responsabile, a qualunque titolo e di esercitare ogni azione a tutela in qualunque sede”.
- Per l'appellato/appellante incidentale : “ Controparte_1
- rigettare la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado;
- rigettare l'appello principale tenuto conto, se del caso, anche la deposizione testimoniale resa dal sig. e dal sig. valutata la testimonianza del sig. Testimone_1 Testimone_2
indicato tempestivamente in primo grado dall'ing. non escusso, Testimone_3 CP_1 richiesta reiterata in sede di precisazione delle conclusioni;
- accogliere i motivi dell'appello incidentale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
- 1) condannare l'avv. al rimborso di tutte le spese sostenute nel processo di primo Pt_1 grado dall'ing. ammontanti a complessivi euro 980,15 o nella misura ritenuta CP_1 giusta (primo motivo);
- 2) riformare la sentenza quanto alla liquidazione degli accessori spettanti all'ing. condannandolo al pagamento di quelli dovuti per legge, rivalutazione monetaria CP_1 sulla sorta capitale, interessi o il risarcimento del danno per mancata tempestiva disponibilità del denaro dovuto per il fatto illecito (risalente al maggio del 2005) alla pronuncia, nonché al pagamento degli interessi legali sulla sorta capitale rivalutata dalla decisione di secondo grado al soddisfo;
- in via gradata, condannare l'avv. al pagamento degli interessi sulla sorta capitale, Pt_1 senza devalutazione ed al tasso ritenuto adeguato, tenuto conto anche della svalutazione monetaria medio tempore intervenuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati dopo la sentenza impugnata ex art 345 cpc;
- vittoria di spese e competenze del presente grado e rimborso delle spese generali, CPA ed
IVA, con attribuzione al difensore anticipatario”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado
Con atto notificato il 14/02/11 citava in giudizio innanzi al CP_1
Tribunale di Napoli l'avv. Giovanni Antonio Cillo, premesso che;
era creditore del sig. in forza di 19 cambiali, insolute, protestate e Parte_2
gravate di spese e garantite da ipoteca sul fabbricato industriale sito in Moschiano
(AV), di proprietà del;
Pt_2 nel maggio del 1996 l'attore incaricava l'avv. di intervenire quale creditore Pt_1
ipotecario nella procedura esecutiva immobiliare Ruolo n. 35/86 promossa dall' contro , innanzi al Tribunale di Avellino, ove risultava Pt_3 Parte_2 pignorato anche l'immobile gravato da ipoteca in favore del . CP_1
L'intervento era tempestivo.
Ciò nonostante, egli veniva ammesso a partecipare alla distribuzione del ricavato per complessivi euro 152.717,45 di cui euro 115.950,14, per capitale, interessi e spese, euro 28.021,88 per interessi legali ed euro 8.745,43 per spese legali, quale mero creditore chirografario, senza poter usufruire del privilegio ipotecario per l'omesso rinnovo dell'iscrizione ipotecaria, effettuata nel maggio del 1985, entro maggio del 2005, ormai prescritta e non azionabile.
Deduceva che, nel 1996 l'ing. aveva consegnato al difensore tutta la CP_1
documentazione in originale concernente il suo credito (cambiali, atto di cessione, nota iscrizione di ipoteca presso la conservatoria di Avellino) perché fosse inserita nella produzione di parte del procedimento esecutivo;
che l'avv. non aveva comunicato al cliente la necessità di rinnovare l'ipoteca Pt_1 in corso di causa per non perdere il diritto di prelazione;
ciò malgrado gli chiedeva il pagamento delle competenze per l'attività prestata;
che l'ing. si opponeva a tale richiesta, sollevando eccezione CP_1
d''inadempimento della controprestazione con invito a consegnargli tutta la produzione inerente il suo intervento nella procedura esecutiva sopra indicata ed a risarcire i danni procurategli;
la richiesta rimaneva inevasa, sicché il era costretto a richiedere un CP_1
3 Decreto Ingiuntivo per la consegna di cose, emesso dal Tribunale di Napoli, divenuto definitivo, con ordine al creditore di restituire all'intimante tutta la produzione di parte depositata nell'ambito del procedimento esecutivo;
concludeva affinché il Tribunale di Napoli dichiarasse la propria competenza a conoscere del giudizio in forza del d.lgs. 206/05 e, previo espletamento dell'istruttoria - condannasse l'avv.to a risarcirlo del danno patito da Pt_1
identificare nella perdita del diritto di prelazione in sede di riparto rimanendo insoddisfatto del suo credito in ragione del 67%, danno da liquidare, se del caso a mezzo c.t.u, con gli accessori come per legge.
Vinte le spese di lite con attribuzione al difensore anticipatario.
- Si costituiva l'avv. Cillo Antonio Giovanni, il quale contestava integralmente le avverse pretese chiedendone il rigetto in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili, illegittime ed infondate;
impugnava e disconosceva i fatti posti a fondamento della domanda e la documentazione allegata al fascicolo di controparte;
concludeva affinché preliminarmente, fosse dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli e la competenza del Tribunale di Avellino;
-nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio
Depositava, in via istruttoria i documenti come da foliario, - con riserva di produrne ulteriore ed articolare nuovi mezzi di prova nei termini di legge."
La causa veniva iscritta al Ruolo generale civile al n. 4900/11.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. il Tribunale, preso atto dell'eccezione d'incompetenza in favore del foro del consumatore e, impregiudicata ogni decisione, rinviava all'udienza del 19.04.2012 e, di seguito al
14.06.2012 quando “dichiarava l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Napoli in favore del Tribunale di Avellino”.
Avverso la dichiarazione di incompetenza territoriale, parte attrice, proponeva regolamento di competenza innanzi alla Corte di cassazione la quale, con
4 ordinanza n. 1464/14 emessa il 07.11.2013 e depositata il 24.01.2014, in accoglimento il ricorso, dichiarava la competenza a decidere del Tribunale di
Napoli, condannando il al pagamento delle spese del regolamento. Pt_1
Riassunto il processo innanzi al Tribunale di Napoli, entrambe le parti si riportavano integralmente al contenuto ed alle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi ed alle conclusioni rassegnate nel procedimento recante R.G. 4900/11.
La causa veniva iscritta al R.g. 11727/2014.
Alla prima udienza del 18.09.2014, il giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo r.g. 4900/2011 e, escussi i testi all'udienza del 23.11.2017, tratteneva la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 01.03.2018, il Giudicante rimetteva la causa sul ruolo istruttorio attesa l'eccezione di falsità delle dichiarazioni rese dai testi indicati da parte attrice, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
Dopo diversi rinvii, fissate le precisazioni delle conclusioni per l'udienza del
16.09.2019 quando la causa veniva decisa sensi dell'art 281 sexies cpc con sentenza pubblicata il 16.09.2019 che così provvedeva:
“- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di €
102.320,692; su tale somma decorrono interessi oltre interessi compensativi ad un tasso medio del 1,5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (maggio 2005) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito
e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore del legale attoreo per dichiaratone anticipo delle spese di lite che liquida in € 13.430,00 per compensi professionali oltre il
15% per spese generali, iva e CPA come per legge;
- rimette gli atti alla Procura della Repubblica di Napoli perché vagli la presenza di condotte penalmente rilevanti dei testimoni e ”. Testimone_2 Testimone_1
GIUDIZIO DI APPELLO:
Con atto notificato il 30.10.2019, l'avv. Cillo Giovanni Antonio ha chiesto l'integrale riforma della prefata sentenza in ragione delle seguenti censure: 5 (motivo I), con riferimento agli obblighi e doveri professionali. Errato esame di tutti gli atti e documenti del giudizio. Violazioni di legge rilevanti ai fini della decisione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1375, 2229 e 2236
c.c. quanti alla valutazione della prova orale;
(II motivo) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e norme collegate, sulla prova testimoniale, sull'interrogatorio formale e confessione, sulla valutazione del contegno delle parti, sul falso testimoniale prodotto da controparte (art. 116 cpc
2°c;
(motivo III) illegittimità, erroneità ed ingiustizia della statuizione relativa alla decorrenza degli interessi. Violazioni di legge
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 4862/2019, si costituiva in giudizio l'ing. CP_1
che eccepiva l'inammissibilità, improponibilità, infondatezza in fatto, in
[...]
rito ed in diritto del gravame chiedendo la conferma della sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli in punto di responsabilità e spiegando appello incidentale per i seguenti motivi (I): omesso rimborso degli esborsi sostenuti per il giudizio di primo grado;
(II): erronea ed illegittima liquidazione degli accessori dovuti sulla somma oggetto del risarcimento del danno l'efficacia esecutiva della sentenza, rinviata la causa più volte per esigenze Pt_4
di ruolo, all'esito dell'udienza del 05.04.2024, la Corte riservava in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della relativa ordinanza. Venivano depositate comparse conclusionali e relativa replica dalle parti.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il 30.10.2019 a fronte della sentenza n. 8137/2019, notificata il
01.10.2019, pubblicata il 16.09.2019, nel rispetto del termine utile per proporre appello ai sensi dell'art 325 cpc.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
6 Col primo l'appellante si duole della sentenza impugnata laddove, da un lato, ha ritenuto la prestazione professionale in lite quale obbligazione di mezzi precisando che l'avvocato non risponde verso il proprio cliente nel caso di mancato raggiungimento del risultato secondo il dovere di diligenza previsto dall'articolo 1176 c.c. ma solo nei casi di dolo o colpa grave;
dall'altro ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'obbligo
d'informativa- dovere di persuasione verso il cliente ed il danno lamentato da parte attorea;
ha evidenziato l'illegittimità della pronuncia contraria ai riscontri probatori (da cui risulta sia l'informazione data al cliente sia il rifiuto di quest'ultimo) senza considerare i numerosi tentativi- anche stragiudiziali- per ottenere il recupero del credito (tutti andati a vuoto) ed
i tempi della procedura esecutiva (durata 23 anni).
Con il secondo motivo
l'appellante censura l'operato del Giudice di prime cure per errata, parziale ed insufficiente ricostruzione del fatto;
deduce di aver in più occasioni ribadito al cliente la necessità di rinnovare l'ipoteca per non perdere la qualifica di creditore privilegiato;
dall'istruttoria è emerso che l'avv. ha adempiuto perfettamente e diligentemente al mandato Pt_1 conferitogli dal e che fu quest'ultimo a rifiutarsi di procedere al rinnovo CP_1 dell'ipoteca, per evitare di sopportare ulteriori costi;
Entrambi i motivi sono infondati.
Premesso che la responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), sicché la conoscenza della normativa che impone la rinnovazione dell'ipoteca ai sensi degli artt. 2847 e 2878, n. 2, c.c., trattandosi di questione prettamente giuridica, fa parte dell'obbligo di prestazione professionale e rientra nella diligenza media esigibile dal difensore e non invece dal cliente. (cfr.
Corte di Cassazione, Sez. III, l'ordinanza n 12127 del 22 giugno 2020).
In tal senso anche la Suprema Corte per la quale “L'obbligo di diligenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1176, comma 2 e 2236 cc impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato, sia nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione e
7 informazione del cliente, essendo il professionista tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.
Incombe sul professionista l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta al fine di rendere il cliente edotto di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio. (cfr.
Cassazione civile, 20 ottobre 2023, n. 29182).
Nel caso in esame l'onere di diligenza non è stato provato in ragione dell'escussione dell'avv.to Perrillo, rispetto alla quale sussistono concreti dubbi in ordine all'attendibilità considerato che trattasi di un ex collega di studio dell'avv.
, che aveva la gestione esclusiva della controversia del fino alla Pt_1 CP_1
cessazione della sua collaborazione professionale con l'appellante (cfr. nella deposizione l'avv. Perillo ha affermato: “tra le pratiche da me seguite c'era proprio quella del sig. …, “mi occupavo io della pratica”). CP_1
Orbene, a mente dell'articolo 246 del cpc non possono essere assunte come testimoni le persone che hanno nella causa un interesse tale da legittimare la loro partecipazione al giudizio, interesse che deve essere personale, concreto e attuale, non un semplice interesse di fatto. Trattasi, nel caso di specie, di un interesse giuridico in grado di legittimare l'avv.to Perrillo a intervenire nel processo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c, come corresponsabile dell'avv.to , (art. 1228 c.c.) o di Pt_1 essere da questi per essere mallevato dagli esiti negativi del giudizio. Nel caso di specie, l'inattendibilità del teste si desume:
a) dall'inverosimiglianza delle sue dichiarazioni, secondo le quali il si CP_1
sarebbe rifiutato di rinnovare l'ipoteca per non affrontare ulteriori spese che all'epoca erano pari a circa 1.000,00 euro;
b) dal fatto che le spese per l'esecuzione sono a carico del debitore esecutato ex art. 2855 c.c;
c) con la rinnovazione dell'ipoteca il credito, di oltre 150.000,00 euro, poteva
8 essere recuperato .
Orbene, poiché sulle dichiarazioni dell'avv.to Perrillo si fonda tutta la difesa dell'odierno appellante, l'accertata inattendibilità della testimonianza costituisce ragione assorbente rispetto ad ogni altra questione.
La censura sotto tale profilo merita il rigetto.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza gravata laddove fa decorrere gli interessi sulla somma dal maggio 2005 (data di scadenza dell'ipoteca) e non, come avrebbe dovuto essere, dalla data in cui è maturato il diritto alla percezione della somma, ovvero dalla liquidazione dell'attivo della procedura esecutiva immobiliare (2009). Inoltre, nella fattispecie, nella denegata ipotesi di conferma della pronuncia impugnata, va applicato,
l'interesse legale, posto che, nel caso in cui il avesse goduto del privilegio nella CP_1 procedura esecutiva immobiliare, l'importo corrisposto sarebbe stato maggiorato degli interessi legali e non di quelli moratori.
Il motivo è destituito di fondamento.
Invero, esattamente il tribunale ha fatto decorrere interessi sulla somma spettante al creditore dal momento in cui è stata posta in essere la condotta illecita (omessa rinnovazione dell'ipoteca) e si è concretizzato il danno consistente nella perdita del diritto di prelazione nell'ambito del riparto esecutivo, rimanendo il creditore insoddisfatto per il 67% del suo credito.
MOTIVI DI APPELLO INCIDENTALE con il primo l'appellante incidentale censura la sentenza laddove non ha disposto il recupero degli esborsi sostenuti nel giudizio di primo grado.
Occorre precisare che il 23/09/2020 l'ing. depositava telematicamente CP_1
l'ordinanza del Tribunale di Napoli con la quale veniva accolta l'istanza ex art. 287
c.p.c. presentata dal medesimo, ed anteriore all'appello introdotto dall'avv.to
, per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo Pt_1
grado relativo alla mancata condanna del convenuto soccombente al rimborso di tutte le spese di lite.
All'udienza del 28/1/2022, il rilevato il deposito della ordinanza di CP_1
9 correzione della sentenza di primo grado, precisava la necessità di coltivare il primo motivo di appello incidentale, in quanto gli esborsi liquidati in sede di correzione della sentenza dal Tribunale erano inferiori a quelli effettivamente sostenuti dall'appellante incidentale.
Il motivo è fondato.
Risulta allegato che l'ingegner per coltivare la causa in parola ha CP_1
affrontato spese vive corrispondenti ad € 851,00 riconosciute dal primo giudice;
e che con l'appello ha chiesto il rimborso di 980,17 (comprensivi del contributo unificato per versato per il primo grado e per la riassunzione).
Ne segue che va disposto il recupero delle seguenti spese vive come documentate dall'appellante incidentale:
Raccomandata r.r. del 13/11/2009 all'avv. : euro 3,90; Raccomandata r.r. del Pt_1
10/12/2009 all'avv. Taccone: euro 3,90; Notifica atto di citazione: euro 10,33;
Versamento contributo unificato: euro 374,00; D.p.r. 115/2002: anticipazione spese comunicazioni Cancelleria: euro 8,00; Intimazioni a n. 2 testi per l'udienza del
14/6/2012: euro 21,38; Copie conformi verbali di causa: euro 2,64; Copie esecutive ordinanza Corte di Cassazione: euro 24,82; Notifica comparsa di riassunzione: euro 17,05; Versamento contributo unificato: euro 450,00; D.p.r. 115/2002: anticipazione spese comunicazioni Cancelleria: euro 27,00; Intimazione a n. 3 testi per l'udienza del 2/4/2015: euro 37,15. Totale esborsi: euro 980,17.
Gli interessi legali sono dovuti dai singoli pagamenti al soddisfo.
Con il secondo motivo l'appellante incidentale censura la sentenza gravata laddove, con riguardo al quantum debeatur non sono stati rettamente liquidati gli accessori sulla sorta capitale dovuta.
Il motivo è fondato.
Invero il Tribunale ha stabilito che sulla somma da risarcire pari ad euro 102.320,69 sono dovuti gli “interessi compensativi ad un tasso medio del 1,5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (maggio 2005) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per
10 anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT”.
Ebbene la Suprema Corte ha ribadito che: “L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa.”. (cfr Cassazione civile, 19 gennaio 2022, n. 1627) .
Ne segue che sulla somma devalutata al momento del danno 2005 andavano calcolati gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT in virtù del seguente schema di calcolo:
Capitale Iniziale: € 102.320,69
Data Iniziale: 01/05/2005
Data Finale: 31/12/2024
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: maggio 2005
Scadenza Rivalutazione: dicembre 2024
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 125,1
Indice alla Scadenza: 120,2
Raccordo Indici: 1,471
Coefficiente di Rivalutazione: 1,413
Totale Rivalutazione: € 42.258,44
Capitale Rivalutato: € 144.579,13
Totale Colonna Giorni: 7184
Totale Interessi: € 38.803,37
Rivalutazione + Interessi: € 81.061,81
Capitale Rivalutato + Interessi: € 183.382,50
L'avv.to va dunque condannato a risarcire l'appellato del danno cagionatogli Pt_1 con la condotta illecita per cui è causa quantificato in complessivi € 183.382,50 oltre interessi legali dal 01/01/25 al saldo
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in favore dell'appellato,
11 in applicazione del DM n. 149/22 con riferimento allo scaglione fino a € 260.000,00 in complessivi € 9991,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge con distrazione a favore dell'avv.to Valerio Minucci.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. a carico dell'appellante principale.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 8137/2019 pronunciata tra le parti ivi indicate dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 16.09.2019, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie totalmente l'appello incidentale e per l'effetto condanna l'avv.to
Cillo Giovanni Antonio a corrispondere a la somma di € 980,19 Parte_5
oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo;
3) condanna l'avv.to Cillo Giovanni Antonio a corrispondere a Pt_5
la somma di € 183.382,50 oltre interessi legali dal 01/01/25 al saldo;
[...]
4) condanna l'avv.to Cillo Giovanni Antonio a corrispondere a Pt_5
le spese di lite che liquida per il presente grado, in € 9991,00 oltre spese
[...] generali iva e cpa come per legge con distrazione dell'avv.to Valerio Minucci;
5) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante principale Cillo Giovanni Antonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10/02/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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