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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 20/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1499/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in persona delle magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1499/2024 promossa da:
(c.f. rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Emanuele Sebri in Milano (MI), alla via Fratelli Salvioni n. 6;
- Ricorrente
nei confronti di
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- Resistente contumace
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e
71 c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente sig.ra Parte_1
“
1. dichiarare la separazione tra i coniugi e (matrimonio Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio con rito civile, in data 13.1.2007, nel Comune di Tavazzano con LA, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 1, anno 2007, parte I), ordinando alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, all'Ufficiale di
Stato Civile di Tavazzano con LA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
2. dichiarare –nei termini di legge- lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile, in data
13.1.2007, nel Comune di Tavazzano con LA, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 1, anno 2007, parte I).”.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 26.07.2024, la sig.ra ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale domandando ex art. 473 bis.49 c.p.c. la pronuncia di separazione giudiziale dal marito e, quindi, l'ulteriore e successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio, Controparte_1
una volta decorsi i termini di legge.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze di fatto:
- la sig.ra e il sig. hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1
il 13.01.2007 in Tavazzano con LA (LO), trascritto nei Registri di Stato civile del predetto Comune con atto n. 1, parte I, anno 2007;
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- la convivenza si è interrotta nell'ottobre 2008 e da allora i coniugi hanno vissuto separatamente;
- dalla loro separazione di fatto, i coniugi sono economicamente autosufficienti e non sussistono tra loro rapporti economici e/o patrimoniali da regolare. In particolare, prima di percepire la
NASPI la ricorrente svolgeva l'attività di metalmeccanico;
2. All'udienza del 29.11.2024 parte ricorrente è comparsa personalmente dinanzi alla giudice delegata. In tale sede, la sig.ra ha dichiarato: “io e mio marito non siamo conviventi dal Parte_1
2009 circa, non abbiamo figli, non abbiamo niente in comune. Al momento sono disoccupata, prendo la Naspi, non ho richieste economiche nei confronti del sig. Non siamo in contatto io e lui”. CP_1
Nessuno è comparso per il resistente.
La Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso al resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la causa al Collegio.
DIRITTO
3. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente il quale è Controparte_1
stato regolarmente evocato in giudizio con ricorso notificatogli a mani il 27.09.2024 e non si è costituito in giudizio.
4. Quanto al merito, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (ex art. 151
c.c.). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto risulta venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sin dal 2009, anno dal quale le parti hanno cessato di convivere.
Nel caso di specie, l'assenza di convivenza tra le parti e la cessazione di qualsiasi rapporto tra le stesse, avvenute prima della domanda di separazione, nonché l'assenza del ricorrente nel presente giudizio, rendono inequivocabile l'intervenuta disgregazione del rapporto di coniugio tra le parti.
Stante l'assenza di ulteriori domande, l'assenza di figli e l'indipendenza economica delle parti non vi sono ulteriori questioni da regolare.
Quanto alla prosecuzione del procedimento al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, la causa dev'essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, in attesa che tale domanda divenga procedibile per il decorso dei termini di legge.
5. Spese
Le spese di lite devono ritenersi irripetibili attesa la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio nel Comune di Tavazzano con LA (LO) in data 13.01.2007, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 1 parte I, anno 2007;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tavazzano con LA
(LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
4) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento.
Così deciso in Lodi, il 18.03.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in persona delle magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1499/2024 promossa da:
(c.f. rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Emanuele Sebri in Milano (MI), alla via Fratelli Salvioni n. 6;
- Ricorrente
nei confronti di
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- Resistente contumace
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e
71 c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente sig.ra Parte_1
“
1. dichiarare la separazione tra i coniugi e (matrimonio Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio con rito civile, in data 13.1.2007, nel Comune di Tavazzano con LA, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 1, anno 2007, parte I), ordinando alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, all'Ufficiale di
Stato Civile di Tavazzano con LA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
2. dichiarare –nei termini di legge- lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile, in data
13.1.2007, nel Comune di Tavazzano con LA, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 1, anno 2007, parte I).”.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 26.07.2024, la sig.ra ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale domandando ex art. 473 bis.49 c.p.c. la pronuncia di separazione giudiziale dal marito e, quindi, l'ulteriore e successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio, Controparte_1
una volta decorsi i termini di legge.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze di fatto:
- la sig.ra e il sig. hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1
il 13.01.2007 in Tavazzano con LA (LO), trascritto nei Registri di Stato civile del predetto Comune con atto n. 1, parte I, anno 2007;
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- la convivenza si è interrotta nell'ottobre 2008 e da allora i coniugi hanno vissuto separatamente;
- dalla loro separazione di fatto, i coniugi sono economicamente autosufficienti e non sussistono tra loro rapporti economici e/o patrimoniali da regolare. In particolare, prima di percepire la
NASPI la ricorrente svolgeva l'attività di metalmeccanico;
2. All'udienza del 29.11.2024 parte ricorrente è comparsa personalmente dinanzi alla giudice delegata. In tale sede, la sig.ra ha dichiarato: “io e mio marito non siamo conviventi dal Parte_1
2009 circa, non abbiamo figli, non abbiamo niente in comune. Al momento sono disoccupata, prendo la Naspi, non ho richieste economiche nei confronti del sig. Non siamo in contatto io e lui”. CP_1
Nessuno è comparso per il resistente.
La Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso al resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la causa al Collegio.
DIRITTO
3. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente il quale è Controparte_1
stato regolarmente evocato in giudizio con ricorso notificatogli a mani il 27.09.2024 e non si è costituito in giudizio.
4. Quanto al merito, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (ex art. 151
c.c.). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto risulta venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sin dal 2009, anno dal quale le parti hanno cessato di convivere.
Nel caso di specie, l'assenza di convivenza tra le parti e la cessazione di qualsiasi rapporto tra le stesse, avvenute prima della domanda di separazione, nonché l'assenza del ricorrente nel presente giudizio, rendono inequivocabile l'intervenuta disgregazione del rapporto di coniugio tra le parti.
Stante l'assenza di ulteriori domande, l'assenza di figli e l'indipendenza economica delle parti non vi sono ulteriori questioni da regolare.
Quanto alla prosecuzione del procedimento al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, la causa dev'essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, in attesa che tale domanda divenga procedibile per il decorso dei termini di legge.
5. Spese
Le spese di lite devono ritenersi irripetibili attesa la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio nel Comune di Tavazzano con LA (LO) in data 13.01.2007, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 1 parte I, anno 2007;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tavazzano con LA
(LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
4) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento.
Così deciso in Lodi, il 18.03.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi