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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/08/2025, n. 6374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6374 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15958/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15958 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da:
con sede a Milano, in persona del Parte_1
legale rappresentante elettivamente domiciliata a Milano, presso lo studio degli Parte_2
avvocati Angelo Bonetta e Michele Saponaro, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
contro pagina 1 di 44 con sede ad Controparte_1
Amsterdam (Paesi Bassi), in persona amministratori e Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata a Milano presso lo studio degli avv.ti Domenico Fanuele e Bruno Guido
Visentini, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
con sede a Milano, in persona dell'amministratore Controparte_4 Controparte_5
elettivamente domiciliata a Milano, presso lo studio degli avv.ti Alessandro Salvador e Silvia Adani,
che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
, e , elettivamente domiciliati a Milano, Parte_3 Parte_4 Parte_5
presso lo studio dell'avv. Federico Scarlato, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice Voglia il Tribunale, Parte_1
I. accertati gli illeciti di natura contrattuale ed extracontrattuale imputabili ai convenuti, disporre la condanna generica, anche in via solidale tra loro, dei convenuti al risarcimento di tutti i danni,
patrimoniali e non, da liquidarsi in separato giudizio;
II. condannare in ogni caso i convenuti a corrispondere all'attrice, a titolo di provvisionale, una somma da precisare all'esito dell'istruttoria, ma comunque non inferiore alla misura di Euro 100.000,00 tenuto conto del dettato di cui alla clausola 10.2(b) del Management Agreement per le ragioni esposte in atti e precisate nel par. VII della prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.;
pagina 2 di 44 III. condannare i signori , e – e la società Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_4
in solido con essi – al risarcimento del danno per la lesione dell'onore e del decoro dell'attrice,
[...]
liquidato secondo giustizia ex art. 1226 c.c.;
IV. condannare la convenuta al pagamento di Euro 287.281,57 oltre accessori e Controparte_4
interessi moratori ex d. lgs. 231/2002, a favore di a Parte_1
titolo di compensi per le prestazioni rese per le ragioni esposte in narrativa;
V. rigettare tutte le domande avversarie ivi incluse le domande riconvenzionali proposte da
[...]
per i motivi esposti in atti;
Controparte_4
VI. per la denegata ipotesi che insista sulle Controparte_1
proprie domande, rigettarne tutte le conclusioni;
VII. in via istruttoria, l'attrice insiste nelle istanze formulate nelle memorie istruttorie ex art. 183,
comma 6, nn. 1, 2 e 3.
VIII. con vittoria di spese e onorari.
Nell'interesse della convenuta Voglia il Controparte_1
Tribunale, accertata la rinuncia agli atti da parte dell'attrice Parte_1
e l'accettazione della predetta rinuncia da parte della convenuta
[...] [...]
dichiarare l'estinzione del processo, condannare Controparte_1 [...]
alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, conformemente ai Parte_1
criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (e s.m.), con riguardo all'attività difensiva svolta da
[...]
nel presente giudizio. Controparte_1
Nell'interesse della convenuta Voglia il Tribunale, Controparte_4
in via pregiudiziale:
pagina 3 di 44 1.- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ai sensi degli artt. 164, comma 4, e 163, comma 1, n. 4, c.p.c. e quindi assegnare a parte attrice un termine perentorio per integrare la domanda;
2.- accertare e dichiarare la carenza delle condizioni dell'azione in relazione alla domanda di condanna generica di cui al punto I delle conclusioni dell'attrice di cui alla prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.,
per difetto della possibilità giuridica e/o della legittimazione passiva di nei Controparte_4
limiti di quanto illustrato in atti;
nel merito, in via principale: 3.- rigettare tutte le domande proposte da Parte_1
nei confronti di siccome inammissibili e/o infondate per i
[...] Controparte_4
motivi esposti in atti;
nel merito, in via riconvenzionale:
4.- accertare e dichiarare che si è resa inadempiente agli Parte_1
obblighi derivanti dal Agreement in data 9 novembre 2018 tra e Parte_1 Controparte_4
per i motivi e nei termini di cui in atti;
per l'effetto, Parte_1
5.- accertare e dichiarare che in forza della lettera in data 22 ottobre 2021 è Controparte_4
receduta dal, o ha comunque risolto il, Management Agreement in data 9 novembre 2018 tra
[...]
e ai sensi dell'art. X per Giusta Causa Controparte_4 Parte_1
(“with Cause”) ai sensi dell'art. X dello stesso Management Agreement e con effetto dal 23 ottobre
2021;
6.- in subordine rispetto al punto 5 che precede, risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., il
Management Agreement in data 9 novembre 2018 tra e Controparte_4 [...]
per fatto e colpa di quest'ultima; e, in ogni caso, Parte_1
pagina 4 di 44 7.- condannare a versare ad Parte_1 Controparte_4
l'importo di Euro 385.587,19 (o il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia) a titolo di restituzione e/o risarcimento del danno, in relazione alle condotte descritte nel par. 10 della comparsa di costituzione e risposta e richiamate altresì nei successivi atti difensivi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e da calcolarsi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dal dì della domanda fino al saldo;
8.- condannare a risarcire tutti gli ulteriori danni patiti e Parte_1
patiendi da in relazione agli ulteriori inadempimenti agli obblighi derivanti dal Controparte_4
Management Agreement in data 9 novembre 2018 tra e Controparte_4 [...]
per i motivi e nei termini di cui in atti, per l'importo che – anche in Parte_1
considerazione della situazione economico-finanziaria di Parte_1
come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio disponile al 31/12/2023 – viene limitato ad una
[...]
somma complessivamente pari ad Euro 4.000.000,00 (quattro milioni), da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo;
nel merito, in via riconvenzionale subordinata:
9.- dichiarare e/o comunque pronunciare la compensazione tra ogni credito di cui
[...]
dovesse essere riconosciuta titolare nei confronti di e Parte_1 Controparte_4
il credito restitutorio e/o risarcitorio di quest'ultima nei confronti della prima di cui ai punti 7 e 8 che precedono;
in via istruttoria: ammettere tutte le prove richieste nelle memorie istruttorie depositate ai sensi dell'art. 183comma 6 n. 2 ,3 c.p.c. da intendersi ivi integralmente trascritte.
pagina 5 di 44 Sempre in via istruttoria: disporsi la rimessione in termini ex art. 153 comma 2, c.p.c., come da istanza depositata telematicamente in data 27 marzo 2025, autorizzando AGG1 al deposito dei documenti sub nn. 105-113, sopravvenuti e successivi rispetto al termine delle preclusioni istruttorie per consentire che gli stessi siano ammessi e conseguentemente considerati da Codesto Ill.mo Giudice ai fini delle domande di accertamento dell'inadempimento avversario e di risarcimento del danno proposte da
AGG1 nei confronti di;
CP_6
in ogni caso:
- condannare a rifondere ad i Parte_1 Controparte_4
compensi professionali e le spese di lite tutte, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA;
- condannare a risarcire a i danni Parte_1 Controparte_4
ex art. 96, comma 1, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, e a versare un'ulteriore somma ex art. 96,
comma 3, c.p.c., pure da liquidarsi in via equitativa.
Nell'interesse dei convenuti , e Voglia il Tribunale, Parte_3 Parte_4 Parte_5
Respingere tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti dei signori , Parte_3 [...]
e in quanto inammissibili ed infondate. Pt_4 Parte_5
Condannare l'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, comma 1 e comma 2, c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.4.2022, la Parte_6
ha convenuto in giudizio la società di diritto olandese,
[...] [...]
la società di diritto italiano Controparte_7 Controparte_8
pagina 6 di 44 ed i suoi amministratori , e lamentando di aver subito un Parte_3 Parte_4 Parte_5
danno, di cui chiederà la quantificazione in separato giudizio, dall'inadempimento delle società
convenute e delle persone fisiche riconducibili al gruppo che hanno agito per loro, CP_1
all'Accordo Quadro di Cooperazione, sottoscritto il 23 agosto 2018 da con CP_6 CP_7
L'accordo di cooperazione era stato stipulato da e per disciplinare la loro CP_6 CP_7
collaborazione all'attuazione dell'operazione immobiliare speculativa volta alla demolizione,
ristrutturazione e locazione dell' edificio sito a Milano in via Confalonieri n. 27,29 (c.d. Operazione
, l'una quale società operante nel settore immobiliare promotrice del progetto, espressione CP_4
degli imprenditori e , e l'altra come partner puramente Controparte_9 Controparte_10
finanziario, espressione dei fondi investitori del gruppo , attraverso la creazione di CP_1
apposite società veicolo per assicurare la distribuzione concordata dell'utile dell'operazione.
In esecuzione dell'Accordo Quadro di Cooperazione le parti avevano, in particolare, costituito:
- la na limited partnership di diritto olandese, partecipata al 90% da CP_11 CP_7
del gruppo e al 10 % da a cui era subentrata, con effetto dal 18 luglio 2019, la CP_1 CP_6
CP_ altra società veicolo di e;
CP_12 Controparte_9 CP_10
- la AGG1 B.V. partecipata al 100% dalla e la società operativa italiana in cui CP_11
conferivano l'immobile, partecipata al 100% da AGG1 BV. CP_8
Lo stesso giorno, il 9 novembre 2018, la società attrice e la convenuta CP_6 CP_8
concludevano un Management Agreement, cioè un mandato in rem propriam causalmente collegato agli altri accordi di cooperazione, con cui veniva delegata alla società attrice la gestione dei profili tecnico- operativi dello sviluppo della complessa operazione immobiliare, in funzione dell'interesse dei soci indiretti e alla massimizzazione del profitto dell'affare. Controparte_9 Controparte_10 pagina 7 di 44 La remunerazione dell'investimento e dell'attività di gestione e sviluppo del progetto immobiliare dei due soci indiretti, infatti, era assicurata dagli utili conseguiti da destinati a risalire la catena CP_8
societaria sino a ABCD B.V. e dai compensi garantiti a per l'attività di mandataria in forza CP_6
del Management Agreement.
In attuazione del mandato la società attrice aveva impiegato tutto il suo know how nel settore immobiliare e aveva consentito a AGG1 di acquistare l'immobile con uno sconto di 1,4 milioni di euro rispetto al prezzo originariamente concordato, di ottenere rapidamente la concessione del finanziamento bancario e di gestire la liberazione dell'edificio dagli inquilini in modo tale da poter avviare il cantiere per la ristrutturazione dell'immobile.
Tuttavia, dalla primavera del 2021, quando il suo apporto specifico all'operazione era ormai quasi esaurito e l'immobile era libero e pronto per l'avvio della ristrutturazione, i suoi rapporti con le società del gruppo avevano iniziato ad inclinarsi in ragione del loro inadempimento CP_1
alle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro di Cooperazione, manifestatosi attraverso scelte di gestione economicamente irrazionali e distrattive di risorse sociale volte a deprimere gli utili dell'operazione e attraverso la pretestuosa revoca del Management Agreement, finalizzata ad estrometterla dall'affare senza neanche pagarle il corrispettivo pattuito.
In particolare, la e la AGG1, in violazione degli artt. 1174, 1176, co. 2, 1374 e 1375 c.c., con CP_7
il concorso a titolo di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., degli amministratori di
AGG1 avrebbero:
i) procrastinato l'operatività dei finanziamenti-ponte concessi da fondi del e Parte_7
colpevolmente ritardato l'ottenimento del prestito bancario necessario a finanziare il progetto,
determinando un aggravio in termini di maggiori interessi corrisposti rispetto a quelli che sarebbero pagina 8 di 44 stati applicati al finanziamento di procacciato dalla società attrice, con un maggior costo CP_13
dell'investimento immobiliare di almeno 1 milione di Euro;
ii) addebitato alla società veicolo costi inutili e spese per servizi non inerenti CP_8
all'operazione erogati da altre società del , con un maggior costo a carico Parte_7
dell'investimento immobiliare di almeno 775.000 Euro;
iii) negligentemente presentato al Comune di Milano un progetto di intervento edilizio, redatto dallo studio di architettura Park Associati da loro unilateralmente incaricato, recante un grave errore di calcolo della superficie lorda realizzabile, ridotta del 20% rispetto a quella consentita dalla regolamentazione applicabile, adottando un approccio progettuale inutilmente conservativo e disattendendo il suo parere contrario, con un danno alla redditività dell'investimento immobiliare di almeno 15 milioni di Euro;
iv) erroneamente gestito contabilmente e fiscalmente le risorse finanziare di 17 milioni di euro apportate alla società veicolo AGGI S.r.l. da parte di AGG1 BV per l'acquisto dell'immobile,
pregiudicando la facoltà di detrarre gli interessi passivi corrisposti nell'anno 2019, con un maggior costo a carico dell'investimento immobiliare di almeno 522.000 Euro;
v) ostacolato l'attività di mandataria di , mediante la revoca delle procure e attraverso CP_6
l'imposizione di condizioni procedurali inefficienti, limitando l'efficacia della sua azione;
vi) diffuso presso terzi operatori professionali, a scopo ritorsivo, con la comunicazione del 25.10.2021,
informazioni prive di fondamento lesive del suo onore, provocando un grave danno all'immagine e alla reputazione professionale da liquidarsi in via equitativa;
vii) preordinato l'inadempimento dell'obbligo di pagarle le prestazioni regolarmente eseguite.
pagina 9 di 44 A tali illeciti, si aggiunge l'illegittima risoluzione del Management Agreement intimatale da
[...]
con la lettera del 22.10.2021, per motivi pretestuosi senza neanche provvedere a saldarle il CP_8
compenso di € 287.281,57 dovuto in relazione alle fatture n. 9 del 7.7.2021, nn. 10 e 11 del 19.10.2021
e alle note proforma nn. 1 e 2 del 22.2.2022.
Del danno arrecato al risultato dell'investimento economico e ai diritti derivanti dal Management
Agreement devono rispondere anche i convenuti, all'epoca amministratori di a titolo CP_8
concorso ai sensi dell'art. 2043 c.c. nell'inadempimento contrattuale delle società convenute, avendo contribuito a causare il pregiudizio con condotte gestorie connotate da grave negligenza.
Gli amministratori convenuti devono, infine, rispondere del danno all'immagine derivato dalle informazioni diffamatorie diffuse a terzi professionisti, da liquidarsi in via equitativa.
In sintesi, chiedeva, pertanto,
a) l'accertamento della responsabilità contrattuale delle società convenute per l'inadempimento all'Accordo Quadro di Cooperazione e della responsabilità extracontrattuale concorrente degli amministratori convenuti con condanna generica, anche in via solidale fra loro, al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio;
b) la condanna dei convenuti , e in solido con la Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
CP_ al risarcimento del danno per la lesione del suo onore, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
c) la condanna della società convenuta al pagamento in suo favore della somma di CP_8
€ 287.281,57 oltre accessori e interessi moratori ex d. lgs. 231/2002, previsti dal Management
Agreement a titolo di compensi per le prestazioni rese.
pagina 10 di 44 Nella prima memoria di trattazione la società attrice formulava, infine, la domanda di condanna dei convenuti al pagamento di una provvisionale di € 100.000 in relazione alla previsione contrattuale del
Management Agreement di indennizzo per l'ipotesi di recesso senza giusta causa.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza del CP_8
Tribunale ordinario a decidere la causa di competenza del Tribunale specializzato in materia di impresa in quanto relativa, fra l'altro, alla responsabilità degli amministratori convenuti, la nullità dell'atto di citazione per la genericità e l'indeterminatezza della causa petendi fondata sulla generica allegazione dell'inadempimento a non meglio definiti Accordi di cooperazione, il difetto di legittimazione passiva rispetto alla violazione di accordi intercorsi esclusivamente tra la società attrice e la convenuta CP_7
[...]
Nel merito, ripercorse analiticamente le tappe della vicenda, contestava le pretese della società attrice evidenziando che il cosiddetto Accordo Quadro di Cooperazione del 23 agosto 2023 era, in realtà, solo una lettera di intenti, espressamente definita non vincolante, che disciplinava le trattative tra la società
attrice e la in relazione all'operazione immobiliare programmata. Si trattava di un mero CP_7
documento preparatorio a cui era rimasta completamente estranea dal momento che era la “newco”
costituita per l'attuazione del progetto e che, comunque, aveva esaurito ogni suo effetto dal 9 novembre
2018, quando le sue previsioni era state tutte attuate.
L'unico vincolo contrattuale che l'aveva legata alla società attrice era il Management Agreement del
9 novembre 2018 che non attribuiva affatto la piena autonomia nell'operare alla , sempre CP_6
soggetta alle direttive della Partnership olandese da cui era, peraltro, uscita con effetto dal 18.7.2019,
sostituita da ABCD B.V.
Non si trattava, comunque, di un mandato in rem propriam irrevocabile dal momento che prevedeva pagina 11 di 44 espressamente la facoltà di recesso della mandante anche ad nutum, con la previsione di una penale di
€ 100.000 in mancanza della giusta causa che, sulla base dell'Allegato B del Management Agreement,
indica, in particolare,“(f) ogni atto fraudolento, acquisizione indebita di fondi, grave negligenza,
condotta dolosa o violazione di doveri fiduciari da parte del Gestore, ciascun Dirigente del Gestore o
un'Affiliata dei predetti;
... (i) la violazione o il mancato rispetto da parte del Gestore delle pattuizioni
contenute nella SEZIONE 11.6 e nella SEZIONE 11.8 del presente Contratto” relativi alla percezione di compensi non previsti o non autorizzati.
In violazione del mandato la società attrice aveva disatteso gli obblighi di ordinata tenuta e conservazione della documentazione contabile, ritardato la predisposizione dei budget annuali successivi all'unico approvato relativo all'anno 2019, mancato di curare gli adempimenti fiscali facendo incorrere la società in sanzioni per complessivi € 32.273,49, gestito la casella di posta elettronica certificata della società in modo gravemente negligente tanto da riconsegnarla vuota per l'intervenuta cancellazione di tutti i messaggi, eseguito prelievi dal conto corrente della società che aveva il mandato a gestire senza la prevista procedura di autorizzazione per i pagamenti di entità
superiore ad € 20.000, addebitato costi non autorizzati e non giustificati per la somma di € 380.842,10
di cui € 316.055, 07 già autorimborsati, percepito compensi di gestione immobiliare non previsti nel contratto per € 13.240,60, ecceduto i limiti della procura con riferimento alla stipulazione di transazioni con gli inquilini per la cessazione del contratto di locazione di valore superiore ad € 100.000 e alla conduzione di trattative per la vendita dell'immobile.
Sosteneva, quindi, di avere esercitato la facoltà di recesso del tutto legittimamente con la lettera del
22 ottobre 2021 ove aveva, in particolare, evidenziato la ricorrenza della giusta causa come definita nel
Management Agreement in relazione all'addebito di costi non giustificati e non autorizzati, alla pagina 12 di 44 percezione di compensi non dovuti e allo svuotamento della casella di posta elettronica.
Contestava, quindi, il diritto della società attrice a percepire il compenso preteso nella misura di
€ 287.281,57 sollevando l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. e lamentando la mancanza di qualsiasi elemento di prova dell'avvenuta effettiva esecuzione dei servizi genericamente descritti nelle fatture già oggetto di contestazione in relazione al riaddebito di costi non autorizzati e la previsione di compensi non riconducibili alle previsioni contrattuali né alle previsioni dell'unico budget
approvato risalente al 2019.
Sosteneva, poi, la sua estraneità a tutti gli addebiti mossi dalla società attrice all'operato dei suoi amministratori anche sotto il profilo della lesione della reputazione commerciale della società attrice,
essendosi limitata ad informare i suoi fornitori e la banca dell'interruzione del rapporto per evitare che continuassero a rapportarsi con lei.
Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande proposte dalla società attrice.
Proponeva, poi, domanda riconvenzionale per ottenere l'accertamento della legittimità del suo recesso dal Management Agreement o in via subordinata la sua risoluzione per inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 1453 c.c., con condanna della società attrice alla restituzione della somma ingiustificatamente prelevata dalla società attrice per l'importo di complessivi € 385.587,19 e al risarcimento del danno, da determinarsi mediante CTU, cagionato dall'accumulo del ritardo nell'attuazione del progetto in mancanza della collaborazione della società attrice nel reperimento della banca finanziatrice e nella scelta dello studio di architettura oltre che dall'ostruzionismo sfociato nella presente iniziativa.
Con comparsa di risposta depositata nel fascicolo telematico il 25.10.2022 alle ore 15.22 si costituiva in pagina 13 di 44 giudizio anche la società convenuta società di diritto olandese partecipata da fondi di CP_7
investimento americani , svolgendo difese del tutto analoghe a quelle della convenuta CP_1
AGG1 e sottolineando di aver intrattenuto con la società attrice solo il rapporto derivante dalla lettera di intenti non vincolante del 23 agosto 2018 e di essere uscita di scena il 9 novembre 2018 con la conclusione degli accordi in essa programmati, lasciando la gestione dell'operazione alle società
veicolo e alla società operativa nel frattempo create dalle parti.
Sottolineava, in particolare, che l'accordo di joint venture siglato con la società attrice il 9.11.2018
attraverso la costituzione della limited partnership di diritto olandese era soggetto CP_11 CP_11
alla legge ed alla giurisdizione olandese e che, comunque, la società attrice era uscita dalla partnership
il 30 settembre 2020 con effetto dal 18 luglio 2019, sostituita dalla ABCD BV, espressione degli stessi soci e , e non era, quindi, più parte dell'operazione. CP_9 CP_10
Nella situazione descritta contestava la configurabilità dell'inadempimento al presunto accordo quadro di cooperazione addebitatole dalla società attrice e negava qualsiasi coinvolgimento nella serie di violazioni imputate agli amministratori della AGG1 che avrebbero, comunque, arrecato all'attrice solo un danno indiretto non giuridicamente risarcibile.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti dalla società attrice con condanna per lite temeraria ai sensi dell'art 96 c.p.c.
Si costituivano in giudizio i convenuti , e amministratori Parte_3 Parte_4 Parte_5
della all'epoca dei fatti contestando le pretese risarcitorie avanzate dalla società attrice nei CP_8
loro confronti invocando la responsabilità ex art. 2043 c.c. con riferimento una fattispecie di responsabilità extracontrattuale specificamente disciplinata dall'art. 2395 c.c. e dall'art. 2476 comma 7
per la s.r.l. La società ha, infatti, lamentato di aver subito danno per la malagestio imputata agli pagina 14 di 44 amministratori nella sua posizione di terzo interessato al risultato dell'impresa perché partecipante,
tramite la joint venture agli utili dell'operazione immobiliare e nella sua posizione di creditore in relazione all'inadempimento della società al Management Agreement.
Contestava, quindi, la ricorrenza dei presupposti della responsabilità delineati dall'art. 2476 comma 7
c.c. evidenziando che il pregiudizio lamentato dalla società attrice costituisce un danno riflesso rispetto al danno arrecato dalla condotta addebitata agli amministratori al patrimonio sociale e che il semplice inadempimento della società alle obbligazioni assunte con il Management Agreement non varrebbe a configurare gli estremi della responsabilità in questione, non essendo gli amministratori della società
tenuti a garantire l'interesse extrasociale di terzi retrostante al Management Agreement.
Negavano, comunque, la fondatezza dei singoli addebiti mossi dalla società attrice alla loro gestione sostenendo, in particolare, la piena legittimità del recesso per giusta causa esercitato in conformità alle previsioni del Management Agreement in relazione ai gravi inadempimenti della società attrice.
Quanto, infine, all'addebito relativo alla diffamazione mediante comunicazione a terzi della cessazione del Management Agreement sottolineavano che la comunicazione del 25.10.2021 individuata come fonte della responsabilità non sarebbe altro che la stessa lettera di recesso dal mandato e che,
comunque, le loro comunicazioni a fornitori ed istituti bancari avevano avuto il solo fine di far cessare ogni loro contatto con la società attrice in relazione all'operazione immobiliare in questione.
Chiedevano, pertanto, il rigetto delle domande proposte dalla società attrice nei loro confronti e la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza di trattazione innanzi al giudice della sezione specializzata in materia di impresa a cui, nel frattempo la causa era stata trasmessa per competenza tabellare, il procuratore della società
pagina 15 di 44 attrice riferiva di aver notificato la rinuncia agli atti del giudizio alla società convenuta di diritto olandese il 25.10.2022 alle ore 13.15, due ore prima della sua costituzione in giudizio e CP_7
chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio nei suoi confronti senza liquidazione delle spese mentre il procuratore speciale della società convenuta accettava la rinuncia agli atti con richiesta di liquidazione delle spese processuali che era stata costretta a sostenere per il fatto che la rinuncia agli atti era pervenuta dopo sei mesi dalla citazione in giudizio e solo due giorni prima della scadenza del termine per il deposito della comparsa di risposta.
Nel corso della trattazione il giudice tentava inutilmente la conciliazione della lite sia con riferimento alla questione processuale dell'estinzione sia con riferimento al merito, nel rapporto tra la società
attrice e la convenuta AGG1, e concedeva i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183
comma 6 c.p.c.
All'esito, respinte le istanze istruttorie delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione anche sulle istanze delle parti di rimessione in termini per la produzione di documenti dopo la maturazione della relativa preclusione.
***
Preliminarmente devono essere affrontate le questioni pregiudiziali di rito relative all'estinzione del giudizio nel rapporto fra la società attrice e la convenuta alle eccezioni di nullità CP_7
dell'atto di citazione e all'eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per inadempimento del c.d. Accordo Quadro di
Cooperazione del 23 agosto 2018 sollevata dalla convenuta CP_8
Con riferimento all' estinzione del giudizio nel rapporto fra la società attrice e la società convenuta di pagina 16 di 44 diritto olandese e parti dibattono sulla ricorrenza o meno dei presupposti dell'estinzione CP_7
per rinuncia agli atti, ai sensi dell'art. 306 comma 1 c.p.c. con liquidazione da parte del giudice delle spese processuali a carico della società attrice rinunciante ai sensi dell'art. 306 comma 4 c.p.c., a fronte dell'avvenuta costituzione della società convenuta lo stesso giorno della notificazione dell'atto di rinuncia da parte della società attrice.
La questione attiene essenzialmente alla necessità, nella situazione descritta, dell'accettazione della parte costituita in tali singolari circostanze ai fini della produzione dell'effetto estintivo.
La norma richiamata prevede, al riguardo, che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio,
fatta “con atti sottoscritti e notificati alle altre parti”, “quando questa è accettata dalle parti costituite
che potrebbero avere interesse alla prosecuzione” così che, ai fini della produzione dell'effetto estintivo del processo, è necessaria l'accettazione solo della parte che si sia costituita prima di aver ricevuto la notificazione dell'atto di rinuncia o che, ancorché costituitasi dopo, abbia un interesse alla prosecuzione diverso da quello relativo alla mera liquidazione delle spese processuali.
In mancanza di costituzione della parte convenuta prima del perfezionamento della notificazione della rinuncia agli atti, infatti, l'effetto estintivo del processo si produce immediatamente al momento della recezione della dichiarazione ed il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c.
Ciò a meno che, la parte costituitasi dopo la recezione della notificazione della rinuncia agli atti abbia interesse giuridicamente qualificato alla prosecuzione del giudizio per ottenere una decisione sul merito che le assicuri un'utilità maggiore di quella derivante dall'estinzione del processo diversa dal mero rimborso delle spese.
pagina 17 di 44 La giurisprudenza di legittimità in materia afferma, infatti, con chiarezza che “ Nell'ipotesi di rinuncia
agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della controparte, il provvedimento
dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, che, ai sensi dell'art. 306, comma
4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la
rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa all'esclusivo fine di ottenere il
rimborso delle spese, in quanto è necessario l'opponente alla rinuncia vanti un interesse
giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore
rispetto a quella derivante dall'estinzione..” ( Cass.
9.10.2017 n. 23620).
Nel caso esaminato dalla Corte gli appellanti si erano costituiti nel giudizio di gravame “ dopo aver
ricevuto la notifica della rinuncia agli atti di giudizio… ovvero quando ormai tale rinuncia aveva già
provocato il proprio immediato effetto estintivo, si era al di fuori dell'ambito di operatività dell'art.
306, comma 4, c.p.c., sicchè la sentenza impugnata, agli effetti di tale norma, nessuna statuizione
poteva emettere in ordine alle spese processuali a carico della società rinunciante (Cass. Sez. 1,
10/03/2011, n. 5756). D'altro canto, la stessa accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è
necessaria solo quando il rapporto processuale è già instaurato e vi sia una parte costituita che abbia
interesse alla prosecuzione del giudizio, interesse che non sussiste allorquando la costituzione operata
sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali (Cass. Sez. 1,
11/10/1999, n. 11384; Cass. Sez. 1, 10/12/1996, n. 10978).” La suprema corte prosegue, poi,
affermando che gli appellati “…., peraltro, ben potevano costituirsi nel giudizio di appello avverso
l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. pure successivamente alla notifica della rinuncia dell'appellante, e
chiedere una vera e propria decisione sull'appello, ove ne avessero avuto interesse, interesse che deve
però concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, e che
pagina 18 di 44 perciò si sostanzia nell'avvenuta proposizione di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe
alla parte una utilità maggiore di quella altrimenti derivante dall'estinzione del processo (Cass. Sez. 2,
03/08/1999, n. 8387). In caso di positiva verifica della sussistenza della parte destinataria della
rinuncia dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, il giudice può poi applicare all'esito il disposto
dell'art. 91 c.p.c.” (v. Cass.
9.10.2017 n. 23620 in motivazione).
In sintesi, dunque, per accertare la necessità dell'accettazione ai fini dell'estinzione e, quindi,
l'applicabilità della norma che impone al giudice di liquidare le spese a carico del rinunciante è
necessario verificare: l'anteriorità della costituzione rispetto alla recezione della notificazione dell'atto di rinuncia o, in mancanza, l'esistenza di un interesse giuridico qualificato alla prosecuzione del giudizio della parte che si costituisce nonostante la rinuncia agli atti nei suoi confronti, tra cui rientra,
secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, anche l'interesse all'esame della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non proponibile, di regola, in autonomo giudizio (v. Cass. 21.8.2018 n. 20839).
Ciò chiarito in linea generale, nel caso in esame, è necessario innanzitutto accertare l'anteriorità o meno della recezione della notificazione della rinuncia agli atti da parte della società attrice rispetto alla costituzione in giudizio della società convenuta, avvenute lo stesso giorno, con riferimento all'orario.
Se l'orario non è rilevante per la validità della notificazione, come sostenuto dalla difesa della società
convenuta, non vuol dire che non possa essere preso in considerazione, ove indicato, per stabilire la priorità temporale fra atti processuali compiuti lo stesso giorno.
Dalla documentazione acquisita risulta che la rinuncia agli atti del giudizio è stata notificata dalla società attrice alla società convenuta il 25.10.2022 alle ore 13.15 (v. la certificazione CP_7
attestante la notificazione all'estero, allegata alla nota di deposito di parte attrice del 15.11.2022, a pag. pagina 19 di 44 2 da cui risulta l'avvenuta consegna del plico il 25.10.2022 ore 13.15) mentre la costituzione in giudizio da parte della convenuta è avvenuta con la comparsa di risposta depositata il CP_7
25.10.2022 ore 15.22.
Nessun dubbio, quindi, sull'anteriorità della notificazione della rinuncia agli atti rispetto alla costituzione in giudizio della convenuta avvenuta oltre due ore dopo.
Nella situazione descritta, al fine di verificare la necessità o meno dell'accettazione per il perfezionamento della fattispecie estintiva si deve, quindi, ulteriormente accertare se nel costituirsi in giudizio la società convenuta abbia espresso un interesse alla prosecuzione del giudizio diverso da quello al mero rimborso delle spese processuali.
Dall'esame della comparsa di risposta risulta che al punto 5 delle conclusioni la convenuta, con riferimento al fatto che la pretesa dell'attrice era fondata sull'alterazione consapevole della realtà in ordine al contenuto della lettera di intenti non vincolante presentata come un inesistente accordo quadro di cooperazione, ha formulato domanda di “condannare Parte_1
a risarcire ad danni ex art. 96, comma 1, Parte_8
c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, e a versare un'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., pure
da liquidarsi in via equitativa.” E deve, pertanto, ritenersi che avesse un interesse qualificato alla prosecuzione del giudizio che rendeva necessaria ai fini della produzione dell'effetto estintivo l'accettazione della rinuncia agli atti dichiarata dal suo procuratore speciale a verbale dell'udienza di trattazione del 9 maggio 2023.
La necessità dell'accettazione della parte costituita impone l'adozione del provvedimento di liquidazione delle spese a carico del rinunciate, ai sensi dell'art. 306 comma 4 c.p.c.
pagina 20 di 44 Previa separazione dal presente giudizio della causa relativa a tutte le domande proposte dalla società
attrice nei confronti della società convenuta i sensi dell'art. 103 comma 2 e 279 c.p.c., CP_7
deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del processo relativo alla causa separata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. con liquidazione delle spese a carico della rinunciante in € 7000 per Parte_6
compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge, avuto riguardo ai parametri relativi alle cause di valore indeterminato rilevante ed alla non particolare complessità delle difese svolte dopo la costituzione in giudizio solo in relazione alla vicenda estintiva.
Nel presente giudizio restano, quindi, le cause proposte dalla società attrice nei confronti della convenuta e dei suoi amministratori. CP_8
L'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla AGG1 con riferimento alla sua estraneità al contratto quadro di cooperazione invocato dalla società attrice a fondamento della sua pretesa ed alla mancata indicazione degli obblighi a cui sarebbe venuta meno è priva di fondamento, trattandosi di questione che non attiene alla mancata indicazione o all' assoluta indeterminatezza dei fatti costitutivi del diritto ma all'eventuale inammissibilità per difetto delle condizioni dell'azione o all' infondatezza nel merito della domanda.
E' invece fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta CP_8
in relazione alla domanda della di condanna generica al risarcimento del danno fondata sulla CP_6
sua pretesa responsabilità contrattuale per la violazione dell'Accordo Quadro di Cooperazione del 23
agosto 2018 che avrebbe compromesso l'interesse alla massimizzazione dell'utile dell'operazione immobiliare.
Nell'atto di citazione è la stessa società attrice a riferire che il preteso Accordo Quadro di
Cooperazione era stato sottoscritto il 23 agosto 2018 da con er disciplinare la CP_6 CP_7 pagina 21 di 44 loro collaborazione all'attuazione dell'operazione immobiliare speculativa volta alla demolizione,
ristrutturazione e locazione dell' edificio sito a Milano in via Confalonieri n. 27,29 (c.d. Operazione
per divederne gli utili e che, in attuazione di questo accordo, era stata creata fra loro la limited CP_4
partneship di diritto olandese che aveva, poi, costituito, come socia indiretta, la società CP_11
operativa ( v. atto di citazione a pag. 4). CP_8
E' evidente, quindi, sin dalla prospettazione che, a prescindere da ogni possibile considerazione sulla qualificazione come Accordo Quadro di Cooperazione di una semplice lettera di intenti espressamente qualificata come non vincolante (doc. 4 di parte attrice a pag.18, 20), la AGG1 non è mai stata parte né
dell'accordo di puntuazione né della limited partnership e che, quindi, nessuna responsabilità
contrattuale può esserle attribuita in relazione alla prospettata violazione di impegni negoziali a cui è
completamente estranea.
Non solo ma il pregiudizio della compromissione del profitto atteso dalla realizzazione dell'operazione immobiliare che per “risalita” della catena societaria avrebbe dovuto pervenire all'attrice, lamentato come conseguenza della violazione degli accordi in questione, neanche sarebbe riferibile alla società
attrice che, per sua stessa affermazione, è uscita dalla limited partnership il 30 settembre 2020 con effetto dal 18 luglio 2019, sostituita dalla ABCD B.V.
Ed è appena il caso di sottolineare l'irrilevanza ai fini della legittimazione ad agire e resistere in giudizio del fatto che si tratti di un veicolo degli stessi e che, avendo CP_9 CP_10
appositamente strutturato l'operazione speculativa su una pluralità di “veicoli” societari, soggiacciono al regime di autonomia patrimoniale e soggettiva di ciascuno degli schermi societari frapposti tra il loro interesse e quello del partner finanziario.
La società attrice è, quindi, priva anche della legittimazione a proporre la domanda di condanna pagina 22 di 44 generica al risarcimento del danno prospettato.
La domanda di condanna generica al risarcimento del danno formulata dalla società attrice nei confronti della convenuta AGG1 è, quindi, inammissibile per difetto della condizione dell'azione della
legitimatio ad causam.
Prima di affrontare l'esame nel merito delle domande fondate sull'unico rapporto contrattuale intercorso tra la società attrice e la convenuta è necessario esaminare le istanze di CP_8
rimessione in termini formulate dalle parti ai sensi dell'art. 153 comma 2 c.p.c. con riferimento alla vasta produzione documentale effettuata dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie e a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Come noto l'art. 153 comma 2 c.p.c. consente alla parte di ottenere la rimessione in termini per l'esecuzione di attività processuale preclusa per effetto della scadenza del termine perentorio a cui è
sottoposta, ove dimostri di essere incorsa nella decadenza per causa a lei non imputabile.
La norma può, quindi, essere utilmente invocata in relazione a produzioni documentali eseguite tardivamente al fine di rendere i documenti già inseriti nel fascicolo utilizzabili ai fini della decisione solo in relazione a documenti di formazione o acquisizione successiva alla maturazione delle preclusioni istruttorie non imputabile alla parte o alla sua difesa, sempre che si tratti di documenti rilevanti ai fini della prova di fatti già dedotti nella fase della trattazione della causa.
La produzione di nuovi documenti non può, infatti, tradursi nell'introduzione in giudizio di nuovi fatti sottratti al contraddittorio delle parti proprio della fase di trattazione della causa.
Nel caso in esame le istanze di rimessione in termini di entrambe le parti si riferiscono a documentazione offerta a prova di fatti verificatisi dopo la maturazione delle preclusioni assertive,
pagina 23 di 44 intervenuta con il deposito della prima memoria e, quindi, irrilevante ai fini della decisione. Le vicende successive relative alla vendita dell'immobile, avvenuta nel corso dell'anno 2025, sono estranee all'oggetto del presente giudizio così come i fatti impositivi sottesi agli avvisi di liquidazione dell'agenzia delle entrate pervenuti alla convenuta nell'anno 2024 e sottratti al contraddittorio con riferimento all'imputabilità ai convenuti del mancato pagamento dell'imposta.
In ogni caso, non potrebbe essere operata la rimessione in termini con riferimento a produzioni documentali effettuate in modalità “compressa”, quali quelle relative all'intero set dei bilanci delle società coinvolte nell'operazione (v. doc. 147 di parte attrice), senza che sia stata preventivamente indicata dalla parte nell'istanza l'esatta “posizione” in cui si troverebbe la prova di un determinato fatto.
L'indicazione all'interno di documenti composti da centinaia di pagine o all'interno di cartelle
“compresse” contenenti una pluralità di documenti dell'esatta “posizione” in cui si trova la prova costituisce presupposto dell' utilizzabilità ai fini del giudizio anche dei documenti tempestivamente prodotti, dal momento che la richiesta agli avversari ed al giudice di “rintracciare” la prova all'interno di produzioni enciclopediche contrasta, al contempo, con il principio del contraddittorio e con il principio di ragionevole durata del processo entrambi di rango costituzionale.
Le istanze di rimessione in termini devono, pertanto, essere respinte.
Nel merito possono essere esaminate solo le domande della società attrice fondate sulle previsioni dell'unico rapporto contrattuale intrattenuto con la convenuta AGG1 sorto dall'accordo denominato
Management Agreement del 9 dicembre 2018.
Iniziando dall'accertamento della legittimità del recesso della convenuta, per quanto si evince dal pagina 24 di 44 complesso e minuzioso regolamento negoziale, il Management Agreement è un mandato senza rappresentanza alla gestione dell'immobile di proprietà della AGG1 con cui la società attrice ha assunto ogni obbligo funzionale a che “l'Immobile sia gestito, mantenuto, offerto, locato e ristrutturato in
modo ordinato ed efficiente” ivi compresa la cooperazione alla negoziazione dei finanziamenti e dell'eventuale vendita, la tenuta della documentazione contabile relativa all'immobile, il pagamento delle tasse ed imposizioni immobiliari ricevendo, fra l'altro, il potere di gestione del conto corrente per l'esecuzione di spese relative all'immobile, specificamente approvate dalla proprietaria nel Budget
Operativo o per iscritto con espresso divieto di attribuirsi compensi non pattuiti (v. doc. 6 di parte convenuta).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società attrice non è un mandato in rem propriam non solo perché la società aveva un interesse di mero fatto alla corretta gestione dell'immobile in vista della percezione dell'utile dell'operazione nell'ambito della limited partnership da cui era uscita sin dal 18
luglio 2019, ma anche perché il regolamento negoziale prevede espressamente, all'art. 10, la facoltà di recesso della mandante anche senza giusta causa.
La giurisprudenza di legittimità in materia ha ripetutamente affermato il principio secondo cui “Nel
mandato conferito anche nell'interesse del mandatario - irrevocabile ai sensi dell'art., 1723, comma
secondo cod. civ. -, l'interesse del mandatario non coincide con quello generico a conservare l'incarico
o a proseguire l'attività gestoria al fine di conseguire il compenso, essendo, invece, necessario un
interesse giuridico del mandatario all'esecuzione dell'incarico, vale a dire un rapporto obbligatorio tra
mandante e mandatario generalmente preesistente al mandato o comunque con esso costituito in cui il
debitore sia il mandante e creditore il mandatario.” (Cass. 15.4.2000 n.15436; Cass. 28.9.2017 n.
22753; Cass.
8.2.2024 n. 3568).
pagina 25 di 44 La natura di mandato in rem propriam presuppone, quindi, la funzionalità del mandato alla realizzazione di un interesse giuridico esterno del mandatario fondato su un altro rapporto obbligatorio mentre non è sufficiente a connotarlo come tale il semplice interesse di fatto alla percezione di un profitto che, peraltro, nel caso in esame fa capo a soggetti diversi dalla società attrice mandataria.
Comunque, la previsione di irrevocabilità dell'art.1723 comma 2c.c. si applica al mandato in rem
propriam “salvo che sia diversamente stabilito” e la presenza nel regolamento contrattuale della clausola che attribuisce alla mandante la facoltà di recesso ad nutum fuga ogni dubbio con riguardo alla revocabilità del Management Agreement.
In particolare, l'art. 10.2 del Management Agreement attribuisce al mandante proprietario “il diritto, ad
esclusiva e assoluta discrezione del Proprietario, di recedere dal presente Contratto con o senza
” precisando che il recesso per opera immediatamente a prescindere dalle Parte_9 Parte_9
eventuali contestazioni e che la , come descritta nell'Allegato B, indica, fra l'altro, Parte_9
(f) ogni atto fraudolento, acquisizione indebita di fondi, grave negligenza, condotta dolosa o violazione
di doveri fiduciari da parte del Gestore..”
o (i) la violazione o il mancato rispetto da parte del Gestore delle pattuizioni contenute nella SEZIONE
11.6…” che a sua volta vieta al Gestore di ricevere “alcun pagamento, compenso, corrispettivo o altra
forma di corrispettivo o remunerazione di alcun tipo o natura, direttamente o indirettamente, dal
Proprietario…, senza in ciascun caso ottenere il preventivo consenso scritto del Proprietario (il quale
può essere negato a sola e assoluta discrezione del Proprietario)…”.
La società convenuta, avvalendosi della facoltà di scioglimento unilaterale dal vincolo, con lettera del
22.10.2021 ha comunicato alla società attrice la volontà di recedere per giusta causa e, invocando le pagina 26 di 44 previsioni anzi richiamate, ha denunciato:
a) l'indebito addebito di costi ingiustificati o non autorizzati per la somma di complessivi € 380.373,77
(oltre IVA), di cui € 315.604,74 (oltre IVA) già pagati e incassati, costituito da:
(i) spese di uscita degli inquilini per un importo complessivo di € 125.154,33, oltre ai “lavori di
disturbo” eseguiti tramite ddebitati per 127.812,80 euro;
Pt_10
(ii) spese societarie per un importo complessivo di € 76.666,00 euro, e costi di contabilità e retribuzione per un importo complessivo di € 37.500,00;
(iii) e compensi per la gestione della proprietà per un importo complessivo di Euro 13.240,64;
tutti costituenti pagamenti non autorizzati e non giustificati, esulanti dall'unico Badget Operativo
approvato del 2019 e corrispondenti, in ultima analisi, alla percezione di compensi non pattuiti (v. doc.
10 di parte attrice a pag. 26, 27,28).
Nella stessa comunicazione di recesso la società convenuta ha denunciato, poi, come ulteriore grave violazione dei doveri fiduciari,
c) la cancellazione da parte del Gestore di oltre 600 email dalla sua casella PEC: “Prima del
“passaggio di consegne” dell'account PEC, il Manager ha cancellato tutta la corrispondenza del
Titolare, comprese importanti comunicazioni con la banca e con terzi, come confermato dall'analisi
condotta con il gestore dell'account PEC. (v. doc. 10 di parte attrice a pag. 28).
Infine, ha lamentato che la società attrice d) non “ha mantenuto un approccio trasparente e diligente alle attività di gestione patrimoniale in
violazione dei suoi doveri fiduciari. Per esempio, il Manager: (i) è stato ripetutamente in ritardo e
incompleto nei suoi obblighi di rendicontazione;
(ii) non ha fornito copie della corrispondenza con il pagina 27 di 44 finanziatore nonostante le molteplici richieste;
(iii) non ha fornito aggiornamenti tempestivi o completi
in merito alle trattative di locazione;
(iv) non ha richiesto l'approvazione per tutti i pagamenti delle
Contr fatture, come richiesto dall' e (v) non ha preparato in modo adeguato o tempestivo il rendiconto
finanziario per l'Owner per il 2020.” (v. doc. 10 di parte attrice a pag. 28).
Nella valutazione della ricorrenza dei presupposti per l'esercizio legittimo della facoltà di recesso per giusta causa possono venire in rilievo solo le fattispecie specificamente indicate al momento della comunicazione della volontà di sciogliersi dal vincolo che rivestano profili di gravità tale da essere equiparabili alla condotta dolosa di violazione dei “doveri fiduciari” a cui fa cenno la lettera (f)
dell'allegato B del Management Agreement, trattandosi altrimenti di previsione indeterminata.
Deve escludersi, quindi, la rilevanza, già in astratto, quale giusta causa di recesso dei fatti di inadempimento sopravvenuti derivanti dalla violazione degli obblighi derivanti dalla cessazione del rapporto, quale il ritardo nella consegna delle chiavi immobile, oppure dei fatti di inadempimento non contestati nella lettera, quali il tentativo di vendita dell'immobile non autorizzato o il mancato pagamento dei debiti fiscali, dedotti nella comparsa di risposta. Non assurgono, poi, ad inadempimenti di gravità tale da giustificare il recesso da un contratto di mandato gestorio di tale rilevanza gli addebiti descritti sub d) risoltisi in ritardi nella predisposizione della documentazione contabile e dei rendiconti che avrebbero potuto essere rimediati se tempestivamente lamentati.
Nella valutazione della ricorrenza della giusta causa di recesso, infine, il comportamento delle parti deve essere apprezzato con riferimento alle modalità effettive di attuazione del rapporto contrattuale non rispondendo al precetto dell'esecuzione in buona fede del contratto sancito dall'art. 1375 c.c. la pretesa dell'osservanza delle forme rigide e rigorose previste in contratto, disattese per prima dalla stessa recedente.
pagina 28 di 44 In particolare, le puntigliose prescrizioni contrattuali relative alla necessità di preventiva autorizzazione scritta all'esito del complesso procedimento delineato all'art.
6.1. lett (a) dei pagamenti e dei prelievi dal conto corrente o la necessità dell'approvazione per iscritto di ogni spesa non specificamente approvata nel Budget operativo ai sensi dell'art.
4.2 lett. (f) o la necessità di sottoporre a procedura di gara competitiva tutti i potenziali contratti di servizio ai sensi dell'art. 2.3.5. (c) non possono essere invocate dalla mandante ove da lei stessa consapevolmente disattese nel corso dello svolgimento del rapporto, quale che siano le rigide previsioni contrattuali in tema di necessaria modificazione per iscritto del contratto.
La tolleranza del comportamento difforme non rileva, infatti, sotto il profilo della modificazione del regolamento contrattuale ma solo ai fini della valutazione del grado di gravità della condotta indispensabile a sorreggere la giusta causa di recesso dal contratto di gestione relativo ad una operazione immobiliare di rilevante importanza economica: non si vede, infatti, per quale ragione un comportamento che non era stato ritenuto ostativo alla prosecuzione del rapporto dalla mandante all'epoca in cui è stato tenuto, dovrebbe, poi, una volta sorto il contenzioso, rilevare come causa giustificatrice del recesso.
Con riguardo alla giusta causa dedotta sub a) punto (i) il contenuto della lettera del 16 marzo 2021
scritta dall'amministratore della convenuta AGG1 alla con oggetto “ rinunce Parte_3 CP_6
degli inquilini e approvazione dei pagamenti” è significativa delle modalità con cui il rapporto contrattuale è stato gestito prima del sorgere del conflitto fra le parti: è lo stesso amministratore ad ammettere che sino ad allora non erano state applicate le procedure di approvazione dei pagamenti laddove scrive “Abbiamo una seconda richiesta riguardante il processo di pagamento. Abbiamo in atto
un processo di pre-approvazione con tutti i nostri partner operativi per quanto riguarda i pagamenti
pagina 29 di 44 effettuati per conto delle nostre entità JV locali, che nel caso della nostra JV non è stato applicato e
che dobbiamo rettificare d'ora in poi. … D'ora in poi, potete inviarmi richieste di approvazione prima
di effettuare qualsiasi pagamento? L'e-mail va bene - in genere si riceve una risposta in meno di 24
ore, quindi non dovrebbe creare ritardi.” (v.doc.17 di parte attrice).
E ancora con email del 23 giugno 2021 l'amministratore di AGG1, pienamente consapevole come il responsabile finanziario che la legge in copia, della necessità di pagamento di fatture per l'importo di
330.000 euro, ricorda che “D'ora in poi implementeremo alcune modifiche al modo in cui i pagamenti
vengono approvati ed elaborati per AGG1…. segno evidente che sino ad allora l'articolata procedura contrattualmente prevista non era stata applicata (v. doc. 36 (B) allegato 11 di parte attrice).
Quanto, poi, ai lavori di demolizione c.d. “lavori di disturbo” eseguiti tramite CP_15
diffusamente descritti nei rapporti dell'impresa alla società attrice ( v. doc. 36 (B) allegato 25 di parte attrice), la rilevanza sotto il profilo finanziario del tema era stata portata dai tecnici a conoscenza anche dell'amministratore di AGG1 Tracy DeBlieck e del personale della con lettera risalente CP_1
1 settembre 2020 alla voce “ Strip-out e Demolizione” (v. doc. 121 di parte attrice) e risulta francamente improbabile che la società attrice possa aver eseguito nell'edificio i lavori di demolizione in questione senza l'approvazione della mandante.
Le modalità informali di gestione dei pagamenti e dei contratti relativi “alle rinunce degli inquilini” e alle spese per c.d. lavori di disturbo non consentono di ravvisare la giusta causa di recesso nelle circostanze esposte al punto a) lett (i) che, nella situazione descritta, non possono configurare un atto fraudolento o un'acquisizione indebita di fondi.
Con riguardo, invece, ai fatti delineati sub a) ai punti (ii) e (iii) denunciati dalla società convenuta come indebita percezione di compensi non pattuiti ai sensi dell'art. 11.6 del Management Agreement le pagina 30 di 44 relative voci sono previste nel Badget Operativo del 2019, pacificamente approvato dalla società
convenuta, che alla voce “Corporate expensives” prevede un esborso mensile di € 3.333, alla voce
“Professional Fees-Accounting/Auditing and payroll” un esborso mensile di € 1.250 e alla voce
“Property Management” la somma mensile di € 668 ( v.doc. 9 di parte convenuta).
La percezione dei compensi in questione è giustificata in forza della previsione del Budget 2019 che ha mantenuto la sua efficacia anche per i due anni successivi, in mancanza di approvazione dei relativi
bagdet, per effetto della clausola 5.1 (c) del Management Agreement secondo cui “(c) Se il
Proprietario non approva un Bilancio Operativo e/o un Bilancio in Conto Capitale per un qualsiasi
anno solare prima del primo giorno di tale anno, il Gestore continuerà a gestire, mantenere,
supervisionare, dirigere e far funzionare la Proprietà in conformità al Bilancio Operativo o al Bilancio
in Conto Capitale per l'anno solare immediatamente precedente fino a quando il Proprietario non
approverà il nuovo Bilancio Operativo e/o Bilancio in Conto Capitale.” (v. doc. 6 di parte attrice a pag. 13).
La fondatezza dell'addebito relativo alla percezione di compensi non pattuiti presuppone, quindi, il superamento delle soglie mensili previste nel Badget 2019 per ciascuna delle voci in questione e, avuto riguardo, all'entità degli esborsi mensili preventivati non risulta affatto che nelle fatture specificamente richiamate nella lettera di recesso siano stati superati i limiti stabiliti.
Anche sotto questo profilo deve ritenersi insussistente la giusta causa di recesso invocata dalla convenuta.
L'unico addebito costituente effettivamente grave e dolosa violazione dei “doveri fiduciari” del mandatario è la cancellazione dei messaggi contenuti nella casella PEC della società convenuta che aveva il mandato di gestire e che ha restituito alla mandante vuota di contenuto. pagina 31 di 44 Dalla documentazione acquisita e dalle sue stesse allegazioni difensive emerge, infatti, che la società
attrice, in possesso delle credenziali di accesso alla casella PEC della AGG1 che aveva anche provveduto a costituire il 31 ottobre 2018 (v. doc. 91 di parte convenuta), dopo averle presumibilmente modificate, posto che, alla data del 31 ottobre 2021, quelle comunicate all'amministratore
[...]
non funzionavano come risulta dalla corrispondenza email dello stesso giorno tra Pt_3 [...]
della e della (v. doc.29 di parte CP_10 CP_6 Parte_11 Controparte_16
convenuta), avrebbe attivato una non meglio definita “funzionalità automatica del sistema” ( v. prima memoria di trattazione di parte attrice a pag. 9) che avrebbe cancellato oltre 600 messaggi ( v. doc. 74
di parte convenuta) di cui aveva, però, avuto la provvidenziale accortezza di fare una copia di backup.
Tuttavia, la chiavette usb contenente la copia di backup della casella di posta “ accidentalmente”
perduta non è stata riconsegnata alla società convenuta insieme agli altri beni di sua proprietà alla cessazione del Management Agreement come emerge dal verbale di consegna del 4 novembre 2021 e il capitolo di prova testimoniale n. 18, chiaramente inammissibile ai sensi dell'art. 244 c.p.c., formulato dalla società attrice per dimostrare la messa a disposizione del materiale, neanche si premura di indicare il giorno, il luogo e le modalità dell'offerta di riconsegna.
Nella situazione descritta la versione difensiva della società attrice in ordine all'accidentalità della cancellazione è priva di qualsiasi credibilità: non risulta, infatti, l'esistenza di “funzionalità
automatiche del sistema” che comportino l'irreversibile perdita dei messaggi senza alcuna collaborazione del titolare e, comunque, l'accidentalità della perdita è difficilmente conciliabile con l'esistenza di una copia completa di backup della casella.
La predisposizione della copia di backup prima della perdita dei messaggi e la sua mancata messa a disposizione subito dopo la denuncia del fatto da parte della società convenuta con la lettera di recesso pagina 32 di 44 del 22 ottobre 2021 rendono, invece, molto più probabile l'intenzionalità della cancellazione del contenuto della casella di posta onde precluderne alla società convenuta l'utilizzazione a fini difensivi.
Del resto, anche nel presente giudizio, nonostante la tempestiva allegazione del fatto da parte della società convenuta nella comparsa di risposta, la documentazione asseritamente corrispondente all'intero contenuto della casella è stata prodotta dalla società attrice, tardivamente, solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. quando nessuna delle due parti aveva più la possibilità di utilizzare i messaggi per la prova dei fatti dedotti in giudizio.
La gravità della condotta tenuta dalla società attrice con lo svuotamento della casella di posta elettronica che aveva il compito di gestire è tale da giustificare di per sé il recesso dal Management
Agreement per giusta causa costituita, secondo le previsioni contrattuali, dalla dolosa violazione dei doveri fiduciari.
Tutte le domande svolte dalla società attrice in relazione alla pretesa illegittimità del recesso della società convenuta sono, pertanto, prive di fondamento.
La domanda della di condanna della società convenuta al pagamento del compenso ancora CP_6
dovuto per le prestazioni svolte e al rimborso delle spese sostenute in esecuzione del Management
Agreement, descritte nelle fatture n. 9,10,11 del 2021e nelle note pro forma n. 1,2 del 2022 per complessivi € 287.281,57 è, invece, parzialmente fondata.
Dopo la cessazione del rapporto contrattuale non opera, infatti, il rimedio provvisorio all'inadempimento previsto dall'art. 1460 c.c., invocato dalla società convenuta per paralizzare la pretesa di pagamento della mandataria, ma si applica la disciplina comune del risarcimento del danno e delle restituzioni conseguenti allo scioglimento del vincolo per inadempimento. In altri termini,
pagina 33 di 44 l'inadempimento non esime l'altro contraente dal dare esecuzione alla prestazione correlata salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno che avrà dimostrato di aver subito per effetto dell'inesatta esecuzione della controprestazione ricevuta.
Le prestazioni e le spese sostenute dalla società attrice in esecuzione del mandato sono state analiticamente dettagliate nella relazione del perito di parte del Controparte_17
13 gennaio 2024 ( v. doc. 36 A di parte attrice alle pag. 13 e 14) e comprendono oltre al compenso dovuto sulla base dell'allegato C del Management Agreement, le voci di compenso già esaminate per ai fini dell'accertamento della giusta causa di recesso (Accounting & Payroll, Corporate Expenses,
Property Management), le spese affrontate per la risoluzione anticipata dei contratti di locazione
(Tenant Severance Agreement), le spese del custode, le spese dei assicurazione, le spese per il pagamento dei professionisti incaricati e le spese per i lavori di demolizione eseguiti da
[...]
CP_18
Con riguardo alle diverse voci di compenso è senza dubbio dovuto compenso previsto dall'allegato C
del Management Agreement rispetto al quale la società convenuta si è limitata a lamentare l'illiquidità
della pretesa relativa alla commissione di gestione annuale dello 0,42% con riferimento all'applicazione del parametro del c.d. “ Cost Basis of the Property” che, per espressa previsione contrattuale, era suo compito individuare sulla base dei costi e delle spese sostenute per l'acquisto della proprietà dell'immobile ( v. doc. 6 di parte attrice alla pag. 37) e che neanche in giudizio si è premurata di indicare in misura diversa da quella posta a base del calcolo dalla società attrice.
Anche le altre voci di compenso sono dovute, per come indicate nel Badget dell'anno 2019, approvato e vigente anche per gli anni successivi in forza della già richiamata clausola 5.1 (c) del Management
Agreement.
pagina 34 di 44 Quanto, invece, alle voci di spesa, l'unica contestazione sufficientemente specifica mossa dalla società
convenuta è quella relativa alla mancata produzione delle fatture della relative ai lavori di Pt_10
demolizione citate alla pag.13 della relazione del perito di parte attrice e alla mancanza di prova del loro effettivo pagamento da parte della società attrice.
Al riguardo, la società attrice si è limitata ad indicare come documenti contenenti la prova dei fatti contestati il documento 56 ed il documento 36 B allegato 25, prodotti in cartelle compresse nel suo fascicolo telematico, e contenenti, per quanto è dato verificare, il preventivo dei lavori ed i report
mensili dei lavori eseguiti indirizzati a lei dalla Pt_10
Nessuna traccia dell'indicazione nelle cartelle compresse in questione della posizione delle fatture emesse per questi lavori dalla he la relazione del perito di parte si limita a descrivere (v. doc. Pt_10
36 A a pag. 28) e del bonifico dei pagamenti eseguiti per conto della società convenuta di cui chiede il rimborso.
La pretesa di rimborso della somma in questione è, quindi, priva di fondamento probatorio.
Per quanto emerge dalla ricostruzione del perito di parte della società attrice la somma pretesa a titolo di rimborso dei pagamenti eseguiti a favore di per conto della società convenuta con Pt_10
riferimento ai lavori di demolizione in questione ammonta a complessivi € 55.532 (v. doc.36 A di parte attrice a pag. 12 e a pag. 28) che deve essere, quindi, detratta dall'ammontare complessivo della somma dovuta alla società attrice.
La società convenuta è tenuta, pertanto, al pagamento a favore della società attrice, a titolo di compensi e rimborso spese dovuti in esecuzione del Management Agreement, della somma di € 231.749, 57 (pari a 287.281,57 - 55.532) oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 5 della d.lgs 231/2002 dalla scadenza pagina 35 di 44 delle fatture sino al saldo.
Procedendo all'esame delle domande riconvenzionali restitutorie e risarcitorie formulate dalla società
convenuta AGG1 nei confronti della sulla base del Management Agreement, la pretesa di CP_6
restituzione della somma di € 385.587,19 corrispondente, quanto ad € 316.055,07, a costi, spese,
compensi ingiustificati o non autorizzati percepiti nel corso del rapporto (v. pag. 42 della comparsa di risposta) e, quanto al resto, ad un non meglio definito “impatto finanziario” degli inadempimenti imputati alla mandataria come determinato nella relazione di parte di PWC ( v. doc. 10 di parte convenuta a pag. 34) è priva di fondamento.
Con riguardo alla pretesa di restituzione di compensi ingiustificati e pagamenti non autorizzati per escluderne la fondatezza è sufficiente richiamare la parte della motivazione che, al riguardo, ha accertato l'inesistenza della giusta causa di recesso in considerazione delle peculiari modalità di esecuzione del rapporto con riferimento alle poste contestate e alle previsioni dell'unico Budget
approvato mentre la differenza relativa al preteso impatto finanziario dell'inadempimento si fonda su un assunto della relazione di PWC privo di qualsiasi spiegazione. Gli inadempimenti diffusamente dedotti dalla società convenuta in relazione ai ritardi e al disordine nella predisposizione della documentazione contabile o alla mancata collaborazione nella predisposizione dei bilanci o allo svuotamento della casella di posta elettronica possono, infatti, aver creato un “disagio” gestorio ma difficilmente possono aver avuto un impatto finanziario o economico di rilievo.
Del resto a fondamento delle sue pretese restitutorie e risarcitorie la società convenuta ha invocato la previsione dell'art.
8.4. del Management Agreement che sotto la rubrica Indennizzi prevede l'impegno del Gestore a “risarcire e tenere indenne il Proprietario… da tutte le perdite, i costi, le responsabilità e
le spese… che potrebbero essere causati da (ii) qualsiasi atto costituente furto, frode, dolo o
pagina 36 di 44 negligenza da parte del Gestore...(iii) qualsiasi azione del Gestore in violazione del presente
contratto”.
La previsione contrattuale richiamata pone, dunque, a carico del mandante che pretende di essere tenuto indenne l'onere di provare che l'azione compiuta dal mandatario in violazione del contratto si sia tradotta in una effettiva e concreta perdita patrimoniale.
Dei diversi inadempimenti lamentati dalla società convenuta solo la violazione dell'obbligo assunto dalla società attrice alla clausola 2.3.8. del Management Agreement di verificare i bollettini delle tasse immobiliari e provvedere tempestivamente al pagamento in modo tale da evitare penalità si è
certamente tradotta nella perdita patrimoniale corrispondente a sanzioni, interessi e spese che la società
convenuta è stata costretta a versare al fisco per sanare le violazioni.
Al riguardo la società convenuta, entro il termine di maturazione della preclusione assertiva verificatasi con il deposito della prima memoria di trattazione, ha lamentato di aver ricevuto dall'Agenzia delle
Entrate gli avvisi di pagamento di imposte e tributi non pagati nel periodo della gestione affidata alla descritti nella relazione di parte di ( v. doc. 72 di parte convenuta a pag. 20, 21) e CP_6 CP_19
di aver versato a titolo di sanzioni, interessi e spese la somma di complessivi € 28.290,50.
La società attrice, gravata dell'onere di provare di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte con la clausola n.
2.3.8 del Management Agreement si è limitata, al riguardo, a formulare, nella relazione di parte di contestazioni non immediatamente ricollegabili alla Controparte_17
documentazione fiscale prodotta dalla controparte, sostenendo per lo più che si tratterebbe di ravvedimenti operosi post risoluzione del Management Agreement o di sanzioni e interessi già versate ovvero di imposte ingiustificatamente pretese per contratti di locazione già cessati senza tuttavia fornire alcuna prova dei diversi assunti. Il documento n. 36 C) relativo a “dichiarazioni fiscali”, allegato alla pagina 37 di 44 relazione di parte in modalità compressa, contiene semplicemente l'archivio delle dichiarazioni fiscali da cui non è possibile evincere alcun elemento di prova.
La società attrice è, pertanto, tenuta a versare alla società convenuta l'indennizzo previsto alla clausola
8.4 per la perdita subita in relazione alla violazione della clausola del Management Agreement relativa agli adempimenti fiscali per la somma di complessivi € 28.290,50 oltre interessi nella misura legale ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dalla domanda giudiziale, proposta con la comparsa di risposta depositata il 25.10.2022, sino al saldo, trattandosi di debito di valuta.
Priva di fondamento giuridico è, invece, la domanda di risarcimento del danno formulata dalla società
convenuta nella misura ridotta a 4 milioni di euro sostenendo che il comportamento non collaborativo e al limite dell'ostruzionismo tenuto dalla società attrice nella vigenza del rapporto scaturito dal
Management Agreement le avrebbe cagionato un danno, da ultimo, stimato in almeno 23 milioni di euro.
La società convenuta ha sostenuto, in particolare, che il ritardo nella liberazione dell'immobile dagli inquilini, l'inadeguatezza del supporto nei rapporti con la banca finanziatrice, l'attesa della consegna del progetto da parte dello studio di architettura promosso da e la promozione della presente CP_6
iniziativa giudiziaria, avrebbero causato l'accumulo di ritardi nell'attuazione del progetto e le avrebbero, di conseguenza, provocato i danni ricollegabili:
(i) all'incremento dei costi per la realizzazione dell'immobile risultante dal business plan del 2023,
legato alle mutate condizioni economiche di mercato dell'energia;
(ii) alla diminuzione del valore di vendita dell'immobile legato all'andamento al ribasso del mercato immobiliare sulla piazza milanese a partire dalla seconda metà dell'anno 2022 per effetto dell'aumento pagina 38 di 44 dei tassi di interesse;
(iii) ai maggiori costi del finanziamento bancario previsti in relazione al prolungamento della sua durata.
Ad evidenziare l'infondatezza della pretesa risarcitoria sotto il profilo della mancanza del nesso causale tra e i pregiudizi economici lamentati e gli inadempimenti imputati alla società attrice, peraltro,
configurando erroneamente gli impegni assunti dal gestore con il Management Agreement come obbligazioni di risultato anche ove l'esito dell'attività del mandatario era chiaramente dipendente dalla volontà dei terzi, quali inquilini, banche finanziatrici e studi di architettura, è la risalenza cronologica delle condotte attribuite alla rispetto all'esito finale deludente dell'operazione immobiliare. CP_6
Il Management Agreement è stato, infatti, risolto con il recesso della società convenuta risalente al
22 ottobre 2021 mentre gli incrementi dei costi di costruzione e il decremento del valore di mercato dell'edificio prospettati dalla società convenuta si sono verificati negli anni successivi per effetto di oscillazioni del mercato fisiologiche rispetto ai mutamenti della situazione geopolitica internazionale che era compito degli amministratori fronteggiare e di scelte gestorie, come quella relativa alla tipologia di progetto da realizzare o alla valutazione del momento più propizio per la vendita dell'immobile, a cui la società attrice è rimasta completamente estranea.
Quanto, poi, in particolare alla presente iniziativa giudiziaria assunta dalla società attrice anche attraverso la proposizione di un ricorso per sequestro conservativo, poi, rinunciato la società convenuta neanche si è premurata di spiegare come avrebbe potuto incidere sulle scelte del potenziale acquirente visto che neanche ha dedotto che fosse stata fatto oggetto di una qualsiasi forma di pubblicità.
La formulazione della domanda risarcitoria, relativa essenzialmente alla differenza tra l'utile pagina 39 di 44 preventivato e quello effettivamente realizzato, tradisce, peraltro, l'intento dell'investitore di riversare l'intero rischio di impresa relativo all'operazione immobiliare speculativa su un partner operativo che,
quando si è conclusa con la vendita dell'immobile, il 24 gennaio 2025, ne era uscito da anni.
Per concludere, quindi, sulle reciproche pretese vantate dalle parti in base al Management Agreement
deve ritenersi accertato, da un lato, il credito della società attrice per compensi e rimborso spese di complessivi € 231.749, 57 oltre interessi commerciali dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo e, dall'altro, il credito della società convenuta per l'indennizzo relativo all'inosservanza degli adempimenti fiscali pari ad € 28.290,50 oltre interessi nella misura legale ai sensi dell'art. 1284
comma 1 c.c. dalla domanda giudiziale, proposta con la comparsa di risposta depositata il 25.10.2022,
sino al saldo.
Operata, quindi, la c.d. compensazione impropria attraverso la detrazione dalla somma dovuta alla società attrice a titolo di capitale in relazione alla prima fattura con scadenza al 7.7.2021 della somma dovuta alla società convenuta per capitale ed interessi legali sino alla data odierna, pari ad € 30.764,37,
la società convenuta deve essere condannata a pagare all'attrice la somma di € 200.985,02 oltre interessi commerciali dalla scadenza singole fatture sino al saldo.
Non resta, infine, che esaminare la domanda risarcitoria proposta dalla società attrice nei confronti dei convenuti amministratori della AGG1 che è palesemente, infondata, con riferimento alla pretesa di condanna generica, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento del danno riflesso subito per effetto della loro cooperazione a presunti inadempimenti di accordi a cui la AGG1 era estranea.
Innanzitutto, la fattispecie di responsabilità descritta dalla società attrice è riconducibile al regime speciale della responsabilità dell'amministratore per il danno cagionato al patrimonio di terzi nella gestione dell'impresa prevista dall'art. 2476 comma 7 c.c. che prevale sulla previsione generale pagina 40 di 44 dell'art. 2043 c.c. nella disciplina del fenomeno.
La norma richiamata presuppone la prova del fatto che gli amministratori avrebbero contribuito all'inadempimento della società in modo tale da creare un danno diretto nella sfera giuridica del terzo.
Tuttavia, come già rilevato, la AGG1 non era parte ma oggetto dell'accordo di investimento a cui si riferisce l'inadempimento lamentato e la società attrice era solo un soggetto terzo portatore dell'interesse di fatto all'esito positivo dell'operazione finché era stata componente della partnership di diritto olandese verso cui confluivano gli utili dell'affare. In ogni caso, nella fattispecie descritta dalla società attrice non sarebbe neanche configurabile la figura di responsabilità in questione che presuppone un danno direttamente arrecato al terzo dalla mala gestio degli amministratori, trattandosi evidentemente di un pregiudizio costituente il riflesso del danno subito dal patrimonio sociale per effetto della compressione dell'utile dell'operazione immobiliare.
Con riguardo al danno all'immagine che gli amministratori avrebbero provocato alla società dalla diffusione di informazioni diffamatorie presso terzi professionisti l'addebito di responsabilità è del tutto generico. La società convenuta si è, infatti, limitata a lamentare la propalazione di fatti lesivi del suo onore con la diffusione della notizia del recesso dal Management Agreement senza mai neanche allegare le ripercussioni negative che avrebbe avuto nel suo mercato di riferimento.
La giurisprudenza di legittimità in materia è consolidata nel ritenere che il pregiudizio non possa essere rinvenuto in re ipsa nella diffusione di notizie denigratorie non vere lesive del diritto all'immagine dell'ente ma richieda l'allegazione puntuale e la prova che abbia effettivamente pregiudicato la reputazione commerciale dell'impresa presso i consociati con cui interagisce nel settore di mercato ove opera, non potendo nel sistema della responsabilità civile ascriversi al risarcimento del danno una mera funzione punitiva della violazione dell'interesse tutelato. pagina 41 di 44 Afferma, infatti, la suprema corte che “ In materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle
persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non
patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con
l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi
compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re
ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (Cass.
13.10.2016 n. 20643; Cass.
1.10.2013 n. 22396; Cass. 25.7.2013 n. 18082; Cass. 18.9.2009 n. 20120).
La società che lamenti un pregiudizio dalla lesione del suo diritto all'immagine per la diffusione di notizie denigratorie deve, pertanto, allegare e dimostrare elementi di fatto specifici che consentano di presumere il pregiudizio alla sua reputazione commerciale presso i fruitori dei suoi prodotti e servizi nel mercato in cui opera.
Nel caso in esame, a prescindere dal fatto che le condotte diffamatorie, descritte dalla società attrice per la prima volta tardivamente nei capitoli di prova testimoniale n. 19 e 20 formulati nella memoria istruttoria, sono attribuite a tale dott. e non agli amministratori convenuti, nessuna allegazione e Pt_11
prova sussiste del pregiudizio alla sua reputazione commerciale sul mercato degli utenti dei suoi servizi.
La domanda risarcitoria svolta nei confronti degli amministratori per l'asserito danno all'immagine deve, pertanto, essere respinta.
La soccombenza implica la condanna della società attrice al pagamento delle spese processuali a favore dei convenuti , E che si liquidano avuto riguardo ai Parte_3 Parte_4 Parte_5
parametri medi delle cause di valore indeterminato di media complessità e alla difesa di più parti, in complessivi € 20.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge. pagina 42 di 44 La reciproca soccombenza in relazione alle domande svolte ed il rifiuto da parte della società attrice di una proposta transattiva conveniente rispetto all'esito del giudizio formulata da AGG1 all'udienza del
9.5.2023 giustifica, invece, l'integrale compensazione delle spese nel rapporto tra la società attrice e la convenuta CP_8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 15958/2022 promossa da
[...]
contro Parte_1 [...]
, Controparte_1 Controparte_4 Parte_3
e , con atto di citazione notificato il 14.4.2022 disattesa ogni Parte_4 Parte_5
altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) visti gli articoli 103 comma 2 c.p.c. 279 c.p.c. e 306 c.p.c. dispone la separazione dalla presente controversia della causa relativa alle domande proposte dalla società attrice nei Parte_6
confronti della convenuta e dichiara l'estinzione del giudizio relativo alla causa separata CP_7
ai sensi dell'art. 306 c.p.c. con liquidazione delle spese a carico della rinunciante in Parte_6
€ 7000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge;
2) rigetta la domanda di condanna generica e la domanda di risarcimento del danno da lesione dell'immagine formulate dalla società attrice nei confronti della convenuta Parte_6 CP_8
e dei convenuti , E Parte_3 Parte_4 Parte_5
3) accerta la legittimità del recesso per giusta causa dal Management Agreement della società
convenuta AGG1 di cui alla lettera del 22.10.2021;
4) accertato il diritto della società attrice nei confronti della convenuta al Parte_6 CP_8
pagamento della somma di € 231.749, 57 oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 5 della d.lgs 231/2002
pagina 43 di 44 dalla scadenza delle fatture sino al saldo e il diritto della società convenuta nei confronti CP_8
dell'attrice della somma di € 28.290,50 oltre interessi nella misura legale ai sensi Parte_6
dell'art. 1284 comma 1 c.c. dal 25.10.2022 sino alla data odierna, operata la compensazione, condanna la società convenuta al pagamento a favore della società attrice della CP_8 Parte_6
somma di € 200.985,02 oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 5 della d.lgs 231/2002 dalla scadenza delle fatture sino al saldo;
5) rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
7) dichiara integralmente compensate le spese processuali fra la società attrice e la Parte_6
convenuta CP_8
8) condanna la società attrice al pagamento a favore dei convenuti , Parte_6 Parte_3
e delle spese processuali che liquida in complessivi € 20.000 per compenso Parte_4 Parte_5
oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
Milano, 3 luglio 2025
Il Presidente
Amina Simonetti
Il Giudice est.
Daniela Marconi
pagina 44 di 44
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15958 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da:
con sede a Milano, in persona del Parte_1
legale rappresentante elettivamente domiciliata a Milano, presso lo studio degli Parte_2
avvocati Angelo Bonetta e Michele Saponaro, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
contro pagina 1 di 44 con sede ad Controparte_1
Amsterdam (Paesi Bassi), in persona amministratori e Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata a Milano presso lo studio degli avv.ti Domenico Fanuele e Bruno Guido
Visentini, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
con sede a Milano, in persona dell'amministratore Controparte_4 Controparte_5
elettivamente domiciliata a Milano, presso lo studio degli avv.ti Alessandro Salvador e Silvia Adani,
che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
, e , elettivamente domiciliati a Milano, Parte_3 Parte_4 Parte_5
presso lo studio dell'avv. Federico Scarlato, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice Voglia il Tribunale, Parte_1
I. accertati gli illeciti di natura contrattuale ed extracontrattuale imputabili ai convenuti, disporre la condanna generica, anche in via solidale tra loro, dei convenuti al risarcimento di tutti i danni,
patrimoniali e non, da liquidarsi in separato giudizio;
II. condannare in ogni caso i convenuti a corrispondere all'attrice, a titolo di provvisionale, una somma da precisare all'esito dell'istruttoria, ma comunque non inferiore alla misura di Euro 100.000,00 tenuto conto del dettato di cui alla clausola 10.2(b) del Management Agreement per le ragioni esposte in atti e precisate nel par. VII della prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.;
pagina 2 di 44 III. condannare i signori , e – e la società Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_4
in solido con essi – al risarcimento del danno per la lesione dell'onore e del decoro dell'attrice,
[...]
liquidato secondo giustizia ex art. 1226 c.c.;
IV. condannare la convenuta al pagamento di Euro 287.281,57 oltre accessori e Controparte_4
interessi moratori ex d. lgs. 231/2002, a favore di a Parte_1
titolo di compensi per le prestazioni rese per le ragioni esposte in narrativa;
V. rigettare tutte le domande avversarie ivi incluse le domande riconvenzionali proposte da
[...]
per i motivi esposti in atti;
Controparte_4
VI. per la denegata ipotesi che insista sulle Controparte_1
proprie domande, rigettarne tutte le conclusioni;
VII. in via istruttoria, l'attrice insiste nelle istanze formulate nelle memorie istruttorie ex art. 183,
comma 6, nn. 1, 2 e 3.
VIII. con vittoria di spese e onorari.
Nell'interesse della convenuta Voglia il Controparte_1
Tribunale, accertata la rinuncia agli atti da parte dell'attrice Parte_1
e l'accettazione della predetta rinuncia da parte della convenuta
[...] [...]
dichiarare l'estinzione del processo, condannare Controparte_1 [...]
alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, conformemente ai Parte_1
criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (e s.m.), con riguardo all'attività difensiva svolta da
[...]
nel presente giudizio. Controparte_1
Nell'interesse della convenuta Voglia il Tribunale, Controparte_4
in via pregiudiziale:
pagina 3 di 44 1.- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ai sensi degli artt. 164, comma 4, e 163, comma 1, n. 4, c.p.c. e quindi assegnare a parte attrice un termine perentorio per integrare la domanda;
2.- accertare e dichiarare la carenza delle condizioni dell'azione in relazione alla domanda di condanna generica di cui al punto I delle conclusioni dell'attrice di cui alla prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.,
per difetto della possibilità giuridica e/o della legittimazione passiva di nei Controparte_4
limiti di quanto illustrato in atti;
nel merito, in via principale: 3.- rigettare tutte le domande proposte da Parte_1
nei confronti di siccome inammissibili e/o infondate per i
[...] Controparte_4
motivi esposti in atti;
nel merito, in via riconvenzionale:
4.- accertare e dichiarare che si è resa inadempiente agli Parte_1
obblighi derivanti dal Agreement in data 9 novembre 2018 tra e Parte_1 Controparte_4
per i motivi e nei termini di cui in atti;
per l'effetto, Parte_1
5.- accertare e dichiarare che in forza della lettera in data 22 ottobre 2021 è Controparte_4
receduta dal, o ha comunque risolto il, Management Agreement in data 9 novembre 2018 tra
[...]
e ai sensi dell'art. X per Giusta Causa Controparte_4 Parte_1
(“with Cause”) ai sensi dell'art. X dello stesso Management Agreement e con effetto dal 23 ottobre
2021;
6.- in subordine rispetto al punto 5 che precede, risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., il
Management Agreement in data 9 novembre 2018 tra e Controparte_4 [...]
per fatto e colpa di quest'ultima; e, in ogni caso, Parte_1
pagina 4 di 44 7.- condannare a versare ad Parte_1 Controparte_4
l'importo di Euro 385.587,19 (o il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia) a titolo di restituzione e/o risarcimento del danno, in relazione alle condotte descritte nel par. 10 della comparsa di costituzione e risposta e richiamate altresì nei successivi atti difensivi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e da calcolarsi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dal dì della domanda fino al saldo;
8.- condannare a risarcire tutti gli ulteriori danni patiti e Parte_1
patiendi da in relazione agli ulteriori inadempimenti agli obblighi derivanti dal Controparte_4
Management Agreement in data 9 novembre 2018 tra e Controparte_4 [...]
per i motivi e nei termini di cui in atti, per l'importo che – anche in Parte_1
considerazione della situazione economico-finanziaria di Parte_1
come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio disponile al 31/12/2023 – viene limitato ad una
[...]
somma complessivamente pari ad Euro 4.000.000,00 (quattro milioni), da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo;
nel merito, in via riconvenzionale subordinata:
9.- dichiarare e/o comunque pronunciare la compensazione tra ogni credito di cui
[...]
dovesse essere riconosciuta titolare nei confronti di e Parte_1 Controparte_4
il credito restitutorio e/o risarcitorio di quest'ultima nei confronti della prima di cui ai punti 7 e 8 che precedono;
in via istruttoria: ammettere tutte le prove richieste nelle memorie istruttorie depositate ai sensi dell'art. 183comma 6 n. 2 ,3 c.p.c. da intendersi ivi integralmente trascritte.
pagina 5 di 44 Sempre in via istruttoria: disporsi la rimessione in termini ex art. 153 comma 2, c.p.c., come da istanza depositata telematicamente in data 27 marzo 2025, autorizzando AGG1 al deposito dei documenti sub nn. 105-113, sopravvenuti e successivi rispetto al termine delle preclusioni istruttorie per consentire che gli stessi siano ammessi e conseguentemente considerati da Codesto Ill.mo Giudice ai fini delle domande di accertamento dell'inadempimento avversario e di risarcimento del danno proposte da
AGG1 nei confronti di;
CP_6
in ogni caso:
- condannare a rifondere ad i Parte_1 Controparte_4
compensi professionali e le spese di lite tutte, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA;
- condannare a risarcire a i danni Parte_1 Controparte_4
ex art. 96, comma 1, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, e a versare un'ulteriore somma ex art. 96,
comma 3, c.p.c., pure da liquidarsi in via equitativa.
Nell'interesse dei convenuti , e Voglia il Tribunale, Parte_3 Parte_4 Parte_5
Respingere tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti dei signori , Parte_3 [...]
e in quanto inammissibili ed infondate. Pt_4 Parte_5
Condannare l'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, comma 1 e comma 2, c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.4.2022, la Parte_6
ha convenuto in giudizio la società di diritto olandese,
[...] [...]
la società di diritto italiano Controparte_7 Controparte_8
pagina 6 di 44 ed i suoi amministratori , e lamentando di aver subito un Parte_3 Parte_4 Parte_5
danno, di cui chiederà la quantificazione in separato giudizio, dall'inadempimento delle società
convenute e delle persone fisiche riconducibili al gruppo che hanno agito per loro, CP_1
all'Accordo Quadro di Cooperazione, sottoscritto il 23 agosto 2018 da con CP_6 CP_7
L'accordo di cooperazione era stato stipulato da e per disciplinare la loro CP_6 CP_7
collaborazione all'attuazione dell'operazione immobiliare speculativa volta alla demolizione,
ristrutturazione e locazione dell' edificio sito a Milano in via Confalonieri n. 27,29 (c.d. Operazione
, l'una quale società operante nel settore immobiliare promotrice del progetto, espressione CP_4
degli imprenditori e , e l'altra come partner puramente Controparte_9 Controparte_10
finanziario, espressione dei fondi investitori del gruppo , attraverso la creazione di CP_1
apposite società veicolo per assicurare la distribuzione concordata dell'utile dell'operazione.
In esecuzione dell'Accordo Quadro di Cooperazione le parti avevano, in particolare, costituito:
- la na limited partnership di diritto olandese, partecipata al 90% da CP_11 CP_7
del gruppo e al 10 % da a cui era subentrata, con effetto dal 18 luglio 2019, la CP_1 CP_6
CP_ altra società veicolo di e;
CP_12 Controparte_9 CP_10
- la AGG1 B.V. partecipata al 100% dalla e la società operativa italiana in cui CP_11
conferivano l'immobile, partecipata al 100% da AGG1 BV. CP_8
Lo stesso giorno, il 9 novembre 2018, la società attrice e la convenuta CP_6 CP_8
concludevano un Management Agreement, cioè un mandato in rem propriam causalmente collegato agli altri accordi di cooperazione, con cui veniva delegata alla società attrice la gestione dei profili tecnico- operativi dello sviluppo della complessa operazione immobiliare, in funzione dell'interesse dei soci indiretti e alla massimizzazione del profitto dell'affare. Controparte_9 Controparte_10 pagina 7 di 44 La remunerazione dell'investimento e dell'attività di gestione e sviluppo del progetto immobiliare dei due soci indiretti, infatti, era assicurata dagli utili conseguiti da destinati a risalire la catena CP_8
societaria sino a ABCD B.V. e dai compensi garantiti a per l'attività di mandataria in forza CP_6
del Management Agreement.
In attuazione del mandato la società attrice aveva impiegato tutto il suo know how nel settore immobiliare e aveva consentito a AGG1 di acquistare l'immobile con uno sconto di 1,4 milioni di euro rispetto al prezzo originariamente concordato, di ottenere rapidamente la concessione del finanziamento bancario e di gestire la liberazione dell'edificio dagli inquilini in modo tale da poter avviare il cantiere per la ristrutturazione dell'immobile.
Tuttavia, dalla primavera del 2021, quando il suo apporto specifico all'operazione era ormai quasi esaurito e l'immobile era libero e pronto per l'avvio della ristrutturazione, i suoi rapporti con le società del gruppo avevano iniziato ad inclinarsi in ragione del loro inadempimento CP_1
alle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro di Cooperazione, manifestatosi attraverso scelte di gestione economicamente irrazionali e distrattive di risorse sociale volte a deprimere gli utili dell'operazione e attraverso la pretestuosa revoca del Management Agreement, finalizzata ad estrometterla dall'affare senza neanche pagarle il corrispettivo pattuito.
In particolare, la e la AGG1, in violazione degli artt. 1174, 1176, co. 2, 1374 e 1375 c.c., con CP_7
il concorso a titolo di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., degli amministratori di
AGG1 avrebbero:
i) procrastinato l'operatività dei finanziamenti-ponte concessi da fondi del e Parte_7
colpevolmente ritardato l'ottenimento del prestito bancario necessario a finanziare il progetto,
determinando un aggravio in termini di maggiori interessi corrisposti rispetto a quelli che sarebbero pagina 8 di 44 stati applicati al finanziamento di procacciato dalla società attrice, con un maggior costo CP_13
dell'investimento immobiliare di almeno 1 milione di Euro;
ii) addebitato alla società veicolo costi inutili e spese per servizi non inerenti CP_8
all'operazione erogati da altre società del , con un maggior costo a carico Parte_7
dell'investimento immobiliare di almeno 775.000 Euro;
iii) negligentemente presentato al Comune di Milano un progetto di intervento edilizio, redatto dallo studio di architettura Park Associati da loro unilateralmente incaricato, recante un grave errore di calcolo della superficie lorda realizzabile, ridotta del 20% rispetto a quella consentita dalla regolamentazione applicabile, adottando un approccio progettuale inutilmente conservativo e disattendendo il suo parere contrario, con un danno alla redditività dell'investimento immobiliare di almeno 15 milioni di Euro;
iv) erroneamente gestito contabilmente e fiscalmente le risorse finanziare di 17 milioni di euro apportate alla società veicolo AGGI S.r.l. da parte di AGG1 BV per l'acquisto dell'immobile,
pregiudicando la facoltà di detrarre gli interessi passivi corrisposti nell'anno 2019, con un maggior costo a carico dell'investimento immobiliare di almeno 522.000 Euro;
v) ostacolato l'attività di mandataria di , mediante la revoca delle procure e attraverso CP_6
l'imposizione di condizioni procedurali inefficienti, limitando l'efficacia della sua azione;
vi) diffuso presso terzi operatori professionali, a scopo ritorsivo, con la comunicazione del 25.10.2021,
informazioni prive di fondamento lesive del suo onore, provocando un grave danno all'immagine e alla reputazione professionale da liquidarsi in via equitativa;
vii) preordinato l'inadempimento dell'obbligo di pagarle le prestazioni regolarmente eseguite.
pagina 9 di 44 A tali illeciti, si aggiunge l'illegittima risoluzione del Management Agreement intimatale da
[...]
con la lettera del 22.10.2021, per motivi pretestuosi senza neanche provvedere a saldarle il CP_8
compenso di € 287.281,57 dovuto in relazione alle fatture n. 9 del 7.7.2021, nn. 10 e 11 del 19.10.2021
e alle note proforma nn. 1 e 2 del 22.2.2022.
Del danno arrecato al risultato dell'investimento economico e ai diritti derivanti dal Management
Agreement devono rispondere anche i convenuti, all'epoca amministratori di a titolo CP_8
concorso ai sensi dell'art. 2043 c.c. nell'inadempimento contrattuale delle società convenute, avendo contribuito a causare il pregiudizio con condotte gestorie connotate da grave negligenza.
Gli amministratori convenuti devono, infine, rispondere del danno all'immagine derivato dalle informazioni diffamatorie diffuse a terzi professionisti, da liquidarsi in via equitativa.
In sintesi, chiedeva, pertanto,
a) l'accertamento della responsabilità contrattuale delle società convenute per l'inadempimento all'Accordo Quadro di Cooperazione e della responsabilità extracontrattuale concorrente degli amministratori convenuti con condanna generica, anche in via solidale fra loro, al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio;
b) la condanna dei convenuti , e in solido con la Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
CP_ al risarcimento del danno per la lesione del suo onore, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
c) la condanna della società convenuta al pagamento in suo favore della somma di CP_8
€ 287.281,57 oltre accessori e interessi moratori ex d. lgs. 231/2002, previsti dal Management
Agreement a titolo di compensi per le prestazioni rese.
pagina 10 di 44 Nella prima memoria di trattazione la società attrice formulava, infine, la domanda di condanna dei convenuti al pagamento di una provvisionale di € 100.000 in relazione alla previsione contrattuale del
Management Agreement di indennizzo per l'ipotesi di recesso senza giusta causa.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza del CP_8
Tribunale ordinario a decidere la causa di competenza del Tribunale specializzato in materia di impresa in quanto relativa, fra l'altro, alla responsabilità degli amministratori convenuti, la nullità dell'atto di citazione per la genericità e l'indeterminatezza della causa petendi fondata sulla generica allegazione dell'inadempimento a non meglio definiti Accordi di cooperazione, il difetto di legittimazione passiva rispetto alla violazione di accordi intercorsi esclusivamente tra la società attrice e la convenuta CP_7
[...]
Nel merito, ripercorse analiticamente le tappe della vicenda, contestava le pretese della società attrice evidenziando che il cosiddetto Accordo Quadro di Cooperazione del 23 agosto 2023 era, in realtà, solo una lettera di intenti, espressamente definita non vincolante, che disciplinava le trattative tra la società
attrice e la in relazione all'operazione immobiliare programmata. Si trattava di un mero CP_7
documento preparatorio a cui era rimasta completamente estranea dal momento che era la “newco”
costituita per l'attuazione del progetto e che, comunque, aveva esaurito ogni suo effetto dal 9 novembre
2018, quando le sue previsioni era state tutte attuate.
L'unico vincolo contrattuale che l'aveva legata alla società attrice era il Management Agreement del
9 novembre 2018 che non attribuiva affatto la piena autonomia nell'operare alla , sempre CP_6
soggetta alle direttive della Partnership olandese da cui era, peraltro, uscita con effetto dal 18.7.2019,
sostituita da ABCD B.V.
Non si trattava, comunque, di un mandato in rem propriam irrevocabile dal momento che prevedeva pagina 11 di 44 espressamente la facoltà di recesso della mandante anche ad nutum, con la previsione di una penale di
€ 100.000 in mancanza della giusta causa che, sulla base dell'Allegato B del Management Agreement,
indica, in particolare,“(f) ogni atto fraudolento, acquisizione indebita di fondi, grave negligenza,
condotta dolosa o violazione di doveri fiduciari da parte del Gestore, ciascun Dirigente del Gestore o
un'Affiliata dei predetti;
... (i) la violazione o il mancato rispetto da parte del Gestore delle pattuizioni
contenute nella SEZIONE 11.6 e nella SEZIONE 11.8 del presente Contratto” relativi alla percezione di compensi non previsti o non autorizzati.
In violazione del mandato la società attrice aveva disatteso gli obblighi di ordinata tenuta e conservazione della documentazione contabile, ritardato la predisposizione dei budget annuali successivi all'unico approvato relativo all'anno 2019, mancato di curare gli adempimenti fiscali facendo incorrere la società in sanzioni per complessivi € 32.273,49, gestito la casella di posta elettronica certificata della società in modo gravemente negligente tanto da riconsegnarla vuota per l'intervenuta cancellazione di tutti i messaggi, eseguito prelievi dal conto corrente della società che aveva il mandato a gestire senza la prevista procedura di autorizzazione per i pagamenti di entità
superiore ad € 20.000, addebitato costi non autorizzati e non giustificati per la somma di € 380.842,10
di cui € 316.055, 07 già autorimborsati, percepito compensi di gestione immobiliare non previsti nel contratto per € 13.240,60, ecceduto i limiti della procura con riferimento alla stipulazione di transazioni con gli inquilini per la cessazione del contratto di locazione di valore superiore ad € 100.000 e alla conduzione di trattative per la vendita dell'immobile.
Sosteneva, quindi, di avere esercitato la facoltà di recesso del tutto legittimamente con la lettera del
22 ottobre 2021 ove aveva, in particolare, evidenziato la ricorrenza della giusta causa come definita nel
Management Agreement in relazione all'addebito di costi non giustificati e non autorizzati, alla pagina 12 di 44 percezione di compensi non dovuti e allo svuotamento della casella di posta elettronica.
Contestava, quindi, il diritto della società attrice a percepire il compenso preteso nella misura di
€ 287.281,57 sollevando l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. e lamentando la mancanza di qualsiasi elemento di prova dell'avvenuta effettiva esecuzione dei servizi genericamente descritti nelle fatture già oggetto di contestazione in relazione al riaddebito di costi non autorizzati e la previsione di compensi non riconducibili alle previsioni contrattuali né alle previsioni dell'unico budget
approvato risalente al 2019.
Sosteneva, poi, la sua estraneità a tutti gli addebiti mossi dalla società attrice all'operato dei suoi amministratori anche sotto il profilo della lesione della reputazione commerciale della società attrice,
essendosi limitata ad informare i suoi fornitori e la banca dell'interruzione del rapporto per evitare che continuassero a rapportarsi con lei.
Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande proposte dalla società attrice.
Proponeva, poi, domanda riconvenzionale per ottenere l'accertamento della legittimità del suo recesso dal Management Agreement o in via subordinata la sua risoluzione per inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 1453 c.c., con condanna della società attrice alla restituzione della somma ingiustificatamente prelevata dalla società attrice per l'importo di complessivi € 385.587,19 e al risarcimento del danno, da determinarsi mediante CTU, cagionato dall'accumulo del ritardo nell'attuazione del progetto in mancanza della collaborazione della società attrice nel reperimento della banca finanziatrice e nella scelta dello studio di architettura oltre che dall'ostruzionismo sfociato nella presente iniziativa.
Con comparsa di risposta depositata nel fascicolo telematico il 25.10.2022 alle ore 15.22 si costituiva in pagina 13 di 44 giudizio anche la società convenuta società di diritto olandese partecipata da fondi di CP_7
investimento americani , svolgendo difese del tutto analoghe a quelle della convenuta CP_1
AGG1 e sottolineando di aver intrattenuto con la società attrice solo il rapporto derivante dalla lettera di intenti non vincolante del 23 agosto 2018 e di essere uscita di scena il 9 novembre 2018 con la conclusione degli accordi in essa programmati, lasciando la gestione dell'operazione alle società
veicolo e alla società operativa nel frattempo create dalle parti.
Sottolineava, in particolare, che l'accordo di joint venture siglato con la società attrice il 9.11.2018
attraverso la costituzione della limited partnership di diritto olandese era soggetto CP_11 CP_11
alla legge ed alla giurisdizione olandese e che, comunque, la società attrice era uscita dalla partnership
il 30 settembre 2020 con effetto dal 18 luglio 2019, sostituita dalla ABCD BV, espressione degli stessi soci e , e non era, quindi, più parte dell'operazione. CP_9 CP_10
Nella situazione descritta contestava la configurabilità dell'inadempimento al presunto accordo quadro di cooperazione addebitatole dalla società attrice e negava qualsiasi coinvolgimento nella serie di violazioni imputate agli amministratori della AGG1 che avrebbero, comunque, arrecato all'attrice solo un danno indiretto non giuridicamente risarcibile.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti dalla società attrice con condanna per lite temeraria ai sensi dell'art 96 c.p.c.
Si costituivano in giudizio i convenuti , e amministratori Parte_3 Parte_4 Parte_5
della all'epoca dei fatti contestando le pretese risarcitorie avanzate dalla società attrice nei CP_8
loro confronti invocando la responsabilità ex art. 2043 c.c. con riferimento una fattispecie di responsabilità extracontrattuale specificamente disciplinata dall'art. 2395 c.c. e dall'art. 2476 comma 7
per la s.r.l. La società ha, infatti, lamentato di aver subito danno per la malagestio imputata agli pagina 14 di 44 amministratori nella sua posizione di terzo interessato al risultato dell'impresa perché partecipante,
tramite la joint venture agli utili dell'operazione immobiliare e nella sua posizione di creditore in relazione all'inadempimento della società al Management Agreement.
Contestava, quindi, la ricorrenza dei presupposti della responsabilità delineati dall'art. 2476 comma 7
c.c. evidenziando che il pregiudizio lamentato dalla società attrice costituisce un danno riflesso rispetto al danno arrecato dalla condotta addebitata agli amministratori al patrimonio sociale e che il semplice inadempimento della società alle obbligazioni assunte con il Management Agreement non varrebbe a configurare gli estremi della responsabilità in questione, non essendo gli amministratori della società
tenuti a garantire l'interesse extrasociale di terzi retrostante al Management Agreement.
Negavano, comunque, la fondatezza dei singoli addebiti mossi dalla società attrice alla loro gestione sostenendo, in particolare, la piena legittimità del recesso per giusta causa esercitato in conformità alle previsioni del Management Agreement in relazione ai gravi inadempimenti della società attrice.
Quanto, infine, all'addebito relativo alla diffamazione mediante comunicazione a terzi della cessazione del Management Agreement sottolineavano che la comunicazione del 25.10.2021 individuata come fonte della responsabilità non sarebbe altro che la stessa lettera di recesso dal mandato e che,
comunque, le loro comunicazioni a fornitori ed istituti bancari avevano avuto il solo fine di far cessare ogni loro contatto con la società attrice in relazione all'operazione immobiliare in questione.
Chiedevano, pertanto, il rigetto delle domande proposte dalla società attrice nei loro confronti e la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza di trattazione innanzi al giudice della sezione specializzata in materia di impresa a cui, nel frattempo la causa era stata trasmessa per competenza tabellare, il procuratore della società
pagina 15 di 44 attrice riferiva di aver notificato la rinuncia agli atti del giudizio alla società convenuta di diritto olandese il 25.10.2022 alle ore 13.15, due ore prima della sua costituzione in giudizio e CP_7
chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio nei suoi confronti senza liquidazione delle spese mentre il procuratore speciale della società convenuta accettava la rinuncia agli atti con richiesta di liquidazione delle spese processuali che era stata costretta a sostenere per il fatto che la rinuncia agli atti era pervenuta dopo sei mesi dalla citazione in giudizio e solo due giorni prima della scadenza del termine per il deposito della comparsa di risposta.
Nel corso della trattazione il giudice tentava inutilmente la conciliazione della lite sia con riferimento alla questione processuale dell'estinzione sia con riferimento al merito, nel rapporto tra la società
attrice e la convenuta AGG1, e concedeva i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183
comma 6 c.p.c.
All'esito, respinte le istanze istruttorie delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione anche sulle istanze delle parti di rimessione in termini per la produzione di documenti dopo la maturazione della relativa preclusione.
***
Preliminarmente devono essere affrontate le questioni pregiudiziali di rito relative all'estinzione del giudizio nel rapporto fra la società attrice e la convenuta alle eccezioni di nullità CP_7
dell'atto di citazione e all'eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per inadempimento del c.d. Accordo Quadro di
Cooperazione del 23 agosto 2018 sollevata dalla convenuta CP_8
Con riferimento all' estinzione del giudizio nel rapporto fra la società attrice e la società convenuta di pagina 16 di 44 diritto olandese e parti dibattono sulla ricorrenza o meno dei presupposti dell'estinzione CP_7
per rinuncia agli atti, ai sensi dell'art. 306 comma 1 c.p.c. con liquidazione da parte del giudice delle spese processuali a carico della società attrice rinunciante ai sensi dell'art. 306 comma 4 c.p.c., a fronte dell'avvenuta costituzione della società convenuta lo stesso giorno della notificazione dell'atto di rinuncia da parte della società attrice.
La questione attiene essenzialmente alla necessità, nella situazione descritta, dell'accettazione della parte costituita in tali singolari circostanze ai fini della produzione dell'effetto estintivo.
La norma richiamata prevede, al riguardo, che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio,
fatta “con atti sottoscritti e notificati alle altre parti”, “quando questa è accettata dalle parti costituite
che potrebbero avere interesse alla prosecuzione” così che, ai fini della produzione dell'effetto estintivo del processo, è necessaria l'accettazione solo della parte che si sia costituita prima di aver ricevuto la notificazione dell'atto di rinuncia o che, ancorché costituitasi dopo, abbia un interesse alla prosecuzione diverso da quello relativo alla mera liquidazione delle spese processuali.
In mancanza di costituzione della parte convenuta prima del perfezionamento della notificazione della rinuncia agli atti, infatti, l'effetto estintivo del processo si produce immediatamente al momento della recezione della dichiarazione ed il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c.
Ciò a meno che, la parte costituitasi dopo la recezione della notificazione della rinuncia agli atti abbia interesse giuridicamente qualificato alla prosecuzione del giudizio per ottenere una decisione sul merito che le assicuri un'utilità maggiore di quella derivante dall'estinzione del processo diversa dal mero rimborso delle spese.
pagina 17 di 44 La giurisprudenza di legittimità in materia afferma, infatti, con chiarezza che “ Nell'ipotesi di rinuncia
agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della controparte, il provvedimento
dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, che, ai sensi dell'art. 306, comma
4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la
rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa all'esclusivo fine di ottenere il
rimborso delle spese, in quanto è necessario l'opponente alla rinuncia vanti un interesse
giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore
rispetto a quella derivante dall'estinzione..” ( Cass.
9.10.2017 n. 23620).
Nel caso esaminato dalla Corte gli appellanti si erano costituiti nel giudizio di gravame “ dopo aver
ricevuto la notifica della rinuncia agli atti di giudizio… ovvero quando ormai tale rinuncia aveva già
provocato il proprio immediato effetto estintivo, si era al di fuori dell'ambito di operatività dell'art.
306, comma 4, c.p.c., sicchè la sentenza impugnata, agli effetti di tale norma, nessuna statuizione
poteva emettere in ordine alle spese processuali a carico della società rinunciante (Cass. Sez. 1,
10/03/2011, n. 5756). D'altro canto, la stessa accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è
necessaria solo quando il rapporto processuale è già instaurato e vi sia una parte costituita che abbia
interesse alla prosecuzione del giudizio, interesse che non sussiste allorquando la costituzione operata
sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali (Cass. Sez. 1,
11/10/1999, n. 11384; Cass. Sez. 1, 10/12/1996, n. 10978).” La suprema corte prosegue, poi,
affermando che gli appellati “…., peraltro, ben potevano costituirsi nel giudizio di appello avverso
l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. pure successivamente alla notifica della rinuncia dell'appellante, e
chiedere una vera e propria decisione sull'appello, ove ne avessero avuto interesse, interesse che deve
però concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, e che
pagina 18 di 44 perciò si sostanzia nell'avvenuta proposizione di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe
alla parte una utilità maggiore di quella altrimenti derivante dall'estinzione del processo (Cass. Sez. 2,
03/08/1999, n. 8387). In caso di positiva verifica della sussistenza della parte destinataria della
rinuncia dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, il giudice può poi applicare all'esito il disposto
dell'art. 91 c.p.c.” (v. Cass.
9.10.2017 n. 23620 in motivazione).
In sintesi, dunque, per accertare la necessità dell'accettazione ai fini dell'estinzione e, quindi,
l'applicabilità della norma che impone al giudice di liquidare le spese a carico del rinunciante è
necessario verificare: l'anteriorità della costituzione rispetto alla recezione della notificazione dell'atto di rinuncia o, in mancanza, l'esistenza di un interesse giuridico qualificato alla prosecuzione del giudizio della parte che si costituisce nonostante la rinuncia agli atti nei suoi confronti, tra cui rientra,
secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, anche l'interesse all'esame della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non proponibile, di regola, in autonomo giudizio (v. Cass. 21.8.2018 n. 20839).
Ciò chiarito in linea generale, nel caso in esame, è necessario innanzitutto accertare l'anteriorità o meno della recezione della notificazione della rinuncia agli atti da parte della società attrice rispetto alla costituzione in giudizio della società convenuta, avvenute lo stesso giorno, con riferimento all'orario.
Se l'orario non è rilevante per la validità della notificazione, come sostenuto dalla difesa della società
convenuta, non vuol dire che non possa essere preso in considerazione, ove indicato, per stabilire la priorità temporale fra atti processuali compiuti lo stesso giorno.
Dalla documentazione acquisita risulta che la rinuncia agli atti del giudizio è stata notificata dalla società attrice alla società convenuta il 25.10.2022 alle ore 13.15 (v. la certificazione CP_7
attestante la notificazione all'estero, allegata alla nota di deposito di parte attrice del 15.11.2022, a pag. pagina 19 di 44 2 da cui risulta l'avvenuta consegna del plico il 25.10.2022 ore 13.15) mentre la costituzione in giudizio da parte della convenuta è avvenuta con la comparsa di risposta depositata il CP_7
25.10.2022 ore 15.22.
Nessun dubbio, quindi, sull'anteriorità della notificazione della rinuncia agli atti rispetto alla costituzione in giudizio della convenuta avvenuta oltre due ore dopo.
Nella situazione descritta, al fine di verificare la necessità o meno dell'accettazione per il perfezionamento della fattispecie estintiva si deve, quindi, ulteriormente accertare se nel costituirsi in giudizio la società convenuta abbia espresso un interesse alla prosecuzione del giudizio diverso da quello al mero rimborso delle spese processuali.
Dall'esame della comparsa di risposta risulta che al punto 5 delle conclusioni la convenuta, con riferimento al fatto che la pretesa dell'attrice era fondata sull'alterazione consapevole della realtà in ordine al contenuto della lettera di intenti non vincolante presentata come un inesistente accordo quadro di cooperazione, ha formulato domanda di “condannare Parte_1
a risarcire ad danni ex art. 96, comma 1, Parte_8
c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, e a versare un'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., pure
da liquidarsi in via equitativa.” E deve, pertanto, ritenersi che avesse un interesse qualificato alla prosecuzione del giudizio che rendeva necessaria ai fini della produzione dell'effetto estintivo l'accettazione della rinuncia agli atti dichiarata dal suo procuratore speciale a verbale dell'udienza di trattazione del 9 maggio 2023.
La necessità dell'accettazione della parte costituita impone l'adozione del provvedimento di liquidazione delle spese a carico del rinunciate, ai sensi dell'art. 306 comma 4 c.p.c.
pagina 20 di 44 Previa separazione dal presente giudizio della causa relativa a tutte le domande proposte dalla società
attrice nei confronti della società convenuta i sensi dell'art. 103 comma 2 e 279 c.p.c., CP_7
deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del processo relativo alla causa separata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. con liquidazione delle spese a carico della rinunciante in € 7000 per Parte_6
compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge, avuto riguardo ai parametri relativi alle cause di valore indeterminato rilevante ed alla non particolare complessità delle difese svolte dopo la costituzione in giudizio solo in relazione alla vicenda estintiva.
Nel presente giudizio restano, quindi, le cause proposte dalla società attrice nei confronti della convenuta e dei suoi amministratori. CP_8
L'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla AGG1 con riferimento alla sua estraneità al contratto quadro di cooperazione invocato dalla società attrice a fondamento della sua pretesa ed alla mancata indicazione degli obblighi a cui sarebbe venuta meno è priva di fondamento, trattandosi di questione che non attiene alla mancata indicazione o all' assoluta indeterminatezza dei fatti costitutivi del diritto ma all'eventuale inammissibilità per difetto delle condizioni dell'azione o all' infondatezza nel merito della domanda.
E' invece fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta CP_8
in relazione alla domanda della di condanna generica al risarcimento del danno fondata sulla CP_6
sua pretesa responsabilità contrattuale per la violazione dell'Accordo Quadro di Cooperazione del 23
agosto 2018 che avrebbe compromesso l'interesse alla massimizzazione dell'utile dell'operazione immobiliare.
Nell'atto di citazione è la stessa società attrice a riferire che il preteso Accordo Quadro di
Cooperazione era stato sottoscritto il 23 agosto 2018 da con er disciplinare la CP_6 CP_7 pagina 21 di 44 loro collaborazione all'attuazione dell'operazione immobiliare speculativa volta alla demolizione,
ristrutturazione e locazione dell' edificio sito a Milano in via Confalonieri n. 27,29 (c.d. Operazione
per divederne gli utili e che, in attuazione di questo accordo, era stata creata fra loro la limited CP_4
partneship di diritto olandese che aveva, poi, costituito, come socia indiretta, la società CP_11
operativa ( v. atto di citazione a pag. 4). CP_8
E' evidente, quindi, sin dalla prospettazione che, a prescindere da ogni possibile considerazione sulla qualificazione come Accordo Quadro di Cooperazione di una semplice lettera di intenti espressamente qualificata come non vincolante (doc. 4 di parte attrice a pag.18, 20), la AGG1 non è mai stata parte né
dell'accordo di puntuazione né della limited partnership e che, quindi, nessuna responsabilità
contrattuale può esserle attribuita in relazione alla prospettata violazione di impegni negoziali a cui è
completamente estranea.
Non solo ma il pregiudizio della compromissione del profitto atteso dalla realizzazione dell'operazione immobiliare che per “risalita” della catena societaria avrebbe dovuto pervenire all'attrice, lamentato come conseguenza della violazione degli accordi in questione, neanche sarebbe riferibile alla società
attrice che, per sua stessa affermazione, è uscita dalla limited partnership il 30 settembre 2020 con effetto dal 18 luglio 2019, sostituita dalla ABCD B.V.
Ed è appena il caso di sottolineare l'irrilevanza ai fini della legittimazione ad agire e resistere in giudizio del fatto che si tratti di un veicolo degli stessi e che, avendo CP_9 CP_10
appositamente strutturato l'operazione speculativa su una pluralità di “veicoli” societari, soggiacciono al regime di autonomia patrimoniale e soggettiva di ciascuno degli schermi societari frapposti tra il loro interesse e quello del partner finanziario.
La società attrice è, quindi, priva anche della legittimazione a proporre la domanda di condanna pagina 22 di 44 generica al risarcimento del danno prospettato.
La domanda di condanna generica al risarcimento del danno formulata dalla società attrice nei confronti della convenuta AGG1 è, quindi, inammissibile per difetto della condizione dell'azione della
legitimatio ad causam.
Prima di affrontare l'esame nel merito delle domande fondate sull'unico rapporto contrattuale intercorso tra la società attrice e la convenuta è necessario esaminare le istanze di CP_8
rimessione in termini formulate dalle parti ai sensi dell'art. 153 comma 2 c.p.c. con riferimento alla vasta produzione documentale effettuata dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie e a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Come noto l'art. 153 comma 2 c.p.c. consente alla parte di ottenere la rimessione in termini per l'esecuzione di attività processuale preclusa per effetto della scadenza del termine perentorio a cui è
sottoposta, ove dimostri di essere incorsa nella decadenza per causa a lei non imputabile.
La norma può, quindi, essere utilmente invocata in relazione a produzioni documentali eseguite tardivamente al fine di rendere i documenti già inseriti nel fascicolo utilizzabili ai fini della decisione solo in relazione a documenti di formazione o acquisizione successiva alla maturazione delle preclusioni istruttorie non imputabile alla parte o alla sua difesa, sempre che si tratti di documenti rilevanti ai fini della prova di fatti già dedotti nella fase della trattazione della causa.
La produzione di nuovi documenti non può, infatti, tradursi nell'introduzione in giudizio di nuovi fatti sottratti al contraddittorio delle parti proprio della fase di trattazione della causa.
Nel caso in esame le istanze di rimessione in termini di entrambe le parti si riferiscono a documentazione offerta a prova di fatti verificatisi dopo la maturazione delle preclusioni assertive,
pagina 23 di 44 intervenuta con il deposito della prima memoria e, quindi, irrilevante ai fini della decisione. Le vicende successive relative alla vendita dell'immobile, avvenuta nel corso dell'anno 2025, sono estranee all'oggetto del presente giudizio così come i fatti impositivi sottesi agli avvisi di liquidazione dell'agenzia delle entrate pervenuti alla convenuta nell'anno 2024 e sottratti al contraddittorio con riferimento all'imputabilità ai convenuti del mancato pagamento dell'imposta.
In ogni caso, non potrebbe essere operata la rimessione in termini con riferimento a produzioni documentali effettuate in modalità “compressa”, quali quelle relative all'intero set dei bilanci delle società coinvolte nell'operazione (v. doc. 147 di parte attrice), senza che sia stata preventivamente indicata dalla parte nell'istanza l'esatta “posizione” in cui si troverebbe la prova di un determinato fatto.
L'indicazione all'interno di documenti composti da centinaia di pagine o all'interno di cartelle
“compresse” contenenti una pluralità di documenti dell'esatta “posizione” in cui si trova la prova costituisce presupposto dell' utilizzabilità ai fini del giudizio anche dei documenti tempestivamente prodotti, dal momento che la richiesta agli avversari ed al giudice di “rintracciare” la prova all'interno di produzioni enciclopediche contrasta, al contempo, con il principio del contraddittorio e con il principio di ragionevole durata del processo entrambi di rango costituzionale.
Le istanze di rimessione in termini devono, pertanto, essere respinte.
Nel merito possono essere esaminate solo le domande della società attrice fondate sulle previsioni dell'unico rapporto contrattuale intrattenuto con la convenuta AGG1 sorto dall'accordo denominato
Management Agreement del 9 dicembre 2018.
Iniziando dall'accertamento della legittimità del recesso della convenuta, per quanto si evince dal pagina 24 di 44 complesso e minuzioso regolamento negoziale, il Management Agreement è un mandato senza rappresentanza alla gestione dell'immobile di proprietà della AGG1 con cui la società attrice ha assunto ogni obbligo funzionale a che “l'Immobile sia gestito, mantenuto, offerto, locato e ristrutturato in
modo ordinato ed efficiente” ivi compresa la cooperazione alla negoziazione dei finanziamenti e dell'eventuale vendita, la tenuta della documentazione contabile relativa all'immobile, il pagamento delle tasse ed imposizioni immobiliari ricevendo, fra l'altro, il potere di gestione del conto corrente per l'esecuzione di spese relative all'immobile, specificamente approvate dalla proprietaria nel Budget
Operativo o per iscritto con espresso divieto di attribuirsi compensi non pattuiti (v. doc. 6 di parte convenuta).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società attrice non è un mandato in rem propriam non solo perché la società aveva un interesse di mero fatto alla corretta gestione dell'immobile in vista della percezione dell'utile dell'operazione nell'ambito della limited partnership da cui era uscita sin dal 18
luglio 2019, ma anche perché il regolamento negoziale prevede espressamente, all'art. 10, la facoltà di recesso della mandante anche senza giusta causa.
La giurisprudenza di legittimità in materia ha ripetutamente affermato il principio secondo cui “Nel
mandato conferito anche nell'interesse del mandatario - irrevocabile ai sensi dell'art., 1723, comma
secondo cod. civ. -, l'interesse del mandatario non coincide con quello generico a conservare l'incarico
o a proseguire l'attività gestoria al fine di conseguire il compenso, essendo, invece, necessario un
interesse giuridico del mandatario all'esecuzione dell'incarico, vale a dire un rapporto obbligatorio tra
mandante e mandatario generalmente preesistente al mandato o comunque con esso costituito in cui il
debitore sia il mandante e creditore il mandatario.” (Cass. 15.4.2000 n.15436; Cass. 28.9.2017 n.
22753; Cass.
8.2.2024 n. 3568).
pagina 25 di 44 La natura di mandato in rem propriam presuppone, quindi, la funzionalità del mandato alla realizzazione di un interesse giuridico esterno del mandatario fondato su un altro rapporto obbligatorio mentre non è sufficiente a connotarlo come tale il semplice interesse di fatto alla percezione di un profitto che, peraltro, nel caso in esame fa capo a soggetti diversi dalla società attrice mandataria.
Comunque, la previsione di irrevocabilità dell'art.1723 comma 2c.c. si applica al mandato in rem
propriam “salvo che sia diversamente stabilito” e la presenza nel regolamento contrattuale della clausola che attribuisce alla mandante la facoltà di recesso ad nutum fuga ogni dubbio con riguardo alla revocabilità del Management Agreement.
In particolare, l'art. 10.2 del Management Agreement attribuisce al mandante proprietario “il diritto, ad
esclusiva e assoluta discrezione del Proprietario, di recedere dal presente Contratto con o senza
” precisando che il recesso per opera immediatamente a prescindere dalle Parte_9 Parte_9
eventuali contestazioni e che la , come descritta nell'Allegato B, indica, fra l'altro, Parte_9
(f) ogni atto fraudolento, acquisizione indebita di fondi, grave negligenza, condotta dolosa o violazione
di doveri fiduciari da parte del Gestore..”
o (i) la violazione o il mancato rispetto da parte del Gestore delle pattuizioni contenute nella SEZIONE
11.6…” che a sua volta vieta al Gestore di ricevere “alcun pagamento, compenso, corrispettivo o altra
forma di corrispettivo o remunerazione di alcun tipo o natura, direttamente o indirettamente, dal
Proprietario…, senza in ciascun caso ottenere il preventivo consenso scritto del Proprietario (il quale
può essere negato a sola e assoluta discrezione del Proprietario)…”.
La società convenuta, avvalendosi della facoltà di scioglimento unilaterale dal vincolo, con lettera del
22.10.2021 ha comunicato alla società attrice la volontà di recedere per giusta causa e, invocando le pagina 26 di 44 previsioni anzi richiamate, ha denunciato:
a) l'indebito addebito di costi ingiustificati o non autorizzati per la somma di complessivi € 380.373,77
(oltre IVA), di cui € 315.604,74 (oltre IVA) già pagati e incassati, costituito da:
(i) spese di uscita degli inquilini per un importo complessivo di € 125.154,33, oltre ai “lavori di
disturbo” eseguiti tramite ddebitati per 127.812,80 euro;
Pt_10
(ii) spese societarie per un importo complessivo di € 76.666,00 euro, e costi di contabilità e retribuzione per un importo complessivo di € 37.500,00;
(iii) e compensi per la gestione della proprietà per un importo complessivo di Euro 13.240,64;
tutti costituenti pagamenti non autorizzati e non giustificati, esulanti dall'unico Badget Operativo
approvato del 2019 e corrispondenti, in ultima analisi, alla percezione di compensi non pattuiti (v. doc.
10 di parte attrice a pag. 26, 27,28).
Nella stessa comunicazione di recesso la società convenuta ha denunciato, poi, come ulteriore grave violazione dei doveri fiduciari,
c) la cancellazione da parte del Gestore di oltre 600 email dalla sua casella PEC: “Prima del
“passaggio di consegne” dell'account PEC, il Manager ha cancellato tutta la corrispondenza del
Titolare, comprese importanti comunicazioni con la banca e con terzi, come confermato dall'analisi
condotta con il gestore dell'account PEC. (v. doc. 10 di parte attrice a pag. 28).
Infine, ha lamentato che la società attrice d) non “ha mantenuto un approccio trasparente e diligente alle attività di gestione patrimoniale in
violazione dei suoi doveri fiduciari. Per esempio, il Manager: (i) è stato ripetutamente in ritardo e
incompleto nei suoi obblighi di rendicontazione;
(ii) non ha fornito copie della corrispondenza con il pagina 27 di 44 finanziatore nonostante le molteplici richieste;
(iii) non ha fornito aggiornamenti tempestivi o completi
in merito alle trattative di locazione;
(iv) non ha richiesto l'approvazione per tutti i pagamenti delle
Contr fatture, come richiesto dall' e (v) non ha preparato in modo adeguato o tempestivo il rendiconto
finanziario per l'Owner per il 2020.” (v. doc. 10 di parte attrice a pag. 28).
Nella valutazione della ricorrenza dei presupposti per l'esercizio legittimo della facoltà di recesso per giusta causa possono venire in rilievo solo le fattispecie specificamente indicate al momento della comunicazione della volontà di sciogliersi dal vincolo che rivestano profili di gravità tale da essere equiparabili alla condotta dolosa di violazione dei “doveri fiduciari” a cui fa cenno la lettera (f)
dell'allegato B del Management Agreement, trattandosi altrimenti di previsione indeterminata.
Deve escludersi, quindi, la rilevanza, già in astratto, quale giusta causa di recesso dei fatti di inadempimento sopravvenuti derivanti dalla violazione degli obblighi derivanti dalla cessazione del rapporto, quale il ritardo nella consegna delle chiavi immobile, oppure dei fatti di inadempimento non contestati nella lettera, quali il tentativo di vendita dell'immobile non autorizzato o il mancato pagamento dei debiti fiscali, dedotti nella comparsa di risposta. Non assurgono, poi, ad inadempimenti di gravità tale da giustificare il recesso da un contratto di mandato gestorio di tale rilevanza gli addebiti descritti sub d) risoltisi in ritardi nella predisposizione della documentazione contabile e dei rendiconti che avrebbero potuto essere rimediati se tempestivamente lamentati.
Nella valutazione della ricorrenza della giusta causa di recesso, infine, il comportamento delle parti deve essere apprezzato con riferimento alle modalità effettive di attuazione del rapporto contrattuale non rispondendo al precetto dell'esecuzione in buona fede del contratto sancito dall'art. 1375 c.c. la pretesa dell'osservanza delle forme rigide e rigorose previste in contratto, disattese per prima dalla stessa recedente.
pagina 28 di 44 In particolare, le puntigliose prescrizioni contrattuali relative alla necessità di preventiva autorizzazione scritta all'esito del complesso procedimento delineato all'art.
6.1. lett (a) dei pagamenti e dei prelievi dal conto corrente o la necessità dell'approvazione per iscritto di ogni spesa non specificamente approvata nel Budget operativo ai sensi dell'art.
4.2 lett. (f) o la necessità di sottoporre a procedura di gara competitiva tutti i potenziali contratti di servizio ai sensi dell'art. 2.3.5. (c) non possono essere invocate dalla mandante ove da lei stessa consapevolmente disattese nel corso dello svolgimento del rapporto, quale che siano le rigide previsioni contrattuali in tema di necessaria modificazione per iscritto del contratto.
La tolleranza del comportamento difforme non rileva, infatti, sotto il profilo della modificazione del regolamento contrattuale ma solo ai fini della valutazione del grado di gravità della condotta indispensabile a sorreggere la giusta causa di recesso dal contratto di gestione relativo ad una operazione immobiliare di rilevante importanza economica: non si vede, infatti, per quale ragione un comportamento che non era stato ritenuto ostativo alla prosecuzione del rapporto dalla mandante all'epoca in cui è stato tenuto, dovrebbe, poi, una volta sorto il contenzioso, rilevare come causa giustificatrice del recesso.
Con riguardo alla giusta causa dedotta sub a) punto (i) il contenuto della lettera del 16 marzo 2021
scritta dall'amministratore della convenuta AGG1 alla con oggetto “ rinunce Parte_3 CP_6
degli inquilini e approvazione dei pagamenti” è significativa delle modalità con cui il rapporto contrattuale è stato gestito prima del sorgere del conflitto fra le parti: è lo stesso amministratore ad ammettere che sino ad allora non erano state applicate le procedure di approvazione dei pagamenti laddove scrive “Abbiamo una seconda richiesta riguardante il processo di pagamento. Abbiamo in atto
un processo di pre-approvazione con tutti i nostri partner operativi per quanto riguarda i pagamenti
pagina 29 di 44 effettuati per conto delle nostre entità JV locali, che nel caso della nostra JV non è stato applicato e
che dobbiamo rettificare d'ora in poi. … D'ora in poi, potete inviarmi richieste di approvazione prima
di effettuare qualsiasi pagamento? L'e-mail va bene - in genere si riceve una risposta in meno di 24
ore, quindi non dovrebbe creare ritardi.” (v.doc.17 di parte attrice).
E ancora con email del 23 giugno 2021 l'amministratore di AGG1, pienamente consapevole come il responsabile finanziario che la legge in copia, della necessità di pagamento di fatture per l'importo di
330.000 euro, ricorda che “D'ora in poi implementeremo alcune modifiche al modo in cui i pagamenti
vengono approvati ed elaborati per AGG1…. segno evidente che sino ad allora l'articolata procedura contrattualmente prevista non era stata applicata (v. doc. 36 (B) allegato 11 di parte attrice).
Quanto, poi, ai lavori di demolizione c.d. “lavori di disturbo” eseguiti tramite CP_15
diffusamente descritti nei rapporti dell'impresa alla società attrice ( v. doc. 36 (B) allegato 25 di parte attrice), la rilevanza sotto il profilo finanziario del tema era stata portata dai tecnici a conoscenza anche dell'amministratore di AGG1 Tracy DeBlieck e del personale della con lettera risalente CP_1
1 settembre 2020 alla voce “ Strip-out e Demolizione” (v. doc. 121 di parte attrice) e risulta francamente improbabile che la società attrice possa aver eseguito nell'edificio i lavori di demolizione in questione senza l'approvazione della mandante.
Le modalità informali di gestione dei pagamenti e dei contratti relativi “alle rinunce degli inquilini” e alle spese per c.d. lavori di disturbo non consentono di ravvisare la giusta causa di recesso nelle circostanze esposte al punto a) lett (i) che, nella situazione descritta, non possono configurare un atto fraudolento o un'acquisizione indebita di fondi.
Con riguardo, invece, ai fatti delineati sub a) ai punti (ii) e (iii) denunciati dalla società convenuta come indebita percezione di compensi non pattuiti ai sensi dell'art. 11.6 del Management Agreement le pagina 30 di 44 relative voci sono previste nel Badget Operativo del 2019, pacificamente approvato dalla società
convenuta, che alla voce “Corporate expensives” prevede un esborso mensile di € 3.333, alla voce
“Professional Fees-Accounting/Auditing and payroll” un esborso mensile di € 1.250 e alla voce
“Property Management” la somma mensile di € 668 ( v.doc. 9 di parte convenuta).
La percezione dei compensi in questione è giustificata in forza della previsione del Budget 2019 che ha mantenuto la sua efficacia anche per i due anni successivi, in mancanza di approvazione dei relativi
bagdet, per effetto della clausola 5.1 (c) del Management Agreement secondo cui “(c) Se il
Proprietario non approva un Bilancio Operativo e/o un Bilancio in Conto Capitale per un qualsiasi
anno solare prima del primo giorno di tale anno, il Gestore continuerà a gestire, mantenere,
supervisionare, dirigere e far funzionare la Proprietà in conformità al Bilancio Operativo o al Bilancio
in Conto Capitale per l'anno solare immediatamente precedente fino a quando il Proprietario non
approverà il nuovo Bilancio Operativo e/o Bilancio in Conto Capitale.” (v. doc. 6 di parte attrice a pag. 13).
La fondatezza dell'addebito relativo alla percezione di compensi non pattuiti presuppone, quindi, il superamento delle soglie mensili previste nel Badget 2019 per ciascuna delle voci in questione e, avuto riguardo, all'entità degli esborsi mensili preventivati non risulta affatto che nelle fatture specificamente richiamate nella lettera di recesso siano stati superati i limiti stabiliti.
Anche sotto questo profilo deve ritenersi insussistente la giusta causa di recesso invocata dalla convenuta.
L'unico addebito costituente effettivamente grave e dolosa violazione dei “doveri fiduciari” del mandatario è la cancellazione dei messaggi contenuti nella casella PEC della società convenuta che aveva il mandato di gestire e che ha restituito alla mandante vuota di contenuto. pagina 31 di 44 Dalla documentazione acquisita e dalle sue stesse allegazioni difensive emerge, infatti, che la società
attrice, in possesso delle credenziali di accesso alla casella PEC della AGG1 che aveva anche provveduto a costituire il 31 ottobre 2018 (v. doc. 91 di parte convenuta), dopo averle presumibilmente modificate, posto che, alla data del 31 ottobre 2021, quelle comunicate all'amministratore
[...]
non funzionavano come risulta dalla corrispondenza email dello stesso giorno tra Pt_3 [...]
della e della (v. doc.29 di parte CP_10 CP_6 Parte_11 Controparte_16
convenuta), avrebbe attivato una non meglio definita “funzionalità automatica del sistema” ( v. prima memoria di trattazione di parte attrice a pag. 9) che avrebbe cancellato oltre 600 messaggi ( v. doc. 74
di parte convenuta) di cui aveva, però, avuto la provvidenziale accortezza di fare una copia di backup.
Tuttavia, la chiavette usb contenente la copia di backup della casella di posta “ accidentalmente”
perduta non è stata riconsegnata alla società convenuta insieme agli altri beni di sua proprietà alla cessazione del Management Agreement come emerge dal verbale di consegna del 4 novembre 2021 e il capitolo di prova testimoniale n. 18, chiaramente inammissibile ai sensi dell'art. 244 c.p.c., formulato dalla società attrice per dimostrare la messa a disposizione del materiale, neanche si premura di indicare il giorno, il luogo e le modalità dell'offerta di riconsegna.
Nella situazione descritta la versione difensiva della società attrice in ordine all'accidentalità della cancellazione è priva di qualsiasi credibilità: non risulta, infatti, l'esistenza di “funzionalità
automatiche del sistema” che comportino l'irreversibile perdita dei messaggi senza alcuna collaborazione del titolare e, comunque, l'accidentalità della perdita è difficilmente conciliabile con l'esistenza di una copia completa di backup della casella.
La predisposizione della copia di backup prima della perdita dei messaggi e la sua mancata messa a disposizione subito dopo la denuncia del fatto da parte della società convenuta con la lettera di recesso pagina 32 di 44 del 22 ottobre 2021 rendono, invece, molto più probabile l'intenzionalità della cancellazione del contenuto della casella di posta onde precluderne alla società convenuta l'utilizzazione a fini difensivi.
Del resto, anche nel presente giudizio, nonostante la tempestiva allegazione del fatto da parte della società convenuta nella comparsa di risposta, la documentazione asseritamente corrispondente all'intero contenuto della casella è stata prodotta dalla società attrice, tardivamente, solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. quando nessuna delle due parti aveva più la possibilità di utilizzare i messaggi per la prova dei fatti dedotti in giudizio.
La gravità della condotta tenuta dalla società attrice con lo svuotamento della casella di posta elettronica che aveva il compito di gestire è tale da giustificare di per sé il recesso dal Management
Agreement per giusta causa costituita, secondo le previsioni contrattuali, dalla dolosa violazione dei doveri fiduciari.
Tutte le domande svolte dalla società attrice in relazione alla pretesa illegittimità del recesso della società convenuta sono, pertanto, prive di fondamento.
La domanda della di condanna della società convenuta al pagamento del compenso ancora CP_6
dovuto per le prestazioni svolte e al rimborso delle spese sostenute in esecuzione del Management
Agreement, descritte nelle fatture n. 9,10,11 del 2021e nelle note pro forma n. 1,2 del 2022 per complessivi € 287.281,57 è, invece, parzialmente fondata.
Dopo la cessazione del rapporto contrattuale non opera, infatti, il rimedio provvisorio all'inadempimento previsto dall'art. 1460 c.c., invocato dalla società convenuta per paralizzare la pretesa di pagamento della mandataria, ma si applica la disciplina comune del risarcimento del danno e delle restituzioni conseguenti allo scioglimento del vincolo per inadempimento. In altri termini,
pagina 33 di 44 l'inadempimento non esime l'altro contraente dal dare esecuzione alla prestazione correlata salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno che avrà dimostrato di aver subito per effetto dell'inesatta esecuzione della controprestazione ricevuta.
Le prestazioni e le spese sostenute dalla società attrice in esecuzione del mandato sono state analiticamente dettagliate nella relazione del perito di parte del Controparte_17
13 gennaio 2024 ( v. doc. 36 A di parte attrice alle pag. 13 e 14) e comprendono oltre al compenso dovuto sulla base dell'allegato C del Management Agreement, le voci di compenso già esaminate per ai fini dell'accertamento della giusta causa di recesso (Accounting & Payroll, Corporate Expenses,
Property Management), le spese affrontate per la risoluzione anticipata dei contratti di locazione
(Tenant Severance Agreement), le spese del custode, le spese dei assicurazione, le spese per il pagamento dei professionisti incaricati e le spese per i lavori di demolizione eseguiti da
[...]
CP_18
Con riguardo alle diverse voci di compenso è senza dubbio dovuto compenso previsto dall'allegato C
del Management Agreement rispetto al quale la società convenuta si è limitata a lamentare l'illiquidità
della pretesa relativa alla commissione di gestione annuale dello 0,42% con riferimento all'applicazione del parametro del c.d. “ Cost Basis of the Property” che, per espressa previsione contrattuale, era suo compito individuare sulla base dei costi e delle spese sostenute per l'acquisto della proprietà dell'immobile ( v. doc. 6 di parte attrice alla pag. 37) e che neanche in giudizio si è premurata di indicare in misura diversa da quella posta a base del calcolo dalla società attrice.
Anche le altre voci di compenso sono dovute, per come indicate nel Badget dell'anno 2019, approvato e vigente anche per gli anni successivi in forza della già richiamata clausola 5.1 (c) del Management
Agreement.
pagina 34 di 44 Quanto, invece, alle voci di spesa, l'unica contestazione sufficientemente specifica mossa dalla società
convenuta è quella relativa alla mancata produzione delle fatture della relative ai lavori di Pt_10
demolizione citate alla pag.13 della relazione del perito di parte attrice e alla mancanza di prova del loro effettivo pagamento da parte della società attrice.
Al riguardo, la società attrice si è limitata ad indicare come documenti contenenti la prova dei fatti contestati il documento 56 ed il documento 36 B allegato 25, prodotti in cartelle compresse nel suo fascicolo telematico, e contenenti, per quanto è dato verificare, il preventivo dei lavori ed i report
mensili dei lavori eseguiti indirizzati a lei dalla Pt_10
Nessuna traccia dell'indicazione nelle cartelle compresse in questione della posizione delle fatture emesse per questi lavori dalla he la relazione del perito di parte si limita a descrivere (v. doc. Pt_10
36 A a pag. 28) e del bonifico dei pagamenti eseguiti per conto della società convenuta di cui chiede il rimborso.
La pretesa di rimborso della somma in questione è, quindi, priva di fondamento probatorio.
Per quanto emerge dalla ricostruzione del perito di parte della società attrice la somma pretesa a titolo di rimborso dei pagamenti eseguiti a favore di per conto della società convenuta con Pt_10
riferimento ai lavori di demolizione in questione ammonta a complessivi € 55.532 (v. doc.36 A di parte attrice a pag. 12 e a pag. 28) che deve essere, quindi, detratta dall'ammontare complessivo della somma dovuta alla società attrice.
La società convenuta è tenuta, pertanto, al pagamento a favore della società attrice, a titolo di compensi e rimborso spese dovuti in esecuzione del Management Agreement, della somma di € 231.749, 57 (pari a 287.281,57 - 55.532) oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 5 della d.lgs 231/2002 dalla scadenza pagina 35 di 44 delle fatture sino al saldo.
Procedendo all'esame delle domande riconvenzionali restitutorie e risarcitorie formulate dalla società
convenuta AGG1 nei confronti della sulla base del Management Agreement, la pretesa di CP_6
restituzione della somma di € 385.587,19 corrispondente, quanto ad € 316.055,07, a costi, spese,
compensi ingiustificati o non autorizzati percepiti nel corso del rapporto (v. pag. 42 della comparsa di risposta) e, quanto al resto, ad un non meglio definito “impatto finanziario” degli inadempimenti imputati alla mandataria come determinato nella relazione di parte di PWC ( v. doc. 10 di parte convenuta a pag. 34) è priva di fondamento.
Con riguardo alla pretesa di restituzione di compensi ingiustificati e pagamenti non autorizzati per escluderne la fondatezza è sufficiente richiamare la parte della motivazione che, al riguardo, ha accertato l'inesistenza della giusta causa di recesso in considerazione delle peculiari modalità di esecuzione del rapporto con riferimento alle poste contestate e alle previsioni dell'unico Budget
approvato mentre la differenza relativa al preteso impatto finanziario dell'inadempimento si fonda su un assunto della relazione di PWC privo di qualsiasi spiegazione. Gli inadempimenti diffusamente dedotti dalla società convenuta in relazione ai ritardi e al disordine nella predisposizione della documentazione contabile o alla mancata collaborazione nella predisposizione dei bilanci o allo svuotamento della casella di posta elettronica possono, infatti, aver creato un “disagio” gestorio ma difficilmente possono aver avuto un impatto finanziario o economico di rilievo.
Del resto a fondamento delle sue pretese restitutorie e risarcitorie la società convenuta ha invocato la previsione dell'art.
8.4. del Management Agreement che sotto la rubrica Indennizzi prevede l'impegno del Gestore a “risarcire e tenere indenne il Proprietario… da tutte le perdite, i costi, le responsabilità e
le spese… che potrebbero essere causati da (ii) qualsiasi atto costituente furto, frode, dolo o
pagina 36 di 44 negligenza da parte del Gestore...(iii) qualsiasi azione del Gestore in violazione del presente
contratto”.
La previsione contrattuale richiamata pone, dunque, a carico del mandante che pretende di essere tenuto indenne l'onere di provare che l'azione compiuta dal mandatario in violazione del contratto si sia tradotta in una effettiva e concreta perdita patrimoniale.
Dei diversi inadempimenti lamentati dalla società convenuta solo la violazione dell'obbligo assunto dalla società attrice alla clausola 2.3.8. del Management Agreement di verificare i bollettini delle tasse immobiliari e provvedere tempestivamente al pagamento in modo tale da evitare penalità si è
certamente tradotta nella perdita patrimoniale corrispondente a sanzioni, interessi e spese che la società
convenuta è stata costretta a versare al fisco per sanare le violazioni.
Al riguardo la società convenuta, entro il termine di maturazione della preclusione assertiva verificatasi con il deposito della prima memoria di trattazione, ha lamentato di aver ricevuto dall'Agenzia delle
Entrate gli avvisi di pagamento di imposte e tributi non pagati nel periodo della gestione affidata alla descritti nella relazione di parte di ( v. doc. 72 di parte convenuta a pag. 20, 21) e CP_6 CP_19
di aver versato a titolo di sanzioni, interessi e spese la somma di complessivi € 28.290,50.
La società attrice, gravata dell'onere di provare di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte con la clausola n.
2.3.8 del Management Agreement si è limitata, al riguardo, a formulare, nella relazione di parte di contestazioni non immediatamente ricollegabili alla Controparte_17
documentazione fiscale prodotta dalla controparte, sostenendo per lo più che si tratterebbe di ravvedimenti operosi post risoluzione del Management Agreement o di sanzioni e interessi già versate ovvero di imposte ingiustificatamente pretese per contratti di locazione già cessati senza tuttavia fornire alcuna prova dei diversi assunti. Il documento n. 36 C) relativo a “dichiarazioni fiscali”, allegato alla pagina 37 di 44 relazione di parte in modalità compressa, contiene semplicemente l'archivio delle dichiarazioni fiscali da cui non è possibile evincere alcun elemento di prova.
La società attrice è, pertanto, tenuta a versare alla società convenuta l'indennizzo previsto alla clausola
8.4 per la perdita subita in relazione alla violazione della clausola del Management Agreement relativa agli adempimenti fiscali per la somma di complessivi € 28.290,50 oltre interessi nella misura legale ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dalla domanda giudiziale, proposta con la comparsa di risposta depositata il 25.10.2022, sino al saldo, trattandosi di debito di valuta.
Priva di fondamento giuridico è, invece, la domanda di risarcimento del danno formulata dalla società
convenuta nella misura ridotta a 4 milioni di euro sostenendo che il comportamento non collaborativo e al limite dell'ostruzionismo tenuto dalla società attrice nella vigenza del rapporto scaturito dal
Management Agreement le avrebbe cagionato un danno, da ultimo, stimato in almeno 23 milioni di euro.
La società convenuta ha sostenuto, in particolare, che il ritardo nella liberazione dell'immobile dagli inquilini, l'inadeguatezza del supporto nei rapporti con la banca finanziatrice, l'attesa della consegna del progetto da parte dello studio di architettura promosso da e la promozione della presente CP_6
iniziativa giudiziaria, avrebbero causato l'accumulo di ritardi nell'attuazione del progetto e le avrebbero, di conseguenza, provocato i danni ricollegabili:
(i) all'incremento dei costi per la realizzazione dell'immobile risultante dal business plan del 2023,
legato alle mutate condizioni economiche di mercato dell'energia;
(ii) alla diminuzione del valore di vendita dell'immobile legato all'andamento al ribasso del mercato immobiliare sulla piazza milanese a partire dalla seconda metà dell'anno 2022 per effetto dell'aumento pagina 38 di 44 dei tassi di interesse;
(iii) ai maggiori costi del finanziamento bancario previsti in relazione al prolungamento della sua durata.
Ad evidenziare l'infondatezza della pretesa risarcitoria sotto il profilo della mancanza del nesso causale tra e i pregiudizi economici lamentati e gli inadempimenti imputati alla società attrice, peraltro,
configurando erroneamente gli impegni assunti dal gestore con il Management Agreement come obbligazioni di risultato anche ove l'esito dell'attività del mandatario era chiaramente dipendente dalla volontà dei terzi, quali inquilini, banche finanziatrici e studi di architettura, è la risalenza cronologica delle condotte attribuite alla rispetto all'esito finale deludente dell'operazione immobiliare. CP_6
Il Management Agreement è stato, infatti, risolto con il recesso della società convenuta risalente al
22 ottobre 2021 mentre gli incrementi dei costi di costruzione e il decremento del valore di mercato dell'edificio prospettati dalla società convenuta si sono verificati negli anni successivi per effetto di oscillazioni del mercato fisiologiche rispetto ai mutamenti della situazione geopolitica internazionale che era compito degli amministratori fronteggiare e di scelte gestorie, come quella relativa alla tipologia di progetto da realizzare o alla valutazione del momento più propizio per la vendita dell'immobile, a cui la società attrice è rimasta completamente estranea.
Quanto, poi, in particolare alla presente iniziativa giudiziaria assunta dalla società attrice anche attraverso la proposizione di un ricorso per sequestro conservativo, poi, rinunciato la società convenuta neanche si è premurata di spiegare come avrebbe potuto incidere sulle scelte del potenziale acquirente visto che neanche ha dedotto che fosse stata fatto oggetto di una qualsiasi forma di pubblicità.
La formulazione della domanda risarcitoria, relativa essenzialmente alla differenza tra l'utile pagina 39 di 44 preventivato e quello effettivamente realizzato, tradisce, peraltro, l'intento dell'investitore di riversare l'intero rischio di impresa relativo all'operazione immobiliare speculativa su un partner operativo che,
quando si è conclusa con la vendita dell'immobile, il 24 gennaio 2025, ne era uscito da anni.
Per concludere, quindi, sulle reciproche pretese vantate dalle parti in base al Management Agreement
deve ritenersi accertato, da un lato, il credito della società attrice per compensi e rimborso spese di complessivi € 231.749, 57 oltre interessi commerciali dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo e, dall'altro, il credito della società convenuta per l'indennizzo relativo all'inosservanza degli adempimenti fiscali pari ad € 28.290,50 oltre interessi nella misura legale ai sensi dell'art. 1284
comma 1 c.c. dalla domanda giudiziale, proposta con la comparsa di risposta depositata il 25.10.2022,
sino al saldo.
Operata, quindi, la c.d. compensazione impropria attraverso la detrazione dalla somma dovuta alla società attrice a titolo di capitale in relazione alla prima fattura con scadenza al 7.7.2021 della somma dovuta alla società convenuta per capitale ed interessi legali sino alla data odierna, pari ad € 30.764,37,
la società convenuta deve essere condannata a pagare all'attrice la somma di € 200.985,02 oltre interessi commerciali dalla scadenza singole fatture sino al saldo.
Non resta, infine, che esaminare la domanda risarcitoria proposta dalla società attrice nei confronti dei convenuti amministratori della AGG1 che è palesemente, infondata, con riferimento alla pretesa di condanna generica, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento del danno riflesso subito per effetto della loro cooperazione a presunti inadempimenti di accordi a cui la AGG1 era estranea.
Innanzitutto, la fattispecie di responsabilità descritta dalla società attrice è riconducibile al regime speciale della responsabilità dell'amministratore per il danno cagionato al patrimonio di terzi nella gestione dell'impresa prevista dall'art. 2476 comma 7 c.c. che prevale sulla previsione generale pagina 40 di 44 dell'art. 2043 c.c. nella disciplina del fenomeno.
La norma richiamata presuppone la prova del fatto che gli amministratori avrebbero contribuito all'inadempimento della società in modo tale da creare un danno diretto nella sfera giuridica del terzo.
Tuttavia, come già rilevato, la AGG1 non era parte ma oggetto dell'accordo di investimento a cui si riferisce l'inadempimento lamentato e la società attrice era solo un soggetto terzo portatore dell'interesse di fatto all'esito positivo dell'operazione finché era stata componente della partnership di diritto olandese verso cui confluivano gli utili dell'affare. In ogni caso, nella fattispecie descritta dalla società attrice non sarebbe neanche configurabile la figura di responsabilità in questione che presuppone un danno direttamente arrecato al terzo dalla mala gestio degli amministratori, trattandosi evidentemente di un pregiudizio costituente il riflesso del danno subito dal patrimonio sociale per effetto della compressione dell'utile dell'operazione immobiliare.
Con riguardo al danno all'immagine che gli amministratori avrebbero provocato alla società dalla diffusione di informazioni diffamatorie presso terzi professionisti l'addebito di responsabilità è del tutto generico. La società convenuta si è, infatti, limitata a lamentare la propalazione di fatti lesivi del suo onore con la diffusione della notizia del recesso dal Management Agreement senza mai neanche allegare le ripercussioni negative che avrebbe avuto nel suo mercato di riferimento.
La giurisprudenza di legittimità in materia è consolidata nel ritenere che il pregiudizio non possa essere rinvenuto in re ipsa nella diffusione di notizie denigratorie non vere lesive del diritto all'immagine dell'ente ma richieda l'allegazione puntuale e la prova che abbia effettivamente pregiudicato la reputazione commerciale dell'impresa presso i consociati con cui interagisce nel settore di mercato ove opera, non potendo nel sistema della responsabilità civile ascriversi al risarcimento del danno una mera funzione punitiva della violazione dell'interesse tutelato. pagina 41 di 44 Afferma, infatti, la suprema corte che “ In materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle
persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non
patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con
l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi
compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re
ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (Cass.
13.10.2016 n. 20643; Cass.
1.10.2013 n. 22396; Cass. 25.7.2013 n. 18082; Cass. 18.9.2009 n. 20120).
La società che lamenti un pregiudizio dalla lesione del suo diritto all'immagine per la diffusione di notizie denigratorie deve, pertanto, allegare e dimostrare elementi di fatto specifici che consentano di presumere il pregiudizio alla sua reputazione commerciale presso i fruitori dei suoi prodotti e servizi nel mercato in cui opera.
Nel caso in esame, a prescindere dal fatto che le condotte diffamatorie, descritte dalla società attrice per la prima volta tardivamente nei capitoli di prova testimoniale n. 19 e 20 formulati nella memoria istruttoria, sono attribuite a tale dott. e non agli amministratori convenuti, nessuna allegazione e Pt_11
prova sussiste del pregiudizio alla sua reputazione commerciale sul mercato degli utenti dei suoi servizi.
La domanda risarcitoria svolta nei confronti degli amministratori per l'asserito danno all'immagine deve, pertanto, essere respinta.
La soccombenza implica la condanna della società attrice al pagamento delle spese processuali a favore dei convenuti , E che si liquidano avuto riguardo ai Parte_3 Parte_4 Parte_5
parametri medi delle cause di valore indeterminato di media complessità e alla difesa di più parti, in complessivi € 20.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge. pagina 42 di 44 La reciproca soccombenza in relazione alle domande svolte ed il rifiuto da parte della società attrice di una proposta transattiva conveniente rispetto all'esito del giudizio formulata da AGG1 all'udienza del
9.5.2023 giustifica, invece, l'integrale compensazione delle spese nel rapporto tra la società attrice e la convenuta CP_8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 15958/2022 promossa da
[...]
contro Parte_1 [...]
, Controparte_1 Controparte_4 Parte_3
e , con atto di citazione notificato il 14.4.2022 disattesa ogni Parte_4 Parte_5
altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) visti gli articoli 103 comma 2 c.p.c. 279 c.p.c. e 306 c.p.c. dispone la separazione dalla presente controversia della causa relativa alle domande proposte dalla società attrice nei Parte_6
confronti della convenuta e dichiara l'estinzione del giudizio relativo alla causa separata CP_7
ai sensi dell'art. 306 c.p.c. con liquidazione delle spese a carico della rinunciante in Parte_6
€ 7000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge;
2) rigetta la domanda di condanna generica e la domanda di risarcimento del danno da lesione dell'immagine formulate dalla società attrice nei confronti della convenuta Parte_6 CP_8
e dei convenuti , E Parte_3 Parte_4 Parte_5
3) accerta la legittimità del recesso per giusta causa dal Management Agreement della società
convenuta AGG1 di cui alla lettera del 22.10.2021;
4) accertato il diritto della società attrice nei confronti della convenuta al Parte_6 CP_8
pagamento della somma di € 231.749, 57 oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 5 della d.lgs 231/2002
pagina 43 di 44 dalla scadenza delle fatture sino al saldo e il diritto della società convenuta nei confronti CP_8
dell'attrice della somma di € 28.290,50 oltre interessi nella misura legale ai sensi Parte_6
dell'art. 1284 comma 1 c.c. dal 25.10.2022 sino alla data odierna, operata la compensazione, condanna la società convenuta al pagamento a favore della società attrice della CP_8 Parte_6
somma di € 200.985,02 oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 5 della d.lgs 231/2002 dalla scadenza delle fatture sino al saldo;
5) rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
7) dichiara integralmente compensate le spese processuali fra la società attrice e la Parte_6
convenuta CP_8
8) condanna la società attrice al pagamento a favore dei convenuti , Parte_6 Parte_3
e delle spese processuali che liquida in complessivi € 20.000 per compenso Parte_4 Parte_5
oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
Milano, 3 luglio 2025
Il Presidente
Amina Simonetti
Il Giudice est.
Daniela Marconi
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